(1) La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a) -Vedi, anche,
la DGR n.1649-2003, la Det. reg. 25 marzo 2011, n. 98 e la Delib.G.R. 10
ottobre 2011, n. 2215.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto della legge.
[1. Con la presente legge e con i
provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina l'esercizio
dell'attività commerciale, gli indirizzi di programmazione della rete
distributiva e gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo del
commercio, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 41 della
Costituzione, dei princìpi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme
per la tutela della concorrenza e del mercato, e dall'articolo 1336 del codice
civile.
2. La presente legge non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie
delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2
aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991,
n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti
farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi
medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di
monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge
22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento
di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1074, e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori
ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e
successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli
o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei
limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e
successive modificazioni, e alla legge
9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, nonché nei limiti di
cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (2);
e) alle vendite di carburanti nonché degli
oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto
20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti
si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i
lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui
all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive
modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui
all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita
nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione
propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori
all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di
pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico,
al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente
dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei
prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi
civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti
similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le
proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese
le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche
mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento
effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
l) all'attività di vendita effettuata durante
il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei
confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle
manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni
stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone
giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che
vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto
informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro
attività.
m-bis) alla vendita effettuata a favore degli
spettatori nei cinema, teatri e altri luoghi di pubblico spettacolo, durante le
rappresentazioni (3).
[3. Resta
fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4
novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, nonché dal decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3. ]
(4)]
(2) In deroga a quanto disposto
nella presente lettera, vedi l'art. 5,
comma 1, L.R.
19 dicembre 2008, n. 38 (per le norme
transitorie vedi anche il comma 2 del medesimo articolo).
(3) Lettera aggiunta
dall'art. 1,
comma 1, lettera a), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(4) Comma abrogato dall'art.
1,
comma 1, lettera b), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
Art. 2
Articolazione dell'intervento
regionale.
[1. L'attuazione della presente legge avviene
attraverso provvedimenti attuativi contenenti:
a) i requisiti e le procedure per
l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita (5);
b) gli obiettivi di presenza e di sviluppo
per le grandi strutture di vendita (6);
c) le modalità di organizzazione, la durata e
le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 6 (7);
d) la definizione di comune ad economia
prevalentemente turistica e città d'arte di cui all'articolo 18 (8);
e) le modalità di effettuazione delle vendite
straordinarie di cui all'articolo 20 (9);
f) le modalità per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 21 (10);
g) le modalità di autorizzazione e
finanziamento dei centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 22 (11).
2. I provvedimenti attuativi di cui al comma
1 sono adottati entro il 31 marzo 2004 a seguito di parere obbligatorio delle
rappresentanze degli enti locali e previa consultazione delle organizzazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello
regionale. Sui provvedimenti si avvia altresì la consultazione delle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori (12).
2-bis. I provvedimenti modificativi, integrativi o
sostitutivi di quelli emanati in attuazione del comma 1 sono adottati dalla
Giunta regionale a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli
enti locali e previa consultazione della Consulta regionale consumatori e utenti
(CRCU), delle associazioni delle imprese del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori. Si intendono associazioni delle imprese e organizzazioni dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale quelle che
sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) (13).
3. Con le stesse procedure e nei termini di
cui ai precedenti commi, la Giunta regionale provvede ad adottare, di concerto
con le Camere di commercio e sentito l'Osservatorio del commercio, le
disposizioni necessarie affinché per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui
alla presente legge, venga utilizzata una modulistica univoca. ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(5) Vedi, al
riguardo, dapprima il Reg.
30 giugno 2004, n. 1 e poi il
Reg.
28 aprile 2009, n. 7 il cui art. 22 ha
abrogato il precedente.
(6) Vedi, al riguardo, il Reg.
1° settembre 2004, n. 2. Vedi altresì l'art. 15,
comma 1, L.R.
25 febbraio 2010, n. 5.
(7) Vedi, anche, il Reg.
23 dicembre 2004, n. 14, e poi il Reg.
reg. 6 giugno 2011, n. 11, il cui art. 6 ha abrogato il precedente.
(8) Vedi, anche, il Reg.
23 dicembre 2004, n. 11.
(9) Vedi, anche, il Reg.
23 dicembre 2004, n. 12.
(10) Vedi, anche, il Reg.
23 dicembre 2004, n. 10.
(11) Vedi, anche, il
Reg.
23 dicembre 2004, n. 13, e poi il Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 12. il cui art. 11 ha abrogato il
precedente.
(12) Comma così sostituito
dall'art. 12,
comma 1, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1. Il testo
originario era così formulato: «2. I provvedimenti attuativi di cui al comma 1
sono adottati dalla Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, a seguito di parere obbligatorio delle
rappresentanze degli enti locali e previa consultazione delle organizzazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello
regionale. Si avvia altresì la consultazione delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori.».
(13) Comma aggiunto
dall'art. 2,
L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
Art. 3
Finalità.
Giurisprudenza
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 4277 del
24-08-2006
(ud. del
24-05-2006), D. Srl c. Comune di Galatina e altri
[1. La presente legge e i provvedimenti
attuativi previsti dall'articolo 2 perseguono le seguenti finalità:
a) la tutela dei consumatori in riferimento
alla corretta informazione sull'assortimento, sicurezza e qualità e alla
pubblicizzazione dei prezzi, dei prodotti, nonché delle possibilità di
approvvigionamento;
b) la trasparenza del mercato, la
concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
c) il contenimento dei prezzi;
d) lo sviluppo della rete distributiva
secondo criteri di efficienza e modernizzazione, promuovendo il pluralismo e
l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse
forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla
valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) l'equilibrio funzionale e insediativo
delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse
territoriali, in raccordo con le disposizioni della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 in materia di tutela del territorio e
della Delib.G.R. 13 novembre 1989, n. 6320, relativa ai criteri per la
formazione degli strumenti urbanistici e per il calcolo del fabbisogno
residenziale e produttivo, e della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio);
f) il concorso alla valorizzazione delle
produzioni tipiche pugliesi, delle attività turistiche e del patrimonio storico
e culturale regionale;
g) la conservazione e rivitalizzazione della
funzione commerciale all'interno dei centri storici nelle aree urbane;
h) l'articolazione di un servizio di
prossimità nelle aree periferiche e di nuova urbanizzazione;
i) la valorizzazione e la salvaguardia del
servizio commerciale nelle aree rurali, montane e nei comuni minori, con
particolare riferimento a quelli con minore dotazione di servizio;
j) la qualificazione e l'aggiornamento
professionale degli operatori commerciali, con particolare riguardo ai titolari
di piccole e medie imprese;
k) la predisposizione di un sistema di
monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva
regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, comuni e Camere di
commercio per la gestione dei flussi informativi;
l) la trasparenza e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato
tra le regioni, le province e i comuni;
m) l'articolazione del servizio sul
territorio al fine di minimizzare gli spostamenti generati dalla funzione
commerciale.
m-bis) promuovere la salvaguardia
e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e
della contrattazione territoriale (14);
m-ter)
promuovere la tutela dei lavoratori e dell'occupazione anche con una efficace
politica della formazione (15).]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(14) Lettera aggiunta
dall'art. 3,
L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(15) Lettera aggiunta dall'art. 3,
L.R.
7 maggio 2008, n. 5
Art. 4
Definizioni.
[1. Ai fini della presente legge si
intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attività
svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio
e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad
utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può
assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attività
svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio
e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio
commerciale, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese
quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali
frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati
direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita
quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi
igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e altri
servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti;
d) per superficie di vendita di un
centro commerciale e di una area commerciale integrata, quella risultante dalla
somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essi presenti
(16).
2. Per forme speciali di vendita al dettaglio
si intende:
a) la vendita a favore di dipendenti da parte
di enti o imprese, pubbliche o private, di soci di cooperative di consumo, di
aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e
nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi;
b) la vendita per mezzo di apparecchi
automatici;
c) la vendita per corrispondenza o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione;
d) la vendita presso il domicilio dei
consumatori. ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(16) Lettera così sostituita
dall'art. 4,
L.R.
7 maggio 2008, n. 5. Il testo originario
era così formulato: «d) per superficie di vendita di un centro commerciale,
quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al
dettaglio in esso presenti.».
Art. 5
Classificazione delle strutture
commerciali.
