TITOLO
I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE
Art. 1
Spesa a carattere pluriennale
1.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nella tabella “A”
allegata alla presente legge.
Art . 2
Cofinanziamento regionale dei programmi comunitari
1.
Nello stato di previsione della spesa sono iscritti, nella missione 20,
programma 3, titolo 1, i fondi relativi al finanziamento di programmi e di
progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario. La disponibilità
del fondo costituisce riscontro, relativamente alla quota di cofinanziamento
regionale, della copertura finanziaria delle proposte di programma o di
progetto, presentate o da presentare, agli organi comunitari e
statali.
2. La
dotazione finanziaria dei fondi di cui al comma 1 è disposta annualmente con
legge di bilancio.
3. La
Giunta regionale, in relazione all’approvazione di programmi o progetti da parte
dell’Unione europea o di accordi di programma - quadro o di progetti
intersettoriali, provvede con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi
di cui al comma 1, all’iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti
missioni e programmi. Le variazioni sono comunicate al Consiglio regionale entro
dieci giorni.
4. La
Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare tutte le variazioni che si
rendessero necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 1, per
adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute
nei piani finanziari dei programmi o progetti comunitari. Le variazioni sono
comunicate al Consiglio regionale entro dieci giorni.
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI
RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni di
rilievo finanziario
Art.
3
Risorse
aggiuntive correnti a favore del Servizio sanitario regionale
1. Per fare fronte
ai maggiori oneri derivati per l’anno 2015 al Servizio sanitario regionale per
l’acquisto dei farmaci innovativi, per garantire i Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) e per minori trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale
nell’ambito del bilancio regionale autonomo per l’esercizio finanziario 2016,
missione 13, programma 1, titolo I, è assegnata una dotazione finanziaria, in
termini di competenza e cassa, di euro 15 milioni.
Art.
4
Disposizioni in
materia di attività residenziali extra-ospedaliere
1. La Giunta
regionale adotta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente leggeogni provvedimento di competenza atto ad assicurare nell’ambito
del Fondo sanitario regionale assegnato alle aziende sanitarie locali la
copertura finanziaria che necessita per l’applicazione del parametro di
fabbisogno pari a 8,5 posti letto in Residenza Socio Sanitaria Assistenziale
(RSSA) ogni 10 mila abitanti, come previsto dall’articolo
8, comma 2, lettera b) della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26
(Interventi in materia sanitaria), come sostituita dall’articolo
41 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4.
Art.5
Modifiche
all’articolo
26 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45
1. L’articolo
26 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016
della Regione Puglia) è così sostituito:
“Art. 26
(Incentivi e
contributi per progetti di promozione e sostegno della connettività sociale in
favore dei cittadini diversamente abili)
1. Al fine di
promuovere e sostenere la connettività sociale per i cittadini diversamente
abili, anche attraverso l’impiego di nuove tecnologie, che permettano
l’esercizio di attività creative e di socializzazione, nonché l’autonomia
nella vita quotidiana, nell’ambito della missione 12, programma 2, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria , per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e
2018, in termini di competenza e cassa, di euro 70 mila.
2. L’utilizzo
delle risorse stanziate è riservato a organizzazioni del Terzo settore, aventi
per oggetto iniziative di solidarietà e di integrazione sociale e lavorativa
di cittadini diversamente abili, coerenti con le finalità previste dal comma 1
è disciplinato da apposite linee guida che la Giunta regionale approva entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.”.
Art.
6
Disposizioni in
materia di professioni turistiche
1. Al fine di
consentire l’avvio degli esami di abilitazione relativi alle professioni
turistiche, nel bilancio autonomo regionale in parte entrata al titolo 3,
tipologia 5, e in parte spesa alla missione 7, programma 1, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in
termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
2. Per gli anni
successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti nei relativi
bilanci di previsione.
Art.
7
Disposizioni in
materia di gestione e manutenzione del sistema informativo regionale
turistico
1. Per garantire
la copertura delle spese di gestione e manutenzione del sistema informativo
regionale turistico, nell’ambito della missione 7, programma 1, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari
2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 445 mila.
Art.
8
Disposizioni in
materia di gestione di infrastrutture e servizi digitali regionali e
per la copertura
dei costi di gestione d’esercizio non certificabili sui fondi strutturali
comunitari
1. Per garantire
lo sviluppo, la gestione e l’implementazione delle infrastrutture e dei servizi
digitali della Regione Puglia, nell’ambito della missione 1, programma 8, titolo
1, è assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari
2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione e 500
mila.
Art .
9
Disposizioni in
materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale
1. Al fine di
sostenere il sistema fieristico regionale, favorendo il processo di
trasformazione previsto dalla legge
regionale 9 marzo 2009, n. 2 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico
regionale), nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1, è assegnata
una dotazione finanziaria per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e
2018, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila.
2. La Giunta
regionale approva i criteri di assegnazione e ripartizione delle somme stanziate
annualmente, tenendo conto delle manifestazioni inserite nell’ultimo calendario
approvato ai sensi dell’articolo
7 della l.r. 2/2009.
3. Fino
all’adeguamento delle procedure previste all’articolo
11 della l.r. 2/2009, il contributo è assegnato agli enti fieristici
regionali.
Art.
10
Modifiche all’articolo
2 della legge regionale 25 settembre 2012, n.27
1. Al comma
2, articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n. 27 (Prosecuzione
della ricostruzione post sisma 2002 nell’area della provincia di Foggia e
seconda variazione al bilancio di previsione 2012), come modificato dal comma
1, articolo 50 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale
2013-2015 della Regione Puglia), dal comma
1, articolo 38 della l.r. 45/2013, dalla lettera a), comma
1, articolo 37 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 37 (Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014) e
dal comma
1, dell’articolo 9, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 52
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2015 e bilancio
pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia) le parole: “al 31 dicembre 2015”,
sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2016”.
Art .
11
Cofinanziamento
regionale del POR Puglia 2014-2020
1. Per le finalità
stabilite dall’articolo
8 della l.r. 52/2014, è autorizzata la contrazione di uno o più mutui, anche
in esecuzione di contratto di apertura di credito, presso la Banca Europea per
gli Investimenti (BEI) per un importo complessivo di euro 154.817.638,00 a
valere sull’esercizio 2016 ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
2. I mutui di cui
al comma 1 sono finalizzati al finanziamento di spese di investimento relative
alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la
programmazione comunitaria 2014 - 2020, secondo il dettaglio riportato
nell’allegato n. 1 alla presente legge.
3. La Giunta
regionale assume i mutui con propria deliberazione in relazione alle effettive
esigenze di liquidità e solo contestualmente all’adozione di piani di
ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento.
4. Alla
contabilizzazione dell’indebitamento di cui al comma 1 si provvede mediante
assegnazione in parte entrata, al titolo 6, tipologia 3, di una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2016 in termini di competenza e cassa di
euro 154.817.638,00 e in parte spesa:
a) nell’ambito
della missione 4, programma 8, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in
termini di competenza e cassa di euro 10.335.252,00;
b) nell’ambito
della missione 5, programma 3, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in
termini di competenza e cassa di euro 13.081.500,00;
c) nell’ambito
della missione 8, programma 3, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in
termini di competenza e cassa di euro 8.124.300,00;
d) nell’ambito
della missione 9, programma 9, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in
termini di competenza e cassa di euro 49.685.012,00;
e) nell’ambito
della missione 10, programma 6, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in
termini di competenza e cassa di euro 28.516.500,00;
f) nell’ambito
della missione 13, programma 8, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in
termini di competenza e cassa di euro 26.724.865,00;
g) nell’ambito
della missione 17, programma 2, titolo 2, di una dotazione finanziaria 2016 in
termini di competenza e cassa di euro 18.350.209,00.
5. La Giunta
regionale è autorizzata a operare le variazioni di bilancio che dovessero
rendersi necessarie per rimodulazioni di programmazione della spesa finanziata
dalla BEI per cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020.
6. L’onere
presunto derivante dall’ammortamento a tasso fisso del debito autorizzato con il
presente articolo, valutato in 13 milioni di euro annui per un periodo di
quindici anni dal 2017 al 2031, è posto a carico del bilancio regionale autonomo
a valere sugli esercizi 2017 e 2018 del pluriennale con imputazione della rata
annuale, per sorte capitale nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo
4, e interessi, nell’ambito della missione 1, programma 12, titolo 1. Per le
annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2016-2018 di
cui alla presente legge si provvede con le leggi di bilancio riferite ai
pertinenti periodi.
