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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2007
Numero
10
Data
16/04/2007
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 56 suppl.n.1del 17.4.2007 La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4-bis dell'art. 11 della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa), introdotto dall'art. 42 della legge della medesima Regione 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia).
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1

(Spesa a carattere pluriennale)

 

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

 

 

Art. 2

(Ristrutturazione e rinegoziazione mutui regionali)

 

1. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale.

 

2. In caso di ricorso all’estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all’operazione, per una durata superiore alla vita residua e a un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.

 

3. Per le operazioni di cui al comma 1 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione.

 

4. L’eventuale ricorso a strumenti derivati va effettuato a condizione che si realizzi una riduzione del costo finale del debito e del grado di esposizione ai rischi di mercato.

 

 

Art. 3

(Incremento del fondo per la reiscrizione delle economie vincolate)

 

1. Al fine di assicurare la specifica destinazione di somme legislativamente vincolate confluite nel capitolo 1110052/2004 ovvero reiscritte e non impegnate nel medesimo esercizio finanziario, il capitolo 1110060 “Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate” del bilancio di previsione 2007 viene incrementato dell’importo complessivo di euro 14.569.358,92 da reiscrivere ai seguenti capitoli di spesa:

 

a)

621110

UPB

6.3.1

     877.976,73

b)

621115

     861.450,11

c)

621120

  5.939.254,34

d)

916040

11.1.1

     390.677,74

e)

953070

5.1.2

  6.500.000,00

           

 

Art. 4

(Integrazione del fondo sanitario regionale 2006. Variazione di bilancio)

 

1. Al fine di consentire il pronto utilizzo delle risorse finanziarie ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 17 novembre 2006, n. 140 (Servizio sanitario nazionale 2006 – Ripartizione quota di parte corrente tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), e destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale per l’anno 2006, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le variazioni occorrenti per l’iscrizione nel bilancio per l’esercizio finanziario 2007, compresa l’istituzione dei correlati capitoli di entrata e di spesa, della somma risultante dalla differenza tra l’importo spettante di euro 5.708.409.509,00 e l’importo di euro 5.449.193.822,00 già stanziato nel bilancio di previsione per l’anno 2006. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio regionale entro dieci giorni.

 

 

Art. 5

(Residuo passivo esercizio finanziario 2005)

1. L’ammontare del residuo passivo proprio proveniente dall’esercizio finanziario 2005, di cui al capitolo 873010, unità previsionale di base (UPB) 4.6.1, di euro 63.379.629,06 per la quota non perfezionatasi in obbligazioni giuridicamente vincolanti e dichiarata, pertanto, insussistente con atto di Giunta regionale, viene fatta riaffluire nell’originario fondo di cui all’articolo 54 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), capitolo 1110052, UPB 10.4.1, per essere utilizzata secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

 

 

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

 

 

Capo 1
Disposizioni in materia di agricoltura


Art. 6
(Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica)

 

1. Per le finalità e le esigenze riferite all’esercizio 2007, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica), e all’articolo 17, comma 3, della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è autorizzata un’anticipazione finanziaria di euro 25 milioni in favore dei consorzi di bonifica.

 

2. Alla spesa per far fronte all’erogazione dell’anticipazione di cui al comma 1 si provvede mediante iscrizione di pari importo sui capitoli di nuova istituzione di entrata 6151270 “Recupero di somme anticipate ai consorzi di bonifica (PMS vinc. 1 a 1)”, UPB 6.1.1, e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in favore dei consorzi di bonifica (PMS vinc. 1 a 1)”, UPB 99.99.1, delle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.

 

3. Per gli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della l.r. 8/2006 e dell’articolo 17, comma 3, della l.r. 22/2006, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta, che può avvalersi di una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere e corrispondere al commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto per complessivi euro 27 mila fa carico al capitolo di nuova istituzione 112099 “Spesa per compensi al commissario ad acta e struttura di supporto per i pagamenti previsti dall’articolo 1 della l.r. 8/2006” - UPB 08.01.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.

 

 

Art. 7

(Modifica al regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3) (1)

 

[1. Il secondo comma dell’articolo 9 del regolamento regionale 9 dicembre 1983, n. 3, attuativo della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale), come sostituito dal comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003”), è sostituito dal seguente:

 

“2. E’ data facoltà ai consorzi di bonifica di richiedere alla Regione Puglia di provvedere alla liquidazione e al pagamento diretto in favore delle imprese esecutrici e/o agli aventi titolo degli stati d’avanzamento lavori, degli eventuali stati revisionali dei prezzi contrattuali, delle indennità espropriative e occupazionali nonché degli interessi legali e moratori relativi ai fondi stanziati per l’esecuzione di opere pubbliche affidate in concessione ai consorzi medesimi.” ]

 

(1) Articolo abrogato dall’art. 40, comma 1, lettera r), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Detto art.40 ha abrogato anche il Reg. reg. 9 dicembre 1983, n. 3 (modificato dal presente articolo).

 

 

 

 

Capo II

Disposizioni in materia di trasporti

 

 

Art. 8

(Sostegno allo sviluppo turistico)

 

1. La Regione Puglia, a fini di promozione turistica, destina proprie risorse all’attivazione di servizi automobilistici di collegamento tra gli scali aeroportuali e le aree regionali a maggiore attrazione turistica, in particolare per i siti UNESCO, patrimonio dell’umanità.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale istituisce i predetti servizi e ne dispone l’attivazione per il tramite della società Aeroporti di Puglia, che ne definisce le modalità di esercizio.

