(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I,
sent. n. 2719 del 24-06-2004, Timurian ed altri c. Regione Puglia ed altri
(1) Vedi, anche, la Delib.G.R. 1° luglio 2003, n. 956.
TITOLO I
Disposizioni di carattere
finanziario
Art. 1
Livello massimo del ricorso al
mercato finanziario.
1. Negli anni 2003-2005 il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 25
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforme dell'ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), per la contrazione di mutui e prestiti della Regione è determinato,
tenuto conto degli effetti della presente legge, rispettivamente in euro 800
milioni, 150 milioni e 300 milioni.
Art. 2
Spesa a carattere pluriennale.
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
Art. 3
Patto di stabilità interno.
1. Le disposizioni sul patto di stabilità
interno, previste dall'articolo 15
della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), restano
confermate per l'anno 2003 in attuazione dell'articolo 29, comma 2, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).
Art. 4
Estensione patto di stabilità
interno agli enti strumentali.
1. Per gli enti strumentali della Regione Puglia
sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 16
della L.R. n.
7/2002, sul patto di stabilità interno, in adesione a quanto
stabilito dall'articolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria).
2. Al fine di consentire il monitoraggio degli
adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti strumentali
trasmettono trimestralmente alla Regione Puglia, entro trenta giorni dalla fine
del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di
competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità
definiti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l'anno 2003 agli enti strumentali è fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di
procedere all'avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si
renderanno vacanti.
4. Le assunzioni di personale a tempo determinato
e quelle relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi
previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti
richiedenti abbiano assolto gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato
l'equilibrio di bilancio.
5. Le disposizioni dettate dai precedenti commi
sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Puglia.
Art. 5
Addizionale Irpef regionale.
Riduzione.
1. L'addizionale regionale all'imposta sul
reddito alle persone fisiche, di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), così come modificato dall'articolo 1, comma 1,
lettera r), del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 (Disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), già elevata per l'anno
2000 allo 0,9 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), e
ulteriormente elevata, per esigenze di copertura dei disavanzi sanitari, dal 1°
gennaio 2001 nella misura dell'1,4 per cento ai sensi dell'articolo 2
della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001), è ridotta all'1,2 per
cento per i redditi riferiti all'anno di imposta 2003.
Art. 6
Acquisto di beni e servizi.
1. Al fine di consentire il conseguimento di
risparmi di spesa e in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della L.
n. 289/2002, i competenti uffici regionali devono procedere all'acquisto di
beni e servizi attraverso l'utilizzazione delle convenzioni quadro definite
dalla CONSIP S.p.A.
2. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma
gli uffici regionali adottano i prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come
base d'asta al ribasso.
3. Nell'ipotesi in cui la vigente normativa
consente la trattativa privata, i competenti uffici regionali possono farvi
ricorso solo in casi eccezionali e motivati previo esperimento di una
documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla Sezione regionale
della Corte dei Conti.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo
finanziario
Capo I - Disposizioni in materia
di servizi sociali
Art. 7
Programma di interventi e di
riparto per l'integrazione scolastica dei disabili.
1. Il programma di interventi e di riparto di cui
all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme
organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati) e all'articolo 18
della legge
regionale 18 marzo 1997, n. 10 (Norme per la prevenzione, la
riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap), è prorogato
di un ulteriore anno.
2. Le risorse finanziarie assegnate sono
utilizzate secondo i criteri ed entro i limiti previsti dall'articolo 46
della legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002) e dall'articolo 26
della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2002).
3. Gli oneri occorrenti al trasporto dei disabili
per il raggiungimento delle strutture riabilitative sono a carico dei comuni per
il 60 per cento e delle Aziende unità sanitarie locali (A.U.S.L.) competenti per
il territorio per il restante 40 per cento.
4. I comuni stipulano intese con le AU.S.L. al
fine di garantire la continuità e l'organizzazione del servizio, che resta
formalmente in capo alle AU.S.L., fermo restando il rimborso a favore delle
stesse degli oneri di competenza dei comuni.
5. (2).
6. Per l'esercizio finanziario 2003 è confermata
la disposizione di cui all'articolo 25
della L.R. n.
7/2002.
7. Il fondo di euro 3.242.471,53 di cui
all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria
2002), assegnato con decreto ministeriale dell'11 ottobre 2002, è utilizzato
prioritariamente per sostenere la gestione diretta o indiretta degli asili-nido
già realizzati dai comuni con finanziamenti pubblici, secondo le modalità
definite dalla Giunta regionale.
8. Le risorse iscritte al capitolo 784025 del
bilancio di previsione 2002 "Trasferimenti ai comuni e province del Fondo
nazionale per le politiche sociali - legge 8 novembre 2000, n. 328 -
Risorse vincolate - unità previsionale di base 9.2", ammontanti a euro
63.032.259,60, sono ripartite ai comuni con vincolo di destinazione nel corso
dell'esercizio finanziario 2003, secondo i criteri definiti con il piano
adottato dalla Giunta, al netto della spesa prevista per gli adempimenti di cui
all'articolo 39.
(2)
Sostituisce il comma 5 dell'art. 10,
L.R. 15
dicembre 2000, n. 26.
Capo II - Disposizioni in materia
di formazione professionale
Art. 8
CNOS - Polivalente di Lecce.
Riconoscimento costi.
1. In relazione all'avvenuto trasferimento alla
Provincia di Lecce, ai sensi della legge
regionale 21 dicembre 1998, n. 32 (Trasferimento
all'Amministrazione provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale
CNOS - Polivalente di Lecce), delle funzioni concernenti la gestione del centro
di formazione professionale CNOS polivalente di Lecce, già trasferite alla
Regione Puglia con deliberazione CIPE del 12 dicembre 1972, allo scopo di
definire, in maniera conclusiva, ogni rapporto pendente tra la Regione Puglia e
il predetto centro, ivi compresi i contenziosi ancora in atto, sono riconosciuti
a carico del bilancio regionale i costi relativi alle retribuzioni del personale
e alle spese generali di mantenimento della struttura, non rendicontati
all'Unione Europea, rimasti a carico del CNOS polivalente di Lecce.
2. Il riconoscimento dei costi avverrà a seguito
di presentazione, da parte dello stesso ente, di apposita rendicontazione e
previa verifica da parte dei competenti servizi regionali.
3. Nel bilancio di previsione 2003, nell'apposita
unità previsionale di base 6.3.1, è iscritto specifico capitolo 961110 "Spese
connesse al riconoscimento al CNOS di Lecce degli oneri sostenuti per
l'attuazione delle attività formative" con uno stanziamento di euro 516.456,90.
Capo III - Disposizioni in materia
di lavori pubblici
Art. 9
Contributo straordinario ai comuni
colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
1. Il contributo straordinario ai comuni del Sub
Appennino Dauno colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002, già previsto
in 1 milione di euro dall'articolo 40
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), è elevato a euro 3
milioni.
2. La copertura del relativo onere aggiuntivo di
2 milioni di euro è garantita con specifico stanziamento iscritto nell'unità
previsionale di base 8.4.1, capitolo nuova istituzione 511043 "Contributo
straordinario ai comuni del Sub Appennino Dauno per la ricostruzione di opere
danneggiate dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002".
Art. 10
Agevolazioni ai comuni colpiti da
eventi calamitosi nell'anno 2002.
1. I comuni della provincia di Foggia colpiti da
eventi calamitosi nell'anno 2002, per i quali sia stato emesso decreto di
riconoscimento dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 72,
comma 2, della L.R. n.
28/2001, possono restituire in cinque annualità, da versare entro
il mese di settembre, a partire dall'anno 2004, le somme concesse in prestito a
valere sul fondo regionale di rotazione, istituito con legge
regionale 1° febbraio 1977, n. 3 (Interventi regionali per agevolare
l'acquisizione delle aree dei piani di edilizia economica popolare e la
realizzazione di alloggi da parte delle cooperative edilizie) e successive
modificazioni e integrazioni, per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree e
edifici inclusi nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare previsti
dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 11
Piano parcheggi.
