TITOLO I
TITOLO I
Norme di
assestamento e di prima variazione al bilancio 2006
Art.
1
Finalità.
1. Nello stato di previsione del
bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2006, approvato con
legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 19 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008), sono introdotte
le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e
passivi, alla giacenza di cassa e all'avanzo di amministrazione, secondo i
valori risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio 2005 nonché le
variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata
e di spesa.
2. Il saldo finanziario attivo,
già iscritto per euro 800 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del
bilancio di previsione per l'esercizio 2006, viene rideterminato in euro
1.869.559.253,46 e destinato per la quota incrementale all'incremento del Fondo
per la reiscrizione delle economie vincolate, dei residui passivi perenti del
bilancio autonomo e vincolato e per la regolarizzazione delle carte contabili.
3. Gli allegati A e B alla
presente legge contengono l'analitica esposizione, per unità previsionale di
base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi
e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in
termini di competenza e cassa per effetto dell'utilizzazione dell'avanzo e delle
operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art.
2
Adeguamento dello
stato di previsione dell'entrata e della spesa.
1. Per effetto delle variazioni di
cui all'articolo 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello
stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 risulta
modificato, sia per l'entrata che per la spesa, in euro 17.097.675.686,37 in
termini di competenza e in euro 30.989.831.606,80 in termini di cassa.
Art.
3
Fondo per la
reiscrizione delle economie vincolate.
1. Il Fondo per la reiscrizione
delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 è complessivamente
determinato, per l'esercizio 2006, in euro 940.776.948,03.
Art.
4
Fondo per la
reiscrizione dei residui passivi perenti.
1. Il Fondo per il pagamento dei
residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi è complessivamente
determinato, per l'esercizio finanziario 2006, in euro 148.155.259,54 (capitolo
1110045) relativamente al bilancio autonomo e in euro 267.089.931,70 (capitolo
1110046) con riferimento a quello vincolato.
TITOLO II
Norme settoriali di
rilievo finanziario
Capo I -
Disposizioni in materia contabile
Art.
5
Modifiche alla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28.
1. Alla legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e
successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 6 dell'articolo
42
è inserito il seguente:
"6-bis. A seguito di
rimodulazioni, definite secondo le previste procedure, di programmi o progetti
comunitari e di accordi di programma quadro finanziati con risorse vincolate
dell'Unione europea o dello Stato, ivi comprese le eventuali quote di
coofinanziamento regionale, la Giunta regionale è autorizzata a disporre con
proprio atto, da comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, le conseguenti
variazioni di bilancio, per la parte entrata, mediante il riaccertamento e la
reiscrizione delle relative somme alla competenza dell'esercizio, previa
cancellazione per insussistenza dei residui attivi di originaria provenienza e,
per la parte spesa, mediante iscrizione alla competenza del medesimo esercizio
anche a capitoli di nuova istituzione, previa eliminazione per insussistenza dei
corrispondenti residui passivi propri e di stanziamento nonché delle economie
vincolate.";
b) l'ultimo periodo del comma 6
dell'articolo 93
è sostituito dal seguente:
"Le stesse somme, definite con
l'atto ricognitivo di cui all'articolo 94,
sono iscritte alla competenza dell'esercizio in apposito Fondo delle economie
vincolate da riscrivere.";
c) dopo il comma 6-ter
dell'articolo 93
è aggiunto il seguente:
"6-quater. Qualora le economie
rivengano da dichiarazione di insussistenza di residui passivi o di stanziamento
connessi a progetti o programmi i cui termini di realizzazione scadono entro
l'esercizio di competenza, le stesse somme sono immediatamente reiscrivibili con
atto dirigenziale del competente Settore.".
Art.
6
Modifica all'articolo
11 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 23.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo
11
della legge
regionale 23 dicembre 1997, n. 23 (Rendiconto generale della Regione
Puglia per l'esercizio finanziario 1995), è inserito il seguente:
"2-bis. Qualora il creditore sia
tenuto all'emissione di fattura, il pagamento delle somme assegnate da parte del
Tesoriere è subordinato all'acquisizione della medesima e alla verifica
dell'importo da trattenere, se e in quanto dovuto, per il riversamento
all'erario nei termini di legge.".
Art.
7
Modifica all'articolo
4 della regionale 4 dicembre 2001, n. 31.
[1. Al comma 1-quater dell'articolo 4
della legge
regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere
tributario), le parole "la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo
risultino dalla carta di circolazione" sono soppresse] (1) .
(1)
Articolo soppresso dall'art. 15,
comma 1, L.R.
28 dicembre 2006, n. 39. È opportuno segnalare, in mancanza di una
indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con la soppressione del presente
articolo, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare la
formulazione dell'art. 4,
comma 1-quater, L.R.
4 dicembre 2001, n. 31, antecedente alla modifica.
Capo II -
Disposizioni in materia di commercio
Art.
8
Modifica all'articolo
19 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11.
1. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,
1-quinquies, 1-sexies e 1-septies dell'articolo 19 della legge regionale 1°
agosto 2003, n.. 11 (Nuova disciplina del commercio), introdotti dall'articolo
26
della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2005) e modificati dall'articolo 26
della legge
regionale 2 dicembre 2005, n. 17 (Assestamento e terza variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), sono abrogati.
Art.
9
Reg. 1° settembre
2004, n. 2 - Sospensione degli effetti dell'articolo 5 e norme a esso collegate.
1. Sono sospesi gli effetti
dell'articolo 5 del Reg. 1°
settembre 2004, n. 2 (Obiettivi di
presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita), e norme a esso
correlate.
2. La prima scadenza per la
presentazione delle domande di apertura di nuove grandi strutture di vendita è
fissata a partire dal trentesimo e fino al sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del regolamento di modifica del Reg. n. 2/2004 con
riferimento alla programmazione della rete distributiva commerciale aggiornata
che sarà adottata entro il 30 marzo 2007 (2).