[1. Il presente articolo definisce la classificazione delle
strutture commerciali; nell'ambito dei provvedimenti attuativi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), possono essere determinate
specificazioni alle classificazioni, alla loro applicazione nonché fissare i
limiti massimi articolandoli per le diverse classificazioni merceologiche anche
in funzione di specifici obiettivi di sviluppo (17).
2. I settori merceologici sono i seguenti:
a) settore alimentare e misto
(alimentare e non alimentare);
b) settore non alimentare beni
per la persona comprendente i prodotti non alimentari dei settori: commercio al
dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi
specializzati, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi
specializzati, commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in
esercizi specializzati;
c) settore non alimentare altri
beni a basso impatto urbanistico comprendente i prodotti non alimentari dei
settori: commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri
autoveicoli, commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli,
commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico
e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici,
commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di
materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di
macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura, macchine e attrezzature per
il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori;
d) settore non alimentare altri
beni comprendente tutti i settori non alimentari non inclusi nelle precedenti
lettere b) e c) (18).
2-bis. La programmazione della rete di vendita deve essere
effettuata sulla base della seguente suddivisione dei settori merceologici:
a) alimentare e misto (alimentare e non alimentare);
b) non alimentare (comprendente il settore non alimentare
beni per la persona, il settore non alimentare altri beni e il settore non
alimentare altri beni a basso impatto urbanistico di cui al comma 2) (19).
2.1 Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti
del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita
dell'esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come
definita all'articolo 4, comma 1, lettera c) (20);
3. Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali
sono le seguenti:
a) esercizi di vicinato: con superficie di vendita fino a
250 mq;
b) medie strutture di vendita: con superficie di vendita
compresa tra 251 e 2.500 mq così articolate:
1) M1. medie strutture di livello locale con superficie di
vendita da 251 fino a 600 mq;
2) M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita
da 601 a 1.500 mq;
3) M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita
da 1501 a 2500 mq.;
c) grandi strutture di vendita: con superficie di vendita
superiore ai 2.500 mq. così articolate:
1) G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita
da 2.501 a 4.500 mq;
2) G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita
maggiore di 4.500 mq. fino a 15.000 mq.
4. Le modalità insediative degli esercizi commerciali sono
le seguenti:
a) strutture isolate: esercizi che non condividono spazi,
accessibilità e servizi con altre strutture commerciali (21);
b) centro commerciale: costituito da un'insieme di più
esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica, ovvero
di una struttura architettonica unitaria, che usufruiscono di infrastrutture
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente la cui superficie di vendita
almeno per il 20 per cento è destinata a esercizi di vicinato (22);
c) area commerciale integrata: un'area dedicata al
commercio, con l'eventuale presenza di attività diverse da quelle commerciali,
in cui esistono o vengono progettati più esercizi, anche insediati in unità
edilizie autonome realizzate contestualmente o in tempi diversi, dotata di
servizi esterni comuni quali parcheggi e percorsi pedonali (23);
c-bis) parco permanente attrezzato: area con superficie
superiore a 20 ettari comprendente strutture stabili per il tempo libero,
ricreative, culturali e attività complementari. Il parco permanente attrezzato
può includere strutture come definite alle lettere b) e c) a condizione che
siano articolate esclusivamente con esercizi di vicinato e medie strutture. La
superficie complessiva occupata dalle strutture commerciali non deve essere
superiore alla superficie complessiva occupata dagli impianti e dalle
attrezzature stabili destinate alle attività ludiche, ricreative e culturali
(24).
5. Le aree commerciali integrate devono presentare le tre
seguenti caratteristiche:
a) presenza di più esercizi commerciali la cui somma delle
rispettive superfici di vendita risulti superiore a mq. 2.500. L'area
commerciale integrata può essere formata sia da esercizi di vicinato che da
medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;
b) presenza di uno spazio unitario, omogeneo e circoscritto
che può essere attraversato anche da viabilità pubblica. È esclusa la presenza
dello spazio unitario omogeneo per la definizione dell'area commerciale
integrata se l'attraversamento avviene con una delle seguenti tipologie di
viabilità, così come già definite dall'articolo 3 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 1° aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro
stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri
abitati, di cui all'articolo 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765):
1) autostrade;
2) strade di grande comunicazione o di traffico
elevato;
3) strade di media importanza, limitatamente alle strade
statali non comprese tra quelle della categoria precedente e alle strade
provinciali o comunali aventi larghezza della sede superiore o uguale a metri
10,50;
c) collocazione in ambito extraurbano (25)).
6. Le aree commerciali integrate, la cui superficie
complessiva di vendita non può comunque superare il limite di superficie di
vendita stabilito dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e
b), devono essere urbanisticamente idonee e sono così classificate:
a) piccole: in un'area con superficie territoriale non
superiore a 2 ettari;
b) intermedie: composte da esercizi di qualsiasi dimensione
con esclusione delle strutture di tipo G2 del settore alimentare, in un'area con
una superficie territoriale tra 2 e 5 ettari;
c) di interesse provinciale: composte da esercizi di
qualsiasi dimensione e centri commerciali che occupano più di 5 ettari di
superficie territoriale (26)).
6-bis. Gli insediamenti di cui alle lettere a), b), c) e c
bis) del comma 4 devono essere previsti nella programmazione commerciale e dagli
strumenti urbanistici dei comuni e autorizzati secondo le modalità previste dai
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) (27).
6-ter. Le piccole aree commerciali integrate di cui alla
lettera a) del comma 6, che includono esercizi di vicinato e medie strutture,
con superficie di vendita complessiva fino a mq. 4 mila, sono programmate dai
comuni con i criteri di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15
(28).
6-quater. Sono definiti di interesse locale i centri
commerciali che, per collocazione e strutturazione, non esercitano significativi
effetti sulla rete distributiva di altri comuni oltre a quello in cui sono
insediati e che hanno una superficie di vendita massima di mq 4 mila in cui la
superficie di un singolo esercizio non può essere superiore alla categoria M3
(29).
6-quinquies. I centri commerciali di interesse locale, come
definiti al comma 6-quater:
a) nei comuni con popolazione residente superiore ai 25
mila abitanti sono programmati con i criteri di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 15;
b) nei comuni con popolazione residente fino a 25 mila
abitanti la programmazione è effettuata con il provvedimento previsto dal comma
1, lettera b), dell'articolo 2 (30).
6-sexies. Gli insediamenti di cui ai commi 6-ter, 6-quater
e 6-quinquies, qualora la superficie di vendita totale superi i mq. 2.500, sono
autorizzati dal comune con le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 8
(31).]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(17) Comma così modificato
dall'art. 5,
comma 1, lettere a) e b), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(18) Comma così sostituito
dall'art. 5, comma 1, lettera c), L.R.
7 maggio 2008, n. 5. Il testo originario
era così formulato: «2. I settori merceologici, definiti sulla base della
classificazione ISTAT-ATECO91, sono i seguenti: a) settore alimentare e misto
(alimentare e non alimentare); b) settore non alimentare beni per la persona:
comprendente i prodotti non alimentari dei settori 52.33 cosmetici e articoli di
erboristeria, 52.42 abbigliamento, 52.43 calzature; c) settore non alimentare
altri beni: 52.44 mobili e articoli d'illuminazione, 52.45 elettrodomestici e
apparecchi radio e televisori, 52.46.1 ferramenta articoli per il fai da te,
52.47 libri e articoli di cartoleria, 52.48 altri prodotti; d) settore non
alimentare altri beni a basso impatto urbanistico: comprendente i prodotti non
alimentari dei settori: 50.1 commercio autoveicoli, 52.46.3 articoli igienico
sanitari, 52.46.4 materiali per l'edilizia, 52.46.5 materiali termoidraulici,
52.46.6 macchine attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio,
52.48.8 natanti e accessori, nel caso in cui siano commercializzati solo i
prodotti di cui al presente settore. La superficie di vendita dell'esercizio è
calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita come definita
all'articolo 4, comma 1, lettera c).».
(19) Comma aggiunto
dall'art. 19,
comma 1, L.R.
28 dicembre 2006, n. 39.
(20) Comma aggiunto
dall'art. 5,
comma 1, lettera d), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(21) Lettera così modificata
dall'art. 5,
comma 1, lettera e), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(22) Lettera così modificata
dall'art. 5,
comma 1, lettera f), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(23) Lettera così sostituita
dall'art. 5,
comma 1, lettera g), L.R.
7 maggio 2008, n. 5. Il testo originario era così formulato: «c) area commerciale
integrata: un'area prevalentemente dedicata al commercio in cui esistono o
vengono progettate una pluralità di medie e grandi strutture di vendita, anche
insediate in unità edilizie autonome e realizzate in tempi diversi,
configurabili come complesso organico quanto a fruibilità per gli
utenti.».
