(1) Vedi, al riguardo, la
Delib.G.R. 21 luglio 2009, n. 1287(allegata).
TITOLO I
Disposizioni di carattere finanziario
e tributario
Art. 1
Spesa a carattere pluriennale.
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure
indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge.
Art. 2
Disposizioni per il rispetto del patto di
stabilità.
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7-bis del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, la Giunta regionale è tenuta ad adottare
atti finalizzati al recupero degli eventuali scostamenti per l'anno 2007 per il
rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno nel corso
dell'esercizio finanziario 2008.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati per conoscenza al
Consiglio regionale.
(giurisprudenza)
Corte Costituzionale Sent.
n. 344 del 26-11-2010 (ud. del 19-10-2010)
Art. 3
Disposizioni varie.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva
2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell'elettricità), le aliquote dell'addizionale regionale
all'accisa sul gas naturale e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per
le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398
(Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di
trascrizione di cui alla L. n. 952/1977 e successive modificazioni,
dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti,
di un imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle
regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione), sono determinate nei valori indicati nella tabella "B" allegata
alla presente legge. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali e
agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente
tributo erariale.
2. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche
ricorrendo all'estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei
titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale. In caso di ricorso
all'estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata a
contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito
residuo inclusi gli oneri connessi all'operazione, per una durata superiore alla
vita residua e a un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a
quello dei mutui da estinguere. Per le operazioni di rinegoziazione è
autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l'estinzione
anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione. L'eventuale ricorso a
strumenti derivati va effettuato a condizione che si realizzi una riduzione del
costo finale del debito e del grado di esposizione ai rischi di mercato.
3. Al fine di assicurare la specifica destinazione di somme
legislativamente vincolate, reiscritte e non impegnate nel medesimo esercizio
finanziario, il capitolo 1110060 "Fondo per la reiscrizione delle economie
vincolate" del bilancio di previsione 2008 viene incrementato dell'importo di
euro 3.748.450,00 da riscrivere al capitolo di spesa 353070 - u.p.b.
02.02.02.
4. Le risorse finanziarie assegnate dalla Del.CIPE 28 settembre
2007, n. 97 (Servizio sanitario nazionale 2007 - Ripartizione delle quote del
fondo sanitario nazionale di parte corrente tra le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano) di ripartizione, per l'anno 2007, del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di parte corrente, e derivanti
dalla differenza tra l'importo spettante di euro 6.022.833.332,00 e l'importo di
euro 5.708.409.509,00 già stanziato nel bilancio di previsione per l'anno 2007,
sono iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 2008 su correlati
capitoli di entrata 1011086 - upb 01.02.01 - e di spesa 741088 - upb 12.01.02 -
di nuova istituzione. All'erogazione in favore delle aziende e organismi del
Servizio sanitario regionale dell'importo di cui al presente comma, pari a euro
314.423.823,00, si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli
adempimenti previsti dalla vigente normativa.
5. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1
della legge
regionale 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2007), e per il completamento delle operazioni di
reintegro, per l'importo di euro 129.765.914,00, dello stanziamento del capitolo
1110046 dalla stessa legge previste, saranno utilizzate le risorse finanziarie
che affluiranno sui capitoli di entrata 2035773, 2035774 e 2035777. Nelle more
degli adempimenti di cui al presente comma lo stanziamento di euro
159.383.300,55 del capitolo di spesa di nuova istituzione 741087 - upb 12.01.02,
sarà reso disponibile, relativamente all'importo di euro 129.765.914,00, ad
avvenuta progressiva definizione delle operazioni di reintegro.
6. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione
in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota Irap
di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 (Istituzione dell'imposta regionale sull'attività produttiva, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei
tributi locali), è aumentata di un punto percentuale. Per la finalità di cui al
presente comma, è istituito, nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.1.21
del bilancio di previsione 2008, apposito capitolo di entrata 1011063,
denominato "Irap propria, comma 1, articolo 16, D.Lgs. n. 446/1997 - collegato
al capitolo di spesa 771095". La Giunta regionale è autorizzata, con proprio
atto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale (2).
7. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione
in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'addizionale
regionale Irpef, di cui all'articolo 50, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, è
determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili,
le aliquote indicate a fianco dei seguenti scaglioni, previsti dall'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917
(Approvazione del testo unico dell'imposte sui redditi):
a) per i redditi compresi nel primo scaglione (fino a euro 15
mila): 0,9 per cento;
b) per i redditi compresi nel secondo scaglione (oltre euro
15 mila fino a euro 28 mila): 0,9 per cento;
c) per i redditi compresi nel terzo scaglione (oltre euro 28
mila fino a euro 55 mila): 1,4 per cento;
d) per i redditi compresi nel quarto scaglione (oltre euro 55
mila fino a euro 75 mila): 1,4 per cento;
e) per i redditi compresi nel quinto scaglione (oltre euro 75
mila): 1,4 per cento (3).
In caso di modifica degli scaglioni di reddito attualmente
vigenti, l'aliquota dell'addizionale pari allo 0,9 per cento permarrà sul primo
scaglione di reddito, l'aliquota dell'addizionale pari allo 0,9 per cento
permarrà sul secondo scaglione di reddito, mentre l'aliquota dell'addizionale
pari all'1,4 per cento permarrà sui successivi scaglioni. Per la finalità di cui
al presente comma, è istituito, nell'ambito della upb 1.1.21 del bilancio di
previsione 2008, apposito capitolo di entrata 1011052, denominato "IRPEF
propria, comma 3, articolo 50, D.Lgs. n. 446/1997 - collegato al capitolo di
spesa 771095". La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare
le occorrenti variazioni al bilancio regionale (4).
8. Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione
in materia di spesa sanitaria, l'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione, prevista al capo III del D.Lgs. n. 398/1990 e istituita con legge
regionale 17 febbraio 1994, n. 9 (Imposta regionale sulla benzina per
autotrazione) ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è fissata in euro
0,0258 per litro di benzina (5).
L'imposta è esigibile all'erogazione delle benzine per il
consumo per autotrazione dagli impianti di distribuzione ubicati nel territorio
della Regione Puglia.
A partire dal 1° gennaio 2008, l'imposta è dovuta alla Regione
Puglia dall'esercente dell'impianto di distribuzione di carburante ubicato sul
territorio regionale o, per sua delega, dalla società petrolifera che ne sia
unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi dell'articolo
25, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative), su base mensile e sui quantitativi
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.M. 30 luglio 1996 del Ministro
delle finanze (Modalità per la presentazione delle dichiarazioni in base alle
quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla
benzina per autotrazione).
L'imposta può essere versata con pagamento di rate di acconto
mensili e con pagamento di conguaglio all'atto della presentazione della
dichiarazione annuale di cui al presente comma.
Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo
dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla
relativa dichiarazione annuale.
Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli
importi presunti da erogare.
L'imposta è versata entro il mese successivo a quello di
riferimento su apposito conto corrente postale ovvero mediante bonifico bancario
a favore della Tesoreria della Regione Puglia; diversa forma di adempimento,
mediante quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché
di modernalizzazione dei sistemi di gestione delle dichiarazioni), può essere
prevista mediante convenzione con la struttura di gestione di cui all'articolo
22 del D.Lgs. n. 241/1997 e determinazione del Dirigente del Settore finanze, da
pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
I soggetti passivi devono presentare una dichiarazione entro il
31 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono avverati i
presupposti di imposta.
Detta dichiarazione è redatta in conformità ai criteri
stabiliti dal D.M. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze e presentata
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente e da questo ritrasmesso alla
Regione Puglia - Settore finanze.
Dalla dichiarazione devono in ogni caso risultare:
individuazione del soggetto passivo e dei singoli impianti di distribuzione,
consumi di carburante per ciascun mese solare, liquidazioni mensili, riepilogo e
saldo, firma del legale rappresentante del soggetto passivo.
Con determinazione del Dirigente del Settore finanze, da
pubblicarsi per estratto sul BURP, possono essere disciplinate modalità di
trasmissione telematica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Gli Uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano l'accertamento
e la liquidazione dell'imposta sulla base di dichiarazioni annuali presentate,
con le modalità stabilite nel D.M. 30 luglio 1996 del Ministro delle finanze,
dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si
riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantità di benzina
erogata nel territorio regionale.
All'accertamento del tributo, delle relative sanzioni e
interessi provvede anche l'Amministrazione regionale mediante il Settore
finanze, ai sensi del comma 13 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
La Regione Puglia, per il tramite del Settore finanze, accede
ai dati delle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti presso gli
impianti di distribuzione di carburante e può richiedere agli Uffici
dell'Agenzia delle Dogane i dati ritenuti necessari per l'esecuzione dei
controlli di propria competenza; eventuali infrazioni o irregolarità sono
segnalate agli stessi uffici, i quali procedono alla liquidazione dei tributi
dovuti e delle relative penalità.
All'accertamento del tributo può altresì provvedere la Guardia
di Finanza.