3. Le domande presentate al di
fuori dei termini di cui al comma 2 sono da considerare irricevibili.
4. Sono fatti salvi gli effetti
della sospensione disposta con Reg. 28
ottobre 2005, n. 26 (Modifica Reg. n. 2/2004 e sospensione degli
effetti dell'articolo 5 e norme ad esso correlate).
(2) Per la
proroga del termine indicato nel presente comma, vedi l'art. 15,
L.R. 16
aprile 2007, n. 10.
Capo III -
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Art.
10
Coofinanziamento del
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
1. I residui di stanziamento 2005
rivenienti dal capitolo 491036 dell'esercizio finanziario 2006, fino alla
concorrenza di 15 milioni di euro, sono utilizzati per coofinanziare il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti a uso abitativo), a integrazione delle assegnazioni statali relative
all'anno 2006.
Art.
11
Canone di locazione
degli alloggi di ERP - Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1984, n. 54.
(3)(4)
[1. Dal 1° settembre 2006, ai
fini del calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica (ERP), i commi 3 e 4 dell'articolo 32 della legge regionale 20 dicembre
1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono abrogati. Al
comma 2 dell'articolo 32
della L.R. n.
54/1984 il valore di 3,5 per cento è sostituito dal seguente: 3,85
per cento.
2. Il canone di locazione non
può essere inferiore a euro 25, né superiore al canone concordato depositato nel
Comune interessato in base agli accordi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
L. n. 431/1998 e, in caso di mancato deposito nel Comune interessato, al canone
concordato più basso depositato presso un Comune confinante o a quello più
vicino con canone concordato depositato.
3. Il comma 3 dell'articolo
20
della L.R. n.
54/1984 è sostituito dal seguente:
"3. Per tutto il periodo di
permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari
interessati viene applicato il canone superiore di cui al comma 2".
4. Al comma 2 dell'articolo
33
della L.R. n. 54/1984 le parole "alla
misura del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "alla misura dell'11
per cento".
5. L'articolo 34
della L.R. n. 54/1984 è sostituito dal
seguente:
"Art. 34
Il canone di locazione degli
alloggi di ERP è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.".
6. Il comma 1 dell'articolo
35
della L.R. n. 54/1984 è sostituito dal
seguente:
"1. Ai fini dell'applicazione
del canone, gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui
all'articolo 33 sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta
dall'ente gestore. Qualora la documentazione non venga prodotta o sia
palesemente inattendibile, agli assegnatari sarà applicato il canone superiore
di cui al comma 2, previa diffida dell'ente gestore all'interessato a presentare
la dichiarazione fiscale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
diffida stessa.".
7. Il limite di reddito
previsto per l'assegnazione di alloggi di ERP sovvenzionata è fissato in euro 13
mila e incide ai fini della determinazione dei canoni. ]
(3)
Rubrica così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R.P 24 maggio
2007, n. 77.
(4)
Articolo abrogato dalla l.r. 10/2014, art. 44, lettera d)
Capo IV -
Disposizioni in materia di demanio e patrimonio
Art.
12
Acquisto immobile in
Bruxelles da destinare a sede "Casa Puglia".
1. Per la valorizzazione in ambito
europeo della Regione Puglia e ai fini della creazione di soggetti istituzionali
in grado di interfacciarsi a livello economico, culturale e produttivo è
autorizzato l'acquisto in Bruxelles di immobile da destinare a sede "Casa
Puglia".
2. Alla spesa di cui al comma 1 si
provvede con apposito stanziamento di euro 2 milioni 700 mila sul capitolo di
nuova istituzione - upb 4.4.1 - del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2006 denominato «Spesa per acquisto sede in Bruxelles da destinare a
"Casa Puglia"».
Art.
13
Modifica della
destinazione del Fondo speciale di cui all'articolo 17 (5) della L.R. n. 12/2005.
1. L'assegnazione straordinaria a
FINPUGLIA di euro 1 milione 600 mila destinata, ai sensi dell'articolo 16
della L.R. n.
12/2005, alla creazione del Fondo speciale per la costituzione della
nuova società per il rilancio dell'attività della PASTIS ScpA. viene finalizzata
all'aumento del capitale sociale della Cittadella della ricerca ScpA allo scopo
di favorire la fusione tra tale società e PASTIS CNRSM ScpA. e il conseguente
assorbimento, da parte della Cittadella della ricerca, delle attività di ricerca
scientifica e trasferimento tecnologico facenti capo a PASTIS CNRSM ScpA.
(5) da interdersi
art. 16 della l.r. 12/2005
Art.
14
Aumento del capitale
sociale della partecipata Terme di Santa Cesarea S.p.A.
1. Ai fini dell'attivazione dei
finanziamenti CIPE previsti per il programma di rilancio del polo termale, è
autorizzata la spesa di euro 3 milioni da destinare alla sottoscrizione della
quota di aumento del capitale sociale per la partecipata Terme di Santa Cesarea
S.p.A.
2. Alla spesa di cui al comma 1 si
fa fronte mediante lo stanziamento di pari importo sul capitolo di spesa 310200
- upb 15.1.2 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.
Capo V -
Disposizioni in materia di agricoltura
Art.
15
Intervento
straordinario a favore delle Comunità montane della Murgia barese sud est e
della Murgia tarantina.
1. Al fine di garantire il
completamento dei lavori urgenti in corso di esecuzione da parte delle Comunità
montane della Murgia barese sud est e della Murgia tarantina nel corrente anno
2006, è stanziata la somma di euro 232 mila sul capitolo di spesa 113044 del
bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2006.
Art.
