(1) Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R.
8 gennaio 1975, n. 1, L.R.
7 giugno 1975, n. 52, L.R.
29 gennaio 1976, n. 8, L.R.
17 gennaio 1980, n. 5, L.R.
31 maggio 1980, n. 53, dal primo comma dell' art.
3, L.R. 6 giugno 1980, n. 57 e dalla L.R.
4 febbraio 1997, n. 7.
PARTE I - STRUTTURE DELL'ORGANIZZAZIONE
TITOLO I
RUOLO DEL PERSONALE REGIONALE
Art. 1
(Ruolo unico)
Il personale dipendente dalla Regione e compreso in un
ruolo unico ed è inquadrato in fasce funzionali in rapporto alle mansioni
attribuite.
Art. 2
(Struttura generale dell'organizzazione)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 22 del 18-01-1990, Regione
Puglia c
. Commissione governativa controllo atti Regione
Puglia (p.d. 900633).
La struttura dell'organizzazione della Regione
Puglia si articola in Settori e Uffici del Consiglio Regionale, Uffici e settori
operativi della Giunta Regionale, Settori e Uffici della Presidenza della
Regione e Uffici del Comitato Regionale e delle sezioni decentrate di controllo
sugli atti degli Enti Locali e Uffici Regionali del contenzioso.
TITOLO II (2)
UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE
(2) Il presente titolo comprendente gli
articoli da 3 a 10 è stato abrogato (ad eccezione dell'art. 9) dal secondo coma,
lettera a), dell' art.
34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
Art. 3
(Settori del Consiglio Regionale)
[ Il Consiglio Regionale e l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si
avvalgono dei seguenti settori organizzativi: Segreteria del Consiglio
articolata sugli Uffici:
- Coordinamento e Segreterie delle Commissioni
Consiliari Permanenti; soppresso dallal.r.
33/2001
- Ufficio Aula e Resocontazione;
- Biblioteca e documentazione;
- Amministrazione e Contabilità.] (3)
(3) articolo
abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7.
Art. 4
(Settore Segreteria del Consiglio)
[La Segreteria del Consiglio regionale tratta gli affari
relativi ai compiti istituzionali del Consiglio regionale; il coordinatore della
Segreteria del Consiglio assiste il Presidente del Consiglio nelle sedute di
aula, l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti, nell'espletamento
dei rispettivi compiti.
Cura i rapporti con la Giunta regionale e con il Commissario di Governo e
tratta gli affari generali non attribuibili a specifici Uffici del
Consiglio.] (4)
(4) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7.
Art. 5
(Ufficio Commissioni e Segreterie delle Commissioni)
[Ciascuna Commissione permanente costituita in seno al
Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si
avvale della collaborazione di una Segreteria, il cui responsabile cura
altresì la redazione dei verbali delle adunanze della Commissione
stessa.
Un apposito Ufficio cura il coordinamento fra le varie
Segreterie e ne assicura i rapporti con gli Organi regionali.] (5)
(5) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7.
Art. 6
(Ufficio aula e resocontazione)
[ L'Ufficio aula e resocontazione provvede a predisporre gli
atti necessari per la convocazione del Consiglio e ad inviare ai Consiglieri
regionali la necessaria documentazione.
Esso cura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio
regionale e provvede altresì alla classificazione dei progetti di legge,
degli schemi di regolamento, degli atti amministrativi, delle leggi e delle
interpellanze, interrogazioni e mozioni.] (6)
(6) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7.
Art. 7
(Ufficio biblioteca e documentazione)
[L'Ufficio
biblioteca e docuf~entazione provvede ad individuare, classificare e
conservare raccolte organiche di testi e di pubblicazioni delle diverse
discipline, nonché ad effettuare ricerche bibliografiche e documentali su
richiesta dei vari Organi regionali.] (7)
(7) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7.
Art. 8
(Settore Amministrazione e contabilità)
[Il
Settore Amministrazione e contabilità assolve ai seguenti compiti:
1) cura gli adempimenti relativi all'esercizio dell'autonomia
funzionale e contabile del Consiglio;
2) provvede alla elaborazione dello stato di previsione della
spesa annua del Consiglio regionale, alla liquidazione delle indennità e alla
contabilità del fondo di previdenza dei Consiglieri regionali;
3) coordina:
- i servizi economali;
- gli affari amministrativi relativi al personale assegnato al
Consiglio regionale;
- i servizi ausiliari di copia, di custodia, di
attesa e di infermeria;
- i servizi di archivio, protocollo e mezzi
tecnici.] (8)
(8) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7.
Art. 8 bis (9)
(Segreterie dei Gruppi consiliari)
[Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 5
settembre 1972, n. 11, ciascun Gruppo consiliare, per lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di un Ufficio di
Segreteria il cui funzionamento è disciplinato dagli organi direttivi di ciascun
Gruppo.] (10)
[] …(11)
[] …(12)
(9) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art.
2, L.R. 28 maggio 1975, n. 45. L' art.
1, L.R. 17 dicembre 2001, n. 33 ha soppresso l'Ufficio di coordinamento
degli uffici delle segreterie delle commissioni consiliari permanenti.
(10) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
(11) comma abrogato dall’art.
7 della l.r. 3/94.
(12) comma abrogato dall’ art.
7 della l.r. 3/94.
Art. 9
(Segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti, dei
Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il
Piano) ( 13)
I Vice
Presidenti, i Segretari e i Presidenti delle Commissioni consiliari e del
Comitato per il Piano, si avvalgono di segreterie particolari per la cura delle
corrispondenza e degli affari connessi all' esercizio delle proprie
funzioni.
L' incarico dei
Segretario particolare è conferito al dipendente della Regione su
indicazione dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle
Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano;
Tale incarico cessa
con la cessazione della carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario,
di Presidente di Commissione e di Presidente del Comitato per il
Piano.
Le
unità costituenti le segreterie particolari, oltre il Segretario particolare,
non possono superare il n. 5 per la segreteria del Presidente del Consiglio, n.
3 per la segreteria di ciascun Vice Presidente, 1 per la segreteria di ciascun
Consigliere Segretario e n. 1 per la segreteria di ciascun Presidente di
Commissione e del Presidente del Comitato per il Piano
( 13) Articolo sostituito dalla l.r.
7/94, articolo unico, successivamente modificato dalla l.r.
n. 1/2016, art. 35, c.6. Il testo originario dell'articolo era così
formulato:" Art. 9 (Segreterie particolari del Presidente e dei vice-Presidenti)
-Il Presidente del Consiglio ed i vice Presidenti si avvalgono di segreterie
particolari per la cura degli affari e della corrispondenza dei titolari degli
Uffici. L'incarico di segretario particolare è conferito a dipendente della
Regione oppure a dipendente di ente pubblico nell'ambito regionale, mediante
l'istituto del comando, disposto dalla amministrazione di appartenenza su
richiesta di quella regionale e su indicazione del Presidente del Consiglio o
dei Vice Presidenti. Tale incarico cessa con la cessazione dalla carica del
Presidente e dei Vice Presidenti. Le unità costituenti le segreterie particolari
del Presidente del Consiglio Regionale e dei Vice Presidenti non possono
superare il numero di 5 per la segreteria del Presidente del Consiglio,
oltre il segretario particolare, 3 per la segreteria di ciascun Vice Presidente,
oltre il segretario particolare.
Art. 10
(Numero e qualifiche del personale degli Uffici del Consiglio)
[Il
numero e le qualifiche del personale degli Uffici del Consiglio regionale sono
riportati nell'allegata tabella A/1.] (14)
(14) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
TITOLO III (15)
UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE
(15) Il presente titolo, comprendente gli
articoli da 11 a 33, è stato abrogato (ad eccezione degli articoli 21 e 23) dal
secondo comma, lettera a), dell'art.
34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
Art. 11
(Settori della Giunta regionale)
[La Giunta Regionale, per lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali, si avvale dei seguenti settori:
-
Segreteria della Giunta;
- Legale
e contenzioso.] (16)
(16) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 12
(Settore Segreteria della Giunta)
[La Segreteria della Giunta assolve alle seguenti
incombenze:
a) tratta i provvedimenti
relativi alla convocazione della Giunta e trasmette al Presidente e agli
Assessori la necessaria documentazione;
b) provvede al successivo inoltro
degli atti approvati dalla Giunta alla Segreteria del Consiglio Regionale, se di
competenza di quest'ultimo;
c) predispone gli atti relativi
alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta per l'attività di competenza
della stessa;
d) provvede altresì all'inoltro alla Commissione di
Controllo degli atti di competenza della Giunta sottoposti al controllo, ai
sensi delle disposizioni vigenti;
e) cura la raccolta ufficiale degli atti
della Giunta, nonché il servizio di protocollo e di archivio della Giunta
medesima.
Il Segretario della Giunta Regionale coordina l'attività del
personale assegnato alla segreteria e svolge le funzioni di segretario della
Giunta seguendo i lavori collegiali, redigendo i relative verbali e prestando
ogni altra forma di collaborazione richiesta in base alle funzioni affidategli.]
(17)
(17) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 13
(Settore legale e contenzioso)
[ Il Settore legale e contenzioso svolge compiti di
consulenza giuridica e di assistenza legale e contenziosa nell'interesse della
Regione.
Al Settore, inoltre, compete la difesa degli interessi della
Regione sia in sede amministrativa che in tutte le sedi giurisdizionali.
Il responsabile del Settore deve essere in possesso del titolo di
avvocato iscritto nell'albo dei patrocinanti in Cassazione.] (18)
(18) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 14
(Settore per i rapporti con gli Enti locali)
[Compete al Settore per i rapporti con gli Enti locali la
trattazione degli affari inerenti le competenze regionali in materia di
circoscrizioni comunali, nonché di polizia locale, urbana e rurale.
Compete altresì il collegamento tra le diverse attività della Giunta
regionale e l'Amministrazione locale sub-regionale con particolare
riferimento ai controlli regionali, agli Enti locali e alla assistenza
tecnica a favore di questi ultimi.] (19)
(19) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 15
(Settore per l'attività di gestione)
[Per l'attività di gestione sono costituiti i seguenti
Settori:
1) Ragioneria;
2) Finanze, demanio e patrimonio;
3) Personale, organizzazione e metodi;
4) Provveditorato ed economato, appalti e contratti.] (20)
(20) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 16
(Settore Ragioneria)
[Compete al Settore ragioneria, nel quadro della pianificazione
delle attività regionali, la formulazione dei bilanci preventivi, dei preventive
di cassa, dei conti consuntivi, la gestione delle contabilità regionali, la
razionalizzazione delle procedure contabili, le variazioni al bilancio annuale
di predispone, i pareri su provvedimenti amministrativi e legislativi aventi
effetti finanziari.