La misura edittale della sanzione per il tributo evaso è pari
al 75 per cento del tributo stesso.
Con delibera di Giunta regionale, da pubblicarsi per estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione, può essere variata detta misura, nei
limiti quantitativi fissati dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 398/1990.
Si applica l'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi
sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti,
a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q, della L. n. 662/1996).
Per la riscossione coattiva e interessi, si rinvia alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della
legge 28 settembre 1998, n. 337).
La Giunta regionale può stabilire con apposita delibera, da
pubblicarsi per estratto sul Bollettino Uffiiciale della Regione, di avvalersi
dell'ingiunzione fiscale di cui al regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639
(Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello stato).
Per il contenzioso, si rinvia alle norme di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413); l'Ufficio dell'ente locale cui notificare il ricorso,
come previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/1992, è
individuato nel Settore finanze della Regione Puglia.
Gli avvisi di accertamento o di liquidazione devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Il credito dell'Amministrazione regionale per l'imposta a
seguito di accertamento o di liquidazione si prescrive in anni quattro dalla
data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
La prescrizione di detto credito è interrotta in caso di
esercizio di azione penale.
L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata.
Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro
due anni dalla data di pagamento.
Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a
decorrere dalla data di presentazione alla Regione Puglia - Settore finanze -
della relativa istanza.
L'eventuale credito risultante da dichiarazione può essere
portato in compensazione nella dichiarazione successiva e fatto valere sul primo
pagamento utile.
È abrogato l'articolo 2
della L.R.
n. 9/1994.
Le risorse provenienti dal presente articolo vengono introitate
sul capitolo di entrata 1021110 "Quota imposta regionale benzina per
autotrazione (L.R.
n. 9/1994) - Collegato al cap. di spesa 771095" dell'upb 1.2.2.
La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad
apportare le occorrenti variazioni al bilancio regionale (6).
9. Per le finalità e le esigenze riferite al primo semestre
dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge
regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di
bonifica) e all'articolo 17
(Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica), comma 3, della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2006), è autorizzata un'anticipazione
finanziaria di euro 13 milioni in favore dei Consorzi di bonifica. Alla spesa
per far fronte all'erogazione di detta anticipazione si provvede mediante
iscrizione di pari importo sui capitoli di entrata 6151270 "Recupero di somme
anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)" - upb 6.1.1 - e di
uscita 1200170 "Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di bonifica
(P.M.S. vinc. 1 a 1)" - u.p.b. 99.99.1 - delle partite di giro del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008. Per gli adempimenti di cui alle
lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 1,
comma 1, della L.R.
n. 8/2006 e dell'articolo 17,
comma 3, della L.R.
n. 22/2006, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di
riscossione e di pagamento delle somme, un Commissario ad acta che può avvalersi
di una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere e corrispondere al
Commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto per complessivi
euro 14 mila fa carico al capitolo 112099 del bilancio per l'esercizio
finanziario 2008.
10. La Giunta regionale provvede alla ristrutturazione della
posizione debitoria nei confronti dell'Istituto nazionale previdenza sociale
(INPS) relativa ai crediti contributivi maturati dallo stesso Istituto per
l'assunzione da parte della Regione di manodopera agricola nel periodo dal 1993
al secondo semestre 2004, mediante versamento in unica soluzione dell'importo di
euro 1.164.306,02, corrispondente al 30 per cento del debito totale a carico
della stessa Regione. Per le finalità di cui al presente comma è istituito nel
bilancio di previsione 2008, nell'ambito dell'upb 08.01.05, il capitolo di spesa
111040 avente la seguente declaratoria "Ristrutturazione contributi agricoli -
oneri pregressi", con uno stanziamento pari ad euro 1.164.306,02.
11. Per l'annualità 2008 i fondi di cui al comma 2
dell'articolo 19
(Tributo per il deposito dei rifiuti di discarica - Ecotassa) della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizione per la formazione del bilancio
di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), fatta
salva la quota di cui al comma 1 dello stesso articolo, relativi alla "ecotassa"
proveniente dal tributo per il deposito dei rifiuti in discarica, sono destinati
a programmi di sviluppo dei servizi di raccolta differenziata e a interventi
urgenti per la pulizia di siti carsici ricadenti in aree naturali protette e in
aree della rete ecologica natura 2000. Per il 2008 i fondi di cui al presente
comma sono così ripartiti:
a) per la quota del 70 per cento alle Province, che li
assegnano agli Ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti
urbani secondo criteri incentivanti la raccolta differenziata;
b) per la quota del 30 per cento alla Regione, finalizzati
allo sviluppo di campagne di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e a
interventi urgenti per la pulizia dei siti carsici come individuati dal
presente comma.
12. Il comma 5 dell'articolo 10
della legge
regionale 14 giugno 2007, n. 17 (7) (Disposizioni in
campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni
amministrative in materia ambientale), è sostituito dal seguente:
"5. Le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di
VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale, anche se
successive a tale data, sono esaminate e definite dalla Regione. In relazione
alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA presentate alla data di
entrata in vigore della presente legge, il termine di conclusione del
procedimento è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i quali i progetti si
intendono esclusi dalla procedura di VIA. In relazione alle istanze di
integrazione e variazione progettuale presentate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge, trova applicazione la disciplina vigente
al momento della presentazione".
All'articolo 10
della L.R.
n. 17/2007 è aggiunto, in fine, il seguente comma
"5-bis. Le procedure di VIA conseguenti alle istanze di cui al
comma 5 e le procedure di VIA avviate con istanza presentata prima della data di
entrata in vigore della presente legge, nonché le relative istanze di
integrazione e variazione progettuale di interventi non ancora realizzati, anche
se successive a tale data, sono di competenza della Regione".
13. Al comma 7 dell'articolo 16
dellalegge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto
ambientale), dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il decorso di tale
termine è subordinato al compimento delle forme di pubblicità di cui al comma 3
e alla acquisizione del parere di cui al comma 5".
14. Al fine di consentire il completamento dei provvedimenti in
materia di tutela ambientale e, in particolare, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e relativi
decreti applicativi, le funzioni del Comitato regionale contro l'inquinamento
atmosferico per la Puglia (CRIAP) di cui alla legge regionale 16 maggio 1985, n.
31 (Disciplina del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico), sono
prorogate sino alla data del 31 dicembre 2008.
15. Il comma 6 dell'articolo6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle
aree naturali protette nella Regione Puglia), è sostituito dal seguente:
"6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, di cui al comma 5, il disegno di
legge è inviato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l'approvazione
della legge istitutiva delle aree naturali protette".
Al comma 1 dell'articolo 8
della L.R.
n. 19/1997, le parole: "Dalla data di adozione" sono sostituite dalle
seguenti: "Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia" .
16. La realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle
direttive di cui al Reg.
4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici
nella Regione Puglia) (8).
17. L'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente -
ARPAPuglia, in presenza di vacanze nella dotazione organica complessiva
approvata con Delib.G.R. 21 novembre 2006, n. 1712, è autorizzata a bandire
concorsi finalizzati all'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, riservati esclusivamente ai lavoratori con i quali sia in corso
da più di tre anni un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
contratto a seguito di una pubblica selezione. Il numero massimo dei lavoratori
per i quali è ammesso il ricorso alle procedure di cui al presente comma è di
quindici. Le assunzioni previste dal presente comma rientrano in quelle di cui
alla Delib.G.R. 20 dicembre 2006, n. 1992, e sono pertanto portate in detrazione
dalle assunzioni ancora da effettuarsi ai sensi di detta deliberazione. Gli
oneri derivanti dal presente comma trovano copertura nel capitolo 581000 (upb
14.1.2) ai sensi e nei limiti della Delib.G.R. n. 1992/2006.
18. Alla legge
regionale 13 giugno 1986, n. 14 (Autorizzazione alla circolazione dei
trasporti e dei veicoli eccezionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 2
è sostituito dal seguente:
"1. Gli indennizzi previsti devono essere versati su conto
corrente intestato all'Amministrazione provinciale competente per territorio,
con la specificazione che trattasi di versamento effettuato ai sensi della
presente legge.";
b) i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 3
sono abrogati;
c) il comma 2 dell'articolo 3
è sostituito dal seguente:
"2. Le amministrazioni provinciali devono utilizzare gli
introiti rivenienti dagli indennizzi per il miglioramento della pavimentazione
delle strade più interessate dai trasporti eccezionali";
d) l'articolo 4
è abrogato.
[19. Alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 24 è sostituito dal
seguente:
"1. Le Amministrazioni aggiudicatrici, entro
sei mesi dalla data dell'atto di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, rendono all'Assessorato regionale alle opere pubbliche, ovvero al
competente Assessorato regionale, che ne ha disposto il finanziamento,
apposito provvedimento con il quale sono approvate le risultanze rivenienti
dall'omologazione delle spese sostenute per la realizzazione di ciascuna opera
finanziata anche parzialmente dalla Regione. All'omologazione delle spese
sostenute alle quali si commisura il finanziamento regionale concesso provvede
il Responsabile del procedimento secondo quanto previsto dall'articolo 6.