Art.
12
Modifiche alla
legge
regionale 30 ottobre 2015, n. 31
1. Alla legge
regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e
territoriale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma
1 dell’ articolo 2 la parola “ambiente” è soppressa;
b) il comma
2 dell’articolo 2 è cosi sostituito:
“2. La
Regione, previa approvazione da parte della Giunta regionale delle intese
interistituzionali raggiunte nell’Osservatorio regionale di cui al comma 91,
articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) provvede
con legge all’attribuzione delle funzioni oggetto di riordino, ai sensi
dell’articolo 1, comma 89, della I. 56/2014.”;
c) il comma
1dell’articolo 9 è cosi sostituito:
“1.
L’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione
complessiva di almeno cinquemila abitanti ai sensi del comma 28
dell’articolo 14 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica , nonché
delle ulteriori funzioni comunali, è attuato secondo le disposizioni del
succitato decreto-legge 78/2010, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e della I.
56/2014.”.
Art.
13
Disposizioni in
materia di esercizio di funzioni agli enti locali
1. Per le finalità
di cui all’articolo
5 della l.r. 31/2015, nell’ambito della missione 18, programma 1, titolo 1,
è assegnata una dotazione finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari
2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 5 milioni.
Art.
14
Modifiche alla
legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 34
1. L’articolo
36 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012
della Regione Puglia) è sostituito dal seguente:
“Art.
36
(Contributi alle
scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti
locali)
1. Ai fini
dell’attuazione di quanto previsto dagli articoli
2 e 5
della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per
l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione) per le scuole
dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro convenzionate con i comuni
e degli enti locali, nel bilancio regionale autonomo è istituita, nell’ambito
della missione 4, programma 1, titolo 1, una nuova voce di spesa denominata
“Contributi per le scuole dell’infanzia paritarie private senza fine di lucro
e degli enti locali art. 5, lett. P.”.
Art.
15
Centrale
regionale di controllo della circolazione delle merci pericolose
1. Per la
realizzazione di una centrale di controllo regionale della circolazione delle
merci pericolose affidata alla società lnnovapuglia S.p.A., in qualità di
soggetto attuatore, nell’ambito della missione 10, programma 4, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in
termini di competenza e cassa, di euro 641.637, 39.
2. Al fine della
erogazione delle risorse e per esigenze di trasparenza e programmazione delle
attività legate alla realizzazione della centrale è richiesto a lnnovapuglia
S.p.A. un programma dettagliato sul progetto, sulle fasi di attuazione e sui
costi da sostenere, da fare pervenire ai competenti uffici regionali entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per sostenere
le spese per funzionamento, addestramento e manutenzione evolutiva della
centrale regionale di controllo della circolazione delle merci pericolose,
nell’ambito della missione 10, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione
finanziaria, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 in termini
di competenza e cassa, di euro 150 mila.
4. Ai fini del
monitoraggio sulle spese di cui al comma 3 e per esigenze di trasparenza è
richiesto a lnnovapuglia S.p.A. un resoconto annuale da fare pervenire ai
competenti uffici regionali entro il 31 dicembre 2016 e il 31 dicembre 2017.
Art.
16
Interventi in
materia di trasporto pubblico locale e regionale e modifiche all’artico/o
12 della legge regionale 14 dicembre 2015, n. 35
1. Al fine di
contribuire al mantenimento e al miglioramento della qualità dei servizi di
trasporto pubblico mediante autobus, nell’ambito della missione 10, programma 2,
titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria in termini di competenza e
cassa, per l’esercizio finanziario 2016, di euro 25 milioni, destinato
all’erogazione di contributi, in favore dei soggetti titolari di contratti di
servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per l’acquisto di materiale
rotabile automobilistico da destinare ai servizi di trasporto pubblico locale e
regionale. Affinché i cittadini con disabilità possano usufruire agevolmente del
servizio di trasporto pubblico locale e regionale senza alcun ostacolo e per
garantire pari opportunità a tutti, i mezzi di trasporto da acquistare devono
essere adeguatamente attrezzati e senza barriere di alcun tipo. I contributi
sono erogati nella misura massima del 70 per cento del valore dell’investimento
ritenuto ammissibile, calcolato al netto dell’IVA.
2. Per le finalità
di cui al comma 1 è utilizzato l'avanzo vincolato dalle economie prodottesi sui
capitoli di spesa n, 552025 e n. 551027.
3. All’articolo
12 della legge regionale 14 dicembre 2015 n. 35 (Assestamento e variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale
2015-2017 della Regione Puglia), dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis . Le
somme di cui al comma 1 sono erogate, in favore degli enti locali,
proporzionalmente ai trasferimenti per l’esercizio dei servizi minimi e, in
favore dei soggetti gestori dei servizi di trasporto pubblico di competenza
regionale, proporzionalmente ai corrispettivi per l’esercizio dei servizi
svolti nel 2015. Sono fatti salvi gli eventuali recuperi, conseguenti alle
decurtazioni operate dallo Stato, da definire in coerenza con le previsioni
dell’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario) come integrato e modificato dal comma 301 dall’articolo
1della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)
.”.
4. Fermo restando
in capo all’ente affidante ogni altro onere correlato ai contratti di servizio
sottoscritti, ivi compreso l’onere relativo all’IVA nonché quello relativo agli
eventuali adeguamenti inflattivi dei corrispettivi, gli enti affidanti possono
autorizzare la Regione a erogare i trasferimenti per l’effettuazione dei servizi
minimi e per la copertura degli oneri per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale autoferrotranvieri periodo 2004-2007 nonché le risorse di cui all’articolo
30 della l.r. 45/2013 direttamente in favore dei soggetti gestori dei
servizi di trasporto pubblico locale e quelle per gratuità e agevolazioni.
5. Con separato
provvedimento normativo si provvederà all’attuazione delle previsioni
dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11marzo
2013 (Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo
nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario) relative al recupero della
quota di riparto subordinata al raggiungimento degli obiettivi. (1)
(1) Vedi l..r
n. 40/2016, art. 31.
Art.
17
Finanziamento
infrastrutture stradali a servizio dell’accesso al Polo Ospedaliero del Sud -
Est barese
1. Per la
realizzazione delle infrastrutture stradali a servizio dell’accesso al Polo
Ospedaliero del Sud - Est barese, Monopoli - Fasano, nell’ambito della missione
10, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e cassa, di euro 7 milioni e 500 mila per l’esercizio finanziario
2017 ed euro 5 milioni e 500 mila pe r l’esercizio finanziario 2018.
Art.
18
Contributi per
la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia - articolo
2 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5
1. Al fine di
garantire continuità agli interventi in favore delle minoranze linguistiche
storiche del territorio pugliese, ai sensi dell’articolo
2 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Norme per la promozione e la
tutela delle lingue minoritarie in Puglia), nell’ambito della missione 5,
programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio
finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila e per
ciascuno degli esercizi finanziari 2017 e 2018, in termini di competenza e
cassa, di euro 100 mila. Lo stanziamento relativo all’esercizio 2016 dovrà
assicurare altresì lo scorrimento delle graduatorie dei progetti presentati
dagli enti per l’annualità 2015.
Art.
19
Finanziamento
di interventi in materia di bonifiche ed irrigazione
1. Nell’ambito
dello stanziamento appostato sul fondo speciale di parte corrente per il
finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del
bilancio di cui dell’articolo 49 del d.lgs. 118/2011, missione 20, programma 3,
titolo 1, esercizio finanziario 2016, la dotazione di euro 17 milioni è
destinata al finanziamento di una organica riforma della legge
regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale
e di riordino dei Consorzi di Bonifica), da approvarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta
regionale. (2)
(2) Comma modificato dalla l.r.
n. 23/2016, art. 15 a decorrere dal 10 agosto 2016.
Art.
20
Disposizioni in
materia di gestione della rete Natura 2000
1. Al fine di
garantire la conservazione e la salvaguardia degli habitat naturali e delle
specie di flora e fauna presenti nei siti della Rete Natura 2000, assicurandone
il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione, nell’ambito
della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria,
per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di
competenza e cassa, di euro 50 mila.
Art.
