.
TITOLO
I
Disposizioni
di carattere finanziario
Art.
1 Spesa a carattere
pluriennale.
1. Gli importi da
iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi
regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011, nelle misure indicate nell'allegato "9-B" al bilancio di
previsione 2009.
Art. 2 Rinegoziazione mutui intesa convenzionale.
1. La Giunta regionale è
autorizzata a proseguire le operazioni di ristrutturazione dei mutui compresi
nell'intesa convenzionale secondo i criteri, i limiti e le condizioni contenuti
nell'articolo 41 (Finanza degli enti territoriali) della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2002), nelle disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 2, della legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del
bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia),
e tenuto conto dell'andamento dei tassi interbancari (Euribor 6 mesi). A tal
fine sono iscritti in bilancio dedicati capitoli di entrata 5124005 – upb
05.01.02 - e di spesa 1120025 - upb 06.02.03 - denominati, rispettivamente,
"Entrate derivanti dalle operazioni di ristrutturazione dei mutui - intesa
convenzionale (Art. 3, comma 2,
L.R. n. 40/2007 e legge bilancio di previsione 2009)" e
"Rimborso alle banche somme a seguito estinzione anticipata dei mutui - intesa
convenzionale (Art. 3, comma 2,
L.R. n. 40/2007 e legge regionale bilancio di previsione
2009)". Alla quantificazione dei relativi stanziamenti si provvede con atto
della Giunta regionale in sede di eventuale definizione delle operazioni di
ristrutturazione.
Art. 3 Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 2
dicembre 2005, n. 17.
1. All'articolo 7
(Spese utenze - Domiciliazione bancaria) della legge
regionale 2 dicembre 2005, n. 17 (Assestamento e terza variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"3-bis. La Ragioneria regionale, al
termine dell'esercizio finanziario e al fine di assicurare la tempestiva
esecuzione delle relative operazioni di chiusura, è autorizzata a procedere alla
liquidazione e contestuale emissione dei mandati di pagamento in favore del
Tesoriere regionale relativi alla regolarizzazione delle carte contabili
eventualmente ancora in essere e connesse alle utenze di cui al comma 1, fermo
restando le verifiche da parte dei competenti servizi regionali di cui al comma
3.
3-ter. La
regolarizzazione contabile da parte della Ragioneria è effettuata utilizzando le
risorse provenienti dagli impegni di spesa assunti dalle rispettive strutture
regionali sui pertinenti capitoli e, qualora insufficienti, mediante imputazione
per la differenza sul dedicato capitolo 1110097 - upb 06.02.01.
Art. 4 Tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti.
1. Il termine di cui al
comma 3 dell'articolo 9
(Disposizioni di carattere tributario) della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007), già prorogato
dall'articolo 10
della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 42 (Disposizioni relative all'esercizio
provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009), è
ulteriormente prorogato al 1° luglio 2009. Fino a tale data continuano ad
applicarsi le aliquote vigenti.
Art. 5 Compartecipazione IVA non sanitaria (1)
.
1. Le eventuali somme
rivenienti dalla compartecipazione dell'IVA non sanitaria degli esercizi
finanziari precedenti devono essere destinate a eliminare o ridurre l'IRBA e le
aliquote aggiuntive regionali dell'IRAP e dell'IRPEF (2) .
(1) In deroga a
quanto disposto dal presente articolo vedi l’art. 2,
comma 2, L.R. 31 dicembre 2009, n.
34.
(2) Per la misura
dell’addizionale Irpef, a decorrere dal 1° gennaio 2010, vedi l’art. 2,
comma 1, L.R. 31 dicembre 2009, n.
34.
TITOLO
II
Norme
settoriali di rilievo finanziario
Capo I -
Disposizioni in materia di sviluppo rurale
Art. 6 Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di
bonifica.
1. Per le finalità e le
esigenze riferite all'esercizio finanziario 2009 di cui all'articolo1,
comma 1, della legge
regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di
bonifica), come modificato e integrato dall'articolo 17
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 e dall'articolo 3
della legge
regionale 2 luglio 2008, n. 19, è autorizzata un'anticipazione finanziaria
di euro 32 milioni in favore dei Consorzi di bonifica.
2. Nell'ambito dello
stanziamento di cui al comma 1 è autorizzata l'erogazione di un contributo
straordinario, sotto forma di anticipazione, di euro 2 milioni 250 mila al
Consorzio per la bonifica della Capitanata e di euro 750 mila al Consorzio di
bonifica montana del Gargano, al fine di attenuare l'esposizione debitoria
derivante dalle rate dei mutui e dalla ridotta attività di irrigazione.
3. Alla spesa per far
fronte all'erogazione delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede mediante
iscrizione di pari importo sui capitoli di entrata 6151270 "Recupero di somme
anticipate ai Consorzi di bonifica (P.M.S. vinc. 1 a 1)" – upb 06.01.01 - e di uscita
1200170 "Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di bonifica (P.M.S.
vinc. 1 a
1)" - upb 99.99.01 - delle partite di giro del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2009.
4. Per gli adempimenti
di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1
della L.R.
n. 8/2006 e successive modifiche e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a
nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario
ad acta, il quale può avvalersi di una struttura di supporto. Il compenso da
riconoscere e corrispondere al Commissario ad acta e ai componenti della
struttura di supporto per complessivi euro 28 mila fa carico al capitolo 112099
- upb 01.01.01 - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2009.
5. La lettera c) del
comma 1 dell'articolo 1
della L.R.
n. 8/2006, come sostituita dall'articolo 3
della L.R.
n. 19/2008, è sostituita dalla seguente:
"c) al pagamento del
corrispettivo sia all'Acquedotto pugliese per la fornitura dell'acqua, anche
pregressa, sia ai fornitori di energia elettrica per l'alimentazione agli
impianti irrigui e agli impianti per l'approvvigionamento idrico alle
popolazioni pugliesi;".
Art.
7 Contributo straordinario
per la lotta al punteruolo rosso.
1. Per la realizzazione
degli interventi previsti dal piano di azione predisposto dalla Regione per la
lotta al "punteruolo rosso" è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell'ambito della upb 01.03.01, il capitolo di spesa 111106, denominato
"Contributo sulle spese per interventi su piante attaccate dal punteruolo
rosso", con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2009 pari a euro 350
mila.
Art. 8 Spesa per il contrasto alle frodi
agroalimentari.
1. Al fine di potenziare
l'attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti
dal Programma di sviluppo rurale della Puglia 2007-2013 e in tema di contrasto
alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi, il Direttore dell'Area
politiche per lo sviluppo rurale è autorizzato a sottoscrivere un "protocollo
d'intesa" tra la Regione
Puglia e il Comando regionale Puglia della Guardia di
Finanza.
2. Per il rimborso delle
spese sostenute dal Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza per le
attività previste dal "protocollo d'intesa" è istituito nel bilancio regionale
autonomo, nell'ambito della upb 01.01.05, il capitolo di spesa 111022,
denominato "Rimborso spese in favore del Comando regionale Puglia della Guardia
di Finanza per attività di controllo sulla spesa pubblica e in tema di contrasto
alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi", con una dotazione
finanziaria per l'esercizio 2009 pari a euro 250 mila.
Art. 9 Cofinanziamento regionale per la composizione del prezzo
bietole.
1. Al fine di garantire
la composizione del prezzo delle bietole per la campagna
2008-2009
in favore dei bieticoltori pugliesi che conferiscono il
proprio prodotto allo zuccherificio di Termoli, la Regione assegna contributi, secondo
la regola degli "aiuti de minimis", nel rispetto del regolamento (CE) n.
1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007.