16
Spese per
l'elaborazione dei piani generali di bonifica. (6)
[1. Al fine di
provvedere all'elaborazione dei nuovi Piani generali di bonifica, previsti
dall'approvanda legge di riforma dei Consorzi di bonifica, è stanziata la somma
di euro 1 milione sull'apposito capitolo di nuova istituzione "Spese una tantum
a favore dei Consorzi di bonifica per l'elaborazione dei piani generali di
bonifica".
2. Il competente
Settore provvede con proprio atto alla ripartizione ed erogazione della somma di
cui al comma 1 ai Consorzi medesimi, che devono definire le connesse attività
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dando
rendiconto delle spese sostenute. ]
(6) articolo
abrogato dalla Legge regionale n. 4/2012, art.1, comma 1, lettera p).
Art.
17
Ulteriore
anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica. (7)(8)
1. Per le finalità e le esigenze
riferite all'esercizio 2006, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di
bonifica), è autorizzata un'ulteriore anticipazione in favore dei Consorzi di
euro 21 milioni.
2. Alla spesa necessaria per far
fronte all'erogazione delle anticipazioni di cui al comma 1 a favore dei
Consorzi di bonifica interessati si provvede mediante iscrizione di pari importo
sul capitolo 112094 - upb 8.1.1 - del bilancio di previsione per l'esercizio
2006.
3. Alla lettera e) dell'articolo 1
della L.R. n.
8/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e degli altri
emolumenti dovuti ai dipendenti che hanno usufruito dell'esodo incentivante alla
data del 31 dicembre 2005 nel limite massimo del 50 per cento del credito
residuo.".
(7) Vedi anche le
ll.rr. 10/2007, art. 6; 40/2007, art. 3; 18/2008, art. 11 e 10/2009, art.
6
(8) A sensi del
comma 4, lett. j) dell'art. 8 della l.r. 12/2011 le anticipazioni di cui al
presente articolo sono da considerarsi erogate ai Consorzi di Bonifica, ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 16 della l.r. 54/1980. Il comma 5 del medesimo
articolo 8 dispone che in attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la
Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di
Bonifica.
Art.
18
Danni subiti a causa
dell'epidemia da blue-tongue.
1. Vista la decisione 04/923/CE
della Commissione, del 29 dicembre 2004, che modifica la decisione 2003/743/CE e 2003/849/CE
per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità
ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di
controlli volti a prevenire le zoonosi presentati da alcuni Stati membri per il
2004, agli allevatori di bovini e ovicaprini del Gargano che negli anni 2001,
2002 e 2003 hanno subito danni per mancata transumanza e movimentazione a causa
dell'epidemia da blue-tongue (lingua blu) è assegnata, a parziale recupero dei
danni subiti, la somma complessiva di euro 70 mila iscritta al capitolo 111135 -
upb 8.1.1 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.
L'Assessorato alle risorse agroalimentari provvede alla suddivisione e
all'assegnazione della predetta somma in proporzione ai danni all'epoca
denunciati.
2. L'aiuto finanziario di cui al
comma 1 è finalizzato a compensare i costi sostenuti dagli allevatori che hanno
collaborato al piano di sorveglianza sierologica nel periodo 1° luglio 2001 - 31
dicembre 2003, mantenendo obbligatoriamente i capi in azienda.
3. Il compenso è riconosciuto nei
limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
4. L'Assessorato alle risorse
agroalimentari, ai fini della liquidazione degli aiuti agli aventi diritto,
previa decisione comunitaria al riguardo, deve acquisire la documentazione dal
competente ufficio dell'AUSL e della Prefettura di Foggia da cui si evincano le
aziende zootecniche che hanno collaborato al piano di sorveglianza sierologica,
con il rispettivo numero di capi allevati.
Art.
19
Indennizzi agli
allevatori per i danni subiti a causa dell'epidemia da blue-tongue.
1. Agli allevatori zootecnici che
nell'anno 2004 e successivi sono stati danneggiati a seguito dell'epidemia da
blue tongue, vanno riconosciuti e pertanto indennizzati sia i danni indiretti
determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della medesima malattia,
sia i danni subiti per la restrizione della movimentazione dei ruminanti a
seguito dei provvedimenti emessi dalle Autorità sanitarie competenti.
2. L'entità dell'aiuto finanziario
è disciplinato da quanto disposto dall'ordinanza interministeriale del 2 aprile
2004, a firma del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro
della salute, e successive modifiche e integrazioni.
3. L'aiuto di cui al comma 1 è
riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie trasferite alla Regione Puglia
dal Ministero delle politiche agricole e forestali che ammontano a euro
1.873.003,84 e che sono iscritte al capitolo 114237 "Residui di stanziamento
2005" dell'upb 8.1.7 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2006.
4. L'Assessorato alle risorse
agroalimentari, ai fini della liquidazione dell'aiuto agli aventi diritto,
previa favorevole decisione comunitaria al riguardo, deve acquisire la
documentazione necessaria dalle competenti AUSL, da cui si evincano le aziende
zootecniche aventi diritto.
4
bis Gli indennizzi di cui al comma 1 sono concessi unicamente al fine di
compensare i danni e le spese verificatisi a decorrere dal 18 dicembre 2004 e le
relative liquidazioni a favore dei beneficiari avvengono entro un anno
dall’avvenuta notifica del regime di aiuto alla Commissione UE. (9)
(9) Comma aggiunto dalla l.r. 19/2008, art.
4
Art.