21
Disposizioni in
materia di sostegno degli interventi di bonifica di aree comunali adibite ad
impianti e/o discariche di rifiuti solidi urbani
1. Per sostenere
gli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza di discariche in
stato di emergenza, nell’ambito della missione 9, programma 1, titolo 2, è
assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in
termini di competenza e cassa, di euro 1milione e 500 mila.
Art.
22
Contributo
straordinario per i maggiori oneri sostenuti dai comuni per trasferimento e
conferimento dei rifiuti solidi urbani
1. Al fine di
concorrere ai maggiori oneri sostenuti dai comuni per trasferimento e
conferimento dei rifiuti solidi urbani in relazione alla chiusura di alcune
discariche comunali, nell’ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è
assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in
termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.
Art.
23
Modifiche alla
legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18
1. Il quarto e il
quinto comma dell’articolo
21 della legge regionale 25 marzo 1974 n. 18 (Ordinamento degli uffici e
stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Puglia) sono
così sostituiti:
a) il quarto
comma è sostituito dal seguente:
“Per
l’esercizio delle funzioni di prerogativa del Presidente della Giunta
regionale, il Presidente si avvale di una Segreteria particolare. La
Segreteria particolare del Presidente della Regione è costituita da non più
di cinque unità, scelte tra dipendenti della Regione, oltre al Segretario
particolare di cui al quinto comma. Per tutti i componenti della segreteria
particolare del Presidente la sede ordinaria di lavoro è Bari per tutta la
durata dell’incarico.”;
b) il quinto
comma è sostituito dal seguente:
“La
Segreteria particolare è coordinata da un Segretario particolare, con
incarico di Alta Professionalità conferito, su indicazione del Presidente, a
dipendente della Regione appartenente alla categoria “D”. Il suddetto
incarico può essere anche conferito a dipendente proveniente da altre
pubbliche amministrazioni, di categoria “D” e in comando presso la Regione
Puglia. Ad esso compete, in aggiunta alla retribuzione spettante, una
indennità in misura pari alla somma della retribuzione di posizione e della
percentuale massima di quella di risultato da corrispondersi mensilmente, a
valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie della
missione 1, programma 10, titolo 1, destinate al rimborso agli enti di
appartenenza delle spese relative al personale comandato, ovvero in
tilizzazione provvisoria, presso gli uffici
regionali.”.
2. L’articolo
23 della l.r. 18/1974 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
(Segreterie
particolari del Vice-Presidente della Giunta regionale e degli Assessori)
Il
Vice-Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono
di Segreterie particolari, costituite ciascuna da non più di quattro unità,
scelte tra dipendenti della Regione, oltre al Segretario particolare di cui al
secondo comma. Per tutti i componenti delle Segreterie particolari la sede
ordinaria di lavoro è Bari per tutta la durata dell’incarico.
Le Segreterie
particolari possono essere coordinate ciascuna da un Segretario particolare,
con incarico di Posizione Organizzativa di staff, conferito su indicazione del
Vice-Presidente o dell’Assessore, a dipendente della Regione appartenente alla
categoria “D”. Il suddetto incarico può essere anche conferito a dipendente
proveniente da altre pubbliche amministrazioni , di categoria “D” e in comando
presso la Regione Puglia. A esso compete, in aggiunta alla retribuzione
spettante, una indennità in misura pari alla somma della retribuzione di
posizione e della percentuale massima di quella di risultato da corrispondersi
mensilmente, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse
finanziarie della missione 1, programma 10, titolo 1, destinate al rimborso
agli enti di appartenenza delle spese relative al personale comandato, ovvero
in utilizzazione provvisoria, presso gli uffici regionali .”.
Art .
24
Anno giubilare
2016 - Contributo straordinario per la traslazione temporanea di San Pio
da Pietrelcina
1. Allo scopo di
promuovere lo sviluppo dell’identità culturale e religiosa della Puglia per
incentivare e accrescere il turismo a essa collegata, la Regione Puglia concorre
alle spese per la traslazione temporanea delle spoglie di San Pio da Pietrelcina
presso la Basilica di San Pietro, ove saranno esposte dal 3 all’11 febbraio
2016, nell’ambito delle celebrazioni previste per il Giubileo della
Misericordia.
2. Il contributo
di cui al comma 1sarà pari al 50 per cento delle spese sostenute e formalmente
rendicontate agli uffici regionali preposti, da parte della Fondazione Voce di
padre Pio e non potrà superare l’importo massimo di euro 100 mila.
3. L’erogazione di
cui al comma 2 è disposta in favore della Fondazione Voce di padre Pio.
4. La dotazione
finanziaria di euro 100 mila, in termini di competenza e cassa, è assegnata per
l’esercizio finanziario 2016 nell’ambito della missione 1, programma 1, titolo
2.
Art.
25
Potabilizzazione
sperimentale delle acque affinate ai sensi del decreto ministeriale 12 giugno
2003, n. 185
1. Al fine di
sperimentare la possibilità di destinare al consumo umano le acque depurate,
ampliando e potenziando il trattamento sui reflui urbani, nell’ambito del
servizio idrico integrato, missione 9, programma 4, titolo 1, è assegnata per
l’esercizio finanziario 2016 una dotazione finanziaria, in termini di competenza
e cassa, di euro 300 mila.
2. Il
finanziamento di cui al comma 1 è destinato agli adeguamenti tecnologici
necessari per raggiungere la finalità del medesimo comma 1,ed è assegnato al
proprietariogestore di un impianto di affinamento dei reflui urbani esercito in
conformità con il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento
recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione
dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11maggio 1999, n. 152),
selezionato con provvedimento motivato dal dirigente regionale della Sezione
risorse idriche, che sia strutturalmente in grado di utilizzare la seguente
tecnologia:
a) dosaggio e
miscelazione integrata in un’unica fase di: policloruro di alluminio
(coagulante), ipoclorito
di
sodio/peracetico (disinfettante), carboni attivi vegetali in polvere
(adsorbimento);
b)
sedimentazione/trattamento in bacino di contatto a pacchi lamellari;
c)
sedimentazione finale e stabilizzazione in bacini di accumulo.
3. Con il
provvedimento di selezione dell’impianto di cui al comma 2, è adottato un
regolamento di sperimentazione che contenga le modalità di realizzazione delle
opere necessarie e di liquidazione del finanziamento , le quantità di refluo
affinato da avviare alle attività sperimentali, e la costituzione e il
funzionamento di un Comitato tecnico scientifico formato dal dirigente regionale
della Sezione risorse idriche, dal proprietario-gestore dell’impianto,da
Acquedotto pugliese S.p..A. e dall’IRSA-CNR.
4. I compiti del
Comitato tecnico scientifico di cui al comma 3, che opera a titolo
esclusivamente gratuito e senza rimborsi spese di nessun tipo, devono consistere
nella predisposizione dei protocolli di sperimentazione, nel controllo
scientifico delle attività e relativa validazione, nella divulgazione
dell’esperienza e nelle proposte di evoluzione infrastrutturale della tecnica
sperimentata.
Art.
26
Disposizione di
sostegno alla mitilicoltura
1. Al fine di
sostenere il settore produttivo della mitilicoltura è assegnata per l’esercizio
finanziar io 2016, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, una
dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.
2. Con l’avviso
pubblico per l’accesso al sostegno economico di cui al comma 1 devono essere
specificati i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere il contributo, il
suo ammontare nel massimo e i titoli di preferenza.
3. Tra i titoli di
preferenza previsti dal comma 2 assumono priorità l’esercizio dell’impresa in
territori colpiti da fenomeni di inquinamento delle acque derivanti dalle
attività industriali e la presenza di fenomeni stabili di surriscaldamento delle
acque rispetto alle ordinarie condizioni di coltura.
Art.
27
Finanziamento
della legge
regionale 20 maggio 2014, n. 23
1. Al fine
sperimentale di incentivare le Cooperative di comunità istituite con legge
regionale 20 maggio 2014, n. 23 (Disciplina delle cooperative di comunità),
è assegnata per l’esercizio finanziario 2016, nell’ambito della missione 12,
programma 8, titolo 1, una dotazione finanziaria di euro 500 mila, in termini di
competenza e cassa.
2. Con l’avviso
pubblico per l’accesso al sostegno economico del comma 1devono essere
specificati i requisiti per ottenere il contributo, il suo ammontare nel massimo
e i titoli di preferenza.
