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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2004
Numero
1
Data
07/01/2004
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio plutiennale 2004-2006 della Regione Puglia
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 2, Suppl. de 7 gennaio 2004
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

TITOLO I

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 1

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario

1. Per gli anni 2004-2006 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'articolo 25 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), per la contrazione di mutui e prestiti della Regione è determinato, tenuto conto degli effetti della presente legge, rispettivamente in euro 620 milioni, 200 milioni e 150 milioni.

 

Art. 2

Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge.

 

Art. 3

Patto di stabilità interno

1. Le disposizioni sul patto di stabilità interno, previste dall'articolo 15 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), restano confermate per l'anno 2004 in attuazione dell'articolo 29, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).

 

Art. 4

Estensione del patto di stabilità interno agli enti strumentali

1. Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), il complesso delle spese correnti per l'esercizio finanziario 2004, al netto degli interessi passivi e delle spese correnti finanziate dalla Regione e dai programmi comunitari, non può superare l'ammontare degli impegni e dei pagamenti allo stesso titolo effettuatisi nell'esercizio 2002, aumentati del 3,1 per cento.

2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti strumentali trasmettono trimestralmente alla Regione Puglia, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per l'anno 2004 agli enti strumentali è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all'avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.

4. Le assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto di diritto privato, di consulenza o a seguito di convenzione e quelle relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato in bilancio l'equilibrio di competenza (1).

5. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Puglia.

6. L'articolo 16 (Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia) della L.R. n. 7/2002 è abrogato.

 (1) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario era così formulato: «4. Le assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto di diritto privato, di consulenza o a seguito di convenzione, e quelle relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato l'equilibrio di bilancio.».

 

Art. 5

Addizionale IRPEF regionale. Riduzione

L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già elevata allo 0,9 per cento dal 1° gennaio 2000 ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e all'1,4 per cento dal 1° gennaio 2001 per esigenze di copertura dei disavanzi sanitari e successivamente ridotta all'1,2 per cento dal 1° gennaio 2003 ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), è ulteriormente ridotta all'1,1 per cento per i redditi riferiti all'anno di imposta 2004 (2).

(2) Per l'ulteriore riduzione allo 0,90 per cento vedi l'art. 1, l.r. 1° dicembre 2004, n. 22.

 

Art. 6

Acquisto di beni e servizi

1. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa e in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 289/2002, i competenti uffici regionali devono procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso l'utilizzazione delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.

2. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma, gli uffici regionali adottano i prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come base d'asta al ribasso.

3. Nell'ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, i competenti uffici regionali possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti.

Art. 7

Modifiche agli articoli 51 e 95 della L.R. n. 28/2001


1. Il  comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. Dal fondo di cui al comma 1, con atto dirigenziale del competente Settore, da comunicare alla Giunta regionale, sono prelevate e iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità previsionali di base del bilancio le somme necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle relative dotazioni”.

2. Al comma 4 dell'articolo 95 della L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "con la stessa deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con atto dirigenziale del competente Settore".

 

Art. 8

Rifinanziamento e ristrutturazione debiti regionali verso istituti di credito

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003), concernenti il rifinanziamento e la ristrutturazione dei debiti regionali verso gli istituti di credito, restano confermate e prorogate a tutto l'esercizio 2004.

 

Art. 9

Acquisizione degli immobili da destinare a sede della Regione in Bari

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 2, della L.R. n. 4/2003, concernenti le operazioni di contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento massimo di vent'anni, da destinare all'acquisto ed esecuzione di opere di ristrutturazione e adeguamento dell'ex centro servizi di proprietà demaniale quale nuova sede della Regione in Bari, ivi compresa la realizzazione della struttura da destinare al Consiglio regionale, sono confermate ed estese all'esercizio 2004 per un ammontare massimo di euro 100 milioni.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri, le modalità e le condizioni delle relative operazioni di acquisizione.

3. Al conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si fa fronte mediante specifici stanziamenti di bilancio iscritti in apposita unità previsionale di base.