20
Modifiche alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20. (10)
1. Alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di
assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria per dismissioni patrimoniali
in favore di enti pubblici), e successive modificazioni e integrazioni sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 2
le parole "possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto
consolidata da almeno un quinquennio" sono sostituite dalle seguenti:
"conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da
almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto";
b) all'articolo 5
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. I fabbricati, le opere e
le pertinenze non inclusi nei piani di appoderamento, né tra i beni di pubblico
generale interesse, per le parti eccedenti le ordinarie dotazioni poderali, sono
alienati ai loro possessori al prezzo e alle condizioni tutte previste
dall'articolo 13";
c) il comma 4 dell'articolo 13
è sostituito dal seguente:
"4. S'intendono attuali
possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione o loro
eredi, quanti hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità
materiale del bene consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data
della domanda di acquisto. In caso di decesso dell'originario richiedente,
l'immobile è alienato pro indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli
eredi legittimi ovvero di quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente
da tutti gli altri" (11).
(10) Articolo
abrogato dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì sexies,
aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.
(11)
Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 8 marzo
2007, n. 5. Il testo originario era così
formulato: «Art. 20. Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20. 1.
Alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione
procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma fondiaria e per
dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), e successive modificazioni
e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'articolo
2
le parole "possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto
consolidata da almeno un quinquennio" sono sostituite dalle seguenti:
"conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da
almeno un triennio antecedente la data della domanda di acquisti"; b) il comma 4
dell'articolo 2
è sostituito dal seguente: "4. S'intendono attuali possessori, oltre i soggetti
titolari di precedente atto di concessione o loro eredi, quanti hanno
conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene
consolidata da almeno un triennio antecedente la data della domanda di acquisto.
In caso di decesso dell'originario richiedente, l'immobile è alienato pro
indiviso, alle medesime condizioni, in favore degli eredi legittimi ovvero di
quelli tra loro eventualmente designati congiuntamente da tutti gli altri.". c)
all'articolo 5
è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. I fabbricati, le opere e le
pertinenze non inclusi nei piani di appoderamento, né tra i beni di pubblico
generale interesse, per le parti eccedenti le ordinarie dotazioni poderali, sono
alienati ai loro possessori al prezzo e alle condizioni tutte previste
dall'articolo 13.".».
Art.
21
Modifica all'articolo
3 della legge regionale 15 maggio 2006, n. 14.
1. All'articolo 3
della legge
regionale 15 maggio 2006, n. 14
(Modifica della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 12 - Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio
regionale), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. A coloro che, prima della
data di entrata in vigore della presente legge, sono già in possesso di
attestati d'idoneità per il rilascio dei patentini di raccolta ottenuti dopo la
frequenza di corsi regolarmente riconosciuti dalla Regione Puglia come previsto
dalla L.R. n. 12/2003 viene confermata la validità dell'attestato e
l'idoneità all'identificazione delle specie fungine.".
Capo VI -
Disposizioni in materia di beni culturali
Art.
22
Centro per la
documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali. (12)
[1. È istituito,
ai sensi dell'articolo 19 della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio,
turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica,
diritto allo studio e formazione professionale), il Centro per la
documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, con la
partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia. (13)
2. La Giunta
regionale - previa predisposizione da parte del Settore beni culturali d'intesa
con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia -
provvede all'adozione degli atti necessari alla costituzione del Centro di cui
al comma 1.
3. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con parte delle
risorse stanziate al capitolo 811015 del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2006. ]
(12) Vedi la
l.r. 20/2009, art. 4, c.2
(13) Articolo
abrogato dall'art. 25,
comma 1, lettera h) della L.R.
25 giugno 2013, n. 17.
Art.
23
Interventi per il
recupero funzionale degli organi delle chiese della Regione. (14)
[1. Per il
recupero funzionale degli organi antichi situati nelle chiese della Puglia, la
Regione assegna contributi nella misura dell'80 per cento della spesa prevista,
con precedenza alle richieste accompagnate da progetti esecutivi.
2. I contributi
di cui al comma 1 non possono superare i 50 mila euro e sono erogati per il 50
per cento all'inizio dei lavori di restauro e per la rimanente parte a collaudo
effettuato.
3. Alla spesa di
cui al presente articolo si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nel
capitolo 811025 "Spese recupero e valorizzazione dei beni culturali mobili"
dell'upb 11.3 - Beni culturali. ] (15)
(14) Vedi la
l.r. 10/2009, art. 34
(15) Articolo
abrogato dall'art. 25,
comma 1, lettera h) della L.R.
25 giugno 2013, n. 17.
Capo VII -
Disposizioni in materia sanitaria
Art.
24
Intervento finanziario
per il ripiano dei disavanzi sanitari.
1. Al fine di sostenere il ripiano
dei disavanzi sanitari provenienti dall'esercizio 2005 è stanziata sul capitolo
di nuova istituzione 771090 dell'upb di base 12.1.3 la somma di euro 48 milioni.
Art.
25
Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 13.
1. All'articolo 16
della legge
regionale 15 maggio 2006, n. 13 (Modifiche alla legge
regionale 30 settembre 2004, n. 15 - Riforma delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza - e disciplina delle aziende pubbliche dei
servizi alle persone), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Le IPAB di cui all'articolo 13
della L.R. n.
15/2004 o che non svolgono attività, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'Assessorato ai
servizi sociali - Ufficio IPAB - l'elenco del personale dipendente, di ruolo o a
tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 2, per l'inserimento
nella graduatoria di mobilità che sarà stilata secondo i criteri di cui alla
normativa vigente e approvata dalla Giunta regionale entro i trenta giorni
successivi all'approvazione del regolamento di attuazione della presente
legge.".
b) il comma 4 è sostituito dal
seguente:
"4. Entro novanta giorni dalla
data di approvazione della graduatoria di cui al comma 3, la Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale ai servizi sociali, dispone l'assegnazione
del personale alle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone e alle AUSL
nei limiti dei posti in organico copribili ai sensi delle vigenti
disposizioni.".
