TITOLO I
Norme di bilancio
Art. 1
Stato di previsione delle entrate.
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia
per l'anno finanziario 2000, annesso alla presente legge è approvato in lire
39.926.200.750.879 in termini di competenza ed in lire 50.878.390.218.537 in
termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore l'accertamento,
la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle
tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2000.
3. Il mutuo per l'importo di lire 403 miliardi - contratto, ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 1993, n. 68, ai fini del completamento del
ripiano del residuo disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di lire
1203 miliardi e secondo le specifiche modalità di cui all'articolo 15
della legge
regionale 6 maggio 1998, n. 14 - viene iscritto, in termini di competenza e
di cassa, al capitolo 5129210 dello stato di previsione dell'entrata per
l'esercizio finanziario 2000.
Art. 2
Stato di previsione della spesa.
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per
l'anno finanziario 2000, annesso alla presente legge, è approvato in lire
39.926.200.750.879 in termini di competenza e in lire 50.878.390.218.537 in
termini di cassa.
2. Le disponibilità finanziarie provenienti dall'attivazione
del mutuo di cui all'articolo 1, comma 3, sono utilizzate secondo i criteri di
cui all'articolo 14
della legge
regionale 4 maggio 1999, n. 16.
Art. 3
Impegni e pagamenti delle spese.
1. È autorizzato l'impegno delle spese della Regione per
l'esercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di competenza
definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 60
e 61
della legge
regionale 30 maggio 1977, n. 17 di contabilità e successive modificazioni e
integrazioni.
2. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per
l'esercizio finanziario 2000, entro il limite degli stanziamenti di cassa
definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.
Art. 4
Codifica regionale.
1. La Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni
necessaria modifica alla codifica dei capitoli di bilancio introdotta in
connessione con i criteri di classificazione degli stessi per settori e attività
di intervento, ai fini del relativo adeguamento al nuovo programma informatico
di contabilità e avuto riguardo a eventuali mutamenti negli assetti
organizzativi regionali.
Art. 5
Quadro generale riassuntivo.
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio
della Regione per l'anno finanziario 2000, di cui all'allegato 1 della presente
legge.
Art. 6
Elenco spese obbligatorie.
1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi della legge
regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco di cui all'allegato 2
della presente legge.
Art. 7
Fondo di riserva per spese obbligatorie.
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per
l'esercizio finanziario 2000 in lire 8.200.000.000, è iscritto al capitolo
1110010 ed è gestito a termini dell'articolo36
della legge
regionale n. 17/1977 di contabilità e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 8
Fondo di riserva per spese impreviste.
1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per
l'esercizio finanziario 2000 in lire 586.346.493, è iscritto al capitolo 1110030
ed è gestito a termini dell'articolo 37
della legge
regionale n. 17/1977 di contabilità e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 9
Fondo di riserva di cassa.
1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio
finanziario 2000 in lire 729.668.249.866, è iscritto al capitolo 1110020 ed è
gestito a termini dell'articolo 41
della legge
regionale n. 17/1977 di contabilità e successive modificazioni e
integrazioni.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie
deliberazioni le procedure di cui all'articolo 41,
comma 3, della legge
regionale n. 17/1977 di contabilità e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 10
Fondo per residui passivi perenti.
1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai
fini amministrativi, determinato per l'esercizio finanziario 2000 in lire 150
miliardi è iscritto al capitolo 1110045 ed è gestito a termini dell'articolo 71
della legge
regionale n. 17/1977 di contabilità e successive modificazioni e
integrazioni.
2. È iscritta, inoltre, al capitolo 1121029, la somma di lire
271.169.983.094 quale stanziamento derivante dall'attivazione della terza
tranche di mutuo a ripiano del disavanzo e destinato, ai sensi dell'articolo 15
della L.R.
n. 14/1998 e dell'articolo 14
della L.R.
n. 16/1999, alla regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla
sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria,
nonché alla reiscrizione dei residui passivi perenti originati da obbligazioni
sorte entro la data del 31 dicembre 1992.
Art. 11
Variazioni di bilancio - autorizzazione alla Giunta
regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio
atto, le iscrizioni di cui all'articolo 43,
comma 1 della L.R.
n. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni negli stati di
previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 2000.
Art. 12
Bilancio pluriennale.
1. A norma dell'articolo 6
e seguenti della L.R.
n. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni è approvato il bilancio
pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2000-2002 nel testo allegato
alla presente legge.
Art. 13
Criteri di utilizzazione delle disponibilità finanziarie della
terza tranche di mutuo con la Cassa depositi e prestiti.
1. Le disponibilità finanziarie provenienti dall'attivazione
del mutuo di lire 403 miliardi già stipulato con la Cassa depositi e prestiti a
termini dell'articolo 20 della L. 68/1993 sono utilizzate nel rispetto dei
criteri e secondo le modalità di cui all'articolo 14
della L.R.
n. 16/1999.
2. La prevista verifica in ordine alla corretta utilizzazione
delle predette risorse per le finalità per le quali il mutuo viene contratto
sarà effettuata al termine degli esercizi finanziari 2000-2001 mediante apposito
atto deliberativo da adottare da parte della Giunta regionale sulla base di
specifiche rilevazioni predisposte dalla Ragioneria. È iscritto, a tal fine, per
la parte eccedente la somma necessaria al pagamento dei debiti di bilancio sorti
entro la data del 31 dicembre 1992, apposito stanziamento al capitolo di spesa
1121029, dal quale prelevare, secondo i criteri di cui all'articolo 71,
comma 10, della L.R.
n. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, le risorse finanziarie
occorrenti per la regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla
sorte capitale, derivanti da provvedimenti esecutivi dell'autorità giudiziaria,
nonché alla reiscrizione, su pertinenti capitoti di bilancio, dei residui
passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro la predetta data del 31
dicembre 1992.
2-bis. Le disponibilità finanziarie non utilizzate al termine
del corrente esercizio 2000 sul predetto capitolo 1121029 sono mantenute in
bilancio quali residui di stanziamento e impiegate, per le finalità di cui al
presente articolo, nel corso dell'esercizio successivo (1).
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli
interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio
di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per
l'effettuazione dei pagamenti.