(24) Lettera aggiunta
dall'art.5,
comma 1, lettera h), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(25) Comma così sostituito
dall'art. 5,
comma 1, lettera i), L.R.
7 maggio 2008, n. 5. Il testo originario
era così formulato: «5. Gli insediamenti di cui alle lettere a), b) e c) del
precedente comma devono essere previsti nella programmazione commerciale e dagli
strumenti urbanistici dei comuni e autorizzati secondo le modalità previste
dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).».
(26) Comma così sostituito
dall'art. 5,
comma 1, lettera i), L.R.
7 maggio 2008, n. 5. Il testo originario era così formulato: «6. Sono definiti di
interesse locale i centri commerciali che, per collocazione e strutturazione,
non esercitano significativi effetti sulla rete distributiva di altri comuni
oltre a quello in cui sono insediati e che hanno una superficie di vendita
massima di 4.000 mq in cui la superficie di un singolo esercizio non può essere
superiore alla categoria M3. Tali strutture verranno attivate secondo le
previsioni delle medie superfici.».
(27) Comma aggiunto
dall'art. 5,
comma 1, lettera j), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(28) Comma aggiunto
dall'art. 5,
comma 1, lettera j), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(29) Comma aggiunto
dall'art. 5,
comma 1, lettera j), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(30) Comma aggiunto
dall'art. 5,
comma 1, lettera j), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(31) Comma aggiunto
dall'art. 5,
comma 1, lettera j), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
Art. 6
Requisiti di accesso
all'attività.
[1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di
un'attività di commercio del settore alimentare, anche se effettuata nei
confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in
possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (32):
a) avere frequentato con esito positivo un
corso professionale per il commercio riconosciuto dalla Regione Puglia, da
un'altra Regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano (33);
b) avere esercitato in proprio, per almeno
due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al
dettaglio o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, presso imprese esercenti l'attività, in qualità di dipendente
qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge
o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di
coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.
[Per gli
esercenti attività nel settore alimentare vengono definiti requisiti formativi
specifici] (34)
(35).
2. In caso di società, il possesso di uno dei
requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante
o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
3. Non possono esercitare l'attività
commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
[a) coloro
che sono stati dichiarati falliti; ] (36).
b) coloro che hanno riportato una condanna,
con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è
prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia
stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a
pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti
di cui al Titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di
ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione,
rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più
condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in
giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis,
515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o
nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti a una delle
misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza.
4. L'accertamento delle condizioni di cui al
comma 3 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688
del codice di procedura penale, dal decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il divieto di esercizio dell'attività
commerciale, ai sensi del comma 3, permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo
estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(32) Alinea così
modificato dall'art. 19,
comma 2, lettera a), L.R. 28
dicembre 2006, n. 39.
(33)
Lettera così modificata dapprima dall'art. 12,
comma 2, L.R. 7 gennaio
2004, n. 1 poi dall'art. 19,
comma 2, lettera b), L.R. 28
dicembre 2006, n. 39.
(34)
Periodo soppresso dall'art. 19,
comma 2, lettera c), L.R. 28
dicembre 2006, n. 39.
(35)
Vedi, anche, con riferimento al testo del presente comma antecedente alle
modifiche apportate dall'art. 19,
L.R. 28
dicembre 2006, n. 39 il Reg. 23
dicembre 2004, n. 14.
(36) Lettera soppressa dall'art.6,
comma 1, lettera b), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
TITOLO II
Programmazione della rete
distributiva
(Giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. IV, sent. n. 7426 del
26-11-2009
(ud. del 07-07-2009), Impresa
Edile Eredi di Fuzio N. di Fuzio G.
e F. C. Snc c. Comune di Andria ed
Altgri
Art. 7
Contenuti dei documenti di
programmazione.
[1. In attuazione delle finalità di cui
all'articolo 3, i documenti regionali di programmazione della rete distributiva
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si articoleranno sulla base
delle seguenti direttive:
a) requisiti e procedure per l'insediamento
di medie e grandi strutture di vendita. Il documento deve contenere:
1)
Procedure per la valutazione delle domande di autorizzazione di grandi strutture
di vendita, che comprende:
1.1
modulistica e documentazione necessaria alla presentazione della domanda;
1.2
procedure e funzionamento della Conferenza dei servizi;
1.3
modalità di valutazione delle domande;
1.4
criteri per la valutazione d'impatto dei progetti d'insediamento;
2) Articolazione:
2.1 ulteriori specificazioni in relazione a quanto previsto nell'articolo
5, in relazione alla specificità dei diversi settori, tipologie e modalità
insediative;
2.2 definizione e semplificazione dell'iter autorizzativo per: strutture
di interesse locale, ampliamenti di modesta entità, strutture rientranti
all'interno di aree aventi normative o esigenze specifiche;
3) standard urbanistici: dotazione minima di parcheggi privati
pertinenziali, requisiti di accessibilità delle strutture;
4) indicazioni ai comuni: norme di raccordo fra la programmazione
comunale e sovracomunale, per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee
all'insediamento di medie e grandi strutture di vendita.
b) Obiettivi di presenza e di sviluppo per le
grandi strutture di vendita. Il documento deve contenere:
1) previsioni di grandi strutture di vendita
sul territorio regionale per: settore merceologico, classe dimensionale e
tipologia insediativa;
2) indirizzi e obiettivi di espansione della
rete distributiva che ne garantiscano un equilibrio sul territorio. Le aree
sovracomunali configurabili come unico bacino di utenza sono identificate nel
territorio delle province; (37)
3) previsioni realizzate sulla base di
un'analisi delle esigenze dei consumatori e dell'offerta distributiva esistente
e/o autorizzata ancorché non attiva. Si intende confermata la validità dei nulla
osta comunque rilasciati sulla base di provvedimenti dei commissari ad acta
nominati dai tribunali amministrativi regionali, alla data di approvazione della
presente legge. Il rilascio delle relative autorizzazioni è da richiedere entro
novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è soggetto a
verifica, da parte del Comune, della presenza degli altri requisiti di legge;
4) criteri per l'individuazione delle
priorità in caso di domande concorrenti.
2. Gli obiettivi di presenza hanno durata di tre anni dalla
data della loro approvazione e contengono le modalità di aggiornamento delle
previsioni. Essi possono essere aggiornati prima della scadenza con le stesse
modalità previste per l'approvazione (38).]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(37) Numero così modificato dall'art. 7,
comma 1, lettera a), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(38) Periodo aggiunto dall'art. 7,
comma 1, lettera b), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
Art. 8
Modalità di apertura,
trasferimento e ampliamento degli esercizi.
Giurisprudenza
T.A.R.
Bari
Sez. III, sent. n. 570 del
22-02-2006
(ud.
del 16-02-2006), M.I. S.p.a. c. Regione Puglia e
altri
[1. L'apertura, il trasferimento di sede e
l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato sono soggetti a
previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere
effettuati decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il
soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 6;
b) di avere rispettato i regolamenti locali
di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le
norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici,
l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) di aver rispettato il CCNL.
3. L'apertura, il trasferimento di sede, il
cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di una media
o grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
Comune competente per territorio.
4. L'apertura, il trasferimento di sede, il
cambiamento di settore di vendita e l'ampliamento della superficie di un centro
commerciale e di un'area commerciale integrata necessitano (39):
a) di autorizzazione per il centro come tale,
in quanto media o grande struttura di vendita, che è richiesta dal suo promotore
o, in assenza, congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che
vi danno vita, purché associati per la creazione del centro commerciale;
b) di autorizzazione o comunicazione, a
seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel
centro.
5. Nella domanda per il rilascio delle
autorizzazioni di cui sopra l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 6;
b) il settore o i settori merceologici,
l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui
all'articolo 9;
d) l'eventuale documentazione richiesta ai
sensi del comma 8 del presente articolo.
d-bis) l'impegno al rispetto del
contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) (40).
6. Il Comune adotta le norme sul procedimento
concernenti le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il
termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento,
entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato
il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare
trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
7. La domanda di autorizzazione per grandi
strutture di vendita è inoltrata al Comune, alla Provincia e alla Regione ed è
esaminata da una Conferenza di servizi indetta dalla Regione, composta dai
rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune competente per
territorio. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei
componenti e il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole
del rappresentante della Regione. Copia dell'autorizzazione deve essere
trasmessa alla Regione.