3. Tra i titoli di
preferenza previsti dal comma 2 assumono priorità iniziative mirate al
protagonismo nei processi di programmazione e attuazione delle azioni definiti
nell’ambito delle linee tracciate dalla strategia nazionale per le aree interne
nonché progetti di valorizzazione del bene comune di cui all’articolo 24 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgente per l’apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese,
la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la
ripresa delle attività produttive).
Art.
28
Disposizione in
materia di cofinanziamento degli interventi previsti dal decreto-legge25
novembre 2015, n. 185
1. Al fine di
garantire ai comuni interessati la quota di cofinanziamento per la realizzazione
degli interventi previsti dalle lettere b) e c), comma 2, articolo 15 del
decretolegge 25 novembre 2015, n. 185 (Misure urgenti per gli interventi nel
territorio), nell’ambito della missione 6, programma 1, titolo 2, è assegnata
una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 800 mila
per l’esercizio finanziario 2016 e di euro 2 milioni e 500 mila per l’esercizio
finanziario 2017.
2. A richiesta dei
comuni interessati la dotazione finanziaria di cui al comma 1deve essere
dichiarata disponibile, quale quota di cofinanziamento, per ogni intervento
candidato alle procedure di evidenza pubblica previste e definitivamente
assegnata ai soli progetti ammessi al finanziamento con la graduatoria di
merito.
3. Nel caso la
quota di cofinanziamento da assegnare ai progetti ammessi al finanziamento
risultasse superiore alla dotazione finanziaria prevista dal comma 1, saranno
preferiti i progetti meglio posizionati nella graduatoria di merito sino alla
concorrenza della disponibilità finanziaria.
4. Le risorse
assegnate in dotazione e non impegnate a conclusione delle procedure di evidenza
pubblica di cui all’articolo 15, comma 2, lettere b) e c) del di 185/2015, così
come previsto dai commi 1, 2 e 3, potranno essere utilizzate per cofinanziare
interventi di miglioramento dell’impiantistica sportiva presente sul
territorio.
Art.
29
Disposizione in
materia di qualificazione ed efficienza della spesa pubblica regionale
1. Al fine di
migliorare la qualità dei servizi ovvero conseguire riduzioni di spesa rilevanti
per la Regione, la Prima Commissione consiliare permanente, competente nelle
materie, bilancio, finanze e programmazione, trasmette al Consiglio regionale,
entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’analisi e la valutazione
della qualità della spesa pubblica regionale effettuata nell’esercizio
finanziario relativo all’anno precedente.
2. Con la
relazione prevista dal comma 1, possono essere indicate misure idonee al
conseguimento di risparmi di spesa nonché iniziative amministrative e
legislative necessarie per la loro attuazione.
3. Per la
redazione della relazione di cui al .comma 1, la Commissione può disporre
l’audizione di dirigenti regionali, delle ASL e di tutte le agenzie, società,
autorità, enti e consorzi, controllati o posti sotto la vigilanza della Regione,
e conferire incarichi di consulenza, a titolo esclusivamente gratuito, a
professionisti dotati di esperienza in finanza pubblica, bilancio, tributi,
contabilità, programmazione finanziaria, revisione, controllo e certificazione
contabile.
Art.
30
Interventi in
materia di sicurezza del cittadino - articolo 16 del decreto del
Presidente della Giunta regionale31 luglio 2015, n. 443 (Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della
macchina Amministrativa regionale - MAIA” Approvazione Atto di Alta
Organizzazione)
1. La Regione
Puglia promuove l’attuazione di specifiche strategie dirette ad aumentare il
livello di sicurezza della cittadinanza.
2. Per contribuire
a tale promozione, la Regione Puglia attiva proprie iniziative sostenendo
interventi innovativi di rilievo regionale e locale, anche sostenuti da altre
pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro.
3. Per far fronte
alle spese derivanti dal presente articolo, nell’ambito della missione 3,
programma 3, titolo 1, è assegnata per l’esercizio finanziario 2016 una
dotazione finanziaria ,in termini di competenza e cassa,di euro 250 mila.
Art.
31
Fondo regionale
globale antiusura ed antiracket - spese per contributi alle famiglie
1. Per dare
attuazione alla legge
regionale 16 aprile 2015, n. 25 (Misure di prevenzione, solidarietà e
incentivazione finalizzate al contrasto e all’emersione della criminalità
organizzata e comune nelle forme dell’usura e dell’estorsione), nell’ambito
della missione 14, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria
per l’esercizio 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art.
32
Disposizioni in
materia di protezione civile. Progetto Protezione Civile SMART Puglia
1. In attuazione
del Progetto Protezione Civile SMART Puglia e al fine di sviluppare azioni di
miglioramento delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze,
valorizzazione delle superfici agricole non utilizzate per arginare il dissesto
idrogeologico, nonché di diffondere il concetto di resilienza nelle azioni
regionali, nell’ambito della missione 11, programma 1,titolo 1, e della missione
11, programma 1,titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per
l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, rispettivamente
di euro 215 mila e di euro 85 mila.
Art.
33
Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali
1. Al fine di dare
attuazione alla legge
regionale del 28 novembre 2011, n. 31 (Valorizzazione e divulgazione dei
luoghi e della storia relativi alla Battaglia di Canne), nell’ambito della
missione 5, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per
l’esercizio finanziario 2016 ,in termini di competenza e cassa, di euro 300
mila.
Art.
34
Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e ambiente
1. Per dare
attuazione alla legge
regionale del 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del parco naturale
regionale ‘Fiume Ofanto’), nell’ambito della missione 9 , programma 2, titolo 2,
è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2016, in
termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.
Art.
35
Disposizioni per
il Segretario particolare del Presidente del Consiglio Regionale e ulteriori
modifiche alla legge
regionale 25 marzo 1974, n. 18
1. Per il
Presidente del Consiglio Regionale, in ragione del ruolo istituzionale di
garanzia e di vertice per il funzionamento del Consiglio Regionale, il
Segretario particolare è scelto fra soggetti provenienti dal settore privato o
pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle
mansioni da svolgere.
2. La scelta di
cui al comma 1 rientra nella esclusiva responsabilità del titolare dell’organo
politico interessato ed è effettuata sulla base di un rapporto fiduciario.
3. Il rapporto di
lavoro dei soggetti di cui al comma 1 è costituito con contratto di diritto
privato di durata non superiore al mandato dell’organo proponente e si risolve
di diritto con la cessazione della carica di Presidente del Consiglio.
4. L’assunzione a
tempo determinato del segretario particolare del presidente del Consiglio
Regionale non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
5. Al contratto di
cui al comma 3 si applica la disciplina di cui all’articolo 90 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali). In ogni caso la retribuzione corrisponde a quella prevista
per il personale regionale di categoria e posizione economica corrispondente al
livello delle funzioni assegnate e non può superare l’importo complessivo delle
retribuzioni tabellare e di posizione spettanti a un dirigente di servizio come
individuato dall’articolo 6 dei d.P.G.r. n. 443/2015.
6. Al primo comma
dell’articolo
9 della l.r. 18/74 sono soppresse le parole “Presidente del Consiglio”.
Al secondo comma
del medesimo articolo sono soppresse le parole “del Presidente del
Consiglio”.
Art.
36
Contributo
straordinario per attività di studio e analisi dei laghi di Lesina e
Varano
1. Per eseguire
uno studio diretto alla realizzazione di eventuali interventi di bonifica per
analizzare e, conseguentemente, contenere i preoccupanti fenomeni di
eutrofizzazione che hanno investito le acque dei laghi di Lesina e Varano, a
seguito dei recenti eventi alluvionali, ponendo in crisi tutto l’ecosistema, è
assegnata per l’esercizio finanziario 2016, nell’ambito della missione 16,
programma 2, titolo 1, una dotazione finanziaria, in termini di competenza e
cassa, di euro 30 mila.
Art.
37
Interventi
finalizzati a contrastare il fenomeno del caporalato e del lavoro nero in
agricoltura
1. Al fine di
contribuire al contrasto ai fenomeni di caporalato e di lavoro nero in
agricoltura, nell’ambito della missione 16, programma 1,titolo 1, è assegnata
una dotazione finanziaria, in termini di competenza e di cassa per ciascuno
degli esercizi 2016, 2017 e 2018, di euro 500 mila. Il finanziamento è destinato
all’erogazione di contributi per promuovere progetti finalizzati a predisporre,
da parte dei comuni, delle società dei trasporti locali, delle associazioni di
volontariato e di cittadinanza attiva, direttamente servizi di trasporto per i
lavoratori agricoli stagionali.
