TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
(Spesa a carattere
pluriennale)
- Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011, nelle misure indicate nell’allegato “9-B” al bilancio di previsione
2009.
Art. 2
(Rinegoziazione mutui
intesa convenzionale)
- La Giunta regionale è autorizzata a proseguire le
operazioni di ristrutturazione dei mutui compresi nell’intesa
convenzionale secondo i criteri, i limiti e le condizioni contenuti
nell’articolo 41 (Finanza degli enti territoriali) della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), nelle disposizioni di
cui all’articolo 3, comma 2, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la
formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010
della Regione Puglia), e tenuto conto dell’andamento dei tassi
interbancari (Euribor 6 mesi). A tal fine sono iscritti in bilancio
dedicati capitoli di entrata 5124005 - upb 05.01.02 - e di spesa 1120025 -
upb 06.02.03 - denominati, rispettivamente, “Entrate derivanti dalle
operazioni di ristrutturazione dei mutui - intesa convenzionale (Art. 3,
co.2, l.r.
40/2007 e legge bilancio di previsione 2009)” e “Rimborso alle
banche somme a seguito estinzione anticipata dei mutui - intesa
convenzionale (Art. 3, co.2, l.r.
40/2007 e legge regionale bilancio di previsione 2009)”. Alla
quantificazione dei relativi stanziamenti si provvede con atto della
Giunta regionale in sede di eventuale definizione delle operazioni di
ristrutturazione.
Art. 3
(Integrazione
all’articolo 7 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17)
- All’articolo 7 (Spese utenze - Domiciliazione
bancaria) della legge
regionale 2 dicembre 2005, n. 17 (Assestamento e terza
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005),
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“3 bis. La
Ragioneria regionale, al termine dell’esercizio finanziario e al fine di
assicurare la tempestiva esecuzione delle relative operazioni di chiusura, è
autorizzata a procedere alla liquidazione e contestuale emissione dei mandati
di pagamento in favore del Tesoriere regionale relativi alla regolarizzazione
delle carte contabili eventualmente ancora in essere e connesse alle utenze di
cui al comma 1, fermo restando le verifiche da parte dei competenti servizi
regionali di cui al comma 3.
3 ter. La
regolarizzazione contabile da parte della Ragioneria è effettuata utilizzando
le risorse provenienti dagli impegni di spesa assunti dalle rispettive
strutture regionali sui pertinenti capitoli e, qualora insufficienti, mediante
imputazione per la differenza sul dedicato capitolo 1110097 - upb 06.02.01.”.
Art. 4
(Tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti)
- Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 9
(Disposizioni di carattere tributario) della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda
variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007),
già prorogato dall’articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 2008, n.
42 (Disposizioni relative all’esercizio provvisorio del bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2009), è ulteriormente prorogato al 1°
luglio 2009. Fino a tale data continuano ad applicarsi le aliquote
vigenti.
Art. 5
(Compartecipazione
IVA non sanitaria)
- Le eventuali somme rivenienti dalla
compartecipazione dell’IVA non sanitaria degli esercizi finanziari
precedenti devono essere destinate a eliminare o ridurre l’IRBA e le
aliquote aggiuntive regionali dell’IRAP e dell’IRPEF.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI
RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni in materia di sviluppo rurale
Art. 6
(Anticipazioni
finanziarie ai Consorzi di bonifica)
1.
Per le finalità e le esigenze riferite all’esercizio
finanziario 2009 di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi
di bonifica), come modificato e integrato dall’articolo 17 della
legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 e dall’articolo 3 della legge
regionale 2 luglio 2008, n. 19, è autorizzata un’anticipazione
finanziaria di euro 32 milioni in favore dei Consorzi di bonifica.
2.
Nell’ambito dello stanziamento di cui al comma 1 è
autorizzata l’erogazione di un contributo straordinario, sotto forma di
anticipazione, di euro 2 milioni 250 mila al Consorzio per la bonifica della
Capitanata e di euro 750 mila al Consorzio di bonifica montana del Gargano, al
fine di attenuare l’esposizione debitoria derivante dalle rate dei mutui e
dalla ridotta attività di irrigazione.
3.
Alla spesa per far fronte all’erogazione delle
anticipazioni di cui al comma 1 si provvede mediante iscrizione di pari importo
sui capitoli di entrata 6151270 “Recupero di somme anticipate ai Consorzi di
bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)” - upb06.01.01 - e di uscita 1200170
“Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a
1)” - upb 99.99.01 - delle partite di giro del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2009.
4.
Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed
e) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r.
8/2006 e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale è
autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme,
un commissario ad acta, il quale può avvalersi di una struttura di supporto. Il
compenso da riconoscere e corrispondere al Commissario ad acta e ai componenti
della struttura di supporto per complessivi euro 28 mila fa carico al capitolo
112099 upb 01.01.01 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2009.
5.
La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r.
8/2006, come sostituita dall’articolo 3 della l.r.
19/2008, è sostituita dalla seguente:
”c) al
pagamento del corrispettivo sia all’Acquedotto pugliese per la fornitura
dell’acqua, anche pregressa, sia ai fornitori di energia elettrica per
l’alimentazione agli impianti irrigui e agli impianti per l’approvvigionamento idrico
alle popolazioni pugliesi;”.
Art. 7
(Contributo
straordinario per la lotta al punteruolo rosso)
- Per la realizzazione degli interventi previsti dal
piano di azione predisposto dalla Regione per la lotta al “punteruolo
rosso” è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb
01.03.01, il capitolo di spesa 111106, denominato “Contributo sulle spese
per interventi su piante attaccate dal punteruolo rosso”, con una
dotazione finanziaria per l’esercizio 2009 pari a euro 350 mila.
Art. 8
(Spesa per il
contrasto alle frodi agroalimentari)
1.
Al fine di potenziare l’attività di controllo sulla
spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal Programma di sviluppo
rurale della Puglia 2007-2013 e in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni
agroalimentari pugliesi, il Direttore dell’Area politiche per lo sviluppo
rurale è autorizzato a sottoscrivere un “protocollo d’intesa” tra la Regione
Puglia e il Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza.
2.
Per il rimborso delle spese sostenute dal Comando
regionale Puglia della Guardia di Finanza per le attività previste dal
“protocollo d’intesa” è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della upb 01.01.05, il capitolo di spesa
3.
111022, denominato “Rimborso spese in favore del
Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza per attività di controllo
sulla spesa pubblica e in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni
agroalimentari pugliesi”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2009
pari a euro 250 mila.
Art. 9
(Cofinanziamento
regionale per la composizione del prezzo bietole)
1.
Al fine di garantire la composizione del prezzo delle
bietole per la campagna 2008-2009 in favore dei bieticoltori pugliesi che
conferiscono il proprio prodotto allo zuccherificio di Termoli, la Regione
assegna contributi, secondo la regola degli “aiuti de minimis”, nel rispetto
del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nel
bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 01.03.01, il capitolo di
spesa 111107, denominato “Coofinanziamento pubblico regionale per la
composizione del prezzo bietole - campagna 2008-2009 - mediante “aiuti de
minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli previsti dal reg.
(CE) n. 1535/2007”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2009 pari a
euro 1 milione 600 mila.
Art. 10
(Intervento
finanziario per la valorizzazione dei prodotti tipici)
1.
