TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
(Livello massimo del ricorso
al mercato finanziario)
1. Per gli anni
2003–2005 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui
all’articolo 25 della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità
regionale e controlli), per la contrazione di mutui e prestiti della Regione è
determinato, tenuto conto degli effetti della presente legge, rispettivamente
in euro 800 milioni, 150 milioni e 300 milioni.
Art. 2
(Spesa a carattere
pluriennale)
1. Gli importi
da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da
leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla
presente legge.
Art. 3
(Patto di stabilità interno)
1. Le disposizioni
sul patto di stabilità interno, previste dall’articolo 15 della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale
2002-2004), restano confermate per l’anno 2003 in attuazione dell’articolo 29,
comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003).
Art. 4
(Estensione patto di
stabilità interno agli enti strumentali)
1. Per gli enti strumentali della Regione Puglia sono
confermate le disposizioni contenute nell’articolo 16 della l.r. 7/2002, sul patto di stabilità interno, in adesione a quanto
stabilito dall’articolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria).
2. Al fine di
consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno, gli enti strumentali trasmettono trimestralmente alla Regione Puglia,
entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un
prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l’anno 2003 agli enti strumentali è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere
all’avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno
vacanti.
4. Le assunzioni di personale a tempo determinato e quelle
relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa
autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano
assolto gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato l’equilibrio di
bilancio.
5. Le disposizioni dettate dai precedenti commi sono estese
ai Consorzi di bonifica operanti in Puglia.
Art. 5
(Addizionale Irpef regionale.
Riduzione)
1. L’addizionale regionale all’imposta sul reddito alle
persone fisiche, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e
istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), così come modificato dall’articolo 1, comma 1,
lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506 (Disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18
dicembre 1997, n. 472), già elevata per l’anno 2000 allo 0,9 per cento ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133), e ulteriormente elevata, per esigenze di
copertura dei disavanzi sanitari, dal 1° gennaio 2001 nella misura dell’1,4 per
cento ai sensi dell’articolo 2 della legge
regionale 5 dicembre 2001, n.32
(Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2001), è ridotta all’1,2 per cento per i redditi riferiti all’anno
di imposta 2003.
Art. 6
(Acquisto di beni e servizi)
1. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di
spesa e in relazione a quanto previsto dall’articolo 24 della l. 289/2002, i
competenti uffici regionali devono procedere all’acquisto di beni e servizi
attraverso l’utilizzazione delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP
s.p.a..
2. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli uffici
regionali adottano i prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come base
d’asta al ribasso.
3. Nell’ipotesi in cui la vigente normativa consente la
trattativa privata, i competenti uffici regionali possono farvi ricorso solo in
casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di
mercato, dandone comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO
FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni in materia di servizi sociali
Art. 7
(Programma di interventi e di
riparto per l’integrazione scolastica dei disabili)
1. Il programma
di interventi e di riparto di cui all’articolo 4 della legge
regionale 9 giugno 1987, n.16 (Norme
organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati) e all’articolo 18
della legge
regionale 18 marzo 1997, n. 10 (Norme per
la prevenzione, la riabilitazione e l’integrazione sociale dei portatori di
handicap), è prorogato di un ulteriore anno.
2. Le risorse
finanziarie assegnate sono utilizzate secondo i criteri ed entro i limiti
previsti dall’articolo 46 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002) e
dall’articolo 26 della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2002).
3. Gli oneri
occorrenti al trasporto dei disabili per il raggiungimento delle strutture
riabilitative sono a carico dei Comuni per il 60 per cento e delle Aziende
unità sanitarie locali (AUSL) competenti per il territorio per il restante 40
per cento.
4. I Comuni
stipulano intese con le AUSL al fine di garantire la continuità e
l’organizzazione del servizio, che resta formalmente in capo alle AUSL, fermo
restando il rimborso a favore delle stesse degli oneri di competenza dei
Comuni.
5. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge
regionale 15 dicembre 2000, n. 26
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di immigrazione
extracomunitaria), è sostituito dal seguente:
"5. Ai Comuni inferiori ai ventimila
abitanti, sede di centri di accoglienza con permanenza media di duecento unità
giornaliere su base annua, vengono attribuite risorse rivenienti dalla legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42, calcolando al doppio il numero degli alunni
ammessi ai vari servizi e per l'articolo 15 della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17, calcolando
al doppio il numero dei residenti”.
6. Per l’esercizio
finanziario 2003 è confermata la disposizione di cui all’articolo 25 della l.r. 7/2002.
7. Il fondo di
euro 3.242.471,53 di cui all’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Legge finanziaria 2002), assegnato con decreto ministeriale dell’11 ottobre
2002, è utilizzato prioritariamente per sostenere la gestione diretta o
indiretta degli asili-nido già realizzati dai Comuni con finanziamenti
pubblici, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
8. Le risorse
iscritte al capitolo 784025 del bilancio di previsione 2002 "Trasferimenti
ai Comuni e Province del Fondo nazionale per le politiche sociali - legge 8
novembre 2000, n. 328 - Risorse vincolate - unità previsionale di base
9.2", ammontanti a euro 63.032.259,60, sono ripartite ai Comuni con
vincolo di destinazione nel corso dell'esercizio finanziario 2003, secondo i
criteri definiti con il piano adottato dalla Giunta, al netto della spesa
prevista per gli adempimenti di cui all'articolo 39.
Capo II
Disposizioni in materia di
formazione professionale
Art. 8
(CNOS - Polivalente di Lecce.
Riconoscimento costi)
1. In relazione
all’avvenuto trasferimento alla Provincia di Lecce, ai sensi della legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 32
(Trasferimento all’Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di
formazione professionale CNOS – Polivalente di Lecce), delle funzioni
concernenti la gestione del centro di formazione professionale CNOS polivalente
di Lecce, già trasferite alla Regione Puglia con deliberazione CIPE del 12
dicembre 1972, allo scopo di definire, in maniera conclusiva, ogni rapporto
pendente tra la Regione Puglia e il predetto centro, ivi compresi i contenziosi
ancora in atto, sono riconosciuti a carico del bilancio regionale i costi
relativi alle retribuzioni del personale e alle spese generali di mantenimento
della struttura, non rendicontati all’Unione Europea, rimasti a carico del CNOS
polivalente di Lecce.
2. Il riconoscimento dei costi avverrà a seguito di
presentazione, da parte dello stesso ente, di apposita rendicontazione e previa
verifica da parte dei competenti servizi regionali.
3. Nel bilancio di previsione 2003, nell’apposita unità
previsionale di base 6.3.1, è iscritto specifico capitolo 961110 “Spese
connesse al riconoscimento al CNOS di Lecce degli oneri sostenuti per
l’attuazione delle attività formative” con uno stanziamento di euro 516.456,90.
Capo III
Disposizioni in materia di
lavori pubblici
Art. 9
(Contributo straordinario ai
Comuni colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002)
1. Il contributo straordinario ai Comuni del Sub Appennino
Dauno colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, già previsto in 1
milione di euro dall’articolo 40 della legge regionale 9 dicembre 2002,
n.20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2002), è elevato a euro 3 milioni.