4. A tal fine è autorizzata l'iscrizione, nel bilancio
pluriennale, al capitolo 1122020, quale rata di ammortamento, la somma di lire
119 miliardi per l'anno 2001 e di lire 119 miliardi per l'anno 2002.
5. Gli oneri di cui al comma 4 troveranno copertura, così come
previsto dall'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui
all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, da attivare per
mezzo di apposita delegazione di pagamento rilasciata al Ministro del tesoro dal
Presidente della Regione.
6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere
obbligatorio a norma dell'articolo 36,
comma 3, della legge
regionale n. 17/1977 di contabilità e successive modificazioni e
integrazioni.
(1) Comma aggiunto dall'art. 6,
L.R.
22 dicembre 2000, n. 28.
Art. 14
Mutuo relativo al consolidamento dei debiti verso gli istituti
di credito.
1. L'annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040
dello stato di previsione della spesa, derivante dalle operazioni di
consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e
indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su
leggi regionali, così come ristrutturata a far data dal 1° luglio 1999, viene
quantificata in lire 205 miliardi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è iscritta, nel bilancio
pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire
210 miliardi per l'anno 2001 e di lire 210 miliardi per l'anno 2002.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli
interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio
di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per
l'effettuazione dei pagamenti.
4. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura, così come
previsto dall'articolo 42, comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997, mediante vincolo
sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'articolo 3, comma 12, della
L. n. 549/1995, da attivare per mezzo di apposita delegazione di pagamento
rilasciata al Ministro del Tesoro dal Presidente della Regione in applicazione e
secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 6, della medesima L. n. 549/1995.
5. Il predetto vincolo viene esteso, in caso di insufficiente
gettito delle erogazioni relative alla accisa sulla benzina, di cui all'articolo
3, comma 12, della L. n. 549/1995, alle risorse finanziarie di propria spettanza
provenienti dal fondo di compensazione interregionale di cui all'articolo 42,
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.
6. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere
obbligatorio a norma dell'articolo 36,
comma 3, della legge
regionale n. 17/1977 di contabilità e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 15
Finanziamento oneri per ritardati pagamenti.
1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per
ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa
0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 2000 le somme
rispettivamente di lire 2 miliardi quale quota interessi, di lire 1 miliardo
quale quota rivalutazione e di lire 2 miliardi quali spese procedimentali e
legali.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è stabilita
dagli atti convenzionati ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo I - Disposizioni in materia di personale
Art. 16
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, si applicano per i giudizi di responsabilità civile, penale e
amministrativa promossi nei confronti dei dipendenti e degli amministratori
regionali.
2. In ogni caso, anche per ipotesi di patrocinio prestato da
più difensori, non sono consentiti rimborsi per importi complessivamente
superiori ad un unico onorario massimo con esclusione di qualsiasi maggiorazione
(2) .
(2) I limiti contenuti nel presente
comma, ai sensi dell'art. 43,
L.R.
9 dicembre 2002, n. 20, non si applicano ai giudizi di responsabilità
promossi prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
Norma di sanatoria la applicazione dell'articolo 1, comma 1,
della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 4.
1. In ottemperanza al principio di omogeneizzazione delle
posizioni giuridiche, la decorrenza degli inquadramenti disposti in applicazione
dell'articolo 1,
comma 1, della legge
regionale 20 gennaio 1998, n. 4 è fissata, ai fini economici, dalla data di
esecutività dei provvedimenti di inquadramento e, ai fini giuridici, dalla data
di esecutività della deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 1988, n.
2987 (3) .
(3) Comma così corretto con avviso di
rettifica pubblicato nel B.U. 28 settembre 2000, n. 116.
Art. 18
Personale impianti irrigui.
1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della
spesa al personale addetto agli impianti irrigui che, a seguito di decisioni
giurisdizionali definitive ha maturato in costanza di rapporto con la Regione
Puglia il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro di natura
privatistica a tempo indeterminato, con decorrenza 1° gennaio 2000, previa
deliberazione di Giunta regionale, si applica il Contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale delle Regioni e delle autonomie locali.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 23
della legge regionale
4 febbraio 1997, n. 7.
3. Per effetto di quanto previsto dal presente articolo, la
Giunta regionale è autorizzata, in sede di adozione dei provvedimenti di cui al
comma 1, ad imputare la relativa spesa sul capitolo 131072.
Art. 19
1. Fino all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 23
della L.R.
n. 7/1997, il personale di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo
23
detta L.R.
n. 7/1997 deve effettuare almeno centottantuno giornate lavorative annue.
Art. 20
(Rinviato dal Governo)
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo II - Disposizioni in materia sanitaria
Art. 21
Norme di ripianamento disavanzi sanitari.
1. Al fine di dare corso al ripiano della quota residua del
disavanzo delle ex U.S.L. derivante dalla gestione liquidatoria 1994 e retro,
così come aggiornata al 31 dicembre 1999, viene attivato l'apposito capitolo di
spesa 771082 da finanziare attraverso le specifiche erogazioni a tale scopo
disposte dallo Stato e da introitare sul capitolo di entrata 2056610.
2. Agli stessi fini i commissari liquidatori delle aziende
sanitarie sono autorizzati a utilizzare le risorse finanziarie provenienti
dall'alienazione del patrimonio delle aziende sanitarie per la parte non
destinata ad attività assistenziale ai sensi dell'articolo 28, comma 12, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'attivazione delle relative procedure
provvedono gli stessi direttori generali nella veste di commissari secondo la
normativa vigente.
3. Il competente Assessore alla sanità provvede all'adozione di
tutti gli atti necessari alla regolarizzazione di eventuali carte contabili
derivanti da provvedimenti esecutivi di pignoramento a carico del tesoriere
regionale adottati dall'autorità giudiziaria in relazione a debiti delle ex
U.S.L. rientranti nella gestione liquidatoria e con imputazione delle relative
somme al capitolo di spesa 771082 di cui al comma 1. L'Assessorato alla sanità,
inoltre, provvede a comunicare alle A.S.L. interessate i pagamenti già
intervenuti sulle relative partite debitorie, ai fini delle necessarie modifiche
e registrazioni da introdurre nelle contabilità delle gestioni liquidatorie.