Per far fronte agli oneri connessi alle iniziative di
valorizzazione dei “prodotti tipici” e delle produzioni agroalimentari
regionali di qualità” è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito
della upb 01.03.02, il capitolo di spesa 111108, denominato “Azioni di valorizzazione
dei prodotti “tipici” della Puglia e delle produzioni agroalimentari di
qualità”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2009 pari a euro 1
milione.
2.
Al fine della semplificazione dei procedimenti
amministrativi e dei conseguenti adempimenti burocratici a carico degli addetti
ad attività agricole o connesse con l’agricoltura, per l’esercizio
dell’attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle
leguminose, di cui al regio decreto legge 23 aprile 1942, n. 433 e al decreto
legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l’esercizio e
l’incoraggiamento della trebbiatura e sbranatura a macchina, o con altri mezzi
e sistemi, dei cereali e delle leguminose), non è richiesta alcuna licenza o
concessione regionale.
Art. 11
(Sistema informatico
agricolo UMA)
- Per lo svolgimento delle attività previste dal
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n.
454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione
fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica), e
con riguardo alle spese per la conduzione e manutenzione del sistema
informatico agricolo UMA, è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito della upb 01.01.05, il capitolo di spesa 111023, denominato
“Servizio di conduzione e manutenzione del sistema informatico agricolo
UMA”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2009 pari a euro 500
mila.
Art. 12
(Interventi a favore
del settore olivicolo)
1.
Al fine di limitare l’impatto della crisi del settore
olivicolo e per la tutela del paesaggio agrario pugliese, è istituito un fondo
finalizzato alla concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle
organizzazioni dei produttori olivicoli e dalle cooperative del settore in
relazione agli acconti erogati ai soci conferenti.
2.
L’aiuto in conto interessi è concesso nel rispetto del
regime comunitario “de minimis”. Le modalità operative di tale fondo sono
determinate con regolamento da adottarsi entra sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3.
Per le finalità di cui al presente articolo è istituito
nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della upb 01.01.05, il capitolo di
spesa 114020, denominato “Fondo per la concessione del concorso sugli interessi
passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori olivicoli e dalle
cooperative del settore”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio 2009
pari a euro 500 mila.
Art. 13
(Variazioni e
integrazioni alla legge regionale 30 giugno 1999, n.20)
1.
Alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20, (Definizione procedure di assegnazione
e vendita di beni di riforma fondiaria per dismissioni patrimoniali in favore
di enti pubblici), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
all’articolo 3, come sostituito dall’articolo 18, comma
1, della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
“4 bis. Il
termine semestrale previsto dal presente articolo, in ordine all’accettazione
del prezzo proposto, può essere esteso fino a un massimo di mesi dodici nel
solo caso in cui, posto a carico dell’acquirente l’onere del frazionamento di
immobili, si è da questi dimostrata l’impossibilità di potervi provvedere nel
termine più breve per oggettive difficoltà di carattere tecnico o burocratico;
in tali casi il prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali.”;
b)
il comma 6 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“6. Il prezzo
e le condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il
richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei
mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici
regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi dodici, limitatamente al
solo caso previsto dall’articolo 3, comma 4 bis. Decorso tale termine, il fondo
ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per nuove assegnazioni,
secondo le norme vigenti.”;
c)
all’articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2 bis. Le disposizioni
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
non si applicano alle cessioni di case coloniche realizzate e/o acquisite per
finalità di riforma fondiaria, così come pervenute, per successione tra enti,
al patrimonio indisponibile della Regione Puglia.”;
d)
la lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 è sostituita
dalla seguente:
“a) quando non sia stato stipulato il
contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di
destinazione deve essere alienata preferibilmente al possessore, alle
condizioni previste dall’articolo 13. Se il mutamento di destinazione
interviene dopo l’accettazione del prezzo, nei tempi e nelle forme previste, ma
prima che sia stipulato il contratto di cessione, la vendita ha luogo alle
condizioni proposte e già accettate;”;
e)
all’articolo 13, come modificato dall’articolo 43 della
legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14, sono apportate le seguenti
modifiche:
1.
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. Non si fa luogo alla procedura concorsuale anche ove
l’ufficio, rilevata l’esistenza di relitti di immobili in disponibilità avente
scarso valore e consistenza, valuti l’opportunità di alienarli,
prioritariamente in favore di eventuali confinanti, al prezzo e alle condizioni
previste dall’articolo 4 per i terreni aventi destinazione agricola, ovvero dai
commi 3, 6, 7 bis e 7 ter del presente articolo per quelli che hanno perso tale
destinazione.”;
2.
il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. La
Giunta regionale è autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di
promissari acquirenti, dei beni di cui al presente articolo in ordine ai quali
sia intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata
definita la trattativa mediante scambio di lettera di intenti.”;
3.
il comma 7 bis è sostituito dal seguente:
“7 bis. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente
articolo sono validi se il possessore esprime il proprio assenso entro sei mesi
dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici
regionali, ovvero entro il termine più ampio di mesi dodici, limitatamente al solo
caso previsto dal comma 4 bis dell’articolo 3. Decorso tale termine, l’immobile
ritorna nella disponibilità della ex riforma fondiaria per essere alienato con
le procedure previste dal comma 1. Restano a carico del possessore gli oneri
dovuti per tutto il periodo di possesso, così come quantificabili ai sensi
della lettera b) del comma 3, con l’aggiunta degli interessi legali.”;
4.
dopo il comma 7 ter è aggiunto il seguente:
“7 quater. Le disposizioni
previste dal comma 1, lettera a), dell’articolo 8 si applicano anche alle
cessioni disciplinate dal presente articolo.”;
f)
il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
“1. La disciplina
contenuta nel presente titolo è estesa a tutti i beni pervenuti alla Regione
dall’ex Opera nazionale combattenti.”;
g)
dopo il comma 2 dell’articolo 18 è aggiunto il
seguente:
“2 bis. I compiti affidati al Comitato tecnico consultivo, come
previsti dal comma 2 dell’articolo 2 della legge
regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano di
liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia
ERSAP), istitutiva di quell’organismo, sono estesi a tutti gli atti e connesse
procedure amministrative relative alla dismissione dei beni di cui al comma 1
del presente articolo.”.
Art. 14
(Modifica alla legge
regionale 12 maggio 1997, n. 15)
- Il comma 1 dell’articolo 3 della legge
regionale 12 maggio 1997, n. 15 (Norme in materia di bruciatura
delle stoppie), è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di
prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico o privato, i
proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola, a
conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente praticare
sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una “precesa” o
“fascia protettiva”, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza
continua e costante di almeno dieci metri e, comunque, tale da assicurare che
il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La larghezza
della “precesa” o “fascia protettiva” deve essere non inferiore a quindici
metri lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate,
rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da
terreni incolti.”.
Art. 15
(Modifiche alla legge
regionale 3 agosto 2007, n. 23)
1.
Alla legge
regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei
distretti produttivi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 2 sono aggiunte
le seguenti:
“d bis) distretti agroalimentari di qualità ai sensi dell’articolo 13
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
d ter) distretti rurali ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 228/2001,
che sono disciplinati da apposito regolamento proposto dall’Assessorato alle
risorse agroalimentari.”;
b) il comma 1
dell’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“1 Il
programma di sviluppo del distretto deve essere presentato entro e non oltre
180 giorni dal riconoscimento provvisorio previsto dall’articolo 4, comma 6.
