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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
18
Data
25/03/1974
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Ordinamento degli uffici e stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 1° aprile 1974, n. 12, Ediz. Straord.
Allegati
Nessun allegato

 



 

(1) Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 8 gennaio 1975, n. 1, L.R. 7 giugno 1975, n. 52, L.R. 29 gennaio 1976, n. 8, L.R. 17 gennaio 1980, n. 5, L.R. 31 maggio 1980, n. 53, dal primo comma dell' art. 3, L.R. 6 giugno 1980, n. 57 e dalla L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

 

 

 

 

PARTE I - STRUTTURE DELL'ORGANIZZAZIONE

 

 

TITOLO I

RUOLO DEL PERSONALE REGIONALE

 

Art. 1

(Ruolo unico)

 Il personale dipendente dalla Regione e compreso in un ruolo unico ed è inquadrato in fasce funzionali in rapporto alle man­sioni attribuite.

 

Art. 2

(Struttura generale dell'organizzazione)

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. IV, sent. n. 22 del 18-01-1990, Regione Puglia c

. Commissione governativa controllo atti Regione Puglia (p.d. 900633).

 

 

 La struttura dell'organiz­zazione della Regione Puglia si articola in Settori e Uffici del Consiglio Regionale, Uffici e settori operativi della Giunta Regionale, Settori e Uffici della Presidenza della Regione e Uffici del Comitato Regionale e delle sezioni decentrate di controllo sugli atti degli Enti Locali e Uffici Regionali del contenzioso.

TITOLO II (2)

UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE

(2) Il presente titolo comprendente gli articoli da 3 a 10 è stato abrogato (ad eccezione dell'art. 9) dal secondo coma, lettera a), dell' art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

Art. 3

(Settori del Consiglio Regionale)

 

[ Il Consiglio Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per lo svolgimento dei propri compiti istitu­zionali, si avvalgono dei seguenti settori organizzativi: Segreteria del Consiglio articolata sugli Uffici:

-   Coordinamento e Segreterie delle Commissioni Consiliari Permanenti;  soppresso dallal.r. 33/2001

-   Ufficio Aula e Resocontazione;

-   Biblioteca e documentazione;

-   Amministrazione e Contabilità.] (3)

 (3) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

 

Art. 4

 

(Settore Segreteria del Consiglio)

 

[La Segreteria del Consiglio regionale tratta gli affari relativi ai compiti istituzionali del Consiglio regionale; il coordinatore della Segreteria del Consiglio assiste il Presidente del Consiglio nelle sedute di aula, l'Ufficio di Presidenza, la Conferenza dei Presidenti, nell'espletamento dei rispettivi compiti.

Cura i rapporti con la Giunta regionale e con il Commissario di Governo e tratta gli affari generali non attribuibili a specifici Uffici del Consiglio.] (4)

(4) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

 

Art. 5

 

(Ufficio Commissioni e Segreterie delle Commissioni)

 

 [Ciascuna Commissione permanente costituita in seno al Consiglio regionale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazio­ne di una Segreteria, il cui responsabile cura altresì la redazione dei ver­bali delle adunanze della Commissione stessa.

Un apposito Ufficio cura il coordinamento fra le varie Segreterie e ne assicura i rapporti con gli Organi regionali.] (5)

(5) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

 

Art. 6

 

(Ufficio aula e resocontazione)

 

[ L'Ufficio aula e resocontazione provvede a predisporre gli atti necessari per la convocazione del Consiglio e ad inviare ai Consiglieri regionali la necessaria documenta­zione.

Esso cura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio regio­nale e provvede altresì alla classificazione dei progetti di legge, degli schemi di regolamento, degli atti amministrativi, delle leggi e delle interpellanze, interrogazioni e mozioni.] (6)

(6) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

 

 

Art. 7

 

(Ufficio biblioteca e documentazione)

 

[L'Ufficio biblioteca e docu­f~entazione provvede ad individuare, classificare e conservare raccolte organiche di testi e di pubblicazioni delle diverse discipline, nonché ad effettuare ricerche bibliografiche e documentali su richiesta dei vari Organi regionali.] (7)

(7) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

 

 

Art. 8

 

(Settore Amministrazione e contabilità)

 

[Il Settore Amministra­zione e contabilità assolve ai seguenti compiti:

1) cura gli adempimenti relativi all'esercizio dell'autonomia funzionale e contabile del Consiglio;

2) provvede alla elaborazione dello stato di previsione della spesa annua del Consiglio regionale, alla liquidazione delle indennità e alla conta­bilità del fondo di previdenza dei Consiglieri regionali;

3) coordina:

- i servizi economali;

- gli affari amministrativi relativi al personale assegnato al Consiglio regionale;

-   i servizi ausiliari di copia, di custodia, di attesa e di infermeria;

-   i servizi di archivio, protocollo e mezzi tecnici.] (8)

(8) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

 

Art. 8 bis (9)

 

(Segreterie dei Gruppi consiliari)

 

[Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1972, n. 11, ciascun Gruppo consiliare, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di un Ufficio di Segreteria il cui funzionamento è disciplinato dagli organi direttivi di ciascun Gruppo.] (10)

 [] …(11)

 [] …(12)  

(9)   Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 2, L.R. 28 maggio 1975, n. 45. L' art. 1, L.R. 17 dicembre 2001, n. 33 ha soppresso l'Ufficio di coordinamento degli uffici delle segreterie delle commissioni consiliari permanenti.

(10) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

(11) comma abrogato dall’art. 7 della l.r. 3/94.

(12) comma abrogato dall’ art. 7 della l.r. 3/94.

 

Art. 9

(Segreterie particolari del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano) ( 13)

I Vice Presidenti, i Segretari e i Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano, si avvalgono di segreterie particolari per la cura delle corrispondenza e degli affari connessi all' esercizio delle proprie funzioni.

L' incarico dei Segretario particolare è conferito al dipendente della Regione su indicazione  dei Vice Presidenti, dei Segretari e dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per il Piano;

Tale incarico cessa con la cessazione della carica di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario, di Presidente di Commissione e di Presidente del Comitato per il Piano.

Le unità costituenti le segreterie particolari, oltre il Segretario particolare, non possono superare il n. 5 per la segreteria del Presidente del Consiglio, n. 3 per la segreteria di ciascun Vice Presidente, 1 per la segreteria di ciascun Consigliere Segretario e n. 1 per la segreteria di ciascun Presidente di Commissione e del Presidente del Comitato per il Piano 

 

( 13) Articolo sostituito dalla l.r. 7/94, articolo unico, successivamente modificato dalla  l.r. n. 1/2016, art. 35, c.6. Il testo originario dell'articolo era così formulato:" Art. 9 (Segreterie particolari del Presidente e dei vice-Presidenti) -Il Presidente del Consiglio ed i vice Presidenti si avvalgono di segreterie particolari per la cura degli affari e della corrispondenza dei titolari degli Uffici. L'incarico di segretario particolare è conferito a dipendente della Regione oppure a dipendente di ente pubblico nell'ambito regionale, mediante l'istituto del comando, disposto dalla amministrazione di appar­tenenza su richiesta di quella regionale e su indicazione del Presidente del Consiglio o dei Vice Presidenti. Tale incarico cessa con la cessazione dalla carica del Presidente e dei Vice Presidenti. Le unità costituenti le segreterie particolari del Presidente del Consiglio Regionale e dei Vice Presidenti non possono superare il nume­ro di 5 per la segreteria del Presidente del Consiglio, oltre il segretario particolare, 3 per la segreteria di ciascun Vice Presidente, oltre il segreta­rio particolare.

 

Art. 10

 

(Numero e qualifiche del personale degli Uffici del Consiglio)

 

[Il numero e le qualifiche del personale degli Uffici del Consiglio regionale sono riportati nell'allegata tabella A/1.] (14)

(14) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

TITOLO III (15)

UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE

(15) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 11 a 33, è stato abrogato (ad eccezione degli articoli 21 e 23) dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

Art. 11

 

(Settori della Giunta regionale)

 

[La Giunta Regionale, per lo svol­gimento dei propri compiti istituzionali, si avvale dei seguenti settori:

-          Segreteria della Giunta;

-          Legale e contenzioso.] (16)

(16) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

 

Art. 12

 

(Settore Segreteria della Giunta)

 

[La Segreteria della Giunta assolve alle seguenti incombenze:

a)      tratta i provvedimenti relativi alla convocazione della Giunta e tra­smette al Presidente e agli Assessori la necessaria documentazione;

b)     provvede al successivo inoltro degli atti approvati dalla Giunta alla Segreteria del Consiglio Regionale, se di competenza di quest'ultimo;

c)     predispone gli atti relativi alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta per l'attività di competenza della stessa;

d)    provvede altresì all'inoltro alla Commissione di Controllo degli atti di competenza della Giunta sottoposti al controllo, ai sensi delle disposi­zioni vigenti;

e)    cura la raccolta ufficiale degli atti della Giunta, nonché il servizio di protocollo e di archivio della Giunta medesima.

Il Segretario della Giunta Regionale coordina l'attività del personale assegnato alla segreteria e svolge le funzioni di segretario della Giunta seguendo i lavori collegiali, redigendo i relative verbali e prestando ogni altra forma di collaborazione richiesta in base alle funzioni affidategli.] (17)

(17) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

Art. 13

 

(Settore legale e contenzioso)

 

[ Il Settore legale e contenzioso svol­ge compiti di consulenza giuridica e di assistenza legale e contenziosa nell'interesse della Regione.

Al Settore, inoltre, compete la difesa degli interessi della Regione sia in sede amministrativa che in tutte le sedi giurisdizionali.

Il responsabile del Settore deve essere in possesso del titolo di avvo­cato iscritto nell'albo dei patrocinanti in Cassazione.] (18)

(18) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

Art. 14

 

(Settore per i rapporti con gli Enti locali)

 

 [Compete al Settore per i rapporti con gli Enti locali la trattazione degli affari inerenti le compe­tenze regionali in materia di circoscrizioni comunali, nonché di polizia locale, urbana e rurale.

Compete altresì il collegamento tra le diverse attività della Giunta regionale e l'Amministrazione locale sub-regionale con particolare riferi­mento ai controlli regionali, agli Enti locali e alla assistenza tecnica a favore di questi ultimi.] (19)

(19) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

Art. 15

 

(Settore per l'attività di gestione)

 

[Per l'attività di gestione sono costituiti i seguenti Settori:

 

1) Ragioneria;

2) Finanze, demanio e patrimonio;

3) Personale, organizzazione e metodi;

4) Provveditorato ed economato, appalti e contratti.] (20)

(20) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

 

Art. 16

 

(Settore Ragioneria)

 

[Compete al Settore ragioneria, nel quadro della pianificazione delle attività regionali, la formulazione dei bilanci preventivi, dei preventive di cassa, dei conti consuntivi, la gestione delle contabilità regionali, la razionalizzazione delle procedure contabili, le variazioni al bilancio annuale di predispone, i pareri su provvedimenti amministrativi e legislativi aventi effetti finanziari.