 

TITOLO II

Norme settoriali di rilievo finanziario

Capo I - Disposizioni in materia di artigianato, commercio, fiere e mercati

 

Art. 10

Modifiche e integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 48

 

 

1. L'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 48 (Piano fieristico regionale e attività professionali della Regione in materie di fiere e mercati), è sostituito dal seguente:


"Art. 6

1.La Regione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo pugliese, può svolgere azioni di marketing territoriale e attrazione degli investimenti, nonché di promozione delle produzioni e dei prodotti a rilevanza regionale.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi sono attuati attraverso la partecipazione, in Italia e all'estero, a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni, la realizzazione di missioni economiche e istituzionali, incontri, seminari e accoglienza di delegazioni straniere, nonché la sottoscrizione di specifici accordi di programma con i competenti Ministeri.


3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, annualmente, entro il 30 marzo di ogni esercizio, approva il programma delle iniziative promozionali e di marketing territoriale e la relativa previsione di spesa.


4. Per la realizzazione del programma, la Regione può avvalersi di idonei soggetti pubblici, anche da essa controllati, e associazioni di categoria da individuare secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della Direttiva 92/50CEE in materia di appalti pubblici di servizi), e successive modificazioni e integrazioni.


5. Ai soggetti di cui al comma 4, che si propongono di perseguire le finalità di promozione e di marketing territoriale della Puglia, la Giunta regionale può concedere un contributo finanziario.


6. Ai fini di cui al comma 5 deve essere inoltrata, entro il 30 gennaio di ogni esercizio e in ogni caso prima della realizzazione dell'evento, una formale richiesta corredata di una relazione illustrativa, da cui si possa desumere il pubblico interesse, e del relativo piano finanziario.


7. La liquidazione a saldo del contributo avverrà dietro presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante l'avvenuta realizzazione dell'evento e i costi sostenuti sulla base di una relazione e di idonea documentazione a consuntivo.


8. Le spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:


a) assistenza tecnica per la gestione e la realizzazione delle attività;


b) consulenze specifiche per la predisposizione di progetti, studi di settore e di conoscenza e relazioni dei mercati esteri;


c) software e connettività alla rete internet;


d) progettazione e pubblicazione di stampa di cataloghi, opuscoli, libri, depliants, manifesti, multimediali e ogni altro materiale illustrativo delle attività produttive pugliesi;


e) viaggi e missioni, anche delle delegazioni ospitate;


f) spese generali da rendicontare nel limite massimo del 10 per cento del costo complessivo dell'intervento.

9. Gli oneri rivenienti dall'applicazione del presente articolo graveranno sul capitolo 216015 "Partecipazione della Regione a fiere, mostre ed esposizioni - articolo 6 l.r. 48/1975 e articolo 6 legge regionale 20 febbraio 1995, n. 5 (Norme per l'attuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999 della Regione Puglia)" e saranno determinati in sede di approvazione della legge annuale di bilancio."

 

 

 

Art. 11

Contributo straordinario agli enti fieristici

1. Per gli enti fieristici a carattere regionale, di cui all'articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), di Foggia e di Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all'esercizio 2004, all'unità previsionale di base 4.8.2 "Enti fieristici regionali", capitolo 352026 "Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell'ascensione di Francavilla Fontana", lo stanziamento di euro 465 mila come di seguito articolato:

a) euro 413 mila per l'ente Fiera di Foggia;

b) euro 52 mila per l'ente Fiera di Francavilla Fontana.

 

Art. 12

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11

 

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2003, n.11 (Nuova disciplina del commercio), è sostituito dal seguente:


"2. I provvedimenti attuativi di cui al comma 1 sono adottati entro il 31 marzo 2004 a seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. Sui provvedimenti si avvia altresì la consultazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della L.R. n. 11/2003, dopo le parole: "per il commercio" sono soppresse le parole: "istituito o".

3. Al  comma 6 dell'articolo 28 della l.r. 11/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le vendite di fine stagione o saldi sono fissate nei periodi dal 7 gennaio al 28 febbraio e dal 15 luglio al 15 settembre per il 2004".

4. All' articolo 28 della l.r. 11/2003 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 

"10 bis. Fino alla scadenza del termine di centottanta giorni di cui all'articolo 15, per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita restano in vigore gli strumenti di programmazione comunale approvati ai sensi della legge regionale 4 agosto 1999, n. 24 (Principi e direttive per l'esercizio delle competenze regionali in materia di commercio).


10 ter. Le autorizzazioni devono essere rilasciate con riferimento alla nuova articolazione delle tipologie distributive di cui all'articolo 5, ma entro le classi dimensionali previste dalla programmazione comunale approvata.


10 quater. Per i Comuni che non hanno approvato gli strumenti di programmazione per medie strutture di vendita ai sensi della l.r. 24/1999, si applicano gli automatismi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), ma solo per l'autorizzazione di esercizi entro i limiti della tipologia M1 (600 mq).


