TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Princìpi generali.
1. Al fine di dare applicazione ai princìpi in
materia di riforma delle amministrazioni pubbliche e di assicurare l'efficacia,
l'efficienza e l'economicità della propria azione, la Regione Puglia si
conforma, nei processi di decisione e di gestione delle entrate e delle spese,
al metodo della programmazione di bilancio.
2. La presente legge ne disciplina gli elementi
fondamentali con riferimento particolare:
a) agli obiettivi, ai soggetti, alle procedure,
agli strumenti e alle verifiche della programmazione regionale;
b) agli strumenti di programmazione finanziaria e
di bilancio;
c) alla gestione del bilancio intesa come
procedimento di acquisizione delle entrate e procedimento di erogazione delle
spese;
d) ai sistemi di scritture e agli strumenti che
compongono il rendiconto generale della Regione;
e) al sistema di controllo interno;
f) alle responsabilità e ai controlli di
gestione;
f-bis) alle risorse impiegate per finalità
ambientale (1).
(1) Lettera aggiunta
dall’art.1,
comma 1, lettera a),L.R.
22 ottobre 2012, n. 29.
Art. 2
Disciplina dei procedimenti.
1. La disciplina dei procedimenti di formazione
degli strumenti di programmazione e di bilancio previsti dalla presente legge è
volta:
a) ad assicurare la coerenza delle azioni di
governo, a promuovere il coordinamento e l'integrazione delle politiche
regionali e a favorire il coordinamento territoriale degli interventi;
b) a favorire il concorso degli operatori
pubblici e privati alla decisione e realizzazione degli interventi programmati;
c) a promuovere la cooperazione tra Enti locali e
Regione al fine di stabilire un sistema ordinato di interrelazioni reciproche;
d) ad assicurare la trasparenza delle decisioni e
la certezza nei rapporti tra soggetti pubblici e privati, garantendo i diritti
dei cittadini;
e) a promuovere la diffusione del marketing
territoriale, compatibile e coerente con la pianificazione regionale per la
valorizzazione dell'identità e delle specificità del territorio.
TITOLO II
Programmazione regionale
Sezione I - Obiettivi e soggetti della
programmazione
Art. 3
Obiettivi della programmazione regionale.
1. La programmazione regionale, intesa come
metodo dell'azione di governo ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della
Regione Puglia, si articola in programmazione economica, sociale, territoriale,
finanziaria e di bilancio.
2. La programmazione regionale si conforma ai
seguenti princìpi generali:
a) sussidiarietà, come allocazione delle risorse
e attribuzione delle responsabilità nel rispetto degli obiettivi di efficacia,
efficienza ed economicità degli interventi;
b) concertazione, tra operatori istituzionali e
Operatori economici e sociali, per favorire il coordinamento operativo sugli
obiettivi di sviluppo, l'integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema;
c) corresponsabilità, come impegno reciproco dei
diversi soggetti pubblici e privati a operare nei rispettivi àmbiti per la
realizzazione degli obiettivi concordati;
d) concentrazione e integrazione, tematica e
finanziaria degli interventi, alle scale territoriali adeguate, sulla base delle
suscettività presenti nelle diverse aree.
3. La programmazione regionale mira a valorizzare
il policentrismo regionale quale elemento caratteristico della identità della
Puglia in un quadro di partecipazione delle forze economiche e sociali alla
formazione degli indirizzi di governo.
4. La programmazione regionale persegue
l'obiettivo di un equilibrato sviluppo economico, sociale e territoriale della
Puglia anche attraverso strumenti di programmazione negoziata locale,
concorrendo in tal modo al più generale processo di riequilibrio strutturale
volto al perseguimento della coesione economica e sociale delle regioni
d'Europa.
5. La Regione concorre come soggetto autonomo al
processo di programmazione nazionale e dell'Unione europea e ne persegue gli
obiettivi nell'àmbito delle proprie competenze. A tal fine essa coordina i
propri interventi con quelli degli Enti locali, nel quadro della disciplina
della cooperazione tra Autonomie locali e Regione, di cui all'articolo 4, comma
4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 4
Soggetti della programmazione regionale.
1. Sono soggetti istituzionali della
programmazione: la Regione e gli enti locali territoriali. Tali soggetti
esercitano le loro funzioni anche secondo le modalità previste dalla legge
regionale 30 novembre 2000, n. 22 "Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi della Regione e degli Enti locali".
2. Gli enti locali, le associazioni
rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi rappresentativi
degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, del terzo settore
e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli strumenti di
programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali,
nazionali e dell'unione europea.
3. Sono interlocutori della Regione nella
definizione degli strumenti della programmazione le istituzioni, gli organi e le
strutture dell'Unione europea, il Governo nazionale, le amministrazioni centrali
dello Stato e i loro organi decentrati, le autonomie funzionali, le università,
le agenzie ed enti di ricerca, le altre regioni, il complesso degli enti
pubblici.
Art. 5
Concertazione e partenariato istituzionale e
sociale.
1. La Giunta regionale promuove le più ampie
forme di consultazione, concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai
fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.
2. Il partenariato sociale si attua, anche con
riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione,
entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, di un tavolo di concertazione, a
cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 2. La Giunta regionale
definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività.
Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d'intesa con le
rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale,
nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai
criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei
soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di
esame partenariale.
3. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e
comunitari, di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere chiamati a
partecipare alle sessioni di partenariato sociale e istituzionale, di cui al
presente articolo, in ragione delle loro competenze di istituto o con
riferimento a specifiche normative.
4. La Regione promuove e assicura la
partecipazione delle parti economiche e sociali alla definizione degli atti
fondamentali di programmazione anche attraverso il Comitato regionale di
concertazione di cui all'articolo 5
della legge
regionale 25 settembre 2000, n. 13, nonché della Conferenza permanente
Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 6 della L.R.
n. 22/2000.
5. La Giunta regionale attua e promuove la più
ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal
Governo e dalle istituzioni dell'Unione europea. Nell'ambito di tale attività,
la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della
proposizione di istanze e programmi comuni.
TITOLO II
Programmazione regionale
Sezione II - Strumenti della programmazione
regionale
Art. 6
Programmi e progetti.
1. Le politiche regionali di promozione dello
sviluppo economico, sociale e territoriale si articolano congiuntamente in
politiche settoriali e politiche dei fattori, sviluppando elementi di
integrazione al fine di organizzare le stesse in una configurazione compiuta di
sistema.
2. La Regione individua e attua le politiche di
promozione di cui al comma 1 prevalentemente attraverso l'attivazione di
programmi e di progetti.
3. Per programma s'intende un complesso
coordinato e coerente di iniziative, di attività, di interventi diretti a
realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque finalità di interesse
generale della comunità regionale nei settori organici dello sviluppo economico,
sociale e territoriale. Per ciascun programma è data specificazione delle
finalità che si intendono conseguire, delle risorse umane, finanziarie e
strumentali a esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni in cui si
articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte
adottate.
4. I programmi si articolano, di norma, in
progetti. Per progetto s'intende un insieme organico di iniziative, di attività
o di interventi diretti alla realizzazione di obiettivi predeterminati
nell'ambito di ciascun programma. Ciascun progetto deve contenere la
specificazione degli obiettivi, sulla base di adeguati indicatori di efficienza,
efficacia e impatto sociale, l'indicazione delle strutture organizzative
competenti, le fasi procedurali previste e i responsabili dei procedimenti, i
dirigenti responsabili del conseguimento degli obiettivi, i tempi tecnici
occorrenti, eventuali vincoli e ostacoli ipotizzabili, l'entità delle risorse
finanziarie necessarie con riferimento alla spesa corrente, anche indotta, e a
quella di investimento per ciascun anno, nel caso di progetti pluriennali,
nonché l'indicazione dei meccanismi di controllo della relativa attuazione.
Art. 7
Atti della programmazione.
1. Sono atti della programmazione economica,
sociale, territoriale e finanziaria regionale:
a) il Piano di sviluppo regionale (P.S.R.);
b) i piani di settore e intersettoriali;
c) i programmi strutturali regionali dell'Unione
europea;
d) i programmi integrati territoriali;
e) gli strumenti di programmazione negoziata;
f) il documento regionale annuale di
programmazione economica e finanziaria (DAP);
g) la legge finanziaria, il bilancio pluriennale
e il bilancio annuale.
Art. 8
Piano di sviluppo regionale.
1. Il P.S.R. definisce, per un periodo non
inferiore a tre anni, le linee strategiche e gli obiettivi di programma della
Regione e costituisce, congiuntamente al Piano urbanistico territoriale
(P.U.T.), lo strumento che ne informa l'attività di governo.
2. Il P.S.R. si articola in due parti
fondamentali: i quadri di riferimento e le determinazioni programmatiche. Le
determinazioni programmatiche del P.S.R. costituiscono, congiuntamente al
P.U.T., il quadro generale per il riscontro e la verifica delle coerenze
programmatiche dei piani e dei programmi settoriali e intersettoriali e degli
altri strumenti attuativi della programmazione regionale.
3. I quadri di riferimento comprendono:
a) l'analisi dello scenario nel quale si
collocano le politiche di sviluppo regionale;
b) il contesto strutturale contenente l'analisi
degli elementi fondamentali dello sviluppo regionale e l'individuazione degli
ostacoli allo sviluppo, nonché le potenzialità esistenti;
c) la stima previsionale delle risorse pubbliche
disponibili nella Regione per il periodo di riferimento dei P.S.R.;
d) le opzioni politiche generali che
rappresentano le scelte fondamentali della Regione in termini di individuazione
delle priorità programmatiche e di specificazione delle scelte in campo
istituzionale, economico, sociale, territoriale e ambientale.
4. Le determinazioni programmatiche:
a) stabiliscono gli indirizzi rilevanti per
l'attività della Regione nel suo complesso e per le politiche di settore e
intersettoriali;
b) formulano le direttive per la determinazione
di criteri e modalità cui gli organi e gli enti preposti all'attuazione del
P.S.R. devono attenersi, nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità
assegnate;
c) individuano gli strumenti normativi,
amministrativi, procedurali e organizzativi rivolti alle fasi di attuazione,
controllo e revisione dei P.S.R.
5. I programmi e i progetti, cosi come definiti
all'articolo 6, costituiscono l'articolazione delle determinazioni
programmatiche del P.S.R. e possono essere integralmente definiti nel P.S.R.
stesso, o richiedere ulteriori specificazioni all'interno dei piani di settore,
dei programmi strutturali dell'Unione europea, di area e/o negli strumenti di
programmazione negoziata.
Art. 9
Piani di settore e intersettoriali.
1. I piani di settore e intersettoriali
definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché
strumenti e procedure di controllo dell'attuazione, con riferimento a
particolari comparti d'interesse sociale, economico o territoriale e in
attuazione del P.S.R. o di leggi nazionali e regionali e di regolamenti
comunitari.
Art. 10
Programmi di intervento strutturale regionale
dell'Unione europea.
1. I Programmi di intervento regionali, in
attuazione di atti dell'Unione europea, costituiscono il momento di integrazione
tra le politiche strutturali europee e del governo nazionale con gli indirizzi
programmatici della Regione. Essi sono volti in particolare a promuovere il
riequilibrio strutturale di determinate aree e comparti dell'economia regionale,
concorrendo altresì al perseguimento dell'armonizzazione economica e sociale
delle Regioni d'Europa.
2. Nella elaborazione dei programmi di cui al
comma 1 ci si attiene ai criteri della programmazione integrata, sviluppando
ogni possibile sinergia tra sottoprogrammi settoriali e fondi strutturali.
Art. 11
Programmi integrati territoriali.
1. I Programmi integrati territoriali hanno come
obiettivo il superamento di carenze e ostacoli allo sviluppo in determinate aree
della regione, nonché la valorizzazione di risorse regionali e locali.
2. Nel perseguire gli obiettivi di sviluppo
locale di cui al comma 1, i Programmi integrati territoriali definiscono le
azioni e individuano i progetti strategici, cui è assegnata la priorità nel
processo di elaborazione e attuazione e i progetti collaterali, aventi lo scopo
di agevolare la realizzazione e/o di aumentare l'efficacia dei primi.
Art. 12
Strumenti di programmazione negoziata.
1. La programmazione negoziata regola gli
interventi che hanno un'unica finalità di sviluppo e che coinvolgono una
molteplicità di soggetti pubblici o di soggetti pubblici e privati, che
richiedono attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle
procedure attuative e delle risorse finanziarie dei soggetti coinvolti.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, la Regione assume come strumenti della
programmazione negoziata:
a) l'intesa istituzionale di programma,
b) l'accordo di programma quadro;
c) il patto territoriale,
d) il contratto d'area;
e) il contratto di programma;
f) gli accordi di programma regionali.
3. L'intesa istituzionale di programma
costituisce lo strumento ordinario con il quale tra il Governo e la Giunta
regionale vengono stabiliti obiettivi e àmbiti settoriali e territoriali per i
quali è necessaria un'azione congiunta in un orizzonte temporale definito. Le
intese si attuano attraverso specifici accordi di programma quadro.
4. L'accordo di programma quadro è un accordo
promosso da Governo e Giunta regionale con altri soggetti pubblici ed enti
locali che si pone quale strumento di attuazione dell'intesa istituzionale di
programma con riferimento a programmi esecutivi di interesse comune
funzionalmente collegati.
5. Il patto territoriale costituisce uno
strumento con cui si definisce un programma d'interventi con specifici obiettivi
di promozione dello sviluppo locale in raccordo con le linee generali della
programmazione regionale. Esso è promosso da enti locali, parti sociali o da
altri soggetti, pubblici o privati e può riguardare interventi nei settori
economici e nelle infrastrutture collegate allo sviluppo locale. La Giunta
regionale può partecipare al patto con la sua sottoscrizione sulla base di una
specifica valutazione di coerenza con gli atti e gli strumenti della
programmazione regionale.
6. Il contratto d'area è uno strumento di
programmazione negoziata stipulato tra amministrazioni pubbliche anche locali,
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché da altri soggetti
interessati con lo scopo di definire obiettivi e strumenti per la realizzazione
di azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare occupazione in
territori circoscritti della regione definiti dalle normative sulle aree di
crisi e di ritardo di sviluppo. Il contratto di area è sottoscritto dal Governo
e dalla Giunta regionale che ne assicura la coerenza con gli strumenti della
programmazione.
7. La Regione può partecipare alla definizione e
realizzazione dei contratti di programma promossi dalle Amministrazioni dello
Stato e da altri soggetti pubblici e privati ai sensi della L. n. 662/1996.
8. Sono, altresì, strumenti di programmazione
negoziata gli accordi di programma regionali. Detti accordi hanno la finalità di
assicurare il coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione
di opere e di programmi di intervento di prevalente competenza regionale e che
richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali e altri soggetti
pubblici, agenzie e società a partecipazione pubblica, imprese e altri soggetti
privati. La Regione promuove o partecipa agli accordi di programma ai sensi
dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 13
Documento regionale annuale di programmazione
economico-finanziaria.
1. La Regione stabilisce i contenuti della
politica socio - economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza
regionale mediante il DAP.
2. Il DAP tiene conto, per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi comunitari in vigore,
delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del
DAP per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni e integrazioni.
3. Il DAP costituisce lo strumento fondamentale
di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione. finanziaria e di
bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, il DAP:
a) verifica e aggiorna annualmente le
determinazioni programmatiche dei PRS e degli strumenti attuativi settoriali e
intersettoriali;
b) delinea il quadro delle risorse finanziarie
regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le
scelte e gli effetti di bilancio.
4. Il DAP contiene una sintetica descrizione
della situazione economica e sociale della regione e una valutazione degli
andamenti dell'economia regionale. Nel DAP sono altresì indicati:
a) le tendenze e gli obiettivi macro-economici,
in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione
nella regione nel triennio di riferimento;
b) gli aggiornamenti e le modificazioni dei PRS e
degli altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da
apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;
c) il limite massimo del ricorso al mercato
finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d) le regole di variazione delle entrate e delle
spese del bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce
il bilancio pluriennale nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;
e) gli indirizzi per gli interventi, anche di
settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel
bilancio pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla
lettera b), nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);
f) la valutazione di massima dell'effetto
economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla
lettera e) in rapporto all'andamento tendenziale;
g) i criteri e i parametri per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione e l'individuazione delle priorità
da realizzare.
Art. 14
Legge finanziaria, bilancio pluriennale e
bilancio annuale.
1. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale
e il bilancio annuale hanno lo scopo di collegare le scelte programmatiche della
Regione con le decisioni di entrata e di spesa in modo da assicurare,
nell'orizzonte pluriennale e annuale, i mezzi necessari all'attuazione delle
azioni previste negli atti della programmazione regionale.
2. La legge finanziaria, il bilancio pluriennale
e il bilancio annuale sono disciplinati nel Titolo III della presente legge.
TITOLO II
Programmazione regionale
Sezione III - Procedure di formazione degli
atti di programmazione
Art. 15
Organizzazione delle strutture della
programmazione.