1. Il contributo regionale per gli interventi
ammessi a finanziamento ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122
(Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane
maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale), per i quali, alla data di entrata in
vigore della L.R.
n. 28/2000, è sorta obbligazione giuridicamente vincolante per
contratto con imprese esecutive di lavori, ed è confermato a condizione che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato certificato
l'effettivo inizio dei lavori (3).
(3) Comma
così modificato dall'art. 16,
L.R. 7 gennaio
2004, n. 1.
Capo IV - Disposizioni in materia
di ambiente
Art. 12
Utilizzo economie legge regionale
26 novembre 1979, n. 72.
1. Le residue economie delle somme già erogate ai
sensi della legge
regionale 26 novembre 1979, n. 72 (Tutela dell'ambiente naturale
e culturale caratteristico della Regione Puglia. Valorizzazione, salvaguardia e
destinazione d'uso dei trulli di Alberobello. Intervento urgente), abrogata
dall'articolo 18
della legge
regionale 11 febbraio 1988, n. 6 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990 della Regione
Puglia), restano assegnate all'Amministrazione beneficiaria e finalizzate ad
attività di recupero filologico e di valorizzazione del centro storico, nel
rispetto dei princìpi fondamentali della norma originaria.
Art. 13
Fondo per la minore produzione dei
rifiuti.
1. Per l'anno 2003 il fondo di cui all'articolo
15,
comma 3, della legge
regionale 22 gennaio 1997, n. 5 (Tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi), è ridotto al 25 per cento.
Art. 14
Indennità risarcitoria per danni
ambientali.
1. L'indennità
risarcitoria per il danno arrecato all'ambiente, relativa alle opere abusive,
già sanate o in via di sanatoria, realizzate prima dell'apposizione del vincolo
paesaggistico, è ridotta di due terzi rispetto a quanto previsto
dall'articolo 4
della legge
regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle
autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) (4).
1-bis. La presente norma regola tutti i rapporti ancora
giuridicamente pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e
non attribuisce alcun diritto di restituzione in favore di coloro che hanno
integralmente corrisposto la predetta indennità nella misura precedentemente
prevista (5).
(4) Comma così modificato
dall'art. 25,
comma 1, L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
(5) Comma aggiunto dall'art.
25,
comma 1, lettera a), L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
Capo V - Disposizioni in materia
di fiere e mercati
Art. 15
Contributo straordinario agli enti
fieristici.
1. Per gli Enti fieristici a carattere regionale
di cui all'articolo 39
della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per l'esercizio delle
funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), di
Foggia e di Francavilla Fontana, è iscritto nel bilancio regionale,
limitatamente all'esercizio 2003, all'unità previsionale di base 4.8.2 "Enti
fieristici regionali", capitolo 352026 "Contributo straordinario per le spese di
funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell'Ascensione di Francavilla
Fontana", lo stanziamento di euro 464.811,21 come di seguito articolato:
a) per l'ente Fiera di Foggia la somma di euro
413.165,52;
b) per l'ente Fiera di Francavilla Fontana la
somma di euro 51.645,69.
Capo VI - Disposizioni in materia
di agricoltura e foreste
Art. 16
Disposizioni per il contenimento
della spesa dei Consorzi di bonifica (6).
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 234
del 16-06-2006
1. I Consorzi di bonifica operanti nel territorio
pugliese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, devono operare variazioni al proprio bilancio prevedendo l'abbattimento
del 30 per cento della spesa corrente e riducendo, proporzionalmente, gli oneri
di contribuenza.
2. I Consorzi adottano gli atti necessari alla
riorganizzazione delle proprie funzioni, operando la ricognizione delle unità
lavorative con una dettagliata relazione su compiti e obiettivi delle stesse
unità singole e operative individuate.
3. I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un
piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono
obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi
benefìci derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i
parametri per la quantificazione dei benefìci e determina l'indice di
contribuenza di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuenza
deve avvenire di concerto con i comuni nel cui ambito ricadono le opere, le
strutture e i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle
acque.
4. In considerazione degli eventi calamitosi
verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai
Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle
esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente
legge sono annullate (7). I medesimi Consorzi provvederanno,
eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza
previsti dal presente articolo.
5. Per i Consorzi di bonifica che non hanno
provveduto al deposito degli ultimi tre bilanci consuntivi, qualora non vi
provvedano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, provvede alla
nomina di un Commissario ad acta per assicurare l'adempimento.
(6) Per
chiarimenti sui criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, vedi
la Delib.G.R. 6 maggio 2003, n. 642. Vedi, anche, l'art. 15,
comma 1, L.R. 25
agosto 2003, n. 19 e l'art. 2,
comma 1, L.R. 1°
dicembre 2004, n. 22.
(7) La
Corte costituzionale, con sentenza 5-16 giugno 2006, n. 234 (Gazz. Uff. 21
giugno 2006, n. 25, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente periodo nella parte in cui non prevede la
ripetibilità delle somme pagate entro la data di entrata in vigore della
presente legge, in base alle cartelle esattoriali relative ai contributi in
favore dei consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001, 2002.
Art. 17
Disposizioni in materia di
gestione del patrimonio forestale indisponibile della Regione.
1. La fruizione del patrimonio forestale della
Regione Puglia è disciplinata da apposito regolamento, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le contravvenzioni alle prescrizioni del
regolamento di cui al comma 1 sono punite con adeguata sanzione amministrativa.
3. Il personale regionale in servizio presso gli
Ispettorati forestali della Regione Puglia svolge funzioni di polizia
amministrativa per il rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento di
cui ai commi 1 e 2, nonché dalle altre leggi in vigore in materia forestale.
Capo VII - Disposizioni in materia
di riforma fondiaria ex Ersap
Art. 18
(8)
Modifiche agli articoli 3 e 6
della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20.
1. (9).
2. (10).
(8) Articolo abrogato
dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì quater, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.
(9)
Sostituisce l'art.3,
L.R. 30
giugno 1999, n. 20.
(10)
Sostituisce l'art. 6,
L.R. 30
giugno 1999, n. 20.
Art. 19
Modifiche alla legge regionale 31
maggio 2001, n. 14.
1. (11).
(11)
Aggiunge i commi 7-bis e 7-ter all'art. 43,
L.R. 31
maggio 2001, n. 14.
Capo VIII - Disposizioni in
materia di cooperazione
Art. 20
Sostegno alla cooperazione.
1. Agli oleifici e cantine cooperative realizzati
con interventi finanziari pubblici che attuano programmi di fusione delle
rispettive unità produttive finalizzati a realizzare economie di gestione e a
migliorare la qualità dei prodotti è riconosciuto un contributo una tantum a
parziale copertura dei costi.
2. Le modalità e le misure per il riconoscimento
del contributo di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale.
3. Per i fini di cui al presente articolo è
stanziata la somma di euro 100 mila sull'unità previsionale di base 4.3.3.
capitolo di nuova istituzione 114140, epigrafato "Contributi straordinari
una-tantum per fusione oleifici e cantine cooperative".
Capo IX - Disposizioni in materia
di patrimonio
Art. 21
Modifiche alla legge regionale 26
aprile 1995, n. 27.
1. (12).
(12)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 33,
L.R. 26
aprile 1995, n. 27, con i commi 1, 1-bis
e 1-ter.
Art. 22
Modifiche all'articolo 20 della
L.R. n. 20/1999. (13)
1. (14).
(13) Articolo abrogato dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì quater, aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.
(14)
Aggiunge i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater all'art. 20,
L.R. 30
giugno 1999, n. 20.