 

3. Per l’esercizio finanziario 2007, la Regione concorre agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 utilizzando le risorse di cui al programma triennale di promozione turistica, approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2007, n. 146.

 

4. I servizi di cui al presente articolo sono effettuati in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale).

 

 

Art. 9

(Modifica all’articolo 10 della l.r. 18/2002)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 18/2002, le parole “vincolate all’acquisto di veicoli, attrezzature e tecnologie” sono sostituite dalle seguenti: “vincolate all’acquisto di veicoli, velivoli, attrezzature e tecnologie”.

 

 

Art. 10

(Variazioni compensative e classificazione servizi minimi interurbani automobilistici)

1 E’ facoltà degli enti affidanti, fino all’approvazione del piano triennale dei servizi e per motivate esigenze di mobilità, disporre variazioni compensative ai programmi di esercizio, anche mediante l’istituzione di nuovi servizi.

 

2 Tale facoltà può essere esercitata nell’ambito delle percorrenze chilometriche di propria competenza, già contrattualizzate con i soggetti gestori e previa intesa con gli stessi, nonché con la Regione, che l’esprime con le modalità di cui al comma 2 dell’articolo6 della l.r. 18/2002.

 

3 E’ facoltà della Regione, fino all’approvazione del piano triennale dei servizi e in deroga alle previsioni dell’articolo 5 della l.r. 18/2002, al fine di realizzare livelli di servizi sufficientemente rapportati alla domanda di trasporto, classificare e affidare nuovi servizi minimi interurbani.

 

4 Gli enti competenti affidano i nuovi servizi minimi sulla base dei contratti in essere e dei corrispettivi contrattualmente riconosciuti al soggetto gestore.

 

5 Per le finalità di cui al comma 3 si provvede con uno stanziamento nel bilancio di previsione 2007 di euro 2 milioni 500 mila sul capitolo di spesa 551035 “Spesa per classificazione nuovi servizi minimi interurbani in attesa approvazione piano triennale dei servizi” – UPB 13.01.02.

 

6 La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 3.

 

 

Art. 11

(Riconoscimento oneri IVA)

 

1. Alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico regionale locale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, la Regione riconosce l’onere per IVA sull’importo già fatturato per IRAP dalle medesime imprese per gli anni dal 2001 al 2006 e liquidato in applicazione dei contratti “ponte” di servizio.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione 2007, nell’UPB 13.01.02, apposito capitolo di spesa n. 552056, avente la seguente declaratoria “Riconoscimento alle imprese esercenti servizi di tprl ex articolo 8 del d.lgs. 422/1997, dell’onere IVA sull’importo IRAP già fatturato per gli anni dal 2001 al 2006”, con uno stanziamento pari a euro 1 milione 500 mila.

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

 

 

Art. 12

(Interventi in materia di difesa del suolo e bacini regionali)

 

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e alla legge 7 agosto 1990, n. 253 in materia di difesa del suolo e bacini regionali e previsti nel programma approvato con la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1997, n. 6473, viene stanziata sul capitolo di nuova istituzione 621109 dell’UPB 06.03 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2007 la somma di euro 1 milione 300 mila.

 

 

Art. 13

(Contributo straordinario al Comune di Gallipoli)

 

1. Al fine di fronteggiare le emergenze conseguenti alla voragine apertasi in Gallipoli, alla via Firenze, la Regione provvede ad erogare un contributo straordinario di euro 500 mila.

 

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di erogazione della somma definendo tempi e criteri della rendicontazione.

 

3. All’onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante l’istituzione nell’UPB 6.1.1 del capitolo 511060 “Contributo straordinario al Comune di Gallipoli per le emergenze voragine (legge di bilancio di previsione 2007)”, con uno stanziamento di pari importo.

 

 

Art. 14

(Cofinanziamento sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione)

1. Gli stanziamenti di bilancio previsti al capitolo di entrata 2057005 “Contributi e assegnazioni annualità statali in materia di edilizia residenziale pubblica (d.lgs 112/1998)”, iscritto nell’UPB 2.1.14, vanno a incrementare, nella misura di euro 15 milioni, i fondi di cui al capitolo 411192 “Cofinanziamento per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, legge 431/1998 anno 2007” – UPB 03.01.02 con destinazione vincolata.

 

 

Art. 15

(Articolo 9  l.r. 22/2006. Proroga) *

 

[1. Il termine di cui all’articolo 9, comma 2, della l.r. 22/2006 è prorogato al 30 settembre 2007.]

* Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 5/2008, art. 20

 

 

Art. 16

(Modifica all’articolo 18 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2)

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e ai sensi dell’articolo 2, comma 6”.

 

 

Art. 17

(Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 40. Proroga)

 

1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 40 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 novembre 2005, n. 13 - Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), il termine ultimo per l'emanazione del bando di cui al comma 2 dell'articolo 10 della L.R. n. 13/2005 è fissato al 31 maggio 2007 (2) nei limiti delle risorse di cui al capitolo 951000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

(2) Termine ulteriormente prorogato al 30 settembre 2007 dall'art. 11, L.R. 3 agosto 2007, n. 25.

 

 

Art. 18

(Finanziamento ARPA)

 

1. L’assegnazione a carico del bilancio regionale per il finanziamento delle attività a rilievo sanitario dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia (ARPA) è prevista all’interno del documento annuale di indirizzo economico funzionale del servizio sanitario regionale.