Per i riconoscimenti provvisori già intervenuti, il programma deve essere
presentato entro e non oltre il termine del 30 settembre 2009. Il programma di
sviluppo del distretto deve essere presentato dal presidente del distretto
contestualmente:
a) all’Assessorato regionale per
lo sviluppo economico e agli altri assessorati competenti per materia;
b) alle province nel cui ambito
territoriale operano almeno un terzo delle aziende che hanno sottoscritto il
programma di sviluppo.”.
Capo II
Disposizioni in materia di politiche per
lo sviluppo economico,lavoro e
innovazione
Art. 16
(Sistemi turistici
locali)
- Per l’anno 2009, in deroga a quanto stabilito dalla
l.r.
23/2007, come modificata dalla legge regionale 14 dicembre
2007, n. 36 e dal regolamento regionale 9 marzo 2009, n. 4 (Regolamento ai
sensi dell’articolo 5 legge
regionale 11 febbraio 2002, n. 1, in materia di sistemi
turistici locali), i termini di presentazione delle istanze relative a
Sistemi turistici territoriali (STT) e Sistemi turistici di prodotto (STP)
sono fissati al 15 ottobre. Per l’anno 2010, gli stessi termini sono
fissati al 15 marzo.
Art. 17
(Contributo
straordinario agli enti fieristici)
1.
Al fine di sostenere le spese di funzionamento degli
enti fieristici a carattere regionale è iscritta nel bilancio regionale,
limitatamente all’esercizio 2009, sul capitolo 352026 “Contributo straordinario
per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia, della Fiera
dell’Ascensione di Francavilla Fontana, della Fiera di San Giorgio di Gravina e
della Fiera di Galatina.
l.r.
4/2003” - upb 02.01.02 -, la
2.
L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è
subordinata alla presentazione al competente servizio regionale di apposita
istanza corredata di:
somma di euro 800 mila, come di
seguito articolata:
|
a)
|
Fiera di Foggia
|
a
|
410.000,00
|
b)
|
Fiera di Galatina
|
a
|
130.000,00
|
c)
|
Fiera dell’Ascensione di
Francavilla Fontana
|
a
|
130.000,00
|
d)
|
Fiera di Gravina
|
a
|
130.000,00
|
a)
relazione sulle spese generali di funzionamento
relative gli anni 2008 e 2009;
b)
relazione sulle risultanze contabili inerenti
l’apposito stanziamento;
c)
copia dell’atto deliberativo del consiglio di
amministrazione di approvazione del bilancio di previsione 2009 e del conto
consuntivo 2008.
3.
In sede di erogazione delle somme di cui al comma 1 si
provvede a definire, con la relativa determinazione dirigenziale, le modalità e
i tempi per la rendicontazione dei contributi erogati.
Art. 18
(Liquidazione e pagamento
dei soci della ex Tecnopolis
Csata Scarle relativi
oneri notarili)
1.
Al fine di provvedere alla liquidazione delle quote di
capitale sociale della ex Tecnopolis Csata Scarl possedute da tutti i soci di
minoranza, nonché delle relative spese notarili, per l’esercizio finanziario
2009 è autorizzata la spesa di euro 45 mila. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma si provvede mediante l’istituzione,
nell’ambito dell’upb 07.04.01, del capitolo di spesa 915040 “Intervento
finanziario per l’acquisizione di quote di capitale sociale della ex Tecnopolis
Csata Scarl e relativi oneri notarili”, con una dotazione finanziaria di euro
45 mila.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere,
con proprio atto, i conseguenti adempimenti.
Art. 19
(Acquisizione delle
partecipazioni societarie detenute da Innovapuglia spa)
1.
Al fine di ottemperare alle disposizioni recate
dall’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale), come modificato dall’articolo 1, comma 720, della l. 296/2006,
dall’articolo 18, comma 4 septies, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
dall’articolo 4, comma 7, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 e
dall’articolo 20, comma 1 bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, la
Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad acquisire le
partecipazioni societarie detenute da Innovapuglia s.p.a., come di seguito
elencate:
a)
Patto territoriale Polis Scrl;
b)
Consorzio per lo sviluppo dell’aria Conca barese Scrl;
c)
Consorzio Campus Virtuale;d) Emmegiesse s.p.a.
2.
All’onere derivante dalla presente norma si provvede
mediante l’istituzione, nell’ambito dell’upb 07.04.01 del bilancio di
previsione 2009, di dedicato capitolo di spesa 3930, denominato “Intervento
finanziario per l’acquisizione delle partecipazioni societarie detenute da
Innovapuglia s.p.a.”, con una dotazione finanziaria di euro 76.979,00.
Art. 20
(Istituzione di un
fondo di rotazione per l’attuazione
dei piani di
ripianamento dei consorzi ASI legge regionale 8 marzo 2007, n. 2)
1.
Al fine di supportare le operazioni di ristrutturazione
finanziaria e di ripianamento delle esposizioni debitorie dei consorzi per lo
sviluppo industriale, così come accertate ai sensi della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei consorzi per lo
sviluppo industriale), è istituito un apposito fondo denominato “Fondo di
rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento dei consorzi ASI”.
2.
Al fondo di rotazione di cui al comma 1 possono
accedere consorzi per le aree di sviluppo industriale che abbiano adempiuto
agli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 5, della l.r.
2/2007.
3.
La Giunta regionale dispone sulle modalità e i criteri
per l’accesso al fondo di rotazione, che devono attenersi ai seguenti
indirizzi:
a)
il ripianamento complessivo e definitivo delle
passività risultanti dal piano di cui all’articolo 18, comma 5, della l.r.
2/2007 deve essere finalizzato al rilancio dell’attività del consorzio;
b)
la ripartizione del fondo per ogni consorzio
richiedente deve essere proporzionale all’entità dei debiti da ripianare.
4.
I rientri delle quote delle operazioni effettuate a
valere sul fondo di rotazione devono essere rateizzati in non più di dieci anni
e con decorrenza dal terzo anno successivo all’erogazione. Il rimborso può
essere garantito mediante garanzie reali anche di grado superiore al primo.
5.
Al finanziamento del fondo si provvede mediante
l’istituzione nelle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2009 di dedicati capitoli di entrata 6151275 - upb 06.01.01 - e di
spesa 1200175 - upb 99.99.01 -, con una dotazione finanziaria di euro 5
milioni, denominati rispettivamente: “Recuperi sul fondo di rotazione
ripianamento debitorie consorzi per lo sviluppo industriale” e “Fondo di
rotazione per l’attuazione dei programmi di ripianamento dei consorzi ASI”.
6.
Per far fronte agli oneri in capo ai consorzi ASI per
anticipazioni IVA da corrispondere per la realizzazione di opere
infrastrutturali di agglomerati ASI, opere non ammissibili a finanziamenti, è
istituito apposito fondo denominato “Fondo di rotazione per l’anticipazione dell’IVA
da parte dei consorzi ASI”, in regola con gli obblighi di cui al comma 2.
7.
La Giunta regionale dispone sulle modalità e i criteri
per l’accesso al fondo di rotazione di cui al comma 6, tenendo presente che i
relativi rimborsi da parte dei consorzi, quale credito IVA, devono avvenire
contemporaneamente al verificato rientro anche per compensazione con altri
tributi.