10 quinquies. Decorso il termine di cui al comma 10 bis, si applica quanto previsto dall'articolo 9.


10 sexies. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla l.r. 24/1999 sull'idoneità urbanistica delle aree e sugli standard di parcheggio.".

 

 

 

Capo II - Disposizioni in materia di formazione professionale e pubblica istruzione

 

Art. 13

Disposizioni procedurali per l'acquisizione di beni e servizi per i CRSEC

1. Al fine di consentire ai Centri regionali dei servizi educativi e culturali (CRSEC) di continuare a ottemperare ai compiti previsti dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio), è autorizzata, entro il limite di euro 5 mila per singola spesa necessaria per le attività realizzate e per i servizi erogati dai suddetti Centri, la procedura di cui ai commi 2 e 3.

2. Gli atti di impegno, liquidazione e pagamento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari per le attività dei CRSEC, formalmente autorizzate dal competente Dirigente del Settore pubblica istruzione e finanziate con appositi stanziamenti presenti nei bilanci annuali, sono adottati dal Dirigente del Settore pubblica istruzione, sulla base di una proposta di determinazione predisposta dal responsabile del Centro interessato, il quale è incaricato di effettuare le necessarie ricerche di mercato, di ordinare la fornitura/prestazione assumendo le relative obbligazioni, di perfezionare le suddette obbligazioni entro il termine d'esercizio ai sensi di legge, di attestare che la richiesta di fornitura/prestazione è conforme alla programmazione delle attività del Centro formalmente autorizzate, di attestare che la fornitura è realmente avvenuta e il prezzo è congruo, nonché di provvedere a ogni altro adempimento e formalità nel rispetto della normativa vigente, preliminari all'adozione degli atti di competenza del Dirigente del Settore pubblica istruzione.

3. In particolare per spese, IVA od ogni altro eventuale onere accessorio compreso, sino a euro 2 mila 500, l'ordinazione al fornitore da parte del Responsabile di CRSEC deve avvenire previa ricerca di mercato comprovata da dichiarazione sulla fattura dello stesso responsabile attestante la congruità del prezzo; per spese di importo superiore, comprese tra euro 2 mila 500 e 5 mila, l'ordinazione al fornitore/prestatore da parte del Responsabile di CRSEC deve avvenire previa acquisizione di almeno tre preventivi scritti, fatta eccezione per i casi in cui, per la natura della fornitura/prestazione, non può procedersi ad acquisire i prescritti tre preventivi specificandone in atti il motivo; per spese di importo superiore a euro 5 mila il Responsabile di CRSEC deve interessare il Settore provveditorato, economato, contratti e appalti, che impartirà le dovute istruzioni.

 

Art. 14

Modifica alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15

 

1. L'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale), è sostituito dal seguente:

 

"Art. 24
(Accreditamento delle strutture formative)


1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire l'accreditamento delle proprie sedi operative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.


2. Sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento:


a) i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale;


b) le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;


c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica, limitatamente a tali servizi.


3. L'accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso o revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.


4. Alla concessione, sospensione o revoca dell'accreditamento provvede il Settore formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale, anche sulla base delle segnalazioni delle Province.".



 

 

Art. 15

Proroga durata del CIFDA.

1. La durata del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA), di cui all'articolo 1, comma 4, dello Statuto del Consorzio medesimo, approvato con legge regionale 28 febbraio 1983, n. 5, è prorogata di due anni, sulla base della deliberazione adottata dal Consiglio generale e nelle more delle modificazioni statutarie per ridefinire gli scopi e le iniziative del consorzio medesimo.

 

Capo III - Disposizioni in materia di lavori pubblici

 

Art. 16

Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 4/2003

1. All'articolo 11 della L.R. n. 4/2003 le parole: "già concesso in rate annuali, è rideterminato sulla base dei tassi applicati dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui contratti ed" sono soppresse.

 

Art. 17

Condono fiscale

1. Al fine di provvedere al pagamento delle pendenze debitorie, ivi comprese quelle fiscali e previdenziali, anche con le agevolazioni offerte dalla vigente normativa sul condono fiscale, il Commissario liquidatore del Consorzio interprovinciale dei trulli e delle grotte di Martina Franca è autorizzato a utilizzare le disponibilità finanziarie, esistenti sulla contabilità speciale accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Taranto, rivenienti da erogazioni disposte ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 1978, n. 37 (Norme in materia di lavori pubblici) e 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato in materia di opere e di lavori pubblici).

