TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E
FISCALE
Art. 1
Spesa a carattere pluriennale
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,
nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 2
Misure agevolative in materia di entrate
tributarie
1. Ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n.446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali) e dell’articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia
di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a
decorrere dal 1° gennaio 2021 sono soppresse le tasse sulle concessioni
regionali di cui al numero 11 della Tariffa delle tasse sulle concessioni
regionali arti e mestieri allegata alla legge
regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31
dicembre 2022 non sono dovute le tasse sulle concessioni regionali di cui al
numero 1 della Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali igiene e sanità
allegata alla l.r.
31/2001.
3. L’ imposta regionale aggiuntiva prevista
dall’articolo 16
della legge
regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della
costa) per le concessioni demaniali marittime non è dovuta per il biennio
2021-2022. L’esenzione non si applica all’aliquota comunale di cui al comma 5
della medesima disposizione.
Art. 3
Riprogrammazione del prestito BEI per il
cofinanziamentoregionale del POR Puglia 2014-2020
1. L’esigibilità del finanziamento di 80
milioni dieuro, autorizzato dall’articolo 2
della legge
regionale 30 dicembre 2019, n. 55 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020–2022 della Regione
Puglia - legge di stabilità regionale 2020), stipulato con la Banca europea
investimenti (BEI) in data 13 marzo 2020 nella forma flessibile di contratto
quadro di prestito a erogazioni multiple, è reimputata per l’intero importo a
valere sull’esercizio finanziario 2021 sulla base dell’aggiornamento del
cronoprogramma delle spese di investimento relative alla quota di
cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione
comunitaria 2014-2020. Alla contabilizzazione del finanziamento si provvede con
le modalità stabilite dall’articolo 2
comma 4,della l.r.
55/2019.
2. L’onere presunto derivante dall’ammortamento del
prestito BEI con esigibilità reimputata all’esercizio 2021 ai sensi del comma 1,
valutato in 6 milioni annui di euro per un periodo stimato di anni quindici a
partire dal 1° luglio 2021, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a
valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 del bilancio
pluriennale con imputazione della rata, per sorte capitale e interessi,
rispettivamente nell’ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1. Per le
annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2021-2023 si
provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.
3. Restano confermate le disposizioni di cui
all’articolo 2,
commi 2 e 3, della l.r.
55/2019.
Art. 4
Contributi della Regione Puglia per interventi su
opere pubbliche demaniali e patrimoniali
1. In considerazione della particolare
congiuntura economica conseguente alla pandemia da Covid-19 in cui versa
attualmente il Paese, e al fine di rafforzare le urgenti iniziative di stimolo
anticiclico all’economia regionale, la Regione Puglia attiva una programmazione
straordinaria per concedere alle Amministrazioni pubbliche contributi agli
investimenti affinché realizzino interventi di manutenzione straordinaria, di
miglioramento tecnico-funzionale e di riqualificazione di opere pubbliche di
loro competenza cantierabili con assoluta urgenza, compresi interventi di messa
in sicurezza delle coste e soluzioni atte a contenere le violenti mareggiate
(frangiflutti).
2. La Giunta regionale con procedure di
evidenza pubblica provvede all’assegnazione delle risorse disponibili, fornendo
gli elementi specifici di ammissibilità degli interventi e le modalità di
erogazione dei fondi, assicurando criteri applicativi finalizzati alla massima
semplificazione procedurale.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, da attuarsi
attraverso l’erogazione di contributi agli investimenti nel rispetto
dell’articolo 3, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato),
è autorizzato ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) il ricorso
all’indebitamento per un importo massimo di euro 200 milioni. Il debito
autorizzato potrà essere contratto, con deliberazione della Giunta regionale,
solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, ai sensi dell’articolo 40,
comma 2-bis, del d.lgs. 118/2011.
4. Alla contabilizzazione del finanziamento e degli
interventi previsti dal presente articolo si provvede, nell’ambito del bilancio
di previsione dell’anno 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 come di
seguito:parte entrata: assegnazione nel bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2021 di una dotazione finanziaria di euro 200 milioni con
imputazione, in termini di competenza e cassa, al titolo 6, tipologia 3“;parte
spesa: assegnazione nel bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021
di una dotazione finanziaria di euro 200 milioni con imputazione, in termini di
competenza e cassa, alla missione 20, programma 3,titolo 2, “Fondo per il
sostegno agli investimenti pubblici”.
5. In relazione all’assegnazione delle risorse di cui
al comma 2, la Giunta regionale provvede con proprie deliberazioni al prelievo
della dotazione finanziaria di cui al comma 4 e all’iscrizione delle quote di
finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi. La Giunta regionale è
altresì autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ad adeguare gli
stanziamenti di bilancio a seguito delle modifiche intervenute nei piani
finanziari degli interventi di cui al comma 2. Le variazioni di cui al presente
comma sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
6. L’onere presunto annuale, per il rimborso della
quota capitale e relativa quota interessi, del debito autorizzato con il
presente articolo, derivante dall’ammortamento a tasso fisso, entro il limite
massimo pari al tasso determinato dalla Comunicazione del tasso di interesse
massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato ai
sensi dell’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti, è valutato
in euro 8,6 milioni annui per un periodo massimo di trenta anni a decorrere
dall’anno 2021 con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2021–2023, per
quota capitale a valere sulla missione 50, programma 2, titolo 4 per euro 2,6
milioni nell’esercizio finanziario 2021, euro 5,2 milioni nell’esercizio
finanziario 2022 ed euro 5,3 milioni nell’esercizio finanziario 2023, e per
quota interessi a valere sulla missione 50, programma 1, titolo 1 per euro 1,7
milioni nell’esercizio finanziario 2021, euro 3,4 milioni nell’esercizio
finanziario 2022 ed euro 3,3 milioni nell’esercizio finanziario 2023. Per le
annualità successive si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti
periodi.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
E
DIVERSE
CAPO I
Disposizioni di rilievo finanziario e diverse
Art. 5
Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario
regionale per l’esercizio 2020
1. Al fine di far fronte ai minori ricavi per il
blocco del payback per il superamento del tetto di spesa farmaceutico per l’anno
2020 al Servizio sanitario regionale nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa,
di euro 20 milioni.
2. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti
per l’anno 2020 al Servizio sanitario regionale per le spese in conto capitale
sostenute nel corso dell’esercizio, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito
della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria
per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa di euro 15
milioni.
Art. 6
Disposizioni in materia di semplificazione
amministrativa in materia sanitaria. Modifica alla l.r.
9/2017
1. All’articolo 29
della legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione
alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è
aggiunto infine il seguente comma:
“
Art.
7
Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei
Consorzi di Bonifica commissariati
1. Il contributo regionale straordinario di cui
all’articolo 12
della legge
regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi
di Bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 10 milioni per
l’esercizio finanziario 2021.
2. Il contributo straordinario di cui al comma
1 è utilizzato per le finalità di cui all’articolo 12
, comma 2, della l.r.
1/2017.
3. Per gli adempimenti di cui al presente
articolo si provvede secondo le modalità indicate all’articolo 12
, comma 3, della l.r.
1/2017, così come sostituito dall’articolo 4
della legge
regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 3 febbraio 2017 n. 1).
4. Alla l.r.
1/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 9 è
soppresso;
b) al comma 2 dell’articolo 10 le
parole: “e AQP S.p.A.” sono soppresse.
Art. 8
Contributo per l’estensione delle reti idriche e
fognarie
1. Per le finalità di cui alla legge
regionale 9 agosto 2019, n. 41 (Misure per l’estensione delle reti idriche e
fognarie), nel bilancio regionale autonomo nell’ambito della missione 9,
programma 4, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. Per
ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 è assegnata, in termini di
competenza, una dotazione finanziaria pari a euro 1 milione.