8. Le norme sulle procedure di valutazione
delle domande, anche nel caso di domande concorrenti, e sulla documentazione
necessaria alla presentazione sono contenute nella normativa di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), e sono coordinate con quanto previsto dall'articolo 16
(Procedure di verifica) della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla
valutazione dell'impatto ambientale).
9. Le procedure di valutazione sono volte a:
a) garantire la trasparenza del procedimento
e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche;
b) garantire l'insediamento in aree adeguate
dal punto di vista urbanistico e ambientale;
c) garantire la concorrenza tra diverse aree
di insediamento al fine di garantire la migliore qualità degli insediamenti;
d) definire il termine, comunque non
superiore a centottanta giorni dalla richiesta, entro il quale le domande devono
ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.
10. Alle riunioni della Conferenza di
servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i
rappresentanti dei comuni contermini e le associazioni e organizzazioni di cui
all'articolo 2, comma 2-bis. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del
territorio di altra regione confinante, la Conferenza dei servizi ne informa la
medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio
dell'autorizzazione (41).
11. La chiusura, il trasferimento della
gestione o della proprietà o la riduzione di superficie di un esercizio
commerciale sono soggetti a comunicazione da effettuarsi al Comune competente
per territorio. Nel caso di grandi strutture di vendita copia della
comunicazione deve essere inviata anche alla Regione.
12. L'attivazione dell'autorizzazione deve essere
effettuata integralmente entro un anno dal rilascio per le medie strutture di
vendita ed entro due anni per le grandi strutture di vendita, salvo proroga in
caso di comprovata necessità. La proroga viene concessa dal Comune competente
per territorio, per le grandi strutture di vendita previa riunione della
Conferenza dei servizi di cui al comma 7 con la procedura semplificata riportata
nel regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 (42).
12-bis Il cambiamento merceologico
all'interno del settore non alimentare è subordinato alla comunicazione al
Comune e ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione. Il cambiamento
merceologico, in caso di inserimento di settore con maggiore carico urbanistico,
comporta l'adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali (43).
12-ter. L'autorizzazione per le aperture, gli ampliamenti e
le trasformazioni per grandi strutture di vendita è subordinata a obblighi,
impegni e condizioni inclusi in un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del
Comune e della Regione, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
proponente, che contiene l'analitica elencazione degli obblighi, nonché
l'impegno del proponente a contribuire alla realizzazione di iniziative di
riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva. La
conferenza di servizi, in applicazione dell'articolo 72 della L.R. n. 28/2001,
in caso di eccezionale e comprovata necessità, concede, nei limiti di tempo di
validità dell'autorizzazione, la rateizzazione delle somme volte a contribuire
alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio,
previa presentazione di regolare fidejussione (44)
. ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(39) comma così
modificato dall'art. 8,
comma 1, lettera a), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(40) Lettera aggiunta dall'art. 8,
comma 1, lettera b), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(41) Comma così sostituito dall'art. 8,
comma 1, lettera c), L.R.
7 maggio 2008, n. 5. Il testo originario era così formulato: «10. Alle riunioni
della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo
consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio e le OO.SS., più rappresentative a
livello regionale. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di
altra regione confinante, la Conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne
richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.».
(42) Periodo così modificato dall'art. 8,
comma 1, lettera d), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(43) Comma aggiunto
dall'art. 19,
comma 3, L.R. 28
dicembre 2006, n. 39.
(44) Comma aggiunto dall'art. 28,
comma 1, L.R.
7 agosto 2013, n. 26.
Art. 9
Concentrazioni e accorpamenti di
esercizi.
[1. In assenza di strumenti comunali di
programmazione sono sempre concesse, fino al raggiungimento di una superficie di
vendita massima di 1.500 mq.:
a) l'autorizzazione all'apertura di una media
struttura di vendita mediante concentrazione di esercizi di vicinato operanti
nello stesso comune da almeno tre anni. La superficie massima di vendita del
nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi consentiti per
gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati o
accorpati;
b) l'autorizzazione all'ampliamento di una
media struttura di vendita mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di
vendita operanti nello stesso comune e operanti da almeno tre anni. La
superficie massima dell'ampliamento deve essere pari alla somma dei limiti
massimi consentiti per gli esercizi di vicinato, tenuto conto del numero degli
esercizi concentrati o accorpati e delle superfici delle medie strutture
concentrate o accorpate.
1-bis. I titolari degli esercizi accorpati o concentrati
devono comunicare la cessazione dell'attività al comune (45).
2. È fatto salvo il rispetto dei requisiti
urbanistici e le dotazioni di parcheggi.
3. I criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per le medie strutture di vendita di cui all'articolo 15, lettera
b), possono inibire o modificare le possibilità previste al comma 1 del presente
articolo. ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(45) Comma aggiunto dall'art. 9,
L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
Art. 10
Gestione di reparto.
[1. Il titolare di un esercizio commerciale
organizzato in più reparti, fermo restando l'applicazione del contratto
nazionale di lavoro e il rispetto delle norme vigenti in materia, in relazione
alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita può affidare uno o
più reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, a
un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, dandone
comunicazione al registro delle imprese presso la Camera di commercio e al
Comune.
2. Qualora non abbia provveduto a tali comunicazioni, il
titolare risponde dell'attività del soggetto stesso. Questi, a sua volta, deve
dare comunicazione al Comune e alla Camera di commercio. La fattispecie non
costituisce caso di sub-ingresso. ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
Art. 11
Sub-ingresso.
[1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di
un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il
trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante
possieda i requisiti di cui all'articolo 6 della presente legge.
2. La comunicazione di sub-ingresso è presentata entro sei
mesi dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento
della gestione o della titolarità dell'esercizio. La mancata comunicazione nei
termini di cui al presente comma comporta le sanzioni previste ai commi 3 e 6
dell'articolo 27 (46).
3. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione è
reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano comunicazione, purché gli
stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del
codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i
terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i
requisiti di cui all'articolo 6 della presente legge. In mancanza dei requisiti,
gli stessi possono chiedere al comune la sospensione dell'attività per un anno
(47). ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(46) Comma così sostituito dall'art. 10,
comma 1, lettera a), L.R.
7 maggio 2008, n. 5. Il testo originario era così formulato: «2. La
comunicazione di sub-ingresso è presentata, pena la decadenza, entro sei mesi
dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall'atto di trasferimento
della gestione o della titolarità dell'esercizio.».
(47) Periodo aggiunto dall'art. 10,
comma 1, lettera b), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
TITOLO III
Disposizioni di carattere
urbanistico
Art. 12
Pianificazione territoriale e
urbanistica degli insediamenti commerciali.
Giurisprudenza
T.A.R.
Lecce
Sez. I, sent. n. 4277 del
24-08-2006
(ud. del
24-05-2006), D. Srl c. Comune di Galatina e altri
[1. I comuni, entro centottanta giorni
dall'emanazione del provvedimento attuativo di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), individuano le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali
attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità degli indirizzi
generali di cui all'articolo 3, con particolare riferimento al dimensionamento
della funzione commerciale nelle diverse articolazioni previste all'articolo 5.
2. L'insediamento di grandi strutture di
vendita e di medie strutture di vendita di tipo M3 è consentito solo in aree
idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi
anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento
dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute
necessarie. ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
Art. 13
Dotazione di aree a
parcheggio.
[1. I comuni, in sede di formazione degli
strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti, provvedono a
definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi
insediamenti commerciali, le dotazioni di aree private destinate a parcheggio
oltre quelli di legge statale.
2. La dotazione di aree private destinate a
parcheggio è stabilita dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), tenendo conto della dimensione, del settore merceologico e della tipologia
insediativa nonché delle specificità dei centri storici e delle zone
urbanizzate.
3. I
requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a
seguito di modifiche della superficie di vendita e del settore merceologico, a
qualunque titolo intervenute. Il venire meno di tali requisiti determina la
revoca dell'autorizzazione commerciale. In mancanza dei requisiti, gli stessi
possono chiedere al comune la sospensione dell’attività per un anno.(48)
4. Al fine di promuovere l'insediamento di
attività commerciali nei centri storici e nelle zone urbanizzate, il
provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), detta disposizioni
particolari per tali aree in merito alla dotazione di parcheggio.
5. Per gli esercizi di vicinato non sono
previste dotazioni di aree private a parcheggio. ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(48)
Comma già modificato dalla l.r.
39/2006, art.
19 è stato così integrato
dalla l.r.
5/2008, art.