4. In relazione alle risorse da acquisire dalla Regione, a
proprio carico o a carico dello Stato, per il ripianamento dei disavanzi di
parte corrente del Servizio sanitario regionale (S.S.R.), le A.S.L. sono
autorizzate ad acquisire anticipazioni dagli istituti di credito tesorieri entro
i limiti fissati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
alla sanità. La delibera della Giunta regionale indica anche il tasso minimo di
interesse da applicare alle anticipazioni degli istituti tesorieri.
5. Le risorse assegnate alle A.S.L. per il ripianamento dei
disavanzi, incluse le anticipazioni di cui sopra, sono utilizzate dai commissari
delle gestioni liquidatorie e dai direttori generali, anche a mezzo di
transazioni, predisponendo un programma di estinzione delle passività.
6. Al fine di assicurare la gestione unitaria del processo di
estinzione delle passività e fornire alle A.S.L. il necessario supporto tecnico
- finanziario e legale, l'Assessorato alla sanità definisce i criteri per
l'estinzione delle passività e ne coordina l'applicazione con particolare
riferimento agli atti transattivi.
7. Agli oneri conseguiti all'attivazione del supporto tecnico -
finanziario e legale, quantificati per l'esercizio finanziario 2000 in lire 150
milioni, si provvede mediante l'istituzione nel bilancio 2000 del capitolo
711030 denominato "Oneri connessi al supporto tecnico - finanziario e legale
alle A.S.L. per il processo di estinzione dei disavanzi (spesa obbligatoria)",
con lo stanziamento di lire 150 milioni.
8. Qualora il direttore generale e il commissario liquidatore
consegua, attraverso adeguata attività transattiva, risparmi di spesa superiori
al venticinque per cento complessivo di tutti i disavanzi provenienti dagli
esercizi 1999 e precedenti, ivi compresi quelli di cui alle gestioni
liquidatorie, viene allo stesso attribuita la maggiorazione del venti per cento
del compenso spettante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 luglio 1995, n. 502, fermo restando la verifica dei risultati
amministrativi e di gestione da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
della legge 17 ottobre 1994, n. 590 e del decreto legislativo 19 gennaio 1999,
n. 229. Il collegio sindacale provvede alla certificazione degli eventuali
risparmi conseguiti.
9. Al fine di accelerare le operazioni di ripianamento dei
disavanzi sanitari di cui al presente articolo, la Giunta regionale è
autorizzata a ricorrere a cessione di crediti derivanti da specifici
trasferimenti statali all'uopo previsti, anche attraverso gli strumenti
finanziari di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.
Art. 22 (4)
Finanziamento delle Aziende ospedaliere.
[1. In attesa dell'adeguamento della disciplina riguardante
il finanziamento delle Aziende sanitarie al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, alle Aziende ospedaliere è
corrisposto mensilmente un acconto pari al novanta per cento di un dodicesimo
dei tetti massimi di remunerazione dell'assistenza ospedaliera e ambulatoriale
erogata a carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).
2. La Giunta regionale procederà al conguaglio, fra
l'ammontare massimo riconosciuto e gli acconti erogati, dopo l'apposizione del
visto di congruità sul bilancio di esercizio per l'anno di riferimento.]
(4) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 37/2014, art. 10, comma 6.
Art. 23
1. I benefìci di cui alla legge
regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla L.R.
n. 14/1998, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa
legge, si applicano ai dipendenti regionali della Regione Puglia che per motivi
istituzionali risultano residenti fuori Regione.
2. Le somme spettanti, non cumulabili con analoghi benefìci
eventualmente concessi dalla Regione di residenza, saranno erogate dalla A.S.L.
di provenienza residenziale dei dipendenti regionali e sarà rimborsata dalla
Regione a carico del capitolo di spesa 781075 del bilancio autonomo.
Art. 24
Quota di spesa sanitaria nelle strutture residenziali
protette.
1. La disponibilità di cui al capitolo 741012 per lire 5
miliardi è destinata alla spesa sanitaria relativa ai ricoveri nelle residenze
protette ai sensi del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 e agli enti
socio - educativi di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 284.
2. Le somme che risulteranno non utilizzate alla fine di
ciascun esercizio finanziario saranno restituite entro il 28 febbraio successivo
o potranno essere attribuite alle A.S.L. che avranno documentato un maggiore
carico assistenziale.
Art. 25
1. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui
all'articolo 57, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva
del S.S.N., sono assicurate in termini di continuità e di uniformità nell'ambito
regionale in favore dei soggetti di cui al comma 2.
2. Le prestazioni sanitarie specifiche integrative di cui agli
articoli successivi sono erogate agli invalidi per causa di guerra e di
servizio, agli invalidi civili per fatti di guerra (decreto-legge 2 marzo 1948,
n. 135, convertito dalla legge 3 novembre 1952, n. 1790), ai cittadini già
deportati dal nemico (legge 14 marzo 1961, n. 130), ai perseguitati politici
(legge 3 aprile 1961, n. 284), agli invalidi della disciolta Repubblica sociale
italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).
3. Le prestazioni sanitarie di cui alla presente disposizione
sono erogate agli aventi diritto da parte delle A.S.L. di residenza
dell'assistito, le quali provvedono al rilascio della certificazione sanitaria
di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
4. Sono erogate a carico del Fondo sanitario nazionale (F.S.N.)
tutte quelle prestazioni di assistenza sanitarie, specifiche, preventive,
ortopediche e protesiche ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 833/1978 e delle
leggi e ordinamenti in vigore e successive modificazioni.
5. Viene erogato a carico del bilancio regionale, nei limiti
degli stanziamenti annuali, un contributo di soggiorno per cure termali che, pur
potendosi configurare come prestazione sanitaria, precedentemente era
riconosciuto in favore dei beneficiari indicati al comma 2.
6. Ai singoli beneficiari, in occasione della effettuazione di
cure termali prescritte dal medico curante, è concesso in contributo
giornaliero, nei limiti della spesa documentata, fissato per l'anno 2000 in lire
55 mila per un massimo di dodici giorni.
7. I mutilati, invalidi di guerra e gli appartenenti a tutte le
categorie assimilate devono presentare all'A.S.L. di appartenenza, al fine di
ottenere il rimborso del contributo di soggiorno di cui al comma 5, la fattura o
la ricevuta fiscale nominativa dell'albergo presso cui hanno soggiornato per
l'effettuazione delle cure termali.