c) il comma 7 è sostituito dal
seguente:
"7. A far data dall'entrata in
vigore della presente legge e fino all'estinzione della graduatoria di mobilità
di cui al comma 4, è disposto il blocco delle assunzioni di personale nonché
dell'affidamento esternalizzato dei servizi per tutte le IPAB. Nelle more
dell'approvazione del regolamento regionale di cui al comma 8, le IPAB che
abbiano la necessità di modificare, prorogare un contratto di esternalizzazione
in essere, ovvero di stipulare un nuovo contratto per l'esternalizzazione di
servizi già oggetto di affidamento a terzi alla data di entrata in vigore della
presente legge, formulano apposita istanza motivata da indirizzare
all'Assessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB per la concessione di
autorizzazione in deroga".
d) dopo il comma 7 è inserito il
seguente:
"7-bis. La Giunta regionale, con
proprio atto, può autorizzare in deroga l'esternalizzazione di servizi solo in
presenza di gravi e documentati rischi per la qualità e la continuità
assistenziale degli utenti delle strutture interessate e, comunque, la deroga
può essere concessa per affidamenti di servizi la cui durata non può andare
oltre il 31 dicembre 2006".
Art.
26
Corsi di laurea in
scienze infermieristiche.
1. La Giunta regionale è
autorizzata a incrementare dell'80 per cento i posti dei corsi per il
conseguimento della laurea in scienze infermieristiche per l'anno accademico
2006-2007.
Capo VIII -
Disposizioni in materia di trasporti
Art.
27
Modifica all'articolo
51 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1.
1. All'articolo 51
della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione
Puglia), le parole "limitatamente al personale addetto ai servizi
automobilistici" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale addetto ai
servizi automobilistici e ferroviari ex articolo 8, decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).".
Art.
28
Modifica all'articolo
2 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 14.
1. L'articolo 2
della legge
regionale 3 aprile 1995, n. 14 (Modalità di attuazione della legge 15
gennaio 1992, n. 21 - Legge-quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea), è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Commissione consultiva
regionale.
1. È costituita, presso
l'Assessorato regionale ai trasporti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge-quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea), la Commissione consultiva regionale operante
in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione dei regolamenti e
composta da:
a) Assessore regionale ai
trasporti, con funzione di Presidente;
b) un dirigente dell'Assessorato
regionale ai trasporti - Settore integrato dei trasporti;
c) un funzionario del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, servizi integrati infrastrutture e
trasporti di Puglia;
d) un rappresentante dell'Unione
regionale delle province pugliesi;
e) un rappresentante regionale
dell'ANCI;
f) un rappresentante dell'Unione
regionale delle Camere di commercio;
g) quattro rappresentanti delle
associazioni degli utenti più rappresentative sul territorio regionale;
h) quattro rappresentanti
designati dalle organizzazioni confederaliregionali più rappresentative a
livello territoriale;
i) tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni sindacali della categoria del settore TAXI.
2. Svolge le funzioni di
Segretario della Commissione di cui al comma 1 un funzionario dell'Assessorato
regionale ai trasporti - Sistema integrato dei trasporti.
3. Per i collegamenti con gli
aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli
enti gestori, sono autorizzati a effettuare servizio di piazza i titolari di
licenze per servizi di taxi rilasciate dai Comuni capoluogo di regione e di
provincia, nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito territoriale
l'aeroporto ricade.
4. I Comuni interessati, d'intesa,
disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del
servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun
Comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale.
5. Nel caso di mancata intesa tra
i Comuni provvede il Presidente della Regione, sentita la Commissione consultiva
regionale".
2. La Commissione consultiva
regionale è costituita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art.
29
Modifica all'articolo
13 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18.
1. Il comma 2 dell'articolo 13
della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del
trasporto pubblico locale) e successive modificazioni e integrazioni, è
sostituito dal seguente:
"2. La Regione, le Province e i
Comuni possono partecipare, direttamente o attraverso enti strumentali o società
di capitali controllate/partecipate, a società o consorzi per la gestione di
TPRL, purché i relativi Statuti societari contengano espressamente la previsione
di cui al comma 1, lettera e)".
Capo IX -
Disposizioni in materia di ecologia
Art.
30
Modifiche agli
articoli 6 e 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19.
1. Gli articoli 6
e 8
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 6
Istituzione delle aree
naturali protette.
1. Le aree naturali protette
regionali, di interesse provinciale, metropolitano o locale sono istituite in
conformità dei principi generali enunciati nella presente legge.
2. Il Presidente della Giunta
regionale convoca Conferenze dei servizi di cui all'articolo 22 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette), e dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini
dell'individuazione di linee-guida per la redazione dei documenti di indirizzo
di cui all'articolo 22, comma 1, della legge n. 394/1991. Le Conferenze dei
servizi devono completare i lavori entro e non oltre novanta giorni dalla data
di convocazione. Alla Conferenza dei servizi relativa alla proposta
d'istituzione di area naturale protetta sono chiamati le amministrazioni
interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole,
imprenditoriali e ambientaliste.
3. Entro trenta giorni dalla data
di chiusura dei lavori delle Conferenze dei servizi la Giunta regionale adotta,
tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, il disegno
di legge d'istituzione delle aree naturali protette di cui all'articolo. 5.
4. Il disegno di legge deve
riportare:
a) la descrizione sommaria dei
luoghi;
b) la perimetrazione provvisoria
del territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli dell'Istituto
geografico militare (IGM) in scala 1:25.000 e, ove necessario, in scala di
maggior dettaglio;
c) le norme provvisorie di
salvaguardia;
d) la zonizzazione provvisoria e
gli elementi del Piano per il Parco nonché i principi del regolamento del Parco;
e) la classificazione secondo le
tipologie previste all'articolo 2;
f) l'ente gestore dell'area
naturale protetta;
g) il regime vincolistico e
autorizzativo;
h) le sanzioni;
i) le forme di vigilanza e
sorveglianza;
j) gli indennizzi, se previsti;
k) le norme finanziarie.