1. La Giunta regionale individua e disciplina
l'organizzazione, il ruolo, le modalità di funzionamento delle strutture
deputate alla predisposizione degli atti di programmazione socio-economica e
finanziaria di carattere strategico e intersettoriale, tenendo conto della
collaborazione di enti, centri di ricerca, università, nonché di professionalità
tecniche e culturali esterne di alto profilo specialistico, avvalendosi anche
dei componenti del nucleo regionale di valutazione di cui all'articolo 21, comma
3.
Art. 16
Procedimento di formazione del P.S.R.
1. Entro cinque mesi dall'inizio della
legislatura, la Giunta regionale adotta uno schema di P.S.R. secondo il seguente
iter procedurale interno:
a) le strutture della programmazione, sulla base
delle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta, elaborano uno
schema tecnico di P.S.R. che viene sottoposto ai dirigenti dei centri di
responsabilità amministrativa regionali, i quali formulano indicazioni e
proposte;
b) lo schema tecnico di P.S.R., rielaborato
tenendo conto delle indicazioni di cui alla lettera a), viene presentato alla
Giunta dall'Assessore alla programmazione;
c) la Giunta regionale adotta lo schema di P.S.R.
ai fini degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui al
comma 2.
2. Lo schema di P.S.R. è sottoposto dalla Giunta
all'esame del tavolo di concertazione economico - sociale istituito ai sensi
dell'articolo 5. Gli organismi suddetti esercitano le loro funzioni entro
quarantacinque giorni dalla data di presentazione dello schema di P.S.R.
3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta
giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al comma 2, delibera il
progetto di P.S.R. e lo presenta all'esame del Consiglio regionale nei
successivi dieci giorni, allegando i documenti e i pareri che scaturiscono dalla
concertazione.
4. Il P.S.R. è approvato con atto amministrativo
di indirizzo politico del Consiglio regionale.
5. Qualora il P.S.R. si riferisca a un periodo
inferiore alla legislatura o, comunque, ove ricorrano rilevanti mutamenti nel
contesto economico, sociale o istituzionale, la Giunta regionale può proporre al
Consiglio un aggiornamento del piano medesimo. L'aggiornamento corrente delle
determinazioni programmatiche del P.S.R. avviene, di norma, in sede di
approvazione del DAP.
Art. 17
Procedimento di formazione dei programmi di
intervento strutturale regionale dell'Unione europea.
1. I programmi strutturali regionali dell'Unione
europea sono elaborati sotto forma di piani di sviluppo rurale e di piani di
sviluppo settoriali, facendo riferimento alle strumentazioni e alle procedure
dell'Unione europea, del Governo nazionale e alla legislazione regionale in
ordine agli aspetti di concertazione sociale e istituzionali, di valutazione ex
ante dei programmi, di programmazione finanziaria, di monitoraggio e controllo.
2. La Giunta regionale designa le strutture
regionali che, insieme alle strutture di coordinamento della programmazione,
sono responsabili della elaborazione degli schemi di cui al comma 3 e dei
relativi programmi strutturali. L'elaborazione si effettua con specifico
riferimento:
a) all'individuazione delle misure e azioni in
rapporto alle indicazioni strategiche e alle coerenze con la programmazione
regionale e con gli altri programmi dell'Unione europea;
b) alla valutazione ex ante economica, sociale,
occupazionale e ambientale;
c) alla fattibilità finanziario - contabile;
d) alle procedure di controllo della fase di
realizzazione.
3. La Giunta regionale, preliminarmente alla
elaborazione degli atti da presentare per il negoziato con il Governo e la
Commissione europea, adotta uno schema generale di orientamenti di programma da
sottoporre all'esame del tavolo di concertazione economico - sociale. Lo schema
generale è trasmesso, per conoscenza, alla Commissione consiliare permanente
competente in materia di programmazione. Gli orientamenti generali della
Commissione europea e del Governo costituiscono, in ordine ai contenuti dello
schema generale di orientamenti e dei relativi programmi strutturali, il quadro
di riferimento per il confronto delle coerenze strategiche fra priorità
regionali e indirizzi generali dell'Ue.
4. La Giunta regionale assicura, attraverso
l'Area di coordinamento delle politiche comunitarie, il coordinamento generale
delle fasi di programmazione, riprogrammazione, monitoraggio e valutazione in
itinere e finale dei programmi.
5. [Gli adempimenti concernenti
il controllo finanziario di cui ai regolamenti CE 2185/96, 2064/97 e 1260/99
sono assicurati da una struttura operativa creata nell'ambito dell'Area di
coordinamento delle politiche economiche e finanziarie istituita con la presente
legge] (2).
(2) Comma soppresso dall'art. 52,
L.R.
21 maggio 2002, n. 7.
Art. 18
Procedimento di formazione delle intese
istituzionali di programma.
1. Le intese istituzionali di programma di cui
alla L. n. 662/1996 contengono un impegno con il quale il Governo e la Giunta
regionale, al fine di definire un piano pluriennale di interventi di interesse
comune, procedono:
a) a una ricognizione dei programmi e delle
relative risorse finanziarie disponibili;
b) all'individuazione dei soggetti interessati
alla realizzazione degli impegni programmati;
c) alla definizione delle procedure di
attuazione, monitoraggio, controllo e revisione periodica dei programmi.
2. Alla gestione delle intese sono preposti un
Comitato istituzionale di gestione composto in misura paritetica da
rappresentanti del Governo e della Giunta regionale e un Comitato paritetico di
attuazione che presiede all'esercizio delle funzioni tecniche connesse alle
intese. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definirà la composizione
dei due Comitati suddetti.
3. Per la formazione e presentazione alla Giunta
regionale dello schema generale di orientamenti di cui al comma 4 e delle
proposte tecniche per le intese di cui al comma 1 vengono seguite le procedure
interne previste dall'articolo 16, comma 1.
4. La Giunta regionale per il negoziato con il
Governo adotta uno schema generale di orientamento di programma, che sottopone
all'esame dei tavoli di concertazione di cui all'articolo 5. Lo schema generale
è trasmesso, per conoscenza, alla Commissione consiliare permanente competente
in materia di programmazione.
Art. 19
Procedure interne di formazione disciplinate
dalla Giunta.
1. Le procedure interne di formazione delle
proposte tecniche relative ai programmi integrati territoriali, agli accordi di
programma quadro, ai patti territoriali, ai contratti d'area, nonché quelle
relative agli accordi di programma regionali e ai contratti di programma di cui
alla L. n. 662/1996, sono definite con atto di Giunta.
2. La Giunta regionale determina le procedure di
cui al comma 1 designando le strutture con responsabilità prevalente,
individuando le strutture coinvolte nella preparazione degli atti e definendo le
modalità di presentazione.
3. La Giunta regionale definisce altresì le
procedure di collegamento politico e organizzativo con i soggetti esterni
coinvolti nei programmi, accordi e contratti di cui al comma 1.
Art. 20
Verifica di coerenza con il P.S.R.
1. Le verifiche di coerenza di progetti e
programmi di cui all'articolo 6 con il P.S.R., qualora non diversamente disposto
da specifiche normative, sono affidate ai Settori competenti per materia, che ne
danno motivazione negli atti trasmessi all'esame della Giunta. Tali motivazioni
fanno riferimento anche ai pareri di conformità con il P.S.R. espressi dagli
altri Settori regionali e dal responsabile della struttura deputata alla
predisposizione degli atti di programmazione.
TITOLO II
Programmazione regionale
Sezione IV - Verifica dell'attuazione degli
atti di programmazione
Art. 21
Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei
progetti.
1. La Giunta regionale cura il monitoraggio
dell'attuazione e dell'efficacia dei programmi e dei progetti.
1
bis. Per quanto previsto dal comma 1 e in attuazione della legge 6 novembre
2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), nonché del regolamento
regionale 29 settembre 2009, n. 20, attuativo della legge regionale 20 giugno
2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia), la Regione Puglia istituisce il bilancio
sociale della Regione come strumento di conoscenza e comunicazione che assicura
un elevato strumento di trasparenza dell’azione amministrativa. (3)
2. Presso le strutture dell'Area di coordinamento
delle politiche economiche e finanziarie è organizzato un sistema di
monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei principali strumenti di
programmazione.
3. La struttura deputata al monitoraggio e
valutazione dei programmi e dei progetti è individuata nel nucleo regionale di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito presso il Settore
programmazione con l'articolo 12
della L.R.
n. 13/2000, così come modificato dall'articolo 48
della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14, in attuazione dell'articolo 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144. (4)
4. La struttura di cui al comma 3 provvede al
monitoraggio del rapporto tra costi e risultati a livello di interdipendenze
settoriali, in termini sia di funzioni regionali sia di impatto socio -
economico.
Art. 22
Rapporti sullo stato di attuazione dei
programmi e dei progetti.
1. I rapporti sullo stato di attuazione dei
programmi e dei progetti regionali, elaborati dai soggetti responsabili secondo
le indicazioni contenute negli stessi atti di programmazione, sono volti alla
valutazione, anche in itinere, delle politiche realizzate in termini di
risultati conseguiti, difficoltà incontrate ed eventuali ritardi accumulati. I
rapporti sullo stato di attuazione concorrono all'elaborazione degli ulteriori
programmi regionali, in relazione alla eventuale continuazione o revisione degli
stessi nella logica della programmazione scorrevole. I rapporti sono messi a
disposizione del Consiglio regionale e del tavolo di concertazione fra le parti
economiche e sociali e degli organismi di concertazione istituzionale di cui
all'articolo 5.
TITOLO III
Strumenti di programmazione finanziaria e di
bilancio
Sezione I - Legge finanziaria e bilanci
Art. 23
Nozione.
1. Al fine di assicurare coerenza nelle azioni di
governo destinate a promuovere lo sviluppo sociale ed economico e la politica
finanziaria, la Regione formula le previsioni di entrata e di spesa del bilancio
in base al metodo della programmazione finanziaria.
2. La Regione realizza la programmazione
finanziaria attraverso atti coordinati che consentono la trasparenza delle
decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la certezza dell'impiego
delle risorse pubbliche. Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria e
di bilancio:
a) il DAP;
b) la legge finanziaria regionale;
c) il bilancio pluriennale;
d) il bilancio annuale di previsione.
Art. 24
Procedimento di formazione del DAP.
1. La Giunta regionale adotta il DAP secondo il
seguente iter procedurale:
a) lo schema tecnico di DAP è elaborato, sulla
base del P.S.R. e di ulteriori indicazioni programmatiche della Giunta, dalle
strutture dell'Area di coordinamento delle politiche economiche e finanziarie,
d'intesa con gli altri Settori che ne curano, in particolare, gli aspetti di
competenza;
b) la Giunta adotta lo schema di DAP ai fini
degli adempimenti di concertazione sociale e istituzionale di cui all'articolo
5, comma 4.
2. La Giunta regionale presenta al Consiglio
regionale la proposta di DAP. Il Consiglio regionale approva il DAP entro il 31
luglio, con atto amministrativo di indirizzo politico.
Art. 25
Legge finanziaria regionale.
1. La finanza regionale concorre con la finanza
statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza
con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.
2. Le impostazioni delle previsioni di entrata e
di spesa del bilancio della Regione si ispirano al metodo della programmazione
finanziaria. A tale fine la Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio
annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di
riferimento quelli della programmazione regionale e comunque un termine non
superiore al quinquennio. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio
annuale.
3. Entro il 30 settembre la Giunta presenta al
Consiglio regionale il disegno di legge finanziaria per l'anno successivo. Con
la legge finanziaria regionale la Regione espone annualmente il quadro di
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e
provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze
previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti
finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico -
finanziaria regionale.
4. Con la legge finanziaria regionale la Regione
non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o
maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo.
5. La legge finanziaria regionale stabilisce:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per la contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno
degli anni considerati dal bilancio pluriennale, nel rispetto degli obiettivi
della programmazione regionale (4) ;
b) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 52;
c) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è
espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
d) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di
spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati.
6. La legge finanziaria regionale può disporre:
a) variazioni delle misure di aliquote,
detrazioni e scaglioni di imposte proprie della Regione o di addizionali a
imposte erariali, la cui determinazione è nella facoltà della Regione medesima,
nonché altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della
prestazione, aderenti a imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi
regionali in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui la
legge finanziaria regionale si riferisce;
b) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti
del personale dipendente dalla Regione e alle modifiche del trattamento
economico e normativo del personale medesimo, non compreso nel regime
contrattuale;
c) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
autorizzazioni di spesa vigenti;
d) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria regionale dalle leggi regionali.
6-bis) La legge finanziaria regionale deve definire in allegato
le risorse impiegate in finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti
attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle
risorse e del patrimonio naturale (5).
(4)
Per gli anni 2004-2006 il livello massimo è determinato rispettivamente in € 620
milioni, 200 milioni e 150 milioni ai sensi dell'art. 1,
L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
(5) Comma aggiunto dall’art. 1,
comma 1, lettera b), L.R.
22 ottobre 2012, n. 29.
Art. 26
Bilancio pluriennale.
1. Il bilancio pluriennale è strumento
programmatico della Regione finalizzato ad assicurare la compatibilità del
bilancio rispetto alle regole e agli obiettivi indicati nel PRS e nel DAP. A
tale fine, il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e per
unità previsionale di base, espone separatamente:
a) l'andamento delle entrate e delle spese in
base alla legislazione statale e regionale vigente (bilancio pluriennale a
legislazione vigente);
b) le previsioni sull'andamento delle entrate e
delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel P.S.R.
e nel DAP e dei previsti nuovi interventi legislativi della Regione e dello
Stato (bilancio pluriennale programmatico).
2. Le previsioni del bilancio pluriennale
assumono come termini di riferimento quelli dei P.S.R. e considerano, comunque,
un periodo non inferiore a tre anni seguendo il metodo della programmazione
scorrevole.
3. Il bilancio pluriennale è approvato con
apposito articolo della legge di bilancio e non comporta autorizzazione a
riscuotere le entrate e a eseguire le spese ivi contemplate.
4. Il bilancio pluriennale costituisce sede di
riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da
leggi regionali a carico di esercizi futuri.
4-bis) Il Bilancio pluriennale deve avere in
allegato la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi
natura o contenuti ambientali (6).
(6) Comma aggiunto dall’art.
1,
comma 1, lettera c), L.R.
22 ottobre 2012, n. 29.
Art. 27
Bilancio annuale.
1. Il bilancio di previsione annuale è
regolamentato dalle disposizioni di cui al Titolo IV, Sezione II.
1-bis. Il Bilancio annuale deve avere in allegato
la descrizione delle risorse economiche destinate alle azioni aventi natura o
contenuti ambientali (7) .
(7) Comma aggiunto dall’art.
1,
comma 1, lettera d), L.R.
22 ottobre 2012, n. 29.
TITOLO IV - Rapporti con la programmazione
Sezione I - Leggi regionali di spesa
Art. 28
Rapporto con la programmazione regionale.
1. Le leggi di spesa devono conformarsi agli
obiettivi definiti dal P.S.R. e ai progetti da esso previsti; esse determinano
di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.
2. La quota annuale della spesa è determinata
dalla legge di approvazione del bilancio con i criteri di cui all'articolo 31,
in coerenza alle scelte di priorità complessive, alle disponibilità finanziarie
dell'esercizio, agli obiettivi di natura congiunturale e allo stato di
avanzamento delle procedure relative a ciascun intervento.
Art. 29
Leggi che disciplinano spese continuative o
ricorrenti.
1. Le leggi regionali che prevedono spese
operative di carattere continuativo o ricorrente indicano soltanto gli
interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando espressamente alle
leggi di bilancio la determinazione della entità della relativa spesa e della
copertura finanziaria.
2. La Regione può dare corso, sulla base delle
leggi di cui al comma 1 e tenendo conto delle previsioni del bilancio
pluriennale, alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi stesse anche
prima che sia determinata l'entità delle spese da eseguire, con esclusione degli
atti dai quali comunque sorga l'obbligo di assumere impegni a norma
dell'articolo 76.
3. In particolare può provvedersi, a norma del
comma 2, alla predisposizione di programmi operativi, all'istruttoria di
domande, all'acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la
ripartizione territoriale e settoriale della spesa.
Art. 30
Leggi di spesa per programmi pluriennali di
intervento.
1. Le leggi regionali che autorizzano spese per
l'attuazione di programmi pluriennali di intervento indicano l'ammontare
complessivo della spesa autorizzata, la copertura riferita alle previsioni del
bilancio pluriennale, la quota di spesa eventualmente a carico del bilancio in
corso o già presentato al Consiglio regionale per l'assunzione di impegni aventi
scadenza nel corrispondente esercizio e la relativa copertura, rinviando alle
leggi di bilancio la determinazione delle successive quote annuali della spesa
medesima.
2. Sulla base delle leggi di cui al comma 1 si
può dar corso, anche prima che siano determinate le quote annuali della spesa,
all'espletamento di tutte le procedure degli adempimenti previsti per
l'attuazione dei relativi interventi, con riferimento all'inter programma
pluriennale di spesa, con esclusione dei soli atti dai quali comunque sorga
l'obbligo di assumere impegni a norma dell'articolo 76.