2. La copertura del relativo onere aggiuntivo di 2 milioni
di euro è garantita con specifico stanziamento iscritto nell’unità previsionale
di base 8.4.1, capitolo nuova istituzione 511043 “Contributo straordinario ai
Comuni del Sub Appennino Dauno per la ricostruzione di opere danneggiate dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002”.
Art. 10
(Agevolazioni ai Comuni
colpiti da eventi calamitosi nell'anno 2002)
1. I Comuni della provincia di Foggia colpiti da eventi
calamitosi nell'anno 2002, per i quali sia stato emesso decreto di
riconoscimento dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 72, comma 2,
della l.r. 28/2001, possono restituire in cinque annualità, da versare entro
il mese di settembre, a partire dall'anno 2004, le somme concesse in prestito a
valere sul fondo regionale di rotazione, istituito con legge
regionale 1° febbraio 1977, n. 3
(Interventi regionali per agevolare l’acquisizione delle aree dei piani di
edilizia economica popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle
cooperative edilizie) e successive modificazioni e integrazioni, per
l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree e edifici inclusi nei piani di zona
per l'edilizia economica e popolare previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11
(Piano parcheggi)
1. Il
contributo regionale per gli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della
legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di
alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), per
i quali, alla data di entrata in vigore della l.r. 28/2000, è sorta obbligazione giuridicamente vincolante per
contratto con imprese esecutive di lavori, già concesso in rate annuali, è rideterminato
sulla base dei tassi applicati dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui
contratti ed è confermato a condizione che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sia stato certificato l’effettivo inizio dei lavori.
Capo IV
Disposizioni
in materia di ambiente
Art. 12
(Utilizzo economie legge
regionale 26 novembre 1979, n. 72)
1. Le residue economie delle somme già erogate ai sensi
della legge regionale 26 novembre 1979, n.72
(Tutela dell’ambiente naturale e culturale
caratteristico della Regione Puglia. Valorizzazione, salvaguardia e
destinazione d’uso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente), abrogata
dall’articolo 18 della legge
regionale 11 febbraio 1988, n. 6 (Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990
della Regione Puglia), restano assegnate all’Amministrazione beneficiaria e
finalizzate ad attività di recupero filologico e di valorizzazione del centro
storico, nel rispetto dei principi fondamentali della norma originaria.
Art. 13
(Fondo per la minore
produzione dei rifiuti)
1. Per l’anno
2003 il fondo di cui all’articolo 15, comma 3, della legge
regionale 22 gennaio 1997, n.5 (Tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), è ridotto al 25 per
cento.
Art. 14
(Indennità risarcitoria per
danni ambientali)
1. L’indennità
risarcitoria per il danno arrecato all’ambiente, relativa alle opere abusive,
già sanate o in via di sanatoria, realizzate prima dell’apposizione del vincolo
paesaggistico, è ridotta nella misura dei due terzi rispetto a quanto previsto
dall’articolo 4 della legge
regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per
il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico).
Capo V
Disposizioni
in materia di fiere e mercati
Art. 15
(Contributo straordinario agli enti fieristici)
1. Per gli Enti
fieristici a carattere regionale di cui all’articolo 39 della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per
l’esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli
enti regionali), di Foggia e di Francavilla Fontana, è iscritto nel bilancio
regionale, limitatamente all’esercizio 2003, all’unità previsionale di base
4.8.2 “Enti fieristici regionali”, capitolo 352026 “Contributo straordinario
per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell’Ascensione di
Francavilla Fontana”, lo stanziamento di euro 464.811,21 come di seguito articolato:
a) per
l’ente Fiera di Foggia la somma di euro 413.165,52;
b) per
l’ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di euro 51.645,69.
Capo VI
Disposizioni in materia di
agricoltura e foreste
Art. 16
(Disposizioni per il contenimento
della spesa dei Consorzi di bonifica)
1. I Consorzi di bonifica operanti nel territorio pugliese,
entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, devono operare variazioni al proprio
bilancio prevedendo l'abbattimento del 30 per cento della spesa corrente e
riducendo, proporzionalmente, gli oneri di contribuenza.
2. I Consorzi adottano gli atti necessari alla
riorganizzazione delle proprie funzioni, operando la ricognizione delle unità
lavorative con una dettagliata relazione su compiti e obiettivi delle stesse
unità singole e operative individuate.
3. I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di
contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a
riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici
derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri
per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contribuenza di
ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuenza deve avvenire di
concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori
di manutenzione del territorio e di
regimazione delle acque.
4. In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi
negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di
bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora
non pagate alla data di entrata in
vigore della presente legge sono annullate. I medesimi Consorzi provvederanno,
eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza
previsti dal presente articolo.
5. Per i Consorzi di bonifica che non hanno provveduto al
deposito degli ultimi tre bilanci consuntivi, qualora non vi provvedano entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, provvede alla nomina di un
Commissario ad acta per assicurare l'adempimento.
Art. 17
(Disposizioni in materia di
gestione del patrimonio forestale indisponibile della Regione)
1. La fruizione
del patrimonio forestale della Regione Puglia è disciplinata da apposito
regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Le
contravvenzioni alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1 sono punite
con adeguata sanzione amministrativa.
3. Il personale
regionale in servizio presso gli Ispettorati forestali della Regione Puglia
svolge funzioni di polizia amministrativa per il rispetto delle prescrizioni
previste dal regolamento di cui ai commi 1 e 2, nonché dalle altre leggi in
vigore in materia forestale.
Capo VII
Disposizioni in
materia di riforma fondiaria ex Ersap
Art. 18
(Modifiche agli articoli 3 e
6 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20)
1. L’articolo 3
della legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione
delle procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per
dimissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), è sostituito dal seguente:
<<Art. 3 (Determinazioni dei prezzi e modalità di
versamento per i beni posseduti prima del 23 giugno 1976)
1.Il prezzo di vendita in favore dei
soggetti individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, è determinato dalla
sommatoria dei seguenti importi:
a) indennità di espropriazione corrisposta al proprietario
rivalutata all’attualità e ridotta di un terzo;
b) somma corrispondente ai due terzi:
b.1. dei costi delle
opere realizzate dall’Ente di sviluppo, al netto dei contributi statali;
b.2. dei pagamenti delle indennità miglioritarie
per lodo arbitrale.
2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del
comma 1, lettere a) e b), devono essere versate alla Regione le somme relative
ai debiti gravanti sul fondo per debiti poderali, non rimborsati all’Ente di
sviluppo e maggiorati degli interessi legali, per oneri fondiari, nonché le
spese sostenute per oneri relativi a sopralluoghi e a eventuali misurazioni,
visure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione
dell’atto.
3. Il pagamento dell’importo
complessivamente dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è effettuato in un'unica
soluzione. Su richiesta dell’acquirente può essere concessa una dilazione al
tasso legale e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione di ipoteca
nei modi di legge.
4. Il prezzo e le condizioni di vendita di
cui al presente articolo sono validi se il richiedente esprime il proprio
assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione
del prezzo da parte dei competenti uffici regionali. Decorso tale termine,
valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall’articolo 4>>.