Spetta pure al Settore ragioneria il controllo sui preventivi delle spese degli Enti locali relative allo esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione o per le quali si avvalga dei loro uffici, la assistenza tecnica e metodologica per quanto attiene le procedure contabili e di analisi dei costi.] (21)

(21) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

Art. 17

 

(Settore finanze, demanio e patrimonio)

 

[Compete al Settore la trattazione degli affari relativi alla istituzione e gestione dei tributi regio­nali, dei rapporti con gli uffici incaricati dell'accertamento, della liquida­zione e della riscossione dei tributi regionali e delle relative penalità.

Il Settore cura i rapporti con l'Amministrazione finanziaria dello Stato in materia di partecipazione regionale al gettito dei tributi erogati. Compete, infine, al Settore la trattazione degli affari inerenti l'amministrazione e la gestione del demanio e del patrimonio regionale.] (22)

(22) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

Art. 18

 

(Settore personale, organizzazione e metodi)

 

[Compete al Settore la gestione del personale regionale, con particolare riferimento allo stu­dio delle politiche e delle tecniche relative alla messa a punto di procedu­re e criteri di selezione, valutazione e formazione del personale stesso.

Compete altresì l'effettuazione di studi e progetti in ordine alla for­mulazione di proposte normative relative al trattamento del personale, nonché all'elaborazione delle soluzioni organizzative da proporre agli Organi regionali nel contesto di iniziative tese all'adeguamento della legi­slazione in materia di organizzazione di uffici.] (23)

(23) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 19

 

(Settore provveditorato, economato, appalti e contratti)

 

[Compete al Settore la trattazione degli affari inerenti l'approvvigionamento dei beni mobili necessari all'attività regionale, la loro conservazione e il loro razionale impiego, nonché la gestione delle casse e dei servizi economali.

Il Settore cura altresì le procedure attinenti agli appalti ed ai contrat­ti della Regione.] (24)

(24) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

 

Art. 20

 

(Settori della Presidenza)

 

[Il Presidente della Regione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale dei seguenti Settori:

1) Gabinetto e Segreteria particolare del Presidente;

2) Segreteria della Presidenza.] (25)(26)

(25) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

(26) Vedi il Regolamento n. 2/2000

Art. 21

 

(Gabinetto a segreteria particolare del Presidente)

 

Il Gabinetto del Presidente della Regione cura gli affari relativi all'attività istituziona­le del Presidente nonché predispone gli atti relativi:

a) alla rappresentanza della Regione;

b) alle funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

c) alla promulgazione delle leggi e dei regolamenti, alla raccolta origina­le dei decreti del Presidente;

   d)agli affari del cerimoniale;

e) alle pubbliche relazioni.

 L'incarico di capo di gabinetto è conferito a dipendente della Regione che appartenga alla settima fascia funzionale o a funzionario estraneo alla Regione ma dipendente dalla pubblica amministrazione e cessa con la cessazione dalla carica del Presidente . (27)

Per l’esercizio delle funzioni di prerogativa del Presidente della Giunta regionale, il Presidente si avvale di una Segreteria particolare. La Segreteria particolare del Presidente della Regione è costituita da non più di cinque unità, scelte tra dipendenti della Regione, oltre al Segretario particolare di cui al quinto comma. Per tutti i componenti della segreteria particolare del Presidente la sede ordinaria di lavoro è Bari per tutta la durata dell’incarico. (28)

La Segreteria particolare è coordinata da un Segretario particolare, con incarico di Alta Professionalità conferito, su indicazione del Presidente, a dipendente della Regione appartenente alla categoria “D”. Il suddetto incarico può essere anche conferito a dipendente proveniente da altre pubbliche amministrazioni, di categoria “D” e in comando presso la Regione Puglia. Ad esso compete, in aggiunta alla retribuzione spettante, una indennità in misura pari alla somma della retribuzione di posizione e della percentuale massima di quella di risultato da corrispondersi mensilmente, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie della missione 1, programma 10, titolo 1, destinate al rimborso agli enti di appartenenza delle spese relative al personale comandato, ovvero in tilizzazione provvisoria, presso gli uffici regionali. (28)

(27) comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 25 agosto 1976, n. 19.

(28) Commi sostituiti dalla l.r. n. 1/2016, art. 23, lettere a) e b).  Vedi  il regolamento n. 2/2000

Art. 22

 

(Segreteria della Presidenza)

 

[La Segreteria della Presidenza coa­diuva il Presidente nella funzione di direzione e di coordinamento dell'attività amministrativa e di sovrintendenza agli uffici e ai servizi regionali.] (29)

(29) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 23

(Segreterie particolari del Vice-Presidente della Giunta regionale e degli Assessori) (30)

 Il Vice-Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono di Segreterie particolari, costituite ciascuna da non più di quattro unità, scelte tra dipendenti della Regione, oltre al Segretario particolare di cui al secondo comma. Per tutti i componenti delle Segreterie particolari la sede ordinaria di lavoro è Bari per tutta la durata dell’incarico.

Le Segreterie particolari possono essere coordinate ciascuna da un Segretario particolare, con incarico di Posizione Organizzativa di staff, conferito su indicazione del Vice-Presidente o dell’Assessore, a dipendente della Regione appartenente alla categoria “D”. Il suddetto incarico può essere anche conferito a dipendente proveniente da altre pubbliche amministrazioni , di categoria “D” e in comando presso la Regione Puglia. A esso compete, in aggiunta alla retribuzione spettante, una indennità in misura pari alla somma della retribuzione di posizione e della percentuale massima di quella di risultato da corrispondersi mensilmente, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie della missione 1, programma 10, titolo 1, destinate al rimborso agli enti di appartenenza delle spese relative al personale comandato, ovvero in utilizzazione provvisoria, presso gli uffici regionali .

(30) Articolo così sostituito dalla l.r. n. 1/2016, art. 23, c. 2. Il testo originario era così formulato:" Art. 23- (Segreterie particolari del Vice Presidente e degli Assessori) - Il vice Presidente e gli Assessori regionali si avvalgono di segreterie parti­colari il cui personale e compreso nell'allegata tabella A per gli affari di carattere riservato conseguenti alle funzioni dell'assessorato. Il Segretario particolare deve essere scelto con i criteri fissati net pre­cedente articolo 9 e su indicazione del Vice Presidente o degli Assessori. Le unità costituenti le segreterie particolari del Vice Presidente e degli Assessori non possono superare il numero di 3 per la segreteria del Vice Presidente, oltre il segretario e 3 per le segreterie degli Assessori, oltre il segretario particolare."

 

Art. 24

 

(Numero e qualifiche del personale degli Uffici della Giunta, dell'attività di gestione,

degli affari istituzionali della Presidenza della Regione, del Vice Presidente e degli Assessori)

 

[Il numero e le relative qualifiche del personale degli uffici della Giunta, dell'attività di gestione, degli affari istituzionali della Presidenza della Regione, del Vice Presidente e degli Assessori sono compresi nell'allegata tabella A.] (31)

(31) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 25

 

(Ufficio del programma e bilancio)

 

[E’ istituito l'ufficio “program­ma e bilancio” con i seguenti compiti:

 

 - attività di ricerca, di studio e di sperimentazione;

- di predisposizione del progetto di programma generale di sviluppo della Regione;

- di elaborazione degli elementi di verifica dei piani predisposti dai sin­goli settori;

 - di verifica della rispondenza degli indirizzi programmatici agli obiettivi fissati.

L'ufficio e retto da un coordinatore nominato dalla Giunta Regionale mediante incarico a tempo determinato ad un funzionario della Regione ovvero mediante incarico professionale ad un esperto altamente qualifi­cato.

L'attività dell'Ufficio si articola nei seguenti dipartimenti, costituiti dai settori omogenei a fianco di ciascuno indicati:

     

1) Territorio

 Ecologia-Urbanistica-Lavori Pubblici-Trasporti;

 

 2) Attività Produttiva

Agricoltura e foresta, caccia e pesca-industria (industria estrattiva, acque minerali)-commercio (fiere e mercati)-artigianato-turismo e industria alberghiera;

 

3) Attività sociali

Assistenza sanitaria e ospedaliera-Assistenza sociale-Assistenza scola­stica-Istruzione artigiana-Istruzione professionale-musei-biblioteche e attivita culturali-gioventù e sport-tempo libero e spettacolo - coopera­zione e lavoro.] (32)

(32) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 26

(Procedure dellaprogrammazione)

 

[Apposita legge regionale (33) stabilirà i compiti e 1e procedure della programmazione.] (34)

(33) Vedi ll.rr. 24/75 e 44/79.

(34) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

Art. 27

(Numero e qualifiche del personale dell'Ufficio Programma e Bilancio)

 

[Il personale assegnato all' Ufficio «programma e bilancio>> e compreso nell'allegata tabella A.] (35)

(35) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 28

 

(Disposizione transitoria per l'esercizio delle funzioni amministra­tive)

 

[Le funzioni amministrative trasferite dallo Stato sono esercitate dalla Regione a mezzo d'Uffici così come costituiti all'atto di trasferi­mento e facenti capo ai settori di competenza di ciascun assessorato, i quali vengono considerati uffici operativi a se stanti, sino a quando il loro ordinamento non sarà ristrutturato o diversamente disciplinato con appo­site leggi regionali e da leggi di delega delle funzioni amministrative regionali agli Enti Locali, in armonia con I'art.19, 2 comma dello Statuto.

Tali leggi sono da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.] (36)

(36) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 29

(Numero e qualifiche del personale trasferito dallo Stato e dagli Enti parastatali)

 

[Il numero e le rispettive qualifiche del personale trasfe­rito dallo Stato e dagli Enti parastatali di cui all'art: 28 risultano compre­si nell'allegata tabella A.] (37)

(37) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

Art. 30

 

(Settori comuni agli organi regionali)

 

[Gli organi della Regione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali si avvalgono dei seguenti settori comuni:

-  Legislativo;

 - Stampa.] (38)

(38) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 31

 

(Settore legislativo)

 

[II settore legislativo ha il compito di collaborare nello svolgimento dell'attività di elaborazione dei disegni di legge; cura to studio, la redazione, la revisione ed il coordinamento dei disegni, delle proposte di legge e di regolamenti; collabora con il Consiglio e le Commissioni permanenti nello svolgimento dell'attività legislativa, rego­lamentare e amministrativa di carattere generale; cura il coordinamento dei provvedimenti legislativi e regolamentari; fornisce pareri in materia legislativa.

 

Il settore legislativo si articola in:

- Ufficio legislativo del Consiglio;

- Ufficio legislativo della Giunta.