3. In particolare si può provvedere alla
predisposizione dei programmi operativi, all'istruttoria di domande,
all'acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione
territoriale e settoriale della spesa, alla redazione dei progetti esecutivi di
opere.
Art. 31
Leggi di spesa per interventi comportanti
obbligazioni pluriennali.
1. Le leggi regionali che autorizzano opere e
interventi la cui esecuzione si protrae per più esercizi, oltre a indicare gli
elementi di cui all'articolo 30, comma 1, autorizzano la stipulazione dei
contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni nei limiti dell'intera somma
indicata nella legge, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di
ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che
vengano a scadenza nel corso del relativo esercizio. La legge può altresì porre
dei limiti all'entità degli impegni destinati a scadere in ciascun esercizio e
dei relativi pagamenti.
2. Le leggi che autorizzano l'assunzione di
obbligazioni ai sensi del comma 1 devono prevedere che le opere o gli interventi
siano iniziati entro l'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.
3. Sulla base delle leggi di cui al comma 1 si
provvede all'espletamento di tutte le procedure e adempimenti previsti con
riferimento all'intero programma pluriennale di spesa, nonché all'assunzione
delle relative obbligazioni precisandone la scadenza in relazione all'entità
degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi.
4. Le successive quote annuali di spesa sono
determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci, con riguardo
all'entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio.
Art. 32
Prestazioni di garanzie finanziarie.
1. La legge regionale che prevede la
prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione
a favore di enti, istituti, cooperative e altri soggetti per la contrazione di
mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze
amministrative regionali deve indicare la copertura finanziaria del relativo
rischio. (8)
2. Nel bilancio regionale viene iscritta
un'apposita unità previsionale di spesa dotata annualmente della somma
presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità
del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con le
garanzie prestate.
3. In allegato al bilancio preventivo della
Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate
dalla Regione stessa a favore di enti e/o di altri soggetti.
4. La concessione della garanzia regionale forma
oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio
delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente pagate dalla
Regione.
5. Nell'entrata del bilancio annuale è iscritta
un'apposita unità previsionale di base cui vengono imputate le somme recuperate.
(8) A riguardo vedasi l'art. 2
della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 38.
Art. 33
Disciplina delle procedure di spesa.
1. Le leggi regionali di spesa indicano i termini
entro i quali si deve provvedere a ciascun adempimento necessario per
l'erogazione della spesa, in modo da rendere possibile la previsione dei tempi
massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase della stessa,
con riguardo all'assunzione degli impegni e alla scadenza delle relative
obbligazioni.
2. Le leggi regionali di spesa individuano
espressamente i termini entro i quali devono intervenire gli adempimenti da
parte di terzi che condizionano l'esecuzione dell'intervento o dell'opera e i
termini entro i quali devono essere ultimati gli interventi o le opere previste,
che non possono in alcun caso superare, rispettivamente, la fine del secondo e
del settimo esercizio successivo a quello nel quale viene assunto l'impegno,
rispettivamente per le spese correnti operative e le spese per investimenti.
3. Le leggi che disciplinano le opere o gli
interventi possono stabilire termini inferiori. In mancanza, si applicano in
ogni caso i termini di cui al comma 2.
4. Il mancato rispetto dei termini comporta la
decadenza del diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità, nel
caso di mancata ultimazione dell'intervento per ragioni eccezionali non
dipendenti dai terzi beneficiari, di stabilire nuovi termini con delibera della
Giunta regionale.
Art. 34
Relazione alle leggi di spesa.
1. I disegni e le proposte di legge regionale che
comportano nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere
corredati di un referto-tecnico sulla quantificazione degli oneri recati da
ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specificazione, per la
spesa corrente e per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli
anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione
agli obiettivi previsti.
2. Il referto-tecnico dei disegni di legge di cui
al comma 1, predisposto dal centro di responsabilità amministrativa competente
per materia, deve essere vistato preventivamente dalla Ragioneria.
3. Il
referto tecnico delle proposte di legge di cui al comma 1 è predisposto
dall’Ufficio di segreteria della Commissione consiliare competente di concerto
con il centro di responsabilità amministrativa competente per materia. Il
referto così predisposto, vistato dal centro di responsabilità amministrativa e
dal Servizio ragioneria e bilancio entro dieci giorni dalla data di ricevimento,
è allegato alla proposta di legge prima dell’inizio dell’esame nella competente
commissione consiliare.(9).
4. La relazione accompagnatoria ai progetti di
legge di spesa, che non siano in attuazione di un progetto di intervento incluso
nel P.S.R., mette in evidenza i seguenti elementi:
a) lo stato di attuazione della spesa autorizzata
da precedenti leggi aventi analoghe finalità;
b) la coerenza degli obiettivi della legge con
quanto stabilito dal PRS;
c) i risultati, anche in termini di standard, che
la legge intende realizzare, i costi di investimento e di gestione e le relative
fonti di finanziamento con la dimostrazione degli elementi e dei criteri di
calcolo adottati;
d) gli organi e le unità organizzative
responsabili dei singoli adempimenti previsti dalla legge;
e) i tempi dei procedimenti previsti dalla legge;
f) i criteri per l'articolazione territoriale
degli interventi.
(9) Comma così sostituito dall'art. 5,
L.R.
3 agosto 2007, n. 25, così nuovamte sostituito dalla L.R.
35/2013, art. 3.
Art. 35
Copertura finanziaria delle leggi di
spesa.
1. La copertura finanziaria delle leggi regionali
che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata con
le seguenti modalità:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti
iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 52, sia con riferimento al
bilancio pluriennale che al bilancio annuale, restando in ogni caso precluso
l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte
corrente;
b) mediante riduzione di precedenti
autorizzazioni legislative regionali di spesa;
c) mediante modificazioni legislative che
comportino nuove o maggiori entrate.
Resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove
e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
TITOLO IV - Rapporti con la programmazione
Sezione II - Bilancio annuale di previsione
Art. 36
Anno finanziario.
1. La gestione delle entrate e delle spese della
Regione si svolge in base al bilancio annuale di previsione inteso come
strumento fondamentale delle decisioni di politica finanziaria.
2. Il bilancio è redatto in termini di competenza
e in termini di cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che
inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 37
Princìpi del bilancio.
1. Il bilancio della Regione è costruito sulla
base dei princìpi dell'annualità, dell'integrità, dell'universalità, dell'unità
e della pubblicità.
2. Sulla base del princìpio dell'integrità, tutte
le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di
riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse.
Parimenti tutte le spese sono iscritte in
bilancio integralmente senza essere ridotte delle entrate correlate.
3. Sulla base dei princìpi dell'universalità e
dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio della Regione.
Art. 38
Struttura di bilancio annuale di
previsione.
1. Il bilancio annuale di previsione è
articolato, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le
unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di
attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze
della Regione e stabilite in modo tale che le singole unità corrispondano a un
unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa
gestione, con riferimento alle finalità di spesa previste dalla programmazione
regionale. Le contabilità speciali, sia nella entrata sia nella spesa, sono
aggregate in un unica unità previsionale di base.
2. Per ogni unità previsionale di base sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si
riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si
riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di
riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nel medesimo esercizio senza
distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
3. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 2,
lettera b), sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo
svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione
vigente, daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni
di spesa a norma dell'articolo 76.
4. Tra le entrate e le spese di cui al comma 2,
lettera b), è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, che
si presume di accertare al termine dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce.
5. L'utilizzo dell'eventuale saldo finanziario
positivo o il ripiano dell'eventuale saldo finanziario negativo sono effettuati
nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 44.
6. Tra le entrate di cui al comma 2, lettera c),
è iscritto l'ammontare del fondo di cassa che si presume esista all'inizio
dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. L'apposito allegato al bilancio le unità
previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della
rendicontazione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per
capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere
giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione
delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in
relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto
economico e funzionale per la spesa.
8. Formano oggetto di specifica approvazione del
Consiglio regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, lettere a), b) e c), 3,
4, 5 e 6. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso. Le
previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b) e c), costituiscono il limite
per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e pagamento.
9. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono
determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli
obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio,
restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica
incrementale.
10. Contestualmente all'approvazione della legge
di bilancio o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta regionale
provvede a ripartire le unità previsionali di base per capitolo ai fini della
gestione e rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione delle spese.
11. In relazione a quanto disposto dal comma 10,
la Regione adotta misure organizzative idonee a consentire l'analisi e il
controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della
gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione
delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di
spesa.
Art. 39
Revisione dei capitoli di spesa.
1. Al fine di razionalizzare la gestione
finanziaria e l'azione amministrativa, la Ragioneria, in sede di predisposizione
del bilancio di previsione, procede alla revisione degli oggetti dei capitoli di
spesa secondo il loro contenuto economico e funzionale in modo che in ciascun
capitolo siano incluse esclusivamente spese della medesima categoria,
assicurando inoltre che ogni capitolo corrisponda a un unico centro di
responsabilità e riorganizzando, ove necessario, la normativa di supporto alle
autorizzazioni di bilancio.
Art. 40
Equilibrio del bilancio.
1. In ciascun bilancio annuale il totale dei
pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si
prevede la riscossione, sommate alla presunta giacenza iniziale di cassa.
2. Il totale delle spese di cui si autorizza
l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di
accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da
mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione
del bilancio nei limiti di cui all'articolo 71 "Mutui e prestiti".
3. Il disavanzo di cui al comma 2 non può in ogni
caso essere di importo superiore al totale delle spese di investimento, nonché
di quelle per l'assunzione di partecipazioni in società finanziarie a norma
dell'articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, aumentato della
quota del saldo negativo presunto dell'esercizio precedente determinata dalla
mancata stipulazione di mutui e altre forme di indebitamento già autorizzati.
4. Ai fini di cui al comma 3 non si tiene conto
delle spese di investimento finanziate da assegnazioni dello Stato e della Ue.
Art. 41
Assestamento di bilancio.
1. Ad avvenuta approvazione del rendiconto
dell'esercizio precedente di norma entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio
regionale approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si
provvede (10):
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui
attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui
il bilancio si riferisce;
b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo
finanziario positivo o negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il
bilancio si riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento
eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;
c) all'aggiornamento dell'ammontare della
giacenza di cassa risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si
riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti delle unità
previsionali di spesa che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto
alle lettere a), b) e c), per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo
quanto disposto dall'articolo 40;
e) a tutte le altre variazioni che si ritengono
opportune anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti prioritari
del P.S.R. e all'andamento della spesa delle politiche regionali.
(10) Alinea così modificato
dall'art. 29,
comma 1, lettera a), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
Art. 42
Variazioni di bilancio (11).
1. La legge di approvazione del bilancio regionale può
autorizzare variazioni al bilancio medesimo, da portare nel corso dell'esercizio
mediante provvedimenti amministrativi, per l'istituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per l'inscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Ue, nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate
dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale con provvedimento
amministrativo può effettuare variazioni compensative fra capitoli della
medesima unità previsionale, fatta eccezione per le spese di natura
obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle
direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere
disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli
49, 50, 51, 52, 53 e 54 (12) (13).
Possono essere autorizzate variazioni
compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate
nell'ambito di una stessa funzione - obiettivo o di uno stesso programma o
progetto, da effettuarsi con delibera della Giunta regionale da comunicarsi al
Consiglio regionale entro dieci giorni.
3. La legge di bilancio o eventuali provvedimenti
legislativi di variazione possono autorizzare la Giunta regionale a effettuare
variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica,
tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa
funzione - obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse
modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle
disponibilità di bilancio, la Giunta regionale può essere autorizzata a
effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse
qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di
programmazione negoziata.
4. Le variazioni di cui ai commi 2 e 3 relative
ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell'ambito
dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla Ue, dallo Stato e da altri
soggetti.
5. Nessuna variazione al bilancio, salvo quelle
di cui al comma 1 e ai successivi articoli 93, commi 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater e
6-quinquies, e 95, comma 4, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno
a cui il bilancio stesso si riferisce (14).
6. La Giunta regionale può disporre variazioni
compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità di base di conto
capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che
si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa
funzione - obiettivo ai sensi dell'art. 46 (15). Il relativo
provvedimento è comunicato al Consiglio regionale entro 10 giorni.
6-bis. A seguito di rimodulazioni, definite
secondo le previste procedure, di programmi o progetti comunitari e di accordi
di programma quadro finanziati con risorse vincolate dell'Unione europea o dello
Stato, ivi comprese le eventuali quote di coofinanziamento regionale, la Giunta
regionale è autorizzata a disporre con proprio atto, da comunicarsi al Consiglio
entro dieci giorni, le conseguenti variazioni di bilancio, per la parte entrata,
mediante il riaccertamento e la reiscrizione delle relative somme alla
competenza dell'esercizio, previa cancellazione per insussistenza dei residui
attivi di originaria provenienza e, per la parte spesa, mediante iscrizione alla
competenza del medesimo esercizio anche a capitoli di nuova istituzione, previa
eliminazione per insussistenza dei corrispondenti residui passivi propri e di
stanziamento nonché delle economie vincolate (16) .
6
ter. A decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la
pubblicizzazione nella sezione dedicata del sito internet istituzionale della
Regione Puglia, entro i successivi dieci giorni dalla loro adozione, del testo
integrale delle deliberazioni di Giunta regionale, considerate nel presente
articolo, sostituisce e assolve le comunicazioni previste dai commi 2, 6 e 6
bis. (17)
7. Ogni deliberazione con la quale sono disposte
variazioni di bilancio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
(11) Vedi, anche, la Delib.G.R. 4 marzo 2008, n. 269 e la Delib.G.R.
7 settembre 2012, n. 1774.
(12) Periodo così modificato dall'art.
29,
comma 1, lettera a), L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
(13) Vedi, anche, la Delib.G.R. 25 settembre
2007, n. 1522.(allegata)
(14) Comma così modificato dall'art.
4,
comma 1, lettera a), L.R.
28 dicembre 2006, n. 39.
(15) Periodo così modificato dall'art.
29,
comma 1, lettera b), L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
(16) Comma aggiunto dall'art. 5,
comma 1, lettera a), L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
(17) Comma aggiunto dall'art.
5,
comma 1, L.R.
19 luglio 2013, n. 19.
Art. 43
Divieto di storni.
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli
e dell'art. 59 e dai successivi articoli 49, 50, 51, 52, 53 e 54, è vietato il
trasporto, con atto amministrativo, di somme da una unità previsionale all'altra
del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza che di
cassa (18).
(18) Comma così modificato dapprima dall'art. 29, comma 1, lettera c), L.R. 5 dicembre 2001, n. 32 e poi
dall'art. 29,
comma 1, lettera b), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
Art. 44
Iscrizione del saldo finanziario.
1. L'eventuale avanzo di amministrazione, per la
parte derivante dall'applicazione dell'istituto della perenzione amministrativa,
deve essere integralmente destinato, in sede di assestamento del bilancio di
previsione, a impinguare gli appositi fondi per la reiscrizione dei residui
passivi perenti di cui all'articolo 95.
2. Le ulteriori disponibilità dell'avanzo vanno
prioritariamente utilizzate per il finanziamento di eventuali passività relative
a esercizi pregressi e all'eventuale impinguamento del Fondo intersettoriale di
cui all'articolo 54. Il relativo utilizzo è subordinato all'approvazione della
legge di assestamento del bilancio di cui all'articolo 41.
3. Il saldo finanziario negativo accertato dalla
legge di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio è iscritto nel
bilancio dell'anno successivo mediante apposita legge regionale per la parte
alla quale non si sia provveduto in via presuntiva con la legge di bilancio (19).
4. Le leggi regionali di cui al comma 3 devono
assicurare in ogni caso equilibrio del bilancio di competenza nel quale il
disavanzo viene iscritto.
(19) Comma così modificato dall'art.29,
comma 1, lettera d), L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
Art. 45
Classificazione delle entrate.
1. Nel bilancio della Regione le entrate sono
ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I: entrate derivanti da tributi propri
della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla
Regione;
Titolo II: entrate derivanti da contributi e
trasferimenti di parte corrente dell'Ue, dello Stato e di altri soggetti;
Titolo III: entrate extratributarie;
Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da
riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
Titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o
altre operazioni creditizie;
Titolo VI: entrate per contabilità speciali.
2. Nell'ambito di ciascun Titolo e con esclusione
delle entrate per contabilità speciali, le entrate si ripartiscono in:
a) categorie, secondo la natura dei cespiti;
b) unità previsionali di base, ai fini
dell'approvazione consiliare e dell'accertamento dei cespiti;
c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai
fini della gestione e della rendicontazione. In ogni caso deve essere fatta
menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi
dello Stato o della Regione.
3. Le unità previsionali di base costituiscono le
unità fondamentali di classificazione delle entrate.
4. Per ciascuna unità previsionale di base di
entrata sono indicate, oltre agli elementi di cui all'articolo 38, comma 2, la
numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.
Art. 46
Classificazione della spesa.
1. Nel bilancio della Regione le spese sono
ripartite per aree di intervento.