8. Le A.S.L. che hanno erogato agli invalidi del loro
territorio i contributi di cui al comma 5 devono inoltrare, entro e non oltre il
31 gennaio di ogni anno, al competente ufficio dell'Assessorato alla sanità,
documentata istanza per il rimborso delle somme versate, per l'anzidetto titolo,
nell'intero anno precedente a quello di presentazione della domanda.
9. La misura di tutte le contribuzioni in danaro previste della
presente disposizione sarà annualmente modificata in proporzione alla
percentuale del tasso di inflazione programmata.
10. L'onere derivante dalla presente norma, stimato in lire 264
milioni l'anno, sarà sostenuto con i fondi del Capitolo di nuova istituzione
(C.N.I.) "Prestazioni sanitarie integrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo
57 della L. n. 833/1978" . (5)
(5) Vedi, anche, la Det. 16 novembre
2006, n. 271.
Art. 26
1. Nella more del completamento e perfezionamento del programma
ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il quale la Delib.G.R. 21
luglio 1999, n. 1063 rappresenta punto di riferimento, in anticipazione e a
stralcio del programma stesso, nell'ambito del quadro programmatico di cui alla
deliberazione CIPE del 6 maggio 1998 relativo alla seconda fase del programma
nazionale straordinario di investimenti previsto dalla citata legge, è
autorizzata la stipula di accordo di programma, ex articolo 5-bis del D.Lgs. n.
229/1999, per l'accelerazione delle procedure e la realizzazione del Presidio
ospedaliero di Vico del Gargano (FG) prevista al capo 6.3 della Delib.G.R. n.
1063/1999 e con impegno finanziario nei limiti dell'importo indicato alla
Tabella 3A allegata alla Delib.G.R. n. 1063/1999.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo III - Disposizioni in materia di demanio e
patrimonio
Art. 27
Dismissioni immobiliari.
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, la Giunta regionale può applicare alla alienazione dei diritti e
dei beni immobiliari in proprietà, ivi compresi quelli provenienti dall'ex
ERSAP, in deroga alle norme di contabilità dello Stato e della legge
regionale 26 aprile 1995, n. 27, le disposizioni contenute nel suddetto
articolo di legge.
2. [Limitatamente ai beni ex ONC, consistenti
in terreni, fondi agrari, fabbricati rurali e di borgata, comunque non soggetti
alla speciale disciplina della riforma fondiaria, il prezzo di vendita
determinato dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1995, n. 5 e successive
modificazioni è decurtato del trenta per cento in caso di acquisto da parte
degli attuali conduttori e/o loro eredi. Ove il prezzo, come sopra determinato e
accettato, superi l'importo di lire 100 milioni, può essere accordato, a
richiesta e per la parte eccedente il cinquanta per cento del suo ammontare, la
rateizzazione del relativo pagamento per un massimo di dodici rate dalla
sottoscrizione del contatto preliminare di vendita. La decurtazione è
subordinata all'assunzione del vincolo di destinazione d'uso per anni
trenta] (6) .
(6) Comma soppresso dall’art. 2,
comma 1, L.R.
25 febbraio 2010, n. 5.
Art. 28
1. Al fine di agevolare lo svolgimento di attività pubbliche o
di pubblico interesse, di favorire l'incremento occupazionale in tutto il
territorio regionale e di attivare investimenti comunitari, la Giunta regionale
è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti locali i beni
immobili regionali già nella disponibilità o nell'uso degli stessi alla data del
12 aprile 2000. L'istanza deve essere idoneamente documentata in ordine alle
finalità.
2. Gli enti locali devono richiedere alla Regione il
trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 entro e non oltre il 31
dicembre 2002.
3. Sono privilegiate le richieste corredate da promessa ovvero
da ottenimento di contributo comunitario.
4. Il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 ha
luogo sotto l'espressa condizione che l'ente locale:
a) acquisisca il bene nello stato di fatto, di diritto e di
consistenza in cui il bene medesimo si trova, subentrando alla Regione nelle
situazioni attive e passive;
b) non proceda ad alienare il bene trasferito per almeno venti
anni;
c) non proceda a variare la destinazione d'uso pubblica o di
pubblico interesse del bene trasferito per almeno dieci anni.
5. La consegna degli immobili è effettuata con appositi verbali
che, sottoscritti dai rappresentanti delegati dagli enti locali e dalla Regione,
costituiscono titolo per la conseguente trascrizione e per la voltura catastale,
da eseguirsi a cura dell'ente destinatario.
6. Nel caso di accertata inosservanza del rispetto di una sola
delle condizioni del comma 4 ovvero nel caso di accertato inutilizzo per due
anni consecutivi dal trasferimento, il bene ritorna nella proprietà della
Regione.
7. La retrocessione del bene ha luogo senza alcun aggravio per
la Regione (7) .
(7) Il presente articolo, già
modificato dall'art. 18,
L.R.
22 dicembre 2000, n. 28, è stato poi così sostituito dall'art. 50,
L.R.
21 maggio 2002, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «Art. 28.
Trasferimento di beni immobili regionali agli enti locali. 1. Al fine di
favorire l'incremento occupazionale in tutto il territorio regionale, la Giunta
regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti locali
i beni immobili regionali che si trovano nella disponibilità o nell'uso degli
stessi. L'incremento occupazionale deve essere documentato nella istanza.
2. Gli enti locali devono richiedere alla Regione il
trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 entro e non oltre il 30
dicembre 2000. 3. Sono privilegiate le richieste
corredate da promessa ovvero da ottenimento di contributo comunitario.
4. Il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1
ha luogo sotto l'espressa condizione che l'ente locale: a) acquisisca il bene nello stato di fatto, di diritto e di
consistenza in cui il bene medesimo si trova, subentrando alla Regione nelle
situazioni attive e passive; b) non proceda ad alienare
il bene trasferito per almeno venti anni; c) non proceda
a variare la destinazione d'uso pubblica o di pubblico interesse del bene
trasferito per almeno dieci anni. 5. Nel caso di
accertata inosservanza del rispetto di una sola delle condizioni del comma 4
ovvero nel caso di accertato inutilizzo per due anni consecutivi dal
trasferimento, il bene ritorna nella proprietà della Regione. 6. La retrocessione del bene ha luogo senza alcun aggravio per la
Regione.».