Sulla base degli atti ricevuti, il Dirigente del competente Settore o
Struttura regionale provvede all'adozione di specifico provvedimento di presa
d'atto";
b) il comma 2 dell'articolo 24 è abrogato;
c) l'articolo 7 è abrogato;
d) il comma 12 dell'articolo 11 è sostituito dal
seguente:
"12. I pareri di cui al comma 9, lettere b),
c) e d) e al comma 11 sono resi entro il termine di novanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta corredata della documentazione tecnica. Decorso
il termine suddetto, il parere si intende reso favorevolmente".] (9)
20. All'articolo 60
(Regolazione rapporto locativo alloggio di ERP) della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sono
apportate le seguenti modifiche:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Alle stesse condizioni di cui al comma 1, può
chiedere la regolarizzazione del rapporto locativo anche chi ha ottenuto in
concessione l'alloggio di edilizia pubblica in forma provvisoria,
eventualmente a titolo di custodia, sempre che tale concessione risulti
documentata o si possa chiaramente desumere da atti o provvedimenti assunti
dall'Amministrazione comunale.";
al comma 2, le parole "e dovrà essere richiesta entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
soppresse;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei confronti degli occupanti illegittimi privi dei
requisiti di cui al presente articolo e che non hanno effettuato richiesta di
regolarizzazione del rapporto locativo sono avviate le procedure di rilascio
degli alloggi.".
Gli IACP sono autorizzati a vendere, con le modalità e
procedure previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), gli alloggi
inseriti nei piani di vendita che sono liberi e disponibili se la vendita è
finalizzata a eliminare i condomini misti. Detti alloggi possono essere venduti
a mezzo di avviso pubblico prioritariamente agli assegnatari di alloggi pubblici
non inseriti nei piani di vendita. Gli acquirenti devono trasferirsi entro
sessanta giorni dalla data dell'atto di acquisto a pena nullità della
compravendita e l'alloggio non può essere rivenduto prima di dieci anni.
L'alloggio reso libero dall'acquirente deve essere immediatamente assegnato in
locazione. Qualora gli alloggi non vengano venduti si applica il comma 9
dell'articolo 1 della L. n. 560/1993 (10).
21. [Gli assegnatari degli alloggi ERP che
hanno regolarizzato il proprio rapporto locativo secondo quanto disposto dalla
L.R. n. 1/2005 possono presentare richiesta di acquisto dei medesimi alloggi,
purché gli stessi rientrino nei piani di vendita già esecutivi alla data di
entrata in vigore della presente legge. Il periodo di occupazione abusiva
dell'immobile è computato ai fini del requisito temporale di cui alla L. n.
560/1993. La sussistenza del predetto requisito temporale deve essere dichiarata
dai soggetti richiamati nel presente comma. I proventi derivanti
dall'alienazione di cui al presente comma devono essere utilizzati solo ed
esclusivamente per la manutenzione del patrimonio abitativo in possesso degli
IACP] (11) .
22. Al primo comma dell'articolo 62
(Riconoscimento oneri personale formazione professionale) della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2004), le parole "del personale non
impegnato in attività formative nel periodo dal 1° luglio 1996 fino alla data di
entrata in vigore della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 27 (Misure straordinarie di ristrutturazione
del sistema formativo)" sono sostituite dalle seguenti "del personale non
impegnato in attività formative nel periodo dal 1° luglio 1996 al 31 marzo 2002,
ivi compreso il costo relativo, per tale periodo, all'inquadramento nelle fasce
retributive e per i passaggi di livello ex articoli 18 e 27 CCNL 94/97,
derivante dall'applicazione dell'accordo di contrattazione decentrata del 18
giugno 2002". Ai fini dell'integrazione di spesa da riconoscere agli enti
gestori, a effetto di quanto sopra previsto, restano fisse le condizioni, le
procedure e le modalità previste all'articolo 62
della L.R.
n. 14/2004, che l'ente gestore deve rispettare, integrando il rendiconto già
presentato. Il riconoscimento delle spese rivenienti da quanto sopra indicato
avviene nell'ambito degli importi da ciascun ente gestore già rendicontati ai
sensi dell'articolo 62
della L.R.
n. 14/2004, attraverso compensazione con somme liberatesi a seguito di
disconoscimento, in sede di verifica contabile da parte dei competenti servizi
regionali, di spese rendicontate e non ammesse a discarico anche
a valere su sovvenzioni e contributi a qualsiasi titolo erogati dalla
Regione. (12) Laddove all’esito
delle procedure di compensazione di cui al periodo precedente dovessero
residuare ulteriori importi riconosciuti per spese legittimamente sostenute, la
Regione provvede con propri atti alla liquidazione degli stessi in favore di
ciascun ente gestore nei limiti della misura stabilita dall’articolo 62, comma
2, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 . (Assestamento e prima variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), come modificato
dall’articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1. (13)
23. [È istituita "Puglia Sociale" quale
fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Puglia, dalle Province e dai
Comuni, che ne possono essere soci fondatori. Vi possono aderire anche altri
enti locali, nonché le Camere di commercio, soggetti imprenditoriali privati,
organizzazioni del terzo settore di rilievo regionale, enti religiosi. Puglia
Sociale assolve ai seguenti compiti istituzionali:
a) promozione di iniziative di
partecipazione alla realizzazione di interventi e progetti innovativi,
sperimentali, di significativo impatto nel contesto regionale o locale in cui
ricadono per favorire l'inclusione sociale, il contrasto di ogni forma di
disagio e rischio di devianza di persone e gruppi sociali a rischio di
esclusione e di marginalità;
b) promozione di iniziative di solidarietà
aperte alla comunità regionale volte a rimuovere gli ostacoli all'integrazione
di soggetti in condizioni di svantaggio e/o di fragilità e al riconoscimento
pieno dei diritti sociali delle donne e degli uomini presenti sul territorio
regionale;
c) partecipazione a iniziative di rilievo
nazionale e regionale promosse da altre fondazioni e da altri enti pubblici e
privati che concorrano al perseguimento degli obiettivi complessivi delle
politiche di welfare regionale;
d) attivazione delle comunità locali per la
raccolta di risorse aggiuntive rispetto a quelle pubbliche destinate alle
politiche sociali, per il finanziamento di progetti di solidarietà volti ad
arricchire la dotazione di infrastrutture sociali, educative e sociosanitarie
e la offerta di servizi e prestazioni in favore dei soggetti più deboli nelle
stesse comunità locali;
e) promozione e realizzazione di iniziative
di comunicazione sociale a supporto delle politiche di welfare regionale e
locale, per sostenere i processi di partecipazione, per rendere più
accessibili le informazioni sui diritti e sulle opportunità delle persone e
delle famiglie, per diffondere nell'agire quotidiano dei singoli e delle
istituzioni pubbliche e private i principi di inclusione sociale, di parità,
di conciliazione, di integrazione e di valorizzazione delle
differenze;
f) promozione di partenariati
pubblico-privati per la realizzazione di interventi in ambito sociale di
rilievo regionale e locale, anche sostenendo iniziative specifiche per la
responsabilità sociale delle imprese.
Agli oneri derivanti dall'istituzione di
Puglia Sociale si fa fronte attraverso uno stanziamento complessivo di euro 100
mila finalizzati all'erogazione di un contributo iniziale di euro 50 mila quale
fondo di dotazione della Fondazione e un contributo annuale di euro 50 mila.
Tale stanziamento è iscritto nel capitolo di nuova istituzione epigrafato:
"Fondazione Puglia Sociale" euro 100 mila. Per gli anni successivi si provvede
in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione] (14) .
24. [Allo scopo di favorire l'attività di
rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli
113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382), sono concessi annualmente contributi a valere sulle disponibilità
assegnate con lo stanziamento annuo di bilancio. Le associazioni riconosciute
che concorrono all'assegnazione delle predette risorse sono le
seguenti:
a) Associazione nazionale mutilati invalidi
di lavori;
b) Associazione nazionale vittime civili di
guerra;
c) Associazione nazionale mutilati e
invalidi di guerra;
d) Associazione nazionale mutilati e
invalidi civili (ANMIC);
e) Associazione nazionale famiglie dei
caduti e dispersi in guerra;
f) Unione italiana ciechi (UIC);
g) Associazione italiana ciechi di
guerra;
h) Federazione associazioni nazionali
disabili (FAND);
i) Associazione italiana atomizzati
(AISTOM);
l) Ente nazionale protezione e assistenza
sordomuti (ENS);
m) Associazione nazionale mutilati per
servizio.