Nell'ambito di ciascuna area di intervento le
spese si ripartiscono in:
a) funzioni-obiettivo, corrispondenti alle
politiche regionali;
b) unità previsionali di base.
2. Le unità previsionali di base costituiscono
unità fondamentali di classificazione delle spese e sono articolate in uno o più
capitoli quali unità elementari di classificazione di apposito documento tecnico
predisposto ai fini della gestione e della rendicontazione, non soggetto ad
approvazione consiliare.
3. Le unità previsionali di base sono suddivise
in:
a) unità relative alla spesa corrente;
b) unità relative alla spesa in conto capitale;
c) unità per il rimborso di mutui e prestiti.
Le unità relative alla spesa corrente possono
essere ulteriormente ripartite in:
a) unità per spese di funzionamento;
b) unità per interventi operativi;
c) unità per oneri comuni.
Le unità relative alle spese in conto capitale
possono essere ulteriormente ripartite in:
a) unità per spese di investimento;
b) unità per oneri comuni;
Le unità per il rimborso di mutui e prestiti
possono essere ulteriormente ripartite in:
a) unità per oneri del debito;
b) unità per il rimborso di prestiti.
4. In base al princìpio del coordinamento e del
consolidamento dei conti pubblici, le classificazioni economica e funzionale si
conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore
della pubblica amministrazione. In allegato al bilancio annuale di previsione
viene presentato un quadro da cui risultino:
a) le categorie in cui viene classificata la
spesa secondo l'analisi economica;
b) le sezioni in cui viene ripartita la spesa
secondo l'analisi funzionale;
c) gli incroci tra i diversi criteri di
ripartizione;
d) la ripartizione in Titoli:
Titolo I: spese correnti;
Titolo II: spese in conto capitale;
Titolo III: spese per rimborso di mutui e
prestiti;
Titolo IV: spese per contabilità speciali.
Art. 47
Approvazione del bilancio.
1. Il bilancio di previsione è presentato dalla
Giunta al Consiglio di norma entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello
cui esso si riferisce ed è approvato con legge entro il successivo 15 dicembre
(20).
2. Formano oggetto di approvazione, con legge, da
parte del Consiglio regionale solo le previsioni di cui all'articolo 45, comma
2, lettere a) e b) e all'articolo 46, comma 1, lettere a) e b) (21). Le previsioni di spesa di
cui alle medesime lettere costituiscono il limite per le autorizzazioni,
rispettivamente, di impegno e di pagamento.
3. In apposito allegato al bilancio di
previsione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini di
gestione e rendicontazione (22).
(20) Comma così modificato dall'art.
29,
comma 1, lettera c), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
(21) Periodo così modificato dall'art.
29,
comma 1, lettera e), L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
(22) Comma così modificato dall'art.
29,
comma 1, lettera f), L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
Art. 48
Individuazione delle unità previsionali di base e dei
capitoli.
1. La determinazione delle unità previsionali di
base è effettuata con le leggi di approvazione del bilancio. Nuove unità
previsionali di base o modifiche e integrazioni delle stesse possono essere
apportate con le leggi di variazione e di assestamento (23) .
2. La disaggregazione di ciascuna unità
previsionale di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione
è effettuata dalla Giunta regionale. Non possono essere incluse nel medesimo
capitolo, salvo quanto disposto dall'art. 84 (24) :
a) spese attinenti a più centri di responsabilità
amministrativa;
b) spese correnti, spese in conto capitale e
spese relative al rimborso di mutui e prestiti;
c) spese relative a funzioni proprie della
Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
d) spese finanziate con assegnazioni dello Stato
a destinazione vincolata iscritte nello stato di previsione dell'entrata dello
stesso bilancio e spese di altra natura.
(23) Comma così sostituito dall'art.
4,
comma 1, lettera a), L.R.
2 dicembre 2005, n. 17. Il testo originario era così
formulato: «1. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata
con la legge di approvazione del bilancio della Regione, con la quale si
provvede alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto all'anno precedente.».
(24) Alinea così modificato dall'art.
29,
comma 1, lettera d), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
Art. 49
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine.
1. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie e
d'ordine.
2. Dal fondo di cui al comma 1 sono prelevate,
con deliberazione della Giunta regionale, le somme necessarie per integrare gli
stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base che si
rivelino insufficienti, a condizione che riguardino spese aventi carattere
obbligatorio o connesse con l'accertamento e la riscossione delle entrate.
3. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni
caso, quelle relative agli oneri del personale, agli oneri per l'ammortamento di
mutui e prestiti, nonché i fondi di garanzia a fronte della fidejussione
concessa dalla Regione.
4. L'elenco delle unità previsionali di base che
possono essere integrate a norma del comma 2 è allegato al bilancio.
Art. 50
Fondo di riserva per le spese impreviste.
1. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste.
2. Dal fondo di cui al comma 1, con deliberazione
della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte, in aumento degli stanziamenti
di competenza e di cassa delle unità previsionali di base della spesa, le somme
occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore,
aventi congiuntamente i requisiti di imprescindibilità, improrogabilità, non
continuità della spesa, imprevedibilità all'atto dell'approvazione del bilancio
e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo.
3. Alla legge di approvazione del rendiconto
generale della Regione è allegato un elenco delle deliberazioni di cui al comma
2, con indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal
fondo di cui al presente articolo.
Art. 51
Fondo di riserva per le integrazioni delle
autorizzazioni di cassa.
1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un
"Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui
stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo della legge di
approvazione del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo
dell'ammontare dei pagamenti previsti nell'esercizio.
2. Dal fondo di cui al comma 1, con atto
dirigenziale del competente Settore, da comunicare alla Giunta regionale, sono
prelevate e iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità
previsionali di base del bilancio le somme necessarie a provvedere a eventuali
deficienze delle relative dotazioni (25).
(25) Comma così sostituito dall'art.
7,
comma 1, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1. Il testo originario era così
formulato: «2. Con deliberazione della Giunta regionale, sono trasferite dal
fondo e iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità previsionali
di base del bilancio le somme necessarie a provvedere a eventuali deficienze
delle relative dotazioni.».
Art. 51-bis (26)
Fondo svalutazione crediti.
1. Nell’ambito delle spese correnti dell’unità
previsionale di base 06.02.01 è istituito apposito capitolo n. 1110065,
denominato ”Fondo svalutazione crediti”, con la funzione di compensare eventuali
minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente
inesigibili.
2. La somma stanziata costituisce, al termine
dell’esercizio, economia che confluisce nel risultato di amministrazione quale
fondo vincolato da utilizzare a fronte di crediti di dubbia o certa
inesigibilità .
(26) Articolo aggiunto
dall'art.5,
L.R.
2 agosto 2010, n. 9, .
Art. 52
Fondi speciali.
1. Nel bilancio regionale sono iscritti fondi
speciali, in termini di competenza e di cassa, distinti per il finanziamento di
spese correnti e spese in conto capitale, destinati a far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionano dopo
l'approvazione del bilancio.
2. I fondi speciali non sono utilizzabili per
l'imputazione di impegni di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da
iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa delle unità previsionali di base
esistenti oppure in nuove unità, dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. Al bilancio è allegato, per ciascun fondo
speciale, l'elenco dei provvedimenti legislativi da finanziare a carico del
fondo stesso.
4. L'iscrizione in bilancio dei fondi speciali
avviene nella misura ritenuta necessaria per far fronte agli impegni che si
prevede di assumere nell'esercizio di competenza in applicazione dei nuovi
provvedimenti legislativi.
5. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al
termine dell'esercizio di competenza costituiscono economia di spesa.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da
comunicarsi al Consiglio entro dieci giorni, sono disposte le variazioni
all'entrata e alla spesa occorrenti per dare esecuzione a leggi approvate dal
Consiglio regionale prima dell'approvazione del bilancio, ma entrate in vigore
successivamente a tale approvazione e che abbiano proceduto a quantificare la
spesa autorizzata a carico dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Tali
deliberazioni possono essere adottate anche durante l'esercizio provvisorio ai
sensi dell'art. 66 (27).
7. Qualora le nuove spese disposte dalle leggi
regionali di cui al comma 6 non risultino finanziate con corrispondenti maggiori
entrate, le relative variazioni di bilancio sono consentite solo se la copertura
finanziaria è stata espressamente evidenziata negli elenchi dei provvedimenti
legislativi da finanziare a carico dei fondi speciali iscritti nello stato di
previsione delle spese del bilancio e a esso allegati.
(27) Comma così modificato dall'art.
29,
comma 1, lettera e), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
Art. 53
Utilizzazione dei fondi speciali iscritti nel
bilancio dell'esercizio precedente.
1. Ai fini della copertura finanziaria delle
spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine
dell'esercizio di bilancio in cui i fondi speciali sono stati iscritti, può
essere fatto riferimento alle quote non utilizzate dei fondi speciali di detto
esercizio purché le relative leggi di autorizzazione vengano adottate prima
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio medesimo e comunque non oltre il
30 giugno.
2. Nei casi di cui al comma 1 resta ferma
l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio nel quale essi
sono stati iscritti, mentre le nuove o maggiori spese sono iscritte nel bilancio
dell'esercizio successivo nel corso del quale si perfezionano i relativi
provvedimenti legislativi.
3. Allo stanziamento di ciascuna nuova o maggiore
spesa così iscritta in bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui
risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali
dell'esercizio precedente. Fino a quando non è approvato il rendiconto di tale
esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del
calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 44 (28).
(28) Comma così modificato dall'art.
29,
comma 1, lettera f), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
Art. 54
Fondi intersettoriali.
1. Nello stato di previsione della spesa sono
iscritti, in apposite unità previsionali di base, i fondi relativi al
finanziamento:
a) di programmi e di progetti ammessi o
ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità del fondo
costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento regionale,
della copertura finanziaria delle proposte di programma o di progetto,
presentate o da presentare, agli organi comunitari e statali;
b) di intese istituzionali di programma, per la
parte che non trova copertura nelle autorizzazioni di spesa disposte con le
specifiche leggi regionali di settore;
c) di programmi intersettoriali di rilevanza
regionale;
c-bis) di passività pregresse (29).
2. La dotazione finanziaria dei fondi di cui al
comma 1 è disposta annualmente con legge di bilancio.
3. La Giunta regionale, in relazione
all'approvazione di programmi o progetti da parte dell'Ue o di accordi di
programma - quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie
deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, all'iscrizione
delle quote di finanziamento nelle unità previsionali di base esistenti o
all'istituzione di nuove unità previsionali di base. Le variazioni sono
comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad
apportare tutte le variazioni che si rendessero necessarie, anche mediante
prelievo dai fondi di cui al comma 1, per adeguare gli stanziamenti di bilancio
a seguito di modifiche intervenute nei piani finanziari dei programmi o progetti
comunitari, regionali e degli accordi di programma. Le variazioni sono
comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
5. Al fine di consentire la riallocazione delle
risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 in ritardo di attuazione,
sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo di Giunta fra
unità previsionali di base in conto capitale della medesima funzione-obiettivo.
Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
6. Il prelievo dai fondi e le variazioni
compensative di cui ai commi 3, 4, e 5, possono essere effettuati anche durante
l'esercizio provvisorio (30).
(29) Lettera aggiunta dall'art. 29,
comma 1, lettera g), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
(30) Comma così modificato dall'art.
4,
comma 1, lettera b), L.R.
2 dicembre 2005, n. 17.
Art. 55
Gestione dei fondi statali e della UE
assegnati alla Regione.
1. La Regione può, in relazione all'epoca in cui
avviene l'assegnazione dei fondi statali e della Ue, attribuire le relative
spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché non sia
possibile far luogo all'impegno di tali spese entro il termine dell'esercizio
nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.
TITOLO IV - Rapporti con la programmazione
Sezione III - Bilancio di direzione
Art. 56
Bilancio di direzione. Nozione.
1. Il bilancio di direzione costituisce l'atto
fondamentale di raccordo tra le funzioni di governo espresse dagli organi
regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati.
2. La struttura del bilancio di direzione
realizza i seguenti collegamenti:
a) con il bilancio annuale di previsione,
adottando il medesimo sistema di classificazione delle entrate e delle spese
stabilito dall'articolo 47 con l'ulteriore specificazione in "capitoli" delle
unità previsionali di base;
b) con la struttura organizzativa della Regione
attraverso la classificazione delle entrate e delle spese per centri di
responsabilità amministrativa;
c) con gli strumenti della programmazione di cui
al Titolo II e al Titolo III, Sezione I e, in particolare, con il DAP e con il
bilancio pluriennale, attraverso la classificazione della spesa per obiettivi,
programmi e progetti.
Art. 57
Formazione.
1. La proposta del bilancio di direzione,
formulata dai dirigenti dei relativi centri di responsabilità amministrativa, è
assunta a base tecnica del processo della formazione del bilancio di previsione
annuale.
Art. 58
Contenuti.
1. La proposta di bilancio di direzione,
formulata dai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa, determina
gli obiettivi di gestione, le priorità, i piani e i programmi e affida la
realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri medesimi unitamente
alle dotazioni umane, strumentali e finanziarie necessarie e nel rispetto delle
direttive generali impartite per l'attività amministrativa e per la gestione.
2. Il bilancio di direzione costituisce atto di
indirizzo politico-amministrativo e direttiva per la gestione nei confronti dei
dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa; specifica il bilancio di
previsione, ripartisce le unità previsionali di base in capitoli indicandone il
carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con le
relative disposizioni legislative.
3. Il bilancio di direzione è adottato dalla
Giunta regionale entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della legge regionale di approvazione del bilancio o della legge di
autorizzazione all'esercizio provvisorio e, comunque, prima dell'inizio
dell'esercizio cui si riferisce.
4. Il bilancio di direzione costituisce
riferimento per l'esercizio del sistema dei controlli interni e di gestione.
5. Al termine di ciascun semestre, il dirigente
titolare del centro di responsabilità amministrativa presenta alla Giunta
regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi di gestione assegnati. Analoga relazione, riferita alla
gestione dell'anno, va presentata alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla
chiusura dell'esercizio.
6. Con la medesima periodicità di cui al comma 5,
l'Assessore al bilancio riferisce alla Commissione consiliare competente.
Art. 59
Variazioni.
1. I dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa possono effettuare con propri atti, da adottare
entro e non oltre il 30 novembre, variazioni compensative tra capitoli relativi
alle spese di funzionamento stanziate nel bilancio loro assegnato.
2. [Le variazioni ai capitoli
del bilancio di direzione, diverse da quelle indicate dal comma 1 e nell'àmbito
della medesima unità previsionale di base, sono deliberate dalla Giunta
regionale entro e non oltre il 30 novembre] (31).
(31) Comma abrogato dall'art. 29,
comma 1, lettera h), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
TITOLO IV - Rapporti con la programmazione
Sezione IV - Bilanci di altri enti
Art. 60
Bilanci di previsione degli enti dipendenti
dalla Regione.
1. I bilanci degli enti e degli organismi in
qualunque forma costituiti dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente
nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di
cui al comma 1, le entrate e le spese sono classificate e ripartite in
conformità a quanto disposto dagli articoli 45 e 46 (32) (33).
(32) Comma così modificato dall'art.
29, comma 1, lettera g), L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
(33) Articolo così corretto con avviso di errata corrige pubblicato
nel B.U. 20 novembre 2001, n. 169 Suppl.
Art. 61
Rendiconto degli enti dipendenti dalla
Regione.
1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in
qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente
nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tali rendiconti sono redatti
in conformità a quanto disposto dagli articoli 97 e 98.
1-bis. Al bilancio di previsione sono allegati,
in apposito prospetto, le risultanze dei rendiconti dei suddetti enti ed
organismi relative al penultimo esercizio antecendente quello cui il bilancio si
riferisce (34).
(34) Comma aggiunto dall'art. 12, L.R.
4 agosto 2004, n. 13.
TITOLO IV - Rapporti con la programmazione
Sezione V - Procedimento di formazione degli
strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio
Art. 62
Procedimento integrato di formazione.
1. Il processo di formazione della proposta del
DAP, del progetto di bilancio pluriennale, del progetto di bilancio annuale e
del disegno di legge finanziaria regionale costituisce procedimento integrato e
si svolge con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel rispetto dei
princìpi e delle norme di cui alla presente legge e nei termini previsti dallo
Statuto.
Art. 63
Sessione di bilancio e adeguamento del
regolamento interno del Consiglio regionale.
1. Il Consiglio regionale informa il proprio
regolamento interno ai princìpi e alle norme della presente legge provvedendo
tra l'altro a disciplinare la sessione di bilancio, le modalità di esame,
discussione e votazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di
bilancio, nonché le modalità di presentazione, esame, discussione e votazione
degli emendamenti da parte dei consiglieri regionali.
2. Dalla data di presentazione dei disegni di
legge della finanziaria regionale e fino all'approvazione da parte del Consiglio
regionale del bilancio di previsione, non possono essere iscritte all'ordine del
giorno delle Commissioni consiliari e del Consiglio regionale disegni di legge
che comportino variazioni alle spese o alle entrate della Regione relative al
periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale.
Art. 64
Criteri di previsione.