8.
Al finanziamento anche del fondo di cui al comma 7 si
provvede mediante l’istituzione nelle partite di giro del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2009 di dedicati capitoli di entrata e di spesa,
con una dotazione finanziaria di euro 2 milioni, denominati rispettivamente
“Recuperi sul fondo di rotazione anticipazioni IVA consorzi per lo sviluppo
industriale” e “Fondo di rotazione per l’anticipazione di IVA opere
infrastrutturali dei consorzi ASI”.
Art. 21
(Integrazione
disciplina del commercio)
1.
Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale
1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), come integrato dalle leggi
regionali 7 gennaio 2004, n. 1 e 7
maggio 2008, n, 5, è inserito il seguente:
“2 bis. In caso di nulla osta
regionali rilasciati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina
del commercio), o pareri favorevoli rilasciati dalla Conferenza di servizi di
cui all’articolo 8 (Modalità di apertura, trasferimento e ampliamento degli
esercizi) della presente legge, cui non è seguita un’autorizzazione integrale,
il richiedente presenta al comune, a pena di decadenza, entro il 15 giugno
2009, apposita richiesta, nei limiti del 50 per cento della superficie non
autorizzata, contenente la dichiarazione di rinuncia di ogni azione legale e
risarcitoria relativamente alla superficie esclusa dall’autorizzazione. Il
comune nei successivi trenta giorni, verificata la persistenza dei requisiti
urbanistici, ambientali e di accessibilità, nonché gli standard di parcheggio,
rilascia le relative autorizzazioni, trasmettendone copia alla Regione. La
superficie autorizzata deve essere detratta dalla disponibilità prevista, in
applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3, nel medesimo bacino di
utenza.”.
Art. 22
(Modifica
all’articolo 18 della l.r. 11/2003)
1.
All’articolo 18 della l.r.
11/2003, come modificato dall’articolo 12 della legge
regionale 7 maggio 2008, n. 5, è aggiunto, in fine, il seguente
comma: “8 octies.Ulteriori aperture festive o domenicali, anche in deroga a
quanto previsto ai commi 5, 6 e 8 quater, possono essere stabilite dai comuni
sulla base di accordi sottoscritti con le organizzazioni e associazioni di cui
all’articolo 2, comma 2 bis.”.
Capo III
Disposizioni in
materia di politiche per l’ambiente, le reti e la qualità urbana
Art. 23
(Modifiche
all’articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 18)
1.
All’articolo 6 della legge
regionale 25 ottobre 2004, n. 18 (Sicurezza nei trasporti stradali e
nelle infrastrutture trasportistiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
“f) il Direttore dell’Agenzia regionale della
mobilità o suo delegato”;
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. All’Agenzia
regionale per la mobilità (AREM), entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono demandati i compiti del Centro regionale
di monitoraggio e governo della sicurezza stradale (CReMSS) come di seguito
elencati:
a)
avviare una strategia multisettoriale che conduca
all’integrazione e al coordinamento tra i diversi livelli di governo e di
gestione amministrativa dei problemi connessi alla sicurezza stradale;
b)
proporre alla Consulta di cui al comma 1 e alla Regione
le strategie di contrasto dei fattori di rischio ritenute prioritarie, con
indicazione di tempi e costi richiesti;
c)
proporre alla Regione programmi operativi per
l’assistenza e il rafforzamento delle strutture preposte alla raccolta dei dati
sull’incidentalità stradale, anche attraverso azioni di coordinamento che
migliorino la completezza dei dati, nonché la tempestività di trasmissione
verso i centri di raccolta;
d)
migliorare le conoscenze sullo stato
dell’incidentalità;
e)
proporre alla Regione interventi mirati
all’eliminazione degli elementi di rischio delle infrastrutture stradali;
f)
predisporre un programma operativo per la raccolta e
l’elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati;
g)
relazionare periodicamente alla Regione e alla Consulta
regionale sull’attività svolta;
h)
curare la pubblicazione e la diffusione dei dati
monitorati:
i)
altri compiti eventualmente demandati dalla Giunta
regionale in materia di sicurezza stradale.”;
c)
i commi 5 e 6 sono abrogati.
Art. 24
(Disposizioni in
materia di trasporti)
1.
La Regione destina le risorse di cui ai commi 295, 296,
297, lettere a), b) e d), 298 dell’articolo 1 della l. 244/2007, con le
modalità stabilite dalla Giunta regionale, al mantenimento dei servizi di
trasporto pubblico locale, al loro sviluppo e al recupero dell’inflazione.
2.
A decorrere dall’anno 2009 gli importi a compensazione
dei contratti di servizio di trasporto pubblico di competenza regionale, con
esclusione di quelli relativi ai servizi di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti
locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato
dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400,
sono determinati sulla base dei corrispettivi erogati nell’anno precedente,
incrementati delle risorse corrisposte per l’anno 2008 per rinnovi contrattuali,
con applicazione del tasso di inflazione di cui al comma 5 del presente
articolo.
3.
A decorrere dall’anno 2009 sono trasferite agli enti
locali le risorse corrisposte alle imprese di trasporto pubblico locale per
l’anno 2008, relativamente agli oneri per rinnovi contrattuali, per la
conseguente erogazione a favore delle medesime imprese.
4.
La Regione concorre al recupero dell’inflazione degli
anni precedenti sino a tutto il 2008 in favore delle imprese esercenti servizi
di cui all’articolo 8 del d.lgs. 422/1997, come modificato dall’articolo 1,
comma 2, del d.lgs. 400/1999, e degli enti locali destinatari di risorse per i
servizi di trasporto pubblico riconosciuti minimi ai sensi della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del
trasporto pubblico locale)
5.
Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r.
18/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: “con esclusione di quelli relativi ai
servizi di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs. 422/1997 e successive
modificazioni e integrazioni” sono soppresse;
b)
le parole: “tasso reale di inflazione” sono sostituite
dalle seguenti: “tasso di inflazione ISTAT, riferito all’anno precedente,
corrispondente all’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera
collettività (NIC)”.
Art. 25
(Modifica
all’articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4)
1.
Al comma 1 dell’articolo 14 (Indennità risarcitoria per
danni ambientali) della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), le parole:
“nella misura dei due terzi” sono sostituite dalle seguenti: “di due terzi”;
a)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La presente norma regola tutti i rapporti ancora
giuridicamente pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e
non attribuisce alcun diritto di restituzione in favore di coloro che hanno
integralmente corrisposto la predetta indennità nella misura precedentemente
prevista”.
Art. 26
(Emergenza rifiuti
bacino LE 2)
1.
Al fine di sostenere i maggiori oneri che i comuni del
Consorzio ambito territoriale ottimale LE 2 possono sopportare nell’anno 2009
in adempimento dei provvedimenti di emergenza assunti dal Presidente della
Regione, anche nella sua qualità di Commissario delegato per l’emergenza
rifiuti, è iscritto nella upb 03.11.01 del bilancio di previsione 2009 il
capitolo 611100 “Emergenza rifiuti urbani 2009 nel bacino LE 2”, con una
dotazione finanziaria di euro 4 milioni 500 mila.