Art. 29
Modificazione articolo 11
legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 37 e integrazione articolo 28
legge regionale
6 maggio 1998, n. 14.
1. Il comma 4 dell'articolo 11 della L.R. n. 37/1994 è
abrogato.
2. ... (8) ...
(8) Aggiunge un periodo all'art. 28,
L.R.
6 maggio 1998, n. 14.
Art. 30
Rendicontazione spese gestioni irrigue pregresse.
1. La sede di approvazione della rendicontazione delle spese
relative alle stagioni irrigue pregresse, sono ammissibili a discarico i costi
sostenuti dai Consorzi di bonifica, in eccedenza alla quota di riparto di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, per:
a) consumi energetici di funzionamento degli impianti e delle
relative pertinenze, compresi gli oneri per ritardato pagamento;
b) trattamento economico del personale utilizzato, compresi gli
oneri legali derivanti da contenziosi definiti con provvedimento giudiziario
passato in giudicato o in via transattiva.
2. Alla copertura finanziaria dei maggiori costi riconosciuti
si provvede mediante utilizzazione, sino al sessanta per cento del loro
ammontare, delle disponibilità finanziarie derivanti dai residui di stanziamento
o da eventuale insussistenza di residui passivi propri formatisi sui capitoli
131050, 131055, 131070, 131072, 131073 e 131074, previo loro accertamento ai
sensi dell'articolo 70 della legge regionale di contabilità.
3. La residua percentuale delle disponibilità come sopra
accertato viene impiegata nella realizzazione di lavori di adeguamento alla
normativa provenzionale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, di manutenzione e
ripristino, di completamento, ampliamento e ammodernamento di impianti irrigui
di proprietà regionale.
Art. 31
Pagamento dei maggiori costi riconosciuti.
1. Ove richiesto dai Consorzi di bonifica, al pagamento dei
maggiori costi riconosciuti di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a) e b),
provvede direttamente la Regione, in nome e per conto degli stessi, previa
liquidazione della relativa spesa da parte dei competenti organi istituzionali
dei Consorzi.
Art. 32
Riscossione canoni di gestione.
1. A decorrere dall'esercizio 2000 i proventi di gestione degli
impianti irrigui regionali sono riscossi su apposito conto corrente intestato
alla Regione Puglia da ripartire annualmente, tra i Consorzi di bonifica,
laddove convenzionati, per la gestione degli impianti irrigui regionali, in
relazione ai costi di esercizio del servizio.
Art. 33
Modificazioni articolo 10 legge regionale 31 maggio 1980, n.
54.
(Rinviato dal Governo)
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo IV - Disposizioni in materia di commercio
Art. 34
Contributo straordinario enti fieristici.
1. Per gli enti fieristici a carattere regionale (articolo 39
della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22) di Foggia e di Francavilla Fontana, è
iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2000, al capitolo
di nuova istituzione 352026, epigrafato «Contributo straordinario per le spese
di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell'Ascensione di Francavilla
Fontana», lo stanziamento di lire 900 milioni come di seguito articolato:
a) per l'Ente Fiera di Foggia la somma di lire 800 milioni;
b) per l'Ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di lire 100
milioni.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo V - Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 35
Oneri pregressi relativi all'indennità compensativa.
1. La Regione Puglia riconosce agli imprenditori agricoli a
titolo principale attivi, le cui domande sono state istruite favorevolmente,
l'indennità compensativa prevista dalla legge
regionale 3 marzo 1978, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, per
gli anni dal 1989 al 1993.
2. La somma complessiva viene corrisposta in un quinquennio a
partire dall'esercizio finanziario 2000 e fino all'esercizio finanziario 2004.
3. La somma per l'anno 2000, pari a lire 12.694.009.135, è
iscritta al capitolo di nuova istituzione 121062, epigrafato «Spese per il
pagamento dell'indennità compensativa pregressa per gli anni dal 1989 al 1993.
L.R.
n. 15/1978 e successive modificazioni e integrazioni».
Art. 36
Contributo straordinario alla Comunità montana Murgia
tarantina.
1. Al fine di fronteggiare le spese di costituzione, di avvio e
di gestione delle attività istituzionali della Comunità montana della Murgia
tarantina, istituita con legge
regionale 24 febbraio 1999, n. 12, viene concesso un contributo
straordinario di lire 1 miliardo e 100 milioni prevedendo nel bilancio per
l'esercizio finanziario 2000 apposito capitolo di nuova istituzione 113045
epigrafato «Contributo straordinario alla Comunità montana Murgia tarantina
(legge di bilancio 2000)» (9) .
(9) Comma così modificato dall'art. 34,
L.R.
22 dicembre 2000, n. 28.
Art. 37
Modificazioni all'articolo 41 legge regionale 13 agosto 1998, n.
27.
1. All'articolo 41
della L.R.
n. 27/1998 è soppresso il periodo "dal 1° marzo al 30 settembre" ed è
aggiunto il seguente comma 2:
... (10) .
(10) Aggiunge il comma 2, al'art. 41,
L.R.
13 agosto 1998, n. 27.
Art. 38
Assistenza tecnica alle azioni zootecniche (11)
(12) .
[1. Alle associazioni allevatori pugliesi che svolgono
azioni di assistenza tecnica e di promozione a favore delle aziende zootecniche
può essere concesso un contributo per le spese nella misura massima del settanta
per cento.
2. Il contributo è concesso, su domanda delle associazioni
allevatori, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale,
su specifica e articolata proposta dell'Assessorato all'agricoltura.
3. Per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà con lo
stanziamento previsto al capitolo di nuova istituzione epigrafato «Contributi
per l'assistenza tecnica per azioni zootecniche»].
(11) Con Delib.G.R. 20 dicembre 2005,
n. 1922, con Delib.G.R. 28 novembre 2006, n. 1774, con Delib.G.R. 31 ottobre
2007, n. 1774, con Delib.G.R. 21 ottobre 2008, n. 1944, con Delib.G.R. 4 agosto
2009, n. 1505, con Delib.G.R. 14 dicembre 2010, n. 2782 e con Delib.G.R. 5
agosto 2011, n. 1867 è stato approvato il programma delle attività promozionali
a favore delle aziende zootecniche, ai sensi del presente articolo.
(12) Articolo abrogato dall'art. 12,
L.R.
24 luglio 2012, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 39
Integrazioni articolo 12 legge regionale 13 dicembre 1999, n.