1. Gli stanziamenti di competenza del bilancio
annuale di previsione della Regione sono determinati esclusivamente in relazione
alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo
cui il bilancio si riferisce, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul
mero calcolo della spesa storica incrementale.
2. Le autorizzazioni di cassa previste in
bilancio, che stabiliscono il limite dei pagamenti in conto residui e in conto
competenza nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, sono
determinate tenendo conto della misura media dello smaltimento dei residui degli
anni precedenti e dell'effettiva capacità di spesa dei centri di responsabilità
amministrativa cui si riferiscono le singole unità di base. Alle eventuali
integrazioni si provvede a carico dei fondi di riserva delle autorizzazioni di
cassa di cui all'articolo 51 (35).
(35) Comma così modificato dall'art.
29, comma 1, lettera i), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
Art. 65
Divulgazione della conoscenza del
bilancio.
1. Un estratto del bilancio pluriennale e del
bilancio di previsione annuale, relativo ai dati più significativi, è pubblicato
su due quotidiani aventi particolare diffusione regionale, su un quotidiano a
diffusione nazionale e su un periodico, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25
febbraio 1987, n. 67.
TITOLO V
Gestione del bilancio
Sezione I - Esercizio provvisorio
Art. 66
Esercizio provvisorio.
1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio è concessa per un periodo non superiore a quattro mesi, con legge
adottata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente
quello cui si riferisce il bilancio.
2. La legge di esercizio provvisorio autorizza
l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle
spese, nonché il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine di cui all'articolo 49 e dal fondo di riserva di cassa di cui
all'articolo 51 sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limite di
somma (36).
3. Con la legge che autorizza l'esercizio
provvisorio possono essere stabilite limitazioni all'esecuzione delle spese non
obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in
ordine alle singole unità previsionali di base il cui utilizzo può essere in
tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.
4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato
ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato respinto da questo e non sia
stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato
sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente a un dodicesimo dello
stanziamento di ogni unità previsionale di base per ogni mese di esercizio
provvisorio o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spesa
obbligatoria tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di impegno o
di pagamento frazionabili in dodicesimi (37).
(36) Comma così modificato dall'art.
4,
comma 1, lettera c), L.R.
2 dicembre 2005, n. 17.
(37) Comma così modificato dall'art.
29,
comma 1, lettera h), L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
Art. 67
Gestione provvisoria del bilancio.
[1. Nel caso in cui la legge di
approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio
siano state approvate dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce, la Regione è autorizzata, in
pendenza degli adempimenti previsti dall'articolo 127 della Costituzione, a
gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente a un dodicesimo
della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti
della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie
tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento
frazionati in dodicesimi.
2. Nel caso in cui la legge di
approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio
siano rinviate al Consiglio regionale dal Governo, a norma dell'articolo 127
della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia
promosso la questione di legittimità o quella di merito a norma dell'ultimo
comma del medesimo articolo 127, la Regione è autorizzata a gestire in via
provvisoria il bilancio stesso limitatamente ai capitoli delle unità
previsionali di base non coinvolte nel rinvio o nell'impugnativa ovvero, nel
caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente a
un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo delle unità previsionali
di base previste nel progetto di bilancio per ogni mese di pendenza del
procedimento o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese
obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o
di pagamento frazionati in dodicesimi] (38).
(38) Articolo abrogato dall'art. 29, comma 1, lettera i), L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
TITOLO V
Gestione del bilancio
Sezione II - Entrate della regione
Art. 68
Fasi dell'entrata.
1. L'acquisizione delle entrate previste nel
bilancio annuale di previsione della Regione avviene attraverso un procedimento
amministrativo che si estrinseca nelle fasi dell'accertamento, della riscossione
e del versamento.
Art. 69
Accertamento.
1. L'accertamento costituisce la prima fase di
gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è:
a) verificata la ragione del credito e la
sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
b) individuato il soggetto o i soggetti debitori;
c) quantificata la somma da incassare;
d) individuata la relativa scadenza.
2. Per le entrate provenienti da assegnazioni
dello Stato, l'accertamento è disposto sulla base dei provvedimenti di
assegnazione dei fondi. Per le entrate concernenti tributi propri non riscossi
mediante ruolo, l'accertamento è disposto sulla base dell'accredito dei fondi da
parte dei competenti uffici, ovvero della relativa comunicazione di accredito.
3. Per le entrate tributarie da riscuotere
mediante ruoli, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono
entro i termini dell'esercizio.
4. Per le entrate di natura patrimoniale,
l'accertamento è disposto, di norma, sulla base delle deliberazioni o dei
contratti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione in
conto dell'esercizio di competenza.
5. Per le entrate concernenti partite di giro o
poste compensative della spesa, l'accertamento consegue l'assunzione
dell'impegno o l'effettuazione del pagamento nel capitolo e nell'unità
previsionale di base corrispondente della spesa.
6. In ogni altro caso, in mancanza di
comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento viene effettuato
contestualmente alla riscossione del medesimo.
Art. 70
Riscossione e versamento.
1. La riscossione costituisce la successiva fase
di gestione dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del
Tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute
alla Regione (39).
2. La riscossione è disposta a mezzo di apposito
ordine, fatto pervenire al Tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla
convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria.
3. Il Tesoriere rilascia quietanza liberatoria
delle somme incassate, con osservanza delle modalità stabilite nella
convenzione.
4. Il Tesoriere è tenuto ad accettare, anche
senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a
qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causa
del versamento nonché la riserva "salvo conferma di accettazione da parte della
Regione Puglia". Di tali incassi il Tesoriere dà immediata comunicazione alla
Regione, per il rilascio dei relativi ordini di riscossione.
5. Il Tesoriere è tenuto all'incasso delle somme
anche non iscritte nel bilancio o iscritte in difetto.
6. Nessun titolo di credito verso la Regione può
essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa. È fatto divieto di
compensazione tra partite creditorie e debitorie della Regione Puglia nei
confronti di enti locali e altri soggetti pubblici e privati.
7. Il versamento costituisce l'ultima fase di
gestione dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle
casse della Regione.
8. Il versamento delle entrate regionali deve
essere eseguito esclusivamente nei termini stabiliti dalle convenzioni, dai
contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che
regolano la materia.
(39) Comma così modificato dall'art.
4,
comma 1, lettera d), L.R.
2 dicembre 2005, n. 17.
Art. 71
Mutui e prestiti.
1. Entro i limiti e per le finalità fissati dalla
legge, la contrazione di mutui e prestiti da parte della Regione, ivi compresi i
relativi contratti preliminari, è autorizzata dalla legge di approvazione di
bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che
fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la
copertura della spesa anche in riferimento al bilancio pluriennale.
L'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si
riferisce.
2. In ciascun esercizio può essere autorizzata la
contrazione di mutui in misura tale che l'importo delle relative annualità di
ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti e da quelli
autorizzati con la legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le
relative variazioni, non superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo
delle entrate tributarie non vincolate della Regione.
(40)
3. Non può essere autorizzata la contrazione di
nuovi mutui e prestiti se non è stato approvato dal Consiglio regionale il
rendiconto relativo all'esercizio di due anni precedenti a quello al cui
bilancio si riferiscono i nuovi mutui.
4. Le rate di ammortamento dei mutui e gli oneri
derivanti dalla contrazione di prestiti obbligazionari, mediante emissione di
buoni ordinari regionali, sono iscritti nel bilancio regionale in apposite unità
previsionali di base distintamente per la quota destinata al pagamento degli
interessi e per la quota destinata al rimborso del capitale.
5. La contrazione dei mutui o l'assunzione dei
prestiti è deliberata, in relazione alle effettive esigenze di cassa, dalla
Giunta regionale, la quale determina il tasso effettivo e la durata, nonché
l'ammontare degli oneri e le altre eventuali condizioni accessorie.
6. Entro quindici giorni dalla definizione del
mutuo, la Giunta è tenuta a darne notizia tramite pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione, con tutti i termini e condizioni pattuiti.
7. Le entrate derivanti da mutui e prestiti
stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra
i residui attivi.
8. Le somme iscritte nello stato di previsione
dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il
termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e
concorrono a determinare le risultanze finali della gestione.
(40) comma così
modificato dal comma 3 dell' art.1
della Legge
Regionale 30 dicembre 2011, n. 38 . Il comma era così formulato: " 2.
In ciascun esercizio può essere autorizzata la contrazione di mutui in misura
tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle
derivanti dai mutui già contratti e da quelli autorizzati con la legge di
bilancio relativa all'esercizio precedente e con le relative variazioni, non
superi il 25 per cento dell'ammontare complessivo
delle entrate iscritte in bilancio nel Titolo I, sempreché gli oneri futuri di
ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale."
Art. 72
Recupero crediti, rimborsi somme,
rateizzazione, riutilizzazione.
1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di
somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati in
esecuzione di trasferimenti vincolati dall'Unione europea o dallo Stato sono
introitati al bilancio corrente con imputazione all'originario capitolo di
entrata e riassegnati, per l'eventuale riutilizzazione, con deliberazione di
Giunta regionale, al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del
bilancio corrente. I recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati
degli interessi legali (41).
2. Il centro di responsabilità
amministrativo, a far data dal primo gennaio 2018, può disporre con proprio atto
il recupero dilazionato, sino a un massimo di settantadue mensilità ,(42) di crediti vantati dalla Regione nei confronti di enti
locali e di altri soggetti pubblici e privati allorquando, risultando
impossibile la riscossione immediata e integrale degli stessi, sussiste la
convenienza per l'Amministrazione regionale al recupero dilazionato. I recuperi
nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi legali (43).
(41) Il presente comma, già
sostituito dall’art. 29,
comma 1, lettera j), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20 e dall’art. 4,
comma 1, lettera e), L.R.
2 dicembre 2005, n. 17, è stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 2,
L.R. 31 dicembre 2010, n. 19. Il testo precedente era così
formulato: «1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente
erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti
vincolati dall'Unione europea o dallo Stato sono introitati al bilancio corrente
con imputazione all'originario capitolo di entrata e riassegnati, per
l'eventuale riutilizzazione, con deliberazione di Giunta regionale, al
competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente. I
recuperi nei confronti dei soggetti privati sono maggiorati degli interessi
legali.».
(42) Parole sostituite
dalla l.r.
67/2017, art. 1,
comma 1.
(43) In deroga a quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 10,
comma 1, L.R.
7 marzo 2003, n. 4 e l'art. 19, comma 3, L.R.
12 agosto 2005, n. 12.
Art. 73
Compiti dei soggetti preposti alla
realizzazione delle entrate.
1. La Ragioneria regionale, nonché i funzionari
della Regione o di altri enti addetti alla gestione di entrate regionali,
curano, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni e sotto la loro personale
responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate
siano effettuati prontamente e integralmente.
2. È tenuta, a cura della Ragioneria, separata
registrazione, con riferimento ai capitoli e alle unità previsionali di base di
bilancio interessati, degli accertamenti e degli ordinativi di incasso e, per
gli ordinativi, di quelli relativi a riscossioni in conto competenza e di quelli
relativi a riscossioni in conto residui.
Art. 74
Rinuncia alla riscossione di entrate regionali
di modesta entità.
1. La legge regionale di approvazione del
bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di
credito, che non siano di natura tributaria e non si riferiscano a sanzioni
amministrative o pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni di
accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo
rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite massimo di modesta entità
fissato annualmente dalla stessa legge.
2. L'annullamento dei crediti medesimi viene
disposto mediante provvedimenti del dirigente competente per materia, senza
onere alcuno per i debitori.
TITOLO V
Gestione del bilancio
Sezione III - Spese della regione
Art. 75
Fasi della spesa.
1. Sono spese della Regione quelle cui si deve
provvedere a carico del bilancio regionale a norma di leggi, regolamenti o altri
atti amministrativi costituenti titolo valido di obbligazione verso terzi e
quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici di
competenza dell'amministrazione regionale.
2. Tutte le spese della Regione passano
attraverso le seguenti fasi:
a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione,
d) pagamento.
Tali fasi possono essere simultanee.
Art. 76
Impegni di spesa.
1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti
dei rispettivi stanziamenti di competenza sul bilancio in corso.
2. Formano impegno sugli stanziamenti di
competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge o a
contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, a seguito
di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio.
3. Nel caso di obbligazioni a carattere
pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione
legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando ciò sia
indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, formano impegno sugli
stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso
dell'esercizio medesimo.
4. Per le spese da erogarsi in annualità, il
primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno, da iscrivere in
bilancio in dipendenza dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite
massimo a carico del quale possono essere assunti impegni ed eseguiti pagamenti
relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti
esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti di bilancio
degli esercizi successivi.
5. Al fine di conseguire il più efficiente e
completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta regionale è
autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi
in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse
disposte:
a) dai piani finanziari, sia di programmazione
sia di cassa, approvati dall'Ue e dalle relative deliberazioni del CIPE di
cofinanziamento nazionale;
b) dai quadri finanziari, sia di programmazione
sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto di risorse.
6. Nel caso di cui al comma 5, l'impegno è
assunto nei limiti dell'intera somma di cui alle lettere a) e b) e i relativi
pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni
annuali di bilancio.
7. Durante la gestione possono essere assunti
impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti conseguenti
per i quali, entro il termine dell'esercizio, non si sia perfezionata
giuridicamente l'obbligazione di spesa verso terzi con l'individuazione degli
elementi di cui all'articolo 78 decadono a norma della presente legge e le somme
impegnate costituiscono economie di spesa concorrendo alla determinazione del
risultato di amministrazione.
8. Per gli impegni di spesa riferiti a procedure
di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale
termine non si applicano le disposizioni di cui al comma 7 e i relativi atti
conservano validità.
Art. 77
Assunzione di impegni sugli esercizi
futuri.
1. Nel caso delle spese in conto capitale di
carattere pluriennale di cui all'articolo 76, comma 3, la facoltà di assumere
impegni a carico di esercizi futuri è limitata al primo esercizio successivo a
quello di normale scadenza della legislatura.
2. Nel caso delle spese in annualità, la facoltà
di assumere impegni su nuovi limiti d'impegno è circoscritta all'esercizio
immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.
Art. 78
Soggetti preposti all'assunzione degli impegni
di spesa.
1. Gli impegni di spesa sono assunti con atto del
dirigente competente per materia.
2. L'atto di impegno deve indicare:
a) il creditore o i creditori con gli elementi
idonei a identificarli;
b) l'ammontare della somma dovuta;
c) il capitolo di spesa sul quale la stessa è da
imputare;
d) il termine entro cui l'obbligazione si
perfeziona giuridicamente.
L'obbligazione si intende perfezionata ai fini
del presente comma con la conclusione, ai sensi dell'articolo 1326 del codice
civile, del contratto che ne determina l'ammontare, ovvero con l'entrata in
vigore della norma che impone il pagamento e, per le obbligazioni unilaterali,
con l'esecutività del provvedimento adottato. I dirigenti dei centri di
responsabilità amministrativa sono tenuti a comunicare per iscritto alla
Ragioneria, che ne dà ricevuta, l'intervenuto perfezionamento dell'obbligazione
entro il termine dell'esercizio di competenza.
3. Il dirigente competente per materia, con
successivo atto da assumersi entro il termine dell'esercizio di competenza, può
procedere all'individuazione del creditore o dei creditori con gli elementi
idonei a identificarli.
4. La Ragioneria provvede alla cancellazione
degli impegni per i quali non sia pervenuta comunicazione dell'avvenuto
perfezionarsi dell'obbligazione entro e non oltre il 31 gennaio dell'esercizio
successivo informandone il competente Settore (44). I
correlati provvedimenti di impegno decadono, a norma della presente legge e le
somme impegnate costituiscono economie di spesa, concorrendo alla determinazione
del risultato di amministrazione.
(44) Periodo così modificato dall'art.4,
comma 1, lettere f) e g), L.R.
2 dicembre 2005, n. 17.
Art. 79
Procedimento per l'assunzione di impegni.
1. I dirigenti che provvedono all'adozione degli
atti di impegno di spesa sono responsabili in ordine:
a) alla legittimità e congruità della spesa;
b) al rispetto degli obiettivi dei programmi
regionali;
c) alla completezza e regolarità della
documentazione richiamata nell'atto amministrativo o a esso allegata;
d) alla corretta imputazione della spesa sui
pertinenti capitoli di bilancio;
e) alla corretta applicazione della normativa
fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi
natura obbligatoria;
f) alla contestuale verifica dell'accertamento
dell'entrata sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso di utilizzo di
risorse aventi destinazione vincolata.
2. L'atto del dirigente che comporta impegni di
spesa è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Ragioneria per la
registrazione contabile e diventa esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria.
3. La Ragioneria è tenuta alla restituzione senza
la registrazione dell'impegno, indicando le iniziative da assumere per la
regolarizzazione, nei seguenti casi:
a) quando si rileva l'insufficienza di
disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
b) quando si rileva erronea imputazione della
spesa;
c) quando si rileva l'assenza dei requisiti di
cui all'articolo 78, comma 2.