Art. 27
(Proroga termini)
- Il termine per la presentazione della richiesta di
concessione di acque sotterranee, individuato dal comma 1 dell’articolo 15
della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di
ricerca e utilizzazione di acque sotterranee) e prorogato dall’articolo 1
della legge
regionale 6 settembre 1999, n. 26, è fissato alla data del 31
dicembre 2009. Tali richieste di concessione sono ammesse previo pagamento
della sanzione di cui all’articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici) e successive modificazioni e integrazioni. Alle richieste di
concessione presentate entro tale termine, relative alle aree interessate
da contaminazione salina e tutela quali quantitative, si applica la
disciplina dell’articolo 7 bis (Concessione preferenziale di acque
sotterranee per uso privato) della l.r.
18/1999, introdotto dall’articolo 1 della legge
regionale 21 maggio 2008, n. 9.
Art. 28
(Modifiche alla legge
regionale 28 maggio 1975, n. 44)
1.
L’articolo 7 della legge
regionale 28 maggio 1975, n. 44 (Disciplina delle attività di
ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), è sostituito dal
seguente:
“Art. 7
1.
Il ricercatore deve corrispondere alla Regione, per
ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca, un diritto
annuo determinato annualmente con delibera di Giunta regionale.”.
2.
Per l’anno 2009
il diritto annuo, così come definito dall’articolo 7 della l.r.
44/1975, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
fissato in euro trenta e deve essere corrisposto, a integrazione di quanto
eventualmente già versato, entro il 30 giugno 2009, pena la revoca del permesso
di ricerca.
3.
L’articolo 22 della l.r.
44/1975 è sostituito dal seguente:
“Art. 22
1.
Il concessionario deve corrispondere alla Regione,
entro il 31 marzo di ogni anno, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso
nell’area di concessione, un diritto annuo determinato annualmente con delibera
di Giunta regionale.”.
2.
Per l’anno 2009 il diritto annuo, così come definito
dall’articolo 22 della l.r.
44/1975, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è
fissato in euro cinquanta e deve essere corrisposto, a integrazione di quanto
eventualmente già versato, entro il 30 giugno 2009, pena la revoca della
concessione.
Capo IV
Disposizioni in materia di promozione del territorio,
dei saperi e dei talenti
Art. 29
(Anticipazione in
favore dell’IACP di Taranto)
1.
Al fine di consentire la definizione della transazione
intervenuta tra l’Istituto autonomo per le case popolari della provincia di
Taranto e l’Acquedotto pugliese spa, la Giunta regionale è autorizzata, con
propria deliberazione, a disporre l’anticipazione in favore dell’IACP della
somma di euro 1 milione 800 mila. Nella determinazione dirigenziale di erogazione
della somma sono stabilite le modalità e i tempi per la restituzione della
stessa.
2.
Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede
mediante apposito stanziamento di pari importo sui capitoli di entrata 6152500
e di uscita 1200025 delle partite di giro del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2009 denominati, rispettivamente, “Anticipazione somma
all’Istituto autonomo case popolari di Taranto relativa alla transazione con
l’Acquedotto pugliese spa” e “Restituzione da parte dell’Istituto autonomo case
popolari di Taranto somma anticipata dalla Regione relativa alla transazione
con l’Acquedotto pugliese spa”.
Art. 30
(Modifiche
all’articolo11 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 )
1.
La lettera b) del comma 9 dell’articolo 11 della legge
regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere
e lavori pubblici), è sostituita dalla seguente:
“b) progetti di competenza
diretta della Regione d’importo pari o superiore a 10 milioni di euro e
relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento
dell’importo originario del contratto.”.
2.
La lettera a) del comma 11 dell’articolo 11 della l.r.
13/2001 è sostituita dalla seguente:
“a) i progetti di opere pubbliche e lavori pubblici di competenza
diretta della Regione di importo inferiore a 10 milioni di euro e relative
varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell’importo
originario del contratto;”.
Art. 31
(Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2005, n. 16)
- Alla lettera a) della comma 1 dell’articolo 2 della
legge
regionale 23 novembre 2005, n. 16 (Deroghe alle volumetrie
edilizie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici
generali in favore dei portatori di handicap grave), le parole. “con
indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo
soddisfacimento delle esigenze abitative del portatore di handicap” sono
soppresse.
Art. 32
(Eventi alluvionali
nella provincia di Foggia)
- Al fine di fronteggiare la situazione di emergenza
determinata dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
provincia di Foggia nel mese di aprile 2009 e per provvedere a interventi
di ripristino funzionale delle infrastrutture danneggiate, è istituito,
nell’ambito della upb 03.02.02 del bilancio di previsione 2009, dedicato
capitolo di spesa 521015 “Interventi urgenti per fronteggiare i danni
derivati dalle piogge alluvionali nella provincia di Foggia nel mese di
aprile 2009”, con una dotazione finanziaria di euro 500 mila.
Art. 33
(Disposizioni in
materia sismica)
1.
Presso il servizio lavori pubblici dell’Assessorato
alle opere pubbliche è istituita apposita struttura amministrativa con
specifiche competenze in materia sismica.
2.
A copertura dei costi dell’attività istruttoria
espletata a livello regionale per denuncia dei lavori e per deposito dei
progetti di costruzioni in zone sismiche, a far data dalla data di entrata in
vigore della presente legge si pone, necessariamente, a carico del soggetto
committente dei lavori un onere istruttorio determinato secondo le modalità di
cui alla tabella allegata alla presente legge (allegato A).
3.
L’avvenuta attestazione di pagamento, da eseguire sul
pertinente conto corrente postale, in favore della Tesoreria della Regione
Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali, deve essere allegata:
a) ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, di cui alla
denuncia dei lavori prevista dall’articolo 94 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) ai fini del rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito
prevista dagli articoli 65 e 93 del d.p.r. 380/2001, a prescindere dalla classe
di appartenenza delle opere e dai gradi di sismicità della zona cui le stesse
ricadono.
4.
L’onere istruttorio relativo al rilascio
dell’attestazione di avvenuto deposito previsto dagli articoli 65 e 93 del
d.p.r. 380/2001 è stabilito nella misura fissa di euro 90.
5.
L’onere istruttorio relativo all’attestazione di
conformità da rilasciarsi a seguito di verifica a campione delle opere
assoggettate dall’articolo 93 del d.p.r. 380/2001, ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale 9 aprile 1986, n. 2481, deve essere versato a ricezione
della comunicazione di avvenuto sorteggio dell’opera e deve essere commisurato,
per differenza, in compensazione, sino alla concorrenza dell’importo desumibile
dalla tabella allegata alla presente legge (Allegato A), con riferimento alla
tipologia dell’opera.
6.
Restano ferme le disposizioni particolari per le zone
sismiche e gli abitati da consolidare di cui al titolo XI della
legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato
di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici), ad eccezione
dell’esercizio delle funzioni delegate alle province ai sensi dell’articolo 25,
comma 1, lettera g), della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), e di quelle delegate
ai comuni ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere b) e c), della legge
regionale 30 novembre 2000, n.20 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti),
qualora siano istituiti presso gli stessi comuni gli sportelli unici per
l’edilizia, in quanto compatibili con il processo di decentramento di funzioni
amministrative, avviate dalla Regione in ossequio a quanto previsto dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifica al titolo V della parte seconda
della Costituzione) e alla legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n.3) e successive modificazioni e integrazioni.
7.