Spetta pure al Settore ragioneria il controllo sui
preventivi delle spese degli Enti locali relative allo esercizio delle funzioni
ad essi delegate dalla Regione o per le quali si avvalga dei loro uffici, la
assistenza tecnica e metodologica per quanto attiene le procedure contabili e di
analisi dei costi.] (21)
(21) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 17
(Settore finanze, demanio e patrimonio)
[Compete al Settore la trattazione degli affari relativi alla
istituzione e gestione dei tributi regionali, dei rapporti con gli uffici
incaricati dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione dei
tributi regionali e delle relative penalità.
Il Settore cura i rapporti con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in
materia di partecipazione regionale al gettito dei tributi erogati. Compete,
infine, al Settore la trattazione degli affari inerenti l'amministrazione e la
gestione del demanio e del patrimonio regionale.] (22)
(22) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 18
(Settore personale, organizzazione e metodi)
[Compete al Settore la gestione del personale regionale, con
particolare riferimento allo studio delle politiche e delle tecniche
relative alla messa a punto di procedure e criteri di selezione,
valutazione e formazione del personale stesso.
Compete altresì l'effettuazione di studi e progetti in
ordine alla formulazione di proposte normative relative al trattamento del
personale, nonché all'elaborazione delle soluzioni organizzative da proporre
agli Organi regionali nel contesto di iniziative tese all'adeguamento della
legislazione in materia di organizzazione di uffici.] (23)
(23) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 19
(Settore provveditorato, economato, appalti e contratti)
[Compete al Settore la trattazione degli affari inerenti
l'approvvigionamento dei beni mobili necessari all'attività regionale, la loro
conservazione e il loro razionale impiego, nonché la gestione delle casse e dei
servizi economali.
Il Settore cura altresì le procedure attinenti agli appalti ed
ai contratti della Regione.] (24)
(24) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 20
(Settori della Presidenza)
[Il Presidente della Regione, per lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali, si avvale dei seguenti Settori:
1) Gabinetto e Segreteria particolare del Presidente;
2) Segreteria della Presidenza.] (25)(26)
(25) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
(26) Vedi il Regolamento n. 2/2000
Art. 21
(Gabinetto a segreteria particolare del Presidente)
Il Gabinetto del Presidente della Regione cura gli affari
relativi all'attività istituzionale del Presidente nonché predispone gli
atti relativi:
a) alla rappresentanza della Regione;
b) alle funzioni delegate dallo Stato alla Regione;
c) alla promulgazione delle leggi e dei regolamenti, alla
raccolta originale dei decreti del Presidente;
d)agli affari del cerimoniale;
e) alle pubbliche relazioni.
L'incarico di capo di gabinetto è conferito a dipendente
della Regione che appartenga alla settima fascia funzionale o a funzionario
estraneo alla Regione ma dipendente dalla pubblica amministrazione e cessa con
la cessazione dalla carica del Presidente . (27)
Per
l’esercizio delle funzioni di prerogativa del Presidente della Giunta regionale,
il Presidente si avvale di una Segreteria particolare. La Segreteria particolare
del Presidente della Regione è costituita da non più di cinque unità, scelte tra
dipendenti della Regione, oltre al Segretario particolare di cui al quinto
comma. Per tutti i componenti della segreteria particolare del Presidente la
sede ordinaria di lavoro è Bari per tutta la durata dell’incarico. (28)
La
Segreteria particolare è coordinata da un Segretario particolare, con incarico
di Alta Professionalità conferito, su indicazione del Presidente, a dipendente
della Regione appartenente alla categoria “D”. Il suddetto incarico può essere
anche conferito a dipendente proveniente da altre pubbliche amministrazioni, di
categoria “D” e in comando presso la Regione Puglia. Ad esso compete, in
aggiunta alla retribuzione spettante, una indennità in misura pari alla somma
della retribuzione di posizione e della percentuale massima di quella di
risultato da corrispondersi mensilmente, a valere e nei limiti delle
disponibilità delle risorse finanziarie della missione 1, programma 10, titolo
1, destinate al rimborso agli enti di appartenenza delle spese relative al
personale comandato, ovvero in tilizzazione provvisoria, presso gli uffici
regionali. (28)
(27) comma così sostituito dall'art.
1, L.R. 25 agosto 1976, n. 19.
(28) Commi sostituiti dalla l.r.
n. 1/2016, art. 23, lettere a) e b). Vedi il regolamento
n. 2/2000
Art. 22
(Segreteria della Presidenza)
[La Segreteria della Presidenza coadiuva il Presidente
nella funzione di direzione e di coordinamento dell'attività amministrativa e di
sovrintendenza agli uffici e ai servizi regionali.]
(29)
(29) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 23
(Segreterie
particolari del Vice-Presidente della Giunta regionale e degli Assessori) (30)
Il
Vice-Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono di
Segreterie particolari, costituite ciascuna da non più di quattro unità, scelte
tra dipendenti della Regione, oltre al Segretario particolare di cui al secondo
comma. Per tutti i componenti delle Segreterie particolari la sede ordinaria di
lavoro è Bari per tutta la durata dell’incarico.
Le
Segreterie particolari possono essere coordinate ciascuna da un Segretario
particolare, con incarico di Posizione Organizzativa di staff, conferito su
indicazione del Vice-Presidente o dell’Assessore, a dipendente della Regione
appartenente alla categoria “D”. Il suddetto incarico può essere anche conferito
a dipendente proveniente da altre pubbliche amministrazioni , di categoria “D” e
in comando presso la Regione Puglia. A esso compete, in aggiunta alla
retribuzione spettante, una indennità in misura pari alla somma della
retribuzione di posizione e della percentuale massima di quella di risultato da
corrispondersi mensilmente, a valere e nei limiti delle disponibilità delle
risorse finanziarie della missione 1, programma 10, titolo 1, destinate al
rimborso agli enti di appartenenza delle spese relative al personale comandato,
ovvero in utilizzazione provvisoria, presso gli uffici regionali .
(30) Articolo così sostituito dalla l.r.
n. 1/2016, art. 23, c. 2. Il testo originario era così formulato:" Art. 23-
(Segreterie particolari del Vice Presidente e
degli Assessori) - Il vice Presidente e gli Assessori regionali si avvalgono di
segreterie particolari il cui personale e compreso nell'allegata tabella A
per gli affari di carattere riservato conseguenti alle funzioni
dell'assessorato. Il Segretario particolare deve essere scelto con i criteri
fissati net precedente articolo 9 e su indicazione del Vice Presidente o
degli Assessori. Le unità costituenti le segreterie particolari del Vice
Presidente e degli Assessori non possono superare il numero di 3 per la
segreteria del Vice Presidente, oltre il segretario e 3 per le segreterie degli
Assessori, oltre il segretario particolare."
Art. 24
(Numero e qualifiche del personale degli Uffici della Giunta,
dell'attività di gestione,
degli affari istituzionali della Presidenza della Regione, del
Vice Presidente e degli Assessori)
[Il numero e le relative qualifiche del personale degli uffici
della Giunta, dell'attività di gestione, degli affari istituzionali della
Presidenza della Regione, del Vice Presidente e degli Assessori sono compresi
nell'allegata tabella A.] (31)
(31) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 25
(Ufficio del programma e bilancio)
[E’ istituito l'ufficio “programma e bilancio” con i
seguenti compiti:
- attività di ricerca, di studio e di
sperimentazione;
- di predisposizione del progetto di programma generale di
sviluppo della Regione;
- di elaborazione degli elementi di verifica dei piani
predisposti dai singoli settori;
- di verifica della rispondenza degli indirizzi
programmatici agli obiettivi fissati.
L'ufficio e retto da un coordinatore nominato dalla Giunta
Regionale mediante incarico a tempo determinato ad un funzionario della Regione
ovvero mediante incarico professionale ad un esperto altamente
qualificato.
L'attività dell'Ufficio si articola nei seguenti dipartimenti,
costituiti dai settori omogenei a fianco di ciascuno indicati:
1) Territorio
Ecologia-Urbanistica-Lavori Pubblici-Trasporti;
2) Attività Produttiva
Agricoltura e foresta, caccia e pesca-industria (industria
estrattiva, acque minerali)-commercio (fiere e mercati)-artigianato-turismo e
industria alberghiera;
3) Attività sociali
Assistenza sanitaria e ospedaliera-Assistenza
sociale-Assistenza scolastica-Istruzione artigiana-Istruzione
professionale-musei-biblioteche e attivita culturali-gioventù e sport-tempo
libero e spettacolo - cooperazione e lavoro.] (32)
(32) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 26
(Procedure dellaprogrammazione)
[Apposita legge regionale (33) stabilirà
i compiti e 1e procedure della programmazione.] (34)
(33) Vedi ll.rr.
24/75 e 44/79.
(34) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 27
(Numero e qualifiche del personale dell'Ufficio Programma e
Bilancio)
[Il personale assegnato all' Ufficio «programma e
bilancio>> e compreso nell'allegata tabella A.]
(35)
(35) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 28
(Disposizione transitoria per l'esercizio delle funzioni
amministrative)
[Le funzioni amministrative trasferite dallo Stato sono
esercitate dalla Regione a mezzo d'Uffici così come costituiti all'atto di
trasferimento e facenti capo ai settori di competenza di ciascun
assessorato, i quali vengono considerati uffici operativi a se stanti, sino a
quando il loro ordinamento non sarà ristrutturato o diversamente disciplinato
con apposite leggi regionali e da leggi di delega delle funzioni
amministrative regionali agli Enti Locali, in armonia con I'art.19, 2 comma
dello Statuto.
Tali leggi sono da emanarsi entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge.] (36)
(36) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 29
(Numero e qualifiche del personale trasferito dallo Stato e
dagli Enti parastatali)
[Il numero e le rispettive qualifiche del personale
trasferito dallo Stato e dagli Enti parastatali di cui all'art: 28
risultano compresi nell'allegata tabella A.] (37)
(37) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 30
(Settori comuni agli organi regionali)
[Gli organi della Regione per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali si avvalgono dei seguenti settori comuni:
- Legislativo;
- Stampa.] (38)
(38) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 31
(Settore legislativo)
[II
settore legislativo ha il compito di collaborare nello svolgimento dell'attività
di elaborazione dei disegni di legge; cura to studio, la redazione, la revisione
ed il coordinamento dei disegni, delle proposte di legge e di regolamenti;
collabora con il Consiglio e le Commissioni permanenti nello svolgimento
dell'attività legislativa, regolamentare e amministrativa di carattere
generale; cura il coordinamento dei provvedimenti legislativi e regolamentari;
fornisce pareri in materia legislativa.
Il settore legislativo si articola in:
- Ufficio legislativo del Consiglio;
- Ufficio legislativo della Giunta.
Il coordinatore del settore e assegnato al Consiglio
Regionale.] (39)
(39) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 32
(Settore Stampa)
[Il settore stampa cura i rapporti esterni di informazione e
divulgazione inerenti all' attività degli organi regionali.