4. Il visto di cui al comma 2 viene reso in forma
scritta, datato e sottoscritto ed è espresso sulle sole determinazioni dei
dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa.
5. Le proposte di deliberazioni della Giunta
regionale che comportano implicazioni di natura finanziaria devono essere
corredate del parere di regolarità contabile rilasciato dalla Ragioneria. Il
parere è obbligatorio, viene reso in forma scritta ed è inserito nella
deliberazione, non è vincolante e, se negativo, deve essere adeguatamente
motivato. La Ragioneria nel corso delle verifiche di sua competenza può
effettuare rilievi in ordine al rispetto e mantenimento degli equilibri di
bilancio.
5-bis. Gli atti deliberativi della Giunta
regionale che producono comunque effetti di spesa sul bilancio regionale in
corso o su quello degli esercizi successivi sono assoggettati da parte della
Ragioneria, dopo il previsto riscontro della loro regolarità contabile, a
registrazione della prenotazione di impegno (45).
5-ter. Le prenotazioni di impegno producono
l'accantonamento delle relative somme e rendono le medesime indisponibili per
altri fini. Le stesse decadono al termine dell'esercizio in cui sono prese se
non trasformate in impegno definitivo (46).
(45) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R.
3 aprile 2008, n. 4.
(46) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R.
3 aprile 2008, n. 4.
Art. 80
Liquidazione delle spese.
1. La liquidazione consiste nell'individuare il
creditore, nel determinare il preciso ammontare della somma da pagarsi, della
causale, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto
acquisito dal creditore.
2. Alla liquidazione delle spese già impegnate
con atto divenuto esecutivo provvede il dirigente del centro di responsabilità
amministrativa competente per materia.
3. La liquidazione della spesa è disposta nei
limiti degli stanziamenti di cassa e con separata imputazione secondo che si
tratti di pagamento in conto competenza o residui.
4. Con l'atto di liquidazione si attesta che la
spesa è certa, liquida ed esigibile da parte del creditore e, a tal fine, il
dirigente che adotta l'atto di liquidazione è responsabile in ordine:
a) all'accertamento delle condizioni che rendono
certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei
presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno,
al contratto e agli eventuali atti successivi all'impegno medesimo;
b) alla corretta applicazione della normativa
fiscale e previdenziale;
c) all'accertamento della disponibilità della
somma impegnata;
d) all'accertamento della disponibilità di cassa;
e) al rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 34;
f) alla completezza e regolarità della
documentazione richiamata nell'atto amministrativo o a esso allegata;
g) alla corretta individuazione del destinatario
della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione
sociale, nonché alle modalità di estinzione dei titoli di spesa richieste ai
sensi dell'articolo 83.
5. L'atto di liquidazione deve in ogni caso
indicare:
a) il creditore o i creditori, con gli elementi
idonei alla loro identificazione e in particolare il codice fiscale o la partita
IVA;
b) la somma dovuta;
c) le modalità di pagamento;
d) l'anno, il numero dell'impegno di spesa e gli
estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
e) le eventuali economie di spesa realizzate
sugli impegni, a seguito di provvedimenti di liquidazione a saldo.
6. Il provvedimento di liquidazione viene
trasmesso al Settore ragioneria, che esegue il controllo contabile dell'atto di
liquidazione, esclusa ogni altra valutazione sul merito e sulla legittimità
della spesa, verificando:
a) la correttezza del numero di impegno e la
disponibilità a liquidare e pagare l'impegno stesso;
b) la disponibilità dello stanziamento di cassa;
c) l'esattezza dei dati riguardanti il
destinatario della spesa e le modalità di pagamento;
d) la conformità rispetto all'impegno di spesa.
7. Nel caso in cui si rilevino eventuali
difformità dell'atto rispetto a quanto indicato nei commi 5 e 6, lo stesso viene
restituito, con l'indicazione delle iniziative da assumere per la
regolarizzazione, al dirigente che ha emanato il provvedimento.
8. In presenza di atti di pignoramento emanati
dall'Autorità giudiziaria e notificati alla Regione in qualità di "terzo
pignorato", il dirigente del centro di responsabilità amministrativa procede,
comunque, alla liquidazione della spesa dichiarando, per l'importo pignorato,
che la spesa è certa e liquida, ma non esigibile, sino a nuova disposizione
della stessa Autorità che ha disposto il pignoramento.
Art. 81
Ordinazione e pagamento delle spese.
1. L'ordinazione consiste nella disposizione
impartita al Tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e avviene con
l'emissione del mandato di pagamento a cura della Ragioneria.
2. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di
mandati individuali o collettivi, nonché di ruoli di spesa fissa e di elenchi di
spese ricorrenti, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamento
in conto competenza o in conto residui. È ammesso l'utilizzo del mandato
informatico nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente per le
amministrazioni dello Stato, in quanto applicabile.
3. I titoli di spesa sono firmati dal dirigente
responsabile della Ragioneria.
4. Il dirigente responsabile della Ragioneria,
con proprio atto, designa un dirigente che in caso di sua assenza è autorizzato
a firmare i titoli di spesa.
5. Gli ordinativi di pagamento, individuali o
collettivi, devono contenere i seguenti elementi:
a) il numero d'ordine progressivo per esercizio
finanziario;
b) la data di emissione;
c) il creditore o i creditori con il relativo
codice fiscale o partita IVA;
d) la somma da pagare;
e) l'esercizio cui la spesa si riferisce;
f) il capitolo di bilancio cui la spesa è
imputata;
g) la causale del pagamento;
h) le modalità di estinzione.
6. Ogni ordinativo dovrà riferirsi a un solo
capitolo di spesa.
7. Il mandato di pagamento è controllato dalla
Ragioneria per quanto attiene la sussistenza dell'impegno e della liquidazione e
che la spesa sia correttamente imputata al conto della competenza o al conto dei
residui, distintamente per ciascun esercizio di provenienza. La Ragioneria
provvede, altresì, alla trasmissione dei mandati al Tesoriere.
8. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da
obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento
anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento.
La Ragioneria entro trenta giorni emette il relativo mandato ai fini della
regolarizzazione.
Art. 82
Estinzione dei titoli di spesa.
1. I titoli di spesa sono estinti dal Tesoriere
regionale nei limiti dei fondi stanziati per ciascuna unità previsionale di base
e per ciascun capitolo del bilancio di cassa mediante:
a) rilascio di quietanza del creditore o dei
creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, presso
la sede della Tesoreria regionale;
b) accreditamento in conto corrente postale o
bancario intestato ai beneficiari;
c) commutazione in assegno circolare non
trasferibile, da spedire al richiedente a mezzo lettera raccomandata, oppure a
mezzo vaglia postale ordinario o telegrafico, con tassa e spese a carico del
richiedente;
d) commutazione in reversale d'incasso a favore
della Regione per le ritenute o accantonamenti a qualunque titolo effettuate sui
pagamenti (47) ;
e) assegno postale localizzato.
2. Per l'esecuzione dei pagamenti nelle forme di
cui alle lettere b), c), d), ed e) del comma 1 occorre l'espressa richiesta dei
creditori.
3. Al fine di consentire che tutti i titoli di
spesa di cui al comma 1, lettera a), siano estinti entro la chiusura
dell'esercizio, il Tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, con
inizio dal 22 dicembre, i titoli di spesa non pagati in assegni circolari non
trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i
titoli medesimi.
4. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 3
si considerano, agli effetti del rendiconto generale della Regione, come titoli
pagati. I rapporti con il Tesoriere regionale in relazione all'accertamento
dell'effettivo pagamento degli assegni citati sono regolati nella convenzione di
tesoreria.
5. La Giunta regionale è autorizzata a regolare i
rapporti con la Tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di
applicazione del presente articolo, ivi compresi il regolamento degli effetti
conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro
inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della
Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in
assegni circolari o altri titoli equivalenti e i casi in cui non è ammessa la
commutazione d'ufficio.
6. Le disposizioni di pagamento di cui al
presente articolo si intendono eseguite:
a) alla data del versamento in conto corrente
postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dal comma 1, lettere
c), d) ed e);
b) alla data della disposizione di bonifico
emessa dal Tesoriere per l'esecuzione dell'accreditamento al creditore della
Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come previsto dal
comma 1, lettera c). Qualora l'accreditamento debba effettuarsi in data certa
prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest'ultima data.
(47) Lettera così modificata dall'art.
29,
comma 1, lettera k), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
Art. 82-bis
Regolarizzazione carte contabili.
1. A seguito di notifica di ricorsi per decreto
ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare, il
Settore legale, cui l'atto perviene, deve provvedere a darne immediata notizia
al Settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita
debitoria.
2. Il Settore di spesa competente, in mancanza di
motivate ragioni per opporsi nei termini stabiliti dall'autorità giudiziaria e/o
di legge, provvede tempestivamente ad adottare i conseguenti provvedimenti di
liquidazione e pagamento delle somme già impegnate e, ove occorra, a impegnare
le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, con
imputazione ai pertinenti capitoli di spesa, mediante prelievo:
a) dal "Fondo per la reiscrizione dei residui
passivi perenti" per i casi e nei limiti dell'intervenuta perenzione
amministrativa;
b) dal "Fondo per spese impreviste" per le
eventuali ulteriori sopravvenute necessità finanziarie.
Gli eventuali oneri accessori per interessi
moratori, spese legali e altre sono imputati ai pertinenti capitoli di bilancio.
3. Qualora si determini, a seguito di
provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria, la formazione di carte
contabili, la Ragioneria è autorizzata a provvedere d'ufficio, ad avvenuta
acquisizione degli atti di riferimento, all'emissione dei relativi mandati di
pagamento in favore del Tesoriere regionale a regolarizzazione dei sospesi di
tesoreria mediante imputazione delle somme occorrenti, compresi gli oneri
accessori, sul capitolo di bilancio all'uopo istituito.
4. Contestualmente all'emissione dei mandati di
pagamento, la Ragioneria regionale provvede a darne comunicazione oltre che al
Settore legale al Settore di gestione della spesa alla cui competenza inerisce
la partita debitoria, il quale, con propria determinazione da adottarsi nei
successivi novanta giorni, dispone i consequenziali adempimenti relativi
all'eventuale cancellazione dei connessi residui passivi, ivi compresi quelli
già inviati in perenzione amministrativa .
4-bis. Al fine di assicurare la puntuale
attuazione delle disposizioni relative al sistema di rilevazione automatica
degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche (Sistema
informativo delle operazioni degli enti pubblici), la Ragioneria è autorizzata a
emettere, entro e non oltre il mese di febbraio, riversali di incasso relative
ai provvisori di entrata e mandati di pagamento a regolarizzazione contabile dei
provvisori di uscita relativi all’esercizio finanziario precedente con
imputazione delle somme al dedicato capitolo 1110097 dello stesso
esercizio (48) . (49)
(48) Comma aggiunto dall'art. 3,
comma 1, lettera a), L.R.
13 novembre 2008, n. 32.
(49) Articolo aggiunto dall'art. 4,
comma 1, lettera h), L.R.
2 dicembre 2005, n. 17, poi così modificato come indicato
nella nota che precede.
Art. 83
Titoli di spesa ineseguibili.
1. Qualora la Ragioneria della Regione riscontri
irregolarità e/o errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi degli articoli
77, 80, 81 e 82 provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle
irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione al centro di
responsabilità amministrativa competente. In ogni caso, esso indica al centro
medesimo le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.
2. Qualora il responsabile della Ragioneria non
ritenga, per gravi irregolarità, di registrare un atto di impegno di spesa o di
dare corso a un ordinativo di pagamento, ne riferisce, con adeguata motivazione,
al centro di responsabilità amministrativa competente invitandolo a procedere
alla necessaria regolarizzazione. Qualora trattasi di atti della Giunta
regionale o di pagamenti ordinati in esecuzione dei medesimi, il responsabile
della Ragioneria riferisce all'Assessore al bilancio, che informa la Giunta
regionale. Se la Giunta ritiene di dar corso al provvedimento, l'Assessore al
bilancio dà ordine scritto al responsabile della Ragioneria che è tenuto a
eseguirlo, a eccezione dei casi di:
a) eccedenza della spesa rispetto allo
stanziamento;
b) imputazione ai residui anziché alla competenza
e viceversa;
c) incompatibilità della spesa rispetto
all'oggetto dello stanziamento.
3. Copia dell'ordine scritto di cui al comma 2 è
allegato all'atto d'impegno o al titolo di spesa.
Art. 84
Gestione unificata delle spese di
funzionamento. (50)
1. Al fine del contenimento dei costi e di
evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese di funzionamento e
spese comuni attribuibili a più centri di responsabilità amministrativa può
essere affidata, con deliberazione di Giunta regionale, ad un unico centro di
responsabilità amministrativa (51) .
1-bis. La Giunta regionale, con propria
deliberazione, può disciplinare i criteri e le modalità di esecuzione delle
spese di cui al comma 1 (52) .
2. [L'individuazione delle spese
che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o
strutture di gestione unificata è effettuata dalla Giunta regionale] (53) .
3. [I dirigenti dei centri di
responsabilità amministrativa ai quali le spese di funzionamento e le spese
comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di
gestione unificata possa procedere, in via continuativa, all'esecuzione delle
spese e all'imputazione delle stesse alle unità previsionali di rispettiva
competenza] (54) .
(50) Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 giugno 2012, n. 1269. (allegata)
(51) Comma così modificato dall'art. 29,
comma 1, lettera l), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
(52) Comma aggiunto dall'art. 29,
comma 1, lettera m), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
(53) Comma abrogato dall'art. 29,
comma 1, lettera n), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
(54) Comma abrogato dall'art. 29,
comma 1, lettera n), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
TITOLO V
Gestione del bilancio
Sezione IV - Economo cassiere centrale
Art. 85
Fondo di anticipazione al cassiere
centrale (55) .
1. Al fine di provvedere al pagamento di spese
economali per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 13 della legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2 (Disciplina dei servizi del Settore
provveditorato-economato-contratti e appalti), all'inizio di ogni trimestre, con
atto del dirigente del Settore provveditorato economato, viene assegnato,
mediante impegno sul pertinente capitolo di spesa delle partite di giro, un
fondo di anticipazione all'Economo cassiere centrale necessario a fronteggiare
il fabbisogno del trimestre. L'atto dirigenziale deve contenere, altresì,
l'indicazione dei capitoli di spesa e relativi importi ai quali l'anticipazione
è complessivamente riferita.
2. La Ragioneria, in esecuzione dell'atto
dirigenziale di cui al comma 1, emette mandato di pagamento in partita di giro e
provvede, contestualmente, a impegnare, in via provvisoria, le relative somme.
Le stesse, ad avvenuta rendicontazione, troveranno definitiva imputazione ai
pertinenti capitoli di spesa.
3. Analoghe procedure sono attivate nel caso di
provvedimenti adottati dai Dirigenti di Settore con i quali vengono disposte
anticipazioni all'Economo cassiere centrale per esigenze di propria competenza
(56) .
(55) Vedi, anche, l'art. 7, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(56) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera k), L.R.
2 dicembre 2005, n. 17. Il testo originario era così
formulato: «Art. 85. Fondo di anticipazione al Cassiere centrale. 1. Al fine di
provvedere al pagamento di spese economali per la fornitura di beni e servizi di
cui all'articolo 13
della legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2, all'inizio di ogni
trimestre, con atto del dirigente competente in materia, viene assegnato,
mediante impegno sui pertinenti capitoli di spesa, un fondo di anticipazione al
Cassiere centrale. 2. La Ragioneria, sulla base della richiesta di anticipazione
formulata nel suddetto atto dirigenziale, necessaria a fronteggiare gli
effettivi pagamenti da disporre nel trimestre, emette mandato di pagamento, di
importo pari alla richiesta formulata, a favore del Cassiere centrale, sul
pertinente capitolo di spesa delle partite di giro.».
Art. 86
Rendicontazione del cassiere centrale
Regolarizzazione contabile.
1. Il Cassiere centrale deve rendere,
trimestralmente, il rendiconto delle somme erogate a fronte delle anticipazioni
disposte.
2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere
reso entro e non oltre venti giorni dalla data di chiusura del trimestre a
eccezione del rendiconto relativo alla chiusura dell'ultimo trimestre che va
reso entro il 31 gennaio del successivo esercizio finanziario. Le anticipazioni
del trimestre successivo sono subordinate alla presentazione relativa al
trimestre che precede.
3. La Ragioneria, sulla base dei rendiconti,
provvede al reintegro dell'anticipazione mediante l'emissione di mandati in
favore del Cassiere centrale con imputazione ai capitoli di spesa su cui è stato
assunto l'originario impegno provvisorio ai sensi dell'articolo 85, comma 2.
4. Il Cassiere centrale provvede, entro il 20
febbraio dell'esercizio successivo, al versamento alla Tesoreria regionale della
somma ricevuta in anticipazione ai sensi dell'articolo 85 mediante riversale di
incasso, a cura della Ragioneria, sul pertinente capitolo di entrata delle
partite di giro (57) .
(57) Il presente articolo, già modificato dall'art. 29,
comma 1, lettera j), L.R.