 

Art. 18

Modifica alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13

 

1. All'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2001, n.13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f bis) soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 4 e per gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge".

 

 

Capo IV - Norme in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa sanitaria

 

Art. 19

Disposizioni in materia di personale

1. Per l'anno 2004 le aziende sanitarie possono disporre ulteriori assunzioni, a tempo indeterminato, di personale del ruolo sanitario entro il limite del 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003.

2. Per il personale infermieristico è consentita l'assunzione entro il limite del 100 per cento di quello cessato dal servizio nello stesso anno.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 6, della L.R. n. 19/2003 non si applicano solo per le assunzioni di personale infermieristico di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), della L.R. n. 19/2003 e al comma 2 del presente articolo.

4. In caso di inadempienza da parte dell'azienda sanitaria nell'attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 19/2003, il Presidente della Giunta regionale attiva i poteri sostitutivi mediante nomina del commissario ad acta.

 

Art. 20

Operatori pedagogisti

1. Gli operatori pedagogisti a rapporto convenzionale con le aziende unità sanitarie locali, in attività da almeno due anni alla data del 29 settembre 2003, devono essere confermati a esaurimento nel rapporto convenzionale a tempo indeterminato (3).

 (3) Comma così modificato dall'art. 27, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

 

 

Art. 21

Indicazione in materia di bilancio preventivo e tetti di spesa.

1. Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo annuale, le aziende sanitarie, nelle more dell'approvazione del riparto del fondo sanitario regionale, iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per l'anno precedente.

2. Sono confermati i tetti di remunerazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e degli enti ecclesiastici previsti per l'anno precedente fino alle determinazioni dei limiti di remunerazione delle prestazioni assunte dalla Giunta regionale.

3. Le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e gli enti ecclesiastici possono adeguare la quota corrispondente ai costi per l'erogazione diretta dei farmaci.

4. L'Agenzia regionale sanitaria iscrive in bilancio, tra i ricavi derivanti da trasferimenti regionali, la somma di euro 2 milioni 500 mila come da legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005).

5. Le aziende sanitarie allegano al bilancio economico preventivo il programma annuale degli investimenti in beni durevoli, dando evidenza separata degli ammortamenti sterilizzati da contributi assegnati in conto capitale. Le medesime allegano, altresì, un elenco dei servizi appaltati o che intendono appaltare, di cui agli allegati 1 e 2 del D.Lgs. n. 157/1995. Per i servizi da appaltare le aziende allegano al predetto elenco una relazione comprovante la compatibilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 2 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), nonché le economie di gestione rivenienti dall'affidamento in termini di riduzione di costi del personale dipendente, beni di consumo, manutenzioni e ammortamento di beni durevoli e di altri fattori produttivi. Le eventuali scelte di esternalizzazione dei servizi devono essere adottate previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - area comparto - in sede di contrattazione integrativa aziendale, giusta dichiarazione congiunta n. 2 allegata al citato CCNL e nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 della preintesa del CCNL 2002-2003, sottoscritta dall'ARAN in data 11 dicembre 2003.

6. Il programma annuale e l'elenco di cui al comma 5 sono oggetto di specifico esame nel parere del collegio sindacale che accompagna il bilancio di previsione.

7. I Direttori generali delle aziende sanitarie locali sono autorizzati a destinare l'eventuale risultato economico positivo di esercizio del 2003, in via prioritaria, a investimenti per l'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della L.R. n. 38/1994 nel rispetto dei programmi regionali riguardanti gli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico in conformità alla programmazione regionale. Il risultato economico positivo utilizzabile è determinato dopo l'applicazione del comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) (4).

7-bis. Per l'anno 2004, nel caso di superamento del valore di riferimento del 13 per cento per la spesa farmaceutica territoriale, in ambito regionale e di singola azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 35, della legge n. 662/1996, il 50 per cento del residuo risultato economico positivo, entro il limite del superamento per ciascuna azienda, affluisce ad apposito fondo regionale da utilizzare per iniziative finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica (5).