Gli oneri istruttori disposti con la presente legge sono
da corrispondere all’amministrazione regionale sino all’entrata a regime del
decentramento di funzioni previste dall’articolo 7 della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle
funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), che
prevede il riparto delle stesse funzioni tra i comuni e le province della
regione Puglia, giusta quanto recepito dall’articolo 14 (Norme finanziarie
finali e transitorie) della medesima l.r.
36/2008.
Art. 34
(Intervento per il
recupero degli organi delle chiese della regione)
- Per le finalità di cui all’articolo 23 (Interventi
per il recupero funzionale degli organi delle chiese della regione), della
legge
regionale 19 luglio 2006, n 22 (Assestamento e prima variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), per
completare gli interventi di cui alla determinazione del dirigente del
Servizio beni culturali 5 agosto 2008, n. 328, previa regolarizzazione
delle richieste a suo tempo inoltrate, sono stanziati euro 300 mila sul
capitolo 811025 “Spese recupero e valorizzazione dei beni culturali”
dell’upb 04.03.01 - Beni culturali.
Art. 35
(Legge regionale 25
agosto 2003, n. 20 - Scorrimento graduatorie)
- Nell’ambito delle risorse stanziate per la
realizzazione del programma annuale 2009 di “partenariato per la
cooperazione” di cui alla legge
regionale 25 agosto 2003, n. 20 (Partenariato per la
cooperazione), la quota di finanziamento destinata a interventi da
realizzarsi secondo le procedure di avviso pubblico è assegnata
utilizzando, a scorrimento, le graduatorie definite a seguito
dell’espletamento dell’invito a presentare proposte relative al programma
annuale 2008.
Capo V
Disposizioni in materia di politiche per la promozione della salute
Art. 36
(Modifica alla legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26)
- A modifica dell’articolo 35, comma 2, della legge
regionale 9 agosto 2006,n. 26 (Interventi in materia
sanitaria), i compiti in materia di controllo degli atti delle aziende
sanitarie, a decorrere dallo scorporo del servizio “Controllo di gestione”
dall’Area “Programmazione e finanza” realizzatosi con delibera di Giunta
regionale del 30 settembre 2008, n. 1848, sono affidati direttamente al
predetto Servizio ora collocato nell’Area “Presidenza e relazioni
istituzionali”.
Art. 37
(Modifica alla legge
regionale 2 aprile 1981, n. 24)
- Al comma 3 dell’articolo 3 della legge
regionale 2 aprile 1981, n. 24 (Azioni di rivalsa sanitaria),
come sostituito dall’articolo 2 della legge
regionale 13 novembre 2008, n. 32, le parole: “del medesimo
articolo 1” sono soppresse.
Art. 38
(Modifica
all’articolo 29 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8)
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale approva provvedimenti di
modifica e integrazione al regolamento
regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie).
- Fino all’emanazione delle modifiche e integrazioni
di cui al comma 1, e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i trasferimenti di
cui ai commi 4 e 4 bis dell’articolo 29 della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private), come modificata dalla l.r.26/2006.
Art. 39
(Modifica
all’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45
- L’articolo 13 della legge
regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria),
è sostituito dal seguente:
“Art. 13
(Incompatibilità dei componenti delle Commissioni per l’accertamento
dell’invalidità)
1.
Fatte salve le disposizioni legislative statali in
materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, al fine di non
determinare conflitti tra le funzioni svolte, di non compromettere il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione e di assicurare il libero
espletamento della carica politica o elettiva, il Presidente, gli altri
componenti della Giunta regionale, i consiglieri regionali e coloro che
rivestono cariche politiche a livello regionale sono incompatibili, con
riferimento all’intero territorio regionale, con la nomina a componente, a
qualsiasi titolo, ivi compreso in qualità di segretario, delle commissioni per
l’accertamento delle condizioni di disabilità per esse intendendo
dell’invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, della condizione
di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e
la condizione per il collocamento mirato al lavoro ai sensi della legge 12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
2.
Per coloro i quali rivestono la carica di sindaco,
presidente della Provincia, assessore comunale, assessore provinciale,
consigliere comunale, consigliere provinciale, presidente di circoscrizione e
consigliere di circoscrizione, l’incompatibilità di cui al comma 1 si applica
nel caso in cui le commissioni ricadano nell’ambito territoriale coincidente
con quello nel quale il componente o il segretario ricopre la carica.
3.
I componenti delle commissioni di cui ai commi 1 e 2,
ivi compresi i segretari, all’atto dell’incarico sono tenuti a rilasciare
apposita autocertificazione circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità
di cui al presente articolo.”.
Capo VI
Disposizioni in materia di organizzazione e riforma dell’amministrazione
Art. 40
(Modifiche all’articolo
33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27)
- All’articolo 33 della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del
patrimonio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 septies, introdotto dall’articolo 1 della legge
regionale 28 gennaio 1998, n. 6, come modificato dall’articolo 17
della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28, sono soppresse le seguenti
parole: “in Castelluccio dei Sauri”;
b)
prima del comma 2 septies 1 è inserito il seguente:
“02 septies 1. Per
l’intervenuta indisponibilità dei terreni del comune di Castelluccio dei Sauri,
che costituivano parte essenziale dell’Accordo di programma sottoscritto il 16
settembre 1998 tra Regione Puglia, Amministrazione provinciale di Foggia, Amministrazione
comunale di Foggia e Amministrazione comunale di Castelluccio dei Sauri, la
Giunta regionale è autorizzata a stipulare un nuovo Accordo di programma tra
gli enti interessati nella situazione attuale, per soddisfare le esigenze
logistiche di ciascuno.”.
- Le norme in contrasto con il comma 02 septies 1
della l.r.
27/1995, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente
articolo, sono abrogate.
Art. 41
(Modifiche al comma 2
octies dell’articolo 33 della l.r. 27/1995)
- Al comma 2 octies dell’articolo 33 della l.r.
27/1995, introdotto dall’articolo 38 della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 e modificato dall’articolo 29
della l.r.
25/2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: “per i beni di cui alle lettere a), b), c)
ed e)” sono sostituite dalle seguenti:
“per i beni di
cui alle lettere a), b), c), e) e f);
b)
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
f) al comune di Alberobello il Centro
soggiorno ex GIL (Ostello della gioventù), da utilizzare per finalità
sociali.”.
- Il comma 2 nonies dell’articolo 33 della l.r.
27/1995, introdotto dall’articolo 38 della l.r.
10/2007 e modificato dall’articolo 29 della l.r.
25/2007, è sostituito dal seguente:
“2 nonies. Agli oneri di
manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l’uso dell’ex Collegio
navale Tommaseo, della Colonia collinare ex G.I. “A. Motolese”, dell’ex INAPLI
e dell’ex Collegio Fiorini, dell’area “Campo di calcio”, adiacente alla
università “E. De Giorgi”, della Colonia Stajano, della Palestra di via Galiani
e del Centro soggiorno ex G.I.L. provvedono rispettivamente la Provincia di
Brindisi e il Comune di Brindisi, la Fondazione “S. Girolamo Emiliani” della
Provincia Romana dei Chierici Regolari Somaschi, l’Università degli studi di
Lecce, la Provincia di Lecce, il Comune di Sannicola, l’Università degli studi
di Foggia e il comune di Alberobello.”.