2. Per le finalità di
cui al comma 1 è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della
upb 01.03.01, il capitolo di spesa 111107, denominato «Coofinanziamento pubblico
regionale per la composizione del prezzo bietole – campagna 2008-2009 - mediante
"aiuti de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli previsti
dal reg. (CE) n. 1535/2007», con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2009
pari a euro 1 milione 600 mila.
Art.
10 Intervento finanziario
per la valorizzazione dei prodotti tipici.
1. Per far fronte agli
oneri connessi alle iniziative di valorizzazione dei "prodotti tipici" e delle
"produzioni agroalimentari regionali di qualità" è istituito nel bilancio
regionale autonomo, nell'ambito della upb 01.03.02, il capitolo di spesa 111108,
denominato «Azioni di valorizzazione dei prodotti "tipici" della Puglia e delle
produzioni agroalimentari di qualità», con una dotazione finanziaria per
l'esercizio 2009 pari a euro 1 milione.
2. Al fine della
semplificazione dei procedimenti amministrativi e dei conseguenti adempimenti
burocratici a carico degli addetti ad attività agricole o connesse con
l'agricoltura, per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura
meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al regio decreto legge 23
aprile 1942, n. 433 e al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n.
152 (Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e
sbranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi, dei cereali e delle
leguminose), non è richiesta alcuna licenza o concessione regionale.
Art. 11 Sistema informatico agricolo UMA.
1. Per lo svolgimento
delle attività previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione
dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli,
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica), e con riguardo alle spese per la conduzione e manutenzione del
sistema informatico agricolo UMA, è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell'ambito della upb 01.01.05, il capitolo di spesa 111023, denominato
"Servizio di conduzione e manutenzione del sistema informatico agricolo UMA",
con una dotazione finanziaria per l'esercizio 2009 pari a euro 500 mila.
Art. 12 Interventi a favore del settore olivicolo.
1. Al fine di limitare
l'impatto della crisi del settore olivicolo e per la tutela del paesaggio
agrario pugliese, è istituito un fondo finalizzato alla concessione del concorso
sugli interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori olivicoli
e dalle cooperative del settore in relazione agli acconti erogati ai soci
conferenti.
2. L'aiuto in conto interessi è
concesso nel rispetto del regime comunitario "de minimis". Le modalità operative
di tale fondo sono determinate con regolamento (3)da adottarsi entra sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di
cui al presente articolo è istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell'ambito della upb 01.01.05, il capitolo di spesa 114020, denominato "Fondo
per la concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle
organizzazioni dei produttori olivicoli e dalle cooperative del settore", con
una dotazione finanziaria per l'esercizio 2009 pari a euro 500 mila.
(3) Vedi, al
riguardo, il Reg.
6 novembre 2009, n. 27.
Art. 13 Variazioni e integrazioni alla legge regionale 30 giugno
1999, n. 20.(4)
1. Alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e
vendita di beni di riforma fondiaria per dismissioni patrimoniali in favore di
enti pubblici), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all'articolo 3, come
sostituito dall'articolo 18,
comma 1, della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Il termine
semestrale previsto dal presente articolo, in ordine all'accettazione del prezzo
proposto, può essere esteso fino a un massimo di mesi dodici nel solo caso in
cui, posto a carico dell'acquirente l'onere del frazionamento di immobili, si è
da questi dimostrata l'impossibilità di potervi provvedere nel termine più breve
per oggettive difficoltà di carattere tecnico o burocratico; in tali casi il
prezzo di vendita è maggiorato degli interessi legali.";
b) il comma 6
dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"6. Il prezzo e le
condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il richiedente
esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data
di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici regionali, ovvero
entro il termine più ampio di mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto
dall'articolo 3, comma 4-bis. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella
disponibilità della ex riforma fondiaria per nuove assegnazioni, secondo le
norme vigenti.";
c) all'articolo 7 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le disposizioni
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
non si applicano alle cessioni di case coloniche realizzate e/o acquisite per
finalità di riforma fondiaria, così come pervenute, per successione tra enti, al
patrimonio indisponibile della Regione Puglia.";
d) la lettera a) del
comma 1 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:
"a) quando non sia stato
stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al
mutamento di destinazione deve essere alienata preferibilmente al possessore,
alle condizioni previste dall'articolo 13. Se il mutamento di destinazione
interviene dopo l'accettazione del prezzo, nei tempi e nelle forme previste, ma
prima che sia stipulato il contratto di cessione, la vendita ha luogo alle
condizioni proposte e già accettate;";
e) all'articolo 13, come
modificato dall'articolo 43 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14, sono
apportate le seguenti modifiche:
1. dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
"2-bis. Non si fa luogo
alla procedura concorsuale anche ove l'ufficio, rilevata l'esistenza di relitti
di immobili in disponibilità avente scarso valore e consistenza, valuti
l'opportunità di alienarli, prioritariamente in favore di eventuali confinanti,
al prezzo e alle condizioni previste dall'articolo 4 per i terreni aventi
destinazione agricola, ovvero dai commi 3, 6, 7-bis e 7-ter del presente
articolo per quelli che hanno perso tale destinazione.";
2. il comma 5 è
sostituito dal seguente:
"5. La Giunta regionale è
autorizzata al trasferimento definitivo, in favore di promissari acquirenti, dei
beni di cui al presente articolo in ordine ai quali sia intervenuto contratto
preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la trattativa mediante
scambio di lettera di intenti.";
3. il comma 7-bis è
sostituito dal seguente:
"7-bis. Il prezzo e le
condizioni di vendita di cui al presente articolo sono validi se il possessore
esprime il proprio assenso entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo
da parte dei competenti uffici regionali, ovvero entro il termine più ampio di
mesi dodici, limitatamente al solo caso previsto dal comma 4-bis dell'articolo
3. Decorso tale termine, l'immobile ritorna nella disponibilità della ex riforma
fondiaria per essere alienato con le procedure previste dal comma 1. Restano a
carico del possessore gli oneri dovuti per tutto il periodo di possesso, così
come quantificabili ai sensi della lettera b) del comma 3, con l'aggiunta degli
interessi legali.";
4. dopo il comma 7-ter è
aggiunto il seguente:
"7-quater. Le
disposizioni previste dal comma 1, lettera a), dell'articolo 8 si applicano
anche alle cessioni disciplinate dal presente articolo.";
f) il comma 1
dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:
"1. La disciplina
contenuta nel presente titolo è estesa a tutti i beni pervenuti alla Regione
dall'ex Opera nazionale combattenti.";
g) dopo il comma 2
dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:
"2-bis. I compiti
affidati al Comitato tecnico consultivo, come previsti dal comma 2 dell'articolo
2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 18 (Procedure di attuazione del piano
di liquidazione del soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia -
ERSAP), istitutiva di quell'organismo, sono estesi a tutti gli atti e connesse
procedure amministrative relative alla dismissione dei beni di cui al comma 1
del presente articolo.
(4)
Articolo abrogato dalla l.r.4/2013, art.27, comma 1, lett. ì nonies,
aggiunta dalla l.r. 23/2018, art. 5, comma 1.
Art. 14 Modifica alla legge regionale 12 maggio 1997, n.
15.
1. Il comma 1
dell'articolo 3
della legge
regionale 12 maggio 1997, n. 15 (Norme in materia di bruciatura delle
stoppie), è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di prevenire
il verificarsi di danni al patrimonio pubblico o privato, i proprietari, gli
affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle
operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente praticare sul suolo agricolo
perimetrale delle superfici interessate una "precesa" o "fascia protettiva",
sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di
almeno dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi
alle aree circostanti e/o confinanti. La larghezza della "precesa" o "fascia
protettiva" deve essere non inferiore a quindici metri lungo i confini che
distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a
macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti.».
Art. 15 Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2007, n.
23.