(4) Periodo aggiunto dall'art. 17, comma 1, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

(5) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 2, L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

 

Art. 22

Definizione dei livelli essenziali di assistenza

A decorrere dal 1° gennaio 2004, le percentuali di ammissibilità in regime di degenza ordinaria dei ricoveri rientranti nei quarantatre Diagnosis related groups (DRGS) ad alto rischio di inappropriatezza individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) sono determinate come segue:

 

 

 

CODICI DRG

DESCRIZIONE DRG

LIMITE DI

AMMISSIBILITA'

CHIRURGICI

6

DECOMPRESSIONE TUNNEL CARPALE

6

39

INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITERCTOMIA

26

40

INTERVENTI EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA' >17

28

41

INTERVENTI EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA'  0 – 17

43

42

INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINE, IRIDE E CRISTALLINO (ESCLUSO TRAPIANTI CORNEA COD. 11.60)

41

55

MISCELLANEA DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA

37

119

LEGATURA E STRIPPING DI VENE

39

158

INTERVENTI SU ANO E STOMA

54

160

INTERVENTI PER ERNIA, ECCETTO INGUINALE E FEMORALE, ETA’ >17 SENZA CC

48

162

INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA' >17 NO CC

33

163

INTERVENTI PER ERNIA, ETA': 0-17

34

222

INTERVENTI SUL GINOCCHIO (CODICE INTERVENTO 80.6)

42

232

ARTROSCOPIA

35

262

BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ASPORTAZIONE LOCALE NON PER  NEOPLASIE MALIGNE (CODICE INTERVENTO 85.20 E 85.21)

35

267

INTERVENTI PERIANALI E PILONIDALI

33

270

ALTRI INTERVENTI SU PELLE, SOTTOCUTE E MAMMELLA NON CC

4

364

DILATAZIONE O RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE NON PER TUMORE MALIGNO

12

MEDICI

19

MALATTIE DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI

28

25

CONVULSIONI E CEFALEA

23

65

TURBE DELL'EQUILIBRIO

31

131

MALATTIE VASCOLARI PERIFERICHE NON CC

39

133

ATEROSCLEROSI NO CC

32

134

IPERTENSIONE

63

142

SINCOPE E COLLASSO

37

183

ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETA' >17

8

184

ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETA' 0 –17

38

187

ESTRAZIONI E RIPARAZIONI DENTALI

15

208

MALATTIE DELLE VIE BILIARI

54

243

AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO

26

276

PATOLOGIE NON MALIGNE DELLA MAMMELLA

1

281

TRAUMI DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA' >17 NO CC

40

282

TRAUMI DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA' 0-17

41

283

MALATTIE MINORI DELLA PELLE CON CC

8

284

MALATTIE MINORI DELLA PELLE NO CC

6

294

DIABETE ETA' >35

48

301

MALATTIE ENDOCRINE, NO CC

5

324

CALCOLOSI URINARIA NO CC

31

326

SEGNI E SINTOMI RELATIVI A RENE E VIE URINARIE, ETA' >17 NO CC

26

395

ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI, ETA' >17

35

426

NEVROSI DEPRESSIVA

20

427

NEVROSI ECCETTO NEVROSI DEPRESSIVA

20

429

DISTURBI ORGANICI E RITARDO MENTALE

36

467

ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE

13

 

2. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate con riferimento al totale dei ricoveri ordinari effettuati nell'anno 2001. I ricoveri in regime ordinario effettuati oltre la soglia percentuale di ammissibilità sono remunerati in misura pari alla tariffa ministeriale per i ricoveri di un giorno se trattasi di DRG chirurgico e nella misura del 40 per cento se trattasi di DRG medico (6).

3. La remunerazione e la percentuale di cui al comma 2 sono applicate alla tariffa di competenza della fascia di appartenenza della struttura erogante la prestazione.

(6) Ai sensi dell'art. 29, L.R. 4 agosto 2004, n. 14 la soglia di ammissibilità dei ricoveri in regime ordinario di cui al presente comma deve intendersi calcolata sul totale dei ricoveri ordinari con esclusione di quelli di zero e un giorno.

 

 

Art. 23

Termine di deliberazione dei bilanci di previsione

In deroga all'articolo 17 della L.R. n. 38/1994, il bilancio pluriennale preventivo e il bilancio economico preventivo per l'anno 2004 sono deliberati dal Direttore generale entro il 20 gennaio e trasmessi entro dieci giorni all'Agenzia regionale sanitaria per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002).