 

 

Art. 19

(Tributo per il deposito dei rifiuti in discarica - Ecotassa)

[1. A partire dall’esercizio finanziario 2012, una quota annua pari a euro 400 mila della dotazione complessiva del capitolo 611087 “Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla L. 549/1995, articolo 3, comma 27” - UPB 09.05.01 - è destinata a garantire le attività connesse all’Osservatorio regionale dei rifiuti nonché le attività della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria tecnica bonifica presso il Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica] (3) .

1. Per le attività connesse all’Osservatorio regionale dei rifiuti e per le attività della Segreteria tecnica rifiuti e della Segreteria tecnica bonifica presso la Sezione regionale ciclo rifiuti e bonifiche, è assegnata, nel bilancio regionale autonomo, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 310.457,68 nell’ambito della missione 9, programma 9, titolo 1, di euro 222 mila nell’ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, di euro 62.577,29 nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, alla cui copertura finanziaria si fa fronte con le entrate accertate e riscosse al titolo 1, tipologia 101, categoria 59 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, previa riduzione in diminuzione, per euro 200 mila, degli stanziamenti di previsione della missione 9, programma 8, titolo 2. Il medesimo stanziamento è assegnato, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Per gli esercizi finanziari successivi, la stessa dotazione è stabilita nell’ambito dei rispettivi bilanci annuali e pluriennali di previsione. (4)

 

2. Per l’annualità 2007 e per le successive annualità 2008 e 2009, i fondi relativi alla “ecotassa” iscritti nel capitolo 611087 provenienti dal tributo per il deposito dei rifiuti in discarica, fatta salva la quota di cui al comma 1, sono destinati a programmi di sviluppo dei servizi di raccolta differenziata.

 

3. Per il 2007, i fondi di cui al comma 2 sono trasferiti:

a)      per la quota del 70 per cento alle province, che li assegnano agli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione dei rifiuti urbani definendo criteri incentivanti ed elementi di premialità;

b)      per la quota del 30 per cento direttamente agli ATO per la gestione dei rifiuti urbani, quale quota aggiuntiva premiale da ripartire tra gli stessi ambiti, a condizione che alla data del 30 giugno 2007 si siano dotati di personalità giuridica. Tale quota è attribuita in funzione della popolazione residente e trasferita previa presentazione, entro il 30 giugno 2007, di un programma di incremento della percentuale di raccolta differenziata.

 

4. Nel caso in cui uno o più degli ATO già dotati di personalità giuridica non presenti il proprio programma entro la data del 30 giugno 2007, la relativa quota premiale è riattribuita alla corrispondente provincia, che l’utilizza nel rispetto dei criteri già definiti.

 

(3) Comma così sostituito dall’art. 7, comma 31, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. A partire dall'esercizio finanziario 2007, una quota annua pari a euro 150 mila della dotazione complessiva del capitolo 611087 "Spese per favorire la minore produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla L. n. 549/1995 - articolo 3, comma 27" - UPB 14.02.01 - è destinata a finanziare il funzionamento della Segreteria tecnica "bonifiche" presso l'Assessorato all'ecologia - Settore gestione rifiuti e bonifiche.».

(4) Comma già sostituito dall’art. 7, comma 31, L.R. 30 dicembre 2011, n. 38. è stato nuovamente sostituito dalla l.r.  8/2018 art. 24, comma1 ;

Art. 20

(Intervento finanziario in favore dell’ARTI)

 

1. Per la copertura della quota di disavanzo patrimoniale dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI) risultante al 31 dicembre 2006 è autorizzata la spesa di euro 159.989,00, prevista al capitolo 1081004 “Trasferimento all’ARTI a copertura del disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 2006” – UPB 10.03.02.

 

 

Art. 21

(Modifica alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 24)

 

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale sanitaria pugliese - ARES), già abrogato dall’articolo 35 della l.r. 26/2006, è sostituito dal seguente:

 

“2. Le aree di direzione sono individuate con riferimento a:

a)      programmazione sanitaria;

b)      assistenza territoriale;

c)      accreditamento qualità, formazione e ricerca;

d)      emergenza sanitaria, fenomeni sanitari di particolare rilievo e collaborazione alla promozione del governo clinico.”

 

2. All’interno del documento di indirizzo economico funzionale alle aziende sanitarie è adeguato il finanziamento dell’Agenzia ai fini dell’attuazione del comma 1.

 

 

Art. 22

(Modalità di attuazione dell’articolo 9 della l.r. 24/2001)

 

1. L’autorizzazione al reclutamento di personale dirigenziale da parte dell’ARES, prevista in deroga alle percentuali di cui all’articolo 15 septies del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, di cui all’articolo 9 della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni, deve intendersi, comunque, entro i limiti della dotazione organica e dell’equilibrio di bilancio dell’Agenzia.

 

 

Art. 23

(Modifica all’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1)

1. L’articolo 24 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 – 2007 della Regione Puglia), è sostituito dal seguente:

 

“Art. 24 (Educatori professionali).

 

1. Il personale con la qualifica di educatore professionale in servizio presso le ASL in possesso del diploma di laurea è equiparato alla figura professionale di collaboratore professionale esperto.”