Art. 9
Attività di censimento degli alberi monumentali
1. Al fine di incrementare il numero degli
alberi monumentali censiti ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013,
n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e di gestire e tutelare
in particolare gli alberi monumentali presenti sul demanio forestale regionale,
nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5,
titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario
2021, in termini di competenza e cassa, di euro 70 mila. La medesima dotazione
finanziaria in termini di competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi
finanziari 2022 e 2023.
Art. 10
Modifiche all’articolo 4
della l.r.
8/2015
1. Al comma 2 dell’articolo 4
della legge
regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della conservazione, ricerca,
conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel
territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n.
752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30
dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), come da ultimo modificato dalla
legge
regionale 5 luglio 2019, n. 33 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 20 dicembre 2017, n. 59 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio” e alla l.r.
8/2015), le parole: “assicurando priorità ai residenti in tali ambiti” sono
soppresse.
Art. 11
Modifiche all’articolo 3
della l.r.12/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 3
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei, freschi e conservati nel territorio
regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993 n. 352 e decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376) le parole: “il permesso va
rinnovato ogni tre anni previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti
normativi e tossicologici” sono sostituite con le seguenti: “il permesso va
rinnovato ogni cinque anni previo corso di aggiornamento relativamente agli
aspetti normativi e tossicologici. La Giunta regionale, su proposta della
sezione regionale competente, fissa con cadenza triennale il costo massimo del
ciclo di lezioni di aggiornamento.
Art. 12
Sospensione quota capitale dei piani di ammortamento
relativi ai fondi di rotazione per l’attuazione dei piani di risanamento
concessi ai Consorzi ASI
1. Per fronteggiare gli effetti
pregiudizievoli prodotti sull’economia dall’emergenza epidemiologica da
Covid-19, i Consorzi per l’Area di sviluppo industriale (ASI), destinatari dei
fondi di rotazione per l’attuazione dei piani di risanamento istituiti con gli
articoli 17
e 18
della legge
regionale 2 agosto 2010, n. 9 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2010), rifinanziato con l’articolo 39
della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione
Puglia), sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza al 31
dicembre 2020, dei piani di ammortamento disposti in virtù dell’articolo 43
della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione
Puglia). Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo
a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo
entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 13
Modifiche all’articolo 43
della l.r.
67/2018
1. All’articolo 43
della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione
Puglia – legge di stabilità regionale del 2019), dopo il comma 1, sono aggiunti
i seguenti:
“1 bis.I Consorzi ASI di cui al comma 1 possono destinare i
proventi dell’alienazione di immobili al rientro dell’esposizione debitoria,
anche eventualmente conferendo mandato alla competente struttura regionale per
l’adozione degli atti finalizzati all’alienazione. In caso di esito positivo
delle procedure, il ricavo effettivamente realizzato è imputato, nei limiti
dell’esposizione debitoria, alla riduzione della medesima, con conseguente
rideterminazione del piano di rientro.
1 ter. La restituzione delle somme dovute potrà avvenire
anche attraverso la cartolarizzazione delle proprietà immobiliari dei Consorzi
ASI, agli stessi pervenuti da parte di enti pubblici (anche a mezzo di
finanziamenti pubblici), per il tramite della società regionale di
cartolarizzazione Puglia Valore Immobiliare S.r.l. che, entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, adotterà, ove necessario,
le consequenziali modifiche statutarie.”.
Art. 14
Disciplina temporanea per la deroga agli obblighi
occupazionali
1. In considerazione della particolare
congiuntura economica conseguente alla pandemia da Covid-19 in cui versa
attualmente il Paese, e al fine di rafforzare le urgenti iniziative di stimolo
anticiclico all’economia regionale, l’amministrazione regionale è autorizzata a
valutare il mantenimento delle agevolazioni anche nel caso in cui, nei cinque
anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, i soggetti
beneficiari di interventi regionali per il sostegno alle imprese riducano, per
comprovate cause di forza maggiore, i livelli occupazionali (unità lavorative
annuali) qualora siano parte di un tavolo di crisi regionale o nazionale.
2. Le previsioni di cui al presente articolo
hanno carattere temporaneo, e sono applicabili entro il termine di 36 mesi
successivi alla cessazione della dichiarazione di emergenza nazionale deliberata
dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e successive modifiche e
integrazioni.
3. L’impresa beneficiaria, ai fini del
riconoscimento della deroga, dovrà avanzare una specifica richiesta alla
Regione, supportata da adeguata documentazione probatoria, nei termini definiti
dal regolamento di cui al comma 5 del presente articolo.
4. Le condizioni di applicabilità della deroga
dovranno essere espressamente autorizzate dalla Regione, previa istruttoria
tecnica dell’Organismo intermedio e sentito il Comitato regionale per il
monitoraggio del Sistema economico produttivo e delle aree di crisi (SEPAC) di
cui all’articolo 40
della legge
regionale 21 maggio 2002, n.7 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002–2004).
5. Le modalità di attuazione e le specifiche
condizioni per la concessione della deroga saranno disciplinate attraverso
apposito regolamento regionale che dovrà essere adottato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
Modifiche alla l.r.
14/2009
1. Alla legge
regionale 30 luglio 2009 n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, le
parole: “1° agosto 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2020”;
b) all’articolo 7, comma 1, le
parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2021”.
Art. 16
Modifica dell’articolo 30
della l.r.
45/2013
1. All’articolo 30,
comma 1, della legge
regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione
Puglia) dopo le parole: “il capitolo di spesa n. 552053, denominato” le parole
“Concorso della Regione agli oneri a carico di province e comuni che
prorogheranno i contratti di servizio sino al 30 giugno 2018 per i servizi di
trasporto pubblico locale, ivi compreso l’adeguamento all’inflazione” sono
sostituite dalle seguenti: “Concorso della Regione agli oneri a carico di città
metropolitana, province e comuni che prorogheranno i contratti di servizio per i
servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso l’adeguamento all’inflazione,
ai sensi dell’articolo 30
della l.r.
45/2013”.
2. Dopo il comma 4 quater dell’articolo 30
della l.r.
45/2013 sono aggiunti i seguenti commi:
“4 quinquies….A far data dal 1° luglio 2020, ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 92, comma 4 ter, del decreto-legge 18/2020, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi), e
dall’articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007, le risorse in
favore degli enti locali di cui al capitolo di spesa n. 552053, a modificazione
di quanto stabilito al comma 4 bis, continueranno a essere riconosciute per il
tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di affidamento e
comunque non oltre il 31 luglio 2021.
4 sexies. A modificazione di quanto stabilito al comma 4
ter, le risorse in favore degli enti locali sono riconosciute per i contratti di
servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE)
1370/2007 e comunque non oltre il 31 luglio 2021. Tali risorse vengono altresì
riconosciute agli enti locali con contratti di servizio in scadenza oltre il 30
giugno 2020 e comunque non oltre il 31 luglio 2021.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo 30,
commi 4 quinquies e 4 sexies, della l.r.
45/2013 , si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente di cui alla missione 10, programma 2, titolo 1.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo
entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 17
Interventi regionali di valorizzazione e promozione
del patrimonio UNESCO in Puglia
1. Al fine di dare attuazione allo sviluppo e alla
valorizzazione del turismo, attraverso la valorizzazione e la promozione dei
siti patrimonio dell’Umanità beni UNESCO, nel bilancio regionale autonomo
nell’ambito della missione 5, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa,
di euro 300 mila.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono
stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle
risorse di cui al comma 1.