 

Art. 24

Acquisto di beni e servizi con valore di stima superiore alla soglia comunitaria

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001), è sostituito dal seguente:


"1. Ferme restando le procedure autorizzative di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, le procedure d'acquisto per la fornitura di beni e servizi, con valori di stima superiori alla soglia comunitaria, possono essere aggiudicate secondo i criteri di seguito indicati:

 

a) al prezzo più basso qualora l'offerta debba obbligatoriamente conformarsi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;


b) in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base a oggettivi elementi diversi, da menzionarsi nei disciplinari di gara, così come individuati dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e dall'articolo 22, comma 1, lettera b), del d.lgs.157/1995.

 

Nel predisporre i capitolati di oneri e nel determinare i criteri di valutazione, le aziende e istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) tengono conto di ogni altro onere di natura economica che potrebbe rivenire dalla stipula del contratto di fornitura di beni o servizi, al fine di rendere governabili e prevedibili i costi di gestione scaturenti dagli stessi.".

2. Il comma 5 dell'articolo 8 della L.R. n. 20/2002 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 32/2001 è sostituito dal seguente:


"2. Le aziende e gli istituti del SSR non possono stipulare contratti per fornitura di beni e servizi per una durata superiore a tre anni, fatto salvo il caso in cui l'oggetto del contratto preveda, a carico della ditta aggiudicataria, l'onere di effettuare, per conto dell'amministrazione appaltante, cospicui investimenti per l'acquisizione di tecnologie, impianti e attrezzature il cui ammortamento richiede una durata maggiore tale da rendere finanziariamente vantaggioso il rapporto sinallagmatico.".

 

 

Art. 25

Acquisto di beni e servizi con valore di stima inferiore alla soglia comunitaria

1. Ferme restando le procedure autorizzative di cui all'articolo 20 della L.R. n. 28/2000 per acquisti di valore superiore a quello indicato con Delib.G.R. 20 marzo 2001, n. 280, le aziende e istituti del SSR sono obbligati ad esperire le procedure di acquisto, con valore di stima contrattuale tra i 50 mila euro e i 200 mila dps, facendo ricorso a procedure ristrette così come individuate dall'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 358/1992 e dall'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 157/1995.

2. Le procedure di cui al comma 1 possono essere aggiudicate secondo i criteri indicati nel comma 1 dell'articolo 24 e nel rispetto dei principi di governabilità dei costi contenuti nel medesimo articolo.

3. Per l'acquisto di beni e servizi con valore di stima inferiore alla soglia comunitaria, le aziende e istituti del SSR possono, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi) e sulla base delle iniziative in tal senso intraprese a livello statale e regionale, effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

4. Per l'individuazione delle ditte concorrenti, le aziende e gli istituti del SSR si avvalgono dell'Albo dei fornitori ospedalieri "on line" istituito e aggiornato in via sperimentale dall'Assessorato regionale alla sanità. L'utilizzo del predetto Albo assolve, per le aziende e istituti del SSR, l'obbligo di pubblicazione dell'avviso indicativo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario).

 

Art. 26

Acquisto di beni e servizi con valore di stima sino a euro 50 mila

1. Per l'acquisizione di beni e servizi relativi a contratti con valore di stima sino a euro 50 mila, ferma restando l'obbligatorietà di attivare le più efficaci azioni in grado di ingenerare la massima concorrenzialità, le aziende e istituti del SSR possono fare ricorso a procedure negoziate a condizione che:

a) sia stato adempiuto a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 573/1994;

b) alle lettere d'invito a produrre offerta venga allegato un disciplinare di oneri contenente le indicazioni delle condizioni contrattuali alle quali l'amministrazione intende negoziare l'acquisto del bene o del servizio;

c) vengano indicati i criteri mediante i quali si intende aggiudicare la fornitura o il servizio e nell'ipotesi di affidamento in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa indicando, in ordine decrescente, gli elementi dei quali si procederà alla valutazione qualitativa;

d) vengano rispettate le prescrizioni di natura perentoria indicate nel comma 1 dell'articolo 24;

e) si proceda all'invito di almeno cinque ditte, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di aumentare il numero dei partecipanti qualora ricorrano i presupposti commerciali in grado di accrescere la concorrenzialità della procedura d'acquisto.

 

Art. 27

Acquisto di beni e servizi in economia

1. Le aziende e gli istituti del SSR per l'acquisizione di beni e servizi con valore di stima inferiore ai 20 mila euro, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 3, della L.R. n. 4/2003, procedono mediante acquisti in economia sulla base di idoneo regolamento da adottarsi sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione del procedimento di spese in economia).