1. Alla legge
regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti
produttivi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d)
del comma 4 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti:
"d-bis) distretti
agroalimentari di qualità ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
d-ter) distretti rurali
ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 228/2001, che sono disciplinati da apposito
regolamento proposto dall'Assessorato alle risorse agroalimentari.";
b) il comma 1
dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"1. Il programma di
sviluppo del distretto deve essere presentato entro e non oltre 180 giorni dal
riconoscimento provvisorio previsto dall'articolo 4, comma 6. Per i
riconoscimenti provvisori già intervenuti, il programma deve essere presentato
entro e non oltre il termine del 30 settembre 2009. Il programma di sviluppo del
distretto deve essere presentato dal presidente del distretto
contestualmente:
a) all'Assessorato
regionale per lo sviluppo economico e agli altri assessorati competenti per
materia;
b) alle province nel cui
ambito territoriale operano almeno un terzo delle aziende che hanno sottoscritto
il programma di sviluppo.".
Capo II -
Disposizioni in materia di politiche per lo sviluppo economico, lavoro e
innovazione
Art. 16 Sistemi turistici locali.
1. Per l'anno
2009,
in deroga a quanto stabilito dalla L.R.
n. 23/2007, come modificata dalla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 36 e
dal Reg.
9 marzo 2009, n. 4 (Regolamento ai sensi dell'articolo 5
legge
regionale 11 febbraio 2002, n. 1,
in materia di
sistemi turistici locali), i termini di presentazione delle istanze relative a
Sistemi turistici territoriali (STT) e Sistemi turistici di prodotto (STP) sono
fissati al 15 ottobre. Per l'anno 2010, gli stessi termini sono fissati al 15
marzo.
Art. 17 Contributo straordinario agli enti fieristici.
1. Al fine di sostenere
le spese di funzionamento degli enti fieristici a carattere regionale è iscritta
nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2009, sul capitolo 352026
"Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia,
della Fiera dell'Ascensione di Francavilla Fontana, della Fiera di San Giorgio
di Gravina e della Fiera di Galatina. L.R.
n. 4/2003" - upb 02.01.02 -, la somma di euro 800 mila, come di seguito
articolata:
a) Fiera di Foggia €
410.000,00
b) Fiera di Galatina €
130.000,00
c) Fiera dell'Ascensione
di Francavilla Fontana € 130.000,00
d) Fiera di Gravina €
130.000,00.
2. L'erogazione del contributo
di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al competente servizio
regionale di apposita istanza corredata di:
a) relazione sulle spese
generali di funzionamento relative gli anni 2008 e 2009;
b) relazione sulle
risultanze contabili inerenti l'apposito stanziamento;
c) copia dell'atto
deliberativo del consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio di
previsione 2009 e del conto consuntivo 2008.
3. In sede di erogazione delle
somme di cui al comma 1 si provvede a definire, con la relativa determinazione
dirigenziale, le modalità e i tempi per la rendicontazione dei contributi
erogati.
Art. 18 Liquidazione e pagamento dei soci della ex Tecnopolis
Csata Scarl e relativi oneri notarili.
1. Al fine di provvedere
alla liquidazione delle quote di capitale sociale della ex Tecnopolis Csata
Scarl possedute da tutti i soci di minoranza, nonché delle relative spese
notarili, per l'esercizio finanziario 2009 è autorizzata la spesa di euro 45
mila. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante l'istituzione, nell'ambito dell'upb 07.04.01, del capitolo di spesa
915040 "Intervento finanziario per l'acquisizione di quote di capitale sociale
della ex Tecnopolis Csata Scarl e relativi oneri notarili", con una dotazione
finanziaria di euro 45 mila.
2. La Giunta regionale è
autorizzata a porre in essere, con proprio atto, i conseguenti adempimenti.
Art. 19 Acquisizione delle partecipazioni
societarie detenute da Innovapuglia S.p.A.
1. Al fine di
ottemperare alle disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale), come modificato dall'articolo 1,
comma 720, della l. 296/2006, dall'articolo 18, comma 4-septies, del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, dall'articolo 4, comma 7, del decreto legge 3
giugno 2008, n. 97 e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legge 30
dicembre 2008, n. 207, la
Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad acquisire
le partecipazioni societarie detenute da Innovapuglia S.p.A., come di seguito
elencate:
a) Patto territoriale
Polis Scrl;
b) Consorzio per lo
sviluppo dell'aria Conca barese Scrl;
c) Consorzio Campus
Virtuale;
d) Emmegiesse S.p.A.
2. All'onere derivante
dalla presente norma si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'upb
07.04.01 del bilancio di previsione 2009, di dedicato capitolo di spesa 3930,
denominato "Intervento finanziario per l'acquisizione delle partecipazioni
societarie detenute da Innovapuglia S.p.A.", con una dotazione finanziaria di
euro 76.979,00.
Art. 20 Istituzione di un fondo di rotazione per l'attuazione dei
piani di ripianamento dei consorzi ASI legge regionale 8 marzo 2007, n.
2.
[1. Al fine di supportare le operazioni di ristrutturazione
finanziaria e di ripianamento delle esposizioni debitorie dei consorzi per lo
sviluppo industriale, così come accertate ai sensi della legge
regionale 8 marzo 2007, n. 2 (Ordinamento dei consorzi per lo sviluppo
industriale), è istituito un apposito fondo denominato "Fondo di rotazione per
l'attuazione dei programmi di ripianamento dei consorzi ASI".
2. Al fondo di rotazione
di cui al comma 1 possono accedere consorzi per le aree di sviluppo industriale
che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 18,
comma 5, della L.R.
n. 2/2007.
3. La Giunta regionale dispone
sulle modalità e i criteri per l'accesso al fondo di rotazione, che devono
attenersi ai seguenti indirizzi:
a) il ripianamento
complessivo e definitivo delle passività risultanti dal piano di cui
all'articolo 18,
comma 5, della L.R.
n. 2/2007 deve essere finalizzato al rilancio dell'attività del
consorzio;
b) la ripartizione del
fondo per ogni consorzio richiedente deve essere proporzionale all'entità dei
debiti da ripianare.
4. I rientri delle quote
delle operazioni effettuate a valere sul fondo di rotazione devono essere
rateizzati in non più di dieci anni e con decorrenza dal terzo anno successivo
all'erogazione. Il rimborso può essere garantito mediante garanzie reali anche
di grado superiore al primo.
5. Al finanziamento del
fondo si provvede mediante l'istituzione nelle partite di giro del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2009 di dedicati capitoli di entrata
6151275 - upb 06.01.01 - e di spesa 1200175 - upb 99.99.01 -, con una dotazione
finanziaria di euro 5 milioni, denominati rispettivamente: "Recuperi sul fondo
di rotazione ripianamento debitorie consorzi per lo sviluppo industriale" e
"Fondo di rotazione per l'attuazione dei programmi di ripianamento dei consorzi
ASI".
6. Per far fronte agli
oneri in capo ai consorzi ASI per anticipazioni IVAda corrispondere per la
realizzazione di opere infrastrutturali di agglomerati ASI, opere non
ammissibili a finanziamenti, è istituito apposito fondo denominato "Fondo di
rotazione per l'anticipazione dell'IVAda parte dei consorzi ASI", in regola con
gli obblighi di cui al comma 2.
7. La Giunta regionale dispone
sulle modalità e i criteri per l'accesso al fondo di rotazione di cui al comma
6, tenendo presente che i relativi rimborsi da parte dei consorzi, quale credito
IVA, devono avvenire contemporaneamente al verificato rientro anche per
compensazione con altri tributi.