Il coordinatore del settore e assegnato al Consiglio Regionale.] (39)

(39) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 32

(Settore Stampa)

[Il settore stampa cura i rapporti esterni di informazione e divulgazione inerenti all' attività degli organi regionali.

  Il settore inoltre ha i seguenti compiti:

  a) curare la redazione e la diffusione ai vari organi regionali di pubblicazioni periodiche;

  b) rendere disponibili ai consiglieri e a tutti gli organi regionali le informazioni nelle forme e nei tempi richiesti;

  c) curare lo scambio delle informazioni con le altre Regioni, con le amministrazioni locali della Regione e con altri enti pubblici

o istituti di studio.

  Il settore stampa si articola in:

  - Ufficio Stampa del Consiglio

  - Ufficio Stampa della Giunta

  Il responsabile del settore deve essere iscritto all' ordine dei giornalisti come professionista o pubblicista.

  Il Presidente della Giunta e del Consiglio possono nominare un addetto stampa con contratto a termine, secondo le norme del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, scelto tra gli iscritti all' ordine dei giornalisti di cui alla legge 3- 2- 1963 n. 69, come professionista o pubblicista da almeno tre anni.] (40)

(40) articolo modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 12 agosto 1977, n. 23. Il presente articolo, già abrogato dal primo comma dell' art. 11, L.R. 8 giugno 1987, n. 14, è stato abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

 

Art. 33

(Numero e qualifiche del personale addetto ai Settori comuni)

[Ilnumero e le rispettive qualifiche del personale addetto all'Ufficio Legislativo ed all'Ufficio Stampa del Consiglio sono compresi nell'allega­ta tabella A/1; il numero e le rispettive qualifiche del personale addetto all'Ufficio Legislativo ed all'Ufficio Stampa della Giunta sono compresi nell'allegata tabella A.] (41)

(41) articolo abrogato dall'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

TITOLO IV(42)

UFFICI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI ED UFFICI REGIONALI DEL CONTENZIOSO

(42) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 34 a 37, è stato abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

Art. 34

 

(Organi di controllo)

 

[Gli Organi di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione Puglia si articolano nei seguenti Uffici:

  a) Comitato regionale di controllo;

  b) Sezioni decentrate di controllo.] (43)

(43) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

Art. 35

 

(Personale addetto agli Uffici degli Organi di controllo)

 

[Il personale addetto agli Uffici del Comitato regionale ed agli Uffici delle Sezioni decentrate di controllo sugli atti degli Enti locali e' compreso nell' allegata tabella A.](44)

(44) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

Art. 36

 

(Uffici del contenzioso)

 

[Ai sensi delta legge regionale 31 marzo 1973, n. 8, che ne definisce i compiti e le attribuzioni, sono istituiti i seguenti Uffici del contenzioso:

 

a) Ufficio regionale del contenzioso di Bari;

b) Ufficio regionale del contenzioso di Brindisi,

c) Ufficio regionale del contenzioso di Foggia;

d) Ufficio regionale del contenzioso di Lecce;

e) Ufficio regionale del contenzioso di Taranto.] (45)

(45) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

Art. 37

 

(Numero e qualifiche del personale addetto agli Uffici del conten­zioso)

 

[Il numero e le qualifiche del personale assegnato agli Uffici regio­nali del contenzioso sono compresi nella allegata tabella A.] (46)

(46) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

 

 

 

TITOLO V (47)

PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

 

(47) presente titolo, comprendente gli articoli da 38 a 48, è stato abrogato dal secondo comma, lettera a), dell' art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 38

 

(Gruppi di lavoro)

 

[Illavoro dei dipendenti regionali e organiz­zato in modo da valorizzare il momento collegiate, la qualificazione pro­fessionale, la responsabilizzazione e la rotazione del personale; esso e svolto in maniera da assicurare sia il collegamento tra gli uffici delta Regione sia quello fra gli stessi e le strutture esterne e la intera comunità regionale.

La Regione promuove inoltre la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione dei dipendenti, ne valorizza la produzione scientifica e culturale.

Al fine di attuare e valorizzare il momento collegiate previsto dal 1 comma, si costituiscono, per periodi determinati, gruppi di lavoro con aggregazione di personale ai vari livelli.] (48)

(48) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

Art. 39

 

(Attribuzioni del coordinatore di settore)

 

[Ilcoordinatore di settore provvede sulle materie a lui attribuite dai competenti organi delta Regione.

Attua gli indirizzi dell'organo politico regionale nello svolgimento dell'azione legislativa e amministrativa, proponendo l'adozione dei rela­tivi provvedimenti.

Elabora gli atti inerenti la gestione ordinaria del settore e quelli di esecuzione delle scelte dell'Ente, svolgendo mansioni di natura tecnico­giuridica ed economica, the presuppongano requisiti di particolare e rico­nosciuta competenza.

Predispone,  sulla base delle indicazioni degli organi regionali, gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali dell'attività dell'amministrazione regionale.

Cura l'attuazione dei programmi di competenza del settore, sotto la direttiva dell'organo politico responsabile del settore stesso, sia in ordine agli obbiettivi che ai tempi di attuazione.

Promuove e coordina l'attività degli Uffici costituenti il settore favo­rendo i gruppi di lavoro.] (49)

(49) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

Art. 40

 

(Attribuzioni del coordinatori di ufficio)

 

[ Il coordinatore di uffi­cio coordina, in applicazione delle direttive impartite dai competenti organi regionali, l'attività di una unità operativa di livello e dimensioni minori rispetto al settore e nel quadro dell'azione svolta dal coordinatore del settore stesso.

Favorendo i gruppi di lavoro segue l'effettuazione dei compiti affida­ti all'ufficio nonché i tempi di realizzazione.

Attende all'impostazione del lavoro con metodi e procedure più razionali per il miglior funzionamento dell'ufficio.

E’ responsabile, nell'ambito della sfera di sua competenza, dei termini di procedimento previsti dalle disposizioni di leggi o di regolamenti e del conseguente risultato.](50)

(50) Articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

Art. 41

(Fasce funzionali)

[Il personale della Regione e' ripartito in 7 fasce funzionali di mansioni:

  7a Fascia funzionale: diploma di laurea

  6a Fascia funzionale: diploma di laurea

  5a Fascia funzionale: diploma di scuola media superiore

  4a Fascia funzionale: diploma di scuola d' obbligo

  3a Fascia funzionale: diploma di scuola d' obbligo

  2a Fascia funzionale: diploma di scuola d' obbligo

  1a Fascia funzionale: diploma di scuola d' obbligo

Per scuola d' obbligo si intende quella dell' epoca in cui il dipendente ha concluso il corso degli studi.] (51)

(51) articolo già abrogato dal secondo comma dell’art.2, L.R. 13 marzo 1980, n. 16 e successivamente e nuovamente  abrogato dal secondo comma, lettera a), dell' art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7 , che ha abrogato l’intero titolo V nel quale è contenuto il presente articolo.

 

 

Art. 42

 

(Attribuzioni del personale della 7a fascia funzionale)

 

[Il per­sonale della 7a fascia funzionale svolge attività prevalente di studio e di ricerca, indirizza l'organizzazione e l'attuazione dei compiti degli addetti ai servizi secondo programmi di lavoro elaborati con il coordinatore di ufficio o di settore.

Ove gli sia attribuita dal coordinatore la cura di una specifica materia o di un determinato servizio, in tale ambito indirizza la attività del perso­nale assegnato e formula proposte circa la organizzazione e i programmi di lavoro.

Partecipa a commissioni e comitati di studio nell'interesse dell'Ente Regione.] (52)

(52) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 43

 

(Attribuzioni del personale della 6a fascia funzionale)

 

[Il per­sonale della 6a fascia funzionale cura l'istruttoria amministrativa tecnica o contabile con la conseguente definizione degli affari di particolare rile­vanza che richiedano attività di elaborazione, progettazione, studio e ricerca, predisponendo altresì tutti gli atti relativi.

Collabora con il personale della fascia funzionale superiore alla rea­lizzazione dei programmi di lavoro, formulando proposte circa i criteri operativi da adottare.

Partecipa a commissioni e comitati di studio nell'interesse dell'Ente Regione.] (53)

(53) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 44

 

(Attribuzioni del personale della 5a fascia funzionale)

 

[Il persona­le della 5a fascia funzionale è addetto a mansioni di segreteria e collabo­razione contabile, tecnica e amministrativa.

Disimpegna mansioni che attengano ad adempimenti istruttori colle­gati a compiti di studio, ricerca e progettazione.

Può partecipare a Commissioni e comitati di studio nell'interesse dell'Ente Regione.

Nella 5a fascia funzionale sono collocati gli stenografi forniti di diplo­ma di Scuola Media Superiore.] (54)

(54) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 45

(Attribuzioni del personale della 4a fascia funzionale)

 

[Il persona­le della 4a fascia funzionale disimpegna mansioni di archivio, protocollo, registrazione, stenografia e copia, nonché di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica e amministrativa, utilizzando anche macchine.] (55)

(55) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 46

(Attribuzioni del personale della 3a fascia funzionale)

 

[Il persona­le della 3a fascia funzionale svolge mansioni di operatore di macchine meccanografiche, di conduttore di automobile, di centralinista telefonico. Tali mansioni richiedono specifica qualificazione professionale.] (56)

(56) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 47

 

(Attribuzioni del personale della 2a fascia funzionale)

 

[Il persona­le della 2a fascia funzionale attende principalmente ai servizi di aula, anti­camera, corridoio, custodia e sorveglianza e alle operazioni di scambio di carteggio e fascicoli tra uffici.

Tali mansioni non richiedono particolare qualificazione professiona­le.] (57)

(57) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

Art. 48

(Attribuzioni del personale della I fascia funzionale)

[Il personale della la fascia funzionale svolge mansioni di carattere esclusivamente manuale.] (58)

(58) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell' art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

TITOLO VI

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE REGIONALE

Art. 49

 

(Nomina dei coordinatori)

 

[La Giunta regionale provvede, sentito il Consiglio del Personale e su designazione dell'Ufficio diPresidenza del Consiglio, per i coordinatori da assegnare al Consiglio Regionale, a conferire l'incarico di coordinatore sia dei settori the degli Uffici, tenendo presenti l'anzianità di servizio del dipendente, i titoli da lui posseduti e gli incarichi ricoperti.

Nel caso che il provvedimento della Giunta non concordi con il pare­re espresso dal Consiglio del Personale il provvedimento va motivato.

I coordinatori di settore e di ufficio sono scelti tra il personale della 7a fascia funzionale che abbiano frequentato con esito positivo un corso di formazione che la amministrazione organizzerà ogni biennio secondo le norme che saranno previste nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Al corso di formazione di cui al precedente comma è ammesso il per­sonale della settima fascia funzionale che abbia compiuto 5 anni di servi­zio senza demerito.