Art. 18
Contributo straordinario per l’attivazione di un
corso di laurea magistrale in “Medicina e Chirurgia” con competenze nell’ambito
dell’ingegneria biomedica
1. Per esigenze didattiche indispensabili al
fine di consentire l’attivazione, presso l’Università del Salento, di un corso
di laurea magistrale in “Medicina e Chirurgia” appartenente alla classe LM-41,
con la possibilità di acquisire competenze tecnologiche e metodologiche
specifiche nell’ambito dell’Ingegneria biomedica nel bilancio regionale
autonomo, nell’ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza
e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione finanziaria, in termini di
competenza, è assegnata per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.
2. Il contributo straordinario di cui al comma
1 è finalizzato al finanziamento di posti da ricercatore e/o professore e il suo
utilizzo sarà oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi
l’efficacia della misura.
Art. 19
Modifica all’articolo 2
della l.r.
29/2016
1. Al comma 5 dell’articolo 2
della legge
regionale 26 ottobre 2016, n. 29 (Istituzione di una Commissione regionale
di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia),
dopo le parole: “della legislatura in corso” sono aggiunte le seguenti: “e di
quella successiva”.
Art. 20
Contributo straordinario per i Giochi del
Mediterraneo 2026
1. Al fine di contribuire al finanziamento delle
spese di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, è assegnato un
contributo straordinario in favore del Comune di Taranto.Per la predetta
finalità, nel bilancio regionale autonomo nell’ambito della missione 6,
programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2021, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila. La
medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per
ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono
stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle
risorse di cui al comma 1.
Art. 21
Misure per la valorizzazione dei beni culturali
1. Al fine di consentire l’esercizio della
facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo
oneroso o conferiti in società ai sensi di quanto disposto dall’articolo 62 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 1, programma 5, titolo
2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in
termini di competenza e cassa, di euro 100 mila. La medesima dotazione è
assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022
e 2023.
Art. 22
Integrazione all’articolo 7
della l.r.
18/2006
1. Al comma 1 bis dell’articolo 7
della legge
regionale 26 giugno 2006,n. 18 (Istituzione dell’Avvocatura della Regione
Puglia) le parole: “dirigenti e” sono abrogate.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 7
della l.r.
18/2006 è inserito il seguente:
“1 ter. Le propine di cui al comma 1 bis competono ai
funzionari costituiti in giudizio nella misura e secondo le modalità stabilite
con apposito regolamento.
Art. 23
Gestione archivio regionale tassa automobilistica
1. Per le finalità di cui all’articolo 51,
commi 2bis e 2ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili) convertito, con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), la gestione
dell’archivio regionale della tassa automobilistica e delle connesse funzioni
complementari è svolta, previa apposita sottoscrizione di disciplinare di
cooperazione, dal soggetto gestore del pubblico registro automobilistico.
2. La Giunta regionale adotta, nell’ambito degli
accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni previsti dall’articolo 5,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici) lo schema del disciplinare di cui al comma 1 con riguardo alla durata
dell’accordo, agli oneri finanziari e alle attività svolte dalle amministrazioni
coinvolte.
3. L’articolo 5
della legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 31 (Seconda variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 1998), il comma 2 dell’articolo 7
della legge
regionale 4 dicembre 2003, n. 25 (Disposizioni di carattere tributario) e
l’articolo 11
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e del bilancio pluriennale 2005 – 2007 della Regione Puglia)
sono abrogati.
Art. 24
Rete stradale afferente gli ospedali di I e II
livello. Studio di fattibilità
1. Al fine della migliore gestione del paziente
critico nell’Ospedale di riferimento e per conseguire il rispetto dei tempi
massimi raccomandati per la stabilizzazione, l’Agenzia regionale strategica per
lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET), in collaborazione con gli
assessorati ai trasporti, alle opere pubbliche e promozione della salute,
predispone uno studio di fattibilità, comprensivo di costi stimati, sugli
interventi necessari all’ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale
dell’intero bacino epidemiologico afferente ogni ospedale pugliese di I e II
livello.
2. L’attività di cui al comma 1 deve essere
completata entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, caratterizzata da due fasi: entro e non oltre sei mesi la
consegna dello studio relativo ai nuovi ospedali in costruzione o in fase
d’ppalto per progettazione o lavori; entro e non oltre i successivi sei mesi la
data di consegna dello studio relativo agli ospedali in esercizio.
3. Nell’attività complessiva di studio di cui ai commi 1
e 2, devono essere valutate e stimate anche le eventuali iniziative suggerite
per la realizzazione o potenziamento di idonea rete metropolitana al servizio
dei presidi ospedalieri e per l’istituzione o potenziamento delle linee di
trasporto pubblico locale.
Art. 25
Disposizioni in
ordine al fondo di rotazione di cui alla l.
179/1992
1. Le rate scadute non ancora pagate e quelle in
scadenza in virtù di finanziamento a valere sul fondo di rotazione di cui
all’articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l’edilizia
residenziale pubblica), sono rimesse qualora l’ente pubblico debitore abbia
offerto in proprietà o comodato d’uso gratuito l’opera di urbanizzazione
secondaria realizzata, per essere destinata allo svolgimento di attività
sanitaria territoriale, gestita dalla Azienda sanitaria locale di riferimento, a
ciò autorizzata in virtù di atto d’istituzione o programmazione regionale.
2. Per poter accedere al beneficio di cui al comma 1
l’ente pubblico interessato presenta apposita istanza, corredata dalla
documentazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere la remissione
del debito, entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 26
Monitor,programma pilota per promuovere la diagnosi
delle malattie neuromuscolari pediatriche
1. Al fine di attivare il sistema regionale di
sorveglianza e di riconoscimento precoce di bambini con malattia neuromuscolare,
è istituito il programma pilota “Monitor” assegnato in gestione all’ospedale
pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari e all’Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) “Eugenio Medea” di Brindisi, sotto la rispettiva
sorveglianza dell’Azienda ospedaliera Policlinico di Bari e l’Azienda sanitaria
locale di Brindisi, e con la collaborazione della Società italiana di pediatria
e la Federazione italiana medici pediatri.
2. Il programma di cui al comma 1 ha durata biennale
e prevede lo screening neuromuscolare su un campione di bambini nati vivi,
determinato dai rispettivi gestori del programma e sulla base di apposita
consultazione con i pediatri di libera scelta aderenti.
3. Il programma è attivato sulla base della
sottoscrizione di un disciplinare tra Regione Puglia, Aziende sanitarie
interessate e Unità operative delle strutture di ricovero e cura assegnatarie e
funzionalmente interessate, avente a oggetto le fasi del programma, il
regolamento economico e la relazione finale di verifica sulla fattibilità
d’estensione del programma a tutti i bambini pugliesi nati vivi.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3,nel bilancio
regionale autonomo è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2021 in termini di competenza e cassa di euro 140 mila, da
ripartirsi in eguale misura ai due soggetti gestori del programma, nell’ambito
della missione 13, programma 1, titolo 1, in quanto prestazione e servizio
rientrante nei livelli essenziali di assistenza.
Art. 27
Centrale 118 territorio ASL BT
1. E’ istituita la sesta centrale operativa 118
la cui sede è nel territorio di competenza della ASL BT.
2. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge, provvede all’attuazione di cui al
comma 1.
3. Gli oneri finanziari sono a carico del fondo
sanitario regionale.
Art. 28
Disposizioni sulla semplificazione delle
certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito
scolastico
1. Ai fini della semplificazione amministrativa in
materia di sanità pubblica e dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel
territorio regionale, in Puglia la presentazione dei certificati medici
richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all’articolo
42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.
1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina
scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi
collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:
a) i certificati
siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e
nazionale per esigenze di sanità pubblica;
b) i soggetti
richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa
l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più cinque
giorni.