32,
concernente «Abrogazione di norme in materia di aiuti alle
imprese».
1. ... (13) .
(13) Aggiunge il comma 1-bis all'art.
12, L.R. 13 dicembre 1999, n. 32
Art. 40
Modifica art. 2 legge regionale 4 luglio 1997, n. 18.
1. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 2, lettera h), della L.R.
n. 18/1997, così come modificata dalla legge
regionale 20 gennaio 1999, n. 5, al Comitato tecnico consultivo sono
affidate, oltre ai compiti previsti dall'articolo 2, le attività di regolazione
e/o eventuale consolidamento, da svolgere anche mediante specifiche transazioni
della debitoria regionale, nei confronti delle banche creditrici interessate
derivanti da partite fidejussorie in corso di definizione.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo VI - Disposizioni in materia di edilizia
residenziale
Art. 41
Definizione partite debitorie residuali.
1. Per il completamento e la definizione di tutte le partite
debitorie residuali in edilizia residenziale pubblica a finanziamento statale
rivenienti dagli esercizi 1991/1996, sono utilizzate le disponibilità
finanziarie derivanti dai residui di stanziamento o da eventuali riduzioni per
insussistenza di residui passivi propri accertati sui capitoli 491024/93-94-95,
491025/94, 491026/94, 491033/94, 491037/93-94-95, 491038/94, 491039/94,
492025/93-94-95, 492026/94, 492027/94, 411060/96, compatibilmente con la
sussistenza degli eventuali residui attivi correlati e con le modalità di cui
all'articolo 71,
comma 12, della L.R.
n. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 42
Modifica legge regionale 24 maggio 1985, n. 48.
1. Al comma 5 dell'articolo 1 della L.R. n. 48/1995, le parole
«di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario
pari al sette per cento oltre il rimborso del capitale» sono sostituite dalle
seguenti: «di durata non superiore ai quindici anni e con onere a carico del
mutuatario pari al cinquanta per cento del tasso rinegoziato ai sensi
dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, oltre il rimborso del
capitale» (14) .
(14) La modifica riguarda l'art. 3,
L.R.
15 maggio 1980, n. 45, come modificato dall'art. 1,
comma 5, L.R.
24 maggio 1985, n. 48.
Art. 43
1. Fino all'approvazione del piano paesistico e comunque non
oltre il 31 dicembre 2000 è prorogata la legge
regionale 11 maggio 1990, n. 30.
Art. 44
1. Il mancato frazionamento dei mutui a tasso agevolato
finanziati da leggi statali e regionali nei termini di cui all'articolo 18,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modifiche
non comporta la decadenza del finanziamento agevolato per gli alloggi che sono
stati assegnati o acquistati nei termini stessi (entro due anni dalla data di
ultimazione dei lavori), sempre che il frazionamento avvenga nel tal termine di
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (15) .
(15) Comma così modificato dapprima
dall'art. 6,
L.R.
10 gennaio 2001, n. 7, poi dall'art. 25,
L.R.
5 dicembre 2001, n. 32 e ancora dall'art. 37,
L.R.
9 dicembre 2002, n. 20.
Art. 45
1. Il tasso individuale decorre secondo la normativa vigente
dalla data dell'atto notarile di assegnazione o acquisto a prescindere dalla
data di trasmissione alla Regione dell'atto notarile.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo VII - Disposizioni in materia di servizi sociali
Art. 46
Programma di interventi e di riparto per l'integrazione
scolastica dei disabili.
1. Il programma di intervento e di riparto di cui all'articolo
4
della legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'articolo 18
della legge
regionale 18 marzo 1997, n. 10 è prorogato di un ulteriore anno.
2. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in
favore delle A.S.L. che attuano le convenzioni di cui all'articolo 5,
comma 4, della L.R.
n. 16/1987 saranno confermati, nei limiti delle somme stanziate in bilancio,
ove sia intervenuta la proroga delle convenzioni già in atto, con durata delle
stesse per l'intero anno solare.
(giurisprudenza)
Consiglio di Stato
Sez. V,
sent. n. 2802 del 05-05-2009 (ud. del 10-03-2009), Provincia di Lecce c. T.V.
s.r.l. e altri
Art. 47
Interpretazione autentica degli articoli 5 e 6 della L.R.
n. 10/1997 per il trasporto di portatori di handicap.
[1. Ai fini del contenimento della spesa e per
una gestione coordinata e sinergica del trasporto per soggetti portatori di
handicap sia a fini scolastici che riabilitativi presso centri pubblici di
riabilitazione, il servizio viene assicurato direttamente dalle A.S.L.
competenti per territorio.
2. Al finanziamento del servizio trasporto
concorrono gli enti locali, in rapporto al numero dei soggetti interessati,
utilizzando risorse proprie e/o contributi assegnati dalla Regione per
interventi relativi al diritto allo studio e in materia socio -
assistenziale] (16) .
(16) Articolo abrogato dall’art. 47,
comma 5, L.R.
25 febbraio 2010, n. 4.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo VIII - Disposizioni in materia di lavoro,
cooperazione ed emigrazione
Art. 48
Istituzione del fondo regionale per l'occupazione dei
disabili.
1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68
«Norme per il diritto al lavoro dei disabili», è istituito il Fondo regionale,
per l'occupazione dei disabili, che viene alimentato con le risorse e le
modalità previste dal medesimo articolo 14 della L. n. 68/1999.
2. Il fondo è finalizzato al finanziamento dei programmi
regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi ivi comprese le
convenzioni per le iniziative intraprese dagli enti privati e pubblici di cui
agli articoli 11 e 12 della L. n. 68/1999.
3. La Giunta regionale, in raccordo con il Piano pluriennale e
annuale per l'occupazione di cui alla legge
regionale 5 maggio 1999, n. 19, su proposta dell'Assessore al lavoro,
definisce i criteri di gestione del fondo, valuta le proposte della Commissione
di cui al comma 4 o provvede al monitoraggio, alla valutazione e alla verifica
delle attività.
4. È istituita la Commissione regionale per il fondo che è
nominata, per la durata di cinque anni, dalla Giunta regionale su proposta
dell'Assessore al lavoro. Essa è costituita su base paritetica e su designazione
di componenti effettivi e supplenti da parte degli organismi maggiormente
rappresentativi dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili, oltre ad un
ispettore medico del lavoro.