Il settore inoltre ha i seguenti compiti:
a) curare la redazione e la diffusione ai vari organi
regionali di pubblicazioni periodiche;
b) rendere disponibili ai consiglieri e a tutti gli
organi regionali le informazioni nelle forme e nei tempi richiesti;
c) curare lo scambio delle informazioni con le altre
Regioni, con le amministrazioni locali della Regione e con altri enti
pubblici
o istituti di studio.
Il settore stampa si articola in:
- Ufficio Stampa del Consiglio
- Ufficio Stampa della Giunta
Il responsabile del settore deve essere iscritto all'
ordine dei giornalisti come professionista o pubblicista.
Il Presidente della Giunta e del Consiglio possono
nominare un addetto stampa con contratto a termine, secondo le norme del vigente
contratto nazionale di lavoro giornalistico, scelto tra gli iscritti all' ordine
dei giornalisti di cui alla legge 3- 2- 1963 n. 69, come professionista o
pubblicista da almeno tre anni.] (40)
(40) articolo modificato dal
primo comma dell'art.
1, L.R. 12 agosto 1977, n. 23. Il presente articolo, già abrogato dal primo
comma dell' art.
11, L.R. 8 giugno 1987, n. 14, è stato abrogato dal secondo comma, lettera
a), dell'art.
34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.
Art. 33
(Numero e qualifiche del personale addetto ai Settori
comuni)
[Ilnumero e le rispettive qualifiche del personale addetto
all'Ufficio Legislativo ed all'Ufficio Stampa del Consiglio sono compresi
nell'allegata tabella A/1; il numero e le rispettive qualifiche del
personale addetto all'Ufficio Legislativo ed all'Ufficio Stampa della Giunta
sono compresi nell'allegata tabella A.] (41)
(41) articolo abrogato dall'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
TITOLO IV(42)
UFFICI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
ED UFFICI REGIONALI DEL CONTENZIOSO
(42) Il presente titolo, comprendente
gli articoli da 34 a 37, è stato abrogato dal secondo comma, lettera a),
dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 34
(Organi di controllo)
[Gli Organi di controllo sugli atti degli Enti locali della
Regione Puglia si articolano nei seguenti Uffici:
a) Comitato regionale di controllo;
b) Sezioni decentrate di controllo.]
(43)
(43) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 35
(Personale addetto agli Uffici degli Organi di controllo)
[Il personale addetto agli Uffici del Comitato regionale ed
agli Uffici delle Sezioni decentrate di controllo sugli atti degli Enti locali
e' compreso nell' allegata tabella A.](44)
(44) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 36
(Uffici del contenzioso)
[Ai sensi delta legge regionale 31 marzo 1973, n. 8, che ne
definisce i compiti e le attribuzioni, sono istituiti i seguenti Uffici del
contenzioso:
a) Ufficio regionale del contenzioso di Bari;
b) Ufficio regionale del contenzioso di Brindisi,
c) Ufficio regionale del contenzioso di Foggia;
d) Ufficio regionale del contenzioso di Lecce;
e) Ufficio regionale del contenzioso di Taranto.] (45)
(45) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 37
(Numero e qualifiche del personale addetto agli Uffici del
contenzioso)
[Il numero e le qualifiche del personale assegnato agli Uffici
regionali del contenzioso sono compresi nella allegata tabella A.] (46)
(46) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n.
7.
TITOLO V (47)
PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
(47) presente titolo, comprendente gli articoli
da 38 a 48, è stato abrogato dal secondo comma, lettera a), dell' art.
34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7
Art. 38
(Gruppi di lavoro)
[Illavoro dei dipendenti regionali e organizzato in modo
da valorizzare il momento collegiate, la qualificazione professionale, la
responsabilizzazione e la rotazione del personale; esso e svolto in maniera da
assicurare sia il collegamento tra gli uffici delta Regione sia quello fra gli
stessi e le strutture esterne e la intera comunità regionale.
La Regione promuove inoltre la formazione, l'aggiornamento e la
specializzazione dei dipendenti, ne valorizza la produzione scientifica e
culturale.
Al fine di attuare e valorizzare il momento collegiate previsto
dal 1 comma, si costituiscono, per periodi determinati, gruppi di lavoro con
aggregazione di personale ai vari livelli.] (48)
(48) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 39
(Attribuzioni del coordinatore di settore)
[Ilcoordinatore di settore provvede sulle materie a lui
attribuite dai competenti organi delta Regione.
Attua gli indirizzi dell'organo politico regionale nello
svolgimento dell'azione legislativa e amministrativa, proponendo l'adozione dei
relativi provvedimenti.
Elabora gli atti inerenti la gestione ordinaria del settore e
quelli di esecuzione delle scelte dell'Ente, svolgendo mansioni di natura
tecnicogiuridica ed economica, the presuppongano requisiti di particolare e
riconosciuta competenza.
Predispone, sulla base delle indicazioni degli organi
regionali, gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali
dell'attività dell'amministrazione regionale.
Cura l'attuazione dei programmi di competenza del settore,
sotto la direttiva dell'organo politico responsabile del settore stesso, sia in
ordine agli obbiettivi che ai tempi di attuazione.
Promuove e coordina l'attività degli Uffici costituenti il
settore favorendo i gruppi di lavoro.] (49)
(49) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 40
(Attribuzioni del coordinatori di ufficio)
[ Il coordinatore di ufficio coordina, in applicazione
delle direttive impartite dai competenti organi regionali, l'attività di una
unità operativa di livello e dimensioni minori rispetto al settore e nel quadro
dell'azione svolta dal coordinatore del settore stesso.
Favorendo i gruppi di lavoro segue l'effettuazione dei compiti
affidati all'ufficio nonché i tempi di realizzazione.
Attende all'impostazione del lavoro con metodi e procedure più
razionali per il miglior funzionamento dell'ufficio.
E’ responsabile, nell'ambito della sfera di sua competenza, dei
termini di procedimento previsti dalle disposizioni di leggi o di regolamenti e
del conseguente risultato.](50)
(50) Articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 41
(Fasce funzionali)
[Il personale della Regione e' ripartito in 7 fasce funzionali
di mansioni:
7a Fascia funzionale: diploma di laurea
6a Fascia funzionale: diploma di laurea
5a Fascia funzionale: diploma di scuola media
superiore
4a Fascia funzionale: diploma di scuola d' obbligo
3a Fascia funzionale: diploma di scuola d' obbligo
2a Fascia funzionale: diploma di scuola d' obbligo
1a Fascia funzionale: diploma di scuola d' obbligo
Per scuola d' obbligo si intende quella dell' epoca in cui il
dipendente ha concluso il corso degli studi.] (51)
(51) articolo già abrogato dal secondo comma
dell’art.2,
L.R. 13 marzo 1980, n. 16 e successivamente e nuovamente abrogato dal
secondo comma, lettera a), dell' art.
34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 , che ha abrogato l’intero titolo V nel quale
è contenuto il presente articolo.
Art. 42
(Attribuzioni del personale della 7a fascia funzionale)
[Il personale della 7a fascia funzionale svolge attività
prevalente di studio e di ricerca, indirizza l'organizzazione e l'attuazione dei
compiti degli addetti ai servizi secondo programmi di lavoro elaborati con il
coordinatore di ufficio o di settore.
Ove gli sia attribuita dal coordinatore la cura di una
specifica materia o di un determinato servizio, in tale ambito indirizza la
attività del personale assegnato e formula proposte circa la organizzazione
e i programmi di lavoro.
Partecipa a commissioni e comitati di studio nell'interesse
dell'Ente Regione.] (52)
(52) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 43
(Attribuzioni del personale della 6a fascia
funzionale)
[Il personale della 6a fascia funzionale cura
l'istruttoria amministrativa tecnica o contabile con la conseguente definizione
degli affari di particolare rilevanza che richiedano attività di
elaborazione, progettazione, studio e ricerca, predisponendo altresì tutti gli
atti relativi.
Collabora con il personale della fascia funzionale superiore
alla realizzazione dei programmi di lavoro, formulando proposte circa i
criteri operativi da adottare.
Partecipa a commissioni e comitati di studio nell'interesse
dell'Ente Regione.] (53)
(53) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 44
(Attribuzioni del personale della 5a fascia funzionale)
[Il personale della 5a fascia funzionale è addetto a
mansioni di segreteria e collaborazione contabile, tecnica e
amministrativa.
Disimpegna mansioni che attengano ad adempimenti istruttori
collegati a compiti di studio, ricerca e progettazione.
Può partecipare a Commissioni e comitati di studio
nell'interesse dell'Ente Regione.
Nella 5a fascia funzionale sono collocati gli stenografi
forniti di diploma di Scuola Media Superiore.] (54)
(54) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 45
(Attribuzioni del personale della 4a fascia funzionale)
[Il personale della 4a fascia funzionale disimpegna
mansioni di archivio, protocollo, registrazione, stenografia e copia, nonché di
collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica e amministrativa,
utilizzando anche macchine.] (55)
(55) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 46
(Attribuzioni del personale della 3a fascia funzionale)
[Il personale della 3a fascia funzionale svolge mansioni
di operatore di macchine meccanografiche, di conduttore di automobile, di
centralinista telefonico. Tali mansioni richiedono specifica qualificazione
professionale.] (56)
(56) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 47
(Attribuzioni del personale della 2a fascia funzionale)
[Il personale della 2a fascia funzionale attende
principalmente ai servizi di aula, anticamera, corridoio, custodia e
sorveglianza e alle operazioni di scambio di carteggio e fascicoli tra
uffici.
Tali mansioni non richiedono particolare qualificazione
professionale.] (57)
(57) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 48
(Attribuzioni del personale della I fascia funzionale)
[Il personale della la fascia funzionale svolge mansioni di
carattere esclusivamente manuale.] (58)
(58) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell' art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n.
7
TITOLO VI
STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE
Art. 49
(Nomina dei coordinatori)
[La Giunta regionale provvede, sentito il Consiglio del
Personale e su designazione dell'Ufficio diPresidenza del Consiglio, per i
coordinatori da assegnare al Consiglio Regionale, a conferire l'incarico di
coordinatore sia dei settori the degli Uffici, tenendo presenti l'anzianità di
servizio del dipendente, i titoli da lui posseduti e gli incarichi
ricoperti.
Nel caso che il provvedimento della Giunta non concordi con il
parere espresso dal Consiglio del Personale il provvedimento va
motivato.
I coordinatori di settore e di ufficio sono scelti tra il
personale della 7a fascia funzionale che abbiano frequentato con esito positivo
un corso di formazione che la amministrazione organizzerà ogni biennio secondo
le norme che saranno previste nel regolamento di esecuzione della presente
legge.
Al corso di formazione di cui al precedente comma è ammesso il
personale della settima fascia funzionale che abbia compiuto 5 anni di
servizio senza demerito.