2. Allo scopo di
praticare un modello di integrazione abitativa distribuita nel territorio e di
consentire il superamento dei numerosi insediamenti abusivi di lavoratori
stagionali in agricoltura vittime di caporalato, nell’ambito della missione 16,
programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di
competenza e di cassa, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, di euro
500 mila. Il finanziamento è destinato all’erogazione di contributi per le
aziende agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità, che si
dotino di proprie strutture di accoglienza e dei servizi essenziali utili · per
ospitare gratuitamente, i lavoratori dalle stesse impiegati.
Art.
38
Attuazione del
controllo funzionale delle macchine irroratrici nell’ambito del PAN
1. Al fine di dare
piena attuazione alle finalità sancite dal decreto ministeriale del 22 gennaio
2014 di adozione del “Piano di Azione Nazionale” Italiano (PAN) di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, per l’uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari, e attuare gli interventi di controllo
funzionale dei centri di prova, nell’ambito della missione 16, programma 1,
titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per ciascuno degli esercizi
finanziari 2016 e 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 25 mila.
Art.
39
Misure di
competenza dell’osservatorio fitosanitario
1. Al fine di
attuare gli interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e il
contenimento del complesso del disseccamento rapido dell’olivo (Co.Di.R.O.)
nonché del batterio Xylella fastidiosa e la eradicazione del batterio da
quarantena Xylella fastidiosa, nell’ambito della missione 16, programma 1,
titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario
2016, in termini di competenza e cassa, di euro 2 milioni.
Art.
40
Incremento
contributi ai sensi della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 39
1. Al fine di
potenziare la capacità operativa delle associazioni di tutela per le rispettive
attività solidaristiche, ai sensi della legge
regionale 19 dicembre 2008, n. 39 (Contributi per sostenere l’attività
solidaristica svolta dalle associazioni di tutela e rappresentanza degli
invalidi), la dotazione finanziaria per l’esercizio 2016, nell’ambito della
missione 12, programma 2, titolo 1, è incrementata, in termini di competenza e
di cassa, di euro 50 mila.
Art .
41
Interventi a
sostegno della lettura e della filiera del libro
1. Al fine di
sostenere iniziative e interventi a sostegno della lettura e della filiera del
libro in Puglia, ai sensi della legge
regionale 12 dicembre 2013, n. 40 (Iniziative e interventi regionali a
sostegno della lettura e della filiera del libro in Puglia), nell’ambito della
missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per
l’esercizio 2016, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.
Art.
42
Disposizioni in
materia di monitoraggio ambientale
1. Al fine di
implementare gli interventi in materia di monitoraggio ambientale integrato nel
territorio della città di Barletta, nell’ambito della missione 9, programma 9,
titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario
2016, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila.
Art.
43
Rafforzamento
dei controlli sulle filiere agro alimentari
1. Per rafforzare
i controlli sulle filiere agro alimentari,viene istituito un fondo di euro 500
mila, nell’ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, per l’esercizio
finanziario 2016, in termini di competenza e cassa, gestito dall’Assessorato
alle risorse agro-alimentari per convenzioni con le Forze dell’Ordine ed enti
pubblici al fine di contrastare le frodi al sistema alimentare, con particolare
attenzione alle materie prime non regionali, che sono introdotte nel ciclo di
lavorazione dei prodotti pugliesi.
Art.
44
Valorizzazione e
recupero dei trabucchi nella regione Puglia
1. Per le finalità
di cui alla legge
regionale n. 27 gennaio 2015, n. 2 (Norme per la conoscenza, la
valorizzazione e il recupero dei trabucchi), nell’ambito della missione 1,
programma 5, titolo 1, e missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata,
rispettivamente, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di competenza e
cassa, una dotazione finanziaria di euro 100 mila e di euro 100 mila.
Art .
45
Finanziamento in
territori con limitata attività di ricerca
1. Al fine di
incentivare e rafforzare l’attività di ricerca sull’asse ionico-adriatico da
avviarsi presso i dipartimenti universitari del territorio ionico, in ambiti
individuati secondo gli ordinamenti universitari, nell’ambito della missione 4,
programma 4, titolo 1,è assegnata una dotazione finanziaria per ciascuno degli
esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, in termini di competenza e cassa, di euro
50 mila.
Art. 46
Costituzione fondo per anticipazione dell’IVA
1. Al fine di
concorrere agli oneri per anticipazioni IVA da corrispondere per la
realizzazione delle infrastrutture di cui all’Accordo di programma relativo alla
Fiera di Foggia, è costituito un fondo denominato “Fondo per l’anticipazione
dell’IVA da parte dell’Ente Fiera di Foggia”.
2. Il dirigente
della Sezione competente provvede all’erogazione delle risorse di cui al comma 1
previa formale richiesta dell’ente beneficiario.
3. La Giunta
regionale dispone sulle modalità e i criteri per la rotazione delle risorse del
fondo di cui al comma 1.
4. Per le finalità
di cui ai commi 1, 2 e 3, nell’ambito della missione 14, programma 2, titolo 1,è
assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2016, in termini di
competenza e cassa, di euro 2 milioni.
Capo II
Disposizioni
ordinamentali e diverse
Art.
47
Disposizioni
ordinamentali
1. Per le norme
che necessitano di regolamenti attuativi, è fatto obbligo di provvedere entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Art.
48
Modifiche all’
articolo
6 della legge regionale 19 novembre 2015, n.33
1. Al comma
1 dell’articolo 6 della legge regionale del 19 novembre 2015, n. 33
(Modifiche alla legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 - Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale - e norme interpretative alla legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20 - Norme per la pianificazione
paesaggistica), sostituire le parole: “si intende obbligatorio e non vincolante”
con le parole: “non è obbligatorio né vincolante, fatte salve le norme
sovraordinate”.
Art.
49
Modifiche e
integrazioni alla legge
regionale 20 maggio 2014, n. 22
2. Alla legge
regionale 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in
materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti
regionali operanti nel settore) sono apportate le seguenti modifiche:(3)
a) al comma
3 dell’articolo 9 le parole: “il settantesimo anno di età” sono sostituite
dalle seguenti :
“l’età
pensionabile”;
[b) al
comma
2 dell’articolo 20 è soppresso il secondo periodo dalle
parole:”il collegio” alle parole: “degli stessi”;] (4)
c) il comma
3 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:
“3. Alla data
del primo insediamento dell’amministratore unico delle agenzie, al fine di
favorire la continuità amministrativa delle agenzie i direttori in carica
interni all’amministrazione sono confermati per altri due anni, se hanno
raggiunto gli obiettivi programmatici loro assegnati nel periodo di
svolgimento della funzione.”.]
(3) Comma così erroneamente numerato nel testo pubblicato nel
BURP.
(4) Lettera abrogata dalla l.r. n. 16/2017, art. 1.
Art.
50
Modifiche
all’articolo
33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45
1. Dopo il comma
2 dell’articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio
pluriennale 2013- 2015 della Regione Puglia) sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. li
termine previsto dall’articolo
7, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (Disposizioni
urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale,
politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni varie), è riaperto e
differito alla data del 31 dicembre 2016. Restano ferme le norme vigenti in
materia.”;
“2-ter. La
Giunta regionale, entro il termine del 31 dicembre 2016, provvede con apposito
disegno di legge alla regolamentazione per il rilascio del provvedimento di
concessione in sanatoria all’utilizzo delle acque sotterranee per tutte le
utenze pendenti.”. (NDR)
NDR: Si ritiene opportuno segnalare che il comma da aggiungere
sia il 2–ter e non il 3–bis, come erroneamente indicato nel BURP.
Art.