5. La Giunta regionale, decorsi quarantacinque giorni dalla
richiesta delle designazioni dei componenti di cui al comma 4 o se in possesso
di almeno la metà più una delle medesime designazioni, su proposta
dell'Assessore competente, provvede all'insediamento della Commissione.
Art. 49
Modifiche e integrazioni L.R n. 19/1999.
1. L'organismo di cui all'articolo 10
della L.R.
n. 19/1999, nell'esercizio delle funzioni già esercitate dalla preesistente
Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, nel rispetto del
combinato disposto della L. n. 68/1999 e dell'articolo 48, comma 1, istitutivo
del fondo regionale per l'occupazione dei disabili, è integrato da componenti
designati dalle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative, comunque
assicurando la pariteticità con le parti sociali. Lo stesso organismo provvede a
costituire il Comitato tecnico, come indicato all'articolo 6, comma 2, lettera
b), della L. n. 68/1999.
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8
della L.R.
n. 19/1999 è abrogata.
3. Gli assessorati competenti della Regione e delle
Amministrazioni provinciali, mediante i propri uffici, provvede all'inserimento
degli organismi di cui ai commi precedenti, se in possesso di almeno la metà più
una delle relative designazioni dei componenti, trascorsi trenta giorni dalla
richiesta agli aventi diritto.
4. Le parti sociali presenti negli organismi di cui ai commi
precedenti sono tenute a designare, oltre al componente effettivo, anche un
componente supplente.
Art. 50
Conferenza regionale dell'emigrazione.
1. Il Consiglio regionale, con deliberazione 22 dicembre 1997,
n. 251, ha approvato lo svolgimento della IV Conferenza regionale
dell'emigrazione.
2. Per consentirne l'organizzazione e lo svolgimento è
stanziata, limitatamente all'esercizio finanziario 2000, la somma di lire 500
milioni, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di nuova istituzione
952060 epigrafato «Spese per l'organizzazione e lo svolgimento della IV
Conferenza regionale dell'emigrazione (legge di bilancio 2000)».
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo IX - Disposizioni in materia di finanze
Art. 51
Tassa automobilistica regionale.
1. Le modalità di riversamento della tassa automobilistica
regionale previste dall'articolo 6 del decreto Ministro delle finanze del 13
settembre 1999, pubblicato sulla G.U. n. 223 del 22 settembre 1999, si applicano
a tutte le delegazioni dell'ACI.
2. Ai riversamenti antecedenti la data di entrata in vigore del
D.M. Finanze 13 settembre 1999 si applicano le disposizioni previste dal
«Protocollo tecnico» del 12 febbraio 1999, sottoscritto dal Ministro delle
finanze, concernente le modalità di riscossione e riversamento della tassa
automobilistica regionale.
Art. 52
Imposta regionale sulle Concessioni statali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'imposta regionale sulle
concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile,
prevista dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e disciplinata dal
capo II della legge
regionale 13 gennaio 1972, n. 1, così come modificato dall'articolo 2 della
legge
regionale 4 agosto 1999, n. 25, si applica alle concessioni statali del
demanio marittimo i cui canoni sono fissati in via generale e astratta ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 4 dicembre 1993, n. 494.
2. I titolari della concessioni di cui al comma 1 sono tenuti
al versamento dell'imposta liquidata dalla Regione a seguito di atti o
provvedimenti che determinano una variazione del canone corrispondente, ai sensi
della L.R.
n. 25/1999.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo X - Disposizioni in materia di programmazione
Art. 53
Diffusione della informazione statistica regionale.
1. La Regione Puglia, attraverso l'ufficio statistico del
Settore programmazione, in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, provvede, attraverso studi, indagini, ricerche ed elaborazioni dati,
alla diffusione della informazione statistica regionale.
2. A tal fine è stanziata per l'esercizio finanziario 2000, sul
capitolo di nuova istituzione 1084040 epigrafato «Spese per studi, indagini,
ricerche, elaborazione dati e diffusione dell'informazione statistica regionale
(legge di bilancio 2000)», la somma di lire 500 milioni in termini di competenza
e di cassa.
3. Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione
della legge di bilancio annuale.
Art. 54
Servizio «Rete punto impresa» - Spese di gestione.
1. La Regione Puglia, attraverso il Servizio «Rete punto
impresa», istituito con l'articolo 35
della legge
regionale 5 giugno 1997, n. 16, stanzia per l'anno finanziario 2000 la somma
di lire 200 milioni che viene iscritta in specifico capitolo di nuova
istituzione 1481 con la denominazione «Spese operative di gestione relative al
Servizio rete punto impresa». Per i futuri esercizi si provvederà in sede di
approvazione della legge di bilancio annuale.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo XI - Disposizioni in materia di artigianato
Art. 55
Monitoraggio attività produttive comparto artigianato.
1. È istituito presso il Settore artigianato e Piccole medie
imprese (P.M.I.) dell'Assessorato industria, commercio e artigianato, il Sistema
regionale informatico per il monitoraggio attività produttiva per il comparto
artigianato e P.M.I., di seguito denominato S.I.M.A.P. Il S.I.M.A.P. è
finalizzato al monitoraggio del comparto artigianato e P.M.I. della Regione
Puglia ed alla alimentazione della base dati del Sistema informatico
osservatorio economico nazionale (S.I.O.E.), ai sensi della legge 3 ottobre
1987, n. 399.
2. Per le attività del S.I.M.A.P. è istituito il capitolo di
spesa 0213015, al quale è assegnato per l'esercizio 2000 lo stanziamento di lire
200 milioni. Per i futuri esercizi si provvederà in sede di approvazione della
legge di bilancio annuale.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo XII - Disposizioni in materia di trasporti
Art. 56
Modifiche e integrazioni legge regionale 25 marzo 1999, n.
13.
[1. ... (17) .
2. ... (18).
3. Il comma 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 13/1999 le parole «30 giugno 2000» sono sostituite
con le parole «30 giugno 2001» (19) .
4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della L.R. n. 13/1999 è abrogata.
5. ... (20) .
6. ... (21) .
7. L'articolo 16 della L.R. n. 13/1999 è abrogato.
8. ... (22) .
9. ... (23) .