 

Art. 28

Estensione contratti di acquisto di beni e servizi

1. Al fine di realizzare migliori condizioni di mercato, le aziende e istituti del SSR prevedono, nei contratti predisposti per l'acquisizione di beni e servizi, clausole negoziali intese a consentire, oltre i limiti di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-ministeriale 28 ottobre 1985 (Approvazione del nuovo capitolato d'oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato), ad altre aziende sanitarie pubbliche, previa accettazione da parte dei soggetti fornitori, l'estensione in proprio favore dello stesso contratto, nella misura massima del 40 per cento del valore di quanto originariamente stipulato, a parità di condizioni e prezzi e a patto che le prestazioni da acquisire o i beni da fornire siano identici per tipologia e qualità a quelli originariamente contrattati.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il calcolo del valore del contratto, ai fini della pubblicità di gara, deve essere computato sul totale della spesa prevista, ivi inclusa l'eventuale estensione.

3. È fatto obbligo alle aziende che intendono avvalersi di contratti stipulati con la predetta clausola, verificatane la convenienza, di comunicare, prima di procedere nell'estensione, il valore massimo della spesa che si impegnano a sostenere al fine di consentire all'azienda titolare del contratto originario di effettuare il monitoraggio contabile dello stesso nonché concedere il proprio assenso.

 

 

Art. 29

Disposizioni diverse in materia di sanità (7)

[1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della L.R. n. 32/2001 sono confermate per l'anno 2004.

2. Il comma 8 dell'articolo 10 della L.R. n. 32/2001 è abrogato.

3. Fino alla definizione della contrattazione con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore tariffario, in esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del D.M. 27 agosto 1999, n. 332 del Ministro della sanità (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe), sono confermati in novanta giorni i termini entro cui le aziende sanitarie locali devono provvedere al pagamento dei fornitori.

4. Il termine del 31 dicembre 2003  di cui all'articolo 5, comma 3, della L.R. n. 20/2002 è prorogato fino all'attuazione delle procedure di accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004.

5. L'articolo 40, comma 3, della L.R. n. 38/1994 è abrogato.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese-ARES), è inserito il seguente:

"1 bis. L'istruttoria ai fini del controllo degli atti di cui al comma precedente è effettuata dal Settore sanità dell'Assessorato alla sanità e servizi sociali ".

7. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 della L.R. n. 32/2001 sono abrogati. ]

 (7) Termine prorogato prima dalla l.r. 1/2005 e successivamente dalla l.r. 2/2006. Con la l.r. 10/2007 il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. Vedi la l.r. 10/2007art. 36  . Articolo abrogato dalla l.r. n. 29/2017, art. 13, c. 3, lett. b).

 

Art. 30

Modifiche di leggi regionali in materia di sanità

1. Alla legge regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del SSR in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:


"4. Nell'azienda USL e nell'azienda ospedaliera sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse:


a) struttura burocratico-legale;


b) gestione tecnica;


c) gestione del personale;


d) gestione delle risorse finanziarie;


e) gestione del patrimonio;


Nell'azienda USL sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse e dipartimentali:


a) il dipartimento di prevenzione;


b) i distretti;


c) la struttura complessa farmaceutica territoriale;


d) il dipartimento di salute mentale;


e) la struttura complessa servizio socio-sanitario;


f) i presidi ospedalieri.

B. I commi 5, 7 e 8 dell'articolo 24 sono abrogati.

C. [Il comma 7 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
"7. L'incarico di direttore di distretto, struttura complessa della disciplina 'Organizzazione dei servizi sanitari di base', è attribuito dal Direttore generale con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanità aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale di ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale). Possono partecipare alla procedura di selezione i dirigenti medici e medici convenzionati di medicina generale e pediatri di libera scelta, entrambi dell'azienda USL, previsti dall'articolo 3 sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. In caso di incarico a medico convenzionato è congelato un corrispondente posto di organico della dirigenza medica. E' istituito l'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, ai sensi dell'articolo 3 sexies, comma 2, del d.lgs. 502/1992, composto da figure professionali operanti nel distretto. Il direttore di distretto si avvale di detto Ufficio". 
] (8).

 

2. Alla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 30 (Norme e principi per il funzionamento dei dipartimenti di salute mentale previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 4, la parola "sedici" è sostituita dalla parola "quindici";

b) al comma 3 dell'articolo 4, la parola "diecimila" è sostituita dalla parola "quattordicimila".