Ai fini del riparto per l'assegnazione delle
risorse disponibili tra le predette associazioni le stesse presentano
all'Assessorato alla solidarietà, entro il 30 giugno di ogni anno, secondo
apposite linee guida, un progetto di attività di durata annuale rivolto a
sostenere il funzionamento delle sedi e lo svolgimento di attività di
sensibilizzazione, informazione e promozione dei diritti, tutela della salute,
sostegno psicologico, mutuo-aiuto e inserimento lavorativo. La richiesta di
assegnazione del contributo, a firma del legale rappresentante, deve essere
corredata della seguente documentazione:
a) bilancio consuntivo dell'anno precedente,
approvato dagli organi statutari;
b) relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente;
c) elenco delle sedi operative sul
territorio regionale;
d) dati statistici certificati sul numero
degli associati e sul numero delle persone oggetto di tutela, se diverso dal
primo;
e) profilo delle principali risorse umane
impegnate nel coordinamento e nella realizzazione delle attività
progettuali.
Ogni associazione può risultare beneficiaria
di un contributo non inferiore al 2 per cento e comunque non superiore al 15 per
cento della somma totale disponibile, determinato sulla base degli elementi di
cui alle predette lettere c) e d). Entro il 30 ottobre dell'anno successivo
all'anno di assegnazione del contributo, le associazioni beneficiarie presentano
la rendicontazione delle spese effettuate, con la relativa documentazione,
corredata di una dettagliata relazione sulle attività svolte e sui risultati
conseguiti. Per l'anno 2008 si fa fronte alla spesa riveniente dall'applicazione
della presente disposizione, ammontante a euro 450 mila, mediante risorse
autonome allocate sul capitolo di bilancio 784020, che assume la seguente nuova
declaratoria "Contributi Associazioni di tutela e rappresentanza degli
invalidi". È abrogata la legge regionale 11 gennaio 1994, n. 2 (Contributi alle
Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi)] (15) .
25. All'articolo 30
della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il Garante regionale dei diritti del Minore, in qualità
di Presidente dell'Ufficio del Garante, è nominato dal Consiglio regionale tra
persone di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di laurea
magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale,
maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con
particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le
relazioni familiari. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi
dei consiglieri assegnati alla Regione".
b) è aggiunto, in fine, il seguente:
"6-bis. L'incarico di cui al comma 6 ha durata di cinque anni
ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico è incompatibile con i seguenti
profili:
1) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri e gli
assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di altre cariche
elettive;
2) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle
aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;
3) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o
società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di
enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla
Regione;
4) i lavoratori dipendenti di enti locali che operano
nell'ambito dei servizi alla persona;
5) i magistrati dei tribunali per i minorenni e coloro che
svolgono funzione di giudice onorario presso gli stessi
tribunali".
26. [A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge è fatto divieto assoluto di procedere ad acquisti di
beni durevoli, di farmaci, dispositivi medici o altro materiale sanitario da
parte delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale, utilizzando la
dichiarazione di infungibilità] (16) (17).
In deroga a quanto previsto al primo periodo, in caso di
comprovata necessità di acquisti di beni ritenuti infungibili, eventuali
dichiarazioni di infungibilità devono essere corredate di relazione, idoneamente
motivata e documentata, sottoscritta dal richiedente e confermata dal direttore
di distretto o dal dirigente medico di presidio o di dipartimento
extraospedaliero, secondo la rispettiva competenza, contenente specifica
dichiarazione di essere a conoscenza delle possibili responsabilità contabili
per danno erariale (18) .
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale adotta apposito atto di costituzione di un
Osservatorio dei dispositivi medici e protesici nonché del relativo repertorio
regionale anche al fine di valutazioni comparative degli acquisti effettuati
dalle aziende e istituti del servizio sanitario regionale (19) .
La delega conferita all'Agenzia regionale sanitaria con
l'articolo 38
(Accordi e transazioni con fornitori di beni, servizi e prestazioni sanitarie)
della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia) è
confermata per l'anno 2008 in presenza di disponibilità finanziarie da
utilizzare per le transazioni ivi comprese quelle relative alle gestioni
liquidatorie 1994 e precedenti, anche al fine di pervenire alla loro chiusura da
realizzare mediante disposizioni da emanarsi da parte della Giunta regionale
(20) .
Le gestioni liquidatorie rispondono dei debiti contratti dalle
soppresse USL, con le dotazioni finanziarie costituite presso le ASL, al
pagamento dei quali provvedono, in via esclusiva, i commissari liquidatori di
cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e all'articolo 5 (Modifica ambiti
territoriali delle aziende sanitarie locali) della legge regionale 28 dicembre
2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2007), come modificato dall'articolo 28
dellalegge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (21) .
Ai direttori generali delle aziende e istituti del servizio
sanitario regionale è posto l'obbligo di ridurre i costi delle attività
esternalizzate complessivamente del 2 per cento per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010, anche mediante rinegoziazione o reinternalizzazione, sussistendone
le condizioni.
La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato alle
politiche della salute, con il supporto tecnico dell'Agenzia regionale
sanitaria, è delegata ad adottare i necessari atti finalizzati all'introduzione
della modalità di erogazione di prestazioni mediante pacchetti di prestazioni
ambulatoriali o day service anche con riduzione o esonero dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria (22) .
Presso l'Assessorato alle politiche della salute, che si avvale
anche della consulenza tecnica dell'Agenzia regionale sanitaria, è ricostituita
l'Unità regionale di valutazione dell'appropriatezza dei ricoveri (UVAR) con il
compito di coordinare le corrispondenti unità aziendali, emanando atti di
indirizzo, ai fini del perseguimento dell'obiettivo della deospedalizzazione,
previa analisi dei dati delle schede di dimissione ospedaliera.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, integra, sulla base di valutazioni di
appropriatezza del setting assistenziale, i DRGs ad alto rischio di
inappropriatezza di cui all'articolo 22
(Definizione dei livelli essenziali di assistenza) della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia),
individuando anche le soglie di ammissibilità quale ricovero ordinario per
ciascun DRG, tenendo comunque conto delle peculiarità dell'assistenza
pediatrica.
Le soglie di ammissibilità dei DRGs ad alto rischio di
inappropriatezza, di cui all'articolo 22
della L.R.
n. 1/2004, così come integrati dal presente comma, sono applicate al totale
dei ricoveri (ordinari e diurni) di ciascun anno di competenza con esclusione
dei ricoveri di zero ed un giorno.
Alle aziende e istituti del servizio sanitario regionale è
fatto divieto di acquisire tecnologie sanitarie di valore superiore a euro 250
mila anche mediante stipula di contratti di noleggio o leasing, in mancanza di
preventiva autorizzazione della Giunta regionale, concessa su proposta
dell'Assessorato alle Politiche della salute presso il quale è istituito
apposito gruppo di lavoro, che opera di concerto con quello istituito per il
contenimento delle liste d'attesa, per la valutazione del fabbisogno e
dell'impatto in termini di prestazioni conseguenti a tali acquisizioni.
Le aziende e istituti del servizio sanitario regionale
dispongono la cessazione, alle relative scadenze, dei rapporti di consulenza a
carattere non sanitario ivi comprese quelle qualificate come collaborazioni
coordinate e continuative, stipulate intuitu personae, e, comunque, affidate a
dipendenti delle ASL e di altri enti pubblici collocati a riposo con trattamento
di quiescenza (23) .
Sono nulli gli atti adottati in difformità alle disposizioni di
cui al presente comma adottati dal 1° dicembre 2007 aventi effetti
successivamente al 30 dicembre 2007 (24) .
[Eventuali rinnovi possono essere previsti
solo previa autorizzazione, mediante determinazione dirigenziale del Settore
competente a seguito di motivata e documentata richiesta] (25) .
Il parere sui rapporti di consulenza a carattere non sanitario,
previsto per le aziende sanitarie locali dal presente comma, è espresso dalla
Giunta regionale previa necessaria verifica da parte dell'Assessorato alle
politiche della salute delle seguenti condizioni:
a) oggettiva e documentata carenza di dirigenti
amministrativi e/o tecnici e/o del ruolo professionale nella ASL provinciale
richiedente;
b) comprovata esperienza professionale acquisita nel settore
oggetto di incarico (26) .
Le stesse aziende e istituti sono tenuti a ridurre gli oneri
per consulenze sanitarie in misura non inferiore al 10 per cento nonché le
prestazioni aggiuntive in misura non inferiore al 30 per cento nell'anno 2008,
fatte salve specifiche autorizzazioni in deroga concesse dalla Giunta regionale.
Per l'anno 2008 il documento di indirizzo economico funzionale
(DIEF) alle aziende, enti e istituti del servizio sanitario regionale, da
adottarsi entro il 31 gennaio, prevede oneri per le prestazioni erogate da parte
degli IRCCS privati, enti ecclesiastici e case di cura private accreditate
inferiori del 2 per cento a quelli previsti nel DIEF relativo all'anno 2007
(27) .
È fatto assolutamente divieto alle aziende sanitarie di
imputare alla gestione economica di esercizio costi di manutenzione, da
ritenersi straordinaria, degli immobili, impianti e macchine, aventi la
caratteristica di investimenti e la cui utilità è riferibile a più esercizi
nonché costi relativi ad acquisti di beni suscettibili di utilizzo pluriennale
di valore superiore a euro 516,45 (28) .