Art. 23
Alienazione alloggi degli Istituti
autonomi case popolari.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1
della legge
regionale 16 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di
Edilizia residenziale pubblica - E.R.P.), gli Istituti autonomi case popolari
(I.A.C.P.) in stato di dissesto finanziario, sulla base di un piano di
finanziamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale e redatto
secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), possono
effettuare le alienazioni degli alloggi, ai sensi della legge 24 dicembre
1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica), con le seguenti modalità:
a) pagamento in unica soluzione, con una
riduzione pari al 30 per cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore
al 15 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte
rimanente in non più di quindici anni, a un interesse pari al tasso legale,
previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
Art. 24
Risanamento
del dissesto finanziario degli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale
pubblica e utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi. (15)
1. Gli enti
gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in stato di
dissesto finanziario già riconosciuto dalla Regione, sulla base di un piano di
finanziamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale e redatto
secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 81, della L. n. 662/1996,
possono procedere all'utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi, dal
70 per cento al 100 per cento, per il risanamento del dissesto finanziario degli
Istituti, destinando le eventuali quote residuali al reinvestimento in edifici e
aree edificabili, alla riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo
pubblico mediante nuove costruzioni, al recupero e manutenzione straordinaria
delle costruzioni esistenti e ai programmi integrati, nonché a opere di
urbanizzazione socialmente rilevanti. (16)
1-bis.
Gli enti gestori che non versano in stato di dissesto finanziario possono, in
deroga alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), destinare una quota dei
proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al
pagamento di imposte gravanti sugli immobili di loro proprietà, al fine di
rispettare il vincolo del pareggio di bilancio. (17)
(15) Rubrica così sostituita dalla l.r.
n. 48/2014, art. 1, lett. a)
(16) Comma modificato
dalla l.r.
n. 48/2014, art. 1, lett. b) . Il testo originario
del comma era così formulato":Per le finalità
di cui all' articolo
1 della L.R. n. 1/2003, gli I.A.C.P. in stato di dissesto finanziario già
riconosciuto dalla Regione, sulla base di un piano di finanziamento da
sottoporre all'approvazione della Giunta regionale e redatto secondo i criteri
di cui all'articolo 2, comma 81, della L. n. 662/1996, possono procedere
all'utilizzo dei proventi delle alienazioni degli alloggi, dal 70 per cento al
100 per cento, per il risanamento del dissesto finanziario degli Istituti,
destinando le eventuali quote residuali al reinvestimento in edifici e aree
edificabili, alla riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo
pubblico mediante nuove costruzioni, al recupero e manutenzione straordinaria
delle costruzioni esistenti e ai programmi integrati, nonché a opere di
urbanizzazione socialmente rilevanti.Capo X - Disposizioni in materia di
trasporti."
(17) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 48/2014, art. 1, lett. c) -La Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della presente lettera. Sentenza n.
38/2016 - Gazz. Uff. 2 marzo 2016, n. 9, prima serie speciale.
Art. 25
Utilizzo carburanti
alternativi.
1. La Regione promuove l'utilizzo, per la
produzione ed erogazione dei servizi di Trasporto pubblico regionale locale
(T.P.R.L.), di carburanti alternativi e a basso tasso di inquinamento e all'uopo
riconosce alle imprese utilizzatrici un'integrazione dei corrispettivi
contrattuali di servizio in misura pari a euro 0,001 per autobus km.
2. All'onere finanziario derivante dal comma 1,
nel limite massimo di spesa pari all'economia derivante dai ribassi delle gare
da espletare ai sensi della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18, si provvede con gli stanziamenti
iscritti nei pertinenti capitoli dell'unità previsionale di base 08.01.
Art. 26
Intensificazione programmi di
esercizio T.P.R.L.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e fino alla data di espletamento delle procedure
concorsuali previste dall'articolo 16
della L.R.
n. 18/2002, è fatto divieto di autorizzare intensificazioni di
programmi di esercizio che comportino maggiori oneri a carico del bilancio
regionale, fatta eccezione per quelle già sperimentate positivamente, e
autorizzate con corrispettivo, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge
regionale 25 marzo 1999, n. 13.
2. L'onere di spesa relativo alle
intensificazioni di cui al comma 1 non eccederà oltre quello sostenuto
nell'esercizio finanziario 2000 per analoga finalità.
3. La maggiore spesa derivante dai voli
elicotteristici autorizzati in eccedenza dal Sindaco delle isole Tremiti,
esclusivamente a causa dell'interruzione dei collegamenti marittimi per avverse
condizioni meteo - marine, è assicurata dallo stanziamento iscritto al capitolo
0552018 e per gli anni successivi con appositi stanziamenti. Tale spesa sarà
comunque contenuta nel limite massimo di euro 50 mila.
Art. 27
Modifiche alla L.R. n.
18/2002.
1. (18).
(18)
Sostituisce il periodo che segue la lettera c) del comma 3 dell'art. 30,
L.R. 31
ottobre 2002, n. 18.
Capo XI - Disposizioni in materia
sanitaria
Art. 28
Norme di ripianamento disavanzi
sanitari.
1. Al fine di sostenere il ripiano dei disavanzi
sanitari dell'esercizio 2002, è stanziata nel bilancio di previsione 2003,
all'unità previsionale di base 9.1.3, capitolo 771088, la somma di euro 25
milioni.
Art. 29
Spesa di investimento nella
sanità.
1. Al fine di sostenere spese di investimento per
interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico, è stanziata nel bilancio di previsione 2003,
all'unità previsionale di base 9.1.5, capitolo 721022, la somma di euro 43
milioni.
Art. 30
Disciplina contrattuale con le
strutture sanitarie.
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n.
111 del 18-03-2005
T.A.R. Bari
Sez. II, sent. n. 797 del 09-03-2006
(ud. del 29-09-2005),
N.F. c. Azienda Unità Sanitaria Locale
(omissis)
T.A.R. Lecce
Sez. II, sent. n. 8968 del 19-12-2003, C.D.S. c. ASL Lecce n.
1 e altri
1. La Regione Puglia garantisce la libera scelta
dei cittadini ai fini dell'accesso alle prestazioni sanitarie nell'ambito della
programmazione regionale e dell'organizzazione dei servizi del sistema sanitario
regionale, comprendente tutte le strutture pubbliche e private accreditate ex
articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e nell'ambito
degli accordi e contratti di cui all'articolo 8-quinquies.
2. L'accreditamento transitorio di cui
all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), è prorogato fino all'attuazione delle
procedure di cui all'articolo 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni (19).
3. A norma dell'articolo 8-quater, comma 2, del
D.Lgs. n. 502/1992, il provvisorio accreditamento non costituisce vincolo
per le aziende del servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione
delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi e contratti di cui
all'articolo 8-quinquies del medesimo D.Lgs. n. 502/1992.
4. A norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1,
lettera d), del D.Lgs. n. 502/1992, ove le strutture pubbliche e private
abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo
concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il
relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi
sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale.
5. Fino all'approvazione da parte della Giunta
regionale del documento annuale e triennale di indirizzo economico - funzionale
del servizio sanitario regionale e di riparto del Fondo sanitario regionale, per
l'anno di riferimento, nei confronti di tutte le strutture private
transitoriamente accreditate sono confermati i tetti di remunerazione fissati,
anche in nome e per conto delle altre aziende del servizio sanitario regionale,
dall'A.U.S.L. nel cui ambito amministrativo insiste la sede legale o principale
della struttura privata interessata, con riferimento all'anno precedente.
6. Nei contratti con le strutture private, le
A.U.S.L. fissano i volumi e le tipologie di prestazioni, in coerenza con quanto
previsto al comma 4, e i volumi eccedenti remunerabili, nel rispetto dei limiti
massimi annuali di spesa sostenibile fissati dalla Regione.