 

 

Art. 24

(Modifica all’articolo 6 della l.r. 26/2006)

 

[1. Il quinto comma dell’articolo 6 della l.r. 26/2006 è sostituito dal seguente:

 

“5. Per il conseguimento di omogeneità di trattamento tra le varie figure professionali, al personale dipendente inquadrato nei ruoli del SSN ai sensi della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), ai fini giuridici, economici e previdenziali viene riconosciuta l’anzianità del servizio prestato in regime convenzionale con riferimento all’orario settimanale svolto, secondo i criteri stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001 (Criteri per la valutazione, ai fini dell’inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale) e con effetti retroattivi.]” *

 

* La corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della L.R. Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria) e dell'art. 6, comma 5, della L.R. Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall'art. 24 della L.R. Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della L. 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), sia coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente;

 

 

Art. 25

(Articolo 3 della l.r. 26/2006 Estensione destinatari) (5)

 

1. Le disposizioni di cui al comma 8 dell’articolo 3 della l.r. 26/2006 si applicano anche al personale medico che abbia svolto, per almeno tre anni nel periodo tra il 1° gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge, servizi a tempo determinato, nella dirigenza medica e in regime di convenzione nelle strutture di pronto soccorso o medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza.

 

(5) Per l'estensione delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'art. 19, comma 8, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

 

 

Art. 26

(Modifica al comma 1 bis dell’articolo 36 della l.r. 1/2005) *

 

[1. Al comma 1 bis dell’articolo 36 della legge regionale 1/2005, come aggiunto dall’articolo 32 della l.r. 26/2006, le parole: “31 ottobre 2006” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2007”.]

* Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 25/2007, art. 17 

 

 

Art. 27

(Articolo 33 della l.r. 26/2006  Estensione destinatari)

 

1.Le disposizioni di cui all’articolo 33 della l.r. 26/2006, come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 34 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 9 agosto 2006, n. 26 -Interventi in materia sanitaria - e 3 aprile 1995, n. 12 - Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo), si applicano anche agli educatori che sono in servizio a far data dal 1° gennaio 1996 ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati).

 

 

Art. 28

(Integrazioni all’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39)

 

1. All’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), sono apportate le seguenti integrazioni:

 

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2 bis. I Commissari straordinari di cui al comma 2 subentrano nelle funzioni di Commissario liquidatore delle liquidazioni coatte amministrative, riguardanti le gestioni degli esercizi 1994 e precedenti, delle USL soppresse dal 1995 e rientranti negli ambiti territoriali delle rispettive province.”;

 

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   “4 bis. Al Commissario straordinario e al sub Commissario sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 3 bis, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e successive

modificazioni. La posizione di aspettativa senza assegni con la stessa ASL provinciale non è motivo di incompatibilità con la carica di commissario straordinario e sub

commissario.”

 

[2. Le norme regionali in materia di denominazione delle ASL della regione sono abrogate e sostituite dal seguente comma:

 

“Le ASL della regione Puglia sono indicate numericamente, precedute dalla denominazione ‘ ASL Puglia ’ , secondo una numerazione progressiva dal numero 1, a partire dalla ASL con popolazione superiore sino a quella con popolazione inferiore.” ] (6)

 

(6) Comma così abrogato dall’art. 16 , L.R .19 febbraio 2008, n. 1 

 

 

Art. 29

(Modifica all’articolo 12 della l.r. 39/2006)

 

1. All’articolo 12 (Interventi in materia di assistenza farmaceutica), comma 1, lettera e), della l.r. 39/2006 la data del “1° aprile 2007” è sostituita dalla seguente “1° giugno 2007”.

 

 

                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                         

(Giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. V, Ord. n. 4770 del 02-10-2008, Rosafio c. Reg. Puglia


 

 

Art. 30

(Piano di stabilizzazione del personale) (7)

 

1. In attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera un piano per la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge sopra indicata.

(7) Per l'estensione dell'applicazione del processo di stabilizzazione previsto dal presente articolo al personale ivi indicato, vedi l'art. 3, comma 38, L.R. 31 dicembre 2007, n. 40. Con Delib.G.R. 15 ottobre 2007, n. 1657 è stato approvato il piano di stabilizzazione del personale di cui al presente articolo.

 

 

Art. 31

(Proroga dei contratti dei precari del servizio sanitario nazionale)

 

1. Al fine di dare esecuzione all’articolo 1, comma 565, della l. 296/2006, sono prorogati al 31 dicembre 2007 i contratti di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 dicembre 2006 con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, fermo restando il rispetto del vincolo della spesa.

 

 

 

Art. 32

(Interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica  Norma transitoria) (8)

 

 

1. Le aziende sanitarie locali (ASL) della regione, tramite progetti individuali integrati sviluppati in pieno raccordo con gli uffici di piano degli ambiti territoriali, assicurano la continuità delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici in trattamento presso i competenti servizi territoriali di cui alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle USL per interventi socio-assistenziali collegati all’assistenza psichiatrica), abrogata per effetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 70 della L.R. n. 19/2006.

2. La Regione annualmente, nei limiti della disponibilità in bilancio, eroga alle ASL i fondi necessari per la realizzazione degli interventi terapeutico- riabilitativi, ripartendoli in modo proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascuna ASL. (9)

3. Per erogare i fondi di cui al comma 2, entro il mese di febbraio di ogni anno, i dipartimenti di salute mentale delle ASL, per il tramite del direttore generale, trasmettono al Servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità della Regione la seguente documentazione:

a) una relazione strutturata per centro di salute mentale (CSM) e concordata con ì relativi uffici di piano circa gli interventi attuati nell’anno precedente e indicante il numero complessivo dei pazienti in trattamento e dei progetti individuali integrati di cui al comma 1, la somma spesa, le modalità di integrazione tra i servizi sociali e sanitari, le tipologie di interventi attuati;

b) una richiesta riguardante il fabbisogno finanziario indicativo per l’anno di riferimento e il numero di progetti personalizzati da attivare.