Art. 42
(Costituzione di
società veicolo per cartolarizzazione su beni immobili regionali )
- Al fine di attivare le procedure di
cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della Regione Puglia nonché
degli immobili non strumentali provenienti dalle aziende sanitarie a
seguito di cessione per le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 1
(Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari) della legge
regionale 5 giugno 2007, n.16 (Prima variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2007), la Giunta regionale è
autorizzata a costituire, con proprio atto, apposita società veicolo.
- All’onere derivante dall’attuazione delle procedure
di cui alla presente norma si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito
dell’upb 07.04.01 del bilancio di previsione 2009, del capitolo di spesa
3940 “Spese per la costituzione della società veicolo e per l’attuazione
delle procedure di cartolarizzazione”, con una dotazione finanziaria di
euro 200 mila.
Art. 43
(Disposizioni per
l’attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)
- All’alienazione dei beni immobili di cui al piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall’articolo 58
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, si
provvede ai sensi delle leggi
regionali 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l’esercizio delle
funzioni amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della
soppressa opera nazionale per i combattenti), 27/1995, 20/1999 e 12 aprile
2000, n. 9 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000 e
bilancio pluriennale 2000 - 2002).
- Qualora alla valorizzazione dei beni immobili prevista
dall’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito, con
modificazioni, dalla l. 133/2008, si provveda mediante concessione o
locazione degli stessi, si applicano le disposizioni, come successivamente
modificate e integrate, delle leggi regionali 67/80 e 27/95.
Art. 44
(Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20)
- L’organo rappresentativo delle comunità montane non
soppresse per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 17 e
seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2008), è costituito da un numero di consiglieri pari al numero
dei comuni facenti parte delle medesime comunità montane.
- L’organo rappresentativo è eletto dai consiglieri
comunali. La base elettiva è costituita dall’assemblea di tutti i
consiglieri per ciascun comune che elegge il rappresentante componente
dell’organo rappresentativo con voto limitato a uno.
- L’organo esecutivo delle comunità montane non
soppresse per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 17 e
seguenti, della l. 244/2007, è composto da tre componenti, presidente
compreso.
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l’organo rappresentativo delle comunità montane non
soppresse conforma il proprio statuto alle prescrizioni di cui ai commi 1,
2, 3 e dispone affinché entro i trenta giorni successivi si svolgano le
elezioni del nuovo organo rappresentativo.
- In applicazione dell’articolo 15, comma 4, della legge
regionale 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme di riordino delle
comunità montane), l’organo rappresentativo delle comunità montane non
soppresse è tenuto a individuare i componenti dell’organo esecutivo da
dichiarare decaduti dalla carica, entro il termine di quindici giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo
da ricondurre l’organo esecutivo a un numero massimo di tre componenti,
incluso il presidente.
- Nel caso di mancata osservanza dei termini di cui
ai commi 4 e 5, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario
per l’attuazione di quanto prescritto.
- Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le indennità spettanti ai consiglieri e amministratori delle
comunità montane non soppresse sono determinate in applicazione di quanto
stabilito dall’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come
modificato dall’articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato -legge finanziaria 2007) e dall’articolo 2, comma 25, della l.
244/2007.
- Sono abrogate le disposizioni della l.r.
20/2004 nonché tutte le altre disposizioni incompatibili o in contrasto
con le prescrizioni del presente articolo.
Art. 45
(Lavoro
straordinario)
- Fino al 31 ottobre 2009, in attesa del
completamento delle procedure rivolte all’installazione del sistema di
rilevazione automatica delle presenze, ai dipendenti regionali può essere
erogato il compenso per il lavoro straordinario.
Art. 46
(Disposizioni in
materia di personale)
- Dal 1° maggio 2009 e fino al 31 dicembre 2010 al
personale regionale distaccato, in via continuativa, presso le segreterie
particolari del Presidente della Giunta regionale, degli assessori
regionali, del presidente, vice presidenti e consiglieri segretari del
Consiglio regionale e dei presidenti delle commissioni consiliari
permanenti, nonché al personale distaccato presso i gruppi consiliari, è
corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata di
effettiva presenza in servizio e fino a un massimo di duecentoventi giorni
in un anno, pari a venticinque centesimi di euro per chilometro,
comprensivo dei rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di missione dalla
normativa vigente, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica
complessiva tra il comune sede dell’ufficio di appartenenza e quello della
sede di lavoro. E’ altresì corrisposto un rimborso forfettario
giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a euro 8,00.
- Gli economi cassieri competenti provvedono a
liquidare mensilmente le somme maturate, previa presentazione di apposita
certificazione attestante le effettive giornate di presenza.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo
per le distanze superiori ai quaranta chilometri complessivi tra il comune
sede dell’ufficio di appartenenza e il comune sede di lavoro.
- Dopo l’articolo 3 della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei
Gruppi consiliari), è inserito il seguente;
“Art. 3 bis
1. Su
richiesta del Presidente del gruppo consiliare e nella misura in cui non
utilizza personale di cui al comma 1 dell’articolo 3, l’Ufficio di Presidenza
per esigenze di servizio, collegate alle attività funzionali dei gruppi
consiliari, stipula un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a
tempo determinato tra soggetti in possesso dei requisiti per l’accesso
all’impiego della pubblica amministrazione.”.
Art. 47
(Assegnazione
temporanea)
- Ai fini del contenimento o della razionalizzazione
della spesa per il personale, a fronte di carenze di organico o per singoli
progetti, la Regione Puglia e Innovapuglia possono disporre, tra di esse,
l’assegnazione temporanea di personale in numero comunque non superiore
alle trenta unità.
- L’assegnazione concerne solo personale a tempo
indeterminato e non può superare i ventiquattro mesi, salvo la maggiore
durata connessa all’attuazione di programmi o di attività i cui oneri sono
finanziati con fondi strutturali o comunque del bilancio vincolato.
- Con apposite intese o accordi, i soggetti di cui al
comma 1 possono stabilire modalità, condizioni e termini
dell’assegnazione.
- Il personale temporaneamente assegnato conserva il
trattamento economico complessivo in godimento, i cui oneri sono
periodicamente rimborsati dall’ente di assegnazione.
Art. 48
(Integrazione all’articolo
11 della l.r. 36/2008)
- Dopo il comma 10 dell’articolo 11 della l.r.
36/2008 è inserito il seguente:
“10 bis I dipendenti regionali trasferiti in applicazione delle
disposizioni della presente legge conservano il diritto a completare le
procedure di progressione verticale in corso al momento del trasferimento, con
esiti di reinquadramento valevoli nei confronti degli enti destinatari, anche
agli effetti di cui all’articolo 14, comma 2.”.
Art. 49
(Norma in materia di
politiche giovanili)
- Al fine di consentire la piena attuazione di tutte
le azioni e degli strumenti di governo previsti dall’Accordo di programma
quadro (APQ) in materia di politiche giovanili (II Atto integrativo
sottoscritto in data 4 aprile 2008), è istituito nel bilancio di
previsione 2009, nell’ambito della UPB 08.07.01, apposito capitolo di
spesa 814030, denominato “Spesa relativa all’Accordo di Programma quadro
politiche giovanili - II Atto integrativo - Azioni attuative e
programmatiche”, con uno stanziamento di euro 3 milioni.