(19)
Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 settembre
2003, n. 1487.
Art. 31
Termine di decorrenza delle
riduzioni sui DRGs a più alto rischio di inappropriatezza.
1. La decorrenza della riduzione delle tariffe
D.R.G. (Diagnostic related group) dei ricoveri a più alto rischio di
inappropriatezza di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001), oltre le soglie
determinate con Delib.G.R. 16 luglio 2002, n. 1073, è fissata dal primo
giorno del mese successivo alla data di adozione della suddetta deliberazione.
Dal 1° gennaio al 31 luglio 2002 le prestazioni sono remunerate senza la
riduzione prevista nel suddetto provvedimento.
2. Le soglie di ammissibilità individuate nella
deliberazione di cui al comma 1 sono confermate per l'anno 2003 e
successivamente rideterminate con periodicità annuale sulla base degli
indicatori di attività disponibili.
3. In esecuzione delle disposizioni di cui
all'articolo 52, comma 4, lettera c), della L. n. 289/2002, nei documenti
di indirizzo economico funzionale sono individuate le progressive riduzioni
percentuali delle giornate complessive di degenza ospedaliera dei cittadini
della Regione Puglia.
Art. 32
Obblighi informativi, monitoraggio
e controllo delle prestazioni sanitarie.
1. Ai fini degli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63
(Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
adempimenti e adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazioni del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito dalla legge 15
giugno 2002, n. 112 e successive modificazioni, per l'accesso
all'adeguamento del finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni
2003, 2004 e 2005, le aziende, gli enti e gli istituti del servizio sanitario
ragionale, nonché le strutture private, sono tenuti ai conseguenti adempimenti
informativi disposti dalle competenti strutture regionali.
2. Il mancato rispetto di quanto previsto al
comma 1 è causa:
a) di decadenza per i Direttori generali delle
aziende sanitarie;
b) di perdita dell'accreditamento, ovvero
dell'autorizzazione, per le strutture private;
c) di riduzione delle prestazioni autorizzate e
dei limiti di remunerazione per gli istituti e gli enti, nella misura
individuata dalla Giunta regionale, in relazione alla gravità e/o ripetitività
dell'inadempimento.
Art. 33
Riduzione delle liste di
attesa.
1. Le aziende e gli istituti del servizio
sanitario regionale, nei limiti delle assegnazioni fissate annualmente dal
documento di indirizzo economico funzionale e dalle disposizioni regionali in
materia di pieno impiego dei potenziali erogativi delle strutture pubbliche,
adottano adeguate iniziative, nella prospettiva dell'eliminazione o del
significativo contenimento delle liste di attesa, dirette a favorire lo
svolgimento presso gli ospedali e le strutture pubbliche degli accertamenti
diagnostici in maniera continuativa.
2. Le iniziative di cui al comma 1 perseguono il
fine, anche mediante il ricorso a specifiche azioni e progetti obiettivo, della
copertura del servizio nei sette giorni della settimana, secondo quanto previsto
dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano del 14 febbraio 2002 sulle modalità di accesso alle prestazioni
diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa.
3. Le aziende sanitarie danno attuazione
all'articolo 52, comma 4, lettera c), della L. n. 289/2002, oltre che con
il recupero di risorse utilizzate per finalità non prioritarie, anche
individuando tra gli obiettivi connessi al riconoscimento della retribuzione di
risultato e della incentivazione della produttività anche il contenimento delle
liste di attesa.
4. Le iniziative di cui al comma 1 devono tendere
a garantire il rispetto degli standard e degli impegni riportati nell'allegato
b) all'accordo dell'11 luglio 2002 sancito nella Conferenza Stato-regioni e
province autonome di Trento e Bolzano.
5. Il raggiungimento degli obiettivi di cui commi
precedenti costituisce elemento di valutazione dei Direttori generali e
precondizione per il riconoscimento della maggiorazione del compenso, nonché
parametro per il riconoscimento della retribuzione di risultato e
dell'incentivazione alla produttività per il personale dipendente interessato.
6. La contrattazione integrativa aziendale
definisce i progetti specifici per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione
delle liste di attesa.
Art. 34
Modelli organizzativi delle
strutture sanitarie e dotazioni organiche.
1. [L'emanazione
dei criteri per l'adozione dei modelli organizzativi delle strutture sanitarie
di cui all'articolo 7,
comma 3, della L.R .n.
20/2002 è sospesa per effetto delle disposizioni di cui all'articolo
34 della L. n. 289/2002] (20).
2. I Direttori generali delle aziende sanitarie,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
rideterminano le dotazioni organiche provvisorie nel limite del numero dei posti
coperti al 31 dicembre 2002 (21).
3. Ai fini di cui al comma 2, fermo restando i
limiti e i vincoli numerici e di spesa di cui alle vigenti disposizioni di legge
regionali, si tiene conto:
a) dei posti coperti dal personale a tempo
indeterminato;
b) dei posti coperti dal personale a tempo
determinato nei limiti della dotazione organica provvisoria ex articolo 23
della L.R. n.
28/2000, qualora per gli stessi non siano in corso le procedure
di cui alla lettera c);
c) dei posti vacanti per i quali alla data del 31
dicembre 2002 risulti formalmente avviata una delle seguenti procedure:
c. 1. pubblico concorso, avviso pubblico,
selezione ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
(Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)
c. 2. avviso di mobilità o formale atto di
copertura di posti mediante mobilità ai sensi del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche)
c. 3. riqualificazione del personale dell'area di
comparto;
d) dei posti previsti per il funzionamento del
servizio di emergenza-urgenza autorizzati dalla Giunta regionale alla data del
31 dicembre 2002 e non compresi nelle lettere a), b) e c).
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
7, commi 5 e 6, della L. n.
20/2002, i limiti e i vincoli alle assunzioni di personale di cui
alla L.R. n.
28/2000 e alla L.R. n.
32/2001 cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di
operatività prevista dalle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 11 della
L. n. 289/2002 e di approvazione della dotazione organica per ogni
singola azienda sanitaria da parte della Giunta regionale entro novanta giorni,
trascorsi i quali la stessa dotazione organica si ritiene approvata. Detto
termine può essere interrotto una sola volta.
5. Nell'ambito del numero complessivo dei posti
di cui al comma 3 è fatta salva l'applicazione degli istituti contrattuali
vigenti che disciplinano il sistema di classificazione per le progressioni
interne del personale del servizio sanitario regionale.
(20)
Comma abrogato dall'art. 28,
comma 4, lettera a), L.R. 9 agosto
2006, n. 26.
(21)
Comma così modificato dall'art. 28,
comma 4, lettera b), L.R. 9 agosto
2006, n. 26.
Art. 35
Modifiche all'articolo 28 della
L.R. n. 28/2000.
1. L'articolo 28
della L.R.
n. 28/2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 28
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico
"Oncologico" di Bari. Disposizioni transitorie.
1. All'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblico "Ospedale Oncologico" di Bari, in considerazione dei maggiori costi
sostenuti per la mancanza di una sede propria e fino alla disponibilità della
stessa, è concesso un finanziamento straordinario annuo di 5 milioni di euro
(22),
con prelevamento dal fondo sanitario regionale.".
(22) Per l'elevazione, per
l'anno 2008, del finanziamento straordinario qui previsto, vedi l'art.3,
comma 45, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
Art. 36
Rapporti con i medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali.
1. Per le finalità previste dalla L. n.
405/2001 e di razionalizzazione della spesa sanitaria, comprese quelle di
cui all'articolo 52 della L. n. 289/2002, i medici di medicina generale e
i pediatri di libera scelta, al fine di garantire i livelli essenziali di
assistenza nel quadro delle risorse a tal fine assegnate dalla programmazione
regionale e locale, operano quali fiduciari delle AU.S.L., tenendo conto del
budget a questi attribuiti nel rispetto degli indirizzi regionali.