Il rapporto complessivo dei coordinatori di settore e di
ufficio e quello del personale dipendente della Regione non pub superare il
7% e deve essere determinato in relazione alle reali esigenze di servizio.
L'incarico di coordinatore è conferito per la durata di 5
anni.
La revoca dei coordinatori è disposta dalla Giunta Regionale,
sentito il Consiglio del Personale, e su proposta dell'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Regionale per i coordinatori da assegnare al Consiglio Regionale, con
provvedimento motivato.
Nel periodo di durata dell'incarico, al coordinatore di ufficio
va liquidate l'indennità mensile (per 12 mesi) non pensionabile di L.
720.000 annue lorde.
Al coordinatore di settore, per la durata dell'incarico, va
liquidate una indennità mensile (per 12 mesi) non pensionabile pari a lire
1.200.000 annue lorde.
I coordinatori di ufficio e di settore, ove particolari
esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni
giornaliere di lavoro oltre l'orario stabilito ai sensi dell'art. 56 della
presente legge senza diritto a compenso di sorta per il lavoro straordinario
fino a 24 ore mensili.
Le eventuali eccedenze saranno liquidate nel limite massimo di
48 ore mensili.] (59)
(59) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 50
(Accesso alle fasce funzionali)
[Il Personale regionale, salvo i casi stabiliti dalla legge, è
assunto nei singoli livelli retributivi e funzionali mediante pubblici
concorsi per titoli ed esami banditi con decreto del Presidente della Giunta
Regionale, su delibera della Giunta.
Il regolamento di esecuzione determinerà il programma di esame.
Nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione, ai concorsi di
cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per i concorsi di
accesso agli impieghi nell'amministrazione dello Stato.
I titoli di studio per l'accesso ai livelli retributivi e
funzionali sono così stabiliti e riportati nell'allegata Tabella A):
- Diploma di laurea e specializzazionee/o abilitazione
professionale ove richiesta dagli ordinamenti per l' VIII livello;
- Diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione
professionale se richieste per il VII livello;
- Diploma di laurea per il VI livello;
- Diploma di scuola secondaria superiore e/o Diploma
professionale ove richiesto per il V livello;
- Licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione
professionale ove richiesta per il IV livello;
- Licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione
professionale ove richiesta per il III livello;
- Compimento dell'obbligo scolastico per il II e I livello.
Gli impiegati regionali privi del titolo di studio richiesto
possono partecipare a concorsi pubblici per i posti di livello
immediatamente superiore a quello di appartenenza, purché provvisti del
titolo di studio immediatamente inferiore e di una anzianità di servizio di
almeno 5 (cinque) anni nel livello attuale.
Ai concorsi per posti del 3 e 4 livello funzionale possono
partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con 5 anni di
anzianità complessiva nei due livelli o di 3 anni nel solo livello
immediatamente inferiore.
Sono esclusi i posti per l'esercizio delle cui funzioni il
possesso del titolo di studio sia prescritto dalla legge.
Un
quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è
riservato ai dipendenti regionali di ruolo in possesso dei requisiti prescritti
dai precedenti capoversi.
Nei
bandi di concorso devono essere applicate le percentuali di assunzione per
le categorie privilegiate previste dalla vigente legislazione statale.
La
riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non
utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.
Le
nomine vengono conferite con decreto del Presidente della Regione nei limiti dei
posti disponibili alla data dell'emanazione del decreto stesso e secondo
l'ordine della graduatoria degli idonei redatta dalla commissione giudicatrice
ed approvata con delibera della Giunta Regionale.
Per
gli impiegati delta Regione l'attribuzione del nuovo livello agli effetti
giuridici ed economici decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello nel quale è conseguito.
Le
Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sono nominate con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
Per
i posti dell'8°-7° e 6° livello sono così composte:
a) dal Presidente della Giunta regionale o
dall'Assessore al Personale che la presiede;
b) da un rappresentante designato congiuntamente dalle
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti regionali.
Qualora le Organizzazioni Sindacali non provvedano entro 15 gg. dalla richiesta
a comunicare le designazioni di propria competenza, la Giunta regionale procede
ugualmente alla nomina della commissione giudicatrice, che si intende
validamente costituita dagli altri componenti;
c) da quattro esperti nelle materie su cui vertono le prove
d'esame, di cui due indicati dalla Giunta regionale e due dall'Ufficio di
Presidenza del Consiglio.
Funge da Segretario un dipendente appartenente alla 6a fascia
funzionale.
Per i concorsi a posti del 5 livello la Commissione è composta
da membri di cui alle lettere a), b) e da un professore di ruolo di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado nelle materie sulle quali vertono le
prove di esame.
Per i concorsi a posti del 4 e 3 livello, la Commissione è
composta dai membri di cui alle lettere a), b) e da un insegnante di ruolo di
scuola media inferiore o da un esperto tecnico-pratico a seconda delle materie
oggetto di esame.
La Commissione per l'assunzione ai posti della 1 e 2 fascia
funzionale è composta dai membri di cui alle precedenti lettere a) e b) e
da tre consiglieri regionali, uno dei quali scelto tra le minoranze, eletti
dal Consiglio Regionale. A parità di merito, nella valutazione comparativa dei
candidati, la Commissione dovrà tener conto del carico familiare, dello
stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di
collocamento, nonché dello stato di occupazione e sanitario del nucleo
familiare.
I concorsi devono essere espletati entro un anno dalla data del
bando di concorso e le nomine dei vincitori devono essere effettuate entro
sessanta giorni dalla data di espletamento.
La graduatoria .dei concorsi è approvata dalla Giunta
regionale, ed ha validità per un anno dalla sua approvazione per la copertura
dei posti che si rendano vacanti salvo the per quelli derivanti da ampliamento
di organico.
La Giunta regionale non può sindacare l'operato delle
Commissioni giudicatrici a meno che non rilevi vizi di forma o di
procedure.
La graduatoria è pubblicata, dopo l'approvazione, nel
Bollettino Ufficiale della Regione o in apposito Supplemento di esso ed ha
carattere definitivo.]
Da tale data decorrono per tutti gli interessati i termini per
eventuali impugnative.] (60)
(60) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 51
(Mansioni) (61)
[ Ildipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto.
Al dipendente possono essere attribuite temporaneamente, per
ragioni di carattere organizzativo, mansioni diverse da quelle
precedentemente svolte, purché corrispondenti alla fascia di appartenenza.
A ciò provvede la Giunta dopo aver ascoltato l'interessato.] (62)
(61) Per l'affidamento di mansioni superiori
vedi l.r.
13/88, art. 59.
(62) articolo abrogato dal secondo comma,
lettera a), dell'art. 34, L.R.
4 febbraio 1997, n. 7
Art. 52
(Doveri dell'impiegato)
Nei
confronti dell'amministrazione regionale l'impiegato è tenuto a prestare la
propria opera per tutto l'orario stabilito e deve esprimere
nell'assolvimento delle proprie mansioni spirito di iniziativa, capacità
decisionale, autocontrollo.
Salvo
quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento del Consiglio e della legge sui
procedimenti amministrativi, l'impiegato non può fornire a chi non ne abbia
diritto informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni
amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a
conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per
l'Amministrazione o per i terzi.
L'impiegato
regionale non può esercitare alcun commercio, industria o professione né
assumere incarichi alle dipendenze di privati o enti pubblici.
L'impiegato
che si trovi nelle situazioni previste dal comma precedente è dichiarato
decaduto, se la situazione di incompatibilità non cessa nel termine indicato in
apposita diffida.
Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.
Art. 53
(Nomina)
La
nomina in prova dell'impiegato regionale è disposta con decreto del
Presidente della Regione, su delibera della Giunta Regionale.
L'accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta
dell'interessato, entro 30 giorni dalla relativa nomina. L'assunzione del
servizio entro lo stesso termine o nel diverso giorno; indicato nella
comunicazione della nomina equivale ad accettazione.
In mancanza della dichiarazione di accettazione della nomina o
della effettiva assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro 30
giorni; dalla data stabilita, l'interessato si intende rinunciatario.
Il rapporto di impiego decorre agli effetti giuridici ed
economici dal giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio.
Art. 54
(Periodo di prova)
La durata del periodo di prova è di un anno dalla data di
inizio del servizio effettivo, prorogabile per 6 mesi con decreto del Presidente
della Regione su delibera della Giunta Regionale e su conforme parere del
Consiglio del Personale, ove non fossero ancora sufficienti gli elementi di
giudizio.
Entro un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova,
il Presidente della Regione, su delibera motivata della Giunta, può
disporre la risoluzione del rapporto di impiego su conforme parere del
Consiglio del Personale.
La nomina si intende definitiva qualora sia decorso il termine
di cui al precedente comma senza che alcun provvedimento sia stato adottato. Per
gli impiegati provenienti da diversa fascia funzionale dell'amministrazione
regionale il periodo di prova è ridotto a 6 mesi.
Art. 55
(Promessa solenne di giuramento)
Ildipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve
rendere avanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di
due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: «Prometto di essere
fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato
nell'interesse della collettività e del pubblico bene».
Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina, deve
prestare davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato giuramento in
presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: « Giuro di essere fedele
alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse
della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene».
Il rifiuto di prestare la solenne promessa ed il giuramento
comporta la decadenza dall'impiego.
Art. 56
(Orario di servizio)
[L' orario di servizio e' di 36 ore settimanali.
La distribuzione giornaliera dell' orario settimanale
viene stabilita con delibera della Giunta o dell' Ufficio di Presidenza del
Consiglio, rispettivamente per il personale dell' amministrazione regionale e
del Consiglio. Tali delibere saranno adottate sentiti i rappresentanti del
personale.
L' impiegato ha diritto ad un giorno di riposo
settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica.
E' altresì libero dal servizio negli altri giorni
riconosciuti festivi ai sensi della legge 25 maggio 1949 n. 260 e successive
modificazioni.
L' impiegato chiamato a prestare servizio in giornate di
riposo settimanale ha diritto, entro i 15 giorni successivi, ad un giorno di
riposo per recupero.
L' impiegato, per esigenze di servizio, e' tenuto a
prestare la propria opera anche oltre l' orario di obbligo con diritto al
compenso per lavoro straordinario.] (63)
(63) Articolo soppresso dal
terzo comma dell' art. 15, L.R. 13 marzo 1980, n. 16.
Art. 57
(Diritti sindacali) (64)
Ildiritto di assemblea, di trasferimento di rappresentanti
sindacali, i permessi per attività sindacali, il diritto di affissione,
l'uso dei locali per attività sindacali, la raccolta dei contributi
sindacali, sono regolati dalla legge 20 maggio 1970, n. 360 in quanto
compatibili con le norme vigenti in materia di impiego statale.
Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono
stabilite dalla Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali
interessate. (65)
(64)in materia di diritti sindacali vedi le LL.