Il rapporto complessivo dei coordinatori di settore e di ufficio e quel­lo del personale dipendente della Regione non pub superare il 7% e deve essere determinato in relazione alle reali esigenze di servizio.

L'incarico di coordinatore è conferito per la durata di 5 anni.

La revoca dei coordinatori è disposta dalla Giunta Regionale, sentito il Consiglio del Personale, e su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale per i coordinatori da assegnare al Consiglio Regionale, con provvedimento motivato.

Nel periodo di durata dell'incarico, al coordinatore di ufficio va liqui­date l'indennità mensile (per 12 mesi) non pensionabile di L. 720.000 annue lorde.

Al coordinatore di settore, per la durata dell'incarico, va liquidate una indennità mensile (per 12 mesi) non pensionabile pari a lire 1.200.000 annue lorde.

I coordinatori di ufficio e di settore, ove particolari esigenze di servi­zio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di lavoro oltre l'orario stabilito ai sensi dell'art. 56 della presente legge senza diritto a compenso di sorta per il lavoro straordinario fino a 24 ore mensili.

Le eventuali eccedenze saranno liquidate nel limite massimo di 48 ore mensili.] (59)

(59) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 50

 

(Accesso alle fasce funzionali)

 

[Il Personale regionale, salvo i casi stabiliti dalla legge, è assunto nei singoli livelli retributivi e funziona­li mediante pubblici concorsi per titoli ed esami banditi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su delibera della Giunta.

Il regolamento di esecuzione determinerà il programma di esame. Nelle more dell'emanazione del regolamento di esecuzione, ai con­corsi di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per i concor­si di accesso agli impieghi nell'amministrazione dello Stato.

I titoli di studio per l'accesso ai livelli retributivi e funzionali sono così stabiliti e riportati nell'allegata Tabella A):

- Diploma di laurea e specializzazionee/o abilitazione professionale ove richiesta dagli ordinamenti per l' VIII livello;

- Diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione professionale se richieste per il VII livello;

- Diploma di laurea per il VI livello;

- Diploma di scuola secondaria superiore e/o Diploma professionale ove richiesto per il V livello;

- Licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale ove richiesta per il IV livello;

- Licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale ove richiesta per il III livello;

- Compimento dell'obbligo scolastico per il II e I livello.

Gli impiegati regionali privi del titolo di studio richiesto possono par­tecipare a concorsi pubblici per i posti di livello immediatamente supe­riore a quello di appartenenza, purché provvisti del titolo di studio imme­diatamente inferiore e di una anzianità di servizio di almeno 5 (cinque) anni nel livello attuale.

Ai concorsi per posti del 3 e 4 livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con 5 anni di anzia­nità complessiva nei due livelli o di 3 anni nel solo livello immediatamen­te inferiore.

Sono esclusi i posti per l'esercizio delle cui funzioni il possesso del titolo di studio sia prescritto dalla legge.

Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato ai dipendenti regionali di ruolo in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti capoversi.

Nei bandi di concorso devono essere applicate le percentuali di assun­zione per le categorie privilegiate previste dalla vigente legislazione sta­tale.

La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

Le nomine vengono conferite con decreto del Presidente della Regione nei limiti dei posti disponibili alla data dell'emanazione del decreto stesso e secondo l'ordine della graduatoria degli idonei redatta dalla commissione giudicatrice ed approvata con delibera della Giunta Regionale.

Per gli impiegati delta Regione l'attribuzione del nuovo livello agli effetti giuridici ed economici decorre dal primo giorno del mese successi­vo a quello nel quale è conseguito.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Per i posti dell'8°-7° e 6° livello sono così composte:

a)   dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al Personale che la presiede;

b) da un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti regionali. Qualora le Organizzazioni Sindacali non provvedano entro 15 gg. dalla richiesta a comunicare le designazioni di propria competenza, la Giunta regionale procede ugualmente alla nomina della commissione giudicatrice, che si intende validamente costituita dagli altri compo­nenti;

 

c) da quattro esperti nelle materie su cui vertono le prove d'esame, di cui due indicati dalla Giunta regionale e due dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Funge da Segretario un dipendente appartenente alla 6a fascia funzionale.

 

Per i concorsi a posti del 5 livello la Commissione è composta da membri di cui alle lettere a), b) e da un professore di ruolo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado nelle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Per i concorsi a posti del 4 e 3 livello, la Commissione è composta dai membri di cui alle lettere a), b) e da un insegnante di ruolo di scuola media inferiore o da un esperto tecnico-pratico a seconda delle materie oggetto di esame.

La Commissione per l'assunzione ai posti della 1 e 2 fascia funziona­le è composta dai membri di cui alle precedenti lettere a) e b) e da tre con­siglieri regionali, uno dei quali scelto tra le minoranze, eletti dal Consiglio Regionale. A parità di merito, nella valutazione comparativa dei candi­dati, la Commissione dovrà tener conto del carico familiare, dello stato di occupazione risultante anche dalla iscrizione nelle liste di collocamento, nonché dello stato di occupazione e sanitario del nucleo familiare.

I concorsi devono essere espletati entro un anno dalla data del bando di concorso e le nomine dei vincitori devono essere effettuate entro ses­santa giorni dalla data di espletamento.

La graduatoria .dei concorsi è approvata dalla Giunta regionale, ed ha validità per un anno dalla sua approvazione per la copertura dei posti che si rendano vacanti salvo the per quelli derivanti da ampliamento di orga­nico.

La Giunta regionale non può sindacare l'operato delle Commissioni giudicatrici a meno  che non rilevi vizi di forma o di procedure.

La graduatoria è pubblicata, dopo l'approvazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione o in apposito Supplemento di esso ed ha caratte­re definitivo.]

Da tale data decorrono per tutti gli interessati i termini per eventuali impugnative.] (60)

(60) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

 

Art. 51

 

(Mansioni) (61)

 

[ Ildipendente deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.

Al dipendente possono essere attribuite temporaneamente, per ragio­ni di carattere organizzativo, mansioni diverse da quelle precedentemen­te svolte, purché corrispondenti alla fascia di appartenenza. A ciò prov­vede la Giunta dopo aver ascoltato l'interessato.] (62)

(61) Per l'affidamento di mansioni superiori vedi l.r. 13/88, art. 59.

(62) articolo abrogato dal secondo comma, lettera a), dell'art. 34, L.R. 4 febbraio 1997, n. 7

 

Art. 52

 

(Doveri dell'impiegato)

 

 Nei confronti dell'amministrazione regionale l'impiegato è tenuto a prestare la propria opera per tutto l'ora­rio stabilito e deve esprimere nell'assolvimento delle proprie mansioni spirito di iniziativa, capacità decisionale, autocontrollo.

Salvo quanto disposto dallo Statuto, dal regolamento del Consiglio e della legge sui procedimenti amministrativi, l'impiegato non può fornire a chi non ne abbia diritto informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'Amministrazione o per i terzi.

L'impiegato regionale non può esercitare alcun commercio, industria o professione né assumere incarichi alle dipendenze di privati o enti pub­blici.

L'impiegato che si trovi nelle situazioni previste dal comma prece­dente è dichiarato decaduto, se la situazione di incompatibilità non cessa nel termine indicato in apposita diffida.

Sono fatte salve comunque le sanzioni disciplinari.

Art. 53

 

(Nomina)

 

La nomina in prova dell'impiegato regionale è dispo­sta con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta Regionale.

L'accettazione della nomina avviene con dichiarazione scritta dell'interessato, entro 30 giorni dalla relativa nomina.  L'assunzione del servizio entro lo stesso termine o nel diverso giorno; indicato nella comunicazione della nomina equivale ad accettazione.

In mancanza della dichiarazione di accettazione della nomina o della effettiva assunzione in servizio senza giustificato motivo, entro 30 giorni; dalla data stabilita, l'interessato si intende rinunciatario.

Il rapporto di impiego decorre agli effetti giuridici ed economici dal  giorno in cui il dipendente assume effettivo servizio.

 

Art. 54

 

(Periodo di prova)

 

 La durata del periodo di prova è di un anno dalla data di inizio del servizio effettivo, prorogabile per 6 mesi con decreto del Presidente della Regione su delibera della Giunta Regionale e su conforme parere del Consiglio del Personale, ove non fossero ancora suf­ficienti gli elementi di giudizio.

Entro un mese dalla scadenza del termine del periodo di prova, il Presidente della Regione, su delibera motivata della Giunta, può dispor­re la risoluzione del rapporto di impiego su conforme parere del Consiglio del Personale.

La nomina si intende definitiva qualora sia decorso il termine di cui al precedente comma senza che alcun provvedimento sia stato adottato. Per gli impiegati provenienti da diversa fascia funzionale dell'ammi­nistrazione regionale il periodo di prova è ridotto a 6 mesi.

 

Art. 55

 

(Promessa solenne di giuramento)

 

 Ildipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere avanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: «Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collet­tività e del pubblico bene».

Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina, deve prestare davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato giuramento in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'amministrazione regionale e del pubblico bene».

Il rifiuto di prestare la solenne promessa ed il giuramento comporta la decadenza dall'impiego.

Art. 56

 

(Orario di servizio)

 

[L' orario di servizio e' di 36 ore settimanali.

  La distribuzione giornaliera dell' orario settimanale viene stabilita con delibera della Giunta o dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio, rispettivamente per il personale dell' amministrazione regionale e del Consiglio.  Tali delibere saranno adottate sentiti i rappresentanti del personale.

  L' impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica.

  E' altresì libero dal servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi della legge 25 maggio 1949 n. 260 e successive modificazioni.

  L' impiegato chiamato a prestare servizio in giornate di riposo settimanale ha diritto, entro i 15 giorni successivi, ad un giorno di riposo per recupero.

  L' impiegato, per esigenze di servizio, e' tenuto a prestare la propria opera anche oltre l' orario di obbligo con diritto al compenso per lavoro straordinario.] (63)

(63) Articolo soppresso dal terzo comma dell' art. 15, L.R. 13 marzo 1980, n. 16.

 

Art. 57

 

(Diritti sindacali) (64)

 

Ildiritto di assemblea, di trasferimento di rappresentanti sindacali, i permessi per attività sindacali, il diritto di affis­sione, l'uso dei locali per attività sindacali, la raccolta dei contributi sin­dacali, sono regolati dalla legge 20 maggio 1970, n. 360 in quanto compa­tibili con le norme vigenti in materia di impiego statale.

Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla Giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate. (65)

(64)in materia di diritti sindacali vedi le LL. RR. 13/88 e 22/90

(65) comma così aggiunto dal primo comma dell' art. 23, L.R. 13 marzo 1980, n. 16

 

Art. 58

 

(Contrattazione)

 

 Le norme della presente legge relative allo stato giuridico ed economico, all'assistenza e quiescenza del personale regionale, saranno sottoposte ad esame alla scadenza del primo anno di applicazione e, successivamente, ogni 3 anni con la partecipazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La contrattazione non viene comunque effettuata nell'anno prece­dente le elezioni regionali.

 

Art. 59

(Impiegati studenti)

 

[ I dipendenti regionali, che si trovino nelle condizioni di cui al 1° comma dell' art. 10 della legge 20 maggio 1970 n. 300, esauriti i congedi straordinari di cui allo art. 61 possono, avuto riguardo alle esigenze di servizio, essere impiegati in orari di servizio che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.] (66)

(66) Articolo soppresso dal quarto comma dell'art. 19, L.R. 13 marzo 1980, n. 16.

 

Art. 60

(Congedo ordinario retribuito per ferie)

 

[ L' impiegato regionale ha diritto ogni anno ad un congedo ordinario retribuito di un mese.

  Tale congedo deve essere usufruito in modo da comprendere almeno 20 giorni in uno o due periodi.   L' impiegato assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate di congedo proporzionale al periodo di servizio che presterà nell'anno.

Il congedo ordinario retribuito per ferie non può tuttavia essere usufruito durante i primi tre mesi del periodo di prova.

  Il congedo ordinario e' irrinunciabile.

  Il godimento del congedo entro l' anno può essere rinviato ed interrotto per esigenze eccezionali di servizio.  In tale caso esso dovrà essere goduto entro il primo semestre dell' anno successivo.

  Il congedo ordinario retribuito per ferie viene richiesto al coordinatore di settore che ha l' obbligo di concederlo qualora non ostino indilazionabili esigenze di servizio.

  L' impiegato la cui domanda non sia stata accolta ha diritto di ripetere la richiesta  all'Assessore al personale.

  Il coordinatore di settore deve richiedere il congedo ordinario retribuito per ferie all' Assessore al personale. Per i coordinatori assegnati al Consiglio e' richiesto il parere del Presidente.] (67)

(67) Articolo, prima modificato dal primo comma dell'art. 1, L.R. 25 agosto 1976, n. 19 e, successivamente, soppresso dal quattordicesimo comma dell' art. 17, L.R. 13 marzo 1980, n. 16.

 

Art. 61

 (Congedo straordinario)

[ Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti per intero per il primo mese e per i 4/ 5 per il mese successivo nei seguenti casi:

  a) per contrarre matrimonio, nella misura di 15 giorni;

  b) per richiamo alle armi, purché non a richiesta, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale il dipendente e' collocato in aspettativa;

  c) per la partecipazione a concorsi, per il tempo strettamente necessario;

  d) per attendere, ove il lavoratore risulti mutilato o invalido di guerra o per servizio, alle cure richieste dallo stato di invalidità,

nei termini e con le modalità previste dalle vigenti leggi;

  e) per gravi motivi.

  Il congedo straordinario retribuito viene concesso con delibera della Giunta regionale su proposta dell' Assessore al Personale, previo parere dell' Ufficio di Presidenza, per il personale del Consiglio, su presentazione di domanda motivata da parte dell' interessato.] (68)

 (68) Articolo soppresso dal secondo comma dell' art. 18, L.R. 13 marzo 1980, n. 16.

 

Art. 62

(Assenze)

 

[ In caso di malattia o di altro grave impedimento alle prestazioni del servizio, il dipendente deve dare immediata comunicazione

con qualsiasi idoneo mezzo all' Amministrazione regionale, indicando il proprio recapito.

  Qualora l' assenza dovuta a malattia si protragga per oltre tre giorni, il dipendente deve altresì trasmettere all' Amministrazione

regionale certificato rilasciato dal medico curante attestante la durata prevedibile della malattia.

  Il Presidente della Giunta, tramite i competenti uffici, può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata attraverso i servizi ispettivi dell' istituto assistenziale competente.

  Qualora l' esistenza o l' entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l' assenza e' considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

  Dalla data del provvedimento con cui l' assenza viene considerata ingiustificata, decorrono i termini per eventuali impugnative da parte degli interessati.] (69)

 (69) Articolo soppresso dal diciottesimo comma dell' art. 21, L.R. 13 marzo 1980, n. 16.

 

Art. 63

(Aspettativa)

[ Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i dipendenti civili dello Stato, il dipendente può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni, avuto riguardo alle esigenze di ufficio, per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.

  Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa la avvenuta frequenza.

  La durata di più periodi di aspettativa per infermità, per motivi di famiglia o per motivi di studio, non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.  La aspettativa di cui ai commi precedenti e' concessa dalla Giunta regionale, su parere dell' Ufficio di Presidenza, per il personale del Consiglio.] (70)

(70) Articolo soppresso dal terzo comma dell'art. 22, L.R. 13 marzo 1980, n. 16.

 

Art. 64

 

(Comando presso altre Amministrazioni) (71)

 

 Il dipendente può essere comandato dalla Giunta a prestare servizio presso altro Ente pub­blico avente sede nel territorio regionale.

Il comando è disposto, sentito il dipendente, per riconosciute esigen­ze di servizio e per l'espletamento di attività delegate agli Enti locali per un periodo non superiore ad un anno.

Nel caso in cui il comando debba protrarsi per un periodo superiore è richiesto l'assenso del dipendente.

Per il comando del personale assegnato agli Uffici del Consiglio, del Comitato regionale, delle Sezioni decentrate di controllo e degli Uffici regionali del contenzioso, è richiesto il parere obbligatorio dell'Ufficio di Presidenza o del Comitato o della Sezione o del competente Assessore.

Per il comando disposto presso Enti pubblici aventi sede in Comune diverso da quello della sede cui è assegnato il dipendente, spetta al dipen­dente stesso l'indennità di missione stabilita all'art. 80 della presente legge.

(71) in materia di mobilità vedi l’art. 22 della  L.R. 22/90

 

Art. 65

(Permessi )

[L' impiegato regionale, per esigenze personali o familiari, può assentarsi dal servizio per una parte dell' orario giornaliero, previa autorizzazione del responsabile diretto dell' Ufficio.

  Il permesso da 1 a 5 giorni e' accordato dall' Assessore o dal Presidente, per il personale del Consiglio, per comprovate esigenze personali e familiari.  Tali permessi non possono superare complessivamente 5 giorni in un anno.

 

Il permesso da 1 a 5 giorni è accordato dall'Assessore o dal Presidente, per il personale del Consiglio, per comprovate esigenze personali e familiari. Tali permessi non possono superare complessivamente 5 giorni in un anno. ] (72)

(72) comma abrogato dall'ottavo comma dell'art. 17, L.R. 13 aprile 1988, n. 13

 

Art. 66

 

(Residenza)

 

Ilpersonale risiede nella località ove ha sede l’ Ufficio; tuttavia può scegliere la propria residenza in altra località purché ciò sia ritenuto dall'Amministrazione conciliabile con il normale adempi­mento dei lavori di ufficio.

 

Art. 67

 

(Corsi di perfezionamento e di aggiornamento)

 

La Regione promuove direttamente o in collaborazione con la Università e gli Istituti specializzati lo svolgimento di corsi di perfezionamento e di aggiornamento per migliorare la formazione professionale.

  L'istituzione, l'organizzazione e le convenzioni con le Università e con gli Istituti di cui al comma precedente sono approvate con delibera­zione della Giunta.

L'esito favorevole degli esami dei corsi costituisce titolo di merito.

 

 

Art. 68

 

(Fascicolo personale)

 

 Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono inseriti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in apposito indice allegato.

Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo per­sonale in ogni tempo e chiederne rilascio di copia, anche dopo la cessa­zione dal servizio; egli deve essere sentito prima della inserzione nel fascicolo di atti the potrebbero essergli di pregiudizio.

Le sue dichiarazioni sono inserite nel fascicolo.

L'Amministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel fasci­colo e non elencati nell'indice.

 

Art. 69  

 

(Trasferimenti di personale) (73)

 

Itrasferimenti di personale all'interno dei settori e degli uffici e nell'ambito della stessa sede di servizio sono disposti dall'Assessore al personale previa intesa con gli Assessori preposti ai singoli settori o con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio a seconda della rispettiva competenza e sentito il Consiglio del Personale.

I trasferimenti the comportano spostamento dalla sede di servizio sono deliberati dalla Giunta Regionale.

I trasferimenti di cui al comma precedente sono deliberati o su domanda dell'interessato ove non ostino esigenze di servizio o per moti­vate esigenze di servizio, sentito in ogni caso il dipendente ed il Consiglio del Personale.

In quest'ultimo caso, qualora il dipendente esprima il proprio non gradimento, il provvedimento deve essere dettagliatamente motivato in relazione alle esigenze che ne rendono assolutamente necessaria la ado­zione, anche in considerazione delle condizioni di famiglia e del servizio prestato in sedi disagiate e delle esigenze di studio del dipendente e dei suoi figli.

Al dipendente trasferito competono le indennità previste dalla nor­mativa in vigore per i dipendenti dello Stato alla data del trasferimento.

(73) in materia di mobilità vedi  l’art. 22 della L.R. 22/90,

TITOLO VII

ORGANI COLLEGIALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI REGIONALI

 

Art. 70

 

(Consiglio del Personale) (74)

 

 [II Consiglio del Personale, presie­duto dall'Assessore al personale, è composto: da due dipendenti scelti dal Consiglio Regionale, dal coordinatore del settore del personale, da tre dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti regio­nali. I componenti designati dalle organizzazioni sindacali potranno esse­re sostituiti in ogni momento dai sindacali the ne effettuano la nomina.

Il Consiglio è nominato con provvedimento del Presidente dalla Giunta all'inizio di ciascuna legislatura.

Il Consiglio del Personale esprime pareri e formula proposte sull'impiego del personale e sulla costituzione dei gruppi di lavoro.

Il Consiglio si pronunzia, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla pre­sente legge.

Esercita altresì le competenze attribuite ai Consigli di amministrazio­ne delle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili.

Alle riunioni in cui vengono esaminate le proposte della Giunta rela­tive al conferimento o alla conferma di coordinatore di settore o di ufficio non possono partecipare i membri del Consiglio del Personale diretta­mente interessati.

I componenti del Consiglio del Personale non possono far parte con­temporaneamente della Commissione di disciplina.]

(74) Articolo abrogato dalla l.r. n. 45/2013, art. 12, c.1, lett. a)

TITOLO VIII

SANZIONI DISCIPLINARI

 

Art. 71

 

(Sanzioni disciplinari)

 

 L'impiegato che viola i suoi doveri è sog­getto alle seguenti sanzioni disciplinari:

 

1- la nota di demerito

2 - la riduzione dello stipendio

3 – la sospensione della qualifica

4 –la destituzione

 

Art. 72

 

(Nota di demerito)

 

 La nota di demerito viene inflitta per lievi trasgressioni e consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata.