Art. 29
Norme urgenti per l’assistenza nelle strutture
sociosanitarie in periodo Covid–19
1. In considerazione dell’epidemia da Covid–19, per
l’anno 2021, le strutture sociosanitarie autorizzate al funzionamento che non
riescono a reperire infermieri possono provvedere alle prestazioni
infermieristiche, per garantire l’assistenza, mediante contratti a tempo
determinato nei limiti della normativa vigente [ in materia di lavoro.]
(1)
2. Per far fronte alle necessità di assistenza la
Regione Puglia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adotta il regolamento per la realizzazione di corsi, anche
autofinanziati, di trecento ore per la figura dell’operatore sociosanitario
specializzato.
(1) Parole soppresse dalla l.r.
15/2021,art. 6,
comma 1.
Art. 30
Modifiche alla l.r.
33/2007
1. Alla legge
regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati,
di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non
autorizzate), sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “30 giugno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno
2020”.
b) all’articolo 4,
comma 1, le parole “30 giugno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno
2020”.
Art. 31
Modifiche alla l.r.27/2012
1. Al comma 2, dell’articolo 2,
della legge
regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione della ricostruzione post
sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio
di previsione 2012), le parole: “al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle
seguenti: “al 31 dicembre 2021”.
Art. 32
Deroghe al Piano di tutela delle acque in materia di
attività estrattive
1. La deroga prevista al punto 7.5 delle “Linee Guida
per la redazione dei regolamenti di attuazione del Piano di tutela delle acque
della Regione Puglia”, approvate con deliberazione del Consiglio regionale 20
ottobre 2009, n. 230 per l’autorizzazione delle attività già programmate nel
vigente Piano regionale attività estrattive, ricadenti in Zone di protezione
speciale idrogeologica (ZPSI), è prorogata sino al 31 dicembre 2021.
2. La deroga prevista dall’articolo 52, comma 8,
delle “Norme tecniche di attuazione” (NTA), allegate alla proposta di
aggiornamento 2015-2021 del Piano di tutela delle acque della Regione Puglia,
adottata con deliberazione della Giunta regionale16 luglio 2020,n. 1333, per
l’autorizzazione delle attività già programmate nel vigente Piano regionale
attività estrattive, ricadenti in ZPSI, è prorogata sino al 31 dicembre 2021,
fatto salvo quanto previsto in sede di approvazione del Piano di tutela delle
acque della Regione Puglia, aggiornamento 2015-2021.
3. Dall’attuazione della presente disposizione non
devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 33
Modifiche e integrazioni
all’articolo 17
della l.r.22/2019
1. Al comma 4 dell’articolo 17
della legge
regionale 5 luglio 2019, n. 22 (Nuova disciplina generale in materia di
attività estrattiva) sono apportate le seguenti modifiche:
a) Al primo periodo dopo le parole: “è condizionato
alla prestazione” sono aggiunte le seguenti: “, in favore del comune
territorialmente competente, fatto salvo il caso di autorizzazione
rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3,
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: “E’ consentita la
prestazione di garanzia di durata inferiore alla durata dell’autorizzazione,
purché l’esercizio di attività estrattiva sia sempre svolto in presenza
di valida garanzia maggiorata di due anni, nonché nel rispetto del comma 4bis
del presente articolo.
2. Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
“4bis. Ove l’esercente presti garanzie finanziarie
ciascuna per periodi di durata inferiore a quella complessiva autorizzata e
comunque non inferiore ai cinque anni maggiorati di due, lo stesso provvede
entro il termine di due anni dalla scadenza a prolungarne la validità, in modo
da garantire che l’attività estrattiva o di ricerca sia sempre svolta in
presenza di fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia
finanziaria. Tale adempimento si configura come condizione minima per il
rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell’articolo 12, e pertanto, la
sua violazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 33, commi 4 e 6.
4ter. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4bis, relative
alla prestazione di apposita fidejussione, polizza assicurativa o altra idonea
garanzia finanziaria a copertura dei costi del recupero ambientale dell’area
oggetto dell’attività estrattiva e delle relative pertinenze, nonché alla
realizzazione di eventuali interventi necessari ad assicurare la messa in
sicurezza, si applicano altresì alle attività estrattive o di ricerca in
esercizio, autorizzate ai sensi della legge
regionale 22 maggio 1987, n. 37 (Norme per la disciplina dell’attività delle
cave).
Art. 34
Recupero acque reflue e reti di distribuzione e
utilizzo
1. Al fine d’incentivare la tutela qualitativa e
quantitativa delle risorse idriche, limitando il prelievo delle acque
superficiali e sotterranee, riducendo l’impatto degli scarichi sui corpi idrici
recettori e favorendo il risparmio idrico mediante l’utilizzo multiplo delle
acque reflue, il gestore del servizio idrico integrato eroga un contributo
economico annuo, previa autorizzazione tecnico-economica dell’Autorità idrica
pugliese, in favore dei gestori pubblici d’impianti di recupero realizzati ai
sensi del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme
tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26,
comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152) e in prevalenza
finanziati con fondi europei o del bilancio regionale autonomo, a condizione che
l’impianto di recupero sia strettamente connesso alla rete di distribuzione e
riutilizzo.
2. Il contributo di cui al comma 1, avente natura di
compensazione per agevolazione e incentivazione al riutilizzo e alla tutela
ambientale, non può eccedere il cinquanta per cento dei costi di gestione
sostenuti dal gestore del servizio idrico integrato per impianti di recupero
aventi le medesime caratteristiche tecniche di quello assoggettabile al
contributo, decurtato dei ricavi rivenienti dalla gestione delle rete di
distribuzione e riutilizzo relativi all’annualità precedente e autorizzato solo
qualora la rete di distribuzione, riutilizzo e relativi bacini d’accumulo non
possono essere presi in carico, unitamente all’impianto di recupero, dallo
stesso gestore del servizio idrico integrato.
Art. 35
Accordo di programma Puglia-Basilicata per la
gestione delle risorse idriche
1. A seguito della soppressione delle autorità di
bacino regionali e interregionali e alla correlata istituzione dell’Autorità di
bacino distrettuale dell’Appennino meridionale, disposta dalla legge 28 dicembre
2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), dalla
data di entrata in vigore della presente norma, l’articolazione regionale
competente alla gestione delle risorse idriche concorre a costituire la
struttura tecnica operativa del Comitato di coordinamento di cui all’articolo 5
dell’Accordo di programma per la gestione condivisa delle risorse idriche
sottoscritto tra le Regioni Puglia e Basilicata e la Presidenza del Consiglio
dei ministri in data 30 giugno 2016.
2. In attuazione dell’articolo 15 dell’Accordo di
programma per la gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto tra le
Regioni Puglia e Basilicata e la Presidenza del Consiglio dei ministri in data
30 giugno 2016, le funzioni di componente della segreteria tecnica, quale
soggetto preposto alla attuazione dell’accordo, di cui all’articolo 6 dello
stesso accordo, sono demandate al dirigente pro tempore della articolazione
regionale competente alla gestione delle risorse idriche.
3. La lettera i) dell’articolo 8
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’Autorità di bacino della
Puglia), è abrogata.
4. Dall’attuazione della presente disposizione non
discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli
adempimenti disposti dalla presente norma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando
l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.
Art. 36
Tutela delle acque sotterranee destinate al consumo
umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse
1. L’uso delle acque sotterranee destinate al consumo
umano, distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico interesse, è
subordinato al giudizio di qualità e di idoneità d’uso di cui al decreto
ministeriale 26 marzo 1991, rilasciato dal competente servizio dell’Autorità
sanitaria, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 bis, del decreto legislativo 2
febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità
delle acque destinate al consumo umano), sulla base di una valutazione globale
derivante dalle risultanze del controllo analitico sulle caratteristiche
qualitative dell’acqua e del controllo ispettivo.