RR. 13/88 e 22/90
(65) comma così aggiunto dal primo comma dell'
art. 23, L.R. 13 marzo 1980, n. 16
Art. 58
(Contrattazione)
Le norme della presente legge relative allo stato
giuridico ed economico, all'assistenza e quiescenza del personale regionale,
saranno sottoposte ad esame alla scadenza del primo anno di applicazione e,
successivamente, ogni 3 anni con la partecipazione delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
La contrattazione non viene comunque effettuata nell'anno
precedente le elezioni regionali.
Art. 59
(Impiegati studenti)
[ I dipendenti regionali, che si trovino nelle condizioni di
cui al 1° comma dell' art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300, esauriti i
congedi straordinari di cui allo art. 61 possono, avuto riguardo alle esigenze
di servizio, essere impiegati in orari di servizio che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario.] (66)
(66) Articolo soppresso dal quarto comma
dell'art. 19, L.R.
13 marzo 1980, n. 16.
Art. 60
(Congedo ordinario retribuito per ferie)
[ L' impiegato regionale ha diritto ogni anno ad un congedo
ordinario retribuito di un mese.
Tale congedo deve essere usufruito in modo da
comprendere almeno 20 giorni in uno o due periodi. L' impiegato
assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un
numero di giornate di congedo proporzionale al periodo di servizio che presterà
nell'anno.
Il congedo ordinario retribuito per ferie non può tuttavia
essere usufruito durante i primi tre mesi del periodo di prova.
Il congedo ordinario e' irrinunciabile.
Il godimento del congedo entro l' anno può essere
rinviato ed interrotto per esigenze eccezionali di servizio. In tale caso
esso dovrà essere goduto entro il primo semestre dell' anno successivo.
Il congedo ordinario retribuito per ferie viene
richiesto al coordinatore di settore che ha l' obbligo di concederlo qualora non
ostino indilazionabili esigenze di servizio.
L' impiegato la cui domanda non sia stata accolta ha
diritto di ripetere la richiesta all'Assessore al personale.
Il coordinatore di settore deve richiedere il congedo
ordinario retribuito per ferie all' Assessore al personale. Per i coordinatori
assegnati al Consiglio e' richiesto il parere del Presidente.]
(67)
(67) Articolo, prima modificato
dal primo comma dell'art.
1, L.R. 25 agosto 1976, n. 19 e, successivamente, soppresso dal
quattordicesimo comma dell' art.
17, L.R. 13 marzo 1980, n. 16.
Art. 61
(Congedo straordinario)
[ Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari
retribuiti per intero per il primo mese e per i 4/ 5 per il mese successivo nei
seguenti casi:
a) per contrarre matrimonio, nella misura di 15
giorni;
b) per richiamo alle armi, purché non a richiesta,
limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale il dipendente
e' collocato in aspettativa;
c) per la partecipazione a concorsi, per il tempo
strettamente necessario;
d) per attendere, ove il lavoratore risulti mutilato o
invalido di guerra o per servizio, alle cure richieste dallo stato di
invalidità,
nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi;
e) per gravi motivi.
Il congedo straordinario retribuito viene concesso con
delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore al Personale, previo
parere dell' Ufficio di Presidenza, per il personale del Consiglio, su
presentazione di domanda motivata da parte dell' interessato.]
(68)
(68) Articolo soppresso
dal secondo comma dell' art.
18, L.R. 13 marzo 1980, n. 16.
Art. 62
(Assenze)
[ In caso di malattia o di altro grave impedimento alle
prestazioni del servizio, il dipendente deve dare immediata comunicazione
con qualsiasi idoneo mezzo all' Amministrazione regionale,
indicando il proprio recapito.
Qualora l' assenza dovuta a malattia si protragga per
oltre tre giorni, il dipendente deve altresì trasmettere all'
Amministrazione
regionale certificato rilasciato dal medico curante attestante
la durata prevedibile della malattia.
Il Presidente della Giunta, tramite i competenti uffici,
può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata attraverso
i servizi ispettivi dell' istituto assistenziale competente.
Qualora l' esistenza o l' entità della malattia non
venga riconosciuta in sede di controllo oppure gli accertamenti non abbiano
potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l' assenza e' considerata
ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.
Dalla data del provvedimento con cui l' assenza viene
considerata ingiustificata, decorrono i termini per eventuali impugnative da
parte degli interessati.] (69)
(69) Articolo soppresso
dal diciottesimo comma dell' art.
21, L.R. 13 marzo 1980, n. 16.
Art. 63
(Aspettativa)
[ Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i
dipendenti civili dello Stato, il dipendente può essere collocato a domanda in
aspettativa senza assegni, avuto riguardo alle esigenze di ufficio, per ragioni
di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intende
frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre
che siano attinenti alla propria preparazione professionale.
Il dipendente deve presentare idonea certificazione
circa la avvenuta frequenza.
La durata di più periodi di aspettativa per infermità,
per motivi di famiglia o per motivi di studio, non può superare complessivamente
due anni e mezzo in un quinquennio. La aspettativa di cui ai commi
precedenti e' concessa dalla Giunta regionale, su parere dell' Ufficio di
Presidenza, per il personale del Consiglio.] (70)
(70) Articolo soppresso dal
terzo comma dell'art.
22, L.R. 13 marzo 1980, n. 16.
Art. 64
(Comando presso altre Amministrazioni)
(71)
Il dipendente può essere comandato dalla Giunta a
prestare servizio presso altro Ente pubblico avente sede nel territorio
regionale.
Il comando è disposto, sentito il dipendente, per riconosciute
esigenze di servizio e per l'espletamento di attività delegate agli Enti
locali per un periodo non superiore ad un anno.
Nel caso in cui il comando debba protrarsi per un periodo
superiore è richiesto l'assenso del dipendente.
Per il comando del personale assegnato agli Uffici del
Consiglio, del Comitato regionale, delle Sezioni decentrate di controllo e degli
Uffici regionali del contenzioso, è richiesto il parere obbligatorio
dell'Ufficio di Presidenza o del Comitato o della Sezione o del competente
Assessore.
Per il comando disposto presso Enti pubblici aventi sede in
Comune diverso da quello della sede cui è assegnato il dipendente, spetta al
dipendente stesso l'indennità di missione stabilita all'art. 80 della
presente legge.
(71) in materia di mobilità vedi l’art.
22 della L.R. 22/90
Art. 65
(Permessi )
[L' impiegato regionale, per esigenze personali o familiari,
può assentarsi dal servizio per una parte dell' orario giornaliero, previa
autorizzazione del responsabile diretto dell' Ufficio.
Il permesso da 1 a 5 giorni e' accordato dall' Assessore
o dal Presidente, per il personale del Consiglio, per comprovate esigenze
personali e familiari. Tali permessi non possono superare complessivamente
5 giorni in un anno.
Il permesso da 1 a 5 giorni è accordato dall'Assessore o dal
Presidente, per il personale del Consiglio, per comprovate esigenze personali e
familiari. Tali permessi non possono superare complessivamente 5 giorni in un
anno. ] (72)
(72) comma abrogato dall'ottavo
comma dell'art. 17, L.R.
13 aprile 1988, n. 13
Art. 66
(Residenza)
Ilpersonale risiede nella località ove ha sede l’ Ufficio;
tuttavia può scegliere la propria residenza in altra località purché ciò sia
ritenuto dall'Amministrazione conciliabile con il normale adempimento dei
lavori di ufficio.
Art. 67
(Corsi di perfezionamento e di aggiornamento)
La
Regione promuove direttamente o in collaborazione con la Università e gli
Istituti specializzati lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di
aggiornamento per migliorare la formazione professionale.
L'istituzione, l'organizzazione e le convenzioni con le
Università e con gli Istituti di cui al comma precedente sono approvate con
deliberazione della Giunta.
L'esito favorevole degli esami dei corsi costituisce titolo di
merito.
Art. 68
(Fascicolo personale)
Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono inseriti
nel suo fascicolo personale e vengono elencati in apposito indice allegato.
Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio
fascicolo personale in ogni tempo e chiederne rilascio di copia, anche dopo
la cessazione dal servizio; egli deve essere sentito prima della inserzione
nel fascicolo di atti the potrebbero essergli di pregiudizio.
Le sue dichiarazioni sono inserite nel fascicolo.
L'Amministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel
fascicolo e non elencati nell'indice.
Art. 69
(Trasferimenti di personale) (73)
Itrasferimenti di personale all'interno dei settori e degli
uffici e nell'ambito della stessa sede di servizio sono disposti dall'Assessore
al personale previa intesa con gli Assessori preposti ai singoli settori o con
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio a seconda della rispettiva competenza e
sentito il Consiglio del Personale.
I trasferimenti the comportano spostamento dalla sede di
servizio sono deliberati dalla Giunta Regionale.
I trasferimenti di cui al comma precedente sono deliberati o su
domanda dell'interessato ove non ostino esigenze di servizio o per motivate
esigenze di servizio, sentito in ogni caso il dipendente ed il Consiglio del
Personale.
In quest'ultimo caso, qualora il dipendente esprima il proprio
non gradimento, il provvedimento deve essere dettagliatamente motivato in
relazione alle esigenze che ne rendono assolutamente necessaria la
adozione, anche in considerazione delle condizioni di famiglia e del
servizio prestato in sedi disagiate e delle esigenze di studio del dipendente e
dei suoi figli.
Al dipendente trasferito competono le indennità previste dalla
normativa in vigore per i dipendenti dello Stato alla data del
trasferimento.
(73) in materia di mobilità vedi l’art.
22 della L.R. 22/90,
TITOLO VII
ORGANI COLLEGIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
REGIONALI
Art. 70
(Consiglio del Personale) (74)
[II Consiglio del Personale, presieduto
dall'Assessore al personale, è composto: da due dipendenti scelti dal Consiglio
Regionale, dal coordinatore del settore del personale, da tre dipendenti
designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali. I
componenti designati dalle organizzazioni sindacali potranno essere
sostituiti in ogni momento dai sindacali the ne effettuano la nomina.
Il Consiglio è nominato con provvedimento del Presidente dalla
Giunta all'inizio di ciascuna legislatura.
Il Consiglio del Personale esprime pareri e formula proposte
sull'impiego del personale e sulla costituzione dei gruppi di lavoro.
Il Consiglio si pronunzia, inoltre, in tutti gli altri casi
previsti dalla presente legge.
Esercita altresì le competenze attribuite ai Consigli di
amministrazione delle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato,
in quanto applicabili.
Alle riunioni in cui vengono esaminate le proposte della Giunta
relative al conferimento o alla conferma di coordinatore di settore o di
ufficio non possono partecipare i membri del Consiglio del Personale
direttamente interessati.
I componenti del Consiglio del Personale non possono far parte
contemporaneamente della Commissione di disciplina.]