2. L’articolo 6
della l.r. 20/1999 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6 (Affrancazioni)
1. Il
disposto del comma 1 dell’articolo 10 della legge 386/1976 si applica a favore
degli eredi anche quando l’assegnatario originario è deceduto prima della data
di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la
quindicesima annualità del prezzo di assegnazione. Le rate ancora da corrispondere
sono maggiorate degli interessi legali.
2. All’assegnatario,
ovvero ai suoi eredi legittimi pro indiviso, è riconosciuta, altresì, la
facoltà di affrancare l’unità produttiva pagando, in unica soluzione, le
annualità di ammortamento non ancora corrisposte, rivalutate all’attualità, e i
debiti eventualmente gravanti sull’unità produttiva maggiorati degli interessi
legali>>.
Art. 19
(Modifiche alla legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14)
1.
Dopo il comma 7
dell’articolo 43 della legge
regionale 31 maggio 2001, n.14 (Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003),
sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis.
Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente
articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro sei mesi
dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali.
Decorso tale termine, l’immobile ritorna nella disponibilità della Riforma
fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a
carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così
come quantificabili ai sensi del punto b) del comma 3, con l’aggiunta degli
interessi legali.
7 ter.
Le disposizioni previste dall’articolo 4, comma 7, della l.r. 20/1999 si applicano alle cessioni dei beni e delle opere, di cui
al presente articolo, a prescindere dalla loro destinazione d’uso>>.
Capo VIII
(Disposizioni in materia di
cooperazione)
Art. 20
(Sostegno alla cooperazione)
1. Agli oleifici e cantine cooperative realizzati con interventi
finanziari pubblici che attuano programmi di fusione delle rispettive unità
produttive finalizzati a realizzare economie di gestione e a migliorare la
qualità dei prodotti è riconosciuto un contributo una tantum a parziale
copertura dei costi.
2. Le modalità e le misure per il riconoscimento del
contributo di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale.
3. Per i fini di cui al presente articolo è stanziata la
somma di euro 100 mila sull’unità previsionale di base 4.3.3, capitolo di nuova
istituzione 114140, epigrafato “Contributi straordinari una-tantum per fusione
oleifici e cantine cooperative”.
Capo IX
Disposizioni in materia di
patrimonio
Art. 21
(Modifiche alla legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27)
1. Il comma 1 dell’articolo
33 della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27
(Disciplina del demanio e patrimonio regionale), è sostituito dai seguenti:
<<1. Al fine di promuovere il
riordino, la valorizzazione e l’alienazione del patrimonio immobiliare della
Regione la Giunta regionale è autorizzata a dismettere i beni o parte di essi,
indicati nella tabella A allegata alla presente legge, facenti parte del
patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma nel quale
siano indicate le modalità di dismissione.
1 bis. La Giunta
regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente l’elenco dei beni inseriti
nella tabella A, previo atto del Dirigente del Settore demanio e patrimonio di
ricognizione dei beni.
1 ter. Alla
dismissione dei beni di cui alla tabella A la Giunta regionale può provvedere
anche attraverso operazioni di cartolarizzazione e la partecipazione a fondi
istituiti con apporto di beni immobili ai sensi dell’articolo 14 bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86.>>
Art. 22
(Modifiche all’articolo 20
della l.r. 20/1999)
1. Dopo il
comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 20/1999 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis.
Gli Enti territoriali che entro il 31 dicembre 2002 non
hanno presentato richiesta di acquisizione degli immobili indicati nel comma 1
decadono dall’aver titolo all’acquisizione diretta e ai connessi benefici
riportati nel comma 4.
4 ter.
La Giunta regionale è autorizzata ad alienare i beni
immobili ricadenti nella fattispecie del comma 4 bis nel seguente modo:
direttamente in favore di altri enti territoriali e/o di enti pubblici che
operano sul territorio pugliese, con le procedure previste dall’articolo 28,
comma 1, della l.r. 27/1995, senza l’applicazione dei benefici previsti dai commi 2 e
3 del medesimo articolo 28; in mancanza di richieste da enti territoriali e/o
da enti pubblici, secondo le procedure
previste dalla l.r.
27/1995.
4 quater.
Relativamente agli immobili di proprietà regionale oggetto di
dismissione mediante asta pubblica, gli enti territoriali e gli enti pubblici
possono, a parità di prezzo di vendita conseguito in sede di gara, esercitare
diritto di prelazione da formalizzare, entro quarantacinque giorni dalla data
della notifica, con provvedimento adottato dall'organo competente, corredato
della indicazione dei termini di pagamento, che non possono superare i
successivi centottanta giorni.>>
Art. 23
(Alienazione alloggi degli
Istituti autonomi case popolari)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge
regionale 16 gennaio 2003, n.1
(Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica – ERP), gli
Istituti autonomi case popolari (IACP) in stato di dissesto finanziario, sulla
base di un piano di finanziamento da sottoporre all’approvazione della Giunta
regionale e redatto secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 81, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), possono effettuare le alienazioni degli alloggi, ai sensi della
legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica), con le seguenti modalità:
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al
30 per cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 15 per
cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente
in non più di quindici anni, a un interesse pari al tasso legale, previa
iscrizione ipotecaria a garanzia della
parte del prezzo dilazionata.
Art. 24
(Risanamento del dissesto
finanziario degli IACP)
1. Per le
finalità di cui all’articolo 1 della l.r. 1/2003, gli IACP in stato di dissesto finanziario già
riconosciuto dalla Regione, sulla base di un piano di finanziamento da
sottoporre all’approvazione della Giunta regionale e redatto secondo i criteri
di cui all’articolo 2, comma 81, della l. 662/1996, possono procedere
all’utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi, dal 70 per cento al
100 per cento, per il risanamento del dissesto finanziario degli Istituti,
destinando le eventuali quote residuali al reinvestimento in edifici e aree
edificabili, alla riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo
pubblico mediante nuove costruzioni, al recupero e manutenzione straordinaria
delle costruzioni esistenti e ai programmi integrati, nonché a opere di
urbanizzazione socialmente rilevanti.
Capo X
Disposizioni in materia di
trasporti
Art. 25
(Utilizzo carburanti
alternativi)
1. La Regione promuove l'utilizzo, per la produzione ed erogazione
dei servizi di Trasporto pubblico regionale locale (TPRL), di carburanti
alternativi e a basso tasso di inquinamento e all'uopo riconosce alle imprese
utilizzatrici un’integrazione dei corrispettivi contrattuali di servizio in
misura pari a euro 0,001 per autobus. km.
2. All'onere finanziario derivante dal comma 1, nel limite
massimo di spesa pari all'economia derivante dai ribassi delle gare da
espletare ai sensi della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18, si
provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dell'unita
previsionale di base 08.01.
Art. 26
(Intensificazioni programmi
di esercizio TPRL)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino alla data di espletamento delle procedure concorsuali previste
dall'articolo 16 della l.r.
18/2002, è fatto divieto di autorizzare
intensificazioni di programmi di esercizio che comportino maggiori oneri a
carico del bilancio regionale, fatta eccezione per quelle già sperimentate
positivamente, e autorizzate con corrispettivo, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge
regionale 25 marzo 1999, n. 13.
