TITOLO I
Disposizioni in materia di sanità
Capo I - Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 23 dicembre 2008, n. 45
Art. 1
Abrogazione
dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 - Autorizzazione di cui all’articolo 5 della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8.
1. L’articolo 3
della legge
regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), è
abrogato.
2. La Giunta regionale è incaricata di
effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modifiche e integrazioni al Reg.
reg. 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie), affinché siano definiti i requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi degli ambulatori medici e odontoiatrici, in forma
singola o associata, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui
all’articolo 5,
comma 1, della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e
successive modifiche e integrazioni.
Modifica all’articolo 4 della
L.R. n. 45/2008 .
1. L’articolo 4 della L.R. n. 45/2008 è sostituito
dal seguente:
«Art. 4
Servizio presso le direzioni
sanitarie.
[1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla
dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla stessa data,
con formale atto di data certa, emanato dal legale rappresentante dell’ente,
risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da
quella per la quale è stato assunto è inquadrato, a domanda, nella disciplina
nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti
previsti dal regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.][2. I
direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR sono tenuti
a verificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l’impiego
del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto.
Fermo restando l’organico complessivo, i direttori generali dispongono nel
contempo la modifica delle piante organiche conseguenti ai passaggi di
disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della
disciplina acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella
disciplina di provenienza, oppure mediante trasformazione del posto già
ricoperto e lasciato libero nella disciplina di provenienza. ]
3. I dirigenti medici non in
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono riassegnati, ai sensi del
comma 27 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e
bilancio pluriennale 2008-2010 della regione Puglia), allo svolgimento dei
compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati
assunti.
4. Il comma 3 non si applica
al personale che alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da almeno
cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il conseguimento dei
requisiti di cui al presente articolo.».(1)
(1) Ai sensi dell'art.1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12 sono sospesi gli effetti dei commi 1, 2 e 4 del
presente articolo (il riferimento deve intendersi più correttamente ai commi 1,
2 e 4 dell'art. 4,
L.R.
23 dicembre 2008, n. 45, come sostituito dal presente articolo). Vedi anche
quanto disposto dall'art. 4
della medesima L.R.
n. 12/2010 riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente articolo, quanto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 4,
L.R.
23 dicembre 2008, n. 45, come sostituito dal presente articolo, con la
conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale ai
suddetti commi 1, 2 e 4.
Art. 3
Modifica
all’articolo 19 della L.R. n. 45/2008.
1. All’articolo 19
(Personale associazione italiana della Croce Rossa) della L.R.
n. 45/2008 è aggiunto, infine, il seguente comma:
“2-bis. Al personale di cui al presente articolo
si applicano, altresì, le procedure previste dall’articolo 25
(Utilizzo personale imprese appaltatrici e società strumentali) della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007).”.
Capo II - Norme in materia di accreditamento
delle strutture sanitarie
Art. 4 (2)
Modifiche e
integrazioni alla L.R. n. 8/2004.
[1. Alla L.R.
n. 8/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il numero 2) della lettera a bis) del
comma 1 dell’articolo 3
(Compiti della Regione) è sostituito dal seguente:
“2) La Giunta regionale, sulla base di
apposita istruttoria effettuata dal direttore dell’Area politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità, effettua con
cadenza annuale il monitoraggio dell’attuazione della programmazione regionale
in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e
attuazione delle verifiche previste dalla presente legge.”;
b) al numero 4) della lettera c) del comma 1
dell’articolo 3
dopo le parole: “provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti”
sono inserite le seguenti: “di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie di propria competenza e”;
c) al numero 1.2 della lettera b) del comma
1 dell’articolo 5
(Autorizzazioni) dopo le parole: “le strutture” le parole: “e gli studi” sono
soppresse;
d) al comma 3 dell’articolo 5
dopo le parole: “gli studi dei medici” sono inserite le seguenti:
“e gli studi odontoiatrici”;
e) al comma 2 dell’articolo 7
(Procedure per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e
socio-sanitarie) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sentita
l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione
territoriale delle strutture sanitarie e sociosanitarie della tipologia di
attività richiesta già presenti in ambito provinciale”;
f) all’articolo 7
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“2-bis. Il parere di compatibilità di cui al
comma 2 ha validità biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia
fatto richiesta d’autorizzazione all’esercizio alla Regione o
all’amministrazione comunale, con determinazione del dirigente del servizio
competente si procede alla revoca, previa diffida ai sensi di legge, del parere
di compatibilità e alla contestuale notifica dell’atto all’amministrazione
comunale che ha avviato la richiesta.
2-ter. Le strutture di cui all’articolo
12
della legge
regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria),
qualora non abbiano fatto richiesta di autorizzazione all’esercizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno due anni di tempo dalla data di
entrata in vigore della presente legge per richiedere l’autorizzazione
all’esercizio.”;
g) il comma 3 dell’articolo 8
(Procedure per l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e
socio-sanitarie) è sostituito dal seguente:
“3. Alla Regione compete il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera b), numero 1.1.”;
h) il comma 4 dell’articolo 8
è sostituito dal seguente:
“4. Al comune compete il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera b), numero 1.2.”;
i) al comma 5 dell’articolo 8
dopo le parole: “requisiti minimi” sono inserite le seguenti: “di cui al Reg.
reg. 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie), e successive
modificazioni,”;
j) al comma 2 dell’articolo 10
(Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “che deve avvenire entro un tempo massimo di un anno, pena la
decadenza”;
k) all’alinea del comma 1 dell’articolo
12
(Legale rappresentante della struttura) le parole: “alla Regione o al sindaco:”
sono sostituite dalle seguenti: “all’ente che ha rilasciato
l’autorizzazione:”;
l) la lettera d) del comma 1 dell’articolo
12
è sostituita dalla seguente:
“d) la temporanea chiusura o inattività
della struttura, motivandola adeguatamente, e comunque per un periodo non
superiore a un anno.”;
m) all’articolo 13
(Responsabile sanitario - Requisiti) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
“7-bis. Il limite di età massimo previsto
per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto
dal comma 1 dell’articolo 15-nonies del D.Lgs. 502/1992 e successive
modificazioni.”;
n) al comma 11 dell’articolo 15
(Sanzioni) le parole: “dichiarata o” sono soppresse;
o) al comma 5 dell’articolo 16
(Procedimento per l’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 15) sono
aggiunte, in fine, le parole: “e al potenziamento delle dotazioni organiche e
finanziarie dei dipartimenti di prevenzione delle ASL”;
p) all’articolo 18
(Verifica periodica dei requisiti minimi autorizzativi e vigilanza) è aggiunto,
infine, il seguente comma:
“2-bis. Al fine di assicurare il puntuale
svolgimento da parte del personale del servizio igiene e sanità pubblica delle
attività derivanti da piani straordinari o periodici di verifica approvati dalla
Regione, nonché da verifiche disposte in forza di norme nazionali, i direttori
generali delle ASL adottano, sulla base di apposita proposta del direttore del
dipartimento di prevenzione, gli interventi organizzativi necessari per il
rispetto dei medesimi piani anche mediante l’utilizzo degli istituti
contrattuali previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
(CCNL).”;
q) il comma 2 dell’articolo 27
(Sospensione e revoca dell’accreditamento) è sostituito dal seguente:
“2. L’accreditamento è revocato a seguito
dal venir meno delle condizioni di cui all’articolo 21.”;
r) il secondo periodo del comma 3
dell’articolo 27
è sostituito dal seguente: “L’accertamento di situazioni di non conformità ai
requisiti di accreditamento comporta, previa formale diffida, la revoca
dell’accreditamento.”;
s) il comma 5 dell’articolo 27
è sostituito dal seguente:
“5. La revoca dell’accreditamento comporta
la revoca degli accordi contrattuali eventualmente stabiliti con l’ASL di
competenza.”;
t) il comma 6 dell’articolo 27
è sostituito dal seguente:
“6. La revoca dell’accreditamento è altresì
disposta nel caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi, così
come previsto sia per le strutture pubbliche che per le strutture private dal
Reg.
reg. n. 3/2005, nonché in caso di mancata applicazione agli addetti
del corrispondente CCNL.”.]
Art. 5
Abrogazione di
norme in materia di riabilitazione e provvedimenti conseguenziali.
1. Il comma 29 dell’articolo 3
della L.R.
n. 40/2007 è abrogato.
2. Le lettere l), come modificata dall’articolo
9
della legge
regionale 3 aprile 2008, n. 4, m), n) e o) del comma 1 dell’articolo 5
della legge
regionale 19 febbraio 2008, n. 1 (Disposizioni integrative e modifiche della
L.R.
n. 40/2007 e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2008), sono abrogate.
3. La Giunta regionale con uno o più
provvedimenti procede alla modifica e/o integrazione del Reg.
reg. n. 3/2005 in relazione al processo di autorizzazione e accreditamento
delle strutture di riabilitazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di approvazione
del regolamento di cui al comma 3.
Art. 6
Accreditamento
delle strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i
tossicodipendenti.
1. In deroga al comma 32 dell’articolo 3
della L.R.
n. 40/2007, come integrato dall’articolo 5,
comma 1, lettera q), della L.R.
n. 1/2008, le strutture di cui alla lettera c) dell’articolo1
del Reg.
reg. 2 marzo 2006, n. 3 (Articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1), della L.R.
n. 8/2004. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di
compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e
socio-sanitarie), iscritte nell’albo degli enti ausiliari di cui all’articolo 10
della legge
regionale 9 settembre 1996, n. 22 (Criteri relativi alla regolamentazione
dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle
tossicodipendenze), già in esercizio, possono presentare richiesta di
accreditamento istituzionale a decorrere dal primo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del regolamento regionale di approvazione dei requisiti
strutturali, funzionali e tecnologici di accreditamento dei servizi per le
dipendenze patologiche, in attuazione dell’intesa Stato - Regioni 5 agosto
1999.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Norme in materia di accreditamento delle strutture di
dialisi e di prestazioni dialitiche.
1. Le strutture dialitiche private possono
essere accreditate, fermo restando il possesso dei requisiti minimi e ulteriori
stabiliti dal Reg.
reg. n. 3/2005, per il numero di posti tecnici autorizzati all’esercizio
alla data di entrata in vigore della Delib.G.R. 30 settembre 2002, n. 1412
(D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, articolo 8-ter.
Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e
all’esercizio dell’attività. Linee guida regionali relative a primi adempimenti
operativi).
2. Per l’applicazione di quanto disposto al
comma 1, le strutture di dialisi private presentano, entro il 31 marzo 2010,
domanda di accreditamento alla Regione - Assessorato alle politiche della salute
- Servizio programmazione e gestione sanitaria, autocertificando il possesso dei
requisiti minimi e ulteriori fissati dal Reg.
reg. n. 3/2005. Per le verifiche conseguenti si applicano le procedure di
cui alla L.R.
n. 8/2004.
3. Nelle more del completamento della rete
dialitica pubblica previsto dalla legge
regionale 19 settembre 2008, n. 23 (Piano regionale di salute 2008-2010) e
dalla Delib.G.R. 27 ottobre 2009, n. 2019 (Approvazione Rete dialitica per
l’assistenza ai nefropatici cronici per il triennio 2009-2011), i direttori
generali sono autorizzati a stipulare, con le strutture di cui al comma 1,
accordi contrattuali per volumi e tipologie di prestazioni dialitiche sino alla
concorrenza del rapporto ottimale di 3,5 pazienti per posto rene accreditato e
per tre trattamenti settimanali per paziente, salvo esigenze cliniche di
particolare rilievo documentate, nei limiti del numero di pazienti che risultino
già in carico alla data del 31 dicembre 2009. [Per garantire in via
transitoria l’erogazione di prestazioni in favore di tutti pazienti in carico
alla data del 31 dicembre 2009, le prestazioni in eccesso rispetto al rapporto
ottimale di cui al presente comma sono remunerate applicando la regressione
tariffaria del 30 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge.] (7)
4. Le strutture private accreditate non possono
erogare prestazioni al di fuori di quelle definite con gli accordi contrattuali,
fatta eccezione per le prestazioni in favore di pazienti residenti in regioni
italiane diverse dalla Puglia e le prestazioni a pagamento in favore di
cittadini non italiani, ove non diversamente remunerate.
5. Gli accordi contrattuali sono annualmente
adeguati in ragione delle variazioni del numero di pazienti in trattamento
presso le strutture dialitiche private.
6. Le prestazioni erogate dalle strutture
dialitiche private sono gestite mediante il sistema informativo sanitario
regionale la cui registrazione è obbligatoria ai fini della remunerazione delle
stesse prestazioni.
(7) Capoverso soppresso dallal.r.
67/2017, art. 93,
comma 1, lett. a)
(Giurisprudenza)
Corte Costituzionale
Sent. n. 236 del
26-10-2012 (ud. del 18-09-2012)
Art. 8
Modifiche
all’articolo 19 della L.R. n. 26/2006. (3)
1. L’articolo 19
(Contratti per prestazioni domiciliari) della L.R.
n. 26/2006, già sostituito dall’articolo 19
della L.R.
n. 25/2007, è sostituito dal seguente:
«Art. 19
Contratti per prestazioni domiciliari.
1. Per favorire la piena operatività nel
territorio di riferimento delle strutture pubbliche attive nell’ambito
dell’assistenza domiciliare, le ASL impegnano il personale dipendente e
convenzionato per l’attività necessaria all’attuazione del piano assistenziale
individuale (PAI) anche con il ricorso agli istituti contrattualmente
previsti.
2. Previa definizione del fabbisogno di
prestazioni nell’ambito territoriale di ciascuna ASL e della capacità produttiva
delle risorse proprie in relazione alle attività da garantire, le ASL stipulano
accordi contrattuali per le prestazioni di riabilitazione domiciliare di cui si
ravvisi la necessità.
3. I direttori generali delle ASL, determinato
il fabbisogno di cui al comma 2, stipulano gli accordi contrattuali con i
presidi privati già provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati con il
servizio sanitario per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione domiciliare
ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale), insistenti nel territorio dell’ASL di riferimento.
4. Qualora il fabbisogno non possa essere
soddisfatto attraverso gli accordi contrattuali con i soggetti insistenti nel
territorio dell’ASL di riferimento, i direttori generali stipulano accordi
contrattuali con strutture insistenti in altri ambiti territoriali regionali, in
ragione dell’abbattimento delle liste di attesa.
5. Le prestazioni di cui al presente articolo
possono essere erogate solo da strutture autorizzate e accreditate per
prestazioni domiciliari, fino all’attuazione di quanto previsto dal comma 6.
6. La Giunta Regionale con uno o più
provvedimenti procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, all’adozione del regolamento dell’assistenza domiciliare
per trattamenti riabilitativi cui devono adeguarsi le strutture provvisoriamente
o istituzionalmente accreditate che intendano erogare prestazioni di assistenza
domiciliare ex articolo 26 della L. 833/1978.».
(3) La
corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l' art.
19, 4 co. 4, della L.R. 9 agosto 2006, n. 26, Puglia (Interventi in materia
sanitaria), come sostituito dall' art. 8 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4,
Puglia . Sent. n. 236 del 26-10-2012 (ud. del
18-09-2012)
Art. 9
Modifiche
all’articolo 17 della L.R. n. 1/2008.