È fatto obbligo alle aziende sanitarie che ancora non vi
avessero provveduto di istituire il libro dei cespiti ammortizzabili di
proprietà disponibili presso terzi, nel quale rilevare gli acquisti di beni a
utilità pluriennali riconducibili per natura all'Assistenza integrativa e
protesica territoriale da privato.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12
(Interventi in materia di assistenza farmaceutica) della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all'esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), le cui disposizioni non
sono qualificabili quali modalità di introduzione dei prezzi di riferimento,
essendo garantita l'autonomia diagnostico terapeutica dei medici, seppure
motivata in relazione alla prescrizione di inibitori della pompa protonica, la
Giunta regionale è autorizzata ad adottare analoghe disposizioni con riferimento
ad altre categorie terapeutiche al fine di garantire appropriatezza e miglior
rapporto benefici/costi nella prescrizione di farmaci.
I direttori generali delle aziende sanitarie adottano ogni
possibile misura per garantire la correttezza dell'utilizzo, da parte dei
dipendenti, delle utenze telefoniche disponendo che l'utilizzo per motivi
personali abbia carattere di assoluta eccezionalità e con oneri a carico
dell'utilizzatore nonché assicurando idonei mezzi di controllo.
È obiettivo dei direttori generali realizzare una riduzione
delle spese per telecomunicazione in misura pari al 30 per cento nel 2008 e del
15 per cento nel 2009, anche attraverso l'utilizzo di telefonia VOIP in ambito
aziendale.
È fatto obbligo alle aziende e istituti del servizio sanitario
regionale di adottare la contabilità analitica per centri di costo e di
responsabilità nonché la metodica di budget a tutti i livelli di responsabilità
della gestione delle risorse.
I responsabili di struttura ai quali sono affidate le risorse
rendicontano in merito al corretto ed economico utilizzo delle stesse e ai
risultati raggiunti anche con riferimento a indicatori di efficienza ed
efficacia che possano consentire valutazioni comparative.
Le aziende sanitarie locali, sulla base dei report disponibili
per medico prescrittore di prestazioni e farmaci, verificano la congruità delle
prestazioni con i livelli di spesa programmati.
Dal 1° gennaio 2008 nelle aziende sanitarie locali, nelle
aziende ospedaliero-universitarie e negli IRCCS pubblici, i nuclei di
valutazione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59), non possono essere composti da più di tre
componenti.
Il compenso per ciascun componente previsto dall'articolo 14
(Nuclei di valutazione) della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2001) è ridotto del 30 per cento.
Le deliberazioni dei direttori generali delle aziende e
istituti del servizio sanitario regionale nonché le determinazioni dirigenziali
sono pubblicate integralmente sul sito web dell'azienda o istituto.
Le deliberazioni devono essere pubblicate contestualmente alla
pubblicazione nell'albo pretorio.
Le determinazioni dirigenziali devono essere pubblicate entro
tre giorni dalla data della loro adozione.
Fino alla pubblicazione le deliberazioni e le determinazioni
non possono essere eseguite (29) .
27. I dipendenti delle aziende sanitarie devono essere
adibiti alle mansioni per le quali sono stati assunti, nel rispetto della
categoria e del profilo professionale di appartenenza, secondo le previsioni
legali e contrattuali vigenti. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliero-universitarie e gli IRCCS pubblici, verificate le situazioni di
esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alle qualifiche di
appartenenza, restituiscono i dipendenti interessati allo svolgimento dei
compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti. Nello
stesso termine, i direttori generali delle suddette aziende inviano il resoconto
delle disposizioni prese in materia al competente settore dell'Assessorato alle
politiche della salute, certificando l'insussistenza di ulteriori casi di
svolgimento di mansioni difformi da quelle del profilo professionale di
appartenenza. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre
1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale
in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421 -, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517), è inserito il seguente:
"3-bis. Può essere nominato direttore generale,
amministrativo o sanitario di un'azienda sanitaria locale della Regione anche
il titolare di un rapporto di lavoro dipendente con la stessa azienda
sanitaria locale. In tal caso il provvedimento di nomina determina
l'applicazione del regime di aspettativa senza assegni nei termini previsti
dall'articolo 3-bis, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992. In caso di inadempienza
il direttore generale decade dall'incarico.".
28. La Giunta regionale adotta entro il termine previsto per la
dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007 apposito provvedimento
modificativo dell'attuale sistema di esenzione per reddito dalla
compartecipazione alla spesa farmaceutica finalizzato a mantenere gli stessi
benefici a parità di condizioni reddituali evitando effetti negativi in
conseguenza dell'applicazione delle norme introdotte dalla legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato), in materia di deduzioni e detrazioni.
29. [Nelle more della ridefinizione,
nell'ambito del piano regionale di salute, delle prestazioni di assistenza
riabilitativa intensiva, estensiva e ambulatoriali per le persone disabili
giovani e adulti e dei relativi standard di personale, i requisiti organizzativi
previsti dal Reg. 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie), per l'accreditamento delle strutture
residenziali e semiresidenziali sono sospesi (30). Dal 1°
gennaio 2008 le strutture che erogano le prestazioni di cui al presente comma
sono provvisoriamente accreditate sulla base degli standards indicati nella nota
circolare 7 giugno 1984 del Ministero della sanità recepita dalla Regione Puglia
con deliberazione 9 febbraio 1989, n. 533 (31). Dal 1°
gennaio 2008, le strutture che erogano le prestazioni di cui al primo periodo,
istituzionalmente accreditate con i requisiti organizzativi di cui al Reg. 2
marzo 2006, n. 3, relativo alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8, nelle more
della ridefinizione delle prestazioni di cui al primo periodo, possono adottare
per i requisiti organizzativi gli standard indicativi della nota circ. min.
sanità del 7 giugno 1984 recepita dalla Regione Puglia con Delib.G.R. n.
533/1989, pur mantenendo lo status di struttura accreditata
istituzionalmente (32) ]
(33) .
30. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel
rispetto della riduzione della spesa del personale imposto dal comma 564 della
L. n. 296/2006, il personale già titolare di incarico a tempo indeterminato o in
posizione di comando presso aziende sanitarie e in servizio a tempo determinato
alla data di entrata in vigore della presente legge presso un'azienda sanitaria
della Regione è confermato nei ruoli di quest'ultima, a tempo indeterminato,
previa presentazione di apposita domanda di mobilità (34) .
31. In deroga all'articolo
17 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto
programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali
in attuazione del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n.
517/1993, il termine per l'adozione del bilancio economico preventivo da parte
delle aziende sanitarie, IRCCS, ARPA e ARES, relativo all'esercizio 2008, è
prorogato al 15 febbraio 2008.
32. Fino al completamento degli adempimenti di cui all'articolo
1, comma 796, lettera u), della L. n. 296/2006 e, comunque, fino a nuova
disposizione da parte della Giunta regionale sono sospesi nuovi accreditamenti
di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, fatta eccezione di quelle previste nelle intese per
la riconversione delle case di cura e per le strutture realizzate con
finanziamenti pubblici. Sono fatte salve le istanze riguardanti le strutture che
alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il parere
favorevole di compatibilità per la realizzazione secondo quanto disposto dalla
normativa vigente (35) (36) .
33. Presso l'Assessorato alle politiche della salute è
costituito, con la collaborazione tecnica dell'ARES, un gruppo di lavoro per il
coordinamento delle attività di gestione del rischio clinico finalizzate alla
garanzia della sicurezza dei pazienti e per la prevenzione della diffusione di
malattie infettive di cui all'articolo 34 (Norme per la prevenzione della
diffusione di malattie infettive) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio
pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia) (37) . Con
provvedimento della Giunta regionale da adottarsi entro il 28 febbraio 2008 è
fissata la composizione del gruppo di lavoro garantendo la partecipazione delle
società scientifiche. Con lo stesso provvedimento sono individuati attività e
obiettivi nonché modalità di collegamento in rete col gruppo di lavoro regionale
dei servizi attivati in ogni azienda sanitaria nell'ambito dei progetti per la
realizzazione degli obiettivi di piano sanitario nazionale ex articolo 1, commi
34 e 34-bis, della L. n. 662/1996.
34. L'assistenza primaria sul territorio della regione Puglia è
organizzata per distretti. All'interno dei distretti, l'ambito territoriale di
scelta del medico di medicina generale coincide con il territorio del comune o
con aggregazioni di più comuni (38) così come
disciplinato dal presente non può essere inferiore a 5 mila residenti (39) . Di conseguenza, l'azienda, previo accordo con le
organizzazioni sindacali in seno alla CPA, propone, esclusivamente in fase di
prima applicazione, al Comitato regionale l'aggregazione di più comuni in
ragione di specifiche caratteristiche orografiche del territorio al fine di
favorire il servizio ai cittadini nell'ambito dello stesso distretto. Le
aziende, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto accordo
devono inviare al CPR le proposte di aggregazione ai sensi del presente comma.