8. Al finanziamento
anche del fondo di cui al comma 7 si provvede mediante l'istituzione nelle
partite di giro del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 di
dedicati capitoli di entrata e di spesa, con una dotazione finanziaria di euro 2
milioni, denominati rispettivamente "Recuperi sul fondo di rotazione
anticipazioni IVA consorzi per lo sviluppo industriale" e "Fondo di rotazione
per l'anticipazione di IVA opere infrastrutturali dei consorzi ASI". ] (5)
(5) Articolo abrogato dall'art. 16,
L.R.
2 agosto 2010, n. 9, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione
Art. 21 Integrazione disciplina del commercio.
1. Dopo il comma 2
dell'articolo 28
della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), come
integrato dalla legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 e dalla legge
regionale 7 maggio 2008, n, 5, è inserito il seguente:
"2-bis. In caso di nulla
osta regionali rilasciati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426
(Disciplina del commercio), o pareri favorevoli rilasciati dalla Conferenza di
servizi di cui all'articolo 8 (Modalità di apertura, trasferimento e ampliamento
degli esercizi) della presente legge, cui non è seguita un'autorizzazione
integrale, il richiedente presenta al comune, a pena di decadenza, entro il 15
giugno 2009, apposita richiesta, nei limiti del 50 per cento della superficie
non autorizzata, contenente la dichiarazione di rinuncia di ogni azione legale e
risarcitoria relativamente alla superficie esclusa dall'autorizzazione. Il
comune nei successivi trenta giorni, verificata la persistenza dei requisiti
urbanistici, ambientali e di accessibilità, nonché gli standard di parcheggio,
rilascia le relative autorizzazioni, trasmettendone copia alla Regione. La
superficie autorizzata deve essere detratta dalla disponibilità prevista, in
applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3, nel medesimo bacino di
utenza.".
Art. 22 Modifica all'articolo 18 della L.R. n.
11/2003.
1. All'articolo 18
della L.R.
n. 11/2003, come modificato dall'articolo 12
della legge
regionale 7 maggio 2008, n. 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-octies. Ulteriori
aperture festive o domenicali, anche in deroga a quanto previsto ai commi 5, 6 e
8-quater, possono essere stabilite dai comuni sulla base di accordi sottoscritti
con le organizzazioni e associazioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis.".
Capo III -
Disposizioni in materia di politiche per l'ambiente, le reti e la qualità
urbana
Art. 23 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 25 ottobre
2004, n. 18.
1. All'articolo 6
della legge
regionale 25 ottobre 2004, n. 18 (Sicurezza nei trasporti stradali e nelle
infrastrutture trasportistiche), sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera f) del
comma 3 è sostituita dalla seguente:
"f) il Direttore
dell'Agenzia regionale della mobilità o suo delegato";
b) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
"4. All'Agenzia
regionale per la mobilità (AREM), entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono demandati i compiti del Centro regionale di
monitoraggio e governo della sicurezza stradale (CReMSS) come di seguito
elencati:
a) avviare una strategia
multisettoriale che conduca all'integrazione e al coordinamento tra i diversi
livelli di governo e di gestione amministrativa dei problemi connessi alla
sicurezza stradale;
b) proporre alla
Consulta di cui al comma 1 e alla Regione le strategie di contrasto dei fattori
di rischio ritenute prioritarie, con indicazione di tempi e costi richiesti;
c) proporre alla Regione
programmi operativi per l'assistenza e il rafforzamento delle strutture preposte
alla raccolta dei dati sull'incidentalità stradale, anche attraverso azioni di
coordinamento che migliorino la completezza dei dati, nonché la tempestività di
trasmissione verso i centri di raccolta;
d) migliorare le
conoscenze sullo stato dell'incidentalità;
e) proporre alla Regione
interventi mirati all'eliminazione degli elementi di rischio delle
infrastrutture stradali;
f) predisporre un
programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati mediante
appropriati sistemi informatizzati;
g) relazionare
periodicamente alla Regione e alla Consulta regionale sull'attività svolta;
h) curare la
pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati;
i) altri compiti
eventualmente demandati dalla Giunta regionale in materia di sicurezza
stradale.";
c) i commi 5 e 6 sono
abrogati.
Art. 24 Disposizioni in materia di trasporti.
1. La Regione destina le risorse
di cui ai commi 295, 296, 297, lettere a), b) e d), 298 dell'articolo 1 della l.
244/2007, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, al mantenimento dei
servizi di trasporto pubblico locale, al loro sviluppo e al recupero
dell'inflazione.
2. A decorrere dall'anno 2009
gli importi a compensazione dei contratti di servizio di trasporto pubblico di
competenza regionale, con esclusione di quelli relativi ai servizi di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59), come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20
settembre 1999, n. 400, sono determinati sulla base dei corrispettivi erogati
nell'anno precedente, incrementati delle risorse corrisposte per l'anno 2008 per
rinnovi contrattuali, con applicazione del tasso di inflazione di cui al comma 5
del presente articolo.
3. A decorrere dall'anno 2009
sono trasferite agli enti locali le risorse corrisposte alle imprese di
trasporto pubblico locale per l'anno 2008, relativamente agli oneri per rinnovi
contrattuali, per la conseguente erogazione a favore delle medesime imprese.
4. La Regione concorre al
recupero dell'inflazione degli anni precedenti sino a tutto il
2008 in
favore delle imprese esercenti servizi di cui all'articolo 8 del d.lgs.
422/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 400/1999, e degli
enti locali destinatari di risorse per i servizi di trasporto pubblico
riconosciuti minimi ai sensi della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto
pubblico locale) (6) .
5. Al comma 3
dell'articolo 19
della L.R.
n. 18/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "con
esclusione di quelli relativi ai servizi di cui agli articoli 8 e 9 del d.lgs.
422/1997 e successive modificazioni e integrazioni" sono soppresse;
b) le parole: "tasso
reale di inflazione" sono sostituite dalle seguenti: "tasso di inflazione ISTAT,
riferito all'anno precedente, corrispondente all'indice nazionale dei prezzi al
consumo per l'intera collettività (NIC)".
(6) Vedi, anche,
la Delib.G.R.
26 maggio 2009, n. 900.
Art. 25 Modifica all'articolo 14 della legge regionale 7 marzo
2003, n. 4.
1. Al comma 1
dell'articolo 14
(Indennità risarcitoria per danni ambientali) della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005), le parole: "nella misura dei
due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "di due terzi";
a) dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"1-bis. La presente
norma regola tutti i rapporti ancora giuridicamente pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e non attribuisce alcun diritto di
restituzione in favore di coloro che hanno integralmente corrisposto la predetta
indennità nella misura precedentemente prevista".
Art. 26 Emergenza rifiuti bacino LE 2.
1. Al fine di sostenere
i maggiori oneri che i comuni del Consorzio ambito territoriale ottimale LE 2
possono sopportare nell'anno 2009 in adempimento dei provvedimenti
di emergenza assunti dal Presidente della Regione, anche nella sua qualità di
Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, è iscritto nella upb 03.11.01 del
bilancio di previsione 2009 il capitolo 611100 "Emergenza rifiuti urbani 2009
nel bacino LE 2", con una dotazione finanziaria di euro 4 milioni 500 mila.
Art. 27 Proroga termini.
1. Il termine per la
presentazione della richiesta di concessione di acque sotterranee, individuato
dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18
(Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee) e
prorogato dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26, è
fissato alla data del 31 dicembre 2009. Tali richieste di concessione sono
ammesse previo pagamento della sanzione di cui all'articolo 17 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici) e successive modificazioni e integrazioni. Alle richieste di
concessione presentate entro tale termine, relative alle aree interessate da
contaminazione salina e tutela quali quantitative, si applica la disciplina
dell'articolo 7-bis (Concessione preferenziale di acque sotterranee per uso
privato) della L.R. n. 18/1999, introdotto dall'articolo1
della legge
regionale 21 maggio 2008, n. 9.