4. [Ai fini della presente disposizione, per pazienti in trattamento si intendono i pazienti che hanno una cartella attiva nella quale sia stato elaborato un progetto terapeutico individuale finalizzato].  (10)

5. Alla spesa riveniente dall’applicazione della presente disposizione si fa fronte mediante risorse autonome allocate sul capitolo di bilancio 783035 “Trasferimenti alle ASL per l’assistenza economica ai pazienti psichiatrici” – UPB 05.01.02 - ammontanti per l’anno 2010 a euro 2 milioni 550 mila .

(8) Articolo così sostituito dall’art. 28, L.R. 31 dicembre 2009, n. 34, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 32. Interventi socio-assistenziali collegati all'assistenza psichiatrica Norma transitoria. 1. Per il corrente esercizio finanziario e nelle more dell'approvazione del piano regionale delle politiche sociali 2008-2010, le ASL della Regione assicurano la continuità delle prestazioni socio-assistenziali in favore delle persone affette da disturbi psichici, di cui alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle USL per interventi socio-assistenziali collegati all'assistenza psichiatrica), abrogata per effetto delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 70 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).2. A tal fine la Regione assegna alle ASL i fondi necessari a erogare il sussidio terapeutico-riabilitativo ai pazienti in trattamento, con i criteri e le modalità di cui alla Delib.G.R. 8 marzo 1988, n. 1500, così come integrata e modificata con successiva Delib.G.R. 24 maggio 1993, n. 1431.3. La richiesta relativa al fabbisogno di ciascuna ASL deve pervenire entro il termine di mesi uno dalla data di entrata in vigore della presente legge.4. Per l'anno 2007 alla spesa riveniente dall'applicazione della presente disposizione si fa fronte mediante risorse autonome allocate sul capitolo di bilancio 783035 - UPB 07.02.01, la cui declaratoria, varia come segue:"Capitolo 783035: Trasferimenti alle ASL per l'assistenza economica ai pazienti psichiatrici - Euro 3.000.000,00".».

(9) Comma così sostituito dall’art. 18, comma 1, lettera a), L.R. 6 febbraio 2013, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. La Regione annualmente, nei limiti della disponibilità in bilancio, eroga alle ASL i fondi necessari alla realizzazione degli interventi terapeutico – riabilitativi integrati, determinati mediante i seguenti criteri dl riparto:a) il 50 per cento in modo proporzionale al numero dei pazienti in trattamento, nell’anno precedente, presso i servizi territoriali di ciascuna ASL;b) il restante 50 per cento in modo proporzionale all’incidenza percentuale del numero dei pazienti in trattamento rispetto alla popolazione residente in ciascuna ASL.».

(10) Comma abrogato dall’art. 18, comma 1, lettera b), L.R. 6 febbraio 2013, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 (Giurisprudenza)

Corte Costituzionale
Sent. n. 243 del 07-07-2010 (ud. del 09-06-2010)

T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 3631 del 19-10-2007 (ud. del 27-09-2007)

Art. 33

(Tariffe relative alle prestazioni di laboratorio)

 

1. Il documento di indirizzo economico e funzionale (DIEF), che definisce l’utilizzazione del fondo sanitario attribuito alla Regione per l’anno 2007, determina le tariffe relative alle prestazioni di laboratorio da applicare a far data dalla sua approvazione.

 

2. Fino all'emanazione dei nuovi livelli di assistenza nazionali (LEA), per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di approvazione del DIEF di cui al comma 1, le tariffe relative alle suddette prestazioni sono quelle riportate nel nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di patologia clinica indicata nell'allegato A) della Delib.G.R. 22 settembre 1998, n. 3784 alle quali si applica lo sconto del 20 per cento previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) (11).

3. Il maggiore onere riveniente dall’attuazione del comma 2 è posto a carico del bilancio autonomo della Regione.

(11) Comma così sostituito dall'art. 2, L.R. 5 giugno 2007, n. 16. Il testo originario era così formulato: «2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di approvazione del DIEF di cui al comma 1 le tariffe relative alle suddette prestazioni sono quelle contenute nel nomenclatore tariffario della Regione adottato con Delib.G.R. 27 maggio 1997, n. 3006 (D.M. 22 luglio 1996. Nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili dal servizio sanitario nazionale. Presa d'atto) e successive modificazioni e integrazioni, ridotte del 20 per cento».

 

 

Art. 34

(Norme per la prevenzione della diffusione di malattie infettive) (12)

[1. Le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 801 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché le strutture penitenziarie, devono prevedere la redazione del documento di valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 28 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), da cui deve risultare la periodicità per l'esecuzione e lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 2.

2. Le strutture di cui al comma 1 devono comunque provvedere almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta sia necessario, all'ispezione e al controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione, dei sistemi di distribuzione e di raccolta idrica e degli ambienti in generale di cui all'allegato XLVI del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Le risultanze di dette attività devono essere riportate su apposito registro delle manutenzioni a disposizione degli organi di vigilanza.

3. Le strutture turistico - ricettive provvedono all'analisi del rischio in applicazione del provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 13 gennaio 2005, n. 16718 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico - ricettive e termali").

4. Le strutture turistico - ricettive devono comunque provvedere almeno una volta all'anno, e comunque all'apertura della stagione turistica, alla pulizia e sanificazione degli impianti idrici e aeraulici. Le risultanze di dette attività devono essere riportate su apposito registro delle manutenzione a disposizione degli organi di vigilanza.

5. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo delle strutture di cui ai commi 1 e 3, assicurando che vengano visitate almeno una volta ogni due anni e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità; di tali ispezioni deve essere rilasciato alle strutture apposito verbale.

6. In caso di violazione delle presenti disposizioni, l'ASL detta le prescrizioni e i tempi di adeguamento alla normativa, fatta salva, nei casi di gravi inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute umana, la chiusura temporanea o la sospensione della struttura ritenuta non idonea per manifesta insalubrità .]

(12) Articolo così sostituito dall'art. 10, L.R. 23 dicembre 2008, n. 45, poi abrogato dall'art. 37, comma 1, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (vedi anche il comma 2 del medesimo articolo).  Il testo originario era così formulato: «Art. 34. Norme per la prevenzione della diffusione di malattie infettive. 1. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive in soggetti umani, le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché le strutture penitenziarie, hanno l'obbligo di provvedere:a) almeno una volta ogni anno e ogni qualvolta sia necessario, a proprie spese, all'ispezione e al controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento dell'area e di ventilazione, dei sistemi di distribuzione e raccolta idrica e degli ambienti in generale, ponendo particolare attenzione all'individuazione di agenti biologici già classificati dall'allegato XI al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;b) almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta sia necessario, a proprie spese, alla generale pulizia e alla sanificazione, di certificata efficacia, dell'aria ambientale e degli arredi nonché, se necessaria, alla sanificazione degli impianti idrici e aeraulici.2. Tali operazioni devono essere certificate dagli enti preposti, registrate su apposito registro e controfirmate dal responsabile della struttura o suo preposto.3. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, esercitano le funzioni di vigilanza sulle istituzioni di cui al comma 1, assicurando che vengano ispezionate almeno una volta ogni due anni e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità; di tali ispezioni deve essere tenuta apposita registrazione.4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta salva, nei casi di gravi inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute umana, la trasmissione di informativa di reato all'autorità giudiziaria, la Regione può ordinare, previa diffida, la chiusura temporanea o la sospensione dell'attività.».

 

 

Art. 35

(Tariffe degli enti ecclesiastici, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

delle aziende ospedaliere e delle case di cura)

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 14, commi 4 e 5, 15 e 16 della l.r. 26/2006 sono confermate per l’anno 2007 in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute del 12 settembre 2006 (Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per le remunerazioni delle prestazioni sanitarie).

 

 

Art. 36

(Attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006)

1. In attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006 e a modifica della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e successive modificazioni, il termine previsto per la cessazione del transitorio accreditamento è fissato al 31 dicembre 2007, mentre quello per la cessazione del provvisorio accreditamento è fissato al 31 dicembre 2009. (13)

 

2. Il termine del 31 dicembre 2004 di cui al comma 4 dell’articolo 29 (Disposizioni diverse in materia di sanità) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), è prorogato in relazione all’attuazione delle procedure di accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 limitatamente ai posti letto autorizzati al 31 dicembre 2006. Per ciascuna struttura sanitaria il regime di assistenza indiretta regredisce gradualmente in relazione agli accreditamenti concessi.

 

3. Le strutture che alla data del 31 dicembre 2007 siano operanti in regime di transitorio accreditamento ai sensi del comma 6 dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), accedono a una fase di provvisorio accreditamento a far data dal 1° gennaio 2008, purché in possesso dei requisiti ulteriori di carattere organizzativo di cui al regolamento regionale 14 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie).

 

4. Tali strutture, comprese quelle per le quali le intese, di cui al Reg. 16 ottobre 2006, n. 15 (Modifica dell'articolo 5: rimodulazione e qualificazione ai fini dell'accreditamento del fabbisogno di posti letto delle case di cura private del Reg. 6 aprile 2005, n. 16 "Legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 art. 3: fabbisogno di posti letto delle strutture private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno"), hanno confermato posti letto già in transitorio accreditamento, devono, comunque, garantire l'adeguamento ai requisiti di carattere strutturale e tecnologico entro la data del 31 dicembre 2009 (14).

5. Le strutture che, nelle intese di cui al Reg. n. 15/2006 abbiano avuto conferma di posti letto già operanti in regime di autorizzazione all'esercizio, ovvero abbiano avuto una trasformazione di posti letto, possono fare richiesta di accreditamento definitivo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 della L.R. n. 8/2004, entro la data del 31 dicembre 2009, purché in possesso di tutti i requisiti di cui al Reg. n. 3/2005 (15).

(13)  Termine prorogato al 31 dicembre 2010 dall'art. 12, comma 1, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4.

(14) In deroga a quanto disposto nel presente comma, vedi l'art. 2, L.R. 23 dicembre 2008, n. 45.

(15) In deroga a quanto disposto nel presente comma, vedi l'art. 2, L.R. 23 dicembre 2008, n. 45.

 

 

Art. 37

(Modifica all’articolo 15 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27)

1.All’articolo 15 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 37, le parole “ricadono nella competenza dell’Ufficio beni mobili, incardinato nel Settore provveditorato economato” sono sostituite dalle seguenti: “ ricadono nella competenza del Settore provveditorato ed economato”.