1. L’articolo 17
(Documento di riconoscimento per il personale delle strutture accreditate per
prestazioni di riabilitazione domiciliare) della L.R.
n. 1/2008 è sostituito dal seguente:
«Art. 17
Personale dei presidi eroganti prestazioni di
riabilitazione domiciliare.
1. Dal 1° gennaio 2010 tutti i presidi
privati già accreditati al servizio sanitario per l’erogazione di prestazioni di
riabilitazione ex articolo 26 della L. 833/1978 che hanno stipulato contratti
per prestazioni di riabilitazione domiciliare devono dotare il proprio personale
dipendente addetto a tali prestazioni di idoneo documento di riconoscimento
riportante la foto, il nome della società da cui dipendono, il nome e cognome
dell’operatore, la data di assunzione nonché il numero di posizione INPS e il
numero di matricola aziendale. Tale documento deve essere obbligatoriamente
esibito al paziente all’atto di ogni singola prestazione.».
Norme in materia di residenze socio-sanitarie
assistenziali - Modifiche all’articolo 8 della L.R. n. 26/2006
. (4)
1. Il comma 39 dell’articolo 3
della L.R.
n. 40/2007 è abrogato.
2. All’articolo 8
della L.R.
n. 26/2006 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Nel limite dei posti letto stabiliti dal
comma 2, gli accordi contrattuali con le residenze socio-sanitarie assistenziali
(RSSA) per le attività di carattere sanitario sono stipulati dal direttore
generale dell’ASL di competenza territoriale, che ne dà informazione alla
conferenza dei sindaci competente per territorio.
3-ter. I direttori generali delle ASL pervengono
alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti
previsti dalla legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia) e dal relativo Reg.
reg. 18 gennaio 2007, n. 4, e successive modificazioni, a seguito di
valutazione delle esigenze territoriali e tenuto conto della localizzazione
delle strutture nonché della publicizzazione aggiornata semestralmente della
invalicabile disponibilità dei posti letto.
3-quater. All’istanza presentata dal legale
rappresentante delle strutture deve essere allegata la documentazione attestante
l’iscrizione al registro di cui all’articolo 53
della L.R.
n. 19/2006.
3-quinquies. L’iscrizione al registro di cui al
comma 3-quater deve intendersi quale classificazione secondo le indicazioni
dell’articolo 66 del Reg.
reg. n. 4/2007 e non costituisce diritto all’accordo contrattuale.
3-sexies. L’accordo contrattuale si rinnova con
cadenza triennale, rinnovabile ai fini della continuità assistenziale, a seguito
della verifica di cui all’articolo52
della L.R.
n. 19/2006.
3-septies. In caso di contestuali istanze di
accordo contrattuale, a fronte di dichiarata parziale disponibilità di posti
letto e a parità di diritto, i direttori generali procedono alla stipula degli
accordi contrattuali dando priorità alle strutture che presentano una maggiore
offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari nel rispetto di linee
guida da emanarsi da parte della Giunta regionale entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di
categoria.
3-octies. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i direttori generali procedono alla
stipula degli accordi contrattuali sostitutivi delle convenzioni in essere,
anche se scadute e in regime di proroga, e comunque nei limiti dei posti letto
mediamente utilizzati nell’ultimo biennio precedente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
3-nonies. Gli accordi contrattuali per i posti
letto non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono
rispettare i criteri di priorità di cui al comma 3-septies.
3-decies. Fino alla stipula degli accordi
contrattuali di cui al comma 3-octies restano valide le convenzioni già in
essere, anche se scadute e in regime di proroga, alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3-undecies. Qualora i direttori generali non
ottemperino nei termini di cui al comma 3-octies, la Giunta regionale nomina il
commissario ad acta.».
(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 31 gennaio 2011, n. 133. (allegata)
Art. 11
Modifiche
all’articolo 32 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14.
1. L’articolo 32
della legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è sostituito dal seguente:
«Art. 32
Adeguamento contributo case protette.
1. La quota di spesa sanitaria di cui
all’articolo 4,
comma 2, lettera b), della legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20 (Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 -
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale
1995-1997. Rettifiche e integrazioni), è pari al 50 per cento delle tariffe
stabilite dall’articolo 32 del Reg.
reg. n. 4/2007.».
Art. 12
Processo di
accreditamento al servizio sanitario.
1.
La data ultima per la cessazione del provvisorio accreditamento fissata al 31
dicembre 2009 dal comma 1 dell’articolo 36 (Attuazione dell’articolo 1, comma
796, lettera s), della l. 296/2006) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio
pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), è modificata, ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 2009, n.
191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2010) e dell’articolo 1, comma 35, del decreto legge
29 dicembre 2012, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, al 31 dicembre 2010 per le strutture private ospedaliere e
ambulatoriali e al 31 dicembre 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e
socio-sanitarie private, nonché per gli stabilimenti termali. (5)
2.
In
attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera t), della l.
296/2006, come modificato dalla l. 191/2009 e dal d.l. 225/2010, convertito, con
modificazioni, dalla l. 10/2011, le strutture private ospedaliere e
ambulatoriali che alla data del 31 dicembre 2010 abbiano superato positivamente
la fase del provvisorio accreditamento di cui all’articolo 36 della l.r.
10/2007, a partire dal 1° gennaio 2011 accedono alla fase dell’accreditamento
istituzionale, purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui
al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazioni ed
accreditamento delle strutture sanitarie); tutte le altre strutture sanitarie e
socio-sanitarie private, nonché gli stabilimenti termali che alla data del 31
dicembre 2012 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio
accreditamento di cui all’articolo 36 della l.r. 10/2007, a partire dal 1°
gennaio 2013 accedono alla fase dell’accreditamento istituzionale, purché in
possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale
3/2005. (6)
3. L’accesso alla fase di accreditamento
istituzionale di cui al comma 2 avviene previa presentazione di apposita istanza
contenente l’autocertificazione, resa ai sensi di legge, circa il possesso dei
requisiti strutturali e tecnologici previsti dal Reg.
reg. n. 3/2005.
3
bis In deroga a quanto previsto dal comma 3, le strutture provvisoriamente
accreditate per le quali il Dipartimento di prevenzione, nell’ambito delle
verifiche straordinarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3
agosto 2007, n. 1398 (Piano straordinario di verifica del rispetto e di
attuazione di quanto previsto dal quadro normativo in materia di autorizzazione
alla realizzazione ed all’esercizio di accreditamento nonché in materia di
requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private della Regione Puglia. Approvazione) e
successive modificazioni, abbia già attestato alla data del 31 dicembre 2010 il
possesso degli ulteriori requisiti strutturali e tecnologici di cui al
regolamento regionale 3/2005 e successive modificazioni, s’intendono
istituzionalmente accreditate a decorrere dal 1° gennaio 2011. (7)
4. Qualora le strutture provvisoriamente
accreditate di cui all’articolo 36
della L.R.
n. 10/2007 non risultino in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici
a seguito della verifica operata ai sensi dell’articolo 29,
comma 2, della L.R.
n. 8/2004 e successive modificazioni, si applicano le procedure di cui
all’articolo 27
della L.R.
n. 8/2004.
5.
Le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla
data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del
regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lett. a), punto 1),
della l.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della
verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture
sanitarie e socio-sanitarie), e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9,
comma 2, della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia
sanitaria), possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa
acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 31 dicembre 2012. L’istanza
di accreditamento deve essere corredata di autocertificazione relativa al
possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per le
specifiche tipologie di attività. (8)
6.
Le RSA autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti
nel fabbisogno determinato ai sensi del regolamento regionale 3/2006 e in
coerenza con quanto previsto dalla l.r. 26/2006, possono accedere alla fase di
accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste,
entro il 31 dicembre 2012. L’istanza di accreditamento deve essere corredata di
autocertificazione relativa al possesso dei requisiti strutturali e tecnologici
previsti per le specifiche tipologie di attività. (9)
7. Le procedure di cui al comma 5 si applicano
anche alle strutture derivanti da riconversione di strutture residenziali
psichiatriche in eccesso di fabbisogno in coerenza con l’articolo 9,
comma 2, della L.R.
n. 26/2006.
8. Per favorire i processi di riconversione non
si applicano le procedure previste dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero
3, e dall’articolo 7
della L.R.
n. 8/2004, prevedendo la possibilità, all’atto della verifica, di concedere
contestualmente l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento
istituzionale.
(5) Comma così sostituito dall'art. 1,
comma 1, lettera a) della L.R.
5 febbraio 2013, n. 5. Il testo originario del comma era così formulato: "1.
La data ultima per la cessazione del provvisorio accreditamento fissata dal
comma 1 dell’articolo 36
(Attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera s), della L. 296/2006) della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007 - 2009 della Regione Puglia), al
31 dicembre 2009 è modificata, ai sensi dell’articolo 2, comma 100, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), al 31 dicembre
2010."
(6) Comma così sostituito dall'art. 1,
comma 1, lettera b) della L.R.
5 febbraio 2013, n. 5. Il testo originario del comma era così formulato: "2.
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera t), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come modificato
dalla L. 191/2009, le strutture e i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009
abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui
all’articolo 36
della L.R.
n. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2010 accedono alla fase
dell’accreditamento istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e
tecnologici di cui al Reg.
reg. n. 3/2005."
(7) Comma inserito dall'art. 1,
comma 1, lettera c) della L.R.
5 febbraio 2013, n. 5.
(8) Comma così sostituito dall'art. 1,
comma 1, lettera d) della L.R.
5 febbraio 2013, n. 5. Il testo originario del comma era così formulato: "5.
Le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla
data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del Reg.
reg. n. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 9,
comma 2, della L.R.
n. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale,
previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 30 dicembre 2010.
L’istanza di accreditamento deve essere corredata di autocertificazione relativa
al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per
le specifiche tipologie di attività."
(9) Comma dapprima
modificato dall’art. 19,
L.R.
31 dicembre 2010, n. 19,e successivamente sostituito dall'art. 1,
comma 1, lettera e) della L.R.
5 febbraio 2013, n. 5.
Capo III - Norme in materia di personale e di
formazione
(Giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sentenza n. 68 del 03-03-2011 (ud. del 08-02-2011)
Art. 13
Norme in
materia di incarichi a tempo determinato . (10)
[1. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione
organica e nel rispetto della riduzione della spesa del personale imposto dalle
norme vigenti, il personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo
indeterminato presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale (SSN) e in
servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un’azienda o ente del
servizio sanitario della Regione Puglia è confermato nei ruoli di quest’ultima,
a tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilità].
(10) Per la sospensione degli effetti
del presente articolo, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente articolo.
Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1999, n.
27.
1. Alla legge
regionale 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento
delle dipendenze patologiche delle aziende USL), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 5
(Dirigente SER.T e funzioni) le parole: “dirigente medico” sono sostituite dalle
seguenti: “dirigente medico o dirigente del ruolo sanitario”;
b) al comma 2 dell’articolo 11
(Pianta organica) le parole: “del profilo professionale medico” sono
soppresse;
c) al comma 1 dell’articolo 13
(Norma transitoria) la parola: “medico” è soppressa.
(Giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sentenza n. 68 del 03-03-2011 (ud. del 08-02-2011)
Norme in materia di personale ex LSU . (11)
[1. Agli ex lavoratori
socialmente utili (LSU) già utilizzati, attraverso piani di impresa e successive
proroghe, in forma continuativa, nelle ASL e negli enti del SSR da almeno cinque
anni alla data di entrata in vigore della presente legge nei servizi di
riabilitazione, tossicodipendenze, assistenza domiciliare integrata (ADI) e
prevenzione e altri servizi, si applica il processo di stabilizzazione previsto
dall’articolo 30
della L.R.
n. 10/2007 e dalla L.R.
n. 40/2007 nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, i cui
oneri già gravano sul bilancio di ciascuna azienda ovvero nell’ambito di una
revisione della consistenza della dotazione stessa].
(11) Per la sospensione degli effetti
del presente articolo, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente articolo.
Norme in materia di
personale.
1. Nel rispetto delle norme di legge relative
alla spesa per il personale di cui all’articolo 2, comma 71, della L. 191/2009 e
fermo restando quanto stabilito dall’articolo 24 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nelle procedure concorsuali, le
ASL, le aziende ospedaliero universitarie (AOU) e gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici del SSR coprono i posti
disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva
non superiore al 50 per cento a favore del personale titolare di rapporto di
lavoro a tempo determinato e in servizio presso le medesime aziende e istituti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato
un’anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli
ultimi cinque anni . (12)
2. Il presente articolo si applica anche al
personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dalle
ASL, dalle AOU e dagli IRCCS pubblici per lo svolgimento dei progetti
finalizzati. (13)
3. [Le disposizioni di cui
all’articolo 3,
comma 38, della L.R.
n. 40/2007, come modificato dagli articoli 20
e 21
della L.R.
n. 1/2008, si applicano altresì nei confronti del personale che abbia
prestato servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni negli ultimi
cinque anni, entro il 31 dicembre 2010, con rapporto convenzionale e/o con
incarico a tempo determinato, purché adibito al servizio di ADI, riabilitazione
e integrazione scolastica di cui alla legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione
scolastica degli handicappati)] . (14)
(12) Per la sospensione degli effetti
del presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui non esclude il personale
delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevede un rinvio a
protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma
d’intesa con il rettore.
(13) Per la sospensione
degli effetti del presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui non esclude il personale
delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevede un rinvio a
protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma
d’intesa con il rettore.
(14) Per la sospensione
degli effetti del presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma.
Art. 17
Servizio
emergenza territoriale 118 . (15)
[1. I
medici titolari d’incarico a tempo determinato nel servizio emergenza-urgenza
(SEU) 118 presso un’azienda sanitaria della Regione che:
a) siano titolari d’incarico
provvisorio nel SEU 118 con anzianità di almeno tre anni nella stessa azienda
sanitaria;
b) siano in possesso
dell’attestato di formazione specifico nel SEU conseguito entro il 1° ottobre
2006,
hanno titolo a presentare
domanda di conferimento d’incarico a tempo indeterminato presso le sedi delle
postazioni ove risultano in servizio sulla base dell’incarico provvisorio in
corso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Gli incarichi sono conferiti
il primo giorno del mese successivo all’acquisizione delle domande].
(15) Per la sospensione degli effetti
del presente articolo, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente articolo.
Art.
18
Stabilizzazione del
personale sanitario .
(16)
[1. Ai
fini della stabilizzazione del personale sanitario di cui al comma 38
dell’articolo 3
della L.R.
n. 40/2007, il periodo di servizio continuativo di cui al succitato comma
deve intendersi decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro
presso le ASL].
(16) Per la sospensione degli effetti
del presente articolo, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente articolo.
Art. 19
Norme in
materia di assunzioni e di dotazioni organiche.
1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge
regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni
e dotazioni organiche), al fine di dare completa applicazione alle finalità di
cui all’articolo 4
(Criteri di assunzione di personale), comma 5, della legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione
Puglia), e di cui al terzultimo capoverso della Delib.G.R. 15 ottobre 2007, n.