Art. 28 Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44.(7)
1. L'articolo 7
della legge
regionale 28 maggio 1975, n. 44 (Disciplina delle attività di ricerca e
coltivazione delle acque minerali e termali), è sostituito dal seguente:
"Art. 7
1. Il ricercatore deve
corrispondere alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel
permesso di ricerca, un diritto annuo determinato annualmente con delibera di
Giunta regionale.".
2. Per l'anno 2009 il
diritto annuo, così come definito dall'articolo 7
della L.R.
n. 44/1975, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è fissato in
euro trenta e deve essere corrisposto, a integrazione di quanto eventualmente
già versato, entro il 30 giugno 2009, pena la revoca del permesso di
ricerca.
3. L'articolo 22
della L.R.
n. 44/1975 è sostituito dal seguente:
"Art. 22
1. Il concessionario
deve corrispondere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, per ogni ettaro
o frazione di ettaro compreso nell'area di concessione, un diritto annuo
determinato annualmente con delibera di Giunta regionale.".
4. Per l'anno 2009 il
diritto annuo, così come definito dall'articolo 22
della L.R.
n. 44/1975, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, è fissato in
euro cinquanta e deve essere corrisposto, a integrazione di quanto eventualmente
già versato, entro il 30 giugno 2009, pena la revoca della concessione.
(7) Vedi, anche,
la Delib.G.R. 3 giugno 2010, n. 1314.Vedi altresì la
Delib.G.R. 3 giugno 2010, n. 1314 e la Delib.G.R. 18 febbraio
2013, n. 231(allegata).
Capo IV -
Disposizioni in materia di promozione del territorio, dei saperi e dei
talenti
Art. 29 Anticipazione in favore dell'IACP di Taranto.(8)
1. Al fine di consentire
la definizione della transazione intervenuta tra l'Istituto autonomo per le case
popolari della provincia di Taranto e l'Acquedotto pugliese S.p.A.,
la Giunta
regionale è autorizzata, con propria deliberazione, a disporre l'anticipazione
in favore dell'IACP della somma di euro 1 milione 800 mila. Nella determinazione
dirigenziale di erogazione della somma sono stabilite le modalità e i tempi per
la restituzione della stessa.
2. Agli oneri derivanti
dalla presente norma si provvede mediante apposito stanziamento di pari importo
sui capitoli di entrata 6152500 e di uscita 1200025 delle partite di giro del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 denominati,
rispettivamente, "Anticipazione somma all'Istituto autonomo case popolari di
Taranto relativa alla transazione con l'Acquedotto pugliese S.p.A." e
"Restituzione da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Taranto somma
anticipata dalla Regione relativa alla transazione con l'Acquedotto pugliese
S.p.A.".
(8) Vedi
la l.r.
n. 36/2017, art. 9.
Art. 30 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 11 maggio
2001, n. 13.
[1. La
lettera b) del comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), è sostituita
dalla seguente:
"b)
progetti di competenza diretta della Regione d'importo pari o superiore a 10
milioni di euro e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per
cento dell'importo originario del contratto.".
2. La
lettera a) del comma 11 dell'articolo 11 della L.R. n. 13/2001 è sostituita dalla
seguente:
"a) i
progetti di opere pubbliche e lavori pubblici di competenza diretta della
Regione di importo inferiore a 10 milioni di euro e relative varianti se
comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del
contratto;".] (9)
(9) Articolo abrogato dall'art.10,
comma 1, lettera i), L.R.
19 luglio 2013, n. 19.
Art. 31 Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23 novembre
2005, n. 16.
[1.
Alla lettera a) della comma 1 dell'articolo 2
della legge
regionale 23 novembre 2005, n. 16 (Deroghe alle volumetrie edilizie previste
dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore dei
portatori di handicap grave), le parole. "con indicazione delle condizioni
necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative del
portatore di handicap" sono soppresse.] (10)
(10)
Articolo abrogato dall'art. 8,
c. 1, lettera c) della Legge
regionale 10 dicembre 2012, n. 39.
Art.
32 Eventi alluvionali nella
provincia di Foggia.
1. Al fine di
fronteggiare la situazione di emergenza determinata dagli eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della provincia di Foggia nel mese di aprile 2009 e
per provvedere a interventi di ripristino funzionale delle infrastrutture
danneggiate, è istituito, nell'ambito della upb 03.02.02 del bilancio di
previsione 2009, dedicato capitolo di spesa 521015 "Interventi urgenti per
fronteggiare i danni derivati dalle piogge alluvionali nella provincia di Foggia
nel mese di aprile 2009", con una dotazione finanziaria di euro 500 mila.
Art. 33 Disposizioni in materia sismica.
1. Presso il servizio
lavori pubblici dell'Assessorato alle opere pubbliche è istituita apposita
struttura amministrativa con specifiche competenze in materia sismica.
2. A copertura dei costi
dell'attività istruttoria espletata a livello regionale per denuncia dei lavori
e per deposito dei progetti di costruzioni in zone sismiche, a far data dalla
data di entrata in vigore della presente legge si pone, necessariamente, a
carico del soggetto committente dei lavori un onere istruttorio determinato
secondo le modalità di cui alla tabella allegata alla presente legge (allegato
A).
3. L'avvenuta attestazione di
pagamento, da eseguire sul pertinente conto corrente postale, in favore della
Tesoreria della Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali, deve
essere allegata:
a) ai fini del rilascio
della prescritta autorizzazione, di cui alla denuncia dei lavori prevista
dall'articolo 94 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380;
b) ai fini del rilascio
dell'attestazione di avvenuto deposito prevista dagli articoli 65 e 93 del
d.p.r. 380/2001, a prescindere dalla classe di appartenenza delle opere e dai
gradi di sismicità della zona cui le stesse ricadono.
4. L'onere istruttorio relativo
al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito previsto dagli articoli 65 e
93 del d.p.r. 380/2001 è stabilito nella misura fissa di euro 90.
5. L'onere istruttorio relativo
all'attestazione di conformità da rilasciarsi a seguito di verifica a campione
delle opere assoggettate dall'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, ai sensi della
Delib.G.R. 9 aprile 1986, n. 2481, deve essere versato a ricezione della
comunicazione di avvenuto sorteggio dell'opera e deve essere commisurato, per
differenza, in compensazione, sino alla concorrenza dell'importo desumibile
dalla tabella allegata alla presente legge (Allegato A), con riferimento alla
tipologia dell'opera.
6. Restano ferme le
disposizioni particolari per le zone sismiche e gli abitati da consolidare di
cui al titolo XI della legge
regionale 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato di leggi
regionali in materia di opere e lavori pubblici), ad eccezione dell'esercizio
delle funzioni delegate alle province ai sensi dell'articolo 25, comma 1,
lettera g), della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di tutela ambientale), e di quelle delegate ai comuni
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere b) e c), della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 20 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti),
qualora siano istituiti presso gli stessi comuni gli sportelli unici per
l'edilizia, in quanto compatibili con il processo di decentramento di funzioni
amministrative, avviate dalla Regione in ossequio a quanto previsto dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifica al titolo V della parte seconda
della Costituzione) e alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3) e successive modificazioni e integrazioni.
7. Gli oneri istruttori
disposti con la presente legge sono da corrispondere all'amministrazione
regionale sino all'entrata a regime del decentramento di funzioni previste
dall'articolo 7
della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni
e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), che prevede il
riparto delle stesse funzioni tra i comuni e le province della regione Puglia,
giusta quanto recepito dall'articolo 14 (Norme finanziarie finali e transitorie)
della medesima L.R.
n. 36/2008.