Il CPR, ricevute le proposte aziendali, esprime il proprio parere al fine
dell'approvazione da parte della Giunta regionale dei nuovi ambiti territoriali
regionali. L'ambito territoriale di scelta dell'assistenza primaria rimane il
comune anche nel caso in cui lo stesso contenga più distretti. La costituzione
di nuove forme associative, ivi comprese le medicine complesse di rete e di
gruppo, deve essere realizzata nel rispetto dell'ambito territoriale di scelta
così come disciplinato dal comma 33. Sono fatte salve le forme associative
dell'assistenza primaria costituite e riconosciute alla data di entrata in
vigore della presente legge, anche in deroga agli ambiti territoriali previsti
con le procedure della presente legge.
35. Il comma 7 dell'articolo 33
(Norme in materia di personale) della L.R.
n. 1/2005 è abrogato.
36. Alla legge
regionale 24 luglio 2007, n. 22 (Abolizione del libretto di idoneità
sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4
è sostituita dalla seguente:
"d) la possibilità di effettuare direttamente sul posto di
lavoro la formazione mediante personale qualificato di cui alla lettera b),
ovvero nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei
prodotti alimentari";
b) il comma 3 dell'articolo 4
è sostituito dal seguente:
"3. Il personale alimentarista che svolge mansioni
individuate a rischio ai fini della possibile trasmissione delle malattie
attraverso gli alimenti è tenuto alla frequenza di specifici corsi di
formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e possesso di
relativa documentazione, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di
cui al comma 2";
c) l'articolo 7
è sostituito dal seguente:
"7. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n.
852/2004 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della
direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare
e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), il
responsabile dell'industria alimentare deve adibire alle mansioni a rischio di
cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a) , il personale alimentarista in possesso di documentazione
comprovante l'avvenuta formazione coerente con il tipo di attività
svolta";
d) il comma 1 dell'articolo 8
è abrogato;
e) l'articolo 9
è sostituito dal seguente:
"9. Nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale
del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2, le aziende sanitarie locali
devono applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 193/2007".
37. A decorrere dal 1° gennaio 2008, nelle more dei
provvedimenti definitivi di accreditamento istituzionale, il pagamento delle
tariffe stabilite con Delib.G.R. 30 ottobre 2006, n. 1621, dovute per le
prestazioni erogate agli assistiti del servizio sanitario regionale da parte
delle strutture appositamente autorizzate di cui al comma 3 dell'articolo 16
della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), è
assicurato direttamente dalla AUSL della provincia nel cui territorio ha sede la
struttura sanitaria autorizzata che ha erogato le prestazioni, previa regolare
fatturazione. La successiva regolazione delle partite debitorie e creditorie tra
le aziende sanitarie locali interessate, in dipendenza della residenza dei
singoli assistiti avrà luogo secondo le procedure fissate dalle norme che
disciplinano la mobilità sanitaria.
38. Al personale del comparto in servizio continuativo da
almeno 3 anni alla data in vigore della presente legge presso le aziende
sanitarie locali con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con incarico a
tempo determinato, adibito al servizio integrazione scolastica di cui alla legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione
scolastica degli handicappati), si applica il processo di stabilizzazione
previsto dall'articolo 30
(Piano di stabilizzazione del personale) della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 della Regione Puglia).
Quanto sopra previsto si applica anche al personale utilizzato dalle aziende
sanitarie locali su delega dei comuni, al quale per effetto dell'articolo 68
della L.R.
n. 19/2006 è stato applicato il contratto degli enti locali, nonché al
personale che dal 1997 ha prestato analogo servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, con rapporto di lavoro convenzionale presso le ASL per il
quale, alla data di entrata in vigore delle presenti modifiche, è in corso
contenzioso per il riconoscimento giuridico del rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato (40) . Il processo di stabilizzazione
previsto per il personale del ruolo dirigenziale si applica anche al personale
adibito, con rapporto di lavoro convenzionale ovvero con incarico a tempo
determinato, da almeno 3 anni alla data di entrata in vigore della presente
legge, in forma continuativa, al servizio di integrazione scolastica di cui alla
L.R.
n. 16/1987. Le aziende sanitarie locali, ove necessario, equiparano, sulla
base delle mansioni effettivamente svolte, i profili professionali a quelli
previsti per il personale del servizio sanitario nazionale. Le aziende sanitarie
locali adeguano le dotazioni organiche vigenti qualora i posti dei profili
professionali interessati risultino carenti. Al piano annuale di stabilizzazione
le aziende sanitarie locali destinano le risorse finanziarie allocate nel
bilancio 2008 alla voce "Copertura costi del personale sanitario" nel limite
degli obiettivi economici e di finanza imposti dalla l. 296/2006 e le risorse
finanziarie assegnate annualmente dalla Regione per la copertura dei costi del
personale assunto con contratto degli enti locali di cui alla legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione
scolastica degli handicappati) e all'articolo 68, comma 1, della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia), nel limite finanziario di euro 12 milioni e 400 mila (41) . Nell'ambito della UPB 12.2.1 è istituito un nuovo
capitolo di spesa "Stabilizzazione personale L.R.
n. 16/1987 finanziato con risorse autonome" con dotazione finanziaria di
euro 12 milioni e 400 mila mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 921010 - U.P.B. 11.1.1. - del bilancio regionale 2008 (42) (43) .
38-bis.
Salvo quanto previsto dal comma 38, il personale adibito al servizio
integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme
organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati), può essere
assegnato dalle ASL, a invarianza di spesa, presso gli istituti scolastici
qualora vi sia richiesta da parte del dirigente scolastico e atto di
convenzionamento da parte del medesimo istituto. (44)
39. [All'articolo 8 della L.R. n. 26/2006 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"3-bis. Fino all'esaurimento dei posti letto
di cui al fabbisogno stabilito dal comma 2, alla classificazione delle
residenze socio sanitarie assistenziali, a modifica del comma 4 dell'articolo
2 del Reg. 2 aprile 1997, n. 1, provvede con propria determinazione il
dirigente del Settore assistenza ospedaliera e specialistica entro trenta
giorni dalla data di ricezione del parere espresso dal direttore generale
della ASL di competenza.
3-ter. Il direttore generale della ASL di
riferimento perviene all'espressione del parere di cui al comma 3-bis a
seguito di aggiornata publicizzazione della invalicabile disponibilità di
posti letto e di positiva istruttoria dell'istanza di classificazione da parte
delle strutture interessate.
3-quater. All'istanza presentata dal legale
rappresentante delle strutture in questione deve essere allegata la
documentazione attestante l'iscrizione al registro di cui all'articolo 53
della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini
in Puglia), e il possesso di tutti i requisiti stabiliti dai vigenti
regolamenti regionali.
3-quinquies. La globale verifica dei
requisiti funzionali corrispondenti alla richiesta tipologia di
classificazione deve essere portata a termine entro 30 giorni dalla data di
ricevimento. L'eventuale richiesta di documentazione integrativa relativa agli
standard organizzativi e servizi speciali deve essere soddisfatta dalla
struttura protetta entro 30 giorni dalla formale notifica, trascorsi i quali
l'istanza deve ritenersi decaduta.
3-sexies. In caso di contestuali istanze a
fronte di dichiarata parziale disponibilità di posti letto e a parità di
diritto, il direttore generale, ai fini dell'espressione del proprio parere,
può dare priorità alle strutture che presentano una maggiore offerta di
servizi rispetto a quelli minimi regolamentari.
3-septies. In prima applicazione della
presente norma, sono fatte salve tutte le classificazioni e convenzioni
stipulate dalle ASL alla data di entrata in vigore della presente
legge"] (45) .
40. [Nel corso del triennio 2008-2010 le
aziende sanitarie e gli IRCCS pubblici procedono alla stabilizzazione del
personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa con incarico a tempo determinato e in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge (46). Entro il 31 gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS
pubblici provvedono alla definizione di un piano di stabilizzazione del
personale, di cui al presente comma, nell'ambito dei posti vacanti nella
dotazione organica ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della
stessa sulla base di una più generale programmazione del fabbisogno nonché nel
limite delle risorse economiche che all'atto dell'adozione del piano risultino
già impegnate a copertura dei costi del rapporto di lavoro precario e del limite
finanziario imposto dal comma 565 della L. n. 296/2006. Al processo di
stabilizzazione il personale, di cui al presente comma, accede, previo
superamento di apposita pubblica selezione di natura concorsuale, bandita
dall'azienda sanitaria dall'IRCCS pubblico dove presta servizio, con le
procedure e i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483, qualora in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti:
essere in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge a tempo determinato da almeno tre anni, anche non
continuativi;
essere in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge e che consegua il requisito di cui alla precedente
lettera a) in virtù di contratto stipulato anteriormente al 1° dicembre
2007;
che sia stato in servizio a tempo
determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge] (47) .