1657 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1, comma 565. Piano di
stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende sanitarie e
degli IRCCS pubblici in applicazione dell’articolo 30
della L.R.
n. 10/2007. Criteri applicativi), i direttori generali delle ASL BA, BAT,
AOU “Policlinico” di Bari, IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e IRCCS. “S. De
Bellis” di Castellana Grotte destinano una percentuale pari al 10 per cento dei
posti vacanti nella categoria A della propria dotazione organica in favore del
reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie
private della Regione Puglia . (17)
2. I posti di cui al comma 1, riservati ai
lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della regione
Puglia, sono coperti mediante procedure concorsuali da bandire entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure
previste dalla Delib.G.R. 14 marzo 2006, n. 279 (Articolo 4,
commi 3 e 4, della L.R.
n. 20/2005. Modalità e criteri di selezione per la copertura di posti
relativi al profilo professionale di ausiliario sociosanitario).
3. Le graduatorie approvate a seguito delle
procedure di cui al comma 2, sono valide sino al loro esaurimento.
4. I direttori generali delle ASL BA, BAT, AOU
“Policlinico” di Bari, IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e IRCCS “S. De Bellis”
di Castellana Grotte sono obbligati ad attingere dalle graduatorie di cui al
comma 3 ogni qualvolta procedono al reclutamento di personale appartenente alla
categoria A del CCNL del personale del comparto sanità assicurando il rispetto
della percentuale di riserva stabilita con il presente articolo.
5. Fermo restando quanto previsto dalla L.R.
n. 27/2009, le aziende sanitarie e gli istituti pubblici del SSR procedono
alla copertura dei posti vacanti prioritariamente mediante procedure di mobilità
tra gli enti di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 febbraio 2006 (Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni
di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le
regioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, in attuazione dell’articolo
1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).
6. Dopo il comma 1 dell’articolo 1
della L.R.
n. 27/2009 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Le aziende sanitarie, gli IRCCS pubblici
e le aziende ospedaliero - universitarie (AOU) provvedono alla rideterminazione
delle dotazioni organiche entro il 31 dicembre 2010 sulla base dei principi di
cui al comma 1 e, comunque, tenuto conto dei principi di riorganizzazione del
SSR di cui alla legge
regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio
sanitario regionale), così come esplicitati nel documento di indirizzo del piano
regionale di salute approvato con legge
regionale 19 settembre 2008, n. 23 e dai relativi piani attuativi locali
(PAL) e dell’avvenuta modifica degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie
locali realizzata in applicazione dell’articolo 5
(Modifica ambiti territoriali delle ASL) della legge
regionale 28 dicembre 2006, n. 39 (Norme relative all’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007), nonché di quanto
previsto dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010).
1-ter. Sino al perfezionamento dei provvedimenti
di rideterminazione di cui al comma 1-bis, le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti previsti dalle vigenti
dotazioni organiche approvate dalla Giunta regionale in attuazione del Reg.
reg. 30 marzo 2007, n. 9 (Disposizioni regolamentari e attuative per
l’applicazione dell’articolo 5
della L.R.
n. 39/2006), ovvero da quelle autorizzate in applicazione di leggi
regionali, decurtate nel limite di un contingente di posti complessivamente
corrispondente a una spesa annua lorda del 40 per cento dei cessati nell’anno
2009, qualora i relativi posti non siano stati già coperti ovvero oggetto di
procedure di reclutamento in itinere.
1-quater. Le aziende sanitarie, gli IRCCS
pubblici e le AOU, in forza di atti di programmazione regionali determinanti
l’attivazione di nuove attività e/o servizi, fermo restando gli adempimenti di
cui al comma 1-ter, possono, altresì, individuare il fabbisogno di personale
finalizzato a garantire l’assolvimento di dette nuove attività.
1-quinquies. In sede di applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo è assicurato il principio
dell’invarianza della spesa delle dotazioni organiche rideterminate dalle
aziende sanitarie, dagli IRCCS pubblici e dalle AOU.” .
(118)
7. Le norme precedenti in materia di dotazioni
organiche e personale in contrasto con il presente articolo sono disapplicate.
Restano, comunque, confermate le autorizzazioni per la copertura dei posti
presso l’AOU “Ospedali Riuniti” di Foggia già previste da precedenti norme
regionali e quanto disposto dall’articolo 22
della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012 della Regione
Puglia), che estende all’intera ASL FG le disposizioni di cui all’articolo 23,
comma 1, lettera c), della L.R.
n. 26/2006.
8. [Le
disposizioni di cui all’articolo 25
della L.R.
n. 10/2007 sono estese ai dirigenti medici che alla data del 31 dicembre
2009 hanno maturato almeno un anno di attività nei servizi di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza] . (19)
9. I direttori generali istituiscono, mediante
l’atto aziendale, i dipartimenti, le unità operative complesse, le unità
operative semplici a valenza dipartimentale, le unità operative semplici e le
strutture di staff nei limiti delle disposizioni vigenti. L’atto aziendale è
adeguatamente motivato in relazione alla tipologia delle strutture di cui è
prevista l’istituzione e alla coerenza della spesa derivante dall’articolazione
organizzativa con i vincoli previsti dalle norme nazionali e regionali in
materia di patto di stabilità, spesa sanitaria e costi del personale del
SSR.
10. L’atto aziendale è adottato dai direttori
generali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il provvedimento di adozione dell’atto aziendale è sottoposto alle
valutazioni della Giunta regionale che, in ragione della complessità
dell’azienda o ente proponente, provvede alla sua approvazione. L’atto aziendale
e l’istituzione delle strutture ivi previste divengono efficaci solo a
intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale. Eventuali modifiche o
integrazioni all’atto aziendale devono essere approvate dalla Giunta
regionale.
11. L’articolazione organizzativa di ciascuna
azienda sanitaria, IRCCS pubblico e delle AOU come risultante dell’atto
aziendale approvato dalla Giunta regionale deve essere registrata nel sistema
informativo sanitario regionale.
(17) Per la sospensione degli effetti
del presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui non esclude il personale
delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevede un rinvio a
protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma
d’intesa con il rettore.
(18) Per la sospensione
degli effetti del presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia.
(19) Per la sospensione
degli effetti del presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma.
Norme in materia di personale
ARES e di progetti di piano . (20)
[1. Al
comma 3 dell’articolo 9 (Stabilizzazione del personale
dell’Agenzia regionale sanitaria) della L.R.
n. 1/2008 dopo le parole: “alla stessa data” sono inserite le seguenti:
“oppure risultare in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge e aver prestato servizio per almeno dodici mesi alla stessa
data”.
2. Fatto salvo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di spesa del personale di cui all’articolo 2,
comma 71, della L. 191/2009, per l’attuazione delle direttive di cui al
documento d’intesa 20 ottobre 2008, n. 116, della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il
rapporto di lavoro del personale medico vincitore di avviso pubblico bandito
dall’Agenzia regionale sanitaria (ARES) per la realizzazione di progetti
previsti dalla Delib.G.R. 28 ottobre 2004, n. 1582 (Programma di utilizzo delle
quote vincolate agli obiettivi del PSN 2003-2005. Relazione attività anno 2003.
Progetti di piano per l’anno 2004), che sia in servizio a tempo determinato alla
data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto il progetto
per almeno un biennio è trasformato a tempo indeterminato con l’osservanza delle
procedure concorsuali di cui al comma 40 dell’articolo 3
della L.R.
n. 40/2007, come da ultimo modificato dall’articolo
1 della L.R. n. 45/2008].
(20) Per la sospensione degli effetti
del presente articolo, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente articolo, con la conseguente estensione di detta
dichiarazione di illegittimità costituzionale alla modifica apportata dal comma
1 del presente articolo al comma 3 dell’art.9,
L.R.
19 febbraio 2008, n. 1.
Art. 21
Norme in
materia di personale degli istituti penitenziari.
1. [Al fine di garantire la
continuità dell’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta e di non
disperdere la specifica professionalità del personale che opera negli istituti
di pena, transitato al SSR, per effetto di quanto disposto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008 (Modalità e criteri per il
trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei
rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni
strumentali in materia di sanità penitenziaria), si autorizzano le ASL, nei
pubblici concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nei servizi o
unità operative multiprofessionali di cui alla Delib.G.R. 27 ottobre 2009, n.
2020 (D.P.C.M. 1° aprile 2008 - Indicazioni in ordine all’individuazione di
specifici modelli organizzativi differenziati con riferimento alla tipologia e
consistenza degli istituti di pena), a prevedere, ai sensi della normativa
vigente, una riserva di posti per consentire l’accesso nei ruoli aziendali del
personale sanitario non medico le cui convenzioni sono state prorogate al 30
giugno 2010] . (21)
2. Per l’espletamento dei concorsi per il
personale di cui al presente articolo, le ASL procedono mediante procedure
comuni per il reclutamento del personale stabilite con la presente legge.
3. I bandi di concorso per la copertura di posti
vacanti nelle dotazioni organiche dei servizi preposti all’assistenza sanitaria
negli istituti penitenziari devono prevedere l’obbligo, per i vincitori degli
stessi, di permanenza presso l’istituto penale di assegnazione per un periodo
non inferiore a tre anni.
4. [La spesa inerente
l’inquadramento del personale di cui ai commi precedenti non rientra nei limiti
prescritti dall’articolo 1, comma 565, lettera a), della L. 296/2006 trattandosi
di trasferimento successivo di funzioni i cui oneri sono assicurati con le
risorse finanziarie di cui all’articolo 6 del D.P.C.M. 1° aprile
2008] . (22)
5. [Il
personale medico titolare di incarico provvisorio di cui all’articolo 50 della
legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario
addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici
dell’Amministrazione penitenziaria), è equiparato al personale medico titolare
di incarico definitivo di cui all’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. 1° aprile
2008. Tale personale è collocato in apposito elenco nominativo a esaurimento
istituito presso l’ASL di competenza. Nei confronti del personale di cui al
presente comma si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico dei
medici con incarico definitivo, ivi compresi i trattamenti contributivi e
previdenziali] . (23)
6. [I contratti di lavoro dei
medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e dei medici specialisti
di cui agli articoli 51 e 52 della L. 740/1970, come rispettivamente modificati
dagli articoli 4 e 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 26, sono disciplinati dagli
accordi integrativi regionali per la medicina generale e per la specialistica
ambulatoriale, da approvare a seguito della sottoscrizione degli accordi
collettivi nazionali stipulati in data 27 maggio 2009, in attesa della specifica
trattativa nazionale dedicata alla medicina penitenziaria] . (24)
7. Ai contratti di lavoro di cui ai commi 5
e 6, nonché nei confronti dei medici incaricati definitivi, si applicano le
deroghe previste dall’articolo 2 della L. 740/1970, come modificato
dall’articolo 6 del decreto legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nel rispetto della normativa
nazionale ed europea in tema di orario di lavoro, individuando il tetto massimo
orario in quarantotto ore settimanali (articolo 6 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003). (25)
(21) Per la sospensione degli effetti
del presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma.
(22) Per la sospensione
degli effetti del presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma.
(23) Per la sospensione
degli effetti del presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art.4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma.
(24) Per la sospensione
degli effetti del presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma.
(25) La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
del presente comma - Sentenza n. 121/2017- Gazz. Uff. 31 maggio 2017, n.
22, prima serie speciale.
Art.
22
Norme in materia di
attività di formazione.
1. Le ASL, le AOU e gli IRCCS del SSR,
attraverso gli uffici formazione, sono tenuti a predisporre entro il 30 novembre
il piano aziendale formativo (PAF) annuale o pluriennale, da attuarsi nell’anno
o negli anni successivi . (26)
2. Il piano di cui al comma 1 è inviato entro lo
stesso termine all’organismo regionale per la formazione in sanità, che rilascia
parere vincolante di compatibilità con la programmazione e l’organizzazione dei
programmi per la formazione continua del personale a qualsiasi titolo operante
nel SSR effettuata dalla Regione Puglia ai sensi dell’articolo 16-ter del D.Lgs.
502/1992, come inserito dall’articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229 e modificato dall’articolo 8 del D.Lgs. 254/2000, e ai sensi di quanto
previsto dalla Delib.G.R. 3 febbraio 2009, n. 93 (Istituzione dell’Organismo
regionale per la formazione sanitaria e delle relative strutture di supporto),
dalla Delib.G.R. 21 aprile 2009, n. 626 (Costituzione della Consulta regionale
per la formazione in sanità) e dalla Delib.G.R. 21 luglio 2009, n. 1234
(Costituzione della Commissione regionale per l’educazione continua in
medicina).
3. L’Organismo regionale per la formazione in
sanità, con l’obiettivo di coordinare tutte le attività di formazione in ambito
sanitario e al fine di ottimizzare e migliorare la finalizzazione e la gestione
dei fondi regionali a disposizione per la formazione continua nonché i fondi
aziendali costituiti dalle ASL, dalle AOU e dagli IRCCS del SSR, avvia un
processo di monitoraggio delle spese attraverso l’armonizzazione degli obiettivi
dei contenuti formativi regionali e la verifica delle risorse per la formazione
messe a disposizione dalle aziende ed enti del SSR, nel rispetto delle autonomie
delle stesse.
4. L’organizzazione dei corsi di formazione da
parte delle ASL, delle AOU e degli IRCCS del SSR è effettuata nel rispetto delle
norme nazionali e regionali e dei regolamenti e direttive della Regione Puglia
in materia di contratti e appalti.
(26) Per la sospensione degli effetti
del presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente comma, nella parte in cui non esclude il personale
delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevede un rinvio a
protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma
d’intesa con il rettore.
Art. 23
Corsi di
formazione e/o riqualificazione per OSS.
1. Gli istituti di formazione accreditati
possono organizzare, previa autorizzazione da parte della Regione, corsi di
formazione e/o riqualificazione per operatori socio-sanitari (OSS) per le
strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate con il SSR (in forma
singola o associata).
2. I corsi di formazione, senza alcun onere
finanziario a carico della Regione, sono destinati esclusivamente ai lavoratori
dipendenti a tempo determinato e indeterminato in possesso del profilo operatore
tecnico addetto all’assistenza (OTA), operatore socio-assistenziale (OSA),
ausiliario sanitario.
3. Gli istituti di formazione accreditati
possono organizzare, altresì, previa autorizzazione della Regione, corsi di
riqualificazione per operatori già in possesso del titolo OTA o OSA.
4. I corsi di cui ai commi precedenti sono
equiparati a quelli finanziati dalla Regione e hanno stesso valore legale.
Norme in materia di nomina dei direttori generali. (27) (32)
1. La Regione Puglia provvede, ai sensi del comma 3
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23
ottobre 1992, n. 421), da ultimo sostituito dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute"), alla nomina dei Direttori generali delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), attingendo
all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre
Regioni.
2. L'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia è
istituito e aggiornato con cadenza biennale, attraverso indizione di apposito
avviso pubblico da parte del competente Servizio dell'Assessorato alle politiche
della salute.
3. La Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento,
le modalità e i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti
previsti dal comma 3 dell'articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992, ai fini
dell'inserimento degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle aziende
e degli enti del SSR nell'elenco di cui al comma 2. Tali modalità e criteri
metodologici devono essere recepiti in sede di Intesa Regione-Università per la
parte relativa ai requisiti e alle procedure per la nomina dei direttori
generali di azienda ospedaliero-universitaria.