51
Modifiche alla
legge
regionale 10 aprile 2015, n. 16
1. Alla legge
regionale 10 aprile 2015, n. 16 (Misure per l’applicazione nell’anno 2015
dell’articolo 7,della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al titolo
della legge dopo le parole: “nell’anno 2015”, sono aggiunte le seguenti: “e
2016”;
b) alla rubrica
dell’articolo 1 le parole: “per l’anno 2015”, sono sostituite dalle
seguenti : “per l’anno 2016”;
c) al comma
1, dell’articolo 1 le parole: “per l’anno 2015”, sono sostituite dalle
seguenti: “per l’anno 2016”;
d) alla lettera
a) del comma 1dell’articolo 1, le parole: “giugno 2015”, sono sostituite
dalle seguenti:
“giugno 2016”
e le parole: “novembre 2014”, sono sostituite dalle seguenti :”novembre
2015”;
e) al comma
2 dell’articolo 1, le parole: “ecotassa 2015”, sono sostituite dalle
seguenti: “ecotassa 2016”;
f) alla rubrica
dell’articolo 2 le parole: “per l’anno 2014”, sono sostituite dalle
seguenti: “per l’anno 2015”;
g) al comma
1dell’articolo 2, le parole: “giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti
: “giugno 2015”; le parole: “comma 2”, sono sostituite dalle seguenti :”comma
1”; le parole: “dell’articolo 29”, sono sostituite dalle seguenti :
“dell’articolo 1”; le parole da: “della legge
regionale 30 dicembre 2013, n. 45”, sino alle parole: “esercizio
finanziario 2014”, sono soppresse; dopo le parole: “esercizio finanziario
2014”, sono inserite le seguenti : “o di incremento della percentuale della
raccolta differenziata nel mese di giugno 2015 pari ad almeno il 7 per cento
in più rispetto al dato validato riferito al periodo settembre 2012 - agosto
2013; le parole: “può essere confermata per l’anno 2014”, sono sostituite
dalle seguenti: “può essere confermata per l’anno 2015”;
h) alla lettera
a) del comma 1dell’articolo 2, le parole: “giugno 2015”, sono sostituite
dalle seguenti : “giugno 2016”; le parole: “il 7 per cento”, sono sostituite
dalle seguenti : “il 9 per cento”; le parole: “settembre 2012 - agosto 2013”,
sono sostituite dalle seguenti :”settembre 2013 - agosto 2014”.
i) al comma
1 dell’articolo 3, la parola : “istanza” è sostituita dalla seguente:
“comunicazione”;
j) al comma
2 dell’articolo 3, le parole: “luglio 2015”, sono sostituite dalle
seguenti: “luglio 2016”;
k) al comma
3 dell’articolo 3, le parole: “dicembre 2015”, sono sostituite dalle
seguenti : “dicembre 2016”.
Art.
52
Modifiche all’articolo
1 quinquies della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7
1. Al comma
2 dell’articolo 1 quinquies della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7
(Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da
sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale), come
introdotto dall’articolo
5 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 23 (Modifiche alla legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge
regionale 14 giugno 2007, n. 17), le parole: “entro e non oltre un anno a
decorrere”, sono sostituite dalle seguenti: “entro e non oltre due anni a
decorrere” .
Art.
53
Disposizioni
per le Aziende sanitarie locali le
Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico
(IRCCS) (4)
1. Le Aziende
sanitarie locali (ASL) Aziende
ospedaliere e IRCCS pubblici predispongono [e adottano, con delibera
del direttore generale,] la proposta di bilancio di esercizio, entro il 31
marzo dell’esercizio successivo a quello di riferimento e lo trasmettono [al
collegio sindacale e] al responsabile della gestione sanitaria accentrata
presso la Regione per le necessarie operazioni di controllo e di riconciliazione
ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. (5)
2. Con delibera
del direttore generale, da approvarsi entro il 30 aprile dell’esercizio
successivo a quello di riferimento, le aziende sanitarie locali adottano il
bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del collegio sindacale,
all’esito dei controlli di legge operati dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la Regione e a seguito delle operazioni di
consolidamento, e lo trasmettono al Ministero della salute corredato dalla
relazione del collegio sindacale. (6)
3. Qualora
ricorrano particolari esigenze emerse nel corso delle operazioni di
consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la
Regione adotta i provvedimenti di cui all’articolo 2364, comma 2, del codice
civile e definisce i contenuti minimi necessari per l’adempimento degli obblighi
di cui al comma 1.
4. Le Aziende
sanitarie locali, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative al
Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e
integrazione scolastica di cui alla legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione
scolastica degli handicappati), si avvalgono del personale già adibito a tali
servizi e stabilizzato ai sensi dell’articolo
3, comma 38, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40
(Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio
pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia) e dell’articolo
16, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4
(Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), i cui rapporti di lavoro
a tempo indeterminato sono stati risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai
sensi, dell’articolo 16, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111(Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria). (7)
5. Detto
personale viene chiamato in servizio compatibilmente con i piani assunzionali
delle ASL, con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti
degli articoli
46 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato
d’interventi e servizi sociali in Puglia) e 68
della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema
integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli
uomini in Puglia) con contratti di lavoro full time di durata annuale
rinnovabili. (7)
6. Il presente
articolo si applica anche al personale utilizzato dalle ASL su delega dei comuni
ai quali sia stato applicato il contratto degli enti locali. (7)
(4) Rubrica modificata dalla l.r.
n. 10/2016, art. 2, lett.a)., a decorrere dal 30 maggio 2016.
(5) Comma modificato dalla l.r.
n. 10/2016, art. 2, lett. b).,a decorrere dal 30 maggio 2016.
(6) Comma modificato dalla l.r.
n. 10/2016, art. 2, lett. c).,a decorrere dal 30 maggio 2016.
(7) La Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale del presente comma. Sentenza n. 110/2017
-Gazz. Uff. 17 maggio 2017, n. 20, prima serie speciale.
Art.
54
Miglioramento
delle prestazioni assistenziali in favore di persone affette da morbo di
Alzheimer
1. Al fine di
assicurare nuove e migliori prestazioni alle persone affette da morbo di
Alzheimer, le Asi provvedono a elaborare la stima del fabbisogno entro il 29
febbraio 2016 e ad aggiornarla entro il 31 dicembre di ogni anno. La Giunta
Regionale, attraverso la proposta dell’Assessore al welfare, stanzia i fondi
necessari alla contrattualizzazione e attivazione di servizi utili a ridurre
sensibilmente le liste di attesa e a consentire l’offerta sul territorio in modo
omogeneo.
Art. 55
Integrazione
alla legge
regionale 19 dicembre 2008, n.36
1. Al comma
8-bis dell’articolo 5 della legge regionale del 19 dicembre 2008, n. 36
(Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al
sistema delle autonomie locali), come aggiunto dall’articolo
7 della legge regionale del 1 agosto 2014, n.37 (Assestamento e prima
variazione al bilanciodi previsione per l’esercizio finanziario 2014) dopo la
lettera f) è aggiunta la seguente:
“f-bis)
fabbricato rurale - Gravina di Puglia (Bari).”.
2. Al comma
8-ter dell’articolo 5 della l.r. 36/2008, come aggiunto dall’articolo
7 della l.r. 37/2014, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
“f-bis)
struttura turistica - Masseria pilota Agro polis - S. Giovanni Rotondo
(Foggia).”.
Art.
56
Norme urgenti
in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture socio assistenziali.
Proroga delle
autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo
49 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disposizioni urgenti in
materia di sviluppo economico, lavori, formazione professionale, politiche
sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse)
1. In deroga a
quanto previsto dall’articolo
4 della l.r. 14/2015 gli ambiti territoriali e i comuni prorogano, con
apposito provvedimento, l’autorizzazione provvisoria fino al conclusione dei
lavori di adeguamento e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2016, per tutte le
strutture per cui, con lo stesso provvedimento, sia attestata, previa verifica,
l’adeguatezza dei servizi prestati agli ospiti unitamente al rispetto delle
norme di carattere generale, con particolare riferimento alle disposizioni in
materia di urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione
incendi, di igiene e sicurezza e il rispetto degli obblighi derivanti dai
contratti collettivi di lavoro.
2. Per ottenere la
proroga dell’autorizzazione provvisoria di cui al comma 1, le strutture devono
inoltre:
a) aver già
ottenuto, con provvedimento espresso del comune competente, la proroga
dell’autorizzazione provvisoria, nell’anno precedente;
b) dimostrare di
aver avviato il cantiere di esecuzione dei lavori di adeguamento;
c) presentare
apposita istanza corredata da crono-programma di attuazione dei lavori di
adeguamento, a seguito della cui istruttoria i comuni adottano provvedimento
espresso di proroga della autorizzazione provvisoria.
3. Le strutture in
possesso di autorizzazione provvisoria, fino al conseguimento
dell’autorizzazione definitiva e, comunque, fino al termine di cui al comma 1,
assicurano continuità assistenziale agli utenti già presi in carico alla data di
entrata in vigore della presente legge. Alle medesime strutture è fatto divieto
di effettuare nuovi inserimenti, anche in presenza di disponibilità di posti
utente oggetto di accordo contrattuale o convenzionamento con l’azienda
sanitaria locale ovvero con l’ente locale di riferimento.