2. L'onere di spesa relativo alle intensificazioni di cui
al comma 1 non eccederà oltre quello sostenuto nell'esercizio finanziario 2000
per analoga finalità.
3. La maggiore spesa derivante dai voli elicotteristici
autorizzati in eccedenza dal Sindaco delle isole Tremiti, esclusivamente a
causa dell'interruzione dei collegamenti marittimi per avverse condizioni
meteo-marine, è assicurata dallo stanziamento iscritto al capitolo 0552018 e
per gli anni successivi con appositi stanziamenti. Tale spesa sarà comunque
contenuta nel limite massimo di euro 50 mila.
Art. 27
(Modifica alla l.r. 18/2002)
1. Il periodo dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo
30 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:
<<I documenti di viaggio sono rilasciati dalle
imprese, nel limite massimo di valore di cui al comma 4, ai cittadini che ne
fanno richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento
della loro appartenenza a una delle predette categorie sulla base di idoneo
documento>>.
Capo XI
Disposizioni in materia
sanitaria
Art. 28
(Norme di ripianamento
disavanzi sanitari)
1. Al fine di sostenere
il ripiano dei disavanzi sanitari dell’esercizio 2002, è stanziata nel bilancio
di previsione 2003, all’unità previsionale di base 9.1.3, capitolo 771088, la somma di euro 25 milioni.
Art. 29
(Spesa di investimento nella
sanità)
1. Al fine di
sostenere spese di investimento per interventi di ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, è stanziata nel
bilancio di previsione 2003, all’unità previsionale di base 9.1.5, capitolo
721022, la somma di euro 43 milioni.
Art. 30
(Disciplina contrattuale con le
strutture sanitarie)
1. La Regione Puglia garantisce la libera scelta dei
cittadini ai fini dell’accesso alle prestazioni sanitarie nell’ambito della
programmazione regionale e dell’organizzazione dei servizi del sistema
sanitario regionale, comprendente tutte le strutture pubbliche e private
accreditate ex articolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e nell’ambito
degli accordi e contratti di cui all’articolo 8 quinquies.
2. L’accreditamento transitorio di cui all’articolo 6,
comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), è prorogato fino all’attuazione delle procedure di cui
all’articolo 8 quater del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.
3. A norma dell’articolo 8 quater, comma 2, del d.lgs.
502/1992, il provvisorio accreditamento non costituisce vincolo per le aziende
del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate al di fuori degli accordi e contratti di cui all’articolo 8
quinquies del medesimo d.lgs. 502/1992.
4. A norma dell’articolo 8 quinquies, comma 1, lettera d),
del d.lgs. 502/1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato
volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in
misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa
a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le
regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale.
5. Fino all'approvazione da parte della Giunta regionale
del documento annuale e triennale di indirizzo economico-funzionale del
servizio sanitario regionale e di riparto del fondo sanitario regionale, per
l'anno di riferimento, nei confronti di tutte le strutture private
transitoriamente accreditate sono confermati i tetti di remunerazione fissati,
anche in nome e per conto delle altre aziende del servizio sanitario regionale,
dall’AUSL nel cui ambito amministrativo insiste la sede legale o principale
della struttura privata interessata, con riferimento all’anno precedente.
6. Nei contratti con le strutture private, le AUSL fissano
i volumi e le tipologie di prestazioni, in coerenza con quanto previsto al
comma 4, e i volumi eccedenti remunerabili, nel rispetto dei limiti massimi
annuali di spesa sostenibile fissati dalla Regione.
Art. 31
(Termine di decorrenza delle riduzioni
sui DRGs a più alto rischio di inappropriatezza)
1. La decorrenza della riduzione delle tariffe DRG
(diagnostic related group) dei ricoveri a più alto rischio di inappropriatezza
di cui all’articolo 5, comma 2, della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2001), oltre le soglie determinate con
deliberazione della Giunta regionale n. 1073 del 16 luglio 2002, è fissata dal
primo giorno del mese successivo alla data di adozione della suddetta
deliberazione. Dal 1° gennaio al 31 luglio 2002 le prestazioni sono remunerate
senza la riduzione prevista nel suddetto provvedimento.
2. Le soglie di ammissibilità individuate nella deliberazione di
cui al comma 1 sono confermate per l’anno 2003 e successivamente rideterminate
con periodicità annuale sulla base degli indicatori di attività disponibili.
3. In esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 52,
comma 4, lettera c), della l. 289/2002, nei documenti di indirizzo economico
funzionale sono individuate le progressive riduzioni percentuali delle giornate
complessive di degenza ospedaliera dei cittadini della Regione Puglia.
Art. 32
(Obblighi informativi,
monitoraggio e controllo delle prestazioni sanitarie)
1. Ai fini degli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie
e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di
formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti e adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazioni del patrimonio e finanziamento
delle infrastrutture), convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 e
successive modificazioni, per l’accesso all’adeguamento del finanziamento del
servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, le aziende, gli
enti e gli istituti del servizio sanitario regionale, nonché le strutture
private, sono tenuti ai conseguenti adempimenti informativi disposti dalle
competenti strutture regionali.
2. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 è
causa:
a) di decadenza per i Direttori generali delle
aziende sanitarie;
b)
di perdita dell’accreditamento, ovvero dell’autorizzazione, per le strutture
private;
c)
di riduzione delle prestazioni autorizzate e dei limiti di remunerazione per
gli istituti e gli enti, nella misura individuata dalla Giunta regionale, in relazione
alla gravità e/o ripetitività dell’inadempimento.
Art. 33
(Riduzione delle liste di
attesa)
1. Le aziende e gli istituti del servizio sanitario
regionale, nei limiti delle assegnazioni fissate annualmente dal documento di
indirizzo economico funzionale e dalle disposizioni regionali in materia di
pieno impiego dei potenziali erogativi delle strutture pubbliche, adottano
adeguate iniziative, nella prospettiva dell’eliminazione o del significativo
contenimento delle liste di attesa, dirette a favorire lo svolgimento presso
gli ospedali e le strutture pubbliche degli accertamenti diagnostici in
maniera continuativa.
2. Le iniziative di cui al comma 1 perseguono il fine,
anche mediante il ricorso a specifiche azioni e progetti obiettivo, della copertura
del servizio nei sette giorni della settimana, secondo quanto previsto
dall’accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano del 14 febbraio 2002 sulle modalità di accesso alle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di
attesa.
3. Le aziende sanitarie danno attuazione all’articolo 52,
comma 4, lettera c), della l. 289/2002, oltre che con il recupero di risorse
utilizzate per finalità non prioritarie, anche individuando tra gli obiettivi
connessi al riconoscimento della retribuzione di risultato e della
incentivazione della produttività anche il contenimento delle liste di attesa.
4. Le iniziative di cui al comma 1 devono tendere a garantire
il rispetto degli standards e degli impegni riportati nell’allegato b)
all’accordo dell’11 luglio 2002 sancito nella Conferenza Stato-Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano.
5. Il raggiungimento degli obiettivi di cui commi
precedenti costituisce elemento di valutazione dei Direttori generali e
precondizione per il riconoscimento della maggiorazione del compenso, nonché
parametro per il riconoscimento della retribuzione di risultato e
dell’incentivazione alla produttività per il personale dipendente interessato.