 

Art. 73

(Riduzione dello stipendio)

 

 La riduzione dello stipendio inflitta per grave negligenza, per contegno scorretto verso il pubblico e gli ammi­nistratori nell'esercizio delle loro funzioni, non pub superare il quanto dello stipendio nè avere durata superiore a sei mesi.

 

Art. 74

 

(Sospensione dalla qualifica)

 

La sospensione dalla qualifica, inflitta per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente riduzione dello stipendio e per violazione del segreto di ufficio, consiste nell'allon­tanamento dal servizio con la privazione dello stipendio da 1 a 6 mesi.

Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.

 

Art. 75

 

(Destituzione)

 

 La destituzione viene inflitta per recidiva reitera­ta nelle mancanze previste dai precedenti articoli, per violazione dolosa dei doveri di ufficio con pregiudizio della Regione, di altri Enti Pubblici e privati o di privati come conseguenza di giudicato penale the abbia accer­tato l'esistenza di un delitto contro la pubblica amministrazione.

 

Art. 76

 

(Sospensione)

 

In presenza di procedimenti penali a carico del dipendente per reati che non consentono la conservazione del rapporto fiduciario, il dipendente può essere sospeso dall’impiego fino all’esito del giudizio penale.

 

Art. 77

 

(Commissione di disciplina)

 

 E’ istituita la Commissione di disciplina composta da due docenti universitari esperti di discipline giuridiche attinenti il diritto amministrativo e il diritto del lavoro di cui uno con funzioni di presidente, eletti dal Consiglio regionale, da un dipendente designato dal Consiglio del personale che non sia di qualifica inferiore a quella degli inquisiti. Funge da segretario un funzionario dell’ufficio del personale.

 

TITOLO IX  Trattamento Economico

Art. 78

 

(Trattamento economico)

 

Ai dipendenti della Regione Puglia compete il trattamento economico iniziale indicato nell'allegata tabella B) che fa parte integrante della presente legge.

Gli stessi conseguono dopo due anni di servizio prestato senza deme­rito il trattamento economico indicato nell'allegata tabella B).

Il dipendente usufruisce:

a) di tre classi di stipendio ciascuna di importo pari a112,50%, 10% e 10% dello stipendio iniziale conseguibile rispettivamente al V, IX e XV anno di servizio;

b) di aumenti periodici biennali non riassorbibili nelle classi successive di stipendio, di importo pari al 2,50%.

Il primo scatto viene riassorbito dal trattamento economico attribui­to al 2° anno.         

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici di cui ai punti a) e b) sono calcolati sulla retribuzione di cui al 2° comma.

Il trattamento economico di cui al presente articolo assorbe qualsiasi altro compenso fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario e indennità di missione.

E' vietato ai dipendenti regionali di percepire altra indennità, gettoni o compensi di qualsiasi specie per concorsi e per prestazioni connesse alla loro carica nell'interesse della Amministrazione regionale o di altri Enti, Associazioni, Aziende e privati salvo che siano previsti da norme di legge riguardanti tutti i dipendenti o dal contratto collettivo nazionale. (75)

L'importo delle indennità, gettoni o compensi di cui al comma prece­dente è versato dall'Ente, Associazioni, Azienda e privato tenuto a corri­sponderlo e dalla stessa Regione direttamente in conto entrate alla teso­reria regionale su apposito fondo da gestirsi [da parte del Consiglio del personale]. (76)

Gli aumenti periodici biennali sono suscettibili di anticipazione rispetto al decorso normale periodo di tempo occorrente per la matura­zione nei casi e con l'osservanza delle norme in vigore per i dipendenti statali. Su richiesta del dipendente che non abbia demeritato, l'Amministrazione regionale può corrispondere uno scatto biennale di stipendio anticipato, una sola volta nel corso del rapporto di impiego. (77)

Con apposito regolamento approvato ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto, sentite le Organizzazioni sindacali, si provvede alla disciplina dell’amministrazione e della contabilità del fondo di cui al precedente comma. (78)

(75) Comma mosificato dalla l.r. n. 45/2013, art. 12, c.1, lett. b1)

(76)  Comma modificato dalla l.r. n. 45/2013, art. 12, c.1, lett. b2), vedi anche, a riguardo il regolamento regionale n. 13/2014

(77) Comma così sostituito dal primo comma dell' art. 1, L.R. 18 luglio 1974, n. 23.

(78) Comma aggiunto dalla l.r. n. 45/2013, art. 12, c.1, lett. b3)

 

Art. 79

 

(Lavoro straordinario)

 

[ La misura oraria del compenso per lavoro straordinario previamente autorizzato e' corrisposta sulla base del trattamento economico risultante dalla allegata tabella B) e dal 2° comma dell' art. 78 con i seguenti criteri di calcolo:

  stipendio +   classi di stipendio +   aumenti periodici:   52 settimane x   orario settimanale di lavoro

  Le prestazioni di lavoro straordinario non possono comunque superare 24 ore mensili per ciascun dipendente.

  Per comprovate esigenze di servizio la Giunta Regionale o l' Ufficio di Presidenza per il Personale del Consiglio può autorizzare la maggiorazione del 100% di tale limite](79)

(79) Articolo, prima sostituito dal primo comma dell' art. 2, L.R. 18 luglio 1974, n. 23 e, successivamente, abrogato dal quinto comma dell' art. 32, L.R. 13 marzo 1980, n. 16.

 

Art. 80

Trattamento di missione

[Al personale che effettua missioni fuori della ordinaria sede di servizio spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di trasferta nelle misure ed alle condizioni stabilite dalla legge 18- 12- 1973, n. 836.] (80)

(80) Articolo, prima sostituito dal primo comma dell' art. 3, L.R. 18 luglio 1974, n. 23  e, successivamente, abrogato dal primo comma dell' art. 1, L.R. 17 luglio 1979, n. 42.

 

 

Art. 81

 

(Indennità integrativa speciale)

 

Le retribuzioni vengono adegua­te di anno in anno al costo della vita modificando l'ammontare della indennità integrativa speciale come per i dipendenti civili dello Stato in attività di servizio.

 

Art. 82

 

(Assistenza, Previdenza e Quiescenza) (81)

 

Ai fini del trattamento di pensione il Personale è iscritto alla Cassa Pensione dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.).

Ai fini dell'erogazione dell'assistenza malattia all'Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico (ENPDEDP)

Ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto Nazionale di  Assistenza Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).

Per le modalità di iscrizione, per la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti si applicano le disposizioni vigenti per ciascun Istituto.

(81) vedi anche LL.RR. 22/83, 36/87,19/89 e 16/91.

  TITOLO X

INCARICHI

Art. 83

 

(Incarichi speciali) (82)

 

Lo studio di problemi di particolare impor­tanza non riconducibili alla normale attività degli Uffici della Giunta può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione regionale, ai quali sia riconosciuta una specifica competenza in materia.

Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche, persone giuri­diche, enti, istituti ed organizzazioni che diano sicuro affidamento in ordi­ne allo svolgimento dei compiti speciali loro affidati.

(82) vedi anche la L.R. 45/81

 

Art. 84

 

(Conferimento incarichi speciali)

 

 Gli incarichi previsti dal precedente articolo sono conferiti con deliberazione della Giunta Regionale per oggetto definito ed a tempo determinato; non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati; non sono cumulabili.

Nella stessa deliberazione dovrà essere indicato l'ammontare del compenso globale da corrispondere al soggetto incaricato che, fuori dei casi di applicazione delle tariffe professionali, ove il carattere delle pre­stazioni lo consenta, sarà determinato in relazione all'importanza dell'incarico conferito.

La corresponsione del compenso viene effettuata soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito.

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE

Art. 85

 

(Criteri di inquadramento)

 (giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. IV, sent. n. 680 del 14-09-1984, Sigg. Fiorito Alberto, Broglia A. ed altri c. Regione Puglia ed altri (p.d. 841554).

 

I dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasferiti ed il personale comandato di ruolo, i dipendenti degli altri enti pubblici comandati di ruolo e i dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi INAPLI - ENALC ed INIASA sono inquadrati nei livelli retributivi e funzionali risultanti dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Il personale proveniente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, appartenente a ruoli atipici - quali addetti al servizio avviamento al lavoro, collocatori comunali, addetti alla vigilanza - viene inquadrato nella quinta fascia retributiva funzionale.

Il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza, nello stesso ruolo, viene valutato per intero . (83)

Sono fatti salvi i diritti sanciti dalla legge regionale 26 marzo 1973, n. 7 della Regione Puglia.

L'inquadramento dei dipendenti di altri enti pubblici ai quali non si riferisce la tabella C) avverrà per assimilazione con deliberazione della Giunta regionale previo parere di una commissione mista composta dall'Assessore al personale che la presiede, da tre funzionari nominati dall'amministrazione regionale e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative.

La stessa commissione si pronunzierà sugli eventuali casi dubbi e controversi nella determinazione del livello di inquadramento.

(83) comma aggiunto dal primo comma dell'articolo unico, L.R. 18 agosto 1978, n. 39, a sua volta sostituito dal primo comma dell' art. 1, L.R. 29 agosto 1979, n. 53.

 

 

Art. 86

 

(Modalità di inquadramento)

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. IV, sent. n. 680 del 14-09-1984, Sigg. Fiorito Alberto, Broglia A. ed altri c. Regione Puglia ed altri (p.d. 841554).

 

 

 L'inquadramento del personale comandato di ruolo o distaccato in servizio alla Regione Puglia alla data di entrata in vigore della presente legge avviene su domanda dell'interes­sato da presentarsi entro 60 giorni dalla data predetta.

Con le stesse modalità di cui al precedente comma avverrà l'inquadramento del personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 26.3.1973, n. 7 o della presente legge in virtù di provvedimenti formalmente approvati e limitatamente al personale amministrativo ed ausiliario.

L'inquadramento è effettuato in relazione alle mansioni definite all'atto di assunzione ed al titolo di studio necessario per ottenere l'inquadramento corrispondente alla mansione svolta.

L'accertamento di idoneità sarà effettuato da una commissione pre­sieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato e composta dall'assessore nel cui settore il personale in questione è stato impiegato, da due esperti appartenenti all'amministrazione regionale, da un rappresentante sindacale designato dalle organizzazioni maggiormen­te  rappresentative.

Nel caso il personale assunto a contratto abbia prestato servizio pres­so il Consiglio Regionale la Commissione sarà integrata da un Consigliere Regionale designato dall'Ufficio di Previdenza.

L'accertamento verterà su un colloquio o prova pratica e dovrà tener conto delle risultanze del periodo di lavoro prestato.