(74) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 45/2013, art. 12, c.1, lett. a)
TITOLO VIII
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 71
(Sanzioni disciplinari)
L'impiegato che viola i suoi doveri è soggetto alle
seguenti sanzioni disciplinari:
1- la nota di demerito
2 - la riduzione dello stipendio
3 – la sospensione della qualifica
4 –la destituzione
Art. 72
(Nota di demerito)
La nota di demerito viene inflitta per lievi
trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.
Art. 73
(Riduzione dello stipendio)
La riduzione dello stipendio inflitta per grave
negligenza, per contegno scorretto verso il pubblico e gli amministratori
nell'esercizio delle loro funzioni, non pub superare il quanto dello stipendio
nè avere durata superiore a sei mesi.
Art. 74
(Sospensione dalla qualifica)
La sospensione dalla qualifica, inflitta per recidiva nei fatti
che diedero motivo a precedente riduzione dello stipendio e per violazione del
segreto di ufficio, consiste nell'allontanamento dal servizio con la
privazione dello stipendio da 1 a 6 mesi.
Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare in
misura non superiore alla metà dello stipendio oltre gli assegni per carichi di
famiglia.
Art. 75
(Destituzione)
La destituzione viene inflitta per recidiva
reiterata nelle mancanze previste dai precedenti articoli, per violazione
dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio della Regione, di altri Enti
Pubblici e privati o di privati come conseguenza di giudicato penale the abbia
accertato l'esistenza di un delitto contro la pubblica amministrazione.
Art. 76
(Sospensione)
In presenza di procedimenti penali a carico del dipendente per
reati che non consentono la conservazione del rapporto fiduciario, il dipendente
può essere sospeso dall’impiego fino all’esito del giudizio penale.
Art. 77
(Commissione di disciplina)
E’ istituita la Commissione di disciplina composta da due
docenti universitari esperti di discipline giuridiche attinenti il diritto
amministrativo e il diritto del lavoro di cui uno con funzioni di presidente,
eletti dal Consiglio regionale, da un dipendente designato dal Consiglio del
personale che non sia di qualifica inferiore a quella degli inquisiti. Funge da
segretario un funzionario dell’ufficio del personale.
TITOLO IX Trattamento
Economico
Art. 78
(Trattamento economico)
Ai dipendenti della Regione Puglia compete il trattamento
economico iniziale indicato nell'allegata tabella B) che fa parte integrante
della presente legge.
Gli stessi conseguono dopo due anni di servizio prestato senza
demerito il trattamento economico indicato nell'allegata tabella B).
Il dipendente usufruisce:
a) di tre classi di stipendio ciascuna di importo pari
a112,50%, 10% e 10% dello stipendio iniziale conseguibile rispettivamente al V,
IX e XV anno di servizio;
b) di aumenti periodici biennali non riassorbibili nelle classi
successive di stipendio, di importo pari al 2,50%.
Il primo scatto viene riassorbito dal trattamento economico
attribuito al 2°
anno.
Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di cui ai punti
a) e b) sono calcolati sulla retribuzione di cui al 2° comma.
Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe
qualsiasi altro compenso fatta eccezione per il compenso per lavoro
straordinario e indennità di missione.
E' vietato ai dipendenti regionali di percepire altra
indennità, gettoni o compensi di qualsiasi specie per concorsi e per prestazioni
connesse alla loro carica nell'interesse della Amministrazione regionale o di
altri Enti, Associazioni, Aziende e privati salvo che siano previsti da norme di
legge riguardanti tutti i dipendenti o
dal contratto collettivo nazionale. (75)
L'importo delle indennità, gettoni o compensi di cui al comma
precedente è versato dall'Ente, Associazioni, Azienda e privato tenuto a
corrisponderlo e dalla stessa Regione direttamente in conto entrate alla
tesoreria regionale su apposito fondo da gestirsi [da parte del Consiglio
del personale]. (76)
Gli aumenti periodici biennali sono suscettibili di
anticipazione rispetto al decorso normale periodo di tempo occorrente per la
maturazione nei casi e con l'osservanza delle norme in vigore per i
dipendenti statali. Su richiesta del dipendente che non abbia demeritato,
l'Amministrazione regionale può corrispondere uno scatto biennale di stipendio
anticipato, una sola volta nel corso del rapporto di impiego. (77)
Con
apposito regolamento approvato ai sensi dell’ articolo
44 dello Statuto, sentite le Organizzazioni sindacali, si provvede alla
disciplina dell’amministrazione e della contabilità del fondo di cui al
precedente comma. (78)
(75) Comma mosificato dalla l.r.
n. 45/2013, art. 12, c.1, lett. b1)
(76) Comma modificato dalla l.r.
n. 45/2013, art. 12, c.1, lett. b2), vedi anche, a riguardo il regolamento regionale n. 13/2014
(77) Comma così sostituito dal primo comma
dell' art.
1, L.R. 18 luglio 1974, n. 23.
(78) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 45/2013, art. 12, c.1, lett. b3)
Art. 79
(Lavoro straordinario)
[ La misura oraria del compenso per lavoro straordinario
previamente autorizzato e' corrisposta sulla base del trattamento economico
risultante dalla allegata tabella B) e dal 2° comma dell' art. 78 con i seguenti
criteri di calcolo:
stipendio + classi di stipendio
+ aumenti periodici: 52 settimane x orario
settimanale di lavoro
Le prestazioni di lavoro straordinario non possono
comunque superare 24 ore mensili per ciascun dipendente.
Per comprovate esigenze di servizio la Giunta Regionale
o l' Ufficio di Presidenza per il Personale del Consiglio può autorizzare la
maggiorazione del 100% di tale limite](79)
(79) Articolo, prima sostituito
dal primo comma dell' art.
2, L.R. 18 luglio 1974, n. 23 e, successivamente, abrogato dal quinto comma
dell' art.
32, L.R. 13 marzo 1980, n. 16.
Art. 80
Trattamento di missione
[Al personale che effettua missioni fuori della ordinaria sede
di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di
trasferta nelle misure ed alle condizioni stabilite dalla legge 18- 12- 1973, n.
836.] (80)
(80) Articolo, prima sostituito
dal primo comma dell' art.
3, L.R. 18 luglio 1974, n. 23 e, successivamente, abrogato dal
primo comma dell' art.
1, L.R. 17 luglio 1979, n. 42.
Art. 81
(Indennità integrativa speciale)
Le retribuzioni vengono adeguate di anno in anno al costo
della vita modificando l'ammontare della indennità integrativa speciale come per
i dipendenti civili dello Stato in attività di servizio.
Art. 82
(Assistenza, Previdenza e Quiescenza) (81)
Ai
fini del trattamento di pensione il Personale è iscritto alla Cassa Pensione
dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.).
Ai
fini dell'erogazione dell'assistenza malattia all'Ente Nazionale di Previdenza
per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (ENPDEDP)
Ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto Nazionale
di Assistenza Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).
Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi
oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti si applicano le disposizioni
vigenti per ciascun Istituto.
(81) vedi anche LL.RR.
22/83, 36/87,19/89
e 16/91.
TITOLO X
INCARICHI
Art. 83
(Incarichi speciali) (82)
Lo studio di problemi di particolare importanza non
riconducibili alla normale attività degli Uffici della Giunta può essere
affidata a soggetti estranei all'amministrazione regionale, ai quali sia
riconosciuta una specifica competenza in materia.
Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche,
persone giuridiche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro
affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti speciali loro
affidati.
(82) vedi anche la L.R. 45/81
Art. 84
(Conferimento incarichi speciali)
Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono
conferiti con deliberazione della Giunta Regionale per oggetto definito ed a
tempo determinato; non possono superare l'anno finanziario e possono essere
rinnovati; non sono cumulabili.
Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare
del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato che, fuori dei casi
di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere delle
prestazioni lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza
dell'incarico conferito.
La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al
termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito.
TITOLO XI
NORME TRANSITORIE
Art. 85
(Criteri di inquadramento)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 680 del 14-09-1984, Sigg.
Fiorito Alberto, Broglia A. ed altri c. Regione Puglia ed altri (p.d. 841554).
I dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti ed il
personale comandato di ruolo, i dipendenti degli altri enti pubblici comandati
di ruolo e i dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi INAPLI - ENALC ed
INIASA sono inquadrati nei livelli retributivi e funzionali risultanti dalla
tabella C) allegata alla presente legge.
Il personale proveniente dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, appartenente a ruoli atipici - quali addetti al servizio
avviamento al lavoro, collocatori comunali, addetti alla vigilanza - viene
inquadrato nella quinta fascia retributiva funzionale.
Il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza, nello
stesso ruolo, viene valutato per intero . (83)
Sono fatti salvi i diritti sanciti dalla legge
regionale 26 marzo 1973, n. 7 della Regione Puglia.
L'inquadramento dei dipendenti di altri enti pubblici ai quali
non si riferisce la tabella C) avverrà per assimilazione con deliberazione della
Giunta regionale previo parere di una commissione mista composta dall'Assessore
al personale che la presiede, da tre funzionari nominati dall'amministrazione
regionale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti
regionali maggiormente rappresentative.
La stessa commissione si pronunzierà sugli eventuali casi dubbi
e controversi nella determinazione del livello di inquadramento.
(83) comma aggiunto dal primo
comma dell'articolo unico, L.R.
18 agosto 1978, n. 39, a sua volta sostituito dal primo comma dell' art.
1, L.R. 29 agosto 1979, n. 53.
Art. 86
(Modalità di inquadramento)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 680 del 14-09-1984, Sigg.
Fiorito Alberto, Broglia A. ed altri c. Regione Puglia ed altri (p.d.
841554).
L'inquadramento del
personale comandato di ruolo o distaccato in servizio alla Regione Puglia alla
data di entrata in vigore della presente legge avviene su domanda
dell'interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data predetta.
Con le stesse modalità di cui al precedente comma avverrà
l'inquadramento del personale con contratto a tempo determinato in servizio alla
data di entrata in vigore della legge regionale 26.3.1973, n. 7 o della presente
legge in virtù di provvedimenti formalmente approvati e limitatamente al
personale amministrativo ed ausiliario.
L'inquadramento
è effettuato in relazione alle mansioni definite all'atto di assunzione ed al
titolo di studio necessario per ottenere l'inquadramento corrispondente alla
mansione svolta.
L'accertamento
di idoneità sarà effettuato da una commissione presieduta dal Presidente
della Giunta Regionale o da un suo delegato e composta dall'assessore nel cui
settore il personale in questione è stato impiegato, da due esperti appartenenti
all'amministrazione regionale, da un rappresentante sindacale designato dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative.
Nel caso il personale assunto a contratto abbia prestato
servizio presso il Consiglio Regionale la Commissione sarà integrata da un
Consigliere Regionale designato dall'Ufficio di Previdenza.
L'accertamento verterà su un colloquio o prova pratica e dovrà
tener conto delle risultanze del periodo di lavoro prestato.