2. Ai sensi dell'articolo 8, lettera f), del
D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, fermo l'obbligo fissato
dalle norme di legge nazionali e regionali di rispetto dei livelli di spesa
programmati, gli accordi regionali disciplinano, in via generale, i rapporti tra
Regione, aziende e categorie dei soggetti medici interessati, rientrando nella
competenza della programmazione locale la definizione degli specifici obiettivi
e priorità da perseguirsi nei diversi ambiti territoriali e distrettuali, nonché
dai singoli soggetti medici interessati.
3. Per le finalità previste dalla vigente
legislazione, la definizione dei programmi regionali e locali di attività,
mirati a perseguire l'appropriatezza e la razionalizzazione nell'impiego delle
risorse, sono di competenza esclusiva della Giunta regionale e delle Direzioni
generali delle aziende sanitarie, che provvedono attraverso atti regolamentari.
4. Gli accordi con le categorie dei soggetti
medici interessati per il perseguimento di specifici obiettivi di risparmio
rispetto ai tetti di spesa programmati (budget) sono determinati nel rispetto
dei princìpi e delle indicazioni, in materia, previsti dai vigenti regolamenti
di esecuzione degli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale, con i medici specialisti ambulatoriali
interni e con i medici pediatri di libera scelta, ovvero nel rispetto di quanto
definito dagli accordi regionali e aziendali.
5. Non sono oggetto di accordo gli obiettivi
obbligatori, compresi quelli di risparmio previsti dalla vigente normativa
nazionale e regionale, dagli atti di programmazione annuale e triennale
presupposti, connessi o consequenziali, ovvero da determinazioni della Giunta
regionale, rispetto ai quali i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti in virtù
del rapporto fiduciario in essere.
6. Per i soggetti di cui al comma 1 per i quali,
a seguito dei controlli e del monitoraggio cui sono obbligati per legge i
Direttori generali, a pena di decadenza automatica, ed esperite le procedure di
contestazione e di accertamento con le modalità previste nei regolamenti di
esecuzione di cui al comma 4, siano stati accertati comportamenti prescrittivi
non conformi alle norme e alle disposizioni regolamentari di ordine generale, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425 e, nei casi più gravi, le ulteriori misure di legge.
Art. 37
Disposizioni procedurali per le
gare di appalto nelle aziende sanitarie.
1. Le aziende e gli istituti del servizio
sanitario regionale, nello svolgimento della propria attività negoziale per
l'acquisizione di beni e servizi, coerentemente alle disposizioni in materia di
razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa sanitaria che
caratterizzano le azioni e i programmi di miglioramento del servizio sanitario
regionale, operano nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza ed
economicità nella gestione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni e enti locali per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa), così come richiamato
dall'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
2. Per l'acquisto di beni e servizi con valore di
stima, imponibile IVA, compreso tra i 50 mila euro e i 200 mila euro, le aziende
e gli istituti del servizio sanitario provvedono, nei trenta giorni successivi
al termine di presentazione del bilancio previsionale di ciascun esercizio, a
pubblicare, secondo le forme di pubblicità previste dalla vigente normativa
comunitaria, apposito avviso di gara indicativo a mezzo del quale rendono noto,
per settore di prodotti o di servizi, le procedure di acquisto che verranno
avviate nel corso dell'anno.
3. È fatto assoluto divieto di ricorrere al
frazionamento della spesa per eludere le disposizioni riguardanti i limiti per
il ricorso a procedure comunitarie nelle gare d'appalto previste dalla L. n.
289/2002.
Art. 38
Accordi e transazioni con
fornitori di beni, servizi e prestazioni sanitarie.
1. Ai fini del definitivo ripiano delle partite
debitorie delle aziende sanitarie, l'Agenzia regionale sanitaria è abilitata a
concludere accordi e transazioni,(23)
con singoli fornitori di beni, servizi e prestazioni sanitarie e/o loro
organismi rappresentativi appositamente delegati, finalizzati a garantire la
definizione delle pendenze, ridurre gli oneri accessori e uniformare i pagamenti
sul territorio regionale.
(23) Per la conferma, per
l'anno 2008, della delega conferita all'Azienda regionale sanitaria dal presente
articolo vedi l'art. 3,
comma 26, terzo periodo, L.R.
31 dicembre 2007, n. 40.
Art. 39
Norma transitoria in attuazione
della legge 8 novembre 2000, n. 328.
1. Nelle more della definizione delle norme
regionali di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le
provvidenze economiche in favore dei pazienti psichiatrici previste dalla
legge
regionale 7 settembre 1987, n. 26 (Assegnazioni finanziarie alle
unità sanitarie locali per interventi socio-assistenziali collegati
all'assistenza psichiatrica), per l'anno 2003 fanno carico all'unità
previsionale di base 9.2.1. capitolo 784025 e sono erogate, nei limiti della
spesa per il 2002 e secondo le direttive vigenti, dalle A.U.S.L. alle quali sono
attribuiti i relativi finanziamenti.
Art. 40
Costituzione del Fondo regionale
di riequilibrio per l'applicazione degli istituti retributivi
accessori del personale dipendente dal
Servizio sanitario regionale.
1. Nell'ambito delle azioni per la
razionalizzazione e la qualificazione del Servizio sanitario regionale, al fine
di garantire uniformità e omogeneità negli impieghi presso tutte le aziende
pubbliche del servizio, sono costituiti fondi regionali di riequilibrio per la
remunerazione degli istituti accessori previsti dai vigenti contratti nazionali
collettivi decentrati di lavoro, a decorrere dall'anno 2003, con utilizzo delle
risorse aggiuntive regionali.
Art. 41
Attuazione dell'articolo 34, comma
13, della L. n. 289/2002.
1. In attuazione dell'articolo 34, comma 13,
della L. n. 289/2002, previa valutazione di curriculum attestante provata
professionalità e competenza, le aziende sanitarie possono stipulare contratti o
convenzioni con personale medico adibito, mediante incarichi a tempo determinato
in essere alla data del 31 dicembre 2002, ai servizi di emergenza territoriale
confluiti nel sistema di emergenza-urgenza "118", al compimento di almeno dodici
mesi di servizio (24).
2. I contratti di cui al comma 1 avranno durata
annuale, con decorrenza dalla data di subentro nelle relative funzioni da parte
di medici di continuità assistenziale che avranno superato il corso di
formazione per l'emergenza territoriale, e potranno prevedere l'utilizzo di
detto personale medico incaricato nelle centrali operative e nei servizi di
medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza.
3. I medici impiegati a tempo determinato per
assicurare la fase sperimentale del servizio regionale di emergenza territoriale
- 118, in attività alla data del 31 dicembre 2002, possono, a domanda, essere
ammessi in soprannumero ai corsi banditi ai sensi dell'articolo 66 del D.P.R.
28 luglio 2000, n. 270 (25).
4. Nell'attuale fase sperimentale di attivazione
del servizio di emergenza territoriale nella Regione Puglia gli incarichi
provvisori conferiti ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del D.P.R. n.
270/2000 hanno scadenza in coincidenza vai il conferimento degli incarichi a
tempo indeterminato.
(24) Vedi
anche l'art. 12,
L.R. 4 agosto
2004, n. 14 e l'art. 3,
comma 1, L.R. 9 agosto
2006, n. 26.
(25) Vedi
anche l'art. 12, L.R. 4 agosto
2004, n. 14 e l'art. 3, comma 1,
L.R. 9 agosto
2006, n. 26.
Art. 42
Modifiche alla legge regionale 22
gennaio 1999, n. 6.
1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18
della legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6
(Sistema regionale della prevenzione. Istituzione
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - A.R.P.A.), sono abrogati.