10, c. 1, lett.
b)
Art. 14
Correlazione tra concessione
edilizia e autorizzazione commerciale.
[1. La presentazione della domanda di
autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita deve avvenire in maniera
coordinata alla richiesta del relativo titolo edilizio. Il regolamento di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), definisce le modalità di coordinamento tra
i due procedimenti.
2. Il rilascio del titolo edilizio avviene in
maniera contestuale o successiva al rilascio dell'autorizzazione commerciale.
3. L'autorizzazione amministrativa per
l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di
vendita può essere rilasciata soltanto in conformità degli strumenti di
pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica e previa verifica delle
condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standard urbanistici in
relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento.
]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
TITOLO IV
Indicazioni ai comuni
(Giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. V, sent. n. 5235 del 07-09-2009 (ud. del
21-04-2009),
Regione Puglia c. S.R.L. Emmelle
Immobiliare e altri
Art. 15
Strumenti comunali di
programmazione e incentivazione.
[1. I comuni, entro centottanta giorni
dall'emanazione del provvedimento attuativo di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, consultate le
organizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, si dotano dei seguenti strumenti:
a) documento di valutazione del commercio con
i seguenti contenuti minimi:
1) un'analisi della rete commerciale
costituita almeno dalla quantificazione degli esercizi di vicinato suddivisi per
settore e dalla localizzazione e classificazione di ciascuna media o grande
struttura esistente;
2) un'analisi delle previsioni del PRG
vigente, consistente nella mappatura delle possibilità di insediamento di
strutture commerciali e delle relative condizioni normative e requisiti di
insediamento;
3) una valutazione delle previsioni del PRG
vigente rispetto ai criteri della presente legge;
4) l'individuazione delle aree da sottoporre
a misure di incentivo di cui agli articoli 16 e 17 della presente legge.
Tale documento deve essere inviato alla
Regione e costituisce elemento di valutazione necessario per la Conferenza dei
servizi per il rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture di vendita. In
assenza di tale provvedimento la Regione valuta l'autorizzazione sulla base dei
criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
b) criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per le medie strutture di vendita e le strutture di interesse
locale:
1) i criteri individuano, sulla base delle
analisi di cui alla lettera a) e dell'evoluzione della domanda di beni e servizi
del Comune, i parametri per la graduazione e le modalità attuative delle aree
urbanisticamente idonee per l'insediamento di medie strutture di vendita e delle
strutture di interesse locale. Le previsioni sono articolate secondo i settori
merceologici, le tipologie dimensionali e le modalità insediative previste
dall'articolo 5;
2) i criteri devono essere rivisti ogni tre
anni sulla base dell'evoluzione del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) e
delle potenzialità del mercato locale;
3) i criteri di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), definiscono le modalità di verifica dell'influenza sovracomunale
delle previsioni relative a grandi strutture di interesse locale, medie
strutture di vendita di tipo M3 e, limitatamente ai comuni con popolazione
inferiore ai 10 mila abitanti, di tipo M2;
c) misure di promozione e sviluppo del
commercio nelle aree a vocazione commerciale dei centri storici, delle aree
urbane, dei centri di minor consistenza demografica e delle altre aree definite
negli articoli 16 e 17. ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
Art. 16
Sviluppo e promozione dei centri
storici e delle aree urbane.
[1. I comuni individuano, anche facendo riferimento alla
delimitazione degli strumenti urbanistici comunali, i centri storici e le aree
urbane a consolidata presenza commerciale da sottoporre a misure di incentivo e
di sostegno al commercio. Tali ambiti possono costituire i distretti urbani del
commercio, caratterizzati da una gestione unitaria in grado di sviluppare
sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali nonché con altre
funzioni urbane di natura pubblica e privata (49).
1-bis. La Giunta regionale definisce le procedure e le
modalità per identificare e promuovere i distretti urbani del commercio (50).
2. Ai fini di cui al comma 1 il Comune può, all'interno dei
provvedimenti di cui all'articolo 15 o con appositi progetti di valorizzazione
commerciale, prevedere:
a) il divieto di vendita di particolari merceologie o
settori merceologici;
b) la possibilità di interventi in materia merceologica e
qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione
regionale;
c) facilitazioni in materia di orari, apertura, vendite
straordinarie e di occupazione di suolo pubblico nelle aree attigue ai pubblici
servizi;
d) disposizioni particolari a tutela del patrimonio
storico, artistico o ambientale;
e) di disporre misure di agevolazione tributaria e sostegno
finanziario.
3. I progetti di valorizzazione commerciale di cui al comma
2 sono elaborati d'iniziativa del Comune in accordo con i soggetti pubblici, i
privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative
anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali.
4. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del
settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli
esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge
25 agosto 1991, n. 287, gli esercenti attività di artigianato di servizio e di
valore storico e tradizionale, operanti all'interno dell'area individuata dal
Comune.
5. Nell'elaborazione del progetto il Comune esamina le
politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia
degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e
qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa
presenti.
6. Il progetto di valorizzazione commerciale può prevedere:
a) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo
urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica;
b) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
c) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di
nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso
l'insediamento di medie strutture di vendita;
d) l'attuazione di azioni di promozione;
e) l'individuazione di una struttura per la gestione
coordinata degli interventi sul territorio.
7. Il Comune, sulla base del progetto, può:
a) incentivare la qualificazione delle attività economiche
esistenti o il loro addensamento anche attraverso: l'utilizzo della fiscalità
locale, la monetizzazione o ridefinizione dei requisiti urbanistici,
facilitando, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o
regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti,
anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi;
b) vietare i cambi di destinazione d'uso da attività
commerciale, artigianale o pubblico esercizio ad altri usi che comportino la
cessazione delle attività.
8. La Regione coordina gli interventi di cui al presente
articolo con quelli previsti da altre leggi regionali che possono applicarsi ai
medesimi progetti al fine di assicurare le sinergie fra i diversi canali di
finanziamento.
8-bis. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme del
presente articolo, i casi in cui le modifiche di carattere urbanistico dallo
stesso previste non costituiscono varianti agli strumenti urbanistici vigenti
sono individuati con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)
(51). ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(49) Periodo aggiunto dall'art. 11,
comma 1, lettera a), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(50) Comma aggiunto
dall'art. 11,
comma 1, lettera b), L.R.
7 maggio 2008, n. 5, e in attuazione del presente comma vedi il Reg.
reg. 15 luglio 2011, n. 15.
(51) Comma aggiunto dall'art. 11,
comma 1, lettera c), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
Art. 17
Sviluppo e rivitalizzazione dei
centri di minor consistenza demografica.
[1. Nei comuni con popolazione residente
inferiore a 5 mila abitanti, nelle frazioni e nelle zone montane e insulari,
individuate con atto della Provincia ove le stesse ricadono, i comuni possono
dotarsi di appositi strumenti di promozione e sviluppo della rete di vendita,
comprendenti la possibilità di realizzazione di centri polifunzionali di
servizio.
2. I centri polifunzionali possono prevedere
la presenza in unica struttura, o complesso unitario comunque rientrante entro i
limiti delle medie strutture di tipo M1, di:
a) attività di vendita di prodotti vari con
valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali pugliesi;
b) servizi per la promozione del territorio;
c) attività di pubblico esercizio, di vendita
di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi
pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.
3. Per i centri polifunzionali possono essere
previste:
a) l'esenzione da vincoli di orario o di
chiusura domenicale e festiva;
b) l'esenzione da tributi locali e regionali.
4. I centri polifunzionali sono promossi
curando la massima accessibilità all'utenza e la loro collocazione anche al
servizio di più centri abitati circonvicini. Della loro presenza è data idonea
informazione agli utenti, anche mediante segnalazione a distanza con apposita
segnaletica stradale.
5. Ai centri polifunzionali è dato
riconoscimento con provvedimento comunale comunicato alla Regione.
6. La Regione può intervenire con
finanziamenti volti ad agevolarne la costituzione e il funzionamento.
7. I comuni possono procedere
all'autointestazione e contestuale cessione di azienda a terzi di attività
commerciali, assunte per finalità di servizio alla collettività.
8. Con appositi provvedimenti, la Giunta
regionale definisce gli ulteriori adempimenti necessari all'applicazione del
presente articolo. ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(Giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. V, sent. n. 1179 del
29-02-2012 (ud. del 22-11-2011), Comune di Bari c. Ta.It. S.p.A. e
altri
Art. 18
Orari di apertura e di chiusura (52).
[1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli
esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri
emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo
2, comma 2-bis (53).
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti
i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali
limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di
chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici
ore giornaliere (54).