 

 

 

Art. 38

(Integrazioni all’articolo 33 della l.r. 27/1995)

 

1. Dopo il comma 2 septies dell’articolo 33 della l.r. 27/1995 sono aggiunti i seguenti:

 

“2 octies. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere, a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata di novantanove anni per i beni di cui alle lettere a), b), c) ed e) e per la durata di anni venti per il bene di cui alla lettera d), e con applicazione della norma di cui al comma 2 quinquies:

a)      alla Provincia di Brindisi e al Comune di Brindisi, in modalità indivisa e in parti uguali di diritto, il compendio immobiliare ex Collegio navale “N. Tommaseo”, con le pertinenze funzionali, per le finalità di insediamenti universitari, culturali e turistico-congressuali;

b)      alla Fondazione “S. Girolamo Emiliani” della provincia romana dei chierici regolari somaschi l’immobile colonia collinare ex G.I. “A. Motolese” in Martina Franca, con le pertinenze funzionali, per le finalità di assistenza ai minori in disagio;

c)      all’Università degli studi di Lecce l’immobile ex INAPLI, in Lecce, alla via Birago, per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso;

d)      alla Provincia di Lecce il “Campo di calcio”, adiacente alla residenza universitaria “E. De Giorgi”, per le finalità socio-sportive, attuative del Protocollo d’intesa con la Federazione italiana “Giuoco calcio”;

e)      al Comune Sannicola (Le) la colonia “L. Staiano” per finalità sociali e specificatamente per ospitalità diversificata nell’anno in favore di giovani e anziani.

2 nonies. Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l’uso dell’ex Collegio navale Tommaseo, della Colonia collinare ex G.I. “A. Motolese” e dell’area “Campo di calcio”, provvedono, rispettivamente, la Provincia di Brindisi e il Comune di Brindisi, la Fondazione “S. Girolamo Emiliani” della pro­vincia romana dei chierici rego­lari somaschi, l’Università degli studi di Lecce, la Provincia di Lecce, il Comune di Sannicola per la Colonia “L. Staiano”.

 

2 decies.  I beni sono retrocessi alla Regione, con soddisfo dei danni, qualora non venga espletata la funzione e perseguita la finalità definita al comma 2 octies”.

 

 

 

Art. 39

(Anticipazione in favore dell’IACP di Taranto)

 

1. Al fine di consentire la definizione della proposta transattiva intervenuta tra l’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto e l’Istituto bancario creditore (Banca Intesa), la Giunta regionale è autorizzata al versamento in anticipazione in favore dell’Istituto autonomo case popolari di Taranto della somma di euro 1.804.558,37.

 

2. L’anticipazione di cui al comma 1 sarà recuperata all’atto del versamento da parte degli assegnatari degli alloggi delle rispettive quote su apposito conto vincolato intestato all’ente Regione sottoposto a condizione risolutiva della durata di due anni in ordine al passaggio di proprietà degli immobili ai rispettivi assegnatari.

 

3. Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede mediante apposito stanziamento di pari importo in entrata e in uscita delle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007.

 

 

Art. 40

(Commissario liquidatore Consorzio volontario interprovinciale. Proroga)

 

1. Le funzioni del Commissario liquidatore del Consorzio volontario interprovinciale per la valorizzazione dei trulli e delle grotte con sede in Martina Franca (TA) sono prorogate sino al 31 dicembre 2007. (16)

 

2. Al fine di poter assolvere agli adempimenti ordinari indifferibili (quali registrazione sentenze favorevoli, spese essenziali per il funzionamento, atti di conservazione del patrimonio e dei crediti esistenti etc.), viene stanziata sul capitolo di nuova istituzione 1010010 “Trasferimento al consorzio interprovinciale dei trulli e delle grotte di Martina Franca per fronteggiare gli adempimenti della gestione liquidatoria” - UPB 04.01.01 “Enti locali” - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 la somma di Euro 110 mila.

 

(16) Ai sensi dell'art. 42, L.R. 31 dicembre 2010, n. 19  le funzioni del Commissario liquidatore del Consorzio volontario interprovinciale per la valorizzazione dei trulli e delle grotte, di cui al presente comma, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2011.

 

 

Art. 41

(Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2)

 

1. Alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 (Disciplina dei servizi del Settore provveditorato-economato-contratti e appalti.), sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 2 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:

“2. Il Cassiere centrale effettua i pagamenti, previa autorizzazione su appositi mandati a firma del dirigente del settore, per le spese ordinate ai sensi della lettera b) del quarto comma dell’articolo 4, sino al limite massimo di euro 5 mila.”.

 

b) il comma 2 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“2. I dirigenti di settore degli uffici centrali possono provvedere, tramite i rispettivi Servizi economato e cassa, allorché sia stata fatta richiesta di anticipazione di fondi, all’ordinazione diretta di spesa nel limite massimo di euro 1.500,00.”.

 

c) il comma 5 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

“5 L’Economo-cassiere provinciale e gli Economi-cassieri della sede della Delegazione romana e delle sedi estere possono ordinare le spese sino al limite massimo di euro 2.500,00.”

 

 

 

Giurisprudenza

Corte Costituzionale

Sent. N. 232 anno 2008

 

Art. 42

(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17)*

 

 


 

[1. All’articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

“4 bis Il mantenimento per l’intero anno delle strutture precarie e amovibili di facile rimozione, funzionali all’attività turistico-ricreativa e già autorizzate per il mantenimento stagionale, è consentito anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica”. ]

* La Corte Costituzionale con sentenza n. 232/2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

 

Art. 43

(Modifica all’articolo 16 della l.r. 17/2006)

 

1. All’articolo 16 della l.r. 17/2006 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

“12 bis. Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata e automatica decadenza, anche in relazione all’articolo 01, comma 2 ter, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), come inserito dall’articolo 1, comma 250, della l. 296/2006:

a)      l’accesso e il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello definito dall’articolo 11, comma 1, lettera e);

b)      la realizzazione, dopo l’entrata in vigore della presente norma, dei manufatti abusivi;

c)      la costruzione e il mantenimento di cancellate, di recinzioni e di qualsiasi altra opera che impediscano il libero accesso agli arenili.”.