[Gli IRCCS pubblici possono stabilizzare il
personale dirigenziale precario impiegato in attività di ricerca con le stesse
procedure indicate nel presente comma, applicando quanto previsto dal comma 520
della L. n. 296/2006] (48) . È escluso
da detto processo di stabilizzazione il personale assunto con qualifiche e
profili non attinenti all'attività di ricerca e utilizzato in funzioni
amministrative e di supporto non finalizzate all'attività di ricerca. [Il
personale medico, in servizio presso le unità operative di medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza delle aziende sanitarie, assunto a tempo determinato,
in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale), accede al processo di
stabilizzazione qualora in possesso di uno dei requisiti sopra indicati]
(49) . Dal processo di stabilizzazione di cui al presente
comma sono esclusi i dipendenti assunti a tempo determinato per la sostituzione
di personale assente, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, i
dipendenti in aspettativa presso altre aziende sanitarie o IRCCS pubblici, il
personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti oggetto di
finanziamenti finalizzati e il personale con funzioni apicali (50) . Dal 1° gennaio 2008 le aziende sanitarie e gli IRCCS
pubblici per i profili professionali, oggetto di stabilizzazione, non possono
procedere a indire ovvero a proseguire procedure concorsuali ovvero utilizzare
le graduatorie di concorsi già espletati per la copertura dei posti vacanti
destinati all'attuazione del processo di stabilizzazione. Nelle more della
conclusione dell'intero processo di stabilizzazione le aziende sanitarie e gli
IRCCS pubblici limiteranno il ricorso al tempo determinato a eccezione di quelle
effettuate per l'attuazione di progetti oggetto di finanziamenti finalizzati
ovvero per quelle relative alla sostituzione di personale in aspettativa a vario
titolo (51) . Fino all'attuazione del processo di
stabilizzazione di cui al presente comma sono prorogati contratti a tempo
determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
[41. All'articolo2,
comma 2, della L.R.
n. 26/2006 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis. In deroga a quanto previsto dalla lettera a), i
comuni singoli o associati possono realizzare, in considerazione di esigenze
specifiche, rifugi con capienza superiore alle duecento unità, previo parere
favorevole del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente
competente e a condizione che posseggano o realizzino un canile sanitario
anche consortile e che la gestione di tali strutture sia conforme a quanto
previsto dagli articoli. 8
e9
della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli
animali d'affezione e prevenzione del randagismo)".] (52)
42. Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia da
parte del Comune le procedure di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 2
aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), devono essere
avviate entro e non oltre 180 giorni e le stesse devono concludersi entro 365
giorni pena la decadenza dall'esercizio farmaceutico. Il mancato rispetto dei
termini sopra precisati è motivo di decadenza dal diritto di prelazione del
Comune. Le Amministrazioni comunali che alla data di entrata in vigore della
presente legge hanno già assunto la gestione di una farmacia resasi vacante o di
nuova istituzione, devono procedere all'apertura dell'esercizio farmaceutico
entro e non oltre il termine di 180 giorni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, pena la decadenza dal diritto di prelazione.
43. L'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova
istituzione nella regione Puglia ha luogo mediante l'utilizzazione di una
graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei al concorso unico
regionale ai sensi dell'articolo 48, comma 29, della legge 24 novembre 2003, n.
326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici). Le modalità concorsuali di
espletamento del concorso e della valutazione dei titoli sono stabilite in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 marzo 1994, n. 298 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma
9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del
settore farmaceutico).
44. Il rapporto di lavoro del personale adibito al servizio di
farmacovigilanza è prorogato sino alla data del 31 dicembre 2008.
45. Per l'anno 2008 il finanziamento straordinario a favore
dell'IRCCS "Oncologico" di Bari, previsto dall'articolo 35
della L.R.
n. 4/2003, è elevato ad euro 6 milioni 500 mila anche al fine di assicurare
il trasferimento presso la nuova sede.
46. Al personale laureato non medico di cui all'articolo 11
(Medicina dei servizi), comma 6, della L.R.
n. 14/2004 e successive integrazioni e modificazioni è riconosciuto il
rimborso spese di accesso di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500 (Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, sottoscritto il
2 febbraio 1996), limitatamente agli spostamenti dalla sede abituale di
lavoro.
47. Alla liquidazione dei maggiori oneri connessi con i
trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 5 della legge
regionale 19 marzo 1982, n. 13 (Ordinamento, ristrutturazione e
potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo per il ripiano dei disavanzi
di esercizio e per gli investimenti nel settore), si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, commi 755 e seguenti, della L. n. 296/2006. Per le finalità di
cui al presente comma nonché per gli obblighi finanziari connessi all'attuazione
dell'articolo 5, commi 6 e 7, della L.R.
n. 13/1982 è istituito, nell'ambito della unità previsionale di base
13.01.02 del bilancio di previsione 2008, il capitolo 552014 "Trasferimenti alle
aziende di pubblico trasporto locale a titolo di integrazione del T.F.R.
personale autolinee (art. 5, L.R.
n. 13/1982)" con una dotazione finanziaria di euro 200 mila e corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 551036 dell'unità previsionale
di base 13.01.01. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce i criteri e
le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente comma (53) .
48. Al fine di acquisire le quote di capitale sociale di
Tecnopolis CSATA s.c.a.r.l. possedute da tutti i soci di minoranza è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di euro 101.887,00 (54) . All'onere derivante dall'attuazione del presente comma
si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito della U.P.B. 11.02.01, di nuovo
capitolo di spesa 915040 "Intervento finanziario per l'acquisizione di quote di
capitale sociale della Tecnopolis CSATA s.c.a.r.l. (legge regionale bilancio di
previsione 2008)", con una dotazione finanziaria di euro 101.887,00 e
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1110090
nell'ambito dell'unità previsionale di base. La Giunta regionale è autorizzata a
compiere tutti gli atti necessari per l'acquisto delle quote di capitale di cui
al presente comma.
49. Il termine di cui all'articolo 9
(Reg. 1° settembre 2004, n. 2 - Sospensione degli effetti dell'articolo 5 e
norme a esso collegate), comma 2, della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2006), è prorogato al 30 aprile
2008.
50. Le disposizioni di cui all'articolo 64
(Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di
supporto agli organi politici) della L.R.
n. 1/2004 sono prorogate al 31 dicembre 2008.
51. [Al fine di contenere i costi dell'azione
amministrativa e di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione,
Finpuglia S.p.A. è posta in liquidazione. La Giunta regionale, nel termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
all'avvio della procedura e alla nomina dell'organo di liquidazione. Entro detto
termine, Finpuglia S.p.A. - su autorizzazione della Giunta regionale -
trasferirà alla Regione le partecipazioni societarie da essa detenute e ritenute
immediatamente rilevanti per l'attuazione dei programmi comunitari. La Giunta è
autorizzata a trasferire, senza oneri per il bilancio regionale, l'attivo
risultante al termine della procedura di liquidazione di Finpuglia S.p.A. alla
società che, a norma del comma 461 dell'articolo 1 della L. n. 296/2006 e
successive modifiche ed integrazioni, sarà acquisita al patrimonio regionale]
(55) .
51-bis. All'organo di liquidazione di cui al comma 51 per lo
svolgimento di tutte le funzioni attribuite dalla normativa vigente non verrà
riconosciuto e corrisposto alcun compenso (56) .
(2) Vedi anche l'art. 1, comma 2, L.R. 19 dicembre 2008, n. 43. Per la conferma delle
disposizioni di cui al presente comma vedi l’art. 3, L.R. 31 dicembre 2009, n. 34, l'art. 4, L.R. 31 dicembre 2010, n. 19 e l'art. 4, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38 e l’art.4, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45.
(3) Per
l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'art.
2, L.R. 16 marzo 2009, n. 6.
(4) Per la conferma
delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 5, L.R. 19 dicembre 2008, n. 42.
(5) A decorrere dal 1°
novembre 2009, ai sensi dell'art.3, comma 1, L.R. 12 ottobre 2009, n. 21, cessa l'applicazione del
presente comma e l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione è abolita
(vedi anche le altre disposizioni di cui allo stesso
articolo).
(6) Per la conferma
delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art.5, L.R. 19 dicembre 2008, n. 42.
(7) Nel Bollettino
Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 10 luglio
2007.
(8) La Corte
costituzionale, con sentenza 17-26 novembre 2010, n. 344 (Gazz. Uff. 1° dicembre
2010, n. 48, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma nella parte in cui richiama gli articoli 10 e 14, commi 2 e
7, Reg. reg. 4 ottobre 2006, n. 16 e, ai sensi dell'art.
27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via
consequenziale del presente comma nella parte in cui richiama le restanti
disposizioni del suddetto regolamento.
(9) Capoverso aggiunto
dall’art. 32, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1, poi così modificato
dall’art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 30 marzo 2012, n. 8, a decorrere dal giorno stesso
della sua pubblicazione.