4. L'elenco di cui al comma 2 è predisposto nel rispetto delle
modalità e dei criteri metodologici individuati dalla Regione, da una
Commissione nominata dalla Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, composta da tre esperti, indicati da qualificate
istituzioni scientifiche indipendenti e riconfermabili per non più di una volta,
dei quali:a. uno designato dall'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari
regionali (AGENAS), in propria rappresentanza;b. uno designato dall'Istituto
superiore di sanità (ISS), scelto fra esperti in management sanitario;c. uno
designato dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), scelto
fra docenti di diritto amministrativo o di economia aziendale.
5. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 7
della legge
regionale 4 gennaio 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione e
valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi
degli apparati amministrativi nella Regione Puglia), non spetta alcun
compenso.
6. La Commissione di cui al comma 4, effettuata l'ammissione
formale dei candidati alla selezione che risultino in possesso dei requisiti
previsti per legge e degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dalla
Giunta regionale, procede alla valutazione dei candidati ammessi sulla base dei
titoli posseduti e adeguatamente documentati, con particolare riguardo alle
conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto, economia e
management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. La Commissione
predispone l'elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle
aziende e degli enti del SSR della Regione Puglia, che viene trasmesso al
competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute ai fini
dell'approvazione da parte della Giunta regionale e della successiva
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e sul sito web
istituzionale regionale (www.regione.puglia.it).
7.
I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi nell’elenco di cui
al comma 2 hanno la facoltà, con priorità rispetto agli altri aspiranti e
comunque in subordine rispetto ai Direttori generali in carica, di partecipare
al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e
gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione Puglia ai sensi del
comma 4 dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), e con le modalità previste dall’articolo 25.
(28)
8.
La designazione dei Direttori generali delle aziende e degli enti del SSR è
effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall’elenco regionale dei candidati
idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati idonei delle
altre regioni, facendo divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza.
(29)
9.
La successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale
previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell’Azienda
sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si
ritiene acquisito. E’ fatto comunque salvo il carattere fiduciario della nomina.
(30)
10.
La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è
effettuata dalla Giunta regionale d’intesa con il Rettore dell’università
interessata. Le procedure per l’acquisizione dell’intesa sulla predetta nomina
sono definite in sede di Commissione paritetica
Regione-Università.
10
bis. Il Direttore generale nominato deve produrre, entro diciotto mesi dalla
nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità
pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all’articolo 3 bis,
comma 4, del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. (31)
(27) Il presente articolo, già modificato
dall'art. 1,
comma 1, lettera a), e b), L.R.
16 novembre 2010, n. 17, è stato poi così sostituito dall'art.2,
comma 1, L.R.
5 agosto 2013, n. 21, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Il testo precedente era così formulato: «Art. 24. Norme in materia di nomina dei
direttori generali. 1. È istituito l’elenco regionale dei candidati idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende e istituti del servizio sanitario
della Regione Puglia .2. L’elenco di cui al comma 1 è
predisposto e aggiornato annualmente a cura del competente servizio
dell’Assessorato alle politiche della salute.3. La Giunta
regionale disciplina, con apposito provvedimento, le modalità di emanazione
degli avvisi pubblici finalizzati all’aggiornamento annuale dell’elenco di cui
al comma 1, i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 3-bis, comma 4, del D.Lgs. 502/1992, come modificato
dall’articolo 8 del D.Lgs. 254/2000, ai fini dell’inserimento nel suddetto
elenco dei candidati idonei, sulla base dei titoli posseduti.4. La Giunta regionale nomina annualmente una Commissione, che
effettua la valutazione degli aspiranti alla nomina di direttore generale, che
resta in carica fino alla sua sostituzione ed è composta da tre membri,
riconfermabili per non più di due volte:a) un
rappresentante dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(Age.Na.S.);b) un docente di diritto amministrativo o di
economia aziendale designato dalla Conferenza dei rettori delle università degli
studi di Puglia;c) un esperto di management sanitario
designato dall’Assessore alle politiche della salute.5.
La Commissione di cui al comma 4 effettua la valutazione dei candidati sulla
base dei titoli posseduti e di un colloquio finalizzato a valutare le
attitudini, le conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto,
economia e management delle strutture sanitarie e socio - sanitarie.6. La Commissione, in base alle valutazioni, riportate in apposito
verbale, predispone l’elenco di candidati risultati idonei alla nomina di
direttore generale delle ASL, delle AOU e degli istituti pubblici del
SSR.7. I candidati che in sede di colloquio dovessero
risultare non idonei possono essere riammessi alla valutazione nell’anno
successivo, contestualmente ai candidati iscritti nell’elenco di cui al comma 1,
a condizione del mantenimento dei requisiti prescritti dall’avviso pubblico di
riferimento.8. La Commissione di cui al comma 4 trasmette
il verbale dei lavori al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore alle
politiche della salute.9. La Giunta regionale recepisce,
con proprio provvedimento, l’esito dei lavori della Commissione e approva
l’elenco dei candidati risultati idonei per titoli e colloquio di cui al comma
6.10. I candidati idonei alla nomina di direttore
generale hanno l’obbligo di partecipare a un corso di formazione manageriale
organizzato dall’Organismo regionale per la formazione in sanità della Regione
Puglia in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria.11. L’individuazione dei direttori generali
delle ASL e delle AOU del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo
dall’elenco dei candidati risultati idonei dalla valutazione della Commissione
di cui al comma 6 e in possesso del certificato di superamento del corso di
formazione di cui al comma 10.12. La successiva nomina
del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione
del parere della Conferenza dei sindaci dell’azienda sanitaria locale, del
parere del Consiglio regionale della Puglia, da rilasciarsi entro trenta giorni
dalla data della richiesta, e del parere del Comitato consultivo misto
dell’azienda sanitaria, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato
dall’articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1
della legge 30 novembre 1998, n. 419), e all’articolo 6 della legge regionale 3
agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale),
fatto salvo comunque il carattere fiduciario della nomina. Per esprimere il
parere di cui al presente comma, il Comitato consultivo misto aziendale è
convocato dall’Assessore alle politiche della salute.12-bis. La nomina del direttore generale delle aziende
ospedaliero–universitarie è effettuata dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma
dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 (Linee guida concernenti i
protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento
delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione
nazionale e regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 21 dicembre
1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e dell’articolo 4 del Reg. reg. 18 luglio 2008, n. 13 (Disposizioni
regolamentari per la disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie della
regione Puglia ai sensi del D.Lgs. 517/1999), prevedendosi l’acquisizione
dell’intesa con il rettore dell’Università.13. I
direttori generali già in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge e i direttori nominati nell’anno 2010 e che, comunque, per motivi
temporali non possono rientrare nel percorso formativo di cui alla presente
legge, su esplicita richiesta da inoltrare all’Assessorato alle politiche della
salute, possono partecipare al corso di formazione manageriale organizzato
dall’Organismo di formazione professionale in sanità.14.
Resta fermo l’obbligo per i direttori generali di cui al comma 13 di produrre,
entro diciotto mesi dalla data della nomina, il certificato di frequenza del
corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione sanitaria,
di cui all’articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992, come inserito dall’articolo 3,
comma 3, del D.Lgs. 229/1999 e da ultimo modificato dal comma 24-nonies
dell’articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, organizzato da altri enti,
pena la decadenza automatica dall’incarico.15. Il
provvedimento finale di nomina a direttore generale è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione
Puglia.16. Sono abrogate le precedenti norme regionali in
materia di nomina dei direttori generali delle ASL e delle AOU.».
La Corte costituzionale, con sentenza 23
febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1a
serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3
del presente articolo, nella versione originaria (soprariportata), nella parte
in cui non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o,
comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti
ospedalieri, né alcuna forma d’intesa con il rettore.
(28) Comma sostituito dalla l.r.
30/214, art. 1, lettera a). Il testo originario del comma era così
formulato:"7. I candidati idonei alla nomina di Direttore generale inclusi
nell'elenco di cui al comma 2 hanno l'obbligo di partecipare, qualora non lo
abbiano già fatto, al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione
Puglia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992, con le
modalità previste dall'articolo 25, ovvero ad analoghi corsi di formazione
organizzati da altre regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione
con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati, operanti nel
campo della formazione manageriale."
(29) Comma sostituito dalla l.r.
30/214, art. 1, lettera b). Il testo originario del comma era così
formulato:"8. La designazione dei direttori generali delle aziende e degli enti
del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall'elenco regionale dei
candidati idonei di cui al comma 2, ovvero da analoghi elenchi di candidati
idonei delle altre regioni, previa verifica dell'avvenuta partecipazione, ovvero
della partecipazione in corso, da parte del designato, al corso di formazione
obbligatorio di cui al comma 7."
(30) Comma così modificato dall'art. 1,
comma 1 della L.R.
22 ottobre 2013, n. 33. Il testo originario era così formulato:"9. La
successiva nomina del direttore generale può essere effettuata dalla Giunta
regionale anche attingendo dagli elenchi di candidati idonei delle altre
regioni, previa verifica dell'avvenuta partecipazione, ovvero della
partecipazione in corso, da parte del designato, al corso di formazione
obbligatorio di cui al comma 7. 10. La nomina del direttore generale delle
aziende ospedaliero-universitarie è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa
con il Rettore dell'università interessata. Le procedure per l'acquisizione
dell'intesa sulla predetta nomina sono definite in sede di Commissione
paritetica Regione-Università."
(31) Comma aggiunto dalla l.r.
30/214, art. 1, lettera c).
(32) Articolo abrogato dalla l.r.
15/2018, art. 5,
comma 1.
Art. 25
Norme in
materia di formazione dei direttori generali. (33)
1. L'Organismo regionale per la formazione in sanità provvede,
ai sensi del comma 4 dell'articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992, all'organizzazione
e all'attivazione, con periodicità annuale, di un corso di formazione in materia
di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, che può svolgersi
anche in ambito interregionale e in collaborazione con l'AGENAS, le università o
altri soggetti pubblici o privati accreditati, operanti nel campo della
formazione manageriale.
2. Il corso di formazione di cui al comma 1 deve prevedere una
durata semestrale e un'articolazione delle attività didattiche di almeno
centoventi ore, come stabilite da accordi interregionali. I contenuti dei moduli
del corso devono riguardare:
a) l'organizzazione dei servizi sanitari;
b) il bilancio delle aziende sanitarie;
c) il controllo di gestione delle aziende sanitarie;
d) la gestione delle risorse umane nelle aziende
sanitarie;
e) la gestione della qualità delle aziende sanitarie;
f) la gestione del rischio in sanità.
3. Sono fatti salvi i certificati di frequenza ai corsi di
formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione
sanitaria rilasciati da regioni o università o da altri soggetti pubblici o
privati accreditati, ai sensi dell'articolo 16-ter del D.Lgs. 502/1992, a
condizione che gli stessi abbiano analoghi contenuti, metodologia delle attività
didattiche e durata dei corsi previsti dalla presente legge.
4. La partecipazione ai corsi di formazione manageriale è
subordinata al pagamento di una quota d'iscrizione, la cui entità è determinata
dalla Regione nel caso di corsi regionali, ovvero determinata in sede di accordi
interregionali, in base alle spese previste per la realizzazione dei corsi
medesimi, nel caso di corsi interregionali.
(33) Articolo così
sostituito dall'art. 3,
comma 1, L.R.
5 agosto 2013, n. 21, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Norme in materia di formazione
dei direttori generali. 1. L’Organismo regionale per la formazione in sanità
attiva entro l’anno 2010 il primo corso di formazione manageriale, con
periodicità biennale, per i direttori generali nominati dalla Giunta regionale
ai sensi della presente legge.2. Il corso di formazione
di cui al comma 1 può anche essere organizzato in ambito interregionale in
collaborazione con l’Age.Na.S., con le università o con altri soggetti pubblici
o privati accreditati per le attività formative e deve prevedere una durata
semestrale e un’articolazione delle attività didattiche di almeno
duecentocinquanta ore in moduli tra loro coordinati. Mediante accordi tra le
regioni interessate sono organizzati, in ambito interregionale e in
collaborazione con l’Age.Na.S., i corsi di formazione di cui al presente
articolo, prevedendo forme di riconoscimento reciproco tra le medesime regioni
dei certificati di partecipazione al corso di formazione manageriale nonché di
compensazione delle spese.3. La partecipazione ai corsi
di formazione manageriale è subordinata al pagamento, da parte dei candidati
idonei alla nomina di direttore generale, di una quota d’iscrizione la cui
entità è determinata dalla Regione ovvero negli accordi di cui al comma 2 in
base alle spese previste per la realizzazione dei corsi medesimi. Ove ai corsi
di cui alla presente legge siano ammessi anche gli aspiranti direttori generali
di altre regioni e province autonome, che siano stati comunque selezionati da
un’apposita commissione, la quota d’iscrizione degli stessi segue la disciplina
determinata dalla Regione Puglia. A tal fine, la Regione Puglia comunica alle
altre regioni e province autonome l’elenco degli aspiranti direttori generali
cui è stato rilasciato il certificato di superamento del corso.».
(Giurisprudenza)
Corte Costituziona
Sentenza n. 68 del 03-03-2011 (ud. del
08-02-2011)
Art. 26
Modifiche
all’articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1. (34)
[1. All’articolo 17
(Norme in materia di spesa sanitaria) della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai
seguenti:
“6. Il trattamento economico annuo del direttore
generale delle ASL, delle Aziende ospedaliero - universitarie (AOU) e degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici è
equiparato al trattamento economico massimo complessivo, esclusi la retribuzione
di risultato ed eventuali assegni ad personam, previsto dalla contrattazione
collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica,
incrementato del 25 per cento, fatta salva la decurtazione del 20 per cento
prevista per le nomine effettuate successivamente alla data di entrata in vigore
della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti, per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive
modificazioni.
7. Il trattamento economico di cui al comma 6
può essere integrato, a fine mandato, di un ulteriore 20 per cento dello stesso,
previa valutazione della realizzazione degli obiettivi di salute e dei servizi
assegnati con il provvedimento di nomina e annualmente con il documento di
indirizzo economico-funzionale, nonché previa verifica dei risultati di gestione
ottenuti in riferimento al mantenimento del pareggio di bilancio ovvero alla
riduzione di disavanzi accertati all’atto dell’insediamento, abbattuti almeno
del 30 per cento in caso di mandato triennale e del 50 per cento in caso di
mandato quinquennale.
8. Il trattamento economico annuo del direttore
sanitario e del direttore amministrativo delle ASL, delle AOU e degli IRCCS
pubblici è definito nell’80 per cento di quello spettante al direttore generale,
incrementato del 10 per cento, previa valutazione da parte del direttore
generale sulla realizzazione degli obiettivi annualmente assegnati, fatta salva
la decurtazione del 20 per cento per le nomine effettuate successivamente alla
data di entrata in vigore della L. 133/2008 e successive modificazioni.”;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
“8-bis. I trattamenti economici di cui al
presente articolo devono essere aggiornati con le stesse decorrenze stabilite
per i contratti nazionali di lavoro della dirigenza medica."].