6. La contrattazione integrativa aziendale definisce i
progetti specifici per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle
liste di attesa.
Art. 34
(Modelli organizzativi delle
strutture sanitarie e dotazioni organiche)
1. L’emanazione dei criteri per l’adozione dei modelli
organizzativi delle strutture sanitarie di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 20/2002 è sospesa per effetto delle disposizioni di cui
all’articolo 34 della l. 289/2002.
2. Fino all’emanazione dei modelli organizzativi di cui al
comma 1 e alla conseguente ridefinizione delle dotazioni organiche definitive,
i Direttori generali delle aziende sanitarie, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, rideterminano le dotazioni organiche
provvisorie nel limite del numero dei posti coperti al 31 dicembre 2002.
3. Ai fini di cui al comma 2, fermo restando i limiti e i
vincoli numerici e di spesa di cui alle vigenti disposizioni di legge
regionali, si tiene conto:
a) dei posti coperti dal personale a tempo
indeterminato;
b) dei posti coperti dal personale a tempo determinato nei
limiti della dotazione organica provvisoria ex articolo 23 della l.r. 28/2000, qualora per gli stessi non siano in corso le procedure di
cui alla lettera c);
c) dei posti vacanti per i quali alla data del 31 dicembre
2002 risulti formalmente avviata una delle seguenti procedure:
c.1. pubblico
concorso, avviso pubblico, selezione ai sensi dell’articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro)
c.2. avviso di mobilità
o formale atto di copertura di posti mediante mobilità ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
c.3.
riqualificazione del personale dell’area di comparto;
d) dei posti previsti per il funzionamento del servizio di
emergenza–urgenza autorizzati dalla Giunta regionale alla data del 31 dicembre
2002 e
non compresi nelle lettere a), b) e c).
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 5
e 6, della l. 20/2002, i limiti e i vincoli alle assunzioni di personale di cui
alle l.r. 28/2000 e 32/2001 cessano di avere
efficacia a decorrere dalla data di operatività prevista dalle disposizioni di
cui all’articolo 34, comma 11, della l. 289/2002 e di approvazione della
dotazione organica per ogni singola azienda sanitaria da parte della Giunta
regionale entro novanta giorni, trascorsi i quali la stessa dotazione organica
si ritiene approvata. Detto termine può essere interrotto una sola volta.
5. Nell'ambito del numero complessivo dei posti di cui al
comma 3 è fatta salva l'applicazione degli istituti contrattuali vigenti che
disciplinano il sistema di classificazione per le progressioni interne del
personale del servizio sanitario regionale.
Art. 35
(Modifiche all’articolo 28
della l.r. 28/2000)
1. L’articolo 28 della l.r. 28/2000 è sostituito
dal seguente:
<<Art. 28
(Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ‘Oncologico’ di Bari.
Disposizioni transitorie)
1. All'Istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico “Ospedale Oncologico” di
Bari, in considerazione dei maggiori costi sostenuti per la mancanza di una
sede propria e fino alla disponibilità della stessa, è concesso un
finanziamento straordinario annuo di 5 milioni di euro, con prelevamento dal fondo
sanitario regionale.>>
Art. 36
(Rapporti con i medici di
medicina generale,
pediatri di
libera scelta e specialisti ambulatoriali)
1. Per le
finalità previste dalla l. 405/2001 e di razionalizzazione della spesa sanitaria,
comprese quelle di cui all’articolo 52 della l. 289/2002, i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta, al fine di garantire i livelli
essenziali di assistenza nel quadro
delle risorse a tal fine assegnate dalla programmazione regionale e locale,
operano quali fiduciari delle AUSL, tenendo conto del budget a questi
attribuiti nel rispetto degli indirizzi regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 8, lettera f), del d.lgs.
502/1992 e successive modificazioni, fermo l’obbligo fissato dalle norme di
legge nazionali e regionali di rispetto dei livelli di spesa programmati, gli
accordi regionali disciplinano, in via generale, i rapporti tra Regione,
aziende e categorie dei soggetti medici interessati, rientrando nella
competenza della programmazione locale la definizione degli specifici obiettivi
e priorità da perseguirsi nei diversi ambiti territoriali e distrettuali,
nonché dai singoli soggetti medici interessati.
3. Per le finalità previste dalla vigente legislazione, la
definizione dei programmi regionali e locali di attività, mirati a perseguire
l'appropriatezza e la razionalizzazione nell'impiego delle risorse, sono di
competenza esclusiva della Giunta regionale e delle Direzioni generali delle
aziende sanitarie, che provvedono attraverso atti regolamentari.
4. Gli accordi
con le categorie dei soggetti medici interessati per il perseguimento di
specifici obiettivi di risparmio rispetto ai tetti di spesa programmati
(budget) sono determinati nel rispetto dei principi e delle indicazioni, in
materia, previsti dai vigenti regolamenti di esecuzione degli accordi
collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale, con i medici specialisti ambulatoriali interni e con i medici
pediatri di libera scelta, ovvero nel rispetto di quanto definito dagli accordi
regionali e aziendali.
5. Non sono
oggetto di accordo gli obiettivi obbligatori, compresi quelli di risparmio
previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, dagli atti di
programmazione annuale e triennale presupposti, connessi o consequenziali,
ovvero da determinazioni della Giunta regionale, rispetto ai quali i soggetti
di cui al comma 1 sono tenuti in virtù del rapporto fiduciario in essere.
6. Per i
soggetti di cui al comma 1 per i quali, a seguito dei controlli e del
monitoraggio cui sono obbligati per legge i Direttori generali, a pena di
decadenza automatica, ed esperite le procedure di contestazione e di
accertamento con le modalità previste nei regolamenti di esecuzione di cui al
comma 4, siano stati accertati comportamenti prescrittivi non conformi alle
norme e alle disposizioni regolamentari di ordine generale, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 e, nei casi
più gravi, le ulteriori misure di legge.
Art. 37
(Disposizioni
procedurali per le gare di appalto nelle
aziende sanitarie)
1. Le aziende e gli istituti del servizio sanitario
regionale, nello svolgimento della propria attività negoziale per
l’acquisizione di beni e servizi, coerentemente alle disposizioni in materia di
razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa sanitaria che caratterizzano
le azioni e i programmi di miglioramento del servizio sanitario regionale,
operano nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nella
gestione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni
e enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), così come richiamato dall’articolo 28 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo).
2. Per l’acquisto di beni e servizi con valore di stima,
imponibile IVA, compreso tra i 50 mila euro e i 200 mila euro, le aziende e gli
istituti del servizio sanitario provvedono, nei trenta giorni successivi al
termine di presentazione del bilancio previsionale di ciascun esercizio, a
pubblicare, secondo le forme di pubblicità previste dalla vigente normativa
comunitaria, apposito avviso di gara indicativo a mezzo del quale rendono noto,
per settore di prodotti o di servizi, le procedure di acquisto che verranno
avviate nel corso dell’anno.
3. E' fatto assoluto divieto di ricorrere al frazionamento
della spesa per eludere le disposizioni riguardanti i limiti per il ricorso a
procedure comunitarie nelle gare d’appalto previste dalla l. 289/2002.