(10) Lettera abrogata
dall'art. 10, comma 1, lettera g), L.R. 19 luglio 2013, n. 19 (come corretta con avviso di
errata corrige pubblicato nel B.U. 1° agosto 2013, n. 107), a decorrere dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(11) Comma abrogato
dall’art. 1, comma 3,L.R. 25 luglio 2011, n. 19, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
(12) Comma modificato
dalla l.r. n. 51/2014, art. 1
(13) Periodo aggiunto dall'art.6, della l.r.
54/2017;
(14) Comma abrogato
dall’art. 23, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(15) Comma abrogato
dall’art. 24, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1, c.
1.
(16) Gli attuali periodi
primo e secondo così sostituiscono l’originario primo periodo per effetto
dell’art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1. Il testo del periodo
sostituito era il seguente: «Ai fini dell'acquisto di farmaci, dispositivi
medici o altro materiale sanitario da parte delle aziende e istituti del
Servizio sanitario regionale, eventuali dichiarazioni di infungibilità devono
essere corredate di relazione, idoneamente motivata e documentata, sottoscritta
dal richiedente e confermata dal Direttore di distretto, o dal Dirigente medico
di presidio, o di dipartimento extraospedaliero, secondo la rispettiva
competenza, contenente specifica dichiarazione di essere a conoscenza delle
possibili responsabilità contabili per danno erariale.».
(17) Vedi, anche, la
Delib.G.R. 22 luglio 2008, n. 1384.
(18) Gli attuali periodi
primo (poi soppresso dall'art. 31, comma 10, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione) e secondo così sostituiscono l’originario primo
periodo per effetto dell’art. 5, comma 1, lettera a), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1. Il testo del periodo
sostituito era il seguente: «Ai fini dell'acquisto di farmaci, dispositivi
medici o altro materiale sanitario da parte delle aziende e istituti del
Servizio sanitario regionale, eventuali dichiarazioni di infungibilità devono
essere corredate di relazione, idoneamente motivata e documentata, sottoscritta
dal richiedente e confermata dal Direttore di distretto, o dal Dirigente medico
di presidio, o di dipartimento extraospedaliero, secondo la rispettiva
competenza, contenente specifica dichiarazione di essere a conoscenza delle
possibili responsabilità contabili per danno erariale.».
(19) Periodo così
modificato dall’art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(20) Periodo così
modificato dall’art.5, comma 1, lettera c), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(21) Periodo aggiunto
dall’art. 5, comma 1, lettera d), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(22) Periodo così
modificato dall’art. 5, comma 1, lettera e), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(23) Periodo così
modificato dall’art. 5, comma 1, lettera f), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(24) Periodo aggiunto
dall’art. 5, comma 1, lettera g), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(25) Periodo così
modificato dall’art. 5, comma 1, lettera h), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1, poi abrogato dall'art. 31, comma 4, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
(26) Periodo aggiunto
dall'art. 19, L.R. 2 luglio 2008, n. 19.
(27) Periodo così
modificato dall’art. 5, comma 1, lettera i), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(28) Periodo così
modificato dall’art. 5, comma 1, lettera j), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(29) Periodo così
sostituito dall’art.5, comma 1, lettera k), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1. Il testo originario era
così formulato: «Fino alla pubblicazione dette determinazioni non possono essere
eseguite.».
(30) Periodo così
modificato dapprima dall’art. 5, comma 1, lettere l) ed m), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1 e poi dall'art. 9, L.R. 3 aprile 2008, n. 4.
(31) Periodo così
modificato dall’art. 5, comma 1, lettera n), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(32) Periodo aggiunto
dall’art. 5, comma 1, lettera o), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(33) Comma abrogato
dall’art. 5, comma 1, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione.
(34) Comma così
modificato dall’art. 5, comma 1, lettera p), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(35) Periodo aggiunto
dall’art. 5, comma 1, lettera q), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(36) In deroga a quanto
disposto nel presente comma vedi l’art.6, comma 1, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.
(37) Periodo così
modificato dall’art. 5, comma 1, lettera s), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(38) Vedi anche il Reg. 30 giugno 2009, n. 12 sulle modalità di scelta del
nuovo ambito territoriale comunale per i medici dell'assistenza
primaria.
(39) Periodo così
modificato dall’art. 5, comma 1, lettera t), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(40) Periodo così
modificato dall’art. 20, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(41) Gli attuali periodi
sesto e settimo così sostituiscono l'originario sesto periodo per effetto
dell'art. 21, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1. Il testo del periodo
sostituito era il seguente: «Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente
comma, ammontanti a euro 17.938.650,00, si provvede:mediante l'istituzione,
nell'ambito dell'UPB 12.2.1. di nuovo capitolo di spesa "Stabilizzazione
personaleL.R. n. 16/1987 finanziato con risorse autonome", con
una dotazione finanziaria di euro 12 milioni 400 mila e corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 921010 - UPB 11.1.1. - del bilancio
regionale;mediante l'istituzione, nell'ambito della UPB 12.2.1, di nuovo
capitolo di spesa "Stabilizzazione personale L.R. n. 16/1987 finanziato con risorse a specifica
destinazione", con una dotazione finanziaria di euro 5.538.650,00 connesso al
capitolo di entrata 2037215 - UPB 2.1.17 - del bilancio
regionale.».
(42) Gli attuali periodi
sesto e settimo così sostituiscono l'originario sesto periodo per effetto
dell'art. 21, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1. Il testo del periodo
sostituito era il seguente: «Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente
comma, ammontanti a euro 17.938.650,00, si provvede:mediante l'istituzione,
nell'ambito dell'UPB 12.2.1. di nuovo capitolo di spesa "Stabilizzazione
personale L.R. n. 16/1987 finanziato con risorse autonome", con
una dotazione finanziaria di euro 12 milioni 400 mila e corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 921010 - UPB 11.1.1. - del bilancio
regionale;mediante l'istituzione, nell'ambito della UPB 12.2.1, di nuovo
capitolo di spesa "Stabilizzazione personale L.R. n. 16/1987 finanziato con risorse a specifica
destinazione", con una dotazione finanziaria di euro 5.538.650,00 connesso al
capitolo di entrata 2037215 - UPB 2.1.17 - del bilancio
regionale.».
(43) Vedi anche quanto
dispongono, per il personale stabilizzato ai sensi del presente comma, l’art.18 e l’art. 49, comma 5,L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.
(44) Comma
inserito dalla l.r.
n. 1/2016, art. 57.
(45) Comma abrogato
dall’art. 10, comma 1, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno
stesso della sua pubblicazione. In pari tempo il comma 2 del medesimo articolo
ha introdotto i commi da 3-bis a 3-undecies all’art. 8, L.R. 9 agosto 2006, n. 26, in sostituzione dei commi
aggiunti dal presente comma.
(46) Periodo così
modificato dall’art. 5, comma 1, lettera u), L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
(47) La Corte
costituzionale, con sentenza 7-11 febbraio 2011, n. 42 (Gazz. Uff. 16 febbraio
2011, n. 8, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma.
(48) Periodo soppresso
dall'art. 11, comma 2, L.R. 2 luglio 2008, n. 19.
(49) Periodo aggiunto
dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 dicembre 2008, n. 45. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 26-29 aprile 2010, n. 150 (Gazz. Uff. 5 maggio
2010, n. 18, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del suddetto comma 1, con la conseguente estensione della dichiarazione di
illegittimito costituzionale al presente periodo.
(50) Periodo così
modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 2 luglio 2008, n. 19.
(51) Periodo così
modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 2 luglio 2008, n. 19.
(52) Comma abrogato
dalla l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.e).
(53) Con Delib.G.R. 18
marzo 2008, n. 364 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente punto.
(54) Periodo così
modificato dall'art. 9, L.R. 2 luglio 2008, n. 19.
(55) Comma
abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera a),L.R. 21 maggio 2008, n. 7.
(56) Comma aggiunto
dall’art. 34, L.R. 19 febbraio 2008, n. 1. Successivamente detto art.
34 è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 21 maggio 2008, n. 7. È opportuno segnalare, in
mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l’abrogazione
del citato art. 34, l’intenzione del legislatore sia stata quella di
ripristinare la formulazione del presente articolo precedente all’aggiunta del
presente comma disposta da detto art. 34; qualora così fosse si concretizzerebbe
la reviviscenza della preesistente formulazione del presente articolo, che
tornerebbe ad essere pertanto quella soprariportata, priva del presente comma
(nonché del comma 51, come precisato nella relativa nota).
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Puglia.
TABELLA “A”
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(in milioni di Euro)
SETTORI DI INTERVENTO |
2008 |
2009 |
2010 |
RAGIONERIA (mutui) |
301,79 |
295,63 |
296,22 |
RAGIONERIA RUOLI DI S.F. |
7,43 |
7,43 |
7,43 |
EDILIZIA RESIDENZIALE |
1,50 |
1,50 |
1,50 |
TOTALE |
310,72 |
304,56 |
305,15 |
TABELLA “B”
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS NATURALE E
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA SULGAS NATURALE
|