2. Ai fini del rilascio del giudizio di cui al comma
1, i sindaci dei comuni in cui ricadono le derivazioni di acque sotterranee
destinate al consumo umano oggetto del presente articolo, emanano i
provvedimenti di propria competenza entro e non oltre il 31 dicembre 2022, sulla
base della disciplina di cui all’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al regolamento
regionale 16 giugno 2011, n. 12 (Disciplina degli insediamenti o delle
attività ricadenti all’interno delle zone di rispetto delle opere di captazione
delle acque sotterranee destinate al consumo umano) e al regolamento
regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Disciplina per il rilascio del giudizio di
idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell’acqua destinata al consumo
umano), assicurando anche l’adeguamento degli strumenti urbanistici. L’Autorità
sanitaria rilascia il suddetto giudizio di qualità e di idoneità d’uso, di cui
al comma 1, entro dodici mesi dalla data di emanazione del provvedimento
dell’amministrazione comunale.
3. La Regione, in caso di inerzia delle
amministrazioni comunali competenti nell’adozione dei provvedimenti necessari
alla tutela della salute umana nel settore dell’approvvigionamento
idrico-potabile di cui al comma 2, esercita i poteri sostitutivi ai sensi
dell’articolo 12 del d.lgs. 31/2001.
4. Nelle more del rilascio del giudizio di cui al comma 1
e di quanto previsto dal comma 2, il Presidente della Regione dispone con
proprio decreto, a tutela della salute pubblica e della continuità del servizio
idrico potabile, l’utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle
opere di derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano oggetto
del presente articolo, definite come “sanabili” rispetto alla presenza di
insediamenti, strutture o attività ricadenti all’interno delle rispettive zone
di rispetto di cui all’articolo 94 del d.lgs. n. 152/2006.
5. Per le opere di derivazione di acque sotterranee
destinate al consumo umano oggetto del presente articolo, definite come “non
sanabili” per la presenza di insediamenti, strutture o attività ricadenti
all’interno delle rispettive zone di rispetto, è prevista la chiusura e
l’abbandono della fonte di approvvigionamento ai fini potabili. A tale scopo, il
competente servizio dell’Autorità sanitaria propone la revoca della concessione
per consumo umano alla Regione, quale autorità concedente per le opere di
derivazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano. A seguito di
revoca della concessione a derivare da parte della Regione, il sindaco,
territorialmente competente, emette ordinanza di chiusura della captazione e di
ripristino dello stato dei luoghi, ovvero la restituzione dell’opera di
derivazione al legittimo proprietario, se diverso dal soggetto gestore del
servizio idrico integrato.
6. Per le opere di derivazione di cui al comma 5, il
soggetto gestore del servizio idrico integrato, di concerto con l’Autorità
idrica pugliese, propone alla Regione la progettazione di interventi per la
compensazione della portata, resi necessari dalla prevista chiusura delle fonti
di approvvigionamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
7. Nelle more dell’attuazione degli interventi di cui al
comma 6, il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, a tutela della
salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile, l’utilizzo e/o
la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione di cui al
comma 5, qualora necessarie per l’approvvigionamento idrico ordinario e/o
emergenziale del territorio regionale. Per tali opere di derivazione delle acque
sotterranee destinate al consumo umano, fermo restando il principio inderogabile
secondo cui la qualità delle acque deve essere conforme ai parametri stabiliti
dalla normativa vigente per l’uso potabile, è consentito il mantenimento in
esercizio subordinatamente all’adozione di misure aggiuntive di protezione
dinamica di cui al r.r.
12/2011.
8. Il decreto del Presidente della Regione , di cui ai
commi 4 e 7, è soggetto ad aggiornamento triennale; nelle more dell’adozione del
decreto di cui ai commi 4 e 7, al fine della tutela della salute pubblica e
della continuità del servizio idrico potabile, restano in vigore i decreti
presidenziali, eventualmente adottati e vigenti alla data di approvazione della
presente norma, aventi a oggetto le opere di derivazione delle acque sotterranee
destinate al consumo umano che possono essere riattivate e/o utilizzate per uso
integrativo potabile.
9. L’articolo 32
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), è
abrogato.
10. Dall’attuazione della presente disposizione non
discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli
adempimenti disposti dalla presente norma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando
l’invarianza della spesa per il bilancio della Regione Puglia.
Art. 37
Risorse in favore del Comune di Sava per gli
interventi in materia di reflui
1. Per interventi di realizzazione degli impianti di
depurazione nel Comune di Sava, al fine di concorrere alle spese sostenute dai
cittadini per il servizio di svuotamento dei reflui, è concesso al medesimo
Comune un contributo straordinario di euro 300 mila.
2. A tal fine, nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1 è assegnata una dotazione
finanziaria, per l’esercizio finanziario 2021, in termini di competenza e cassa,
di euro 300 mila. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di
competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023.
Art. 38
Digitalizzazione della stampa periodica locale
1. Al fine di conservare e rendere accessibile
l’ingente patrimonio di stampa locale, la Regione Puglia attiva una procedura a
evidenza pubblica per l’assegnazione di un contributo economico diretto agli
editori, ovvero a chiunque ne abbia diritto, per la digitalizzazione e
metadatazione dei contenuti di periodici locali pugliesi con almeno quindici
anni di pubblicazione continuativa, anche se cessata.
2. Il contributo di cui al comma 1 non può comunque
superare l’importo complessivo di euro 10 mila per ogni testata, calibrato sugli
anni di edizione e la maggiore frequenza periodica di pubblicazione.
3. Il programma di digitalizzazione deve consentire
l’accesso per testata, numero e anno dell’edizione, parola chiave e ogni più
puntuale modalità di semplificazione e completezza della ricerca e deve essere
messo a disposizione della Regione Puglia gratuitamente, per renderlo
accessibile e senza oneri sul portale della Regione Puglia - Puglia Digital
Library, ad eccezione delle edizioni relative alle tre ultime annualità per i
periodici in attività.
4. È titolo di preferenza nell’assegnazione del
contributo la disponibilità a rendere accessibili in modo continuativo le
edizioni successive al programma di digitalizzazione.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, nel bilancio
regionale autonomo,nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini
di competenza e cassa, di euro 60 mila.
Art. 39
Cavità pugliesi e opera dantesca - celebrazioni 700
anni dalla morte di Dante Alighieri
1. Al fine di divulgare l’ingente patrimonio carsico
pugliese e in concomitanza con le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri, la Giunta regionale attiva una procedura a evidenza pubblica
per la realizzazione di un documentario o film breve, un reportage fotografico e
un diario di viaggio sul tema delle cavità pugliesi e l’opera
dantesca.
2. La selezione di cui al comma 1 è rivolta ad autori di
comprovata e riconosciuta esperienza nazionale nei campi della regia, fotografia
e narrazione.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 5, programma 2, titolo
1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in
termini di competenza e cassa, di euro 60 mila.
Art. 40
Misure temporanee straordinarie e urgenti in favore
della categoria dei fieristi danneggiata dalle restrizioni alle attività
economiche connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19
1. La presente disposizione detta misure
straordinarie e urgenti, a efficacia temporanea, in favore della categoria dei
commercianti aventi residenza sul territorio della Regione Puglia qualificati
come fieristi aventi codici ATECO 4780 e 4781 che svolgano la propria attività
in occasione di fiere, feste patronali e sagre tradizionali, che possano
dimostrare di aver presentato istanza per l’ottenimento di posteggio per un
minimo di dieci eventi programmati sul territorio regionale e non svoltisi per
effetto delle restrizioni previste a contrasto della diffusione del virus
SARS-CoV-2 e che non abbiano beneficiato di altre forme di ristoro.