4. La ASL di
riferimento, dopo il 30 giugno 2016, verificato il mancato conseguimento
dell’autorizzazione definitiva al funzionamento, revoca l’accordo contrattuale e
riassegna i posti letto disponibili e la spesa corrispondente, secondo le
procedure già prescritte dall’articolo
8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia
sanitaria).
Art.
57
Modifiche alla
legge
regionale 31 dicembre 2007, n. 40
1. All’ articolo
3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010
della Regione Puglia), dopo il comma 38 èinserito il seguente:
“38-bis. Salvo
quanto previsto dal comma 38, il personale adibito al servizio integrazione
scolastica di cui alla legge
regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione
scolastica degli handicappati), può essere assegnato dalle ASL, a invarianza
di spesa, presso gli istituti scolastici qualora vi sia richiesta da parte del
dirigente scolastico e atto di convenzionamento da parte del medesimo
istituto.”.
Art.
58
Attuazione della
legge
regionale 12 febbraio 2014, n. 2
1. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
adotta deliberazione atta a fornire gli indirizzi attuativi della legge
regionale 12 febbraio 2014, n. 2 (Modalità di erogazione dei farmaci e dei
preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche),
al fine di garantire l’omogeneità nell’organizzazione dell’erogazione dei
farmaci in ambito ospedaliero e in ambito domiciliare, nonché a monitorare il
consumo sul territorio regionale dei farmaci cannabinoidi.
Art.
59
Modifiche alla
legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19
1. Alla legge
regionale 10 luglio 2006 n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia),
dopo l’ articolo
57 è inserito il seguente:
“Art.
57-bis.
(Standard
formativi e profili professionali sociali)
1. E’ definito
con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il contenuto professionale dei servizi
socio assistenziali, socio educativi e sociosanitari e i relativi standard
formativi, in coerenza con le modalità e i criteri definiti nel repertorio
regionale dei profili professionali.”.
Art.
60
Disposizioni in
favore del settore lattiero-caseario
1. Al fine di
tutelare e valorizzare il latte pugliese e le produzioni derivanti dal settore
lattiero-caseario del territorio regionale, la Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore all’agricoltura istituisce un tavolo permanente con gli
allevatori, i caseificatori, i commercianti, i produttori, la Grande
Distribuzione Organizzata (GDO) e tutti gli attori della filiera, per promuovere
il consumo di latte a chilometro zero, al fine di sostenere quotazioni di
mercato congrue, non inquinate da prodotti importati.
2. Per garantire
ai consumatori l’origine del latte e la genuinità dei prodotti caseari pugliesi
immessi sul mercato, la Giunta regionale promuove iniziative volte a garantire
l’etichettatura trasparente del latte e di tutti i suoi derivati affinché siano
specificate in etichetta le materie prime utilizzate e la loro rovenienza
territoriale.
Art.
61
Valorizzazione
dell’olio extravergine pugliese
1. Per tutelare e
valorizzare l’olio extravergine di oliva pugliese, la Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore all’agricoltura, istituisce un tavolo permanente con la
Grande Distribuzione Organizzata (GDO), i produttori e tutti gli attori
della filiera olivicola per promuovere il consumo dell’olio extravergineestratto
da olive coltivate in Puglia, sostenendo quotazioni di mercato non inquinate da
oli sofisticati e garantendo al consumatore origine e genuinità del
prodotto.
Art.
62
Modifiche alla
legge
regionale 1 agosto 2014, n. 35
1. Alla legge
regionale 1 agosto 2014, n. 35 (Interventi regionali per la promozione
dell’aggregazione di imprese agricole, della cooperazione per lo sviluppo del
sistema agroalimentare e della pesca), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma
1dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione
Puglia, in attuazione dell’articolo 45 della Costituzione e dell’articolo
11dello Statuto regionale, promuove lo sviluppo della cooperazione in ambito
della pesca, agricolo, forestale e rurale, riconoscendo a essa un ruolo
essenziale per la crescita qualitativa, sostenibile e competitiva del
settore agroalimentare, della pesca e delle aree rurali, costiere e marine
del territorio regionale. La presente legge si propone di:
a) favorire
l’aggregazione delle aziende agricole e della pesca che operano nella
raccolta, condizionamento, lavorazione, trasformazione, commercializzazione
dei prodotti della pesca, agricoli, zootecnici e forestali e nei servizi
connessi;
b) favorire
l’aggregazione di imprese cooperative per la realizzazione di progetti
integrati di sviluppo anche mediante interventi finalizzati alla
concentrazione dell’offerta e all’integrazione dei componenti delle diverse
filiere agroalimentari e della pesca;
c) tutelare e
migliorare il reddito degli imprenditori agricoli e della pesca;
d) accrescere
l’efficienza e la competitività del sistema agroalimentare e della
pesca;
e) promuovere
la trasformazione e commercializzazione, nonché la ricerca e applicazione
della tracciabilità analitica di prodotti pugliesi agricoli e della pesca di
qualità;
f)
implementare innovazione di prodotto e di processo nelle strutture
agroalimentari e della pesca, anche mediante l’utilizzo delle più moderne
tecnologie e un rapporto sinergico con il sistema della conoscenza;
g) migliorare
lo stato patrimoniale delle cooperative agricole e della pesca con mirate
azioni di carattere finanziario;
h) promuovere
il consumo di prodotti della pesca, agricoli, agroindustriali e zootecnici
del territorio e, in particolare, quelli ottenuti con metodi che
salvaguardino l’ambiente e la salute degli agricoltori, degli operatori
della pesca e dei consumatori;
i) sostenere
l’adozione di strategie comuni alle varie componenti delle filiere
agroalimentari e della pesca per sistemi di qualità, tracciabilità e
rintracciabilità innovativi;
j) sostenere
progetti innovativi sotto il profilo organizzativo, in grado di
razionalizzare i processi produttivi all’interno delle filiere di prodotto e
migliorarne l’efficacia del profilo economico;
k) sostenere
interventi di formazione e aggiornamento del personale delle cooperative
agricole e della pesca, finalizzati all’acquisizione e perfezionamento delle
competenze tecniche e delle
capacità
gestionali e manageriali;
I) favorire
l’accesso al credito delle cooperative agricole e della pesca;
m) sostenere
con azioni proprie gli operatori della pesca, agricoli, zootecnici e
forestali in crisi.”;
b) alla fine del
comma
1 dell’articolo 2 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché i singoli
operatori del settore della pesca, agricoli, zootecnici e forestali
interessati da momentanea crisi del settore di appartenenza.”;
c) dopo la lettera
d) del comma 2 dell’articolo 2, è aggiunta la seguente : “d-bis) che
svolgono attività, dichiarata in crisi,da almeno dieci anni.”;
d) al comma
1 dell’articolo 3, la parola: “agricole” è sostituita dalle seguenti :
“della pesca, agricole, zootecniche e forestali.”;
e) dopo lalettera
e) del comma 1, dell’articolo 4, è aggiunta la seguente :
“e-bis)
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei natanti e dei mezzi
che consentono lo svolgimento delle attività di
settore;”.
Art.
63
Modifiche
all’articolo
46 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14
1. L’articolo
46 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003),è sostituito dal
seguente:
“Art.46
(Recupero
anticipazioni concesse a organismi cooperativi e società miste)
1. Persistendo
le condizioni di grave crisi finanziaria, è autorizzata la possibilità, da
parte del dirigente competente, previa verifica della capacità di rimborso, di
prevedere il rientro del residuo debito per sorte capitale in rate costanti
annuali per un periodo massimo di dieci anni con l’applicazione di interessi
pari al tasso legale vigente. Potranno essere intraprese eventuali azioni
esecutive solo dopo il mancato pagamento di almeno due rate consecutive.
2. Le azioni
giudiziarie ed esecutive in corso intraprese dall’ex ERSAP e/o Assessorato
all’agricoltura sono sospese nei confronti dei soggetti interessati la cui
domanda sia stata accolta.
Art.