5. Il disegno di legge adottato è
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e notificato dalla
Giunta agli enti territoriali interessati.
6. Entro i sessanta giorni
successivi alla data di conclusione della Conferenza dei servizi, la Giunta
regionale adotta il provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale
per l'approvazione della legge istitutiva dell'area naturale protetta".
"Art. 8
Misure di
salvaguardia.
1. Dalla data di adozione del
disegno di legge di cui all'articolo 6, comma 3, sulle aree della perimetrazione
provvisoria del disegno di legge operano le misure di salvaguardia di cui
all'articolo 6, comma 3, della L. n. 394/1991. In particolare, è vietato:
a) aprire nuove cave;
b) esercitare l'attività
venatoria;
c) effettuare opere di movimento
terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
d) costruire nuove strade e
ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e
pastorali.
2. Gli interventi sulle aree
boscate e i tagli boschivi sono autorizzati dall'Assessorato regionale
all'agricoltura e foreste, secondo le norme e i regolamenti vigenti fino
all'adozione del Piano del Parco di cui all'articolo 20.
3. Sulle aree per le quali operano
le misure di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui
all'articolo 7 della L. n. 394/1991.
4. In applicazione dell'articolo 7
della L. n. 394/1991, la Regione destina ai Comuni e alle Province il cui
territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area protetta
una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse totali attribuitele da
leggi e programmi nazionali e comunitari in materia di tutela e valorizzazione
ambientale.".
Art.
31
Modifiche alla legge
regionale 8 marzo 2002, n. 5.
1. Alla legge regionale 8 marzo
2002, n. 5 (Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico
prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti
nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 Ghz.), sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "detti piani e
regolamenti non necessitano di approvazione regionale;";
b) all'articolo 7, le parole
"Piano" e "Piani", sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "Programma"
e "Programmi".
[c) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"4-bis. Nell'ambito delle
procedure autorizzatorie relative a nuovi impianti, la valutazione preventiva
effettuata da ARPA Puglia considera come obiettivo di qualità un valore di fondo
di campo elettrico non superiore a 3 V/m, da non superare entro il perimetro
delle aree sensibili di cui all'articolo 10, comma 1."] (16).
d) il comma 1 dell'articolo 10 è
sostituito dal seguente:
"1. È vietata l'installazione di
sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radio televisiva e di
stazioni radio base per telefonia mobile sulle aree, sulle strutture e sugli
edifici destinati all'infanzia e a utenti in età pediatrica e sulle attrezzature
sanitarie e assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e
asili nido, istituti per l'infanzia e parrocchie.".
(16) Lettera
soppressa dall'art. 15, comma 2, L.R. 28
dicembre 2006, n. 39.
Art.
32
Modifica all'articolo
6-bis della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18.
1. Al comma 1 dell'articolo 6-bis
della legge
regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e
utilizzazione di acque sotterranee), introdotto dall'articolo 2
della legge
regionale 4 settembre 2001, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La semplificazione degli adempimenti vale anche per tutte le domande
presentate prima del 4 settembre 2001.".
Art.
33
Modifiche e
integrazioni alla L.R. n. 18/1999.
1. Alla L.R. n.
18/1999 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 1 le
parole "per il tramite dei propri uffici periferici del genio civile" sono
soppresse;
b) all'articolo 1 è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"2-bis. L'unitaria funzione
amministrativa dell'estrazione e utilizzazione di cui al comma 2 viene espletata
dalla Regione per il tramite dei propri uffici:
a) dell'ex genio civile competente
per territorio;
b) che hanno la gestione diretta
irrigua degli impianti di cui all'articolo 1 della legge
regionale 18 aprile 1994, n. 15 (Disposizioni per l'affidamento degli
impianti irrigui collettivi ai Consorzi di bonifica), e di altri pervenuti alla
proprietà della Regione.";
c) dopo l'articolo 19
è aggiunto il seguente
"Art. 19-bis
Norma transitoria.
1. Le norme della presente legge
non si applicano agli impianti irrigui condotti direttamente dalla Regione per
il tramite delle competenti strutture individuate nel tempo dalla Giunta
regionale.
2. Ai fini dell'unitario esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, le strutture e gli uffici
regionali preposti alla gestione diretta degli impianti di irrigazione pubblica,
comunicano agli Uffici del Genio civile competenti per territorio, per ogni
singolo impianto, l'ubicazione, la portata di esercizio, il volume annuo
utilizzato, l'estensione dell'area agricola servita.".
Capo X -
Disposizioni in materia di urbanistica
Art.
34
Abrogazione di norme.
1. Gli articoli da 1 a 7 della
legge
regionale 13 dicembre 2004, n. 24 (Principi, indirizzi e disposizioni
per la formazione del Documento regionale di assetto generale - DRAG), sono
abrogati.
2. Il comma 1 dell'articolo 6
della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio), è abrogato.
3. Al comma 9 dell'articolo 11
della L.R. n. 20/2001, le parole "con il
DRAG." sono soppresse.
Art.
35
Procedimento di
formazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale.
1. Il comma 6 dell'articolo
7
della L.R. n. 20/2001 è sostituito
dal seguente:
"6. Il Consiglio provinciale,
entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni
pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al
comma 4, adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale e lo
trasmette alla Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG,
ove approvato, e con ogni altro strumento regionale di pianificazione
territoriale esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli
articoli da 4
a 8
della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio),
ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio - economica e
territoriale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".
Art.
36
Procedimento di
approvazione dei piani per insediamenti produttivi in variante agli strumenti
urbanistici vigenti.
1. Per l'approvazione di varianti
agli strumenti urbanistici generali vigenti finalizzate alla previsione di nuove
aree produttive ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione di impianti produttivi,
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché la determinazione di aree
destinate agli insediamenti produttivi), si applica il procedimento previsto dai
commi da 4 a 14 dell'articolo 11
della L.R. n.