5 dicembre 2001, n. 32 dall'art. 29,
comma 1, lettera o), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20 (che ha abrogato il comma 3) e
dall'art. 13,
L.R.
4 agosto 2004, n. 13, è stato poi così sostituito dall'art.
4, comma 1, lettera k), L.R.
2 dicembre 2005, n. 17. Il testo precedente era così
formulato: «Art. 86. Rendicontazione del Cassiere centrale. 1. Il Cassiere
centrale deve rendere, trimestralmente, il rendiconto delle somme erogate, a
fronte delle anticipazioni disposte. 2. Il rendiconto di cui al comma 1 deve
essere reso non oltre venti giorni dalla chiusura del trimestre, ad eccezione
del rendiconto relativo alla chiusura dell'ultimo trimestre che va reso entro il
28 febbraio del successivo esercizio finanziario. 3. [All'atto
dell'accreditamento delle anticipazioni, in caso di eventuale sostituzione delle
persone all'uopo autorizzate, la Ragioneria centrale deve comunicare alla
Tesoreria regionale le generalità delle persone preposte alla firma degli
ordinativi di pagamento].».
Art. 87
Responsabilità dei cassieri.
1. La vigilanza sul funzionamento delle casse
economali periferiche viene svolta dal Cassiere centrale. Il Cassiere centrale e
gli Economi sono personalmente responsabili delle spese sostenute e dei
pagamenti eseguiti nonché delle registrazioni e delle rendicontazioni
concernenti i fondi accreditati ai sensi dei precedenti articoli.
2. La Ragioneria esercita la vigilanza sulle
attività del Cassiere centrale eseguendo verifiche di cassa e ispezioni almeno
una volta l'anno (58) .
(58) Il presente articolo, già modificato dall'art. 29, comma 1, lettera p), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20, è stato poi così sostituito
dall'art. 4,
comma 1, lettera k), L.R.
2 dicembre 2005, n. 17. Il testo precedente era così
formulato: «Art. 87. Regolarizzazione contabile delle anticipazioni. 1. La
Ragioneria sulla base dei rendiconti resi provvede, entro il 31 gennaio
dell'esercizio successivo, a imputare le spese ai pertinenti capitoli di
bilancio, dando credito a discarico delle anticipazioni disposte al
corrispondente capitolo di entrata delle partite di giro.».
TITOLO V
Gestione del bilancio
Sezione V - Servizio di tesoreria
Art. 88
Disciplina.
1. Il servizio di tesoreria è affidato, con
procedura a evidenza pubblica, a un Istituto di credito autorizzato a svolgere
detta attività in base alla vigente legislazione.
2. Il servizio di tesoreria è regolato da una
convenzione che detta, tra l'altro, norme atte a consentire agli uffici
regionali l'esercizio dei poteri di controllo sul servizio medesimo.
3. La convenzione di tesoreria detta norme atte a
consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti
relativi all'attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione. La
convenzione detta altresì norme atte a stimolare la collaborazione fra gli
uffici regionali e il Tesoriere, al fine di assicurare la tempestività e la
speditezza dei pagamenti, nonché l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi
informativi.
Art. 89
Anticipazione di cassa.
1. Con deliberazione della Giunta regionale
possono essere contratte, con il Tesoriere della Regione, anticipazioni per
fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente
l'ammontare bimestrale delle entrate del Titolo I. Le anticipazioni devono
essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.
2. Le condizioni e le modalità delle
anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della
convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.
3. Alle anticipazioni contratte dalla Regione è
applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti
dell'amministrazione dello Stato.
4. Delle anticipazioni di cassa e delle
specifiche condizioni la Giunta dà notizia tramite pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione entro dieci giorni da quello in cui vi si è fatto
ricorso
TITOLO V
Gestione del bilancio
Sezione VI - Residui
Art. 90
Residui attivi. Nozione.
1. Costituiscono residui attivi le somme
accertate e non riscosse ovvero riscosse e non versate entro il termine
dell'esercizio.
Art. 91
Ricognizione dei residui attivi.
1. L'accertamento definitivo delle somme
conservate a residui attivi è effettuato con la legge di approvazione del
rendiconto generale della Regione.
2. Prima della formazione di tale rendiconto, la
Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base di relazione
predisposta dalla Ragioneria entro il 28 febbraio, provvede alla determinazione
e alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione è considerata certa
per esserne stato acquisito il titolo o la documentazione probatoria;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono
in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione,
c) crediti riconosciuti inesigibili o
insussistenti.
3. I crediti di cui alle lettere a) e b)
continuano a essere riportati nelle scritture e sono affidati alla riscossione
degli uffici competenti. I crediti di cui alla lettera c) sono eliminati dalle
scritture.
Art. 92
Riduzione di residui attivi connessi a
finanziamenti vincolati.
1. Eventuali riduzioni di residui attivi connessi
a finanziamenti a destinazione vincolata vanno prioritariamente compensate
attraverso la riduzione di pari importo delle economie vincolate relative
ai dei capitoli di spesa correlati, ovvero in via subordinata, mediante
recupero delle relative disponibilità sulla competenza dell'esercizio attraverso
una riduzione compensativa delle poste previsionali di uscita. (59)
2. L'eventuale assoluta impossibilità di
procedere al recupero delle minori entrate accertate e introitate rispetto ai
correlati impegni di spesa e la conseguente formazione di disavanzo sul bilancio
autonomo regionale determina l'attivazione dei procedimenti di responsabilità
per danni nei confronti dei funzionari che hanno disposto i relativi atti.
(599 Comma così modificato dalla l.r. 35/2013,
art. 1, c. 1, lett. b), il comma 2 del medesimo articolo dispone che la modifica
ha effetto a partire dall'esercizio finanziario 2014.
Art. 93
Residui passivi. Nozione.
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma
dell'articolo 76 e non pagate entro il termine dell'esercizio. (60)
2. Non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di
somme non impegnate, a norma dell'articolo 76, entro il termine dell'esercizio
nel cui bilancio esse furono iscritte .(61)
3. Le somme di cui al comma 1, limitatamente a quelle iscritte
nel bilancio autonomo regionale e con esclusione di quelle derivanti da risorse
con vincolo di destinazione, comprese le quote di cofinanziamento regionale,
sono conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a
quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese correnti e per non più di
sette anni per le spese in conto capitale. (62)
4. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza
del bilancio e non impegnate, a norma dell'articolo 76, entro il termine
dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a
determinare i risultati finali della gestione . (63)
5. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto
capitale e quelle destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale
derivanti dalle deliberazioni CIPE di riparto del fondo sanitario nazionale di
parte corrente non impegnate entro il termine dell'esercizio confluiscono nel
fondo delle economie vincolate. Confluiscono nel fondo delle economie vincolate
le somme affluite su capitoli di entrata del bilancio autonomo regionale e
destinate a finanziare i capitoli di spesa a essi collegati. (64)
6. Tutte le somme derivanti da assegnazioni con vincolo di
destinazione da parte dello Stato e della Ue confluiscono nel fondo delle
economie vincolate. (65)
6-bis. Dal fondo di cui al comma 6 sono prelevate, con atto
dirigenziale del competente Settore e sulla base dell'atto ricognitivo di cui
all'articolo 94, le somme che si ritiene di utilizzare e di impegnare entro il
termine dell'esercizio, mediante assegnazione agli originari capitoli di spesa
per le medesime finalità, ovvero a capitoli di nuova istituzione per l'eventuale
restituzione agli enti assegnatari. (66)
6-ter. Ad avvenuta adozione del provvedimento ricognitivo di
cui all'articolo 94, il Settore di spesa, con atto dirigenziale, può disporre il
disimpegno e/o la dichiarazione di insussistenza di un residuo passivo connesso
a risorse vincolate e la conseguente riutilizzazione nel rispetto delle
originarie finalità e secondo i criteri di cui al comma 6-bis.(67)
6-quater. Qualora le economie rivengano da dichiarazione di
insussistenza di residui passivi connessi a progetti o programmi i cui termini
di realizzazione scadono entro l'esercizio di competenza, le stesse somme sono
immediatamente reiscrivibili con atto dirigenziale del competente Settore. (68)
6-quinquies. Gli atti dirigenziali di cui ai commi 6, 6-bis,
6-ter e 6-quater di prelievo delle somme e di contestuale impegno possono essere
adottati entro il termine dell'esercizio e anche, limitatamente alle
disponibilità residue al 31 dicembre dell'anno precedente, durante l'esercizio
provvisorio. (69)
(60) Comma così modificato dall'art.
29, comma 1, lettera q), L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.
(61) Comma così modificato dall’art.
29, comma 1, lettera q), L.R. 9 dicembre 2002, n. 20 e dall’art. 1, comma 1,
lettera c), punto 1, L.R. 11 dicembre 2013, n. 35, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2014.
(62) Comma così sostituito dall'art. 2,
comma 2, L.R. 3 aprile 2008, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3.
Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei residui per
non più di due anni, successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato, per
le spese correnti e per non più di sette anni per le spese in conto capitale.».
(63) Comma così modificato dall'art.
29, comma 1, lettera q), L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.
(64) Comma così modificato dall’art. 2,
comma 5, L.R. 3 aprile 2008, n. 4, dall’art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 13
novembre 2008, n. 32 ed infine dall’art. 1, comma 1, lettera c), punti 2 e 3,
L.R. 11 dicembre 2013, n. 35, a decorrere dall’esercizio finanziario
2014.
(65) Comma così modificato dall’art.
12, comma 1, lettera a), L.R. 25 agosto 2003, n. 18, dall’art. 5, comma 1,
lettera b), L.R. 19 luglio 2006, n. 22 ed infine dall’art. 1, comma 1, lettera
c), punti 4 e 5, L.R. 11 dicembre 2013, n. 35, a decorrere dall’esercizio
finanziario 2014.
(66) Comma aggiunto dall'art. 12,
comma 1, lettera b), L.R. 25 agosto 2003, n. 18, poi così modificato dall'art.
4, comma 1, lettera i), L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.
(67) Comma aggiunto dall'art. 4, comma
1, lettera j), L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.
(68) Comma aggiunto dall’art. 5, comma
1, lettera c), L.R. 19 luglio 2006, n. 22 e poi così modificato dall’art. 1,
comma 1, lettera c), punto 6, L.R. 11 dicembre 2013, n. 35, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2014.
(69) Comma aggiunto dall'art. 4, comma
1, lettera b), L.R. 28 dicembre 2006, n. 39.
Art. 94
Ricognizione dei residui passivi.
1. L'accertamento delle somme da iscrivere come
residuo per la parte riferibile alla competenza dell'esercizio scaduto, nonché
il riaccertamento delle somme già conservate tra i residui degli esercizi
precedenti sono disposti dalla Giunta regionale con motivata deliberazione da
adottare entro il 31 marzo. (70)
2. Nella ricognizione dei residui passivi si
osservano i seguenti princìpi:
a) le quote degli stanziamenti delle spese
correnti non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono
economie di bilancio;
b) le quote dei fondi di riserva e dei fondi
speciali, sia di parte corrente sia capitale, non utilizzate a chiusura
dell'esercizio, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 53,
costituiscono economie di bilancio;
c) le quote non impegnate degli stanziamenti di
spesa iscritti in corrispondenza di assegnazioni statali e comunitarie, a
destinazione legislativamente vincolata, ivi compresi gli stanziamenti di spesa
per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari,
in corrispondenza dei relativi accertamenti d'entrata, confluiscono nel fondo
delle economie vincolate(71) .
3. L'accertamento definitivo delle somme
conservate a residui passivi è effettuato con la legge di approvazione del
rendiconto generale della Regione.
(70) Per l’utilizzazione e conseguente impegno delle somme
conservate in bilancio quali residui di stanziamento nel corso dell’esercizio
provvisorio vedi la l.r. 42/2008, art. 4.
(71) Lettera così modificata dall'art. 2,
comma 5, L.R.
3 aprile 2008, n. 4.e poi dall’art. 1, comma 1, lettera d),
L.R. 11 dicembre 2013, n. 35, a decorrere dall’esercizio finanziario
2014.
Art. 95
Residui passivi perenti.
1. Costituiscono residui perenti le somme
iscritte tra i residui passivi del bilancio autonomo, escluse le quote di
cofinanziamento regionale, non pagate entro i termini di conservazione di cui al
comma 3 dell'articolo 93 (72) .
2. Nello stato di previsione della spesa del
bilancio annuale sono iscritti appositi fondi destinati a fronteggiare la
riassegnazione dei residui dichiarati perenti ai sensi del comma 1 e per i quali
sia prevedibile l'esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori.
3. Le somme eliminate per perenzione
amministrativa possono riprodursi nei bilanci successivi con riassegnazione ai
pertinenti capitoli della competenza, ovvero a capitoli di nuova istituzione
aventi la stessa destinazione e finalità, qualora gli stessi fossero stati, nel
frattempo, soppressi.
4. Alla copertura del relativo fabbisogno si
provvede mediante prelevamento delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma
2 con atto dirigenziale del competente settore che dispone il pagamento e la
relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori. Analogo prelevamento i
competenti settori di spesa sono autorizzati ad effettuare qualora la
reiscrizione risulti connessa a residui passivi derivanti da risorse con vincolo
di destinazione già inviati in perenzione amministrativa, ivi compresi quelli
per i quali, a seguito degli esiti della rendicontazione, interviene una
dichiarazione di insussistenza e la conseguente necessità di utilizzazione nel
rispetto delle originarie finalità (73) .
4-bis. Gli atti dirigenziali di cui al comma 4 di
prelievo delle somme e di contestuale impegno possono essere adottati entro il
termine dell'esercizio e anche, limitatamente alle disponibilità residue al 31
dicembre dell'anno precedente, durante l'esercizio provvisorio
(74) .
5. Alla ricognizione annuale dei residui perenti
si provvede con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 94, comma 1.
(72) Comma così sostituito
dall'art. 2,
comma 3, L.R.
3 aprile 2008, n. 4. Il testo originario era così formulato:
«1. Costituiscono residui perenti le somme iscritte tra i residui passivi e non
pagate entro i termini di conservazione di cui all'articolo 93, comma 3.».
(73) Il presente comma, già modificato dall'art. 29,
comma 1, lettera r), L.R.
9 dicembre 2002, n. 20, dall'art. 7,
comma 2, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1 e dall'art. 27,
L.R.
12 agosto 2005, n. 12, è stato poi così sostituito
dall'art. 2,
comma 4, L.R.
3 aprile 2008, n. 4. Il testo precedente era così formulato:
«4. Alla copertura del relativo fabbisogno si provvede mediante prelevamento
delle somme occorrenti dai fondi di cui al comma 2, che dispone il pagamento e
la relativa imputazione delle somme reclamate dai creditori. Analogo
prelevamento i competenti settori di spesa sono autorizzati a effettuare qualora
la reiscrizione risulti connessa a residui passivi derivanti da risorse con
vincolo di destinazione per i quali, a seguito degli esiti della
rendicontazione, interviene una dichiarazione di insussistenza e la conseguente
necessità di utilizzazione nel rispetto delle originarie finalità.».
(74) Comma aggiunto dall'art.4,
comma 1, lettera c), L.R.
28 dicembre 2006, n. 39.
TITOLO VI
Rendiconto generale della Regione
Art. 96
Definizione e contenuti.
1. Il rendiconto generale della Regione dimostra
i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica svolta
nell'anno finanziario.
2. Il rendiconto generale comprende il conto del
bilancio e il conto del patrimonio.
3. Al rendiconto generale è premessa una
relazione generale illustrativa dei dati consuntivi relativi sia al conto del
bilancio sia al conto del patrimonio.
4. Il rendiconto generale si completa con il
rapporto di gestione che contiene, con riferimento all'anno di rendiconto e ai
due esercizi precedenti, i risultati relativi:
a) alle entrate e alle spese delle gestioni
finanziarie e patrimoniali;
b) allo stato di attuazione delle politiche di
intervento con l'indicazione delle risorse stanziate e utilizzate e dai dati di
efficacia conseguiti;
c) al quadro d'insieme dei pagamenti regionali
distinti per spese correnti e di investimento e per categorie di soggetti
percettori pubblici e privati;
d) [alle spese e ai costi dei
fattori di produzione quali l'amministrazione generale, le politiche del
personale, dell'informatica, delle consulenze professionali, degli studi e delle
ricerche, specificando per ciascun fattore gli atti amministrativi
adottati] (75).
(75) Lettera abrogata dall'art. 14,
L.R.
4 agosto 2004, n. 13.
Art. 97
Conto del bilancio.
1. Il conto del bilancio dimostra i risultati
finali della gestione finanziaria sulla base delle autorizzazioni e delle
limitazioni contenute nel bilancio annuale di previsione di cui assume la
medesima struttura.
Esso deve consentire, sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 47, comma 3, la valutazione delle politiche
pubbliche regionali di settore sulla base della classificazione per funzioni -
obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione
economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli
obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia e di efficienza.
2. Per ciascuna unità previsionale di base e per
ciascun capitolo di entrata e di spesa, il conto del bilancio espone e dimostra:
a) le entrate di competenza dell'anno, risultanti
dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
b) le spese di competenza dell'anno, risultanti
dalle previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli
esercizi precedenti;
d) il conto totale dei residui attivi e dei
residui passivi che si tramandano all'esercizio successivo.