64
Istituzione di
una Commissione consiliare speciale per /’armonizzazione,
la
semplificazione e l’organizzazione in Testi Unici del complesso delle leggi
vigenti nella Regione Puglia
1. E’ istituita
una Commissione consiliare speciale per l’armonizzazione, la semplificazione e
l’organizzazione in Testi Unici del complesso delle leggi vigenti nella
Regione Puglia. Compito specifico della Commissione è quello di analizzare le
leggi regionali vigenti al fine di coordinare tra loro, semplificarle,
armonizzarle con le leggi nazionali, proporre l’abrogazione di norme vetuste,
redigere Testi Unici.
2. La Commissione
è composta da dodici consiglieri regionali, di cui sette in rappresentanza della
maggioranza e cinque in rappresentanza della minoranza del Consiglio regionale
ai quali nulla è dovuto per l’espletamento del mandato. La Commissione può agire
anche attraverso la costituzione di sottocommissioni. L’Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale provvede alla costituzione e all’insediamento della
Commissione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge assicurando il supporto amministrativo e
tecnico-giuridico dell’Ufficio legislativo del Consiglio.
3. La Commissione
speciale per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la
facoltà di chiedere l’intervento del Presidente della Giunta regionale e degli
Assessori competenti, nonché degli uffici degli stessi Assessorati, di
rappresentanti e dirigenti delle amministrazioni locali, di liberi
professionisti e di imprenditori. La Commissione ha inoltre mandato a
intrattenere interlocuzione con rappresentanti di istituzioni ed enti al fine di
acquisire elementi utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La
Commissione inoltre può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che
ritiene opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.
4. La Commissione
si riunisce di norma una volta alla settimana, delibera a maggioranza dei membri
presenti all’atto della votazione e nella sua prima riunione, elegge a scrutinio
segreto un presidente tra i componenti delle minoranze, un vice presidente e un
segretario . Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta e per la
successiva la maggioranza semplice.
5. Il Presidente
convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario e in caso di assenza
o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice
Presidente. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno degli argomenti da
trattare è comunicato ai componenti dellé1 Commissione almeno due giorni prima
della riunione.
6. La Commissione
termina i suoi lavori entro e non oltre otto mesi dalla sua costituzione. Al
termine dei lavori la Commissione redige e approva una relazione finale da
trasmettere al Consiglio regionale. I commissari dissenzienti possono redigere
una o più relazioni di minoranza.
7. Il risultato di
riordino delle leggi regionali esitato dai lavori della Commissione sono
trasmessi al Presidente del Consiglio e, suo tramite, al Presidente della Giunta
regionale per un esame di merito al cui termine, contenuto in quattro mesi, sarà
sottoposto alla valutazione del Consiglio regionale.
Capo III
Disposizioni
finali
Art.
65
Norma di
rinvio
1. La copertura
delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di approvazione
del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018.
T A B E L L
A
IMPORTI DA
ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI
PLURIENNALI
(in milioni di
euro)
Settori di
intervento
2016 2017 2018
Ragioneria
(mutui)
230 125 120
Ragioneria (ruoli
S.F.) 1
1 0
Edilizia
Residenziale 1
1 1
La presente legge
è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’ articolo
53, comma 1,della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della
Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì
15 Febbraio 2016
INDICE
TITOLO I- DISPOSIZIONI DI CARATTERE
CONTABILE
Art.
1 Spesa a carattere pluriennale
Art.
2 Cofinanziamento regionale dei programmi comunitari
TITOLO
II
- NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo
I
- Disposizioni di rilievo finanziario
Art.
3 Risorse aggiuntive correnti a favore del Servizio Sanitario
Regionale
Art.
4 Disposizioni in materia di attività residenziali
extra-ospedaliere
Art
. 5 Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 30 dicembre 2013, n.
45
Art.
6 Disposizioni in materia di professioni turistiche
Art
. 7 Disposizioni in materia di gestione e manutenzione del sistema informativo
regionale turistico
Art
. 8 Disposizioni in materia di gestione di infrastrutture e servizi digitali
regionali e per la copertura dei costi di gestione d’esercizio non certificabili
sui fondi strutturali comunitari
Art.
9 Disposizioni in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico
regionale
Art
. 10 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2012, n.
27
Art.
11 Cofinanziamento regionale del POR Puglia 2014-2020
Art
. 12 Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31
Art.
13 Disposizioni in materia di esercizio di funzioni agli enti
locali
Art
. 14 Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2009, n.
34
Art.
15 Centrale regionale di controllo della circolazione delle merci
pericolose
Art.
16 Interventi in materia di trasporto pubblico locale e regionale e modifiche
all’articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 2015,
n.35
Art.
17 Finanziamento infrastrutture stradali a servizio dell’accesso al Polo
Ospedaliero del Sud- Est barese
Art.
18 Contributi per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in
Puglia
Art.
19 Finanziamento di interventi in materia di bonifiche ed
irrigazione
Art
. 20 Disposizioni in materia di gestione della rete Natura
2000
Art.
21 Disposizioni in materia di sostegno degli interventi di bonifica di aree
comunali adibite ad impianti e/o discariche di rifiuti solidi
urbani
Art.
22 Contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti dai comuni per
trasferimento e conferimento dei rifiuti solidi urbani
Art.
23 Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n. 18
Art.
24 Anno giubilare 2016 - Contributo straordinario per la traslazione temporanea
di San Pio da Pietrelcina
Art.
25 Potabilizzazione sperimentale delle acque affinate ai sensi del decreto
ministeriale 12 giugno 2003, n.
185
Art.
26 Disposizione di sostegno alla mitilicoltura
Art.
27 Finanziamento della legge regionale 20 maggio 2014, n.
23
Art.
28 Disposizione in materia di cofinanziamento degli interventi previsti dal
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185
Art.
29 Disposizione in materia di qualificazione ed efficienza della spesa pubblica
regionale
Art.
30 Interventi in materia di sicurezza del cittadino - articolo 16 del decreto
del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.
443
Art.
31 Fondo regionale globale antiusura ed antiracket - spese per contributi alle
famiglie
Art.
32 Disposizioni in materia di protezione civile. Progetto Protezione civile
SMART Puglia
Art.
33 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Art.
34 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente
Art.
35 Disposizioni per il Segretario particolare del Presidente del consiglio
regionale e ulteriori modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n.
18
Art.
36 Contributo straordinario per attività di studio e analisi dei laghi di Lesina
e Varano
Art.
37 Interventi finalizzati a contrastare il fenomeno del caporalato e del lavoro
nero in agricoltura
Art.
38 Attuazione del controllo funzionale delle macchine irroratrici nell’ambito
del PAN
Art.
39 Misure di competenza dell’osservatorio fitosanitario
Art.
40 incremento contributi ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2008, n.
39
Art.
41 Interventi a sostegno della lettura e della filiera del
libro
Art
. 42 Disposizioni in materia di monitoraggio ambientale
Art.
43 Rafforzamento dei controlli sulle filiere
agroalimentari
Art.
44 Valorizzazione e recupero dei trabucchi nella regione
Puglia
Art.
45 Finanziamento in territori con limitata attività di
ricerca
Art.
46 Costituzione fondo per anticipazione dell’IVA
Capo
II-
Disposizioni ordina mentali e diverse
Art.
47 Disposizioni ordinamentali
Art.
48 Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2015, n.
33
Art.
49 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n.
22
Art.
50 Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
45
Art.
51 Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 16
Art.
52 Modifiche all’articolo 1-quinquies della legge regionale 22 gennaio 1999, n.
7
Art.
53 Disposizioni per le Aziende sanitarie locali
Art.
54 Miglioramento delle prestazioni assistenziali in favore di persone affette da
morbo di Alzheimer
Art.
55 Integrazione alla legge regionale 19 dicembre 2008, n.
36
Art.
56 Norme urgenti in materia di autorizzazioni al funzionamento di strutture
socio-assistenziali. Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui
all’articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.
19
Art.
57 Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40
Art.
58 Attuazione della legge regionale 12 febbraio 2014, n. 2
Art.
59 Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19
Art
. 60 Disposizioni in favore del settore lattiero-caseario
Art.
61 Valorizzazione dell’olio extravergine pugliese
Art.
62 Modifiche alla legge regionale 1agosto 2014, n. 35
Art.
63 Modifiche all’articolo 46 della legge regionale 31 maggio 2001, n.
14
Art.
64 Istituzione di una Commissione consiliare speciale per l’armonizzazione, la
semplificazione e l’organizzazione
dei Testi Unici del complesso delle leggi vigenti nella Regione
Puglia
Capo
III Disposizioni finali
Art.
65 Norma di rinvio
Allegato 1
(articolo 11): Vedi allegato