10. Al comma 1 dell'articolo 35 della L.R. n. 13/1999 le parole «31 dicembre 2002» sono
sostituite con le parole «31 dicembre 2003»; le parole «30 giugno 2000» sono
sostituite con le parole «31 dicembre 2000» (24) .
11. ... (25) .
12. I commi 6 e 7 dell'articolo 35 della L.R. n. 13/1999 sono abrogati.
13. Al comma 8 dell'articolo 35 della L.R. n. 13/1999 le parole «31 dicembre 2002» sono
sostituite con le parole «31 dicembre 2003»; le parole «30 giugno 2000» sono
sostituite con le parole «31 dicembre 2000» (26) .
14. ... (27) .
15. Al comma 1 dell'articolo 24 della L.R. n. 13/1999 dopo la parola «autorizzazione» sono
aggiunte le parole «o per qualsiasi altra causa».
16. ... (28)
] (29).
(17) Sostituiva il comma 5 dell'art.
3,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art.
38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18.
(18) Aggiungeva il comma 5-bis all'art.
3,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art.
38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18.
(19) Il termine del 30 giugno 2001 è
stato differito al 31 dicembre 2001 dall'art. 37,
comma 4, L.R.
31 maggio 2001, n. 14.
(20) Sostituiva il comma 2 dell'art. 15,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art.
38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18.
(21) Sostituiva il comma 3 dell'art. 15,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art.
38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18.
(22) Aggiungeva il comma 2-bis all'art.
18,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art.
38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18.
(23) Sostituiva il comma 8 dell'art. 21,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art.
38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18.
(24) Ai sensi dell'art. 8,
comma 11,L.R.
22 dicembre 2000, n. 28, il termine del 31 dicembre 2000 di cui al presente
comma è stato ulteriormente differito non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della predetta legge.
(25) Sostituiva il comma 2 dell'art. 35,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art.
38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18.
(26) Ai sensi dell'art. 8,
comma 11, L.R.
22 dicembre 2000, n. 28, il termine del 31 dicembre 2000 di cui al presente
comma è stato ulteriormente differito non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della predetta legge.
(27) Aggiungeva il comma 8-bis all'art.
35,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art.
38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18.
(28) Sostituiva il comma 5 dell'art. 36,
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, poi abrogata, al pari del presente articolo, dall'art.
38,
comma 1, L.R. 31 ottobre 2002, n. 18.
(29) Articolo abrogato, unitamente alla
L.R.
25 marzo 1999, n. 13, dall'art. 38,
comma 1, L.R.
31 ottobre 2002, n. 18. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.
Art. 57
Investimenti nel settore del TPRL.
1. Gli stanziamenti di spese iscritti nel capitolo 0552028 del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e pluriennale 2000-2002
e i relativi residui di stanziamento formatisi alla chiusura dell'esercizio
finanziario 1999 possono essere utilizzati per gli investimenti di cui
all'articolo 10
della L.R.
n. 13/1999.
Art. 58
Disposizioni finanziarie.
[1. Al fine di assicurare continuità del
pubblico servizio e di soddisfare la domanda di mobilità, gli interventi
finanziari di cui all'articolo 36 della L.R. n. 13/1999 sono disposti dagli enti competenti anche
in favore delle imprese assoggettate nell'anno 1999 e 2000 a provvedimenti di
annullamento, revoca e/o decadenza della concessione e/o dell'affidamento, sino
all'effettivo subentro nell'esercizio dei servizi automobilistici di altro
concessionario/a affidatario.
2. Alla spesa derivante dall'attuazione del
comma 1 si provvede con gli stanziamenti inscritti nel capitolo 552012 del
bilancio per l'esercizio finanziario 2000] (30) .
(30) Articolo abrogato dall'art. 8,
comma 9, L.R.
22 dicembre 2000, n. 28.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo XIII - Disposizioni in materia di formazione
professionale
Art. 59
Espletamento diciassettesimo corso di perfezionamento e
formazione professionale per agenti di polizia municipale.
1. È portato a compimento, entro il 31 dicembre 2001, il
diciassettesimo corso di addestramento, perfezionamento e formazione
professionale per agenti di polizia municipale bandito con decreto del
Presidente della Giunta regionale 18 settembre 1997, n. 420 e non espletato
entro il 31 dicembre 1999. Il decreto del bando è stato emesso in esecuzione
della deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 1997, n. 6261, adottata in
attuazione della legge
regionale 10 gennaio 1974, n. 1 e relativo regolamento di esecuzione e della
legge
regionale 24 dicembre 1989, n. 2.
2. Alla spesa occorrente si fa fronte mediante l'utilizzo dello
stanziamento previsto al capitolo 1010020 del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2000.
Art. 60
Programma di formazione professionale 2000-2001.
[1. Al fine di assicurare, senza soluzione di
continuità, la piena fruizione delle risorse comunitarie e statali e in deroga
agli articoli 7 e 8 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, le attività formative da realizzare nell'anno 2000/2001 sono
approvate dalla Giunta regionale secondo le disposizioni contenute nei relativi
bandi, sulla base delle disponibilità finanziarie risultanti dal Programma
operativo regionale e dalla delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 139 nonché in base
alle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4, del regolamento (CE
1260/1999] (31) .
(31) Articolo abrogato dall'art. 36,
L.R.
7 agosto 2002, n. 15.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo XIV - Disposizioni in materia di partecipazione
azionaria
Art. 61
Partecipazione azionaria a Tecnopolis Novus Hortus
s.c.a.r.l.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare provvedimenti
in ordine alla partecipazione azionaria all'aumento di capitale di Tecnopolis
Novus Hortus s.c.a.r.l. nei limiti di lire 100 milioni per l'esercizio
finanziario 2000.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito nuovo capitolo di
bilancio, recante il numero 512016, epigrafato «Partecipazione azionaria della
Regione Puglia al capitale sociale di Tecnopolis Novus Hortus s.c.a.r.l.».
Art. 62
Modifica legge regionale 4 maggio 1999, n. 17.
1. All'articolo 21
della L.R.
n. 17/1999 le parole «entro il 30 settembre di ogni anno» sono sostituite
con le parole «entro il 30 settembre di ogni triennio».
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli artt. 127della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati (32)
(32) Gli allegati, che si omettono,
riportano le tabelle di bilancio con annessi prospetti ed elenchi.