Art. 38
(Accordi e transazioni con
fornitori di beni, servizi e prestazioni sanitarie)
1. Ai fini del definitivo ripiano delle partite debitorie delle
aziende sanitarie, l’Agenzia regionale sanitaria è abilitata a concludere
accordi e transazioni, con singoli fornitori di beni, servizi e prestazioni
sanitarie e/o loro organismi rappresentativi appositamente delegati,
finalizzati a garantire la definizione delle pendenze, ridurre gli oneri
accessori e uniformare i pagamenti sul territorio regionale.
Art. 39
(Norma transitoria in
attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)
1. Nelle more della definizione delle norme regionali di
attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le
provvidenze economiche in favore dei pazienti psichiatrici previste dalla legge
regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle unità
sanitarie locali per interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza
psichiatrica), per l’anno 2003 fanno carico all’unità previsionale di base
9.2.1, capitolo 784025 e sono erogate, nei limiti della spesa per il 2002 e
secondo le direttive vigenti, dalle AUSL alle quali sono attribuiti i relativi
finanziamenti.
Art. 40
(Costituzione del Fondo
regionale di riequilibrio per l'applicazione degli istituti retributivi
accessori del personale dipendente dal Servizio sanitario regionale)
1. Nell’ambito
delle azioni per la razionalizzazione e la qualificazione del Servizio
sanitario regionale, al fine di garantire uniformità e omogeneità negli
impieghi presso tutte le aziende pubbliche del servizio, sono costituiti fondi
regionali di riequilibrio per la remunerazione degli istituti accessori
previsti dai vigenti contratti nazionali collettivi decentrati di lavoro, a
decorrere dall’anno 2003, con utilizzo delle risorse aggiuntive regionali.
Art. 41
(Attuazione dell’articolo 34,
comma 13, della l. 289/2002)
1. In attuazione dell'articolo 34, comma 13, della l.
289/2002, previa valutazione di curriculum attestante provata professionalità e
competenza, le aziende sanitarie possono stipulare contratti o convenzioni con
personale medico adibito, mediante incarichi a tempo determinato in essere alla
data del 31 dicembre 2002, ai servizi di emergenza territoriale confluiti nel
sistema di emergenza-urgenza "118", al compimento di almeno dodici
mesi di servizio.
2. I contratti di cui al comma 1 avranno durata annuale,
con decorrenza dalla data di subentro nelle relative funzioni da parte di
medici di continuità assistenziale che avranno superato il corso di formazione
per l'emergenza territoriale, e potranno prevedere l'utilizzo di detto
personale medico incaricato nelle centrali operative e nei servizi di medicina
e chirurgia di accettazione e d'urgenza.
3. I medici impiegati a tempo determinato per assicurare la
fase sperimentale del servizio regionale di emergenza territoriale - 118, in
attività alla data del 31 dicembre 2002, possono, a domanda, essere ammessi in
soprannumero ai corsi banditi ai sensi dell'articolo 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.
4. Nell'attuale fase sperimentale di attivazione del
servizio di emergenza territoriale nella Regione Puglia gli incarichi
provvisori conferiti ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del d.p.r. 270/2000
hanno scadenza in coincidenza con il conferimento degli incarichi a tempo
indeterminato.
Art. 42
(Modifiche alla legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6)
1. I commi 3, 4
e 5 dell’articolo 18 della legge regionale
22 gennaio 1999, n. 6
(Sistema regionale della prevenzione.
Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPA), sono
abrogati.
2. Il personale,
le dotazioni strumentali e le funzioni dei servizi
impiantistico-antinfortunistici delle AUSL titolari della gestione dei presidi
multizonali di prevenzione sono assegnati alle rispettive articolazioni
dell’ARPA.
Art. 43
(Modifiche alla l.r.
20/2002)
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 20/2002,
dopo le parole: “di cui all’articolo 11 della l.r. 32/2001” sono inserite
le seguenti: “e alla vigente normativa regionale”.
2. Dopo il comma 3
dell’articolo 11 della l.r. 20/2002, in materia di
gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali (USL), è aggiunto
il seguente:
<<3 bis.
Per il rispetto
delle norme in materia di patto di stabilità, degli obiettivi di finanza
pubblica, nonché dei termini e delle condizioni previste dal decreto
interministeriale 16 ottobre 2002, n. 65718, in materia di definitiva chiusura
delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, si applicano i principi e le
disposizioni di legge per la liquidazione coatta amministrativa previsti per la
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri
enti sotto qualsiasi forma costituiti, comunque interessanti la finanza
pubblica, i cui scopi sono cessati o che si trovano in condizioni economiche di
grave dissesto, ovvero le cui gestioni liquidatorie risultano gravemente
deficitarie, giusta previsione del comma 1 ter del d.l. 63/2002, convertito,
con modificazioni, dalla l. 112/2002>>.
3. Per
l'attuazione del comma 2 del presente articolo:
a) entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente
della Giunta regionale provvede a emanare il relativo decreto e a disporre la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
b) con il decreto di
cui alla lettera a), il Presidente della Giunta regionale, al fine di garantire
l’uniformità dei procedimenti amministrativi, a norma dell’articolo 12 delle
preleggi del codice civile, nomina per tutte le gestioni di liquidazione coatta
amministrativa un unico Comitato regionale di sorveglianza, costituito da tre
componenti, uno dei quali designato dal soggetto istituzionale di cui al comma
3;
c) a tutti gli
effetti di legge lo stato del passivo, se riconosciuto, è quello accertato, in
esecuzione del comma 1, alla data del 31 dicembre 2002;
d) a favore della
gestione liquidatoria delle soppresse USL che evidenzia situazioni gravemente
deficitarie, la Regione garantisce, per se e per conto dello Stato, disponibilità
di fonti finanziarie fino alla concorrenza di euro 315 milioni, costituente
l’attivo disponibile, corrispondente al disavanzo residuo pari a euro
239.536.477,91 indicato nel rendiconto generale allegato alla legge
regionale 4 dicembre 2001, n. 29 (Rendiconto generale della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2000), prudenzialmente incrementato di
maggiori somme connesse all’ulteriore grave dissesto rilevato a seguito
dell’indagine amministrativo-contabile presso le gestioni liquidatorie delle
soppresse USL della provincia di Taranto e di ulteriori mezzi previsti dalla
legge regionale di bilancio 2003, costituiti in specifico fondo, a garanzia del
pagamento di ogni legittimo credito, nei limiti del suddetto ammontare
complessivo, al netto degli acconti dalla stessa e dallo Stato già corrisposti
alla data di approvazione della presente legge;
e) il Presidente
della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, con proprio
decreto, può avocare a sé le gestioni liquidatorie e istituire specifica
struttura di progetto, con oneri di funzionamento a carico delle stesse, a cui
affidare il compito speciale di coordinare e attuare tutte le operazioni di
liquidazione, nonché ogni altra azione di gestione, transazione, riparto, non
ammissione, recupero, escussione, senza esclusione alcuna, ritenuta opportuna o
necessaria per la tutela della finanza pubblica e dei superiori interessi della
collettività. Per tali finalità il Presidente della Giunta regionale può
chiedere la collaborazione e azionare, a norma di legge, le competenti
istituzioni della pubblica amministrazione, nonché, per la riscossione dei
crediti, fare ricorso alla procedura prevista dal testo unico 14 aprile 1910,
n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di leggi relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive modificazioni
e integrazioni.”.