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario
di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri
mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la
chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni,
sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura
infrasettimanale.
5. Il Comune, sentite le organizzazioni e associazioni di
cui al comma 1, individua i giorni nei quali gli esercenti possono derogare
all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono quelli
del mese di dicembre, nonché un'ulteriore domenica o festività per ogni altro
mese dell'anno. Ulteriori aperture possono essere definite di concerto con le
organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, nel numero massimo consentito
per i comuni a economia prevalentemente turistica e città d'arte di cui al comma
6 (55).
5-bis. Nel definire le ulteriori deroghe di cui al comma 5
i comuni e le organizzazioni e associazioni di cui al comma 1 devono:
a) tener conto dei principi di concorrenza e pari
opportunità per imprenditori e consumatori e utenti e di quanto disposto dai
comuni contermini a economia prevalentemente turistica e città d'arte;
b) favorire le opportunità di vendita nei periodi dei
saldi;
c) tenere conto di protocolli d'intesa sottoscritti dalla
Regione, dalle associazioni regionali dei produttori e dalle stesse associazioni
di categoria di cui all'articolo 2, comma 2-bis, finalizzati alla valorizzazione
delle produzioni tipiche pugliesi (56).
6. Nei comuni a economia prevalentemente turistica e nelle
città d'arte, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di
chiusura e possono derogare dall'obbligo della chiusura festiva e domenicale
nelle domeniche e festività comprese nel periodo maggio-settembre, oltre che nei
giorni disposti ai sensi del comma 5, fermo restando quanto previsto al comma
8-quater. Il calendario delle domeniche e festività nelle quali è consentito
derogare all'obbligo di chiusura viene definito dal Comune di concerto con le
organizzazioni e associazioni di cui al comma 1 (57).
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle seguenti tipologie di attività:
a) le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di
vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le
autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite
di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli
esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da
giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette,
videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli
da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali,
qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in
maniera esclusiva o prevalente, e le sale cinematografiche (58).
b) gli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto
urbanistico (59);
c) gli esercizi localizzati all'interno di parchi
permanenti attrezzati in attività di cui alla lettera c-bis) del comma 4
dell'articolo 5 (60).
8. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire
l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive. Il sindaco
definisce le modalità per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
8-bis. In base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari
caratteristiche di alcune parti del territorio, i comuni, di concerto con le
organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, possono autorizzare l'esercizio
dell'attività di vendita, sia nei giorni festivi che in orario notturno,
esclusivamente degli esercizi di vicinato (61).
8-ter. In occasione di particolari eventi che possono
determinare notevoli afflussi di consumatori, i comuni, di concerto con le
organizzazioni e associazioni di cui al comma 1, possono autorizzare l'apertura
degli esercizi in orario notturno (62).
8-quater. Gli esercizi di commercio al dettaglio devono
rimanere chiusi nei seguenti giorni:
a) 1° gennaio;
b) domenica di Pasqua;
c) 25 aprile;
d) 1° maggio;
e) 2 giugno;
f) 25 e 26 dicembre (63).
8-quinquies. Il provvedimento comunale di cui al comma 6
deve essere emanato dal comune entro il 31 ottobre di ogni anno (64).
8-sexies. Il provvedimento comunale di cui al comma 5 deve
essere emanato dal comune entro il 30 novembre di ogni anno (65).
8-septies. Ai fini di quanto disposto dal presente
articolo, l'Assessorato regionale al turismo promuove, d'intesa con
l'Assessorato allo sviluppo economico e di concerto con le organizzazioni e le
associazioni di cui al comma 1, specifici protocolli con particolare riguardo ai
comuni di rilevanza e interesse turistico (66).
8-octies. Ulteriori aperture festive o domenicali, anche in
deroga a quanto previsto ai commi 5, 6 e 8-quater, possono essere stabilite dai
comuni sulla base di accordi sottoscritti con le organizzazioni e associazioni
di cui all'articolo 2, comma 2-bis (67). ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(52) Ai sensi dell'art. 20,
comma 1, L.R.
7 maggio 2008, n. 5 entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della stessa legge, i Comuni adeguano i loro
provvedimenti assunti in materia di orari e chiusura domenicale e festiva degli
esercizi alle disposizioni di cui al presente articolo.
(53) Comma così sostituito dall'art. 12,
comma 1, lettera a), L.R.
7 maggio 2008, n. 5. Il testo originario
era così formulato: «1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli
esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli
esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri
emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle
imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti.».
(54) Comma così modificato dall'art. 12,
comma 1, lettera b), L.R.
7 maggio 2008, n. 5. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario
numero di 12 ore giornaliere con quello attuale di 13 ore.
(55) Il presente comma, già corretto con avviso di rettifica
pubblicato nel B.U.R.P. 11 dicembre 2003, n. 145, è
stato poi così sostituito dall'art. 12,
comma 1, lettera c), L.R.
7 maggio 2008, n. 5. Il testo originario
era così formulato: «5. Il Comune, sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative, individua i giorni e le zone del territorio nei
quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e
festiva. Detti giorni comprendono quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori
quattro domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno. Ulteriori
aperture possono essere definite in accordo con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative cui al comma 1.».
(56) Comma aggiunto dall'art. 12,
comma 1, lettera d), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(57) Comma così sostituito dall'art. 12,
comma 1, lettera e), L.R.
7 maggio 2008, n. 5. Il testo originario
era così formulato: «6. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle
città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano
liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo
di cui al comma 4.».
(58) La presente lettera, il cui testo era già presente sin
dall'origine, è il risultato della separazione di detto testo dall'alinea
introduttivo del presente comma, per effetto della modifica disposta
dall'art. 12, co7) Lettera aggiunta dall'art. 12,
comma 1, lettera g), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(59) Lettera aggiunta dall'art. 12,
comma 1, lettera g), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(60) Lettera aggiunta
dall'art. 12,
comma 1, lettera g), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(61) Comma aggiunto dall'art. 12,
comma 1, lettera h), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(62) Comma aggiunto dall'art. 12,
comma 1, lettera h), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(63) Comma aggiunto dall'art. 12,
comma 1, lettera h), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(64) Comma aggiunto dall'art. 12,
comma 1, lettera h), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(65) Comma aggiunto dall'art. 12,
comma 1, lettera h), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(66) Comma aggiunto
dall'art. 12,
comma 1, lettera h), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(67) Comma aggiunto dall'art. 22,
L.R. 30 aprile 2009, n. 10.
Art. 19
Pubblicità dei prezzi.
[1. I prodotti esposti per la vendita al
dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate
adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque
collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita
al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo
scopo.
1-bis. [Il
prezzo è indicato in euro e, a solo scopo informativo, anche nel corrispondente
ammontare in lire] (68).
1-ter. [L'obbligo di indicare anche in lire il prezzo di
vendita deve essere applicato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte
al pubblico] (69).
1-quater. [Il prezzo in lire è indicato con le stesse
dimensioni e carattere del prezzo in euro]
(70).
1-quinquies. [Il doppio prezzo di vendita al pubblico del prodotto
non trova applicazione esclusivamente per i farmacisti e i Direttori di
farmacia, limitatamente ai prodotti farmaceutici, e per le rivendite dei
giornali. Tale obbligo non si applica altresì agli esercizi che effettuano
esclusivamente vendite attraverso apparecchi automatici in appositi locali a ciò
adibiti] (71).
1-sexies. [Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter,
1-quater e 1-quinquies sono in vigore fino alla data del 31 dicembre 2009] (72).
1-septies. [La Giunta regionale provvede a emanare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa
consultazione delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni dei
commercianti, apposito regolamento che fisserà la data di entrata in vigore
dell'obbligo di cui al comma 1-bis] (73).
2. Quando sono esposti insieme prodotti
identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli
esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di
vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere
osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita
al dettaglio si trova già impresso in maniera chiara e con caratteri ben
leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi
dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti
circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di
misura. ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(68) Comma aggiunto dall'art. 26,
L.R. 12
agosto 2005, n. 12, poi così modificato
dall'art. 26,
comma 1, L.R. 2
dicembre 2005, n. 17 e infine abrogato
dall'art. 8, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.
(69)
Comma aggiunto dall'art. 26,
L.R. 12
agosto 2005, n. 12, poi abrogato dall'art.
8,
L.R. 19
luglio 2006, n. 22.
(70)
Comma aggiunto dall'art. 26,
L.R. 12 agosto 2005, n. 12, poi abrogato dall'art. 8,
L.R. 19 luglio 2006, n. 22.