20/2001.
Art.
37
Formazione e
attuazione degli strumenti esecutivi.
1. La previsione di cui
all'articolo 16,
comma 1, lettera b), della L.R. n.
20/2001 si applica anche per la formazione e attuazione degli
strumenti esecutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale in materia e
per l'attuazione dei comparti edificatori.
Art.
38
Modifica all'articolo
5 della L.R. n. 20/2001.
1. Dopo il comma 10 dell'articolo
5
della L.R. n.
20/2001 è inserito il seguente:
"10-bis. Con le medesime procedure
di cui ai commi precedenti, il DRAG è approvato per parti corrispondenti a
materie organiche fra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 3
dell'articolo 4 .".
Art.
39
Delega alle Province.
1. Le funzioni regionali previste
dall'articolo 21, comma 2, e dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), sono delegate alle Province, che le
esercitano secondo le disposizioni normative in vigore e in conformità con le
previsioni dei rispettivi Statuti.
2. I provvedimenti emessi ai sensi
del comma 1 sono comunicati alla Regione entro trenta giorni dalla adozione.
3. Gli articoli 21
e22
della L.R. n. 20/2001 sono abrogati.
Capo XI -
Disposizioni in materia di personale
Art.
40
Proroga degli
incarichi dirigenziali già affidati al personale di categoria D.
1. Per rispondere a particolari e
motivate esigenze organizzative e nel rispetto delle compatibilità economiche
stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia di spesa del
personale, gli incarichi dirigenziali già affidati a personale dipendente della
Regione Puglia di categoria D, ai sensi dell'articolo 2
della legge
regionale 4 agosto 2005, n. 7 (Norme in materia di esodo
incentivato), possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure
concorsuali per la copertura di settanta posti di dirigenti previsti dalla
Delib.G.R. 20 giugno 2006, n. 897 (Piano
assunzionale Regione Puglia per il triennio 2005-2007), e comunque non oltre il
31 marzo 2007.
2. A decorrere dal 1° aprile 2007,
gli incarichi dirigenziali già affidati a personale dipendente della Regione
Puglia di categoria D ai sensi della L.R. n.
7/2005, fino alla conclusione delle procedure concorsuali per la
copertura di settanta posti di dirigente previsti dalla Delib.G.R. n. 897/2006, devono essere assegnati dalla
Giunta regionale ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche).
3. Le procedure di reclutamento
per l'assunzione del personale indette dalla Regione Puglia si conformano ai
principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. Le progressioni di carriera del
personale dipendente della Regione Puglia sono disciplinate nel rispetto delle
previsioni dei contratti collettivi.
5. Le procedure di reclutamento
del personale con qualifica dirigenziale sono disciplinate con regolamento della
Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'accesso alla qualifica di
dirigente della Regione Puglia avviene per concorso pubblico per esami;
b) al concorso possono essere
ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, inquadrati nella
categoria o area superiore dei rispettivi ordinamenti professionali, muniti di
diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento universitario previgente o di
diploma di laurea specialistica, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio, e soggetti muniti dei medesimi titoli di laurea e, inoltre, di titolo
di dottore di ricerca o altro titolo post universitario conseguito al termine di
corsi di durata almeno triennale e rilasciato da istituti universitari italiani
o stranieri. Possono essere ammessi altresì i prestatori di lavoro in servizio
presso datori di lavoro privato, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2004, n. 118 (Regolamento
recante modalità di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti
privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al
corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione);
c) sono richiamati i principi di
cui al comma 3 dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla possibilità di
realizzare forme di preselezione anche differenziate tra i candidati esterni e
quelli interni;
d) è disciplinata la possibilità
di affidare totalmente o parzialmente la procedura a enti o società
specializzati nella selezione del personale;
e) in sede di prima applicazione,
considerata l'opportunità di conservare la continuità dell'attività
amministrativa e delle esperienze professionali maturate nell'Amministrazione
regionale anche a seguito dell'esodo di gran parte consistente del personale
dirigenziale, è consentita la previsione di una riserva a favore del personale
interno, nella misura massima del 50 per cento.
6. Sono fatte salve le norme di
cui agli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni.
TITOLO III
Disposizioni
varie
Art.
41
Modifica dell'articolo
4 della legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 successive modificazioni e
integrazioni.
1. L'articolo 4
della legge
regionale 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in ogni provincia
dell'Ufficio regionale del contenzioso), già modificato dall'articolo 2 della
legge regionale 15 novembre 1977, n. 36, è sostituito dal seguente:
"Art. 4
1. Salvi rimanendo i sistemi di
riscossione previsti dalla legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della
Regione), le somme dovute per effetto dei provvedimenti di cui ai numeri 2) e 4)
dell'articolo 1, nonché quelle dovute per effetto della
legge
regionale 15 dicembre 1976, n. 27 (Norme per l'esercizio del diritto
di surroga e dell'azione di rivalsa per il recupero, nel caso di responsabilità
di terzi, delle spese di spedalità anticipate dalla Regione), sono corrisposte
mediante versamento alla Tesoreria regionale con le modalità da stabilirsi con
delibera della Giunta regionale.
2. Per la riscossione coattiva la
Regione si avvale delle norme contenute nel testo unico delle norme per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante ruolo affidato ai concessionari di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(Riordino della disciplina della riscossione mediate ruolo, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337).".
Art.
42
Partenariato per la
cooperazione. Deroga Reg. 15 febbraio 2005, n. 4.
1. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 3 del Reg. 25
febbraio 2005, n. 4 (Partenariato per la cooperazione), il Programma
annuale 2006 è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 settembre 2006.
Nell'ambito di detto Programma annuale, la quota di finanziamento destinata ai
soggetti di cui all'articolo 4, lettera a), viene assegnata, a scorrimento,
sulla base delle graduatorie definite a seguito dell'invito a presentare
proposte relativo al Programma annuale 2005.