L'inquadramento dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo
trasferiti dallo Stato alla Regione Puglia ai sensi dei decreti delegati
emanati in forza della legge 15.5.1970, n. 281, e dei dipendenti trasferiti alla
Regione dai soppressi E.N.A.L.C.-I.N.I.A.S.A.-I.N.A.P.L.I. avviene
d'ufficio.
Sono fatti salvi per l'inquadramento i diritti conseguenti
all'applicazione del D.P.R.1.6.72, n. 319.
Art. 87
(Inquadramento personale cottimista)
Il personale in servizio con retribuzione a cottimo, a
fattura, con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, the abbia svolto servizio
continuativo per almeno tre anni presso gli uffici statali trasferiti alla
Regione è inquadrato, a domanda, con decorrenza agli effetti giuridici ed
economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei livelli
retributivi funzionali corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte
negli uffici dove hanno prestato la loro opera sino al massimo del 5 livello
retributivo e funzionale, purché in possesso del titolo di studio corrispondente
alle mansioni svolte.
L'accertamento di idoneità sarà effettuato dalla Commissione
prevista al 4 comma del precedente articolo 86 e verterà su un colloquio o
prova pratica; si terrà anche conto delle risultanze del periodo di lavoro già
prestato.
Il servizio prestato sarà riconosciuto con le modalità previste
dal 1° comma dell'art. 92.
Art. 88
(Inquadramento in soprannumero)
Il personale è inquadrato nel livello retributivo e funzionale
the gli compete in conseguenza dell'applicazione delle norme di cui ai
precedenti articoli, indipendentemente dalla disponibilità dei posti previsti
per i livelli retributivi e funzionali di cui alla tabella B, purché esista
capienza nei posti previsti negli altri livelli retributivi e funzionali
nell'ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e A/1.
In conseguenza dell'applicazione del 1 comma risulteranno
compensativamente modificati i contingenti numerici dei livelli retributivi e
funzionali di cui alle citate tabelle.
Art. 89
(Trattamento economico per il personale in servizio)
Per i dipendenti inquadrati nei livelli retributivi
e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il
termine di due anni richiesto dal secondo comma dell'art. 78 per il
conseguimento del trattamento economico previsto nell'allegata tabella B è
ridotto ad un anno.
Ai dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge vengono
attribuite quattro classi di retribuzione rispettivamente del 20% al 5
anno, del 20% al 9 anno, del 15% al 15 anno e dell' 11% al 25 anno.
Esso decorrerà dalla data del 1.4.1972 per il personale
trasferito dallo Stato e dalla data del 1.7.1972 per il personale proveniente
dai disciolti I.N.I. A.S.A.-E.N.A.L.C.-I.N.A.P.L.L.
Per il personale comandato il periodo di un anno di servizio si
considera decorrere, ai soli fini del conseguimento del trattamento
economico di cui al 2° comma dell'art. 78, dalla data di effettivo inizio del
servizio presso la Regione.
Gli aumenti periodici e le classi di stipendio sono calcolati,
per i dipendenti in servizio, inquadrati nelle fasce superiori alla prima, sulla
base del trattamento economico conseguito ai sensi del 1° comma.
Art. 90
(Idoneità alla fascia funzionale superiore)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 1439 del 31-03-2005, Salamina
Antonio c. Presidenza del Consiglio dei Ministri,
in persona del Presidente in carica e
Commissione governativa di controllo sugli atti della Regione Puglia
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 257 del 20-04-1999, R.E. c.
Commissariato Governo Regione Puglia ed altro.
Il personale che abbia svolto nella Regione mansioni superiori
a quelle proprie della qualifica di provenienza, per almeno sei mesi
continuativi, può essere inquadrato, a domanda, nel livello retributivo e
funzionale immediatamente superiore a quello che gli competerebbe in
corrispondenza della qualifica di provenienza.
La relativa domanda corredata dall'attestazione del presidente
della Giunta o dell'assessore nel cui settore il dipendente è stato impiegato o
del presidente del Consiglio se trattasi di dipendente in servizio presso quegli
uffici, dovrà essere presentata entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore
della legge n. 18 del 25 marzo 1974 al presidente della Giunta regionale
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La Giunta regionale, sentito il parere di una commissione mista
composta dall'assessore al personale, che la presiede, da tre funzionari
nominati dall'amministrazione regionale, da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative
dispone l'inquadramento con proprio provvedimento che deve essere comunicato
personalmente al dipendente. (84)
(84) Articolo così sostituito
dal primo comma dell'art.
4, L.R. 18 luglio 1974, n. 23. L' art.
25 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, così menziona «Le procedure di cui all'
art. 90 della L.R. 25 marzo 1974, n. 18, come sostituito dall' art.
4 della L.R. 18 luglio 1974, n. 23, sono definitivamente concluse e sono
fatti salvi gli atti amministrativi esecutivi e la medesima norma è abrogata.
Art. 91
(Termini per l'inquadramento)
L'inquadramento nel ruolo regionale di cui agli articoli
precedenti è effettuato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 92
(Valutazione del servizio)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 917 del 21-11-1990, Santo
Massotta c. Co.re.co. Puglia (p.d. 902582).
Ai dipendenti inquadrati nel ruolo regionale a norma
dell'art. 85 della presente legge è riconosciuta, agli effetti del trattamento
economico, ivi compresa l'attribuzione nel livello retributivo e funzionale
conseguito a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio e degli
aumenti periodici, una anzianità per il servizio; comunque prestato
anteriormente all'inquadramento, anche se discontinuo o in posizione di
assunto con contratto di diritto privato, presso lo Stato o pubbliche
amministrazioni pari al:
-100% se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di
inquadramento;
- 75% se prestato nella carriera immediatamente inferiore;
- 50% se prestato in altre carriere, non di ruolo o comunque
prestato. Nel caso in cui nella valutazione della anzianità complessiva
computata con le modalità di cui ai commi precedenti e che verrà utilizzata
ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali, risulti un residuo, questo verrà
conteggiato interamente per l'attribuzione dell'aumento periodico di stipendio
successivo all'inquadramento medesimo.
I dipendenti che anche a seguito dei benefici di cui all'art.
68 del D.P.R. 30.6.72, n. 748 esteso al personale comandato in servizio, a
quello proveniente dagli Enti locali e dai disciolti
I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C.I.N.A.P.L.I., godono, all'atto dell'inquadramento,
di un trattamento economico acquisito più favorevole rispetto a quello
spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano
la differenza fra i due trattamenti quale assegno ad personam pensionabile,
riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio e con le modalità di
cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1139.
L'iscrizione del personale di cui alArt. 102 (Pubblicazione) 2 comma
dell'art. 86 presso la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali decorre dalla data
di inizio di effettivo servizio presso la Regione. (85)
(85) Per l'interpretazione del presente comma,
vedi l'art.
37, L.R. 17 giugno 1994, n. 21.
Art. 93
(Decorrenza del trattamento economico)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 482 del 04-11-1985, Co.re.co.
Regione Puglia c. De Vitis F. ed altri (p.d. 851589).
Il trattamento economico e giuridico previsto dalla
presente legge decorre ad ogni effetto per il personale trasferito dallo Stato
dalla data del 1° aprile 1972 e dalla data del 1°luglio 1972 per il personale
proveniente dai disciolti E.N.A.L.C.I.N.I.A.S.A.-I.N.A.P.L.L.
Per il personale comandato o distaccato il trattamento
economico decorrerà dalla data dell' inquadramento
Ai dipendenti comandati o distaccati, inquadrati nel ruolo
della Regione Puglia a seguito delle disposizioni contenute nella presente
legge, viene corrisposto un assegno « una tantum» pari alla differenza tra il
trattamento economico di cui al 2 comma calcolato nel periodo tra la data
dell'inquadramento e la data di comando, se successiva, a quella di assunzione
in servizio presso la Regione e quanto ciascun dipendente ha percepito o ha
titolo di percepite nello stesso periodo sulla base del trattamento
economico dell'Ente di provenienza conteggiando in detrazione le somme e
quant'altro percepito dalla Regione a titolo diverso da compensi per lavoro
straordinario, indennità di missione e premi in deroga.
Art. 94
(Trattamento di quiescenza)
Al personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli
articoli precedenti la Regione riconosce l'anzianità ed i servizi utili ai fini
del trattamento di quiescenza compresi quelli riscattati o che saranno
riscattati.
La Regione, nelle norme degli adempimenti relativi alla
ricostruzione delle posizioni assicurative presso l'Istituto e la Cassa Pensioni
di cui all'art. 52, assicura e liquida al dipendente, a titolo di acconto un
trattamento complessivo di pensione pari ai nove decimi di quello spettante in
base alle norme vigenti relative alla Cassa di Previdenza per i dipendenti degli
Enti locali.
La posizione di ciascun dipendente, agli effetti del
trattamento di quiescenza, non potrà comunque essere più sfavorevole in
conseguenza dell'applicazione della presente legge. (86)
(86)
Comma soppresso dal secondo comma dell' art.
8, L.R. 13 dicembre 1983, n. 22.
Art. 95
(Passaggio di livello)
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. V, sent. n. 193 del 25-02-1997, Conte
Vincenzo c. Commissione controllo Regione Puglia (p.d. 971722).
Corte dei Conti
Sez. Giur., sent. n. 37 del 26-05-1999, N.Q. ed
altri.
T.A.R. Bari
Sez. I, sent. n. 485 del 14-07-1997, Cerabino ed
altri c. Commissione controllo Regione Puglia ed altro.
[Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà
indetto concorso interno per il passaggio al 7° livello funzionale, anche in
soprannumero, riservato al personale immesso in sede di 1° inquadramento nel 6°
livello, che abbia un'anzianità complessiva di 5 anni, di cui 3 presso la
Regione.
Il numero degli idonei andrà in detrazione dell'organico della
fascia economica di provenienza dall'organico del sesto livello retributivo].
(87)
(87) Articolo abrogato dall'art.
5, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28 il quale ha disposto la definitiva
conclusione delle procedure di cui al presente articolo, facendo salvi i
pronunciamenti giurisdizionali irrevocabili su contenzioni instaurati alla data
di entrata in vigore della suddetta legge.
Art. 96
(Trattamento economico ad esaurimento-Provvidenze di prima
applicazione)
Agli ispettori generali ed ai direttori di divisione trasferiti
e comandati alla Regione dalle Amministrazioni dello Stato con la qualifica
di dirigente superiore a norma degli articoli 17 della legge 16.5.70, n. 281 e
65 della legge 10.2.53, n. 62 è mantenuto ad esaurimento il trattamento
economico stabilito per detta qualifica dall'art. 68 del D.P.R. 30.6.72, n. 748
con le modalità previste dal medesimo decreto.
Lo stipendio del personale con trattamento ad esaurimento è
soggetto ad aumenti periodici biennali illimitati del 2,50%.