L'inquadramento dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo trasfe­riti dallo Stato alla Regione Puglia ai sensi dei decreti delegati emanati in forza della legge 15.5.1970, n. 281, e dei dipendenti trasferiti alla Regione dai soppressi E.N.A.L.C.-I.N.I.A.S.A.-I.N.A.P.L.I. avviene d'ufficio.

Sono fatti salvi per l'inquadramento i diritti conseguenti all'applica­zione del D.P.R.1.6.72, n. 319.

 

Art. 87

(Inquadramento personale cottimista)

 

 Il personale in servizio con retribuzione a cottimo, a fattura, con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, the abbia svolto servizio continuativo per almeno tre anni presso gli uffici statali trasferiti alla Regione è inquadrato, a domanda, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei livelli retributivi funzionali corrisponden­ti alle mansioni effettivamente svolte negli uffici dove hanno prestato la loro opera sino al massimo del 5 livello retributivo e funzionale, purché in possesso del titolo di studio corrispondente alle mansioni svolte.

L'accertamento di idoneità sarà effettuato dalla Commissione previ­sta al 4 comma del precedente articolo 86 e verterà su un colloquio o prova pratica; si terrà anche conto delle risultanze del periodo di lavoro già prestato.

Il servizio prestato sarà riconosciuto con le modalità previste dal 1° comma dell'art. 92.

 

Art. 88

(Inquadramento in soprannumero)

 

Il personale è inquadrato nel livello retributivo e funzionale the gli compete in conseguenza dell'appli­cazione delle norme di cui ai precedenti articoli, indipendentemente dalla disponibilità dei posti previsti per i livelli retributivi e funzionali di cui alla tabella B, purché esista capienza nei posti previsti negli altri livelli retri­butivi e funzionali nell'ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e A/1.

In conseguenza dell'applicazione del 1 comma risulteranno compensativamente modificati i contingenti numerici dei livelli retributivi e funzionali di cui alle citate tabelle.

 

Art. 89

(Trattamento economico per il personale in servizio)

 

 Per i dipen­denti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di due anni richiesto dal secondo comma dell'art. 78 per il conseguimento del trattamento econo­mico previsto nell'allegata tabella B è ridotto ad un anno.

Ai dipendenti inquadrati nei livelli retributivi e funzionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge vengono attribuite quat­tro classi di retribuzione rispettivamente del 20% al 5 anno, del 20% al 9 anno, del 15% al 15 anno e dell' 11% al 25 anno.

Esso decorrerà dalla data del 1.4.1972 per il personale trasferito dallo Stato e dalla data del 1.7.1972 per il personale proveniente dai disciolti I.N.I. A.S.A.-E.N.A.L.C.-I.N.A.P.L.L.

Per il personale comandato il periodo di un anno di servizio si consi­dera decorrere, ai soli fini del conseguimento del trattamento economico di cui al 2° comma dell'art. 78, dalla data di effettivo inizio del servizio presso la Regione.

Gli aumenti periodici e le classi di stipendio sono calcolati, per i dipendenti in servizio, inquadrati nelle fasce superiori alla prima, sulla base del trattamento economico conseguito ai sensi del 1° comma.

 

Art. 90

(Idoneità alla fascia funzionale superiore)

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. IV, sent. n. 1439 del 31-03-2005, Salamina Antonio c. Presidenza del Consiglio dei Ministri,

 in persona del Presidente in carica e Commissione governativa di controllo sugli atti della Regione Puglia

T.A.R. Bari

Sez. I, sent. n. 257 del 20-04-1999, R.E. c. Commissariato Governo Regione Puglia ed altro.

Il personale che abbia svolto nella Regione mansioni superiori a quelle proprie della qualifica di provenienza, per almeno sei mesi continuativi, può essere inquadrato, a domanda, nel livello retributivo e funzionale immediatamente superiore a quello che gli competerebbe in corrispondenza della qualifica di provenienza.

La relativa domanda corredata dall'attestazione del presidente della Giunta o dell'assessore nel cui settore il dipendente è stato impiegato o del presidente del Consiglio se trattasi di dipendente in servizio presso quegli uffici, dovrà essere presentata entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge n. 18 del 25 marzo 1974 al presidente della Giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Giunta regionale, sentito il parere di una commissione mista composta dall'assessore al personale, che la presiede, da tre funzionari nominati dall'amministrazione regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali maggiormente rappresentative dispone l'inquadramento con proprio provvedimento che deve essere comunicato personalmente al dipendente. (84)

(84) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 4, L.R. 18 luglio 1974, n. 23. L' art. 25 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7, così menziona «Le procedure di cui all' art. 90 della L.R. 25 marzo 1974, n. 18, come sostituito dall' art. 4 della L.R. 18 luglio 1974, n. 23, sono definitivamente concluse e sono fatti salvi gli atti amministrativi esecutivi e la medesima norma è abrogata.

 

Art. 91

 

(Termini per l'inquadramento)

 

 L'inquadramento nel ruolo regionale di cui agli articoli precedenti è effettuato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta Regionale.

 

Art. 92

 

(Valutazione del servizio)

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. IV, sent. n. 917 del 21-11-1990, Santo Massotta c. Co.re.co. Puglia (p.d. 902582).

 

 

 

 Ai dipendenti inquadrati nel ruolo regionale a norma dell'art. 85 della presente legge è riconosciuta, agli effetti del trattamento economico, ivi compresa l'attribuzione nel livello retributivo e funzionale conseguito a seguito dell'inquadramento, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, una anzianità per il servizio; comunque prestato anteriormente all'inquadramento, anche se disconti­nuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, presso lo Stato o pubbliche amministrazioni pari al:

-100% se prestato nella carriera corrispondente alla fascia di inquadra­mento;

- 75% se prestato nella carriera immediatamente inferiore;

- 50% se prestato in altre carriere, non di ruolo o comunque prestato. Nel caso in cui nella valutazione della anzianità complessiva compu­tata con le modalità di cui ai commi precedenti e che verrà utilizzata ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali, risulti un residuo, questo verrà conteggiato interamente per l'attribuzione dell'aumento periodico di stipendio successivo all'inquadramento medesimo.

I dipendenti che anche a seguito dei benefici di cui all'art. 68 del D.P.R. 30.6.72, n. 748 esteso al personale comandato in servizio, a quello proveniente dagli Enti locali e dai disciolti I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C.­I.N.A.P.L.I., godono, all'atto dell'inquadramento, di un trattamento eco­nomico acquisito più favorevole rispetto a quello spettante loro sulla base delle norme previste dalla presente legge, conservano la differenza fra i due trattamenti quale assegno ad personam pensionabile, riassorbibile in sede di successivi aumenti di stipendio e con le modalità di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1139.

L'iscrizione del personale di cui alArt. 102 (Pubblicazione) 2 comma dell'art. 86 presso la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali decorre dalla data di inizio di effettivo servizio presso la Regione. (85)

(85) Per l'interpretazione del presente comma, vedi l'art. 37, L.R. 17 giugno 1994, n. 21.

 

Art. 93

(Decorrenza del trattamento economico)

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. IV, sent. n. 482 del 04-11-1985, Co.re.co. Regione Puglia c. De Vitis F. ed altri (p.d. 851589).

 

 

 Il trattamento econo­mico e giuridico previsto dalla presente legge decorre ad ogni effetto per il personale trasferito dallo Stato dalla data del 1° aprile 1972 e dalla data del 1°luglio 1972 per il personale proveniente dai disciolti E.N.A.L.C.­I.N.I.A.S.A.-I.N.A.P.L.L.

Per il personale comandato o distaccato il trattamento economico decorrerà dalla data dell' inquadramento

Ai dipendenti comandati o distaccati, inquadrati nel ruolo della Regione Puglia a seguito delle disposizioni contenute nella presente legge, viene corrisposto un assegno « una tantum» pari alla differenza tra il trattamento economico di cui al 2 comma calcolato nel periodo tra la data dell'inquadramento e la data di comando, se successiva, a quella di assunzione in servizio presso la Regione e quanto ciascun dipendente ha percepito o ha titolo di percepite nello stesso periodo sulla base del trat­tamento economico dell'Ente di provenienza conteggiando in detrazione le somme e quant'altro percepito dalla Regione a titolo diverso da com­pensi per lavoro straordinario, indennità di missione e premi in deroga.

 

 

Art. 94

 

(Trattamento di quiescenza)

 

 

Al personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli articoli precedenti la Regione riconosce l'anzianità ed i servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza compresi quelli riscattati o che saranno riscattati.

La Regione, nelle norme degli adempimenti relativi alla ricostruzione delle posizioni assicurative presso l'Istituto e la Cassa Pensioni di cui all'art. 52, assicura e liquida al dipendente, a titolo di acconto un trattamento complessivo di pensione pari ai nove decimi di quello spettante in base alle norme vigenti relative alla Cassa di Previdenza per i dipendenti degli Enti locali.

La posizione di ciascun dipendente, agli effetti del trattamento di quiescenza, non potrà comunque essere più sfavorevole in conseguenza dell'applicazione della presente legge. (86)

(86) Comma soppresso dal secondo comma dell' art. 8, L.R. 13 dicembre 1983, n. 22.

 

 

Art. 95

 

(Passaggio di livello)

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. V, sent. n. 193 del 25-02-1997, Conte Vincenzo c. Commissione controllo Regione Puglia (p.d. 971722).

Corte dei Conti

Sez. Giur., sent. n. 37 del 26-05-1999, N.Q. ed altri.

T.A.R. Bari

Sez. I, sent. n. 485 del 14-07-1997, Cerabino ed altri c. Commissione controllo Regione Puglia ed altro.

 

[Entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà indetto concorso interno per il passaggio al 7° livello funzionale, anche in soprannumero, riservato al personale immesso in sede di 1° inquadramento nel 6° livello, che abbia un'anzianità complessiva di 5 anni, di cui 3 presso la Regione.

Il numero degli idonei andrà in detrazione dell'organico della fascia economica di provenienza dall'organico del sesto livello retributivo]. (87)

(87) Articolo abrogato dall'art. 5, L.R. 22 dicembre 2000, n. 28 il quale ha disposto la definitiva conclusione delle procedure di cui al presente articolo, facendo salvi i pronunciamenti giurisdizionali irrevocabili su contenzioni instaurati alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

 

 

 

Art. 96

 

(Trattamento economico ad esaurimento-Provvidenze di prima applicazione)

Agli ispettori generali ed ai direttori di divisione trasferiti e comandati alla Regione dalle Amministrazioni dello Stato con la quali­fica di dirigente superiore a norma degli articoli 17 della legge 16.5.70, n. 281 e 65 della legge 10.2.53, n. 62 è mantenuto ad esaurimento il tratta­mento economico stabilito per detta qualifica dall'art. 68 del D.P.R. 30.6.72, n. 748 con le modalità previste dal medesimo decreto.