2. Durante il periodo di efficacia delle misure
straordinarie in favore della categoria di cui al comma 1, al fine di consentire
l’accesso alle misure di ristoro previste per gli operatori economici più
duramente colpiti dall’emergenza sanitaria, i fieristi potranno essere
assimilati alla macrocategoria degli operatori economici dei settori del turismo
e della cultura.
3. Ciascun Comune, anche in deroga a quanto previsto
dall’articolo 12
della legge
regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio) e ai documenti
strategici del commercio adottati, provvede, con la massima urgenza e comunque
entro il 31 gennaio 2021, alla individuazione di almeno tre posteggi aggiuntivi
rispetto a quelli ordinariamente previsti, uno dei quali destinato alla vendita
di generi alimentari e due alla vendita di prodotti non alimentari, nell’ambito
di un mercato con cadenza almeno settimanale, da assegnarsi tramite spunta
esclusivamente a soggetti rientranti nel campo di applicazione della presente
legge.
4. Per la composizione delle graduatorie di spunta si
applica l’articolo 9
del regolamento
regionale 28 febbraio 2017, n. 4 (L.r.
16 aprile 2015, n. 24 “Codice di commercio”: articolo 3, comma 1, lettere h)
e j): Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche.
Regolamento attuativo), limitatamente a concorrenti appartenenti alla categoria
di commercianti destinataria delle presenti disposizioni.
5. Le istanze per l’assegnazione di posteggi in fiere già
presentate ai Comuni da parte dei soggetti destinatari delle misure contenute
nella presente legge in relazione ad eventi annullati per effetto dell’emergenza
sanitaria in corso conservano la propria validità e si intendono presentate per
l’edizione successiva dei medesimi eventi fino a che gli stessi non abbiano
effettivamente luogo.
6. Per gli eventi, per i quali non sia già stata
presentata istanza, gli operatori interessati potranno presentare, con modalità
semplificata, apposita manifestazione di interesse a partecipare all’iniziativa
programmata al Comune competente per territorio, che provvederà a formulare
tempestivo riscontro.
7. Il termine ultimo di validità di tutte le misure
previste nel presente articolo è correlato al perdurare dell’emergenza
sanitaria, fatte salve diverse disposizioni da adottarsi con apposito
provvedimento di Giunta regionale.
Art. 41
Contributo a fondo perduto per gli ambulanti
itineranti fieristi
1. Al fine di sostenere gli operatori del commercio
su aree pubbliche che operino, prevalentemente, in fiere, sagre e/o aree
dedicate a eventi e manifestazioni è assegnato ai comuni un contributo a fondo
perduto, quale ristoro una tantum da destinare alle seguenti categorie: codici
ATECO 47.8 e nello specifico 47.81 (47.81.01 - 47.81.02 - 47.81.03 - 47.81.09),
47.82 (47.82.01 - 47.82.02), 47.89 (47.89.01 - 47.89.02 - 47.89.03 - 47.89.04
-47.89.05 - 47.89.09), codici 56.10 e, nello specifico (56.10.41 -56.10.42) -
che nell’anno 2020 abbiano registrato un calo di fatturato di oltre il cinquanta
per cento rispetto all’anno 2019.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio
regionale autonomo, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2021, in termini
di competenza e cassa, di euro 4 milioni.
3. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo
saranno ripartite e assegnate ai Comuni pugliesi in proporzione al numero delle
attività economiche contraddistinte dai codici ATECO sopra richiamati, aventi
sede legale nel singolo Comune, sulla base dei dati forniti dalle Camere di
commercio. Ai Comuni compete la gestione delle procedure per l’erogazione del
contributo agli aventi diritto.
Art. 42
Modifiche alla l.r.
49/2017
1. Alla legge
regionale 1° dicembre 2017,n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi
e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività
turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della
rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici) sono apportatele
seguenti modifiche:
a) all’articolo 8, comma 3, il periodo: “da un minimo di
euro 200,00 a un massimo di euro 1.200,00” è sostituito dal seguente: “da un
minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 600,00”;
b) all’articolo 13, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:
“3bis. In conseguenza dell’emergenza determinatasi a causa
della pandemia da Covid-19, alle violazioni relative agli adempimenti
concernenti l’annualità 2020 non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 8,
comma 3 e all’articolo 10 della presente legge.
Art. 43
Pianificazione strategica delle reti produttive e
delle attività economiche nelle ZES
1. Al fine di garantire un monitoraggio costante e
puntuale dello sviluppo delle reti produttive e dell’andamento delle attività
economiche, con particolare riferimento ai nuovi insediamenti produttivi e agli
ampliamenti degli insediamenti esistenti, la Regione promuove la sottoscrizione
di accordi di collaborazione con le agenzie strategiche e gli altri enti
coinvolti nel processo di attuazione delle Zone economiche speciali (ZES).
Art. 44
Interpretazione dell’articolo 4, comma 5, della l.r.3/1994
1. Al comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale
11 gennaio 1994, n.3 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) le
parole: “I contratti di lavoro e gli incarichi cessano automaticamente alla
cessazione, anche anticipata, della legislatura” si interpretano nel modo
seguente: “I contratti di lavoro e gli incarichi cessano automaticamente con la
proclamazione dei nuovi eletti al Consiglio regionale.
2. Dalla presente disposizione non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 45
Modifica all’articolo 4
della l.r.
63/2017
1. All’articolo 4
della legge
regionale 22 dicembre 2017, n. 63 (Norme per programmi d’area integrati), è
aggiunto il seguente comma:
“1bis. Al fine di promuovere il concorso degli enti locali alle
misure di rilancio dell’economia per contrastare la crisi derivante dalla
pandemia, la Giunta regionale adotta entro trenta giorni dalla data di
approvazione della legge di bilancio gli atti di indirizzo di cui al comma
1.”
Art. 46
Modifica all’articolo 2
della l.r.
n. 6/2007
1. Al comma 4 bis dell’articolo 2
della legge
regionale 21 marzo 2007, n. 6 (Norme sull’autonomia organizzativa,
funzionale e contabile del Consiglio regionale) sono aggiunte le parole: “o a
spese per motivate esigenze di pubblico interesse individuate dall’Ufficio di
Presidenza con apposito provvedimento.
CAPO II
Disposizioni finali
Art. 47
Norma di rinvio
1. La copertura delle spese previste dal titolo I e
titolo II, capo I e capo II della presente legge è rinviata alla legge di
approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021-2023
CAPO III
Riconoscimento debiti fuori bilancio
Art. 48
XI legislatura 2° provvedimento di riconoscimento di
debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2014, n. 126
1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i) e j):
a) il debito fuori bilancio,
ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, per la complessiva somma di euro 8.455,47,
inerente il compenso professionale spettante al geometra Caputi Vito in qualità
di CTU nel contenzioso n. 246/91, S.C. c/ R.P., giusta decreto di liquidazione
del 24 maggio 2004 del Tribunale di Lucera, compresi oneri di legge, spese
esenti e spese legali relativi al contenzioso su di esso incardinato n.
844/06/LO, Caputi Vito c/ Regione Puglia in relazione alle sentenze: GdP Bari
Sentenza n. 3123/11, Tribunale Lucera sentenza n. 359/12 e CdA Bari Sentenza n.