 

12 ter. Entro e non oltre due anni dalla data di approvazione della pianificazione costiera comunale, le opere di difficile rimozione – realizzate sugli arenili e a esclusione delle pertinenze demaniali – devono, pena la decadenza della concessione e la rimozione in danno, essere trasformate in strutture di facile rimozione, così come definite al comma 12.”.

 

 

 

Art. 44

(Affidamento di incarichi ai facenti funzione)

 

1. Al fine di evitare grave pregiudizio nella continuità dell’azione amministrativa, la Giunta regionale può affidare temporaneamente incarichi di direzione di uffici a dipendenti regionali appartenenti alla categoria D, nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 52, comma 2, lettera a), e comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e nel numero massimo delle posizioni lavorative dirigenziali già avviate a pubblico concorso con provvedimento del Dirigente del Settore personale e organizzazione n. 252 del 22 marzo 2007. Per l’affidamento di incarichi di direzione di uffici del Consiglio provvede l’Ufficio di presidenza.

 

2. Gli incarichi affidati ai sensi del comma 1 cessano con la proclamazione dei vincitori delle prove concorsuali.

 

 

 

Art. 45

(Delega delle funzioni dirigenziali)

 

1. Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui agli articoli 78 e seguenti della l.r. 28/2001.

 

2. I dirigenti, per specifiche esigenze di servizio, possono delegare per un tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcuni compiti rientranti nelle proprie funzioni, ivi inclusi quelli di cui al comma 1, a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici a essi affidati.

 

3. Ferme restando le attività di direzione, coordinamento e controllo proprie della funzione e del livello, i dirigenti della Regione Puglia possono liberamente revocare la delega, in tutto o in parte, ovvero esercitare il potere sostitutivo, anche relativamente a una singola questione.

 

 

 

Art. 46

(Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2004, n. 6)

 

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), è inserito il seguente:

 

“Art. 6 bis. (Mediateca regionale)

 

1. E’ istituita la Mediateca regionale.

 

2. La Mediateca acquisisce, conserva e riproduce i materiali cinematografici e audiovisivi prodotti, commissionati o acquisiti dalla Regione nonché la relativa documentazione fotografica e a stampa, riguardanti anche la conoscenza della storia, della cultura e dello spettacolo dei territori della Puglia; promuove e diffonde, anche di concerto con la Fondazione Apulia Film Commission, la conoscenza del patrimonio cinematografico e audiovisivo della Regione.

 

3. Il finanziamento delle attività di cui al presente articolo è ricompresso nel fondo unico regionale per le attività dello spettacolo.”.

 

4. Al primo rigo della lettera e) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 6/2004 le parole “assumere e” sono soppresse.

 

 

 

Art. 47

(Consorzio Teatro pubblico pugliese)

 

1. La Regione Puglia aderisce al Consorzio Teatro pubblico pugliese in qualità di socio ordinario, sulla base dello Statuto del Consorzio stesso. In sede di prima adesione la quota omnicomprensiva della Regione Puglia per il 2007 è stabilita in euro 100 mila. A tal fine è istituito nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, all’interno dell’UPB 09.01.01, il capitolo 813060 “Quota di adesione al Consorzio Teatro pubblico pugliese”. *

* La l.r. 19/2010, art. 39 dispone che la dotazione del presente capitolo di spesa  comprende anche il sostegno ordinario alle attività del TPP e viene determinata annualmente in misura almeno tale da assicurare alla Regione Puglia la maggioranza assoluta dei diritti di voto in seno all’Assemblea dei soci del TPP.

 

 

 

Art. 48

(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3)

1. L’articolo 11 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM), è sostituito dal seguente:

 

“Art. 11 (Indennità di funzioni e rimborsi).

 

1. L’indennità lorda mensile di funzione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei componenti del CORECOM è pari alla percentuale, stabilita con specifico atto deliberativo dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, dell’indennità mensile spettanti ai consiglieri regionali.

 

2. A tutti i componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di presenza dovuta a incontri collegiali e/o gruppi di lavoro, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.”

 

 

 

Art. 49  (17)

(Legge regionale 24 luglio 2001, n. 17 articoli 2 e 3)

 

[1. Nel caso di esercizio dell’attività di cui alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 17 (Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di bed & breakfast), in forma di impresa individuale o societaria, i requisiti e gli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge devono essere posseduti da uno dei soci.]

 

(17) Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, lett. b), L.R. 7 agosto 2013, n. 27 .

 

 

Art. 50

(Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 1978, n. 28)

1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 7 luglio 1978, n. 28 (Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese), dopo la parola “disponibile” è inserita la seguente proposizione incidentale: “, riveniente dalla programmazione di cui al comma 2,”.

 

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 16 aprile 2007

 

Tabella A

Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali


(in milioni di Euro)


SETTORI DI INTERVENTO

2007

2008

2009

RAGIONERIA (mutui)

281,96

278,15

 

RAGIONERIA RUOLI DI S.F.

8,70

6,30

 

EDILIZIA RESIDENZIALE

7,00

5,00

 

TOTALE

296,96

289,45