Lo stipendio del personale con trattamento ad esaurimento è sogget­to ad aumenti periodici biennali illimitati del 2,50%.

I dirigenti superiori in sede di primo inquadramento possono optare per il trattamento economico stabilito per il personale inquadrato al 7° livello mantenendo come assegno ad personam da riassorbirsi con i futu­ri miglioramenti l' eventuale differenza tra il trattamento base ad esauri­mento e quello 7° livello.

Il trattamento giuridico dei dirigenti superiori è quello previsto negli articoli the precedono fatto salvo il disposto dell'art. 20 del D.P.R. 30.6.1972, n. 748, concernente l' orario di lavoro e le prestazioni straordi­narie che viene recepito dalla presente legge ed applicato nei confronti dei dirigenti superiori che mantengono la posizione ad esaurimento in sede di prima applicazione della legge.

In sede di prima applicazione della presente legge i dirigenti trasferiti o comandati dallo Stato alla Regione in forza dei decreti delegati emana­ti ai sensi della legge 16.5.70, n. 281, che siano, alla data della entrata in vigore della presente legge, preposti alla direzione degli uffici centrali e periferici trasferiti dallo Stato, sono nominati coordinatori di ufficio.

Al personale trasferito dallo Stato alla Regione e in servizio alla data del 1 aprile 1972, collocato a riposo, compete il trattamento giuridico economico previsto dalla presente legge.

 

Art. 97

(Conferimento dell'incarico di coordinatore in fase di prima appli­cazione della legge)

Nella prima attuazione della presente legge, salvo i casi di cui al penultimo comma del precedente articolo 96, gli incarichi di coordinatore sono conferiti dalla Giunta, sentito il Consiglio del Personale e su proposta, per i coordinatori dei settori e uffici del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza scegliendoli tra il personale della 7a fascia funzionale, prescindendo dalla partecipazione al corso di cui all'articolo 49.

 

Art. 98

(Acconti)

 

 Con effetto dal 10 aprile 1972, ovvero dalla data di ini­zio dell'effettivo servizio presso l'amministrazione regionale, se successi­va al personale inquadrabile a norma dei precedenti articoli  corrisposto, salvo conguaglio in sede di attribuzione del trattamento economico deri­vante dall'inquadramento nel ruolo regionale, un acconto mensile netto, differenziato in relazione alle carriere dell'ente di provenienza, nelle seguenti misure:

 

- Direttiva           L.120.000

- Concetto          L.105.000

- Esecutiva          L. 90.000

- Ausiliaria          L. 80.000

I predetti acconti mensili assorbono l'assegno perequativo eventualmente spettante agli aventi diritto e gli acconti sui futuri miglioramenti già percepiti o da percepire in esecuzione di atti deliberativi amministrativi della Regione o degli Enti di provenienza.

 

TITOLO XII

BENEFICI PER GLI EX COMBATTENTI

 

Art. 99

(Benefici per gli ex combattenti)

 

Il personale in servizio presso la Regione Puglia usufruisce dei benefici per gli ex combattenti ed assimila­ti come previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifica­zioni ed integrazioni.

TITOLO XIII

NORME FINALI

Art. 100

(Rinvio)

 Per tutto quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alla normativa statale vigente in materia.

 

Art. 101

 

(Disposizioni finanziarie)

 

 Agli oneri derivanti per fronteggiare il pagamento di competenze arretrate, ammontanti a L. 6.600.000.000, si fa fronte utilizzando, ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, le disponibilità di cui ai seguenti stanziamenti degli esercizi 1973 e retro:

Esercizio 1972 cap. 10 

L. 

803.000.000 

 

Esercizio 1973 cap. 10-bis 

L. 

1.889.293.000 

 

Esercizio 1973 cap. 11 

L. 

1.876.217.767 

 

Esercizio 1973 cap. 12 

L. 

442.000.000 

 

Esercizio 1973 cap. 14-bis 

L. 

1.589.489.253 

 

 

L. 

6.600.000.000 

 

mediante riversamento all'istituendo apposito cap. 38-bis della entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 1974 «Riversamento di disponibilità conservare nei residui passivi 1973 e retro per fronteggiare oneri arretrati a favore del personale dipendente» cui si contrappone, in contropartita, nell'uscita del bilancio 1974 il cap. 12-bis, di nuova istituzione, «Oneri a carico della Regione per il pagamento delle competenze arretrate a favore del personale per gli anni 1973 e retro, in applicazione della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974».

La spesa ricorrente presumibile di L. 17.444.000.000; compresi gli oneri riflessi, e derivante dall'applicazione della predetta legge per l'esercizio 1974, è iscritta ai capitoli dal 12 al 16 del bilancio di previsione del 1974, ed è finanziata con parte del fondo comune di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970.

Per gli esercizi successivi si farà fronte con la iscrizione dei relativi oneri nella parte passiva dei rispettivi bilanci finanziari. (88)

(88) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 5, L.R. 18 luglio 1974, n. 23.

Art. 102

(Pubblicazione)

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

TABELLA A *

Personale dei settori operativi, settori afferenti la attività di gestione, gli affari istituzionali.

Personale della Presidenza della Regione, delle segreterie particolari del Vice Presidente, della Giunta e degli Assessori regionali.

Personale dei settori omogenei interessati alla programmazione dell'Ufficio programma, degli Uffici degli organi di controllo, degli Uffici regionali del conten­zioso, degli Uffici operativi periferici, dell'Ufficio Legislativo della Giunta, dell'Ufficio Stampa della Giunta.

A ciascuno dei livelli retributivi e funzionali sottoelencati corrispondono le unità sottoindicate:

- Livello 7 , n. 195; - Livello 6, n. 238; - Livello 5 , n. 625; - Livello 4, n. 569; - Livello 3 , n. 130; - Livello 2, n. 295; - Livello 1 , n. 6;

- Numero totale del personale, 2.058.

TABELLA A/1  (89)

Personale del Consiglio Regionale

A ciascuno dei livelli retributivi e funzionali sottoelencati corrispondono le unità sottoindicate:

- Livello 7, n..10; - Livello 6, n. 15; - Livello 5, n. 27; - Livello 4, n. 27; - Livello 3 , n. 12; - Livello 2, n. 23; - Livello 1 , n. 6;

- Numero totale del personale, 120.

(89) Vedi, anche, quanto disposto dal secondo comma dell' art. 1, lettera a), L.R. 12 aprile 1977, n. 10, dall' art. 3, L.R. 29 agosto 1979, n. 55 e dall' art. 3, L.R. 20 giugno 1980, n. 71.

 

TABELLA B (90)

Livello retributivo e funzionale.

A ciascuno dei livelli sottoelencati corrisponde la seguente retribuzione:

- Livello 7 : retribuzione iniziale lire 3.000.000, dopo due anni lire 4.100.000;

- Livello 6 : retribuzione iniziale lire 2.300.000, dopo due anni lire 3.625.000;

- Livello 5 : retribuzione iniziale lire 2.000.000, dopo due anni lire 3.000.000;

- Livello 4 : retribuzione iniziale lire 1.700.000, dopo due anni lire 2.400.000;

- Livello 3 : retribuzione iniziale lire 1.450.000, dopo due anni lire 1.920.000;

- Livello 2 : retribuzione iniziale lire 1.400.000, dopo due anni lire 1.600.000;

- Livello 1 : retribuzione iniziale lire 1.200.000, dopo due anni lire 1.250.000.

- Compete inoltre 1'indennità integrativa speciale, le eventuali quote di aggiunta familiare, la 13a mensilità.

(90) Successivamente lo stipendio iniziale è stato riderminato per effetto delle ll.rr. 16/80 (tabel­la "B") - 22/81, art. 3 - 26/84, art. 29 -13/88, art. 32 - 22/90, art. 40. Per la decorrenza dei due anni vedi L.R. 5/80, art. 1.

 

TABELLA C (91)

Inquadramento nei livelli retributivi e funzionali della Amministrazione regio­nale in relazione alle qualifiche di provenienza nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi, negli Enti Locali, ex I.N.A.P.L.I., I.N.I.A.S.A. e E.N.A.L.C..

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 7 della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

- Direttore di divisione aggiunto, equiparato od equiparabile, e qualifiche superio­ri, nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi;

- Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di divisione aggiunto e superiori, negli Enti Locali;

- Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di divisione aggiunto e superiori, nell'I.N.A.P.L.I., I.N.I.A.S.A., E.N.A.L.C..

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 6 della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

- Direttore di sezione, equiparato od equiparabile. Consigliere quale dipendente non di ruolo di prima categoria di cui al R.D.L. 4.2.73, n. 100 e successive modi­ficazioni, nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi;

- Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di sezione, negli Enti locali;

- Qualifiche equiparate od equiparabili a quelle di direttore di sezione nell'I.N.A.P.L.I.-I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C..

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 5 della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

  - tutte le qualifiche della carriera di concetto tecnica ed amministrativa, nelle Amministrazioni dello Stato .e negli ordinamenti autonomi;

  - tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa negli Enti locali;

- tutte le qualifiche della carriera di concetto, tecnica ed amministrativa nell'I.N.A.P.L.I.-I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C..

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 4 della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

 - tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa. Operaio specializzato-capo autorimessa-sorvegliante idraulico-guardia sanità, nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi;

- tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa. Operaio specializzato-vigils urbani, negli Enti locali;

 - tutte le qualifiche della carriera esecutiva, tecnica ed amministrativa. Operaio specializzato nell'I.N.A.P.L.I.-I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C..

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 3 della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

   - operaio qualificato. Autista, meccanico, macchinista ed equiparati nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi;

 - operaio qualificato. Autista, meccanico, macchinista ed equiparati, negli Enti locali.

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 2 della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

- custode, commesso, capo, commesso, operaio comune, nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti autonomi;

 - custode, commesso, bidello, commesso capo cantonieri ed operai comuni in genere, negli Enti locali;

 - usciere, usciere capo, custode, commesso ed equiparati nell'I.N.A.P.L.I.­I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C.

Viene inquadrato nel livello retributivo e funzionale 1 della Amministrazione regionale il personale avente le seguenti qualifiche di provenienza:

- addetti alla pulizia nelle Amministrazioni dello Stato e negli ordinamenti auto­nomi;

- addetti alla pulizia negli Enti locali;

- addetti alla pulizia nell'I.N.A.P.L.I.-I.N.I.A.S.A.-E.N.A.L.C..

Le qualifiche sono quelle riconosciute dopo l' applicazione dell' art. 68 del D.P.R. 30.6.72, n. 748.

(91) Vedi, anche, quanto disposto dall' art. 1, lettera b), L.R. 12 aprile 1977, n. 10.