2021/18, Tribunale Bari sentenza n. 1113/19. Al finanziamento della spesa di cui
alla presente lettera a) si provvede con imputazione alla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali”;
b) il debito fuori bilancio, ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal
d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 15.902,12, derivante dalla
sentenza del Tribunale di Bari n. 1455 del 31 marzo 2015, per spese legali e
spese e competenze della fase esecutiva, in favore di Bioindustria LIM Spa e per
esso del Tesoriere regionale. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera b), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, piano dei
conti finanziario 1.10.05.04, codice UE 08, CRA 66.03, capitolo U001317 “Oneri
per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
c) il
debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del
d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo
di euro 7.597,33, derivante dalla sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione
Lavoro, n. 1744/2020, C.D./ Regione Puglia, cont. 10/17/GA, di cui complessivi
euro 3.700,83 in favore degli eredi beneficiari ed euro 3.647,80 in favore del
legale distrattario, avvocato N. Stefanizzo. Al finanziamento della spesa di cui
alla presente lettera c) si provvede con la seguente imputazione: euro 2.925,89,
differenze salariali alla missione 9, programma 4, titolo 1, C.R.A. 66.6, p.c.f.
1.10.05.04, capitolo n. 131091 ‘Spese per la gestione degli impianti irrigui
regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze Lr. 15/94 -
oneri da contenzioso’; euro 248,70 per IRAP alla missione 9, programma 4, titolo
1, C.R.A. 66.6., p.c.f. 1.02.01.01, capitolo 904003 ‘Spese per la gestione degli
impianti irrigui regionali, compresi oneri per transazioni giudiziali e sentenze
L.r. 15/94 – IRAP’; euro 420,91 per interessi legali alla missione 1, programma
11, titolo 1, sul capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota
interessi”; euro 354,03 per rivalutazione monetaria alla missione 1, programma
11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione
monetaria”; euro 3.647,80 per spese legali alla missione 1, programma 11, titolo
1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
d) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1,
lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,
dell’importo complessivo di euro 102.634,33, relativi alle sentenze n.
3493/2013, R.G. n. 900028/2006, n. 1152/2020, R.G. n. 2288/2015, n. 1850/2020,
R.G. n. 4266/2015 e n. 1999/2020, R.G. n. 4861/2015, emesse dal TRAP presso la
Corte d’Appello di Napoli. Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera d) si provvede con imputazione: per la sorte capitale di euro 62.587,40
alla missione 08, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.5.3,
capitolo U 0801008 del bilancio regionale 2020 “Spese per sorte capitale
conseguenti a sentenze di soccombenza della Regione in contenziosi di competenza
della Sezione Lavori Pubblici”; per gli interessi di euro 6.390,51 alla missione
01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04, capitolo U
0001315 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020 “Oneri per
ritardati pagamenti- Quota interessi”; per rivalutazione di euro 5.005,31 alla
missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04,
capitolo U 0001315 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020
“Oneri per ritardati pagamenti- Quota rivalutazione”; per le spese
procedimentali e spese legali di euro 28.651,11, alla missione 01, programma 11,
titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.05.04, capitolo U 0001317 del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2020 “Oneri per ritardati pagamenti -
Spese procedimentali e legali”;
e) i debiti fuori bilancio, ai
sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come
modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro
682.047,48,derivanti dalle sentenze: n. 4465/2018 emessa dal TRAP presso la
Corte d’Appello di Napoli, R.G. n. 52/2012, per un importo totale di euro
663.893,72, di cui euro 276.770,32 in favore della Signora P. D.I. M., euro
181.818,99 in favore del Signor G. G., euro 181.818,99 in favore della Signora
G. M. V. ed euro 23.485,42 in favore dell’Avvocato D.M. antistatario; n. 31/2020
emessa dal TSAP presso la Corte di Cassazione di Roma, R.G. n. 167/2018, per un
importo totale di euro 18.153,76, di cui euro 8.954,72 in favore della Signora
P.D.I.M. ed euro 9.199,04 in favore dell’Avvocato D.M. antistatario.Al
finanziamento della complessiva spesa di cui alla presente lettera e) si
provvede come segue: per la sorte capitale di euro 608.000,00 con imputazione
alla missione 08, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.5.3,
capitolo U 0801008 “Spese per sorte capitale conseguenti a sentenze di
soccombenza della Regione in contenziosi di competenza della Sezione Lavori
Pubblici”, previa variazione in diminuzione del capitolo U1110090 “Fondo per la
definizione delle partite potenziali”, in termini di competenza e cassa, e
contestuale aumento del capitolo U081008 dell’esercizio finanziario 2021; per
gli interessi di euro 6.144,14 con imputazione alla missione 01, programma 11,
titolo 1, macroaggregato 1, p.c.f. 1.10.05.04, capitolo U 0001315 del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2021 “Oneri per ritardati pagamenti- Quota
interessi”; per le spese procedimentali e spese legali di euro 67.903,34 con
imputazione alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, p.c.f.
1.10.05.04, capitolo U 0001317 del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 2021 “Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedimentali e
legali”;
f) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73,
comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014,
dell’importo complessivo di euro 2.109,12, derivante dalla sentenza del TAR
Puglia, Sede di Bari, Sezione Terza, n. 804/2020, emessa nel giudizio iscritto
al n. 1080/2019 R.G. promosso dalle ditte M.N. più altri contro la Regione
Puglia, per la liquidazione delle spese di giudizio. Al finanziamento della
spesa di cui alla presente lettera f) si provvede, mediante imputazione alla
missione 01, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati
pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
g) il debito fuori
bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011,
come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 3.467,89,
derivante dalla sentenza dell’ufficio del Giudice di Pace di Trani n.303/2020,
dovuto per euro 2.065,68 in favore di C.G.M. e per euro 1.402,21 in favore
dell’avvocato Morra Roberto.Al finanziamento della spesa di cui alla presente
lettera g) si provvede con copertura nell’esercizio finanziario del 2021: per la
sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio di euro 2.047,00 della
missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la
definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione di pari
importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318
“Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; per gli interessi
legali pari ad euro 18,68 con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo
1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi”; per le spese
procedimentali e legali pari ad euro 1.402,21 con imputazione sulla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”;
h) il debito fuori bilancio, ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal
d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro 18.729,36,derivante dalla
sentenza del Tribunale di Bari n.3049/2020, dovuto per euro 14.132,51 in favore
di D.P., per euro 1.426,61 in favore di D.G. e per euro 3.170,24 in favore
dell’avvocato Dibenedetto Leonardo.Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera h)si provvede con copertura nell’esercizio finanziario del
2021:per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio di euro
9.713,05 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di
riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale
variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1,
capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; per
gli interessi legali pari ad euro 1.002,71, con imputazione sulla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota
interessi”; per le spese procedimentali e legali pari ad euro 8.013,60, con
imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
i) il debito
fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro
di 4.355,87 derivante dalla sentenza dell’ufficio del Giudice di Pace di Bari
n.1699/2020 dovuto in favore di D.C.G. Al finanziamento della spesa di cui alla
presente lettera i) si provvede con copertura nell’esercizio finanziario del
2021:per la sorte capitale, con variazione in diminuzione al bilancio di
2.131,04 della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di
riserva per la definizione delle partite potenziali” e con contestuale
variazione di pari importo in aumento sulla missione 1, programma 11, titolo 1,
capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090”; per
gli interessi legali pari ad euro 25,59 con imputazione sulla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota
interessi”; per le spese procedimentali e legali pari ad euro 2.199,24 con
imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per
ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali”;
j) il debito
fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs.
118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell’importo complessivo di euro
3.003,42, dovuto per euro 1.461,30 in favore di F.B. e per euro 1.542,12 in
favore dell’avvocato Goffredo Leonardo, derivante dalla sentenza della Corte di
Appello di Bari, sezione lavoro, n.1540/2020.Al finanziamento della spesa di cui
alla presente lettera j) si provvede con copertura nell’esercizio finanziario
del 2021 per: la sorte capitale con variazione in diminuzione al bilancio della
somma di euro 1.100,00 della missione 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato
10, p.c.f. 1.10.1.99, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione
delle partite potenziali”, e con contestuale variazione in aumento di pari
importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, macroaggregato 1, p.c.f.