7-bis. A copertura
dei costi dell’attività istruttoria espletata a livello regionale per il
rilascio del parere di compatibilità geomorfologica di cui all’articolo 89 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), su strumenti
urbanistici esecutivi di iniziativa privata e loro varianti, nonchè Accordi di
programma, a far data dall’entrata in vigore della presente legge, si pone, a
carico del soggetto committente dei lavori, un onere istruttorio fisso
determinato in mille euro fino a mq. 10.000 di area complessiva interessata
dallo strumento urbanistico; oltre tale limite, in misura proporzionata, fino a
un massimo di euro 5 mila. L’avvenuta attestazione di pagamento, da eseguirsi
sul pertinente conto corrente postale, in favore della Tesoreria della Regione
Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali, deve essere allegata ai fini del
rilascio del parere. (11)
Art.
34 Intervento per il
recupero degli organi delle chiese della Regione.
1. Per le finalità di
cui all'articolo 23
(Interventi per il recupero funzionale degli organi delle chiese della regione),
della legge
regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2006), per completare gli interventi
di cui alla Det. 5 agosto 2008, n. 328 del dirigente del Servizio beni
culturali, previa regolarizzazione delle richieste a suo tempo inoltrate, sono
stanziati euro 300 mila sul capitolo 811025 "Spese recupero e valorizzazione dei
beni culturali" dell'upb 04.03.01 - Beni culturali.
Art. 35 Legge regionale 25 agosto 2003, n. 20 - Scorrimento
graduatorie.
1. Nell'ambito delle
risorse stanziate per la realizzazione del programma annuale 2009 di
"partenariato per la cooperazione" di cui alla legge
regionale 25 agosto 2003, n. 20 (Partenariato per la cooperazione), la quota
di finanziamento destinata a interventi da realizzarsi secondo le procedure di
avviso pubblico è assegnata utilizzando, a scorrimento, le graduatorie definite
a seguito dell'espletamento dell'invito a presentare proposte relative al
programma annuale 2008.
Capo V -
Disposizioni in materia di politiche per la promozione della salute
Art. 36 (12) Modifica
alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26.
[1.
A modifica dell'articolo 35, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), i compiti in materia di controllo
degli atti delle aziende sanitarie, a decorrere dallo scorporo del servizio
"Controllo di gestione" dall'Area "Programmazione e finanza" realizzatosi con
Delib.G.R. 30 settembre 2008, n. 1848, sono affidati direttamente al predetto
Servizio ora collocato nell'Area "Presidenza e relazioni
istituzionali".]
(12) Articolo abrogato dall’art. 11,
L.R.
6 luglio 2011, n. 14, unitamente all’art. 35,
comma 2, L.R.
9 agosto 2006, n. 26 (modificato dal presente articolo).
Art.
37
Modifica alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 24.
1. Al comma 3
dell'articolo 3
della legge
regionale 2 aprile 1981, n. 24 (Azioni di rivalsa sanitaria), come
sostituito dall'articolo 2
della legge
regionale 13 novembre 2008, n. 32, le parole: "del medesimo articolo 1" sono
soppresse.
Art.
38 Modifica all'articolo 29
della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8.
1. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva provvedimenti
di modifica e integrazione al Reg.
13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie) .
2. Fino all'emanazione
delle modifiche e integrazioni di cui al comma 1, e comunque entro e non oltre
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
sospesi i trasferimenti di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 29
della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private),
come modificata dalla L.R.
n. 26/2006.(13)
(13) Articolo
abrogato dalla l..r.
n. 9/2017, art. 31, lett. h).
Art. 39 Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23
dicembre 2008, n. 45.
1. L'articolo 13
della legge
regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), è sostituito
dal seguente:
"Art. 13
Incompatibilità dei
componenti delle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità.
1. Fatte salve le
disposizioni legislative statali in materia di ineleggibilità, incandidabilità e
incompatibilità, al fine di non determinare conflitti tra le funzioni svolte, di
non compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione e di
assicurare il libero espletamento della carica politica o elettiva, il
Presidente, gli altri componenti della Giunta regionale, i consiglieri regionali
e coloro che rivestono cariche politiche a livello regionale sono incompatibili,
con riferimento all'intero territorio regionale, con la nomina a componente, a
qualsiasi titolo, ivi compreso in qualità di segretario, delle commissioni per
l'accertamento delle condizioni di disabilità per esse intendendo
dell'invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, della condizione
di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e
la condizione per il collocamento mirato al lavoro ai sensi della legge 12 marzo
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
2. Per coloro i quali
rivestono la carica di sindaco, presidente della Provincia, assessore comunale,
assessore provinciale, consigliere comunale, consigliere provinciale, presidente
di circoscrizione e consigliere di circoscrizione, l'incompatibilità di cui al
comma 1 si applica nel caso in cui le commissioni ricadano nell'ambito
territoriale coincidente con quello nel quale il componente o il segretario
ricopre la carica.
3. I componenti delle
commissioni di cui ai commi 1 e 2, ivi compresi i segretari, all'atto
dell'incarico sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione circa
l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo."
Capo VI -
Disposizioni in materia di organizzazione e riforma
dell'amministrazione
Art. 40 Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 26 aprile
1995, n. 27.
1. All'articolo 33
della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio
regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-septies,
introdotto dall'articolo 1 della legge
regionale 28 gennaio 1998, n. 6, come modificato dall'articolo 17
della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28, sono soppresse le seguenti parole: "in
Castelluccio dei Sauri";
b) prima del comma
2-septies 1 è inserito il seguente:"02-septies 1. Per l'intervenuta
indisponibilità dei terreni del comune di Castelluccio dei Sauri, che
costituivano parte essenziale dell'Accordo di programma sottoscritto il 16
settembre 1998 tra Regione Puglia, Amministrazione provinciale di Foggia,
Amministrazione comunale di Foggia e Amministrazione comunale di Castelluccio
dei Sauri, la
Giunta regionale è autorizzata a stipulare un nuovo Accordo di
programma tra gli enti interessati nella situazione attuale, per soddisfare le
esigenze logistiche di ciascuno.".
2. Le norme in contrasto
con il comma 02-septies 1
della L.R.
n. 27/1995, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo,
sono abrogate.
Art. 41 Modifiche al comma 2-octies dell'articolo 33 della L.R.
n. 27/1995.
1. Al comma 2-octies
dell'articolo 33
della L.R.
n. 27/1995, introdotto dall'articolo 38 della legge
regionale 16 aprile 2007, n. 10 e modificato dall'articolo 29
dellaL.R.
n. 25/2007, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "per i
beni di cui alle lettere a), b), c) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "per
i beni di cui alle lettere a), b), c), e) e f)";
b) dopo la lettera e) è
aggiunta la seguente:
"f) al comune di
Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della gioventù), da utilizzare
per finalità sociali.".
2. Il comma 2-nonies
dell'articolo 33
della L.R.
n. 27/1995, introdotto dall'articolo 38
della L.R.
n. 10/2007 e modificato dall'articolo 29
della L.R.
n. 25/2007, è sostituito dal seguente:
«2-nonies. Agli oneri di
manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l'uso dell'ex Collegio
navale Tommaseo, della Colonia collinare ex G.I. "A. Motolese", dell'ex INAPLI e
dell'ex Collegio Fiorini, dell'area "Campo di calcio", adiacente alla università
"E. De Giorgi", della Colonia Stajano, della Palestra di via Galiani e del
Centro soggiorno ex G.I.L. provvedono rispettivamente la Provincia di Brindisi e il Comune
di Brindisi, la
Fondazione "S. Girolamo Emiliani" della Provincia Romana dei
Chierici Regolari Somaschi, l'Università degli studi di Lecce, la Provincia di Lecce, il
Comune di Sannicola, l'Università degli studi di Foggia e il comune di
Alberobello.»