3. Le riscossioni e i pagamenti sono indicati
distintamente in conto competenza, in conto residui e nel totale.
Art. 98
Conto del patrimonio.
1. Il conto generale del patrimonio indica in
termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto
si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili e immobili;
c) ogni altra attività e passività, nonché le
poste rettificative.
2. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere
la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e
quella del patrimonio.
3. Al fine di consentire l'individuazione dei
beni della Regione suscettibili di utilizzazione economica, è introdotta nel
conto del patrimonio l'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta
nella tabella "C" allegata al D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.
4. Al conto del patrimonio è allegato un elenco
descrittivo dei beni immobili e delle partecipazioni esistenti alla data di
chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle
rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.
Art. 99
Rendiconti degli enti dipendenti dalla
Regione.
1. I rendiconti degli enti e degli organismi, in
qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione sono approvati annualmente
nei termini e nelle forme stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tali rendiconti sono redatti in conformità a
quanto disposto dagli articoli 97 e 98.
2. I bilanci di esercizio approvati da ciascuna
società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria sono allegati al
rendiconto generale della Regione dell'anno cui si riferiscono.
Art. 100
Relazione della Giunta regionale.
1. Al rendiconto è allegata una relazione della
Giunta regionale illustrativa dei dati consuntivi dalla quale risulti il
significato amministrativo ed economico della gestione e in cui vengono posti in
particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun
servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi
degli strumenti della programmazione di cui al Titolo II della presente legge.
1
bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1 bis dell’articolo 21, entro sessanta
giorni dalla data di approvazione del rendiconto, la Giunta regionale approva il
bilancio sociale, che esprime l’efficacia, l’efficienza e i risultati
dell’azione amministrativa, descrivendo i principali processi decisionali e
operativi e le ricadute sulla comunità. Il bilancio sociale è redatto per
consentire il confronto ciclico degli obiettivi programmati con i risultati
raggiunti, favorendo la definizione di nuovi obiettivi e impegni per
l’amministrazione. (76)
(76) Comma inserito dalla l.r. 15/2014, art. 2
Art. 101
Formazione e approvazione.
1. Il rendiconto generale della Regione è
presentato dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 31 maggio dell'anno
successivo all'esercizio cui questo si riferisce.
2. Il Consiglio regionale approva con legge il
rendiconto generale della Regione entro il successivo 30 giugno.
3. Ai fini del coordinamento e del consolidamento
dei conti pubblici, il rendiconto generale della Regione è riformulato sulla
base degli schemi uniformi di classificazione stabiliti da leggi dello Stato.
Art. 102
Autonomia contabile del Consiglio
regionale.
1. Il Consiglio regionale dispone, per
l'esercizio delle proprie funzioni, di un bilancio autonomo gestito in
conformità delle norme stabilite dal regolamento interno di amministrazione e
contabilità.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale adegua il proprio sistema dei controlli interni ai princìpi del D.Lgs.
30 luglio 1999, n. 286.
3. Le somme stanziate nel bilancio regionale per
l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a
disposizione del Consiglio medesimo, su richiesta del suo Presidente.
TITOLO VII
Sistemi contabili
Art. 103
Sistema di contabilità generale.
1. In ordine ai criteri di impianto e di tenuta
dei sistemi contabili si osservano, per quanto applicabili, i princìpi della
legge 3 aprile 1997, n. 94 e del D.Lgs. n. 279/1997.
2. La Ragioneria cura la tenuta di un sistema di
scritture contabili rivolto alla completa ed esatta rilevazione degli aspetti
finanziari, patrimoniali ed economici della gestione della Regione.
3. Il sistema di contabilità generale è
costituito da:
a) un sistema di contabilità finanziaria;
b) un sistema di contabilità patrimoniale;
c) un sistema di contabilità economica analitica
per centri di costo.
Il sistema contabile si avvale di procedure
informatiche.
Art. 104
Sistema di contabilità finanziaria.
1. La contabilità finanziaria rileva i fenomeni
di gestione che comportano, per ciascuna unità previsionale di base e per
ciascun capitolo, operazioni finanziarie in termini di competenza e in termini
di cassa con riferimento agli stanziamenti del bilancio di previsione. Sono,
pertanto, soggetti a registrazione nella contabilità finanziaria gli
accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese di competenza, nonché le
riscossioni e i pagamenti sia in conto competenza sia in conto residui.
2. La chiusura delle scritture di contabilità
finanziaria al termine dell'esercizio consente di determinare il risultato
finale della gestione attraverso la formazione del conto del bilancio.
Art. 105
Sistema di contabilità patrimoniale.
1. La contabilità patrimoniale rileva la
consistenza dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, della Regione
all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel patrimonio nel corso
dell'anno, sia per effetto della gestione del bilancio sia per altre cause,
l'incremento o decremento netto del patrimonio iniziale.
2. Le scritture della contabilità patrimoniale
consistono nella tenuta degli inventari, di registri di consistenza dei beni, di
partitari e di ogni altra scrittura utile ai fini della rilevazione degli
aspetti patrimoniali della gestione e della valutazione degli elementi attivi e
passivi del patrimonio.
Art. 106
Sistema di contabilità economica analitica per
centri di costo.
1. Al fine di consentire la valutazione economica
dei servizi e delle attività prodotti la Regione adotta, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito
regolamento, un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni
analitiche per centri di costo.
2. In ordine alle componenti e ai criteri di
impianto e di tenuta del sistema di contabilità economica di cui al comma 1 si
osserva l'articolo 10 del D.Lgs. n. 279/1997 in quanto applicabile.
3. Le rilevazioni e le risultanze della
contabilità economica sono utilizzate anche ai fini della formazione degli
strumenti di programmazione regionale, del progetto di bilancio, del migliore
impiego delle risorse, del monitoraggio degli effetti finanziari delle manovre
di bilancio, della valutazione tecnica dei costi dei provvedimenti e delle
iniziative legislative della Regione e del sistema dei controlli interni.
TITOLO VIII
Sistema dei controlli interni e di gestione
Art. 107
Princìpi generali del controllo interno e di
gestione.
1. La Giunta regionale adegua il proprio sistema
di controllo interno e di gestione ai seguenti princìpi generali:
a) garantire la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e
controllo di regolarità contabile);
b) verificare l'efficacia, l'efficienza e
l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante
tempestivi interventi di correzione il rapporto tra costi e risultati (controllo
di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale, in
particolare della dirigenza, anche ai fini dell'attribuzione della quota
variabile della retribuzione definita in sede contrattuale (valutazione del
personale);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute
in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti della
programmazione e di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e
controllo strategico).
2. L'organizzazione del sistema dei controlli
interni dell'Amministrazione è demandata ad appositi regolamenti da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (77) .
(77) Vedi, al riguardo, il Reg.
10 ottobre 2003, n. 15.
TITOLO IX
Cooperazione stato regione responsabilità e
controlli particolari
Art. 108
Cooperazione Stato - Regione.
1. La Regione è tenuta a fornire agli organi
statali, nell'ambito di un rapporto di reciprocità, ogni notizia utile allo
svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge,
nonché a concordare le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi
informativi e altre forme di collaborazione, ai sensi dell'articolo 32 del
D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 (78) .
(78) Comma così modificato dall'art.
29,
comma 1, lettera k), L.R.
5 dicembre 2001, n. 32.
Art. 109
Responsabilità degli amministratori e dei
dipendenti verso la Regione.
1. Gli amministratori e i dipendenti della
Regione, per danni arrecati nell'esercizio delle loro funzioni, rispondono nei
soli casi e negli stessi limiti di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e alla
legge 20 dicembre 1995, n. 639. Si applicano alle indicate ipotesi di
responsabilità gli istituti processuali valevoli per i dipendenti delle
amministrazioni statali.
Art. 110
Controllo della spesa delegata agli enti
locali.
1. Le leggi regionali che prevedono la delega di
funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione e di
controllo a carattere economico, finanziario e contabile.
2. Gli enti delegati, oltre alla rendicontazione
delle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni delegate, devono presentare
alla Giunta regionale una relazione che documenti i risultati ottenuti in
termini di efficienza ed efficacia nell'esercizio di tali funzioni (79) .
3. Le spese inerenti alle funzioni delegate sono
gestite dagli enti secondo le direttive fissate dalla Giunta regionale.
4. In ogni tempo il Presidente della Giunta può
disporre verifiche presso gli enti delegati sulla destinazione e sullo stato di
esecuzione delle assegnazioni regionali.
5. Al fine di garantire l'omogeneità delle
procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti
da parte degli enti locali nelle materie ove questi intervengono con
finanziamento anche parziale a carico della Regione e nel caso di funzioni
delegate, la Regione segnala gli inconvenienti riscontrati, offre la sua
collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.
(79) Ai sensi dell'art. 11,
L.R.
14 giugno 2007, n. 17 gli enti delegati provvedono a
presentare rendiconto e relazione entro il termine del 28 febbraio di ciascun
anno.
Art. 111
Obbligo di rendiconto per contributi
straordinari.
1. Per tutti i contributi straordinari assegnati
dalla Regione Puglia a Province, Comuni, Comunità Montane, Città Metropolitane e
unioni di Comuni è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione
erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo
(80) , a cura del
segretario e del responsabile del servizio finanziario.
2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione
contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza
ed efficacia dell'intervento.
3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La
sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario
assegnato.
4. I responsabili dei centri amministrativi che
hanno erogato detti contributi sono responsabili dell'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3.
5. Ove il contributo attenga a un intervento
realizzato in più esercizi finanziari, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti al
rendiconto per ciascun esercizio.
(80) Per la proroga del termine indicato nel presente comma,
vedi l'art. 42,
L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
TITOLO X
Disposizioni organizzative
Art. 112
Disposizioni di carattere organizzativo.
1. Per l'applicazione delle norme previste dalla
presente legge e ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, della legge
regionale 4 febbraio 1997, n.7, è individuata l'Area di coordinamento per le
politiche economiche e finanziarie.
2. All'Area di coordinamento di cui al comma 1
fanno capo i seguenti settori.
a) programmazione;
b) finanze;
c) ragioneria, bilancio e controlli interni per
la regolarità amministrativa e contabile;
d) controllo interno di gestione.
3. L'Area di coordinamento delle politiche
economiche e finanziarie comprende i seguenti àmbiti di operatività:
a) analisi dei problemi economici e finanziari
regionali;
b) elaborazione delle linee di programmazione
economica e finanziaria regionale, in funzione anche dei vincoli di convergenza
e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Ue;
c) copertura del fabbisogno finanziario,
indebitamento, gestione del debito e operazioni finanziarie, nonché analisi dei
relativi andamenti e flussi;
d) gestioni finanziarie delle partecipazioni
azionarie della Regione Puglia;
e) controlli interni di regolarità contabile e
amministrativa, controlli interni di gestione ai sensi del D.Lgs. n. 286/1999;
f) gestione della formazione specialistica nelle
materie di competenza.
4. Il Settore programmazione, in particolare:
a) contribuisce a definire, sul piano operativo,
gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti regionali, curando la
programmazione economica e finanziaria degli interventi sulla base delle linee
programmatiche generali deliberate dal CIPE e dalla Giunta regionale;
b) svolge funzioni di collaborazione e supporto
nei confronti di enti locali e altri soggetti attuatori pubblici e privati, su
richiesta e d'intesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di
promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa
l'eventuale assistenza per la programmazione e la progettazione degli
interventi;
c) interviene nella promozione e nella stipula
delle intese istituzionali di programma e promuove l'attivazione degli strumenti
di programmazione negoziata;
d) concorre a definire il piano degli interventi
per lo sviluppo economico, settoriale, e territoriale della Regione anche con
riferimento ai programmi strutturali derivanti dalla Ue e di cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo.
5. Il Settore finanze svolge, in particolare, i
seguenti compiti:
a) gestione delle imposte regionali sulle
attività produttive;
b) gestione delle addizionali e compartecipazione
ai tributi er"Times New Roman"i;
c) gestione delle tasse automobilistiche;
d) gestione degli altri tributi regionali.
6. Il Settore ragioneria, bilancio e controlli
interni per la regolarità amministrativa e contabile svolge, in particolare, i
seguenti compiti:
a) esercizio sugli atti amministrativi e
legislativi della Regione Puglia delle attività, dei controlli e delle verifiche
previste dall'ordinamento contabile regionale e statale;
b) formazione e gestione dei bilanci e dei
rendiconti della Regione;
c) monitoraggio degli andamenti di tesoreria e
dei flussi di cassa;
d) monitoraggio e coordinamento della spesa
regionale, dei flussi finanziari regionali e comunitari;
e) verifica della legittimità, regolarità
contabile e correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa
regionale, statale e comunitaria.
Le verifiche di regolarità amministrativa e
contabile, di cui al punto e) devono rispettare, in quanto applicabili alla
pubblica amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale
asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. Il
controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da
effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge
e fatto salvo, in ogni caso, il princìpio secondo cui le definitive
determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo
amministrativo responsabile.
7. Il Settore controlli interni di gestione
svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) analisi, verifica e valutazione
dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa regionale;
b) monitoraggio del rapporto tra costi e
risultati.
Il sistema dei controlli di gestione supporta le
funzioni dirigenziali dei centri di responsabilità amministrativa, assumendo
come riferimento il bilancio di direzione di cui all'articolo 59 e provvede:
a) a misurare le prestazioni dei centri medesimi
e di altre unità organizzative;
b) alla rilevazione dei dati relativi ai costi
dei singoli fattori produttivi impiegati;
c) alla rilevazione dei dati relativi ai
risultati quantitativi e qualitativi della gestione;
d) all'elaborazione e all'applicazione di
indicatori di efficacia, efficienza e di economicità dell'azione amministrativa.
La struttura di cui al presente comma è
l'organismo di riferimento per le rilevazioni e le analisi dei costi e dei
risultati della gestione derivanti dalla tenuta del sistema di contabilità
economica di cui all'articolo 107. Il controllo di gestione si avvale di un
idoneo sistema informativo.
Art. 113
Controllo strategico.
1. Il controllo strategico mira a coadiuvare la
Giunta regionale nell'elaborazione delle direttive e degli altri atti di
indirizzo politico di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 e a verificare l'effettiva attuazione delle scelte
contenute negli atti medesimi.
2. Il controllo strategico sarà esercitato da
apposita struttura individuata con successivo provvedimento della Giunta
regionale.
TITOLO XI
Disposizioni finali e transitorie
Art. 114
Rinvio.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge,
si fa espresso rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato, in quanto
applicabili, e in particolare alle disposizioni contenute nella L. n. 468/1978,
nella legge 23 agosto 1988, n. 362, nella L. n. 94/1997, nel D.Lgs. n. 279/1997
e successive modificazioni, nel D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76.
Art. 115
Abrogazione di norme.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio 2002 sono abrogati:
1) la legge
regionale 1° luglio 1972, n. 5;
2) la legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17;
3) la legge
regionale 30 maggio 1977, n. 18;
4) la legge
regionale 11 luglio 1978, n. 30;
5) la legge
regionale 18 aprile 1979, n. 25;
6) l'articolo 17 della legge
regionale 6 giugno 1979, n. 31;
7) l'articolo 4 della legge
regionale 13 novembre 1979, n. 67;
8) la legge
regionale 13 novembre 1983, n. 23;
9) la legge
regionale 4 giugno 1984, n. 28;
10) la legge
regionale 11 settembre 1986, n. 25;
11) la legge
regionale 22 aprile 1987, n. 9;
12) la legge
regionale 12 agosto 1988, n. 21;
13) l'articolo 5
della legge
regionale 23 gennaio 1991, n. 1;
14) la legge
regionale 4 dicembre 1991, n. 11;
15) la legge
regionale 23 giugno 1992, n. 10;
16) l'articolo 24
della legge
regionale 19 giugno 1993, n. 9;
17) gli articoli 38
e 39
della legge
regionale 17 giugno 1994, n. 21;
18) l'articolo 13
della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 37;
19) l'articolo 46
della legge
regionale 3 giugno 1996, n. 6;
20) l'articolo 6
della legge
regionale 18 dicembre 1996, n. 27;
21) l'articolo 4
della legge
regionale 20 gennaio 1997, n. 1;
22) l'articolo 9
della legge
regionale 22 dicembre 1997, n. 22;
23) l'articolo 22
della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14;
24) l'articolo 6
della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 22;
25) l'articolo 1
della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 17;
26) l'articolo 52
della legge
regionale 25 settembre 2000, n. 13;
27) il comma 2 dell'articolo 9
della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14;
e tutte le altre disposizioni con essa
incompatibili.
Art. 116
Prima articolazione delle unità previsionali
di base.
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della predisposizione
del bilancio di previsione per l'esercizio 2002, provvede, in attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli 38 e 48, alla prima individuazione delle unità
previsionali di base e alla loro contestuale assegnazione ai rispettivi centri
di responsabilità amministrativa.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti dell'art. 60 dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione
All. OMISSIS