(34) Per la sospensione degli effetti
del presente articolo, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente articolo, con la conseguente estensione di detta
dichiarazione di illegittimità costituzionale alle modifiche apportate dal
presente articolo all’art. 17,
L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
Modifica composizione unità di valutazione
multidimensionale.
1. Il terzo periodo della sezione “Unità di
valutazione multidimensionale (UVM)” del paragrafo 2.4.5 dell’allegato 1 della
L.R.
n. 23/2008 è sostituito dal seguente: “Le figure professionali a cui è
affidata la valutazione sono: il direttore del distretto socio-sanitario o suo
delegato (in qualità di coordinatore socio-sanitario), il responsabile del
servizio sociale professionale, il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta (nel caso di minori), il medico specialista di riferimento
(geriatra, neurologo, fisiatra, psichiatra, neuropsichiatra infantile, ecc.),
l’assistente sociale del comune o dell’ambito di riferimento, l’infermiere
professionale, il terapista della riabilitazione, altre figure professionali
dell’area clinica (medico di distretto), altre figure professionali sanitarie e
uno psicologo in relazione al bisogno della persona.”.
Modifica all’articolo 9 della legge regionale 5 dicembre
2001, n. 32.
1. L’articolo 9
(Collegi dei revisori e collegi sindacali) della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2001), è sostituito dal seguente:
«Art. 9
Collegi sindacali delle aziende ed enti del
SSR.
1. I componenti dei collegi sindacali delle
aziende e degli enti del SSR non possono essere rinominati o nominati per più di
due mandati consecutivi presso le aziende o enti del SSR.».
Capo IV - Norme in materia di bilancio, di
spesa e di appalti
Art. 29
Abrogazione del
comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.
20.
1. Il comma 4 dell’articolo 18
(Livelli di assistenza) della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2002), è abrogato.
(Giurisprudenza)
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 425 del
07-03-2012 (ud. del 21-12-2011), CNS -
Consorzio Nazionale
Servizi e altri c. Azienda Sanitaria Locale di Lecce e altri
Modifiche all’articolo 25 della L.R. n. 25/2007 . (35)
1. L’articolo 25
(Utilizzo personale imprese appaltatrici) della L.R.
n. 25/2007 è sostituito dal seguente:
«Art. 25
Utilizzo personale imprese appaltatrici e società
strumentali.
1. Fatte salve le previsioni della
contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende
e le società strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di
gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per
l’affidamento di servizi l’assunzione a tempo indeterminato del personale già
utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto nonché la
garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più
favorevoli.
2. Le previsioni di cui al presente articolo si
applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati.
3. I vincoli di cui ai commi 1 e 2, a
integrazione di quanto previsto dalla Delib.G.R. 15 dicembre 2009, n. 2477
(Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. 5 maggio 2009, n. 745 - Criteri e
procedure per l’attivazione dell’istituto dell’in house providing - Linee guida
per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle
attività delle aziende sanitarie ed enti pubblici del servizio sanitario
regionale di Puglia), devono comprendere anche le attività che costituiscono
compito diretto di tutela della salute, comprese le attività di supporto
strumentale delle imprese appaltatrici.
4. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano
anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali
costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra
società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione
Puglia, nei limiti del fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo
svolgimento dei servizi affidati.
5. Il presente articolo non si applica ai
dirigenti. Rientrano nell’applicazione del presente articolo i soci di
cooperative di lavoro che non abbiano funzioni direttive a condizione che
abbiano espressamente rinunciato o ceduto le quote di partecipazione alla
cooperativa all’atto dell’assunzione presso la nuova impresa; in ogni caso,
l’assunzione dei soci di cui al presente comma avviene solo dopo l’assunzione
del personale dipendente della cooperativa.
6. Il servizio svolto dai volontari delle
associazioni di volontariato convenzionate con le aziende sanitarie per il
servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 deve essere valutato nell’ambito
delle selezioni di evidenza pubblica per il reclutamento di personale per il
servizio di emergenza urgenza 118.».
(35) Per la sospensione degli effetti
del presente articolo, vedi quanto disposto dall'art. 1,
L.R.
24 settembre 2010, n. 12. Vedi anche l'art. 4
della medesima legge riguardo alla sua efficacia. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo
2011, n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del presente articolo, quanto al comma 1 (limitatamente alle
parole "a tempo indeterminato") e quanto al comma 4 (nella parte in cui prevede
la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria
dell’appalto, senza alcuna forma selettiva) dell’art. 25,
L.R.
3 agosto 2007, n. 25, come sostituito dal presente articolo, con la
conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale ai
suddetti commi 1 e 4, nei limiti sopraindicati.
Norme in materia di contratti e appalti.
[1. È istituito presso l’ARES il “Nucleo
regionale per la verifica dei contratti e appalti delle aziende ed enti pubblici
del servizio sanitario regionale” nominato con delibera del Direttore generale
della medesima Agenzia su indicazione dell’Assessore alle politiche della salute
secondo la composizione stabilita dalla Giunta regionale.] (36)
[2. Il Nucleo di cui al comma 1 esprime
preventivo parere in merito alle procedure di gara secondo modalità e criteri
stabiliti dalla Giunta regionale. Detto parere, vincolante per l’azienda o ente,
è espresso in relazione ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.] (37)
[3. Il Nucleo di valutazione di cui al
presente articolo svolge le proprie attività secondo la tempistica e le modalità
operative stabilite dall’ARES con provvedimenti del Direttore generale
pubblicati sul sito web della Regione e della medesima Agenzia.] (38)
4. È abrogato il quattordicesimo periodo del
comma 26 dell’articolo 3
della L.R.
n. 40/2007, come integrato dall’articolo 5,
comma 1, lettera h), della L.R.
n. 1/2008.
5. L’alinea del comma 5 dell’articolo 20
(Unione temporanee di acquisto) della L.R.
n. 26/2006 è sostituito dal seguente:
“5. Entro il 30 marzo di ogni anno le aziende e
istituti del SSR comunicano all’Osservatorio regionale degli appalti, dei
prezzi, delle tecnologie, dei dispositivi medici e protesici e degli
investimenti del SSR i contratti per la fornitura di beni e servizi scaduti o in
scadenza nei successivi dodici mesi in relazione ai quali, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 57, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva
2004/18/CE), e successive modificazioni, sono obbligate ad avviare le relative
procedure d’acquisto, specificando:”.
6. Per l’individuazione delle ditte concorrenti
da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di
cui all’articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, e successive modificazioni,
e anche per le categorie merceologiche incluse nella cosiddetta “spesa comune”,
in ossequio ai principi di trasparenza e rotazione e nel rispetto della massima
concorrenzialità e parità di trattamento, le aziende e gli enti del SSR si
avvalgono, in via prioritaria, dell’albo dei fornitori istituito e aggiornato
dall’Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia sulla
piattaforma di e-procurement “EmPulia”.
7. Le forme di pubblicità per l’iscrizione
all’albo di cui al comma 6 sono quelle previste dall’articolo 63 del D.Lgs.
163/2006 e successive modificazioni.
8. Le aziende e gli enti del SSR, prima di
procedere all’acquisizione di beni ai sensi di quanto previsto dall’articolo 57,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, avviano
specifica istruttoria intesa ad accertare, interpellando le imprese iscritte
nelle pertinenti categorie merceologiche individuate nell’albo di cui al comma
6, se sussistano ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla
tutela dei diritti di esclusiva in grado di confermare se sul mercato sia
presente un’unica impresa in grado di garantire la fornitura con il grado di
perfezione tecnica richiesto. Le risultanze di tale indagine sono sottoposte a
specifica valutazione sotto la diretta responsabilità del dirigente richiedente
in contradditorio con il Servizio di ingegneria clinica ed health technology
assessment aziendale. Rimangono di esclusiva competenza della direzione generale
le procedure interne intese a individuare le modalità operative intese a
concretizzare la volontà negoziale dell’azienda o istituto.
9. La procedura di cui al comma 8 non si applica
ai farmaci in relazione ai quali le valutazioni di indispensabilità terapeutica
ricadono sulle commissioni terapeutiche aziendali.
10. Il primo periodo del comma 26 dell’articolo
3
della L.R.
n. 40/2007, come integrato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della L.R.
n. 1/2008, è soppresso.
11. È istituito presso l’Assessorato alle
politiche della salute l’Osservatorio regionale degli appalti, dei prezzi, delle
tecnologie, dei dispositivi medici e protesici e degli investimenti del SSR.
12. Il comma 3 dell’articolo 7
(Norme in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria) della L.R.
n. 39/2006 è sostituito dal seguente:
“3. È fatto obbligo alle aziende ed enti del SSR
di alimentare, completare e aggiornare, secondo modalità, tempi e procedure
stabilite dalla Giunta regionale, l’Osservatorio regionale degli appalti, dei
prezzi, delle tecnologie, dei dispositivi medici e protesici e degli
investimenti del SSR realizzato nell’ambito del sistema informativo sanitario
regionale e che si avvale anche del supporto dell’ARES sia con riferimento alle
valutazioni di merito sia al fine di rendere operativo il predetto strumento di
controllo della spesa.”.
13. Al comma 5 dell’articolo 7
dellaL.R.
n. 39/2006 la parola “OPT” è sostituita dalla seguente: “Osservatorio”.
14. La Giunta regionale stabilisce le modalità
utili ad assicurare forme di collaborazione tra l’Osservatorio di cui al
presente articolo e l’Osservatorio regionale dei lavori pubblici anche ai fini
dell’interscambio delle informazioni trattate.
(36) Comma abrogato dalla l.r.
n. 37/2014, art.12, comma 1.
(38) Comma abrogato dalla l.r.
n. 37/2014, art.12, comma 1.
Art. 32
Norme in
materia di protesi, ortesi e ausili tecnici. (39)
1. Il presente articolo disciplina l’erogazione
delle protesi, ortesi e ausili tecnici con spesa a carico del SSR, di cui al
regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili
nell’ambito del SSN, adottato con D.M. 27 agosto 1999, n. 332 del Ministro della
sanità, e successive modificazioni.
2. I dispositivi inclusi nel nomenclatore
tariffario allegato al reg. min. adottato con D.M. n. 332/1999 del Ministro
della sanità, e successive modificazioni, sono così classificati:
a) “su misura”, in quanto costruiti o allestiti
su misura da un professionista abilitato all’esercizio della singola professione
o arte sanitaria ausiliaria, sulla base della prescrizione di un medico
specialista cui compete il compito del successivo collaudo;
b) “predisposti”, in quanto trattasi di
dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere
consegnati a un determinato paziente, necessitano di essere specificamente
individuati e allestiti su misura da un professionista abilitato all’esercizio
della singola professione o arte sanitaria ausiliaria, su prescrizione del
medico specialista;
c) “finiti”, per i quali non è richiesto alcun
intervento del professionista abilitato per modificazioni e/o adattamenti.
3. È istituito l’elenco regionale delle imprese
che intendono fornire dispositivi su misura e/o predisposti con spesa a carico
del SSN.
4. Per ottenere l’iscrizione all’elenco
regionale, le imprese con sede legale nel territorio regionale, nonché le
succursali o filiali di imprese che hanno sede legale fuori dal territorio
regionale, devono presentare istanza alla direzione generale dell’ASL competente
per territorio, corredata della documentazione attestante il possesso dei
requisiti stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. È istituita presso il competente Servizio
dell’Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari
opportunità della Regione Puglia una Commissione regionale, con il compito di
emanare linee guida per l’uniformità delle procedure di verifica da parte delle
ASL nonché il monitoraggio delle attività, così composta:
a) il dirigente del competente ufficio dell’Area
politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità
della Regione Puglia o suo delegato;
b) un dirigente medico dell’ARES;
c) un referente per ciascuna delle associazioni
più rappresentative delle imprese abilitate a costruire e/o fornire dispositivi
protesici;
d) un dipendente del SSR in possesso del profilo
professionale attinente a ciascuna professione o arte sanitaria ausiliaria
esercitata (tecnico ortopedico, ottico, audioprotesista, altro);
e) un referente della materia per ciascuna ASL
della Regione Puglia.
6. Le imprese, a corredo dell’istanza, devono
presentare la seguente documentazione:
a) certificazione d’iscrizione alla camera di
commercio;
b) copia della documentazione relativa
all’apertura dell’esercizio secondo le modalità di cui all’articolo 8
della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), come da
ultimo modificato dall’articolo 8
della legge
regionale 7 maggio 2008, n. 5;
c) dichiarazione circa il trattamento dei dati
personali degli utenti in ossequio alla vigente normativa;
d) elenco dei dispositivi che si intendono
fornire secondo la codificazione del nomenclatore tariffario allegato al reg.
min. adottato con D.M. 332/1999 del Ministro della sanità, e successive
modificazioni;
e) formale dichiarazione d’accettazione di
consegna dei prodotti protesici al domicilio dell’assistito su indicazione
dell’ASL competente;
f) documentazione attestante il possesso dei
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla presente
legge;
g) elenco attrezzature con numero di serie e
relative schede tecniche;
h) attestazione della presenza, all’interno
della struttura, di un professionista abilitato all’esercizio della singola
professione o arte sanitaria ausiliaria, in qualità di titolare dell’azienda
ovvero collaboratore legato da un rapporto di dipendenza o professionale
esclusivo, che ne garantisca la presenza durante l’intero orario di apertura
dell’esercizio. A tal fine, deve presentare dichiarazione del professionista
dalla quale si evincano le generalità, il rapporto di lavoro in essere con
l’impresa, il possesso del titolo abilitante all’esercizio della singola
professione o arte sanitaria ausiliaria (laurea triennale) e il rapporto
esclusivo con l’impresa;
i) limitatamente ai dispositivi su misura,
inclusi nell’elenco n. 1 allegato al reg. min. adottato con D.M. n. 332/1999 del
Ministro della sanità e successive modificazioni, la documentazione relativa
all’iscrizione presso il Ministero della salute ai sensi dell’articolo 11, comma
7, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (Attuazione della direttiva
93/42/CEE, concernente i dispositivi medici).
7. La documentazione di cui alle lett. a), b) e
i) del comma 6 può essere presentata anche nelle forme previste dal testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni; in tal caso l’amministrazione si
riserva di verificare, a campione, la veridicità di quanto dichiarato nelle
istanze presentate.
8. La gestione delle procedure in materia di
assistenza protesica deve avvenire, nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali, da parte delle ASL mediante l’utilizzo del
sistema informativo sanitario regionale e/o dei sistemi informativi
aziendali.
9. Le imprese fornitrici sono tenute al rispetto
delle modalità tecnico-organizzative stabilite dalla Regione per l’alimentazione
dei flussi informativi relativi all’assistenza protesica e al monitoraggio della
spesa.
10. La gestione degli elenchi di cui al presente
articolo è effettuata dalla Regione anche mediante l’albo dei fornitori
dell’Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia.
11. Entro sessanta giorni dalla data di
presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco regionale da parte
dell’impresa, l’ASL verifica, tramite il dipartimento di prevenzione, la
sussistenza dei requisiti richiesti.