Art. 42 Costituzione di società veicolo per cartolarizzazione su
beni immobili regionali.
1. Al fine di attivare
le procedure di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della Regione
Puglia nonché degli immobili non strumentali provenienti dalle aziende sanitarie
a seguito di cessione per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 1
(Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari) della legge
regionale 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2007), la Giunta regionale è autorizzata a
costituire, con proprio atto, apposita società veicolo.
2. All'onere derivante
dall'attuazione delle procedure di cui alla presente norma si provvede mediante
l'istituzione, nell'ambito dell'upb 07.04.01 del bilancio di previsione 2009,
del capitolo di spesa 3940 "Spese per la costituzione della società veicolo e
per l'attuazione delle procedure di cartolarizzazione", con una dotazione
finanziaria di euro 200 mila.
Art. 43 Disposizioni per l'attuazione del piano delle alienazioni
e valorizzazioni immobiliari.
1. All'alienazione dei
beni immobili di cui al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,
previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria),
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si provvede ai
sensi della legge
regionale 9 giugno 1980, n. 67 (Norme per l'esercizio delle funzioni
amministrative relative al demanio armentizio e ai beni della soppressa opera
nazionale per i combattenti), della legge
regionale n. 27/1995, della legge
regionale n. 20/1999 e della legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000 - 2002).
2. Qualora alla
valorizzazione dei beni immobili prevista dall'articolo 58, comma 1, del d.l.
112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. 133/2008, si provveda mediante
concessione o locazione degli stessi, si applicano le disposizioni, come
successivamente modificate e integrate, della legge
regionale n. 67/1980 e della legge
regionale n. 27/1995.
Art.
44 Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20. (14)
[1.
L'organo rappresentativo delle comunità montane non
soppresse per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 17 e
seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), è
costituito da un numero di consiglieri pari al numero dei comuni facenti parte
delle medesime comunità montane.
2.
L'organo rappresentativo è eletto dai consiglieri
comunali. La base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri
per ciascun comune che elegge il rappresentante componente dell'organo
rappresentativo con voto limitato a uno.
3.
L'organo esecutivo delle comunità montane non soppresse
per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 17 e seguenti, della
l. 244/2007, è composto da tre componenti, presidente compreso.
4.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'organo rappresentativo delle comunità montane non soppresse conforma il
proprio statuto alle prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e dispone affinchè
entro i trenta giorni successivi si svolgano le elezioni del nuovo organo
rappresentativo.
5.
In applicazione dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 4 novembre 2004, n. 20
(Nuove norme di riordino delle comunità montane), l'organo rappresentativo delle
comunità montane non soppresse è tenuto a individuare i componenti dell'organo
esecutivo da dichiarare decaduti dalla carica, entro il termine di quindici
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo
da ricondurre l'organo esecutivo a un numero massimo di tre componenti, incluso
il presidente.
6. Nel
caso di mancata osservanza dei termini di cui ai commi 4 e 5, il Presidente
della Giunta regionale nomina un commissario per l'attuazione di quanto
prescritto.
7.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le indennità spettanti ai
consiglieri e amministratori delle comunità montane non soppresse sono
determinate in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 82 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali), come modificato dall'articolo 1, comma 731, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e dall'articolo 2, comma 25,
della l. 244/2007.
8. Sono
abrogate le disposizioni della L.R. n. 20/2004 nonché tutte le altre
disposizioni incompatibili o in contrasto con le prescrizioni del presente
articolo.]
(14)
Articolo implicitamente abrogato dalla L.R. n. 5/2010, art. 10 che dispone:" E'
abrogata la L.R. n. 20/2004 e successive modifiche e integrazioni, a esclusione
degli articolo 17 e 18, nonché tutte le disposizioni con le presenti
disposizioni."
Art.
45 Lavoro
straordinario.
1. Fino al 31 ottobre
2009,
in attesa del completamento delle procedure rivolte
all'installazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai
dipendenti regionali può essere erogato il compenso per il lavoro
straordinario.
Art.
46 Disposizioni in materia
di personale.
[1. Dal
1° maggio 2009 e fino al 31 dicembre 2010 al personale regionale distaccato, in
via continuativa, presso le segreterie particolari del Presidente della Giunta
regionale, degli assessori regionali, del presidente, vice presidenti e
consiglieri segretari del Consiglio regionale e dei presidenti delle commissioni
consiliari permanenti, nonché al personale distaccato presso i gruppi
consiliari, è corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, per ogni giornata
di effettiva presenza in servizio e fino a un massimo di duecentoventi giorni in
un anno, pari a venticinque centesimi di euro per chilometro, comprensivo dei
rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di missione dalla normativa vigente,
assumendo a base di calcolo la distanza chilometrica complessiva tra il comune
sede dell'ufficio di appartenenza e quello della sede di lavoro. È altresì
corrisposto un rimborso forfettario giornaliero, sostitutivo dei buoni pasto,
rapportato a euro 8,00.] (15)
[2. Gli
economi cassieri competenti provvedono a liquidare mensilmente le somme
maturate, previa presentazione di apposita certificazione attestante le
effettive giornate di presenza.] (16)
[3. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo per le distanze superiori ai
quaranta chilometri complessivi tra il comune sede dell'ufficio di appartenenza
e il comune sede di lavoro.] (17)
4. Dopo l'articolo 3
della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (Norme per il funzionamento dei Gruppi
consiliari), è inserito il seguente:
"Art. 3-bis
1. Su richiesta del
Presidente del gruppo consiliare e nella misura in cui non utilizza personale di
cui al comma 1 dell'articolo 3,
l'Ufficio di Presidenza per esigenze di servizio,
collegate alle attività funzionali dei gruppi consiliari, stipula un contratto
di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato tra soggetti in
possesso dei requisiti per l'accesso all'impiego della pubblica
amministrazione.".
(15)(16)(17) I commi 1,2 e 3 del
presente articolo sono stati implicitamente abrogati dalla L.R. n. 1/2011, art.
11, c. 2,3 e 4 che ha disciplinato la materia.
Art. 47 Assegnazione temporanea.
1. Ai fini del
contenimento o della razionalizzazione della spesa per il personale, a fronte di
carenze di organico o per singoli progetti, la Regione Puglia e Innovapuglia
e Puglia Sviluppo possono disporre, tra di esse, l'assegnazione temporanea di
personale in numero comunque non superiore rispettivamente alle trenta unità e
cinque unità . (18)
2. L'assegnazione concerne solo
personale a tempo indeterminato e non può superare i ventiquattro mesi, salvo la
maggiore durata connessa all'attuazione di programmi o di attività i cui oneri
sono finanziati con fondi strutturali o comunque del bilancio vincolato.
3. Con apposite intese o
accordi, i soggetti di cui al comma 1 possono stabilire modalità, condizioni e
termini dell'assegnazione.
4. Il personale
temporaneamente assegnato conserva il trattamento economico complessivo in
godimento, i cui oneri sono periodicamente rimborsati dall'ente di
assegnazione.
(18) Comma così
modificato dall’art. 21, L.R. 25 febbraio 2010, n.
5.
Art.
48 Integrazione all'articolo
11 della L.R. n. 36/2008.
1. Dopo il comma 10
dell'articolo 11
della L.R.
n. 36/2008 è inserito il seguente:
"10-bis. I dipendenti
regionali trasferiti in applicazione delle disposizioni della presente legge
conservano il diritto a completare le procedure di progressione verticale in
corso al momento del trasferimento, con esiti di reinquadramento valevoli nei
confronti degli enti destinatari, anche agli effetti di cui all'articolo 14,
comma 2.".
Art. 49 Norma in materia di politiche giovanili.