Art. 44
(Decadenza
automatica dei Direttori generali)
1. In conformità a
quanto previsto dall’articolo 52, comma 4, lettera d), della l. 289/2002,
riguardante la decadenza automatica dall’incarico dei Direttori generali, sono
confermate le disposizioni in materia di cui, in particolare, alle l.r.
28/2000 e 32/2001, 7/2002 e 20/2002, nonché quelle
previste dalla presente legge.
Art. 45
(Esonero
dall’obbligo di possesso del libretto di idoneità sanitaria)
1. I farmacisti e
i dipendenti delle farmacie pubbliche e private sono esonerati dall’obbligo del
possesso del libretto di idoneità sanitaria ex articolo 14 della legge 30
aprile 1962, n. 283 (concernente la disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e articolo 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di
esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni).
2. Le aziende
sanitarie sono esonerate dall’obbligo di provvedere al rilascio o rinnovo del
libretto sanitario ai soggetti di cui al comma 1 e di verificarne il possesso
in sede di ispezione presso le farmacie.
Art. 46
(Modalità di
erogazione di medicinali)
1. Entro il 31
agosto 2003 la Regione Puglia, acquisiti i dati di spesa farmaceutica pubblica
relativi al primo semestre, sentite le associazioni rappresentative delle
farmacie pubbliche e private convenzionate, potrà confermare l'attivazione
delle forme di distribuzione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria),
convertito dalla l. 405/2001, previa valutazione dell’economicità,
dell'appropriatezza e dell'efficienza del servizio e stabilendone le relative
modalità.
Capo XII
Disposizioni varie
Art. 47
(Rinuncia alla
riscossione di entrate regionali di modesta entità)
1. In applicazione
delle disposizioni recate dall’articolo 74, comma 1, della l.r.
28/2001, il limite massimo è fissato in euro 25,00.
Art. 48
(Acquisizione
degli immobili da destinare a sedi della Regione in Bari e della
delegazione
regionale nella Capitale)
1. Le disposizioni
contenute nell’articolo 22 della l.r.
20/2002, concernenti le operazioni di contrazione di un mutuo con
la Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento massimo di dieci
anni, da destinare all’acquisto di un immobile in Roma da adibire a delegazione
regionale nella Capitale, restano confermate ed estese a tutto l’esercizio 2003
per un ammontare di 4,5 milioni di euro.
2. La Giunta
regionale è autorizzata altresì a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un
mutuo fino a un massimo di 80,5 milioni di euro, per un periodo di ammortamento
massimo di venti anni, per l’acquisto e l’esecuzione di opere di
ristrutturazione e adeguamento dell’ex centro servizi di proprietà demaniale
quale nuova sede della Regione in Bari, ivi compresa la realizzazione della
struttura da destinare al Consiglio regionale.
3. La Giunta
regionale è autorizzata a definire, con proprio atto, i criteri, le modalità e
le condizioni delle relative operazioni di acquisizione.
4. Al conseguente
onere relativo agli anni 2003 e successivi si fa fronte mediante specifici
stanziamenti di bilancio da iscrivere in apposita unità previsionale di base.
Art. 49
(Proroga delle
funzioni del Comitato tecnico consultivo. Legge regionale 4 luglio 1997, n. 18)
1. Le funzioni del
Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18
(Procedure di attuazione del piano di liquidazione del soppresso Ente regionale
di sviluppo agricolo della Puglia) e successive modifiche e integrazioni sono
prorogate di ulteriori tre anni.
Art. 50
(Quarto centenario
della nascita di S. Giuseppe da Copertino. Contributo)
1. In occasione
del quarto centenario della nascita di S. Giuseppe da Copertino, è erogato un
contributo di euro 150 mila in favore del Comune di Copertino per le opere
infrastrutturali e di euro 50 mila in favore del Comitato promotore per le
attività celebrative.
2. Gli oneri di cui
al comma 1 graveranno, per euro 150 mila, sul capitolo 522090 dell'unità
previsionale di base 8.4.4 e, per euro 50 mila, sull’unità previsionale di base
1.2.1, capitolo di nuova istituzione 1262, epigrafato "Contributo
straordinario al Comitato promotore per la celebrazione del quarto centenario
della nascita di S. Giuseppe da Copertino".
Art. 51
(Personale
regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli organi
politici)
1. Al personale
regionale distaccato, in via continuativa, presso le segreterie particolari del
Presidente della Giunta regionale, degli Assessori regionali, del Presidente,
Vice Presidenti e Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei
Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, nonché al personale
distaccato presso i Gruppi consiliari è corrisposto un rimborso forfetario
giornaliero, per ogni giornata d’effettiva presenza in servizio e fino a un
massimo di duecentoventi giorni in un anno, pari a ventidue centesimi di euro
per chilometro, comprensivo dei rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di
missione dalla normativa vigente, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica
complessiva tra il Comune sede dell’ufficio di appartenenza e quello della sede
di lavoro. E’ altresì corrisposto un rimborso forfetario giornaliero,
sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro quindici.
2. Le disposizioni
di cui al comma 1 sono estese a tutto il personale inviato a prestare
temporaneamente la propria attività lavorativa presso gli uffici regionali
ubicati fuori dalla sede di servizio, per un massimo di cento giorni per anno.
3. Gli Economi
cassieri competenti provvedono a liquidare mensilmente le somme maturate,
previa presentazione di apposita certificazione attestante le effettive
giornate di presenza.
4. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo per le distanze superiori ai quaranta
chilometri complessivi tra il Comune sede dell’ufficio di appartenenza e il
Comune sede di lavoro.
5. Le disposizioni
del presente articolo restano in vigore fino a quando la materia non sarà
regolamentata in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni
sindacali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003.
6. L’articolo 27
della l.r. 7/2002 è abrogato e tutte le altre
disposizioni di norme regionali in contrasto con il presente articolo non si
applicano nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 2.
Art. 52
(Modifiche all’articolo 4 della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3)
1. Dopo il comma 5
dell’articolo 4 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3
(Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari), sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis.
Qualora i
responsabili dei Gruppi consiliari siano dirigenti già in servizio presso la
Regione, a essi compete un’indennità pari a quella spettante per la direzione
delle Commissioni consiliari ovvero, se migliore, quella posseduta per la
direzione dell’Ufficio da cui è distaccato.
5 ter.
La Presidenza del Consiglio regionale
stabilisce la graduazione di dette indennità, in relazione alla consistenza
numerica dei Consiglieri per ogni Gruppo.>>
2. Il comma 4
dell'articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 1, è
sostituito dal seguente:
<<4. Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico
di responsabilità dell'ufficio a un’unità di cui al comma 1 già in possesso
della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella
categoria D o in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella medesima
posizione previsti per l'accesso dall'esterno.>>
Capo XIII
Modifiche al
trattamento indennitario e previdenziale dei Consiglieri regionali
Art. 53
(Trattamento
indennitario)
1. Per il libero
svolgimento del mandato elettorale, ai Consiglieri regionali di Puglia spetta -
a far tempo dalla data di proclamazione - il seguente trattamento indennitario:
a) indennità di
mandato;
b) diaria di
funzione e missione;
c) trattamenti
accessori.