12. Conclusa la procedura di verifica, il
direttore generale dell’ASL, sulla scorta del verbale positivo di accertamento
di sussistenza dei requisiti, approva l’istanza e invia il relativo atto al
competente servizio dell’Area politiche per la promozione della salute delle
persone e delle pari opportunità della Regione Puglia.
13. In caso di accertamento negativo, il
direttore generale dell’ASL, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del
verbale da parte del dipartimento di prevenzione, trasmette lo stesso
all’impresa interessata. La richiesta di rettifica di eventuali errori od
omissioni deve pervenire alla direzione generale dell’ASL da parte dell’impresa
entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasmissione del verbale.
14. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il dirigente del competente servizio dell’Area
politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità
della Regione Puglia, sulla base delle procedure effettuate dall’ASL, approva
l’elenco regionale di cui al presente articolo.
15. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno, il dirigente del competente servizio dell’Area politiche per la promozione
della salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia
aggiorna l’elenco di cui al comma 3 con l’inserimento delle imprese che entro il
31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da parte del
dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio la verifica
positiva prevista dal presente articolo.
16. L’elenco regionale di cui al presente
articolo e i relativi aggiornamenti devono essere pubblicati nel Bollettino
ufficiale, sul sito web della Regione Puglia o con altre modalità
equivalenti.
17. Nel rispetto dei prezzi fissati dal
nomenclatore tariffario di cui reg. min. adottato con D.M. n. 332/1999 del
Ministro della sanità, e successive modificazioni, le imprese abilitate ai sensi
della presente legge presentano all’ASL di appartenenza dell’assistito la
fattura unica mensile per distretto, con allegata l’autorizzazione di cui
all’articolo 4, comma 5, del reg. min. adottato con D.M. n. 332/1999 del
Ministro della sanità e successive modificazioni, la dichiarazione di ricevuta
dell’assistito stesso e gli estremi della spedizione per i presidi non
consegnati direttamente.
18. L’autorizzazione di cui al comma 17 deve
essere redatta su apposito modello accompagnato dal preventivo dell’azienda.
19. Nel caso in cui, per giusta causa e comunque
previa autorizzazione dell’ufficio protesi competente, l’invalido sia
impossibilitato a ritirare un presidio la cui fornitura sia stata regolarmente
autorizzata dall’ASL di competenza, l’impresa fornitrice procede alla
fatturazione della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta
dell’invalido, nei seguenti termini:
a) 50 per cento dell’importo totale della
fornitura per i dispositivi predisposti personalizzabili pronti per la
prova;
b) 80 per cento dell’importo totale della
fornitura per i dispositivi costruiti su misura pronti per la prova che
necessitano del modello di gesso o materiale sintetico;
c) 100 per cento dell’importo totale della
fornitura per i dispositivi costruiti su misura pronti per la consegna.
20. Prima di procedere alla fatturazione,
l’impresa fornitrice provvede a dare comunicazione dell’impossibilità della
prova o della consegna del dispositivo all’assistito all’ASL di competenza, che
deve verificare, entro quindici giorni, i motivi della mancata prova ovvero del
ritiro del dispositivo da parte dell’utente.
21. L’ASL di competenza provvede al relativo
saldo dal ricevimento della fattura entro i termini di legge, redatta in
conformità alle norme vigenti, comprese quelle inerenti il collaudo dei
dispositivi.
22. Le ASL provvedono, attraverso la carta dei
servizi aziendale e/o per mezzo dei propri siti web istituzionali e per mezzo
del Portale regionale della salute, a diffondere informazioni di semplice e
chiara lettura circa i diritti degli utenti e l’accesso alle prestazioni
protesiche.
23. Nei locali delle imprese iscritte
nell’elenco regionale deve essere apposta, ben in vista, una tabella recante le
generalità e i requisiti professionali posseduti dal personale addetto al
servizio.
24. Al fine di garantire il diritto alla libera
scelta dell’assistito, le ASL espongono, nei propri locali, l’elenco regionale
delle imprese abilitate all’erogazione di prestazioni protesiche con spesa a
carico del SSN.
25. L’elenco aggiornato dei soggetti erogatori
autorizzati deve essere, altresì, disponibile sul sito web della Regione Puglia
o su altro servizio web della Regione.
26. In fase di prima applicazione della presente
legge, le imprese che forniscono dispositivi su misura e/o predisposti operanti
sul territorio regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presentano domanda alle ASL di riferimento per
l’inserimento in un elenco regionale provvisorio.
27. Le aziende sanitarie locali, entro i
successivi trenta giorni, redigono e inviano al competente servizio dell’Area
politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità
della Regione Puglia un elenco provvisorio delle imprese operanti sul proprio
territorio.
28. Il dirigente del competente servizio
dell’Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari
opportunità della Regione Puglia, con propria determinazione, formula l’elenco
provvisorio da pubblicare secondo quanto previsto dal presente articolo.
29. Le imprese, entro dodici mesi dalla data di
pubblicazione dell’elenco di cui al comma 28, adeguano i requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi previsti dalla presente legge.
30. L’ASL, sempre tramite i propri servizi
territoriali (dipartimenti di prevenzione), verifica l’avvenuto adeguamento e
invia l’elenco definitivo delle imprese in possesso dei requisiti al competente
servizio dell’Area politiche per la promozione della salute delle persone e
delle pari opportunità della Regione Puglia, il cui dirigente, con propria
determinazione, provvede all’inserimento nell’elenco di cui al presente
articolo.
31. L’elenco provvisorio cessa la propria
efficacia dalla data di approvazione dell’elenco definitivo di cui al presente
articolo.
32.
Ai fini dell’erogazione dei dispositivi ‘finiti’ di cui all’allegato 5 degli
elenchi 2/A e 2/B del decreto Presidente Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017
(Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) del
nomenclatore tariffario, le ASL stipulano contratti con i soggetti aggiudicatari
delle procedure pubbliche di acquisto, espletate nel pieno rispetto della
normativa in materia di contratti e appalti pubblici. La Giunta regionale con
proprio provvedimento disciplina la cessione in comodato d’uso di detti
dispositivi, ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del suddetto d.p.c.m. 12
gennaio 2017, prevedendo che gli stessi, al termine dell’utilizzo, rientrino
nella disponibilità delle ASL che, al fine di conseguire economie di gestione,
possono disporne il riutilizzo previo affidamento di apposito servizio di ritiro
e consegna a domicilio, stoccaggio temporaneo, manutenzione e sanificazione a
soggetti che non sono aggiudicatari dell’erogazione dei dispositivi. (40)
33. È abrogata la legge
regionale 11 maggio 1990, n. 31 (Istituzione e modalità di gestione
dell’elenco regionale delle aziende abilitate a fornire presidi e ausili
protesici con spesa a carico del servizio sanitario nazionale), nonché le altre
norme regionali incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.
(39) Vedi, anche, la Delib.G.R. 7
agosto 2012, n. 1697.(Allegata)
(40) Comma sostituito dalla l.r.
n. 18/2017, art. 1. Il testo originario era così formulato: "32. Ai fini
dell’erogazione dei dispositivi “finiti”, le ASL stipulano contratti con i
soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto, espletate nel
pieno rispetto della normativa in materia di contratti e appalti
pubblici."
Art. 33
Norme in
materia di controllo degli atti e verifica dei bilanci.
1. Con provvedimenti della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore alle politiche della salute, sono stabilite le modalità
per l’effettuazione del controllo dei bilanci delle aziende sanitarie ed enti
pubblici del SSR.
Capo V - Altre norme in materia sanitaria
Art. 34
Modifica
all’articolo 24 della L.R. n. 34/2009.
1. Il comma 2 dell’articolo 24
(Esenzione ticket per visite ed esami specialistici) della L.R.
n. 34/2009 è sostituito dal seguente:
“2. Gli aventi diritto sono tenuti a produrre
agli uffici dell’ASL attestato rilasciato dagli enti competenti da cui risulti,
per il periodo indicato al comma 1, lo stato di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 1.”.
Art. 35
Modifiche alla
legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34.
1. Alla legge
regionale 15 dicembre 2008, n. 34 (Norme in materia di attività funeraria),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell’articolo 4 (Funzioni e
compiti dei comuni) è sostituito dal seguente:
“3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei
casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL competente per
territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti
o la costruzione di crematori e di strutture per il commiato di cui all’articolo
17, a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati, tranne il caso dei
cimiteri di urne.”;
b) al comma 1 dell’articolo 7 (Regolamenti
comunali) dopo le parole “apposito regolamento” è aggiunta, in fine, la
seguente: “comunale;”;
c) dopo il comma 1 dell’articolo 7 è inserito il
seguente:
“1-bis. Al fine di garantire un’applicazione
uniforme su tutto il territorio regionale delle norme in materia di attività
funebre, cremazione e dispersione delle ceneri, la Giunta regionale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva
apposito regolamento - tipo. I Comuni procedono, entro centottanta giorni
dall’approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui al
periodo precedente, ad approvare i rispettivi regolamenti.”;
d) all’alinea del comma 2 dell’articolo 7 dopo
le parole “Con il regolamento” è inserita la seguente: “comunale”;
e) al comma 2 dell’articolo 8 (Organizzazione
delle attività di medicina necroscopica) dopo le parole: “L’accertamento della
realtà di morte” sono inserite le seguenti: “dei soggetti non deceduti in
strutture sanitarie di ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e/o
private”;
f) l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10
Trasporto di salma.
1. Il trasporto della salma può avvenire, su
richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto
o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento
del decesso presso l’abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l’obitorio o
il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate,
previa disponibilità all’accoglimento della salma, o ad apposite strutture
adibite per il commiato di cui all’articolo 17. In tali luoghi deve essere
portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del D.P.R.
285/1990 e deve essere effettuato l’accertamento di morte da parte del locale
medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile nei casi in
cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la
salute o l’igiene pubblica.
2. Per effettuare il trasporto della salma, che
deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna
autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione
rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il
SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non
arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte
sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al precedente
comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga
interamente nell’ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico
deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in
contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino
eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la
salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Il trasporto delle salme è a pagamento, salvo
casi particolari disciplinati dai regolamenti comunali di cui all’articolo
7.
6. L’addetto al trasporto deve consegnare copia
della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura
ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio
mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite
strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al
Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è
destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.
7. Il responsabile, o suo delegato, della
struttura di cui al comma 6, ad eccezione dell’abitazione privata, registra
l’accettazione della salma indicando il luogo da cui proviene, l’orario di
arrivo e le generalità dell’addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune
ove è avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL
competenti per territorio.
8. Per il trasporto in abitazione privata, le
comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell’addetto al trasporto e
controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.»;
g) dopo l’articolo 10 sono inseriti i
seguenti:
«Art. 10-bis
Trasporto di cadavere.
1. Costituisce trasporto di cadavere il suo
trasferimento dal luogo di decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle
strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa
l’abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall’uno all’altro di questi
luoghi. L’autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal
sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è
necessaria anche per il trasporto del cadavere dall’abitazione privata del
defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.
2. Il trasporto del cadavere deve essere
effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio.
3. Il medico necroscopo della ASL competente per
territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà
della morte secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990.
4. Nel caso di decesso verificatosi all’interno
di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina
necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto
previsto dall’articolo 8, comma 1, secondo periodo.
5. Nel caso in cui la salma viene trasportata
presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL
del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della
realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del
D.P.R. 285/1990.
6. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il
trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al
tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del
D.P.R. 285/1990, nonché dall’articolo 15 della presente legge.
7. L’addetto al trasporto di cadavere, prima di
effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un
documento, su apposito modulo, attestante che:
a) l’identità del defunto è stata accertata
mediante documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità
contenute nelle autorizzazioni rilasciate;
b) il feretro è stato confezionato secondo le
modalità previste dal D.P.R. 285/1990;
c) sono state adottate tutte le cautele
igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.
8. L’addetto al trasporto deve consegnare il
feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio,
unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la
registrazione del feretro stesso e per la verifica dell’integrità del
sigillo.
9. Per il trasporto all’estero del cadavere
tutte le verifiche prescritte nei precedenti commi devono essere effettuate
dalla ASL del luogo in cui è stato effettuato l’accertamento della realtà della
morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R.
285/1990.
Art. 10-ter
Trasporto di resti umani e prodotti abortivi.
1. Il trasporto e le altre attività funebri
relative a resti umani e prodotti abortivi rimangono disciplinati da quanto
previsto dal D.P.R. 285/1990.»;
h) Il comma 2 dell’articolo 11 (Passaporto
mortuario) è sostituito dal seguente:
“2. Il trattamento conservativo, come previsto
dall’articolo 32 del D.P.R. 285/1990, non si pratica per il trasporto
nell’ambito del territorio regionale.”.
Modifiche alla legge regionale 5 aprile 1985, n.
14.
1. Alla legge
regionale 5 aprile 1985, n. 14 (Istituzione dell’Osservatorio epidemiologico
regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1
dopo la parola: “istituisce” sono inserite le seguenti: “, nell’ambito
dell’Assessorato alle politiche della salute,”;
b) l’art. 3
è sostituito dal seguente:
«Art. 3
Organizzazione.
1. L’Osservatorio epidemiologico regionale
svolge i propri compiti attraverso:
a) le unità operative per l’attività statistica
ed epidemiologica delle ASL;
b) i dipartimenti di prevenzione delle ASL;
c) le altre strutture e presidi delle ASL, delle
aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS);
d) le strutture regionali e aziendali deputate
ai sistemi informativi;
e) la collaborazione delle strutture
dell’università degli studi nel quadro dei rapporti convenzionali di cui
all’articolo 39 della L. 833/1978;
f) la collaborazione con altre agenzie, istituti
o enti pubblici che svolgono attività di ricerca, di epidemiologia, di
statistica attraverso apposite convenzioni.»;
c) l’articolo 4, come integrato dalla legge
regionale 17 luglio 1987, n. 23 e poi sostituito dall’articolo 1 della legge
regionale 5 settembre 1996, n. 21, è sostituito dal seguente:
«Art. 4
Il Comitato tecnico scientifico.
1. Alle attività dell’Osservatorio
epidemiologico regionale presiede un Comitato tecnico scientifico che si avvale
delle strutture di cui all’articolo 3 e di una segreteria costituita presso
l’Assessorato alle politiche della salute.
2. Il Comitato tecnico scientifico è organo
consultivo della Giunta regionale ed è composto da esperti nominati dalla Giunta
regionale.
3. Il Comitato tecnico scientifico è presieduto
dall’Assessore regionale alle politiche della salute o da un suo delegato.
4. La nomina del Comitato è effettuata dalla
Giunta regionale.
5. Il Comitato tecnico scientifico deve:
a) entro il 31 ottobre di ogni anno, predisporre
il programma operativo per l’anno successivo;
b) entro il 31 marzo di ogni anno, presentare la
relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente.
6. Il Comitato tecnico scientifico si riunisce,
di norma, con periodicità almeno semestrale.
7. Ai componenti del Comitato tecnico
scientifico non compete l’indennità di presenza.
8. Il Comitato tecnico scientifico resta in
carica per quatto anni e, comunque, sino alla sua sostituzione.».
Abrogazione dell’articolo 34 (Norme per la prevenzione
della diffusione delle malattie
infettive) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10.