2. Il personale, le dotazioni strumentali e le
funzioni dei servizi impiantistico-antinfortunistici delle A.U.S.L. titolari
della gestione dei presidi multizonali di prevenzione sono assegnati alle
rispettive articolazioni dell'A.R.P.A.
(giurisprudenza)
Corte
Costituzionale
Sent. n. 25 del 06-02-2007 (ud.
del 09-01-2007)
Art. 43
Modifiche alla L.R. n.
20/2002.
1. Al comma 1 dell'articolo 9
della L.R. n.
20/2002, dopo le parole: "di cui all'articolo 11
della L.R. n.
32/2001" sono inserite le seguenti: "e alla vigente normativa
regionale".
2. (26).
3. Per l'attuazione del comma 2 del presente
articolo:
a) [entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della
Giunta regionale provvede a emanare il relativo decreto e a disporre la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia] (27);
b) [con il
decreto di cui alla lettera a), il Presidente della Giunta regionale, al fine di
garantire l'uniformità dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 12
delle preleggi del codice civile, nomina per tutte le gestioni di liquidazione
coatta amministrativa un unico Comitato regionale di sorveglianza, costituito da
tre componenti, uno dei quali designato dal soggetto istituzionale di cui al
comma 3] (28);
c) [a tutti gli
effetti di legge lo stato del passivo va accertato con riferimento alla data del
1° maggio 2003. Alla stessa data vanno conteggiati, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 55 del R.D. n. 267/1942, gli interessi maturati sulle
posizioni debitorie non ancora estinte] (29);
d) [a favore
delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, poste in liquidazione coatta
amministrativa, la Regione garantisce disponibilità di fonti finanziarie fino
alla concorrenza massima del saldo fra lo stato passivo e attivo accertato alla
data del 1° maggio 2003. Con provvedimento di Giunta regionale si provvederà
alla specificazione delle somme relative a ciascuna delle dodici gestioni
liquidatorie entro il limite massimo complessivo di cui sopra] (30);
e) il Presidente della Giunta regionale, su
conforme deliberazione della stessa, con proprio decreto, può avocare a sé le
gestioni liquidatorie e istituire specifica struttura di progetto, con oneri di
funzionamento a carico delle stesse, a cui affidare il compito speciale di
coordinare e attuare tutte le operazioni di liquidazione, nonché ogni altra
azione di gestione, transazione, riparto, non ammissione, recupero, escussione,
senza esclusione alcuna, ritenuta opportuna o necessaria per la tutela della
finanza pubblica e dei superiori interessi della collettività. Per tali finalità
il Presidente della Giunta regionale può chiedere la collaborazione e azionare,
a norma di legge, le competenti istituzioni della pubblica amministrazione,
nonché, per la riscossione dei crediti, fare ricorso alla procedura prevista dal
testo unico 14 aprile 1910, n.
639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive
modificazioni e integrazioni;
e-bis) [i
Direttori generali pro-tempore delle Aziende USL, per le finalità di cui al
comma 3-bis dell'articolo 11
della L.R. n.
20/2002, sono Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte
amministrative delle USL soppresse dall'articolo 2
della L.R. n.
18/1994, confluite in ciascuna azienda sanitaria e provvedono
alle sistemazioni contabili e al pagamento delle posizioni debitorie residue
mediante utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione. A tal
fine, i suddetti Commissari liquidatori provvedono alla redazione dello stato
passivo e ai successivi adempimenti, ai sensi degli articoli 207 e seguenti del
R.D. n. 267/1942] (31).
3-bis. Ai Direttori generali per le attività di
Commissario liquidatore spetta un compenso onnicomprensivo forfettario fissato
in euro 8 mila (32).
(26) Il
presente comma, come modificato dall'art. 32,
comma 1, lettera a), L.R. 7 gennaio
2004, n. 1, aggiunge i commi 3-bis,
3-ter e 3-quater all'art. 11,
L.R. 9
dicembre 2002, n. 20.
(27) La
Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 25 (Gazz. Uff.
7 febbraio 2007, n. 6, 1a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi
dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
della presente lettera.
(28) La
Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 25 (Gazz. Uff.
7 febbraio 2007, n. 6, 1a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi
dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
della presente lettera.
(29)
Lettera così sostituita dall'art. 32,
comma 2, lettera b), L.R. 7 gennaio
2004, n. 1. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 25 (Gazz. Uff. 7
febbraio 2007, n. 6, 1a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi
dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
della presente lettera. Il testo originario era così formulato: «c) a tutti gli
effetti di legge lo stato del passivo, se riconosciuto, è quello accertato, in
esecuzione del comma 1, alla data del 31 dicembre 2002;».
(30)
Lettera così sostituita dall'art. 32,
comma 2, lettera b), L.R. 7 gennaio
2004, n. 1. Successivamente la Corte
costituzionale, con sentenza 24 gennaio-6 febbraio 2007, n. 25 (Gazz. Uff. 7
febbraio 2007, n. 6, 1a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi
dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale
della presente lettera. Il testo originario era così formulato: « d) a favore
della gestione liquidatoria delle soppresse U.S.L. che evidenzia situazioni
gravemente deficitarie, la Regione garantisce, per se e per conto dello Stato,
disponibilità di fonti finanziarie fino alla concorrenza di euro 315 milioni,
costituente l'attiva disponibile, corrispondente al disavanzo residuo pari a
euro 239.536.477,91 indicato nel rendiconto generale allegato alla
legge
regionale 4 dicembre 2001, n. 29
(Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2000),
prudenzialmente incrementato di maggiori somme connesse all'ulteriore grave
dissesto rilevato a seguito dell'indagine amministrativo-contabile presso le
gestioni liquidatorie delle soppresse U.S.L. della provincia di Taranto e di
ulteriori mezzi previsti dalla legge regionale di bilancio 2003, costituiti in
specifico fondo, a garanzia del pagamento di ogni legittimo credito, nei limiti
del suddetto ammontare complessivo, al netto degli acconti dalla stessa e dallo
Stato già corrisposti alla data di approvazione della presente legge;».
(31)
Lettera aggiunta dall'art. 32,
comma 2, lettera c), L.R. 7 gennaio
2004, n. 1. Ai sensi dell'art.2,
comma 3, L.R. 12
agosto 2005, n. 11 dal momento
dell'incorporazione della USL BA/1 il Direttore generale della USL BA/2 è anche
nominato Commissario liquidatore delle liquidazioni coatte amministrative delle
USL soppresse a norma dell'art. 2,
L.R. 14
agosto 1994, n. 18 fino a quel momento
curate dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria incorporata.
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-6 febbraio
2007, n. 25 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2007, n. 6, 1a serie speciale), ha
dichiarato, ai sensi dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale della presente lettera.
(32)
Comma aggiunto dall'art. 32,
comma 2, lettera d), L.R. 7 gennaio
2004, n. 1.
Art. 44
Decadenza automatica dei Direttori
generali.
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo
52, comma 4, lettera d), della L. n. 289/2002, riguardante la decadenza
automatica dall'incarico dei Direttori generali, sono confermate le disposizioni
in materia di cui, in particolare, alla L.R. n.
28/2000 e alla L.R. n.
32/2001, alla L.R. n.
7/2002 e alla L.R. n.
20/2002, nonché quelle previste dalla presente legge.
Art. 45
Esonero dall'obbligo di possesso
del libretto di idoneità sanitaria.
1. I farmacisti e i dipendenti delle farmacie
pubbliche e private sono esonerati dall'obbligo del possesso del libretto di
idoneità sanitaria ex articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283
concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande) e articolo 37 del D.P.R. 26 marzo 1980,
n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283
e successive modificazioni).
2. Le aziende sanitarie sono esonerate
dall'obbligo di provvedere al rilascio o rinnovo dei libretto sanitario ai
soggetti di cui al comma 1 e di verificarne il possesso in sede di ispezione
presso le farmacie.