1.1.1.1, capitolo 4120 “Spese per il pagamento degli operai forestali di cui
alla legge regionale n. 9/2000, articolo 19”,; l’I.R.A.P. con variazione in
diminuzione al bilancio di euro 114,48 della missione 20, programma 3, titolo 1,
macroaggregato 10, p.c.f. 1.10.1.99, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la
definizione delle partite potenziali” e con contestuale variazione in aumento di
pari importo sulla missione 9, programma 5, titolo 1, macroaggregato 2, p.c.f.
1.2.1.1, capitolo 4123 “Spesa per competenza agli operai impiegati direttamente
per lavori forestali. L.R. 22/82 e art.19 L.R.19/00. Imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP)”; gli interessi legali pari ad euro 130,22 con
imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per
ritardati pagamenti. Quota interessi”, p.c.f. 1.10.5.4; la rivalutazione
monetaria pari ad euro 116,60, con imputazione sulla missione 1, programma 11,
titolo 1, p.c.f. 1.10.5.4, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota
rivalutazione monetaria”; le spese procedimentali e legali complessivamente pari
ad euro 1.542,12, con imputazione sulla missione 1, programma 11, titolo 1,
p.c.f. 1.10.5.4., capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese
procedimentali e legali”.
2. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e)
del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono riconosciuti
legittimi i debiti fuori bilancio, dell’importo complessivo di euro 4.773,72,
compresi oneri di legge e spese esenti, inerenti a compensi professionali
spettanti agli avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo
o adeguato impegno di spesa relativi ai contenziosi di seguito indicati:
1285/07/L , TAR Bari , Marmi 2000 s.r.l. c/Regione Puglia, Mauro Finocchito,
euro 1.269,17; 1082/07/RM, Commissione Tributaria Regione Puglia sezione Foggia,
Regione Puglia c/ Comune di Vieste più Gema, Paolo Marra, euro 1.219,96;
1424/08/CA, Commissione Tributaria Regionale di Taranto, S.A.R. c/Regione
Puglia, Massimo Moretti euro 2.284,59. I debiti fuori bilancio sopra elencati
ineriscono a procedimenti di conferimento e ratifica di incarichi legali esterni
antecedenti la fine dell’esercizio finanziario 2011. Al finanziamento della
spesa di cui al presente comma si provvede mediante imputazione alla missione 1,
programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute
a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi
compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, mediante variazione in
diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20,
programma 3, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione
delle partite potenziali”.
Art. 49
Entrata in
vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio
2021 a eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 12,16 e 48 che entrano
in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
T A B E L L A
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(in milioni di
euro)
Settori di
intervento
2021
2022
2023
Ragioneria
(mutui)
101
104
101
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.
INDICE
TITOLO
I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE
Art. 1 - Spesa a carattere pluriennale
Art.
2 - Misure agevolative in materia di entrate
tributarie
Art. 3 - Riprogrammazione del prestito BEI per il
cofinanziamento regionale del POR Puglia
2014-2020
Art. 4 - Contributi della Regione Puglia per
interventi su opere
pubbliche demaniali e patrimoniali
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E
DIVERSE
CAPO I
Disposizioni di rilievo finanziario e
diverse
Art. 5 - Risorse aggiuntive a favore del
Servizio sanitario regionale per l’esercizio
2020
Art. 6 - Disposizioni in materia di semplificazione
amministrativa in materia sanitaria. Modifica alla l.r.
9/2017
Art. 7 - Contributo regionale straordinario per la
gestione corrente dei Consorzi di Bonifica
commissariati
Art. 8 - Contributo per l’estensione delle reti
idriche e fognarie
Art. 9 - Attività di censimento degli
alberi monumentali
Art. 10 - Modifiche all’articolo 4 della
l.r. 8/2015
Art. 11 - Modifiche all’articolo 3 della
l.r.12/2003
Art. 12 - Sospensione quota capitale dei piani di
ammortamento relativi ai fondi di rotazione per l’attuazione dei piani di
risanamento concessi ai Consorzi ASI
Art. 13 - Modifiche
all’articolo 43 della l.r. 67/2018
Art. 14 - Disciplina
temporanea per la deroga agli obblighi
occupazionali
Art. 15 - Modifiche alla l.r.
14/2009
Art. 16 - Modifica dell’articolo 30 della l.r. 45/2013
Art. 17 - Interventi regionali di valorizzazione e promozione
del patrimonio UNESCO in Puglia
Art. 18 Contributo straordinario
per l’attivazione di un corso di laurea magistrale in “Medicina e Chirurgia” con
competenze nell’ambito dell’ingegneria
biomedica
Art. 19 - Modifica all’articolo 2 della l.r.
29/2016
Art. 20 - Contributo straordinario per i Giochi del
Mediterraneo 2026
Art. 21 - Misure per la valorizzazione dei
beni culturali
Art. 22 - Integrazione all’articolo 7 della
l.r. 18/2006
Art. 23 - Gestione archivio regionale tassa
automobilistica
Art. 24 - Rete stradale afferente gli ospedali
di I e II livello. Studio di
fattibilità
Art. 25 - Disposizioni in ordine al fondo di
rotazione di cui alla l. 179/1992
Art. 26 - Monitor, programma
pilota per promuovere la diagnosi delle malattie neuromuscolari
pediatriche
Art. 27 - Centrale 118 territorio ASL
BT
Art. 28 - Disposizioni sulla semplificazione delle
certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito
scolastico
Art. 29 - Norme urgenti per l’assistenza nelle
strutture sociosanitarie in periodo
Covid–19
Art. 30 - Modifiche alla l.r.
33/2007
Art. 31 - Modifiche alla l.r.
27/2012
Art. 32 - Deroghe al Piano di tutela delle acque in
materia di attività estrattive
Art. 33 - Modifiche e
integrazioni all’articolo 17 della l.r.
22/2019
Art. 34 - Recupero acque reflue e reti di
distribuzione e utilizzo
Art. 35 - Accordo di programma
Puglia-Basilicata per la gestione delle risorse
idriche
Art. 36 - Tutela delle acque sotterranee destinate al
consumo umano distribuite dagli acquedotti che rivestono pubblico
interesse
Art. 37 - Risorse in favore del Comune di Sava per
gli interventi in materia di reflui
Art. 38 - Digitalizzazione
della stampa periodica locale
Art. 39 - Cavità pugliesi e
opera dantesca - celebrazioni 700 anni dalla morte di Dante Alighieri
Art. 40 - Misure temporanee straordinarie e urgenti in favore
della categoria dei fieristi danneggiata dalle restrizioni alle attività
economiche connesse all’emergenza sanitaria da
Covid-19
Art. 41 - Contributo a fondo perduto per gli
ambulanti itineranti fieristi
Art. 42 - Modifiche alla l.r.
49/2017
Art. 43 - Pianificazione strategica delle reti
produttive e delle attività economiche nelle
ZES
Art. 44 - Interpretazione dell’articolo 4, comma 5, della
l.r. 3/1994
Art. 45 - Modifica all’articolo 4 della l.r.
63/2017
Art. 46 - Modifica all’articolo 2 della l.r. n.
6/2007
CAPO II
Disposizioni finali
Art. 47 - Norma di rinvio
CAPO III
Riconoscimento debiti fuori bilancio
Art. 48 - XI legislatura 2° provvedimento di
riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1,
lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.
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Art. 49 Entrata in vigore