2. La
corresponsione del trattamento indennitario di cui al comma 1 cessa:
a) alla data della
prima riunione del nuovo Consiglio regionale, per il Presidente del Consiglio
regionale e i membri dell'Ufficio di Presidenza;
b) alla data di
proclamazione del nuovo eletto, per il Presidente della Giunta regionale;
c) alla data di
nomina degli Assessori regionali, per i componenti della Giunta regionale;
d) alla data di
proclamazione dei nuovi eletti, per gli altri Consiglieri regionali.
Art. 54
(Indennità di
mandato)
1. A titolo di
indennità di mandato, ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta
mensilmente - per dodici mensilità annuali - una somma lorda pari all'80 per
cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali.
2. Al variare
dell'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali varia,
proporzionalmente e con medesima decorrenza, l'indennità di mandato dei
Consiglieri regionali di Puglia.
Art. 55
(Diaria di
funzione e missione)
1. A titolo di
rimborso spese onnicomprensivo per gli oneri derivanti dalle funzioni
esercitate e per le missioni svolte sul territorio regionale nell'espletamento
del mandato, ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente una
diaria calcolata sull'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari
nazionali nella seguente misura percentuale:
a) 80 per cento al
Presidente della Giunta regionale;
b) 48 per cento al
Presidente del Consiglio regionale;
c) 40 per cento al
Vice Presidente della Giunta regionale;
d) 36 per cento ai
Vice Presidenti del Consiglio regionale e agli Assessori regionali;
e) 32 per cento ai
Consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle
Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, ai Presidenti dei
Gruppi consiliari e al Presidente del Comitato per la Protezione civile;
f) 24 per cento ai
Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e
d'inchiesta;
g) 22 per cento ai
Consiglieri segretari delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e
d'inchiesta;
h) 20 per cento ai
Consiglieri regionali.
2. Nel caso in cui
il Consigliere regionale svolga più funzioni tra quelle indicate al comma 1, è
corrisposta solamente la diaria con percentuale più alta.
Art. 56
(Trattamenti
accessori)
1. Ai Consiglieri
regionali spettano, mensilmente, a titolo di rimborso spese, i seguenti
trattamenti accessori:
a) diaria a titolo
rimborso spese;
b) rimborso spese
di trasporto;
c) rimborso spese
per missioni in Italia e all'estero.
2. La diaria di
cui al comma 1, lettera a), è quella determinata dall'articolo 3 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5,
diminuita di ventuno punti percentuali.
3. All'articolo 4,
comma 1, della l.r. 5/1998, le parole: "di
1/18" sono sostituite dalle seguenti: "del 9 per cento".
4. L'entità del
rimborso spese di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, unitamente
alla facoltà di aggiornarla periodicamente, è determinata dall'Ufficio di
Presidenza con apposita deliberazione.
5. L'Ufficio di
Presidenza emana le disposizioni attuative delle norme del presente articolo.
Art. 57
(Diritto
all'assegno vitalizio)
1. Ai Consiglieri
regionali cessati dal mandato - che abbiano compiuto sessant’anni di età e
abbiano versato i contributi previdenziali obbligatori per un periodo di almeno
cinque anni - spetta un assegno vitalizio mensile.
2. Per ogni anno
di contribuzione oltre il quinto, l'età richiesta per ottenere l'assegno
vitalizio è diminuita di un anno, con il limite all'età di cinquantacinque
anni.
3. Ai fini del
computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno si calcola per intero
purchè di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
4. Per il periodo
così computato il Consigliere regionale è tenuto a versare i contributi
previdenziali obbligatori.
5. L'assegno
vitalizio è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento
di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere regionale cessato
dal mandato.
6. L'assegno
vitalizio è indicizzato annualmente, a partire dal 1° giugno 2005, della
variazione percentuale dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT nell'anno
precedente.
Art. 58
(Contributi
previdenziali)
1. I Consiglieri
regionali in carica che hanno contribuito al fondo per la corresponsione
dell'assegno vitalizio per quindici anni hanno diritto, a domanda, a ridurre la
relativa contribuzione del 50 per cento recuperando le somme versate a tale
titolo oltre il quindicesimo anno di contribuzione.
Art. 59
(Misura
dell'assegno vitalizio)
1. Per i
Consiglieri regionali aventi diritto, cessati dal mandato e non più rieletti,
fino alla legislatura precedente quella di entrata in vigore della presente
legge, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale agli
anni di contribuzione - sull'indennità mensile lorda corrisposta al Consigliere
regionale in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio -
secondo la seguente tabella:
2. Per i
Consiglieri regionali aventi diritto, eletti o rieletti nella legislatura
d'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare dell'assegno vitalizio è
calcolato - in percentuale agli anni di contribuzione - sull'indennità di
mandato mensile lorda corrisposta al Consigliere regionale in carica nello
stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, secondo la seguente tabella:
Art. 60
(Disposizioni
finali)
1. Nel caso in cui
ai Parlamentari nazionali venga corrisposta una differente indennità mensile
lorda, costituisce riferimento per l'applicazione della presente legge
l'indennità più favorevole per il Consigliere regionale.
2. Le norme di cui
agli articoli 53, 54, 55 e 56 decorrono dal 1° giugno dell'anno 2003.
3. Le norme di cui
all’articolo 59 decorrono dal 1° agosto 2005. Entro la chiusura dell'esercizio
finanziario 2003, l'Ufficio di Presidenza, d'intesa con l'Assessorato al
bilancio, provvede alla determinazione del fabbisogno nel rispetto dei vincoli
e dei parametri del patto di stabilità interno.
4. La quota a
carico del Consigliere regionale per il pagamento del premio annuo
dell'assicurazione infortuni, prevista dall'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 8, è
aumentata dal 30 per cento al 60 per cento.
5. Al variare
dell'indennità mensile lorda corrisposta ai Parlamentari nazionali variano - in
ugual misura e con medesima decorrenza - tutte le diarie e rimborsi spese - a
essa collegati - spettanti ai Consiglieri regionali.
Art. 61
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 1,
2, 7, 8 e 10 della l.r.5/1998;
b) l'articolo 5 e
il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e
successive modificazioni;
c) il comma 2
dell'articolo 6 della l.r. 5/1998;
d) il comma 3
dell'articolo 6 della l.r. 5/1998, da ultimo modificato con la l.r. 7/2002.
TABELLA A
IMPORTI DA
ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI
PLURIENNALI.
IN MILIONI DI EURO
SETTORI DI
INTERVENTO
|
2003
|
2004
|
2005
|
RAGIONERIA
(Mutui)
|
265,40
|
297,63
|
296,95
|
RAGIONERIA RUOLI
DI S.F.
|
15,93
|
14,00
|
12,00
|
EDILIZIA
RESIDENZIALE
|
17,90
|
12,00
|
8,00
|
Totale
|
299,23
|
323,63
|
316,95
|
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Data a Bari, addì 7 marzo 2003