Art.
43
Integrazione
all'articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20.
1. All'articolo 16
della legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Assestamento e terza variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005) è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"1-bis La Regione, nelle more
della emanazione della legge organica in materia di ricerca universitaria e
scientifica, al fine di assicurare la partecipazione della Regione a iniziative
e attività di notevole prestigio e portata culturale e scientifica in Italia e
all'estero, sostiene:
a) la partecipazione della Regione
Puglia a convegni, seminari e simposi scientifici atti a promuovere e a
sostenere la ricerca scientifica e universitaria;
b) le attività di studio, ricerca,
formazione e progettazione, la realizzazione di pubblicazioni di indagini
statistiche e di studi di fattibilità, in collaborazione con le università degli
studi, gli enti locali, gli istituti di consulenza e formazione e i centri di
ricerca pubblici e privati, al fine di promuovere lo sviluppo, la qualificazione
e le attività del sistema universitario pugliese con particolare riferimento
alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica anche in funzione
dell'internazionalizzazione delle attività stesse;
c) la partecipazione della Regione
Puglia alla formazione e costituzione di consorzi e fondazioni che promuovono
attività di ricerca scientifica sul territorio regionale;
d) gli oneri finalizzati a
garantire l'attuazione degli accordi di Programma-quadro stipulati con le
università degli studi, gli enti di ricerca pubblici e privati e altri soggetti
istituzionali.".
2. Alla spesa di cui al comma 1
del presente articolo si provvede mediante lo stanziamento del capitolo 915010
che assume la seguente declaratoria: "Spesa per interventi in attuazione della
legge
regionale 2 dicembre 2005, n. 17 e della legge
regionale 30 dicembre 2005, n. 20".
Art.
44
Contributo
straordinario agli enti fieristici.
1. Per gli enti fieristici a
carattere regionale è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente
all'esercizio 2006, all'upb 2.2 "Enti fieristici regionali", capitolo 352026, un
contributo straordinario per le spese di funzionamento di euro 220 mila, con
prelievo di pari importo dal capitolo 352050 del medesimo bilancio regionale,
come di seguito articolato:
a) euro 60 mila per l'ente Fiera
di Foggia;
b) euro 30 mila per l'ente Fiera
di Francavilla Fontana;
c) euro 100 mila per l'ente Fiera
di San Giorgio di Gravina;
d) euro 30 mila per l'ente Fiera
di Galatina.
Art.
45
Integrazione
all'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 16.
1. Al comma 1 dell'articolo 4
della legge
regionale 30 aprile 1990, n. 16 (Commissione regionale per le pari
opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro), è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Fanno parte di diritto della Commissione, in numero
aggiuntivo e a titolo consultivo, le Consigliere regionali in carica.".
Art.
46
Modifiche agli
articoli 5, 6 e 29 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.
1. Il comma 10 dell'articolo
5
della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è
sostituito dal seguente:
"10. Ai membri del Comitato è
dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00,
unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità di missione ai
sensi delle vigenti norme regionali in materia.".
2. Il comma 12 dell'articolo 6
della L.R. n. 27/1998, già sostituito
dal comma 1 dell'articolo 39
della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7, è sostituito dal seguente:
"12. Ai membri del Comitato è
dovuto un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro 60,00,
unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità di missione ai
sensi delle vigenti norme in materia.".
3. (17).
4. Il comma 6 dell'articolo 29
della L.R. n. 27/1998, già sostituito
dal comma 2 dell'articolo 39
della L.R. n. 7/2002, è sostituito dal
seguente:
"6. Ai componenti delle
Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuto, a carico della
rispettiva Provincia, un gettone di presenza per giornata di seduta pari a euro
60,00, unitamente al rimborso delle spese di viaggio e a un'indennità di
missione ai sensi delle vigenti norme in materia.".
(17) Il comma 3
non è presente nel B.U.R.P.
Art.
47
Modifica all'articolo
54 della L.R. n. 27/1998.
1. Alla lettera e) del comma 4
dell'articolo 54
della L.R. n.
27/1998 dopo le parole "qualificazione del personale" sono aggiunte,
in fine, le seguenti "ed esami per il conseguimento dell'abilitazione
venatoria".
Art.
48
Modifica all'articolo
26 della L.R. n. 27/1998.
1. Il comma 3 dell'articolo 26
della L.R. n. 27/1998 è sostituito dal
seguente:
"3. Ogni candidato è tenuto a
versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla
Provincia medesima in misura non superiore a euro 50,00. In caso di ripetizione
dell'esame il candidato deve versare, per ogni seduta, un importo di euro 20,00.
Detti importi sono utilizzati dalla Provincia per far fronte alle spese per
l'esame, ivi compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell'attestato di
abilitazione all'esercizio venatorio.".
Art.
49
Abrogazione di norme.
1. L'articolo 4
della legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 7 (Esercizio delle funzioni
amministrative nelle materie "acque minerali e termali" e "cave e torbiere" da
parte della Regione - Disposizioni transitorie), è abrogato.
2. Il comma 6 dell'articolo 8
della legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della Puglia), è
abrogato.
3. L'articolo 56
della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), come modificato
dall'articolo 70,
comma 5, della legge
regionale 12 gennaio 2005, n. 1, è abrogato.
4. La legge
regionale 22 febbraio 2005, n. 5 (Riconoscimento della festa del
Santo patrono quale manifestazione di interesse regionale), è abrogata.
La presente legge è dichiarata
urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per
gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R. 12 maggio
2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 19 luglio 2006
Allegato (18)
(18)
L'allegato, che si omette, contiene variazioni al bilancio di previsione per
l'anno 2006, approvato con L.R. 30 dicembre 2005, n. 19.
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