(71)
Comma aggiunto dall'art. 26,
L.R. 12 agosto 2005, n. 12, poi abrogato dall'art. 8,
L.R. 19 luglio 2006, n. 22.
(72)
Comma aggiunto dall'art. 26,
L.R. 12 agosto 2005, n. 12, poi abrogato dall'art. 8, L.R. 19 luglio 2006, n. 22.
(73) Il
presente comma, aggiunto dall'art. 26, L.R. 12
agosto 2005, n. 12, è stato poi così
sostituito dall'art. 26,
comma 2, L.R. 2
dicembre 2005, n. 17 e infine abrogato
dall'art. 8, L.R. 19
luglio 2006, n. 22. Il testo originario era
così formulato: «1-septies. Entro il termine di cui al comma 1-sexies, la Giunta
regionale provvede a emanare apposito regolamento, previa consultazione delle
associazioni dei consumatori e delle organizzazioni dei commercianti.».
Art. 20
Vendite straordinarie (74).
[1. Per vendite straordinarie si intendono le
vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali
nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed
effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate
dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie
merci, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione
dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o
rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno,
previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i
prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole
deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate
dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e
per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente
articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale
sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. La Regione, con le modalità di
consultazione di cui all'articolo 2, comma 2, disciplina con apposito
provvedimento: le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una
corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di
liquidazione e delle vendite di fine stagione.]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(74)
Vedi, anche, l'art. 1, Reg. 23
dicembre 2004, n. 12.
TITOLO V
Strumenti di promozione del
commercio
Art. 21
Osservatorio regionale del
commercio (75).
]1. È istituito l'Osservatorio regionale del
commercio.
2. L'Osservatorio regionale opera in raccordo
con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema
coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete
distributiva.
3. L'Osservatorio regionale persegue le
seguenti finalità:
a) realizzare un sistema informativo della
rete distributiva con la collaborazione dei comuni, per l'utilizzazione dei dati
contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e
alle denunce all'Ufficio del registro delle imprese;
b) valutare l'andamento delle problematiche
della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai
processi derivanti dall'entrata in vigore della riforma di settore;
c) fornire le basi conoscitive per la
programmazione regionale nel settore del commercio;
d) valutare il grado di attuazione e
l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
e) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione
e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della
distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura
dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza e
articolazione delle associazioni di categoria;
f) diffondere l'informazione sui programmi
comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali
o loro forme consortili.
4. Il sistema informativo regionale del
commercio è finalizzato alla valutazione della consistenza e della evoluzione
delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio, alla
comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con
la rete distributiva nazionale.
5. Le modalità per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Osservatorio regionale, nonché le procedure, i criteri e le
modalità di partecipazione dei rappresentanti degli enti locali, delle autonomie
funzionali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e
dei lavoratori dipendenti, sono stabilite con apposito provvedimento attuativo.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla
Regione, entro il 30 marzo di ogni anno, la situazione dell'offerta commerciale
del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente sulla base dei modelli forniti
dalla Regione. ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(75) Vedi, anche, l'art.
2, comma 1, Reg. 23
dicembre 2004, n. 10.
Art. 22
Assistenza tecnica alle piccole e
medie imprese commerciali (76).
[1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere
nelle imprese della distribuzione, e in particolare nelle piccole e medie
imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a
sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i
sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di
elevare il livello tecnologico.
2. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della
rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese
costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale.
L'istituzione può essere richiesta anche con riferimento a un'unica provincia da
associazioni che siano presenti nel relativo Consiglio camerale con propri
consiglieri in rappresentanza del commercio o che rappresentino almeno il 10 per
cento della consistenza delle imprese commerciali risultanti attive nei dati di
Unioncamere (77).
2-bis. [I centri devono
comprovare l'esistenza di strutture operative, a essi riconducibili, operanti
nel territorio di tutte le province] (78).
3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di
assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione
tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa,
accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori,
tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie
eventualmente previste dallo statuto dei centri di cui al comma 2, nonché
attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, tramite
apposite convenzioni, dei centri medesimi autorizzati dalla Regione allo scopo
di facilitare il rapporto con le imprese utenti (79).
5. Con apposito provvedimento sono definiti:
a) i requisiti affinché centri istituiti, anche in forma
consortile, dalle associazioni di categoria del commercio e dalle Camere di
commercio possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica;
b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri le cui
attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli
operatori commerciali che ne facciano richiesta;
c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica
considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese
commerciali;
d) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita
istituzione e funzionamento dei centri di assistenza tecnica;
d-bis) le modalità con le quali la Regione opera il
controllo sui dati di cui al comma 2 e i requisiti minimi delle sedi dei centri
di assistenza tecnica (80).
5-bis. Ai centri di assistenza alle imprese autorizzati
dalla Regione, tramite apposita convenzione, possono essere affidate le attività
di gestione di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge
regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Disciplina dei regimi regionali di
aiuto), limitatamente alle attività di cui al Reg.
18 marzo 2005, n. 9 e al Reg.
18 marzo 2005, n. 12 (81). ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(76) Vedi, anche, l'art. 1, Reg.
23 dicembre 2004, n. 13.
(77) Il presente comma, già modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera a), L.R.
1° ottobre 2007, n. 26, è stato poi così
sostituito dall'art. 13,
comma 1, lettera a), L.R.
7 maggio 2008, n. 5. Il testo originario era così formulato: «2. Al fine di
sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere
istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma
consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del
settore a livello regionale e presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL) e da altri soggetti interessati.».
(78) Comma aggiunto dall'art. 1,
comma 1, lettera b), L.R.
1° ottobre 2007, n. 26, poi abrogato
dall'art. 13,
comma 1, lettera b), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(79) Comma così sostituito dall'art. 13,
comma 1, lettera c), L.R.
7 maggio 2008, n. 5. Il testo originario era così formulato: «4. Le
amministrazioni comunali possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di
facilitare il rapporto con le imprese utenti.».
(80) Lettera aggiunta dall'art. 13,
comma 1, lettera d), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(81) Comma aggiunto dall'art. 13,
comma 1, lettera e), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
TITOLO VI
Forme speciali di vendita al
dettaglio
Art. 23
Spacci interni.
[1. La vendita di prodotti a favore di
dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di
cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle
scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per
territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non
abbiano accesso dalla pubblica via.
2. L'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata
la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 della persona preposta alla
gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei
locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita. ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
Art. 24
Apparecchi automatici.
[1. La vendita dei prodotti al dettaglio per
mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune
competente per territorio.
2. L'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata
la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, il settore
merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene
installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del
suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici
effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle
medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
4-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria
nel caso di inizio attività e prima installazione di apparecchi nel comune. In
caso di intervenute variazioni il titolare dell'attività, entro sei mesi dalle
stesse, deve inviare al comune un prospetto aggiornato degli impianti installati
con indicazione delle ubicazioni e dei settori merceologici (82). ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(82) Comma aggiunto dall'art. 15,
L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
Art. 25
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione(83).
[1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite
televisione o altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico(84) è
soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza,
se persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a
seguito di specifica richiesta. È consentito l'invio di campioni di prodotti o
di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere
dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e il
settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate
tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in
onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti prescritti dalla
presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la
trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione
sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle
imprese e il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il
libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo
della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto
terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano
altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(codice di consumo) (85). ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(83) Rubrica così modificata dall'art. 16,
comma 1, lettera a), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(84) Periodo così modificato dall'art. 16,
comma 1, lettera b), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(85) Comma così modificato dall'art. 16,
comma 1, lettera c), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
Art. 26
Vendite effettuate presso il
domicilio dei consumatori.
[1. La vendita al dettaglio o la raccolta di
ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a previa
comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona
fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata
la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende
avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco
all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede
legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un
tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non
appena esse perdono i requisiti richiesti dall'articolo 6.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al
comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le
generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e
dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere
esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati
si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore
effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai
commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente
le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano
altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206/2005 (86).
10. L'esibizione o illustrazione di cataloghi
e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il
domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche
temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago sono sottoposte alle
disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui ai commi
4, 5, 6 e 8. ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(86) Comma così modificato dall'art. 17,
L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
TITOLO VII
Sanzioni e norme finali
Art. 27
Sanzioni.