1. L’articolo 34
(Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive) della L.R.
n. 10/2007, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
2. Con apposito regolamento regionale da
approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono stabilite le procedure per assicurare idonei interventi di
prevenzione della diffusione di malattie infettive in soggetti umani.
Art. 38
Norme per il
potenziamento delle attività dei dipartimenti di prevenzione.
1. Fatto salvo quanto previsto dal documento di
indirizzo economico funzionale (DIEF) del SSR in materia, le somme incassate
dalle ASL per diritti sanitari versati da terzi richiedenti le prestazioni
erogate dai servizi dei dipartimenti di prevenzione, secondo quanto previsto
dalla Delib.G.R. 2 luglio 2002, n. 829 (Adozione del tariffario regionale per
gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi
dell’articolo 7
della L.R.
n. 36/1984, come modificato dalla legge
regionale 8 marzo 2002, n. 4), sono destinate nella misura del 50 per cento
al potenziamento dei servizi dei dipartimenti di prevenzione con particolare
riferimento alle attività di vigilanza e controllo.
2. L’articolo 7
della legge
regionale 20 luglio 1984, n. 36 (Norme concernenti l’igiene e sanità
pubblica e il servizio farmaceutico), come modificato dall’articolo 2 della L.R.
n. 4/2002, si applica anche alle attività di cui alla L.R.
n. 8/2004.
3. I direttori generali delle ASL destinano una
quota non inferiore all’80 per cento delle somme incassate ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di
rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento
(CE) n. 882/2004), in favore dei dipartimenti di prevenzione per la copertura
delle spese relative al mantenimento, al potenziamento e al miglioramento
dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione del piano aziendale
integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare (sanità pubblica
veterinaria e servizio igiene degli alimenti), comprese le spese amministrative
sostenute, relativamente ai servizi interessati all’effettuazione dei controlli
ufficiali.
4. Le somme di cui al comma 6 dell’articolo 13
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), che integrano l’apposito capitolo del bilancio regionale
sono destinate per una quota non inferiore al 70 per cento ai dipartimenti di
prevenzione delle ASL per la realizzazione dei seguenti obiettivi in materia di
prevenzione nei luoghi di lavoro:
a) potenziamento delle dotazioni organiche dei
servizi prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
b) realizzazione di percorsi di aggiornamento
professionale per il personale dei servizi prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro;
c) realizzazione di progetti a valenza regionale
in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
d) acquisizione di mezzi e attrezzature.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e su proposta del
competente Servizio assistenza territoriale e prevenzione, approva
l’aggiornamento al tariffario di cui alla Delib.G.R. n. 829/2002.
Norme in materia di sistemi informativi e obblighi
informativi . (41)
1. La Regione favorisce il collegamento con i
livelli di governo nazionale e comunitario, con le altre regioni e il sistema
delle autonomie, promuove il coordinamento delle iniziative e la realizzazione
in ambito regionale dei progetti nazionali e sopranazionali, assicura standard
di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l’accessibilità e il
trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici e
informativi.
2. La Regione cura la progettazione,
l’organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi in ambito sanitario,
definisce la pianificazione e stabilisce le linee guida per lo sviluppo
telematico, delle information and communication technology (ICT) e
dell’e-government in sanità (sanità elettronica) affinché siano idonei a
supportare le attività istituzionali e a conseguire gli obiettivi stabiliti
dalla programmazione in materia sanitaria; tali attività sono finalizzate anche
a favorire l’utilizzo integrato delle basi di dati esistenti e ad assicurare la
raccolta e il trattamento delle informazioni con il minore onere per i cittadini
e nell’ottica di uno sviluppo integrato dei servizi sanitari.
3
E’ fatto obbligo alle aziende sanitarie locali, alle aziende
ospedaliero-universitarie, agli IRCCS pubblici e privati, agli enti
ecclesiastici, alle strutture private accreditate con il Servizio sanitario
regionale (SSR) e al personale convenzionato con il SSR, di conferire i dati e
le informazioni necessari per il funzionamento dei sistemi informativi regionali
secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. (42)
4. La Giunta regionale con proprio provvedimento
stabilisce lo scadenziario per il conferimento dei dati e delle informazioni da
parte delle aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR ai sistemi informativi
regionali.
5. Con il medesimo provvedimento di cui al comma
4 sono stabilite forme di penalizzazione a carico delle aziende sanitarie,
istituti ed enti del SSR in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al
presente articolo.
6. Sono fatti salvi comunque i contenuti di
norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali
contenenti obblighi e adempimenti a carico delle aziende ed enti del SSN in
materia di flussi e obblighi informativi.
7.
Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, sono individuati gli obblighi informativi e le relative
modalità tecniche di assolvimento a carico delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliero-universitarie, degli IRCCS pubblici e privati, degli enti
ecclesiastici, delle strutture private accreditate con il SSR e del personale
convenzionato con il SSR. (43). Gli interventi e
le azioni di cui al presente articolo sono realizzate attraverso il tavolo per
la sanità elettronica di Puglia di cui al Reg.
reg. 16 luglio 2007, n. 19, che assicura l’interazione e il raccordo con gli
altri settori della Regione incaricati delle attività ICT e di e-government.
9. La Regione, le ASL, le AOU, gli IRCCS, gli
enti del SSR, le strutture sanitarie private accreditate e i soggetti
convenzionati del SSR che operano per lo svolgimento di attività di pubblico
interesse trattano i dati personali, organizzano la raccolta e il trattamento
dei dati anagrafici e sanitari, ivi compresi quelli dei registri regionali
istituiti per finalità epidemiologiche, statistiche, di studio, di ricerca
scientifica e di programmazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), e al Reg.
reg. 25 maggio 2006, n. 5 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo
196/2003).
10. Il trattamento, la diffusione e la
comunicazione dei dati di cui al comma 9 è effettuato nel rispetto delle norme
in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e delle
forme di segreto, incluso il segreto d’ufficio, nel rispetto dei principi
costituzionali di efficienza e di tutela del trattamento dei dati personali
nonché adottando idonee tecnologie e sistemi di anonimizzazione e
pseudonimizzazione dei dati messi a disposizione dal sistema informativo
sanitario regionale.
11. Secondo le modalità deliberate dalla Giunta
regionale, ai sensi del presente articolo, il “patrimonio informativo sanitario
pubblico” è utilizzato da parte dei soggetti pubblici per le finalità
istituzionali cui essi sono preordinati nonché da parte dei soggetti privati che
operano in ambito regionale per lo svolgimento di attività di pubblico interesse
nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs.
196/2003 e segnatamente nel rispetto dell’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto
legislativo stesso.
12. La Regione, conformemente alle disposizioni
contenute negli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 196/2003, anche attraverso
l’adozione di uno specifico regolamento, disciplina la comunicazione dei dati di
cui al presente articolo e delle informazioni acquisite o prodotte
nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali a soggetti pubblici, a soggetti
privati o a enti pubblici economici.
13. È istituita presso ciascuna azienda,
istituto o ente pubblico del SSR una struttura di staff alla direzione
aziendale, denominata Servizio sistemi informativi, deputata alle attività di
cui alla Delib.G.R. n. 2005/2006 e all’attuazione degli interventi, di propria
competenza, di cui al presente articolo.
14. La Regione, le ASL, le AOU, gli IRCCS, gli
enti del SSR e le strutture sanitarie private accreditate organizzano al proprio
interno una funzione dedicata alla gestione delle problematiche relative al
trattamento dei dati personali e sensibili al fine di garantire l’attuazione di
quanto contenuto nel D.Lgs. 196/2003 e nel Reg.
reg. n. 5/2006.
15. I sistemi informativi regionali e aziendali
del SSR sono adeguati in modo tale da assicurare il pieno rispetto degli
obblighi informativi previsti da norme, decreti e regolamenti nazionali e
regionali e la produzione degli indicatori previsti dal patto per la salute,
dalla programmazione sanitaria regionale e aziendale.
16. La Giunta regionale con proprio
provvedimento stabilisce il set minimo di informazioni che i sistemi informativi
a supporto dei processi clinicoassistenziali e amministrativi devono essere in
grado di generare per le finalità di programmazione, organizzazione, gestione e
governo dei livelli essenziali di assistenza (LEA).
17. Per le finalità di cui al presente articolo,
la Giunta regionale può adottare ulteriori modelli distinti per tipologia di
attività sanitaria o di livello di assistenza che consentano, nell’ambito della
struttura dei centri di responsabilità aziendali desumibili della contabilità
analitica di cui all’articolo 26
della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico,
contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 -
così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517),
attraverso un’analisi comparativa dei costi, dei rendimenti e dei risultati,
confronti per aree funzionali omogenee, al fine anche di poter individuare
modelli di efficienza gestionale da estendere all’intera organizzazione
aziendale nonché consentire la determinazione dei costi di produzione con
riferimento alle specifiche attività svolte, ai fini della determinazione dei
costi standard di produzione aziendali e regionali riconciliabili con la
contabilità generale.
(41) Vedi, anche, la Delib.G.R. 1° marzo
2011, n. 317.
(42) Comma così sostituito dall'art. 2,
comma 1, lettera a) della L.R.
5 febbraio 2013, n. 5. Il testo originario del comma era così formulato:" 3.
È fatto obbligo alle aziende sanitarie, istituti ed enti pubblici, privati
accreditati o soggetti convenzionati del SSR di conferire i dati e le
informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali
di cui alla Delib.G.R. 22 dicembre 2006, n. 2005 (Piano per la sanità
elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità
stabilite dalla Regione."
(43) Comma così sostituito dall'art. 2,
comma 1, lettera b) della L.R.
5 febbraio 2013, n. 5. Il testo originario del comma era così formulato:" 7.
Con regolamento regionale sono individuati gli adempimenti a carico delle
aziende sanitarie, istituti ed enti del SSR, previsti dalle norme vigenti, che
sono assolti mediante il conferimento dei dati e delle informazioni ai sistemi
informativi regionali nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo.
Registro regionale di
implantologia.
1. Le ASL, le AOU, gli IRCCS pubblici, gli altri
istituti e soggetti privati accreditati del SSR, in caso di ricoveri che
comportino l’implantologia di anca e ginocchio, sono tenuti a compilare
obbligatoriamente l’apposita scheda del registro regionale di implantologia
della Puglia.
2. In assenza della scheda di cui al comma 1,
non si può dare corso alla remunerazione del relativo episodio di ricovero.
Modifiche all’articolo 8 della L.R. n. 26/2006 . (44)
1. All’articolo 8
(Disposizioni in materia di attività residenziali extra-ospedaliere) della L.R.
n. 26/2006, come modificato dall’articolo 3,
comma 39, della L.R.
n. 40/2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
«a) residenza sanitaria assistenziale di cui
alla Delib.G.R. 19 marzo 2002, n. 210 (Regolamento di organizzazione e
funzionamento delle RSA): quattro posti letto ogni 10 mila abitanti di cui uno
destinato a pazienti affetti da Alzheimer e demenze senili, che siano gravemente
non autosufficienti, fatti salvi i posti già assegnati con la Delib.G.R. 18
novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di
Bisceglie e Foggia di cui alla Delib.C.R. n. 380/1999 e successive modificazioni
di cui alla Delib.G.R. n. 1087/2002 - Definizione dei rapporti con la
congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”)»;
b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla
seguente:
“b) residenze socio-sanitarie assistenziali, di
cui al Reg.
reg. 2 aprile 1997, n. 1 (Articolo 4, comma 2, lettera b), legge
regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per
l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto
non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette), e
successive modificazioni, e alla L.R.
n. 19/2006: 8,5 posti letto ogni 10 mila abitanti";
c) dopo la lettera b) del comma 2 è aggiunta la
seguente:
“b-bis) 0,5 posti letto ogni 10 mila abitanti
destinati a centri diurni per pazienti affetti da Alzheimer, che possono essere
anche annessi alle strutture di cui alle lettere a) e b).”.
2. I nuovi parametri modificati con il presente
articolo sono applicati solo dopo l’avvenuto aggiornamento del fabbisogno di
posti letto di RSA, da approvarsi da parte della Giunta regionale, e fatti
salvi, comunque, i posti letto per i quali è stata data autorizzazione alla
realizzazione e finanziati ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 1988), e successive modificazioni, nonché i posti
letto già assegnati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in
ragione del fabbisogno complessivo già determinato con i parametri di cui
all’articolo 8,
comma 2, lettere a) e b), della L.R.
n. 26/2006.
Integrazione all’articolo 1 della legge regionale 5
novembre 1991, n. 9.
1. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 1
della legge
regionale 5 novembre 1991, n. 9 (Normativa concernente le nefropatie
croniche), introdotto dal quinto comma dell’articolo 1 della legge
regionale 4 luglio 1994, n. 23, è inserito il seguente:
“3-ter. Qualora le condizioni di salute del
nefropatico non consentano l’utilizzo dei mezzi di cui ai commi precedenti, è
consentita l’utilizzazione di autoambulanza privata, previa attestazione
medico-sanitaria rilasciata dal centro di dialisi pubblico di competenza. Al
paziente o alla ditta da questi delegata compete il rimborso chilometrico di cui
al tariffario per i servizi di trasporto infermi applicato dalla Croce rossa
italiana.”.
Interpretazione autentica dell’articolo 23 della L.R. n.
25/2007.
1. L’articolo 23
(Modifiche alla L.R.
n. 14/2004) della L.R.
n. 25/2007 va interpretato nel senso che i termini ivi previsti si applicano
anche al personale del profilo professionale di veterinario collaboratore
titolare di rapporto convenzionale alla data del 31 dicembre 2006 con l’Istituto
di incremento ippico della Regione Puglia.
Art. 44 (45)
Divieto
conferimento animali.
[1. È fatto divieto di conferire animali in
strutture di cui agli articoli 8 e 9 della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli
animali d’affezione e prevenzione del randagismo), ubicate fuori regione e al di
fuori del comprensorio competente per ASL visto l’articolo 5
della legge
regionale 22 agosto 1989, n. 13 (Norme concernenti la materia
veterinaria), il quale stabilisce che le funzioni in materia veterinaria, non
espressamente attribuite alla competenza dello Stato o della Regione, sono
esercitate dai comuni, che si avvalgono delle rispettive unità sanitarie
locali.]
(45) Articolo abrogato dalla
l.r.
2/2020 art. 32,
comma 1, lett.f).
Integrazione dell’articolo 14 della L.R. n.
12/1995.
[1. All’articolo 14 della L.R.
n. 12/1995 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“2-bis. Il ricovero e la custodia dei cani
sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata
in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle
associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale
depositato presso l’Assessorato alle politiche della salute.”.]
(46) Articolo abrogato dalla l.r. 2/2020 art.
32, comma 1,
lett.f).
TITOLO II
Disposizioni in materia di servizi sociali e
sociosanitari
Capo VI - Disposizioni in materia di servizi
sociali e sociosanitari
Art. 46
Servizi di
trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi.
1. Ai fini del contenimento della spesa e per
una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini
socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero
convenzionati con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dalle aziende
sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si
definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio.
2. I comuni, associati in ambito territoriale,
nei limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse
assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla L.R. n.
19/2006, concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti
dall’organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto, in misura non
superiore al 60 per cento del costo medesimo, restando a carico della ASL la
quota residua di costo.