Art. 46
Modalità di erogazione di
medicinali.
1. Entro il 31 agosto 2003 la Regione Puglia,
acquisiti i dati di spesa farmaceutica pubblica relativi al primo semestre,
sentite le associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private
convenzionate, potrà confermare l'attivazione delle forme di distribuzione di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347
(Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito dalla L. n.
405/2001, previa valutazione dell'economicità, dell'appropriatezza e
dell'efficienza dei servizio e stabilendone le relative modalità.
Capo XII - Disposizioni varie
Art. 47
Rinuncia alla riscossione di
entrate regionali di modesta entità.
1. In applicazione delle disposizioni recate
dall'articolo 74,
comma 1, della L.R. n.
28/2001, il limite massimo è fissato in euro 25,00.
Art. 48
Acquisizione degli immobili da
destinare a sedi della Regione in Bari e della delegazione regionale nella
Capitale (33).
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 22
della L.R. n.
20/2002, concernenti le operazioni di contrazione di un mutuo con
la Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento massimo di dieci
anni, da destinare all'acquisto di un immobile in Roma da adibire a delegazione
regionale nella Capitale, restano confermate ed estese a tutto l'esercizio 2003
per un ammontare di 4,5 milioni di euro.
2. La Giunta regionale è autorizzata altresì a
contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo fino a un massimo di 80,5
milioni di euro, per un periodo di ammortamento massimo di venti anni, per
l'acquisto e l'esecuzione di opere di ristrutturazione e adeguamento dell'ex
centro servizi di proprietà demaniale quale nuova sede della Regione in Bari,
ivi compresa la realizzazione della struttura da destinare al Consiglio
regionale.
3. La Giunta regionale è autorizzata a definire,
con proprio atto, i criteri, le modalità e le condizioni delle relative
operazioni di acquisizione.
4. Al conseguente onere relativo agli anni 2003 e
successivi si fa fronte mediante specifici stanziamenti di bilancio da iscrivere
in apposita unità previsionale di base.
(33)
Vedi, anche, l'art. 9,
comma 1, L.R. 7 gennaio
2004, n. 1.
Art. 49
Proroga delle funzioni del
Comitato tecnico consultivo. Legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.
1. Le funzioni del Comitato tecnico consultivo di
cui all'articolo 3
della legge
regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano
di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia)
e successive modifiche e integrazioni sono prorogate di ulteriori tre anni.
Art. 50
Quarto centenario della nascita di
S. Giuseppe da Copertino. Contributo.
1. In occasione del quarto centenario della
nascita di S. Giuseppe da Copertino, è erogato un contributo di euro 150 mila in
favore del Comune di Copertino per le opere infrastrutturali e di euro 50 mila
in favore del Comitato promotore per le attività celebrative.
2. Gli oneri di cui al comma 1 graveranno, per
euro 150 mila, sul capitolo 522090 dell'unità previsionale di base 8.4.4 e, per
euro 50 mila, sull'unità previsionale di base 1.2.1, capitolo di nuova
istituzione 1262, epigrafato "Contributo straordinario al Comitato promotore per
la celebrazione del quarto centenario della nascita di S. Giuseppe da
Copertino".
Art. 51
Personale regionale in posizione
di distacco presso le strutture di supporto agli organi politici (34) .
[1. Al personale regionale
distaccato, in via continuativa, presso le segreterie particolari del Presidente
della Giunta regionale, degli Assessori regionali, del Presidente, Vice
Presidenti e Consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti
delle Commissioni consiliari permanenti, nonché al personale distaccato presso i
Gruppi consiliari è corrisposto un rimborso forfetario giornaliero, per ogni
giornata d'effettiva presenza in servizio e fino a un massimo di duecentoventi
giorni in un anno, pari a venticinque centesimi di euro per chilometro,
comprensivo dei rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di missione dalla
normativa vigente, assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica
complessiva tra il Comune sede dell'ufficio di appartenenza e quello della sede
di lavoro (35). È altresì corrisposto
un rimborso forfetario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto, rapportato a
euro 20,00 (36).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese a tutto il
personale inviato a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa
presso gli uffici regionali ubicati fuori dalla sede di servizio, per un massimo
di cento giorni per anno.
3. Gli Economi cassieri competenti provvedono a liquidare
mensilmente le somme maturate, previa presentazione di apposita certificazione
attestante le effettive giornate di presenza.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo per
le distanze superiori ai quaranta chilometri complessivi tra il Comune sede
dell'ufficio di appartenenza e il Comune sede di lavoro.
5. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino
a quando la materia non sarà regolamentata in sede di contrattazione decentrata
con le organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003.
6. L'articolo 27
della L.R.
n. 7/2002 è abrogato e tutte le altre disposizioni di norme
regionali in contrasto con il presente articolo non si applicano nei confronti
del personale di cui ai commi 1 e 2] (37).
(34) Vedi,
anche, l'art. 64,
L.R.
7 gennaio 2004, n. 1. Per la proroga
degli effetti del presente articolo vedi altresì l'art. 8,
L.R.
19 dicembre 2008, n. 42.
(35) Periodo così modificato
dall'art. 75,
L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(36) Periodo così modificato
dall'art. 75,
L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(37) Articolo abrogato
dall'art. 15,
comma 3, L.R.
2 luglio 2008, n. 18 (come modificato
dall'art. 9,
comma 1, lettera b), L.R.
13 novembre 2008, n. 32), a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del
bilancio di previsione per l'anno 2009 (decorrenza originaria 15 novembre
2008).
Art. 52
Modifiche all'articolo 4 della
legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3.
1. (38).
2. (39).
(38)
Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter all'art. 4,
L.R. 11
gennaio 1994, n. 3.
(39)
Sostituisce il comma 4 dell'art. 1,
L.R. 4 gennaio
2001, n. 1.
Capo XIII - Modifiche al
trattamento indennitario e previdenziale dei Consiglieri regionali
Art. 53
Trattamento indennitario.
[1. Per il
libero svolgimento del mandato elettorale, ai Consiglieri regionali di Puglia
spetta - a far tempo dalla data di proclamazione - il seguente trattamento
indennitario:
a) indennità di mandato;
b) diaria di funzione e missione;
c) trattamenti accessori.
2. La corresponsione del trattamento indennitario
di cui al comma 1 cessa:
a) alla data della prima riunione del nuovo
Consiglio regionale, per il Presidente del Consiglio regionale e i membri
dell'Ufficio di Presidenza;
b) alla data di proclamazione del nuovo eletto,
per il Presidente della Giunta regionale;
c) alla data di nomina degli Assessori regionali,
per i componenti della Giunta regionale;
d) alla data di proclamazione dei nuovi eletti,
per gli altri Consiglieri regionali] (40).
(40)
Articolo abrogato dall'art. 17,
comma 1, lettera k), L.R. 27 giugno
2003, n. 8.
Art. 54
Indennità di mandato.
[1. A titolo di
indennità di mandato, ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta
mensilmente - per dodici mensilità annuali - una somma lorda pari all'80 per
cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali.
2. Al variare dell'indennità mensile lorda
spettante ai Parlamentari nazionali varia, proporzionalmente e con medesima
decorrenza, l'indennità di mandato dei Consiglieri regionali di Puglia] (41).
(41)
Articolo abrogato dall'art. 17,
comma 1, lettera k), L.R. 27 giugno
2003, n. 8.
Art. 55
(42)
Diaria di funzione e missione.