I dirigenti superiori in sede di primo inquadramento possono
optare per il trattamento economico stabilito per il personale inquadrato al 7°
livello mantenendo come assegno ad personam da riassorbirsi con i futuri
miglioramenti l' eventuale differenza tra il trattamento base ad
esaurimento e quello 7° livello.
Il trattamento giuridico dei dirigenti superiori è quello
previsto negli articoli the precedono fatto salvo il disposto dell'art. 20 del
D.P.R. 30.6.1972, n. 748, concernente l' orario di lavoro e le prestazioni
straordinarie che viene recepito dalla presente legge ed applicato nei
confronti dei dirigenti superiori che mantengono la posizione ad esaurimento in
sede di prima applicazione della legge.
In sede di prima applicazione della presente legge i dirigenti
trasferiti o comandati dallo Stato alla Regione in forza dei decreti delegati
emanati ai sensi della legge 16.5.70, n. 281, che siano, alla data della
entrata in vigore della presente legge, preposti alla direzione degli uffici
centrali e periferici trasferiti dallo Stato, sono nominati coordinatori di
ufficio.
Al personale trasferito dallo Stato alla Regione e in servizio
alla data del 1 aprile 1972, collocato a riposo, compete il trattamento
giuridico economico previsto dalla presente legge.
Art. 97
(Conferimento dell'incarico di coordinatore in fase di prima
applicazione della legge)
Nella prima attuazione della presente legge, salvo i casi di
cui al penultimo comma del precedente articolo 96, gli incarichi di coordinatore
sono conferiti dalla Giunta, sentito il Consiglio del Personale e su proposta,
per i coordinatori dei settori e uffici del Consiglio, dell'Ufficio di
Presidenza scegliendoli tra il personale della 7a fascia funzionale,
prescindendo dalla partecipazione al corso di cui all'articolo 49.
Art. 98
(Acconti)
Con effetto dal 10 aprile 1972, ovvero dalla data di
inizio dell'effettivo servizio presso l'amministrazione regionale, se
successiva al personale inquadrabile a norma dei precedenti articoli
corrisposto, salvo conguaglio in sede di attribuzione del trattamento economico
derivante dall'inquadramento nel ruolo regionale, un acconto mensile netto,
differenziato in relazione alle carriere dell'ente di provenienza, nelle
seguenti misure:
-
Direttiva
L.120.000
-
Concetto L.105.000
-
Esecutiva L. 90.000
-
Ausiliaria L. 80.000
I predetti acconti mensili assorbono l'assegno perequativo
eventualmente spettante agli aventi diritto e gli acconti sui futuri
miglioramenti già percepiti o da percepire in esecuzione di atti deliberativi
amministrativi della Regione o degli Enti di provenienza.
TITOLO XII
BENEFICI PER GLI EX COMBATTENTI
Art. 99
(Benefici per gli ex combattenti)
Il personale in servizio presso la Regione Puglia usufruisce
dei benefici per gli ex combattenti ed assimilati come previsto dalla legge
24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO XIII
NORME FINALI
Art. 100
(Rinvio)
Per tutto quanto non previsto nella presente legge si fa
riferimento alla normativa statale vigente in materia.
Art. 101
(Disposizioni finanziarie)
Agli oneri derivanti per fronteggiare il pagamento di
competenze arretrate, ammontanti a L. 6.600.000.000, si fa fronte utilizzando,
ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità di cui ai
seguenti stanziamenti degli esercizi 1973 e retro:
Esercizio 1972 cap. 10 |
L. |
803.000.000 |
|
Esercizio 1973 cap. 10-bis |
L. |
1.889.293.000 |
|
Esercizio 1973 cap. 11 |
L. |
1.876.217.767 |
|
Esercizio 1973 cap. 12 |
L. |
442.000.000 |
|
Esercizio 1973 cap. 14-bis |
L. |
1.589.489.253 |
|
|
L. |
6.600.000.000 |
|
mediante riversamento all'istituendo apposito cap. 38-bis della
entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 1974 «Riversamento di
disponibilità conservare nei residui passivi 1973 e retro per fronteggiare oneri
arretrati a favore del personale dipendente» cui si contrappone, in
contropartita, nell'uscita del bilancio 1974 il cap. 12-bis, di nuova
istituzione, «Oneri a carico della Regione per il pagamento delle competenze
arretrate a favore del personale per gli anni 1973 e retro, in applicazione
della legge
regionale n. 18 del 25 marzo 1974».
La spesa ricorrente presumibile di L. 17.444.000.000; compresi
gli oneri riflessi, e derivante dall'applicazione della predetta legge per
l'esercizio 1974, è iscritta ai capitoli dal 12 al 16 del bilancio di previsione
del 1974, ed è finanziata con parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge
n. 281/1970.
Per gli esercizi successivi si farà fronte con la iscrizione
dei relativi oneri nella parte passiva dei rispettivi bilanci finanziari. (88)
(88) Articolo così sostituito
dal primo comma dell'art.
5, L.R. 18 luglio 1974, n. 23.
Art. 102
(Pubblicazione)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
TABELLA A *
Personale dei settori operativi, settori afferenti la attività
di gestione, gli affari istituzionali.
Personale della Presidenza della Regione, delle segreterie
particolari del Vice Presidente, della Giunta e degli Assessori regionali.
Personale dei settori omogenei interessati alla programmazione
dell'Ufficio programma, degli Uffici degli organi di controllo, degli Uffici
regionali del contenzioso, degli Uffici operativi periferici, dell'Ufficio
Legislativo della Giunta, dell'Ufficio Stampa della Giunta.
A ciascuno dei livelli retributivi e funzionali sottoelencati
corrispondono le unità sottoindicate:
- Livello 7 , n. 195; - Livello 6, n. 238; - Livello 5 , n.
625; - Livello 4, n. 569; - Livello 3 , n. 130; - Livello 2, n. 295; - Livello 1
, n. 6;
- Numero totale del personale, 2.058.
TABELLA A/1 (89)
Personale del Consiglio Regionale
A ciascuno dei livelli retributivi e funzionali sottoelencati
corrispondono le unità sottoindicate:
- Livello 7, n..10; - Livello 6, n. 15; - Livello 5, n. 27; -
Livello 4, n. 27; - Livello 3 , n. 12; - Livello 2, n. 23; - Livello 1 , n.
6;
- Numero totale del personale, 120.
(89) Vedi, anche, quanto disposto dal secondo
comma dell' art.
1, lettera a), L.R. 12 aprile 1977, n. 10, dall' art.
3, L.R. 29 agosto 1979, n. 55 e dall' art.
3, L.R. 20 giugno 1980, n. 71.
TABELLA B (90)
Livello retributivo e funzionale.
A ciascuno dei livelli sottoelencati corrisponde la seguente
retribuzione:
- Livello 7 : retribuzione iniziale lire 3.000.000, dopo due
anni lire 4.100.000;
- Livello 6 : retribuzione iniziale lire 2.300.000, dopo due
anni lire 3.625.000;
- Livello 5 : retribuzione iniziale lire 2.000.000, dopo due
anni lire 3.000.000;
- Livello 4 : retribuzione iniziale lire 1.700.000, dopo due
anni lire 2.400.000;
- Livello 3 : retribuzione iniziale lire 1.450.000, dopo due
anni lire 1.920.000;
- Livello 2 : retribuzione iniziale lire 1.400.000, dopo due
anni lire 1.600.000;
- Livello 1 : retribuzione iniziale lire 1.200.000, dopo due
anni lire 1.250.000.
- Compete inoltre 1'indennità integrativa speciale, le
eventuali quote di aggiunta familiare, la 13a mensilità.
(90) Successivamente lo stipendio iniziale
è stato riderminato per effetto delle ll.rr.
16/80 (tabella "B") - 22/81,
art. 3 - 26/84,
art. 29 -13/88,
art. 32 - 22/90,
art. 40. Per la decorrenza dei due anni vedi L.R.
5/80, art. 1.
TABELLA C (91)
Inquadramento nei livelli retributivi e funzionali della
Amministrazione regionale in relazione alle qualifiche di provenienza nelle
Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi, negli Enti Locali, ex
I.N.A.P.L.I., I.N.I.A.S.A. e E.N.A.L.C..
Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 7 della
Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di
provenienza:
- Direttore di divisione aggiunto, equiparato od equiparabile,
e qualifiche superiori, nelle Amministrazioni dello Stato e negli
ordinamenti autonomi;
- Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore
di divisione aggiunto e superiori, negli Enti Locali;
- Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore
di divisione aggiunto e superiori, nell'I.N.A.P.L.I., I.N.I.A.S.A.,
E.N.A.L.C..
Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 6 della
Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di
provenienza:
- Direttore di sezione, equiparato od equiparabile. Consigliere
quale dipendente non di ruolo di prima categoria di cui al R.D.L. 4.2.73, n. 100
e successive modificazioni, nelle Amministrazioni dello Stato e negli
ordinamenti autonomi;
- Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore
di sezione, negli Enti locali;
- Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore
di sezione nell'I.N.A.P.L.I.-I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C..
Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 5 della
Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di
provenienza:
- tutte le qualifiche della carriera di concetto tecnica
ed amministrativa, nelle Amministrazioni dello Stato .e negli ordinamenti
autonomi;
- tutte le qualifiche della carriera di concetto,
tecnica ed amministrativa negli Enti locali;
- tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed
amministrativa nell'I.N.A.P.L.I.-I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C..
Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 4 della
Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di
provenienza:
- tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica
ed amministrativa. Operaio specializzato-capo autorimessa-sorvegliante
idraulico-guardia sanità, nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti
autonomi;
- tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed
amministrativa. Operaio specializzato-vigils urbani, negli Enti locali;
- tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica
ed amministrativa. Operaio specializzato
nell'I.N.A.P.L.I.-I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C..
Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 3 della
Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di
provenienza:
- operaio qualificato. Autista, meccanico,
macchinista ed equiparati nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti
autonomi;
- operaio qualificato. Autista, meccanico, macchinista ed
equiparati, negli Enti locali.
Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 2 della
Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di
provenienza:
- custode, commesso, capo, commesso, operaio comune, nelle
Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi;
- custode, commesso, bidello, commesso capo cantonieri ed
operai comuni in genere, negli Enti locali;
- usciere, usciere capo, custode, commesso ed equiparati
nell'I.N.A.P.L.I.I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C.
Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 1 della
Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di
provenienza:
- addetti alla pulizia nelle Amministrazioni dello Stato e
negli ordinamenti autonomi;
- addetti alla pulizia negli Enti locali;
- addetti alla pulizia
nell'I.N.A.P.L.I.-I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C..
Le qualifiche sono quelle riconosciute dopo l' applicazione
dell' art. 68 del D.P.R. 30.6.72, n. 748.
(91) Vedi, anche, quanto disposto dall' art.
1, lettera b), L.R. 12 aprile 1977, n. 10.
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