 

(8) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 7 febbraio 2006, n. 1. Sostituiva il comma 7 dell'art. 26, L.R. 28 dicembre 1994, n. 36 (comma anch'esso abrogato dal suddetto art. 1). L'art. 14, comma 12, L.R. 3 agosto 2006, n. 25 ha confermato la soppressione della presente lettera.

 

Art. 31

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1

 

 

1. All'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998), è aggiunto, in fine, il seguente comma:


"2 bis. E' esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni liquidatorie".

 

Art. 32

Modifiche all'articolo 43 della L.R. n. 4/2003

 

 

1. All'articolo 43 della L.R. n. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

A) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 11 della l.r. 20/2002 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:


'3 bis. Per il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità degli obiettivi di finanza pubblica, al fine dell'effettivo ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale relativa alle gestioni delle USL soppresse dall' articolo 2 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 18, alle gestioni liquidatorie, risultanti dalla soppressione delle predette USL ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che si trovano in condizioni di grave dissesto finanziario ovvero risultano gravemente deficitarie, si applicano gli articoli 198, 199, comma 1, 200, comma 2, 201, 204, 206, comma 2, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in quanto compatibili.

 

3 ter. Il limite minimo per le autorizzazioni di cui all'articolo 206 del r.d. 267/1942 è fissato in euro 500 mila.

 

3 quater. L'autorità di cui all'articolo 206, comma 1, del r.d. 267/1942 è individuata nell'Amministrazione regionale nella persona del suo legale rappresentante o da suo delegato'.".

 

B) Le lettere c) e d) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:

 

"c) a tutti gli effetti di legge lo stato del passivo va accertato con riferimento alla data del 1° maggio 2003. Alla stessa data vanno conteggiati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del r.d. 267/1942, gli interessi maturati sulle posizioni debitorie non ancora estinte;

 

d) a favore delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, poste in liquidazione coatta amministrativa, la Regione garantisce disponibilità di fonti finanziarie fino alla concorrenza massima del saldo fra lo stato passivo e attivo accertato alla data del 1° maggio 2003. Con provvedimento di Giunta regionale si provvederà alla specificazione delle somme relative a ciascuna delle dodici gestioni liquidatorie entro il limite massimo complessivo di cui sopra.".

 

C) Al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

"e bis) i Direttori generali pro tempore delle Aziende USL, per le finalità di cui al comma 3bis dell'articolo 11 della l.r. 20/2002, sono Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle USL soppresse dall'articolo 2 della l.r. 18/1994, confluite in ciascuna azienda sanitaria e provvedono alle sistemazioni contabili e al pagamento delle posizioni debitorie residue mediante utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione. A tal fine, i suddetti Commissari liquidatori provvedono alla redazione dello stato passivo e ai successivi adempimenti, ai sensi degli articoli 207 e seguenti del r.d. 267/1942.".

 

D) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

 

"3 bis. Ai Direttori generali per le attività di Commissario liquidatore spetta un compenso onnicomprensivo forfettario fissato in euro 8 mila.".

 

 

Art. 33

Norme di ripianamento disavanzi sanitari

1. Al fine di sostenere eventuali esigenze di ripiano di disavanzi sanitari dell'esercizio 2003, è stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito capitolo dell'unità previsionale di base 9.1.3, la somma di euro 20 milioni.

 

Art. 34

Spese di investimento nella sanità

1. Al fine di sostenere le spese di investimento per interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, è stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito capitolo di bilancio dell'unità previsionale di base 9.1.5, la somma di euro 10 milioni.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante l'utilizzazione dei residui di stanziamento provenienti dagli esercizi finanziari:

a) 1997 relativamente al capitolo 411180, già confluiti nell'apposito fondo delle economie da reiscrivere;

b) 2000 relativamente ai capitoli 491034 e 491036.

 

Art. 35

Norma interpretativa e di carattere finanziario

(giurisprudenza)

Sez. IV, sent. n. 1559 del 24-03-2004 (ud. del 20-01-2004), Comune di Terlizzi c. Regione Puglia e altri

 

1. Le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 tengono conto del modello organizzativo, finalizzato alla garanzia dei livelli di assistenza, come individuato all'articolo 18 della L.R. n. 20/2002, quale unico modello avente effetti di razionalizzazione e garanzia della tutela della salute compatibile con le esigenze di equilibrio di bilancio