1. Al fine di consentire
la piena attuazione di tutte le azioni e degli strumenti di governo previsti
dall'Accordo di programma quadro (APQ) in materia di politiche giovanili (II
Atto integrativo sottoscritto in data 4 aprile 2008), è istituito nel bilancio
di previsione 2009, nell'ambito della UPB 08.07.01, apposito capitolo di spesa
814030, denominato "Spesa relativa all'Accordo di Programma quadro politiche
giovanili - II Atto integrativo - Azioni attuative e programmatiche", con uno
stanziamento di euro 3 milioni.
Capo VII -
Contributi straordinari per eventi
Art. 50 Contributo straordinario al comune di Lecce per il G8 del
12-13 giugno 2009.
1. La Giunta regionale è
autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 1 milione 500 mila al
comune di Lecce per la realizzazione di opere per il G8 dei Ministri
dell'economia e finanze che si svolgerà nella città di Lecce il 12 e 13 giugno
2009.
2. La Giunta regionale, con
propria deliberazione, definisce le modalità di erogazione della somma di cui al
comma 1, determinando tempi e criteri di erogazione.
3. È istituito come
competenza e cassa, nell'ambito della upb 00.03.01, il capitolo di spesa 1267,
denominato "Contributo straordinario al comune di Lecce per opere G8, 12-13
giugno 2009", con una dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00.
Art. 51 Contributo regionale per la visita a San Giovanni Rotondo
del Pontefice Benedetto XVI.
1. Per gli interventi
necessari all'organizzazione della visita del Papa Benedetto XVI a San Giovanni
Rotondo, il giorno 21 giugno 2009, è autorizzato nel bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2009, come competenza e cassa, un contributo
straordinario di euro 200 mila.
2. La Giunta regionale, con
propria deliberazione, definisce le modalità di erogazione della somma di cui al
comma 1, determinando tempi e criteri della rendicontazione.
3. Allo stanziamento di
cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2009, parte spesa, upb 00.03.01, del capitolo 1266
"Contributo straordinario per la visita a San Giovanni Rotondo del Papa
Benedetto XVI (21 giugno 2009)".
Capo VIII -
Copertura finanziaria
Art. 52 Copertura finanziaria.
1. La copertura delle
spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno
finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.
La presente legge è
dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
ALLEGATO A
TABELLA ONERI ISTRUTTORI
TIPOLOGIA INTERVENTI
|
Oneri istruttori per |
Oneri istruttori per |
(Oneri per spese di |
opere fino a |
opere con |
istruttoria in euro) |
5000 mc. |
oltre 5000 mc. |
1 -opere strategiche e/o rileventi di cui agli elenchi A
e B d.g.r. n.153/2004 |
300,00 |
400,00 |
2 - nuove opere in c.a. acciaio, |
|
|
precompresso |
250,00 |
350,00 |
3 - nuove opere in muratura portante |
200,00 |
250,00 |
4 - interventi su strutture esistenti |
150,00 |
200,00 |
5 - opere di adeguamento e verifiche |
|
|
a sanatoria |
100,00 |
150,00 |
6 - progetti di variante strutturale |
100,00 |
150,00 |
7 - tipo di opere per cui non è applicabile
l’onere a mc. (ponti, viadotti, gallerie,
strade, impianti sportivi, ecc…) |
500,00 |
8 - tipo di opere minori per cui non è
applicabile l’onere a mc. (muri di
sostegno, opere geotecniche, ecc…) |
100,00
|
I N D I C E
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Art. 1
(Spesa a carattere pluriennale)
Art. 2
(Rinegoziazione mutui intesa convenzionale)
Art. 3
(Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 2 dicembre 2005, n.
17)
Art. 4
(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)
Art. 5
(Compartecipazione IVA non sanitaria)
TITOLO
II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO
FINANZIARIO
Capo I - Disposizioni in
materia di sviluppo rurale
Art. 6
(Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica)
Art. 7
(Contributo straordinario per la lotta al punteruolo rosso)
Art. 8
(Spesa per il contrasto alle frodi agroalimentari)
Art. 9(Cofinanziamento regionale per la composizione
del prezzo bietole)
Art. 10 (Intervento finanziario per la
valorizzazione dei prodotti tipici)
Art. 11 (Sistema informatico agricolo
UMA)
Art. 12 (Interventi a favore del settore
olivicolo)
Art. 13 (Variazioni e integrazioni alla legge
regionale 30 giugno 1999, n. 20)
Art. 14 (Modifica alla legge regionale 12 maggio
1997, n. 15)
Art. 15 (Modifiche alla legge regionale 3 agosto
2007, n. 23)
Capo II - Disposizioni in
materia di politiche
per lo sviluppo economico, lavoro e
innovazione
Art. 16
(Sistemi turistici locali)Art. 17 (Contributo straordinario agli enti
fieristici)
Art. 18 (Liquidazione e pagamento dei soci della ex
Tecnopolis Csata Scarl e relativi oneri notarili)
Art. 19 (Acquisizione delle partecipazioni
societarie detenute da Innovapuglia spa)
Art.
20 (Istituzione di un fondo di rotazione per l’attuazione dei piani di
ripianamento dei consorzi ASI - legge regionale 8 marzo 2007, n. 2)
Art. 21
(Integrazione disciplina del commercio)
Art. 22
(Modifica all’articolo 18 della l.r. 11/2003
Capo III - Disposizioni in
materia di politiche
per l’ambiente, le reti e
la qualità urbana
Art. 23
(Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 25 ottobre 2004, n.
18)
Art. 24
(Disposizioni in materia di trasporti)
Art. 25
(Modifica all’articolo 14 della legge regionale 7 marzo 2003, n.
4)
Art. 26
(Emergenza rifiuti bacino LE 2)
Art. 27
(Proroga termini)
Art. 28
(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 44)
Capo IV - Disposizioni in
materia di promozione
del territorio, dei saperi
e dei talenti
Art. 29
(Anticipazione in favore dell’IACP di Taranto)
Art. 30
(Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2001, n.
13)
Art. 31 (Modifica al’articolo 2 della legge
regionale 23 novembre 2005, n. 16
Art. 32 (Eventi alluvionali nella provincia di
Foggia)
Art. 33 (Disposizioni in materia
sismica)
Art. 34 (Intervento per il recupero degli organi
delle chiese della regione)
Art. 35
(Legge regionale 25 agosto 2003, n. 20 - Scorrimento graduatorie)
Capo V - Disposizioni in
materia di politiche
per la promozione della
salute
Art. 36
(Modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26)
Art. 37
(Modifica alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 24)
Art. 38 (Modifica all’articolo 29 della legge
regionale 28 maggio 2004, n. 8)
Art. 39
(Modifica all’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45)
Capo VI - Disposizioni in
materia di organizzazione
e riforma
dell’amministrazione
Art. 40 (Modifiche all’articolo 33 della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27)
Art. 41 (Modifiche al comma 2 octies dell’articolo 33
della l.r. 27/1995)
Art. 42
(Costituzione di società veicolo per cartolarizzazione su beni immobili
regionali)
Art. 43 (Disposizioni per l’attuazione del piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari)
Art. 44
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 novembre 2004, n. 20)
Art. 45 (Lavoro straordinario)
Art. 46 (Disposizioni in materia di personale)
Art. 47 (Assegnazione temporanea)
Art. 48 (Integrazione all’articolo 11 della l.r.
36/2008)
Art. 49 (Norma in materia di politiche giovanili)
Capo VII - Contributi
straordinari per eventi
Art. 50 (Contributo straordinario al comune di Lecce
per il G8 del 12-13 giugno 2009)
Art. 51 (Contributo regionale per la visita a San
giovanni Rotondo del Pontefine Benedetto XVI)
Capo VIII - Copertura
finanziaria
Art. 52
(Copertura finanziaria)
|