[1. A titolo di
rimborso spese onnicomprensivo per gli oneri derivanti dalle funzioni esercitate
e per le missioni svolte sul territorio regionale nell'espletamento del mandato,
ai Consiglieri regionali di Puglia è corrisposta mensilmente una diaria
calcolata sull'indennità mensile lorda spettante ai Parlamentari nazionali nella
seguente misura percentuale:
a) 80 per cento al Presidente della Giunta
regionale;
b) 48 per cento al Presidente del Consiglio
regionale;
c) 40 per cento al Vice Presidente della Giunta
regionale;
d) 36 per cento ai Vice Presidenti del Consiglio
regionale e agli Assessori regionali;
e) 32 per cento ai Consiglieri segretari
dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni consiliari
permanenti, speciali e d'inchiesta, ai Presidenti dei Gruppi consiliari e al
Presidente del Comitato per la Protezione civile;
f) 24 per cento ai Vice Presidenti delle
Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
g) 22 per cento ai Consiglieri segretari delle
Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta;
h) 20 per cento ai Consiglieri regionali.
2. Nel caso in cui il Consigliere regionale
svolga più funzioni tra quelle indicate al comma 1, è corrisposta solamente la
diaria con percentuale più alta] (40).
(42)
Articolo abrogato dall'art. 17,
comma 1, lettera k), L.R. 27 giugno
2003, n. 8.
Art. 56
Trattamenti accessori.
[1. Ai
Consiglieri regionali spettano, mensilmente, a titolo di rimborso spese, i
seguenti trattamenti accessori:
a) diaria a titolo rimborso spese;
b) rimborso spese di trasporto;
c) rimborso spese per missioni in Italia e
all'estero.
2. La diaria di cui al comma 1, lettera a), è
quella determinata dall'articolo 3
della legge
regionale 29 gennaio 1998, n. 5, diminuita di ventuno punti
percentuali.
3. All'articolo 4,
comma 1, della L.R. n.
5/1998, le parole: "di 1/18" sono sostituite dalle seguenti: "del
9 per cento".
4. L'entità del rimborso spese di cui al comma 1,
lettera c), del presente articolo, unitamente alla facoltà di aggiornarla
periodicamente, è determinata dall'Ufficio di Presidenza con apposita
deliberazione.
5. L'Ufficio di Presidenza emana le disposizioni
attuative delle norme del presente articolo] (43).
(43)
Articolo abrogato dall'art. 17,
comma 1, lettera k), L.R. 27 giugno
2003, n. 8.
Art. 57
Diritto all'assegno vitalizio.
(44)
[1. Ai
Consiglieri regionali cessati dal mandato - che abbiano compiuto sessant'anni di
età e abbiano versato i contributi previdenziali obbligatori per un periodo di
almeno cinque anni - spetta un assegno vitalizio mensile.
2. Per ogni anno di contribuzione oltre il
quinto, l'età richiesta per ottenere l'assegno vitalizio è diminuita di un anno,
con il limite all'età di cinquantacinque anni.
3. Ai fini del computo degli anni di
contribuzione, la frazione di anno si calcola per intero purché di durata non
inferiore a sei mesi e un giorno.
4. Per il periodo così computato il Consigliere
regionale è tenuto a versare i contributi previdenziali obbligatori.
5. L'assegno vitalizio è cumulabile, senza
detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante,
a qualsiasi titolo, al Consigliere regionale cessato dal mandato.
6. L'assegno vitalizio è indicizzato annualmente,
a partire dal 1° giugno 2005, della variazione percentuale dei prezzi al consumo
rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente] (42).
(44)
Articolo abrogato dall'art. 17,
comma 1, lettera k), L.R. 27 giugno
2003, n. 8.
Art. 58
Contributi previdenziali.
[1. I
Consiglieri regionali in carica che hanno contribuito al fondo per la
corresponsione dell'assegno vitalizio per quindici anni hanno diritto, a
domanda, a ridurre la relativa contribuzione del 50 per cento recuperando le
somme versate a tale titolo oltre il quindicesimo anno di contribuzione] (45).
(45)
Articolo abrogato dall'art. 17,
comma 1, lettera k), L.R. 27 giugno
2003, n. 8.
Art. 59
Misura dell'assegno vitalizio.
[1. Per i
Consiglieri regionali aventi diritto, cessati dal mandato e non più rieletti,
fino alla legislatura precedente quella di entrata in vigore della presente
legge, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale agli anni
di contribuzione - sull'indennità mensile lorda corrisposta al Consigliere
regionale in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio -
secondo la seguente tabella:
Anni di
contribuzione |
Percentuale
sull'indennità di carica mensile lorda |
5 |
35 |
6 |
37 |
7 |
42 |
8 |
47 |
9 |
52 |
10 |
57 |
11 |
59 |
12 |
61 |
13 |
64 |
14 |
67 |
15 |
70 |
16 e
oltre |
75 |
2. Per i Consiglieri regionali aventi diritto,
eletti o rieletti nella legislatura d'entrata in vigore della presente legge,
l'ammontare dell'assegno vitalizio è calcolato - in percentuale agli anni di
contribuzione - sull'indennità di mandato mensile lorda corrisposta al
Consigliere regionale in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno
vitalizio, secondo la seguente tabella:
Anni di
contribuzione |
Percentuale
sull'indennità di carica mensile lorda |
5 |
40 |
6 |
44 |
7 |
48 |
8 |
52 |
9 |
56 |
10 |
65 |
11 |
68 |
12 |
70 |
13 |
72 |
14 |
76 |
15 e
oltre |
80]
(38) |
] (46)
(46)
Articolo abrogato dall'art. 17,
comma 1, lettera k), L.R. 27 giugno
2003, n. 8.
Art. 60
Disposizioni finali.
[1. Nel caso in
cui ai Parlamentari nazionali venga corrisposta una differente indennità mensile
lorda, costituisce riferimento per l'applicazione della presente legge
l'indennità più favorevole per il Consigliere regionale.
2. Le norme di cui agli articoli 53, 54, 55 e 56
decorrono dal 1° giugno dell'anno 2003.
3. Le norme di cui all'articolo 59 decorrono dal
1° agosto 2005. Entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2003, l'Ufficio di
Presidenza, d'intesa con l'Assessorato al bilancio, provvede alla determinazione
del fabbisogno nel rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità
interno.
4. La quota a carico del Consigliere regionale
per il pagamento del premio annuo dell'assicurazione infortuni, prevista
dall'articolo 3 della legge
regionale 15 gennaio 2001, n. 8, è aumentata dal 30 per cento
al 60 per cento.
5. Al variare dell'indennità mensile lorda
corrisposta ai Parlamentari nazionali variano - in ugual misura e con medesima
decorrenza - tutte le diarie e rimborsi spese - a essa collegati - spettanti ai
Consiglieri regionali] (47).
(47)
Articolo abrogato dall'art. 17,
comma 1, lettera k), L.R. 27 giugno
2003, n. 8.
Art. 61
Abrogazioni. (48)
[1. Sono
abrogati:
a) gli articoli 1,
2,
7,
8
e 10
della L.R. n.
5/1998;
b) l'articolo 5 e il comma 2 dell'articolo 12
della legge
regionale 14 novembre 1972, n. 13 e successive modificazioni;
c) il comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n.
5/1998;
d) il comma 3 dell'articolo 6 della L.R. n. 5/1998, da ultimo modificato con la
L.R. n.
7/2002.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione] .
(48)
Articolo abrogato dall'art. 17,
comma 1, lettera k), L.R. 27 giugno
2003, n. 8.
TABELLA
A
IMPORTI
DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA
LEGGI
PLURIENNALI.
IN MILIONI DI
EURO
SETTORI
DI
INTERVENTO |
2003 |
2004 |
2005 |
RAGIONERIA
(Mutui) |
265,40 |
297,63 |
296,95 |
RAGIONERIA
RUOLI DI
S.F. |
15,93 |
14,00 |
12,00 |
EDILIZIA
RESIDENZIALE |
17,90 |
12,00 |
8,00 |
Totale |
299,23 |
323,63 |
316,95 |
La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.