Capo VII
Contributi straordinari per eventi
Art. 50
(Contributo
straordinario al comune di Lecce
per il G8 del 12-13
giugno 2009)
- La Giunta regionale è autorizzata a erogare un
contributo straordinario di euro 1 milione 500 mila al comune di Lecce per
la realizzazione di opere per il G8 dei Ministri dell’economia e finanze
che si svolgerà nella città di Lecce il 12 e 13 giugno 2009.
- La Giunta regionale, con propria deliberazione,
definisce le modalità di erogazione della somma di cui al comma 1,
determinando tempi e criteri di erogazione.
- E’ istituito come competenza e cassa, nell’ambito
della upb 00.03.01, il capitolo di spesa 1267, denominato “Contributo
straordinario al comune di Lecce per opere G8, 12-13 giugno 2009”, con una
dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00.
Art. 51
(Contributo regionale
per la visita a San Giovanni Rotondo
del Pontefice
Benedetto XVI)
- Per gli interventi necessari all’organizzazione
della visita del Papa Benedetto XVI a San Giovanni Rotondo, il giorno 21
giugno 2009, è autorizzato nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2009, come competenza e cassa, un contributo straordinario di euro
200 mila.
- La Giunta regionale, con propria deliberazione,
definisce le modalità di erogazione della somma di cui al comma 1,
determinando tempi e criteri della rendicontazione.
- Allo stanziamento di cui al comma 1 si provvede
mediante l’istituzione nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2009, parte spesa, upb 00.03.01, del capitolo 1266 “Contributo
straordinario per la visita a San Giovanni Rotondo del Papa Benedetto XVI
(21 giugno 2009)”.
Capo VIII
Copertura finanziaria
Art. 52
(Copertura
finanziaria)
- La copertura delle spese previste dalla presente
legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2009 e
pluriennale 2009-2011.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 30 aprile 2009
I N D I C E
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1 (Spesa a carattere
pluriennale)
Art. 2 (Rinegoziazione mutui
intesa convenzionale)
Art. 3 (Integrazione all’articolo
7 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17)
Art. 4 (Tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti)
Art. 5 (Compartecipazione IVA non
sanitaria)
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I - Disposizioni in materia di sviluppo rurale
Art. 6 (Anticipazioni finanziarie
ai Consorzi di bonifica)
Art. 7 (Contributo straordinario
per la lotta al punteruolo rosso)
Art. 8 (Spesa per il contrasto alle
frodi agroalimentari)
Art. 9(Cofinanziamento regionale per la composizione
del prezzo bietole)
Art. 10 (Intervento finanziario per la
valorizzazione dei prodotti tipici)
Art. 11 (Sistema informatico agricolo UMA)
Art. 12 (Interventi a favore del settore olivicolo)
Art. 13 (Variazioni e integrazioni alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20)
Art. 14 (Modifica alla legge regionale 12 maggio
1997, n. 15)
Art. 15 (Modifiche alla legge regionale 3 agosto
2007, n. 23)
Capo II - Disposizioni in materia di politiche
per lo sviluppo economico,
lavoro e innovazione
Art. 16 (Sistemi turistici
locali)Art. 17 (Contributo straordinario agli enti fieristici)
Art. 18 (Liquidazione e pagamento dei soci della ex
Tecnopolis Csata Scarl e relativi oneri notarili)
Art. 19 (Acquisizione delle partecipazioni
societarie detenute da Innovapuglia spa)
Art. 20 (Istituzione di un fondo di rotazione per
l’attuazione dei piani di ripianamento dei consorzi ASI - legge regionale 8
marzo 2007, n. 2)
Art. 21
(Integrazione disciplina del commercio)
Art. 22
(Modifica all’articolo 18 della l.r. 11/2003
Capo III - Disposizioni in materia di politiche
per l’ambiente, le reti e la qualità urbana
Art. 23 (Modifiche all’articolo 6
della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 18)
Art. 24 (Disposizioni in materia
di trasporti)
Art. 25 (Modifica all’articolo 14
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4)
Art. 26 (Emergenza rifiuti bacino
LE 2)
Art. 27 (Proroga termini)
Art. 28 (Modifiche alla legge
regionale 28 maggio 1975, n. 44)
Capo IV - Disposizioni in materia di promozione
del territorio, dei saperi e dei talenti
Art. 29 (Anticipazione in favore
dell’IACP di Taranto)
Art. 30 (Modifiche all’articolo
11 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13)
Art. 31 (Modifica al’articolo 2 della legge
regionale 23 novembre 2005, n. 16
Art. 32 (Eventi alluvionali nella provincia di
Foggia)
Art. 33 (Disposizioni in materia sismica)
Art. 34 (Intervento per il recupero degli organi
delle chiese della regione)
Art. 35 (Legge
regionale 25 agosto 2003, n. 20 - Scorrimento graduatorie)
Capo V - Disposizioni in materia di politiche
per la promozione della salute
Art. 36 (Modifica alla legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26)
Art. 37 (Modifica alla legge
regionale 2 aprile 1981, n. 24)
Art. 38 (Modifica all’articolo 29 della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8)
Art. 39
(Modifica all’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45)
Capo VI - Disposizioni in materia di organizzazione
e riforma dell’amministrazione
Art. 40 (Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n.
27)
Art. 41 (Modifiche al comma 2 octies dell’articolo 33 della l.r. 27/1995)
Art. 42 (Costituzione di società
veicolo per cartolarizzazione su beni immobili regionali)
Art. 43 (Disposizioni per l’attuazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari)
Art. 44 (Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20)
Art. 45 (Lavoro straordinario)
Art. 46 (Disposizioni in materia di personale)
Art. 47 (Assegnazione temporanea)
Art. 48 (Integrazione all’articolo 11 della l.r. 36/2008)
Art. 49 (Norma in materia di politiche giovanili)
Capo VII - Contributi straordinari per eventi
Art. 50 (Contributo straordinario al comune di Lecce per il G8 del 12-13 giugno
2009)
Art. 51 (Contributo regionale per la visita a San giovanni Rotondo del
Pontefine Benedetto XVI)
Capo VIII - Copertura finanziaria
Art. 52 (Copertura finanziaria)
ALLEGATO A
TABELLA ONERI ISTRUTTORI
TIPOLOGIA INTERVENTI
|
Oneri istruttori
per
|
Oneri istruttori
per
|
(Oneri per spese di
|
opere fino a
|
opere con
|
istruttoria in euro)
|
5000 mc.
|
oltre 5000 mc.
|
1 -opere strategiche e/o
rileventi di cui agli elenchi A e B d.g.r. n.153/2004
|
300,00
|
400,00
|
2 - nuove opere in c.a.
acciaio,
|
|
|
precompresso
|
250,00
|
350,00
|
3 - nuove opere in muratura
portante
|
200,00
|
250,00
|
4 - interventi su strutture
esistenti
|
150,00
|
200,00
|
5 - opere di adeguamento e
verifiche
|
|
|
a sanatoria
|
100,00
|
150,00
|
6 - progetti di variante
strutturale
|
100,00
|
150,00
|
7 - tipo di opere per cui non è
applicabile
l’onere a mc. (ponti, viadotti,
gallerie,
strade, impianti sportivi,
ecc…)
|
500,00
|
8 - tipo di opere minori per
cui non è
applicabile l’onere a mc. (muri
di
sostegno, opere geotecniche,
ecc…)
|
100,00
|