[1. Chiunque viola le disposizioni di cui
agli articoli 6, 8 - commi 1, 2 e 3 - 18 - comma 4 - 23, 24, 25 e 26 della
presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 2 mila 500 a euro 15 mila.
2. In caso di particolare gravità o di
recidiva la competente autorità comunale deve inoltre disporre la sospensione
dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a
venti giorni lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la
stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento
della sanzione mediante oblazione.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 11 e all'articolo 11, comma 2 e alle altre disposizioni contenute negli
altri articoli della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3 mila (87).
4. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare (88):
a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita
entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande
struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l'attività per un periodo superiore a un anno
salvo proroga in caso di comprovata necessità (89);
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui
all'articolo 6;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in
materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta
ai sensi del comma 2.
5. La competente autorità comunale ordina la chiusura di un
esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attività per un periodo superiore a un anno
salvo proroga in caso di comprovata necessità (90);
b) non risulta più
provvisto dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1;
c) nel caso di ulteriore
violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la
sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo
dell'attività la competente autorità comunale ordina la chiusura immediata
dell'esercizio di vendita.
7. La competenza per le violazioni di cui al
presente articolo è del Comune nel quale hanno avuto luogo. Allo stesso Comune
pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da
ordinanze di ingiunzioni di pagamento.
8. La Regione può richiedere al Comune la
chiusura di un esercizio non in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo
8 ovvero la revoca dell'autorizzazione rilasciata in maniera non conforme alla
presente legge.
9. In caso di mancata attuazione di quanto
previsto al comma precedente la Regione, decorsi novanta giorni dalla richiesta,
nomina un commissario ad acta per l'attuazione dei necessari provvedimenti.
]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(87) Comma così modificato dall'art. 18,
comma 1, lettera a), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(88) Alinea così modificato dall'art.18,
comma 1, lettera b), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(89) Lettera così modificata dall'art. 18,
comma 1, lettera c), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(90) Lettera così modificata dall'art. 18,
comma 1, lettera d), L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
Art. 28
Disposizioni transitorie e
finali.
[1. Le domande di rilascio delle
autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n.
426, già trasmesse alla Giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data
del 16 gennaio 1998, corredate a norma secondo l'attestazione del responsabile
del procedimento e che abbiano un giudizio amministrativo in corso alla data del
31 gennaio 2003, sono esaminate secondo la procedura di cui al comma 2.
2. Il proponente presenta alla Regione, a
pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, apposita dichiarazione di conferma dell'istanza
impegnandosi contestualmente alla rinuncia a ogni azione legale e risarcitoria
nei confronti dell'ente, concernente l'iniziativa. La dichiarazione deve essere
corredata di certificazione del Comune il cui territorio è interessato
dall'insediamento comprovante la perdurante fattibilità dell'intervento dal
punto di vista urbanistico. Il dirigente competente verifica che l'istanza sia
corredata secondo le indicazioni del presente comma e provvede sulla medesima
rilasciando o negando il nulla osta nel termine di sessanta giorni dalla
presentazione della predetta dichiarazione in deroga agli obiettivi di vendita
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ma in conformità a quelli vigenti al
16 gennaio 1998.
2-bis. In caso di nulla osta regionali rilasciati ai sensi
della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), o pareri
favorevoli rilasciati dalla Conferenza di servizi di cui all'articolo 8
(Modalità di apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi) della
presente legge, cui non è seguita un'autorizzazione integrale, il richiedente
presenta al comune, a pena di decadenza, entro il 15 giugno 2009, apposita
richiesta, nei limiti del 50 per cento della superficie non autorizzata,
contenente la dichiarazione di rinuncia di ogni azione legale e risarcitoria
relativamente alla superficie esclusa dall'autorizzazione. Il comune nei
successivi trenta giorni, verificata la persistenza dei requisiti urbanistici,
ambientali e di accessibilità, nonché gli standard di parcheggio, rilascia le
relative autorizzazioni, trasmettendone copia alla Regione. La superficie
autorizzata deve essere detratta dalla disponibilità prevista, in applicazione
dell'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3, nel medesimo bacino di utenza
(91).
3. È vietato l'esercizio congiunto nello
stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio; resta salvo
il diritto acquisito dagli esercenti in attività. Il divieto non si applica ai
prodotti del settore altri beni a basso impatto di cui all'articolo 5.
4. Ai fini della commercializzazione restano
salve le disposizioni concernenti la vendita di prodotti previsti da leggi
speciali.
5. La presente legge abroga la legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24, fatto salvo per quanto previsto nei
commi successivi.
6. Fino all'emanazione dei provvedimenti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), rimane in vigore
quanto disposto in merito dalla legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24 e successive modificazioni e dalle
conseguenti normative attuative. Le vendite di fine stagione o saldi sono
fissate nei periodi dal 7 gennaio al 28 febbraio e dal 15 luglio al 15 settembre
per il 2004 (92).
7. Sono abrogati gli articoli 13
e 14
della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 24.
8. Per il commercio su aree pubbliche si
continua ad applicare la legge
regionale 24 luglio 2001, n. 18.
9. Fino all'approvazione del provvedimento di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono inammissibili le domande di
autorizzazione per grandi strutture di vendita.
10. Sono fatti salvi gli effetti delle
sospensioni già disposte con il Reg. 21
dicembre 2001, n. 11, il Reg. 28
giugno 2002, n. 5, il Reg. 23
dicembre 2002, n. 10, il Reg. 28
gennaio 2003, n. 1, il Reg. 18 aprile
2003, n. 3, il Reg. 27 maggio
2003, n. 4, il Reg. 30 giugno
2003, n. 5 e il Reg. 30 luglio
2003, n. 8. Le domande comunque presentate ai sensi dell'articolo 5
del Reg. 20 marzo
2001, n. 4, devono essere riproposte secondo le modalità definite nei
provvedimenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
10-bis. Fino alla scadenza del termine di
centottanta giorni di cui all'articolo 15, per il rilascio delle autorizzazioni
per medie strutture di vendita restano in vigore gli strumenti di programmazione
comunale approvati ai sensi della legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24 (Principi e direttive per l'esercizio
delle competenze regionali in materia di commercio) (93).
10-ter. Le autorizzazioni devono essere
rilasciate con riferimento alla nuova articolazione delle tipologie distributive
di cui all'articolo 5, ma entro le classi dimensionali previste dalla
programmazione comunale approvata (94).
10-quater. Per i Comuni che non hanno
approvato gli strumenti di programmazione per medie strutture di vendita ai
sensi della L.R. n.
24/1999, si applicano gli automatismi previsti dall'articolo 9, comma
1, lettere a) e b), ma solo per l'autorizzazione di esercizi entro i limiti
della tipologia M1 (600 mq) (95).
10-quinquies. Decorso il termine di cui al
comma 10-bis, si applica quanto previsto dall'articolo 9 (96).
10-sexies. Fino all'approvazione del
regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è fatto salvo il
rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.
24/1999 sull'idoneità urbanistica delle aree e sugli standard di
parcheggio (97).
10-septies. Sono, inoltre, fatti salvi gli effetti delle
sospensioni disposte con il Reg. 28 ottobre 2005, n. 26, l'articolo 9
dellalegge
regionale 19 luglio 2006, n. 22, l'articolo 15
della legge
regionale 17 aprile 2007, n. 10 e l'articolo 26
della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (98).
10-octies. Le modifiche delle aree commerciali integrate
sono consentite in base alle norme del regolamento di cui all'articolo 2, comma
1, lettere a e b) (99).
10-novies. I dati relativi alle aree commerciali 1integrate
costituiscono elementi di valutazione per la definizione degli obiettivi di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge (100). ]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)
(90) Comma aggiunto dall'art. 21,
L.R.
30 aprile 2009, n. 10.
(91)
Periodo aggiunto dall'art. 12,
comma 3, L.R. 7 gennaio
2004, n. 1.
(92)
Comma aggiunto dall'art. 12,
comma 4, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.
(93)
Comma aggiunto dall'art. 12,
comma 4, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.
(94)
Comma aggiunto dall'art. 12,
comma 4, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.
(95)
Comma aggiunto dall'art. 12,
comma 4, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
(97)
Comma aggiunto dall'art. 12,
comma 4, L.R.
7 gennaio 2004, n. 1.
(98) Comma aggiunto dall'art. 19,
L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(99) Comma aggiunto dall'art. 19,
L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
(100) Comma aggiunto dall'art. 19,
L.R.
7 maggio 2008, n. 5.
[La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.]
n.d.r La presente legge è stata abrogata dalla l.r.
n. 24/2015, art. 63, lett. a)