3. Al fine di assicurare economicità ed
efficacia all’azione amministrativa, i comuni associati in ambiti territoriali
sottoscrivono apposite e preventive intese con la ASL competente per territorio
atte a specificare le modalità organizzative del servizio di trasporto, le
modalità di gestione e i criteri di accesso al servizio da parte degli utenti,
con riferimento ai criteri di compartecipazione al costo definiti in
applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia di
valutazione della condizione economica dell’assistito e del rispettivo nucleo
familiare.
4. I commi 3 e 4 dell’articolo 7
(Programma di interventi e di riparto per l’integrazione scolastica dei
disabili) della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), sono
abrogati.
Art. 47
Servizi di
trasporto scolastico per studenti disabili.
1. In applicazione del combinato disposto
dell’articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che attribuisce alle
province i compiti e le funzioni concernenti “i servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per alunni con handicap o in situazioni
di svantaggio”, e del titolo V della Costituzione, che attribuisce alle Regioni
potestà legislativa concorrente nella materia in oggetto, riservando allo Stato
la sola determinazione dei principi fondamentali, la Regione disciplina con la
presente norma il riordino delle competenze in materia di trasporto scolastico
degli alunni con disabilità.
2. Il servizio di trasporto scolastico per gli
alunni diversamente abili, in quanto servizio di supporto organizzativo del
servizio di istruzione, è di competenza dei comuni e delle province. Ai comuni
spetta il compito di garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di
istruzione, compresa la scuola dell’infanzia. Alle province spetta il compito di
garantire il trasporto per l’istruzione superiore.
3. I comuni attuano il servizio di trasporto
scolastico con le risorse ordinarie già utilizzate per il diritto allo studio a
valere sul proprio bilancio comunale e, ove necessario, le integrano nei limiti
della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per
il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla L.R.
n. 19/2006.
4. La Regione dispone annualmente, in sede di
riparto del fondo nazionale delle politiche sociali di cui all’articolo 69
della L.R.
n. 19/2006, lo stanziamento di un’apposita quota di fondo per il concorso
alla spesa sostenuta dalle province per le rispettive competenze.
5. L’articolo 47
(Interpretazione autentica degli articoli 5
e 6
della L.R.
n. 10/1997 per il trasporto di portatori di handicap) della legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000 - 2012), è abrogato.
Art. 48
Conseguimento
delle autorizzazioni definitive.
1. All’articolo 49
(Autorizzazione) della L.R.
n. 19/2006, come modificato dall’articolo 1
della legge
regionale 9 marzo 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il provvedimento di autorizzazione individua
la denominazione e l’ubicazione della struttura, la sede legale e amministrativa
del soggetto proprietario e/o gestore, il legale rappresentante, i servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari erogati, la ricettività, la natura pubblica
o privata. Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento determina la
legittimità all’esercizio delle attività delle strutture e dei servizi
autorizzati.”;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. In ogni caso il termine di cui ai commi 5 e
7, da definirsi da parte dei comuni in relazione all’entità e all’impegno
finanziario richiesto, non può essere superiore a quattro anni dalla data di
entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 64.”;
c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Decorso il termine di validità
dell’autorizzazione provvisoria, in assenza di adeguamento ai requisiti di legge
e di regolamento regionale, il comune provvede ad adottare apposito atto di
revoca dell’autorizzazione provvisoria al funzionamento.”.
2. Il termine di cui al comma 8 dell’articolo 49
della L.R.
n. 19/2006 si applica anche per la riqualificazione in OSS del personale in
servizio nelle strutture socio-sanitarie in possesso di qualifiche diverse.
Integrazione scolastica per alunni
disabili.
1. I servizi per l'integrazione scolastica
assolvono al fine di rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e
ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio; sì
configurano come servizi di assistenza specialistica all'alunno disabile e
all'intero corpo docente che ne ha la responsabilità educativa e rappresentano
prestazioni aggiuntive rispetto all'assistenza di base di competenza del
personale scolastico. (47)
1-bis. I servizi di cui al comma 1 sono di
competenza dei comuni e delle province, entro i limiti delle rispettive
programmazioni finanziarie. Ai comuni spetta il compito di garantire il servizio
per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia.
Alle province spetta il compito di garantire il servizio per l'istruzione
superiore. (48)
2. Per la realizzazione dei servizi per
l’integrazione scolastica di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), della L.R.
n. 16/1987, i comuni, associati in ambito territoriale ai sensi della L.R.
n. 19/2006, e la ASL definiscono apposite intese nell’ambito della
programmazione sociosanitaria del piano sociale di zona per la realizzazione dei
servizi in modo integrato e concorrono alla realizzazione dei servizi e a quota
parte degli oneri economici derivanti solo entro i limiti della programmazione
finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei
piani sociali di zona di cui alla L.R.
n. 19/2006.
3. In caso di intese tra comuni e ASL di cui al
comma 2 sono posti a carico del bilancio del piano sociale di zona le
prestazioni di natura sociale e sociosanitaria e a carico della ASL le
prestazioni di natura essenzialmente sanitaria, mediante l’adozione delle più
opportune scelte organizzative.
4. In ciascun ambito territoriale sociale deve
essere assicurata la disponibilità di un’equipe integrata, nella quale operino
almeno i seguenti operatori, in numero adeguato rispetto agli studenti aventi
diritto e ai rispettivi progetti educativi individualizzati:
a) per le prestazioni a carattere essenzialmente
sanitario:
1) medici specializzati;
2) psicologi;
3) terapisti della riabilitazione e figure
assimilate;
4) educatori professionali e figure
assimilate;
5) operatori sociosanitari;
b) per le prestazioni a carattere essenzialmente
sociale:
1) assistenti sociali o sociologi;
2) educatori e figure assimilate;
3) operatori sociosanitari e figure assimilate,
nelle more del completamento del percorso di riqualificazione degli ausiliari
socio-sanitari con titoli diversi già in servizio.
5. Per il personale stabilizzato ai sensi del
comma 38 dell’articolo 3
della L.R.
n. 40/2007, la ASL di riferimento deve assicurare la permanenza in servizio
presso le sedi deputate allo svolgimento delle attività di integrazione
scolastica e il mantenimento delle dotazioni organiche vigenti, con riferimento
alle figure deputate alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie.
(47) Comma così sostituito dall'art. 5,
comma 2, lettera a), L.R.
6 febbraio 2013, n. 7. il testo originario era così formulato:"1. I servizi
per l’integrazione scolastica di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), della L.R.
n. 16/1987 (33) sono intesi come servizi
di assistenza specialistica all’alunno disabile e all’intero corpo docente che
ne ha la responsabilità educativa e si configurano come prestazioni aggiuntive
rispetto all’assistenza di base di competenza del personale
scolastico."
Art. 50
Modifica
all’articolo 53 della L.R. n. 19/2006.
1. Il comma 6 dell’articolo 53
(Registri) della L.R.
n. 19/2006 è sostituito dal seguente:
“6. L’iscrizione nei registri è condizione
necessaria per stipulare convenzioni con gli enti pubblici, nonché per accedere
all’accreditamento di cui all’articolo 54 e comporta l’obbligo per i soggetti
gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di
pubblicità gli estremi di iscrizione nei registri regionali.”.
Art. 51
Modifica
all’articolo 13 della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13
della legge
regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza - IPAB - e disciplina delle aziende pubbliche dei
servizi alle persone), è inserito il seguente:
“3-bis. Qualora, all’esito del procedimento di
estinzione così come disciplinato dai commi 2 e 3, non sia possibile individuare
alcun ente tra istituzioni aventi finalità analoga, aziende pubbliche dei
servizi alle persone o comune o AUSL per il subentro in ogni rapporto giuridico
attivo e passivo, il CDA in carica ovvero il commissario straordinario trasmette
al Settore servizi sociali della Regione Puglia proposta motivata, che dia conto
dell’infruttuosità del previsto procedimento per la messa in liquidazione delle
istituzioni di cui al comma 1. La Giunta regionale, a fronte dell’istanza
prodotta dall’organo deliberativo e sulla base dell’istruttoria del competente
Settore servizi sociali della regione Puglia, dispone la messa in liquidazione
delle istituzioni di cui al comma 1, nominando contestualmente un commissario
liquidatore per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile
una sola volta per il medesimo periodo. Il commissario, perfezionato il
procedimento di liquidazione, trasmette gli atti alla Giunta regionale, che
dispone l’estinzione dell’IPAB e il trasferimento del patrimonio residuo e del
personale a istituzioni aventi finalità analoga, aziende pubbliche dei servizi
alle persone o comune o AUSL territorialmente competenti, sentiti gli stessi.
Gli enti subentranti utilizzano i beni e gli eventuali proventi da essi
derivanti per il perseguimento di finalità socio-assistenziali.”.
Art. 52
Interventi in
favore di persone affette da dislessia e da disturbi specifici
dell’apprendimento.
1. La Regione riconosce la dislessia, la
disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) in quanto, limitando l’utilizzo delle capacità di
lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle
potenzialità dell’individuo.
2. La Regione promuove e sostiene interventi a
favore dei soggetti caratterizzati dai disturbi di cui al comma 1 volti a
incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi
sanitari al fine di:
a) assicurare adeguate possibilità per
l’identificazione precoce dei DSA e per la riabilitazione dei soggetti che ne
sono interessati;
b) sensibilizzare e preparare gli insegnati e i
genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
c) favorire il successo scolastico e prevenire
blocchi nell’apprendimento degli alunni con DSA, predisponendo misure adeguate
di supporto;
d) agevolare la piena integrazione in ambito
sociale e lavorativo di coloro che hanno un DSA;
e) sostenere l’acquisto nelle scuole di
strumenti informatici dotati di video scrittura con correttore ortografico e
sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per
facilitare i percorsi didattici degli alunni.
3. La Regione, nell’ambito della programmazione
sociosanitaria di cui al piano di azione annuale “Diritti in rete” e delle
relative risorse finanziare, promuove iniziative con cadenza annuale volte a
sensibilizzare le famiglie, la scuola, il mondo del lavoro, le realtà sanitarie
e l’associazionismo alla problematica dei disturbi specifici di apprendimento e
a incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e
servizi sanitari durante tutto l’arco scolastico.
4. Nell’ambito della programmazione regionale
nel settore della formazione professionale sono previsti interventi per la
formazione e l’aggiornamento in materia di problematiche relative ai DSA, con
particolare riferimento alla loro precoce individuazione, strategie didattiche
adeguate, percorsi educativi individualizzati, effettuati da enti di formazione
accreditati, rivolti a:
a) personale docente e dirigente delle scuole di
ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia;
b) operatori sanitari e sociosanitari;
c) assistenti sociali, educatori sociali ed
educatori professionali. (49)
5. La Regione adotta ogni misura necessaria per
adeguare il proprio sistema sanitario alle problematiche dei disturbi specifici
di apprendimento, dotando i servizi di neuropsichiatria infantile di personale
qualificato e strumenti diagnostici idonei predisponendo una campagna di
screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale.
(49) Vedi l.r.
n. 40/2016, art. 47.
Art.
53
Clausola finale.
1. Tutte le disposizioni difformi da quanto
previsto nel presente capo e con esso incompatibili si intendono abrogate per
effetto dell’entrata in vigore della presente legge.
TITOLO III
Disposizioni in materia di contratti
Art. 54 (50)
Centrale di
acquisto territoriale della Regione Puglia.
[1. La Regione Puglia promuove e sviluppa un
processo di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle
amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale, basato
sull’utilizzo di strumenti telematici, attraverso la Centrale di acquisto
territoriale denominata EmPULIA. (51)
2. La supervisione di
EmPULIA è affidata al Servizio affari generali nell’ambito dell’Area
organizzazione e riforma dell’amministrazione ai sensi del D.P.G.R. 30 luglio
2009, n. 787 (Istituzione dei servizi ricadenti nelle otto aree di coordinamento
della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia).(52)
3. Le attività di EmPULIA hanno carattere
sperimentale sino al 31 dicembre 2012.
4. Al termine della sperimentazione è
istituita la Centrale di acquisto territoriale denominata EmPULIA.
5. EmPULIA svolge le funzioni di centrale di
committenza di cui all’articolo 33 (Acquisto di beni e servizi) del D.Lgs.
163/2006 a favore:
a) della Regione, degli enti e delle agenzie
regionali e degli enti e delle aziende del SSR;
b) degli enti locali, di loro consorzi o
associazioni.
6. EmPULIA provvede a:
a) aggiudicare appalti di beni e servizi
destinati a uno o più soggetti di cui al comma 5;
b) stipulare convenzioni quadro di cui
all’articolo 26 (Acquisto di beni e servizi) della legge 23 dicembre 1999, n.
488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2000), come da ultimo modificato dall’articolo 1 del
decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2004, n. 191, in cui le imprese aggiudicatarie si obbligano ad
accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna
convenzione, ai prezzi e alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di
fornitura emessi dai soggetti di cui al comma 5;
c) concludere accordi quadro ai sensi
dell’articolo 59 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dalla lettera h) del comma
1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, e istituire
sistemi dinamici di acquisizione, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 163/2006,
destinati ai soggetti di cui al comma 5;
d) gestire l’albo dei fornitori on line come
da Reg.
reg. 11 novembre 2008, n. 22.
7. Le amministrazioni ed enti di cui al
comma 5, lettera a), sono tenuti a operare nell’ambito delle convenzioni quadro
di cui al comma 6, in attuazione del comma 449 dell’articolo 1 della L.
296/2006.
8. Le amministrazioni ed enti di cui al
comma 5, lettera b), hanno facoltà di aderire alle convenzioni quadro di cui al
comma 6 mediante l’emissione di singoli ordinativi di fornitura ovvero con
provvedimenti di portata generale di adesione al sistema informatico di cui al
comma 9.
9. La Regione Puglia consente l’utilizzo del
sistema informatico di supporto alle attività di EmPULIA, sviluppato nell’ambito
dell’accordo di programma quadro “in materia di e-governement e società
dell’informazione della Regione Puglia”, sottoscritto in data 4 agosto 2004 tra
Regione Puglia, Ministero dell’economia e finanza e Ministero per l’innovazione
e tecnologie, ai soggetti di cui al comma 5 che facciano specifica richiesta al
Servizio affari generali.
10. La Regione Puglia si avvale della
società “in house” InnovaPuglia s.p.a. per:
a) la gestione di EmPULIA;(53)
b) lo sviluppo e la promozione di EmPULIA
per l’utilizzo della Centrale di acquisto territoriale da parte dei soggetti di
cui al comma 5;
c) l’assistenza tecnica per la risoluzione
delle problematiche tecnico-operative connesse con il corretto e regolare
funzionamento di EmPULIA;
d) il supporto alla gestione dell’albo on
line dei fornitori.]
(50) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 37/2014, art. 20.
(51) Vedi
il Reg.
reg. 25/2011 “Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisto in
economia della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006.”
Vedi anche lal.r.
45/2012, art. 42.
(52) Comma così modificato dall’art. 16,
comma 3, lettera a), L.R.
24 luglio 2012, n. 20.
(53) Lettera così modificata dall’art.
16,
comma 3, lettera b), L.R.
24 luglio 2012, n. 20.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.