TITOLO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
Livello massimo del ricorso al mercato
finanziario
1. Per
gli anni 2004-2006 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui
all'articolo 25
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), per
la contrazione di mutui e prestiti della Regione è determinato, tenuto conto
degli effetti della presente legge, rispettivamente in euro 620 milioni, 200
milioni e 150 milioni.
Art. 2
Spesa a carattere pluriennale
1. Gli
importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella tabella "A"
allegata alla presente legge.
Art. 3
Patto di stabilità interno
1. Le
disposizioni sul patto di stabilità interno, previste dall'articolo 15
della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), restano
confermate per l'anno 2004 in attuazione
dell'articolo 29, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003).
Art. 4
Estensione del patto di stabilità interno
agli enti strumentali
1. Ai
fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli
obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1 della
legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria), il complesso delle spese correnti per l'esercizio finanziario 2004,
al netto degli interessi passivi e delle spese correnti finanziate dalla Regione
e dai programmi comunitari, non può superare l'ammontare degli impegni e dei
pagamenti allo stesso titolo effettuatisi nell'esercizio 2002, aumentati del 3,1
per cento.
2. Al
fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno, gli enti strumentali trasmettono trimestralmente alla Regione
Puglia, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della
Giunta regionale.
3. Per
l'anno 2004 agli enti strumentali è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all'avvio di bandi
concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.
4. Le
assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto di diritto privato, di
consulenza o a seguito di convenzione e quelle relative a figure professionali
non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e
a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto agli obblighi di cui ai
commi 1 e 2 e realizzato in bilancio l'equilibrio di competenza (1).
5. Le
disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti
in Puglia.
6. L'articolo 16
(Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia) della L.R.
n. 7/2002 è abrogato.
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario
era così formulato: «4. Le assunzioni di personale a tempo determinato, a
contratto di diritto privato, di consulenza o a seguito di convenzione, e quelle
relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa
autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti
abbiano assolto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato l'equilibrio di
bilancio.».
Art. 5
Addizionale IRPEF regionale.
Riduzione
L'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50
del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali), così come modificato
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 506, già elevata allo 0,9 per cento dal 1° gennaio 2000 ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e all'1,4 per
cento dal 1° gennaio 2001 per esigenze di copertura dei disavanzi sanitari e
successivamente ridotta all'1,2 per cento dal 1° gennaio 2003 ai sensi
dell'articolo 5
della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione
Puglia), è ulteriormente ridotta all'1,1 per cento per i redditi riferiti
all'anno di imposta 2004 (2).
(2)
Per l'ulteriore riduzione allo 0,90 per cento vedi l'art. 1, l.r.
1° dicembre 2004, n. 22.
Art. 6
Acquisto di beni e servizi
1. Al
fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa e in relazione a quanto
previsto dall'articolo 24 della legge n.
289/2002, i competenti uffici regionali devono procedere all'acquisto
di beni e servizi attraverso l'utilizzazione delle convenzioni quadro definite
dalla CONSIP S.p.A.
2. Per
procedere ad acquisti in maniera autonoma, gli uffici regionali adottano i
prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come base d'asta al ribasso.
3.
Nell'ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, i
competenti uffici regionali possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e
motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone
comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti.
Art. 7
Modifiche agli articoli 51 e 95 della L.R.
n. 28/2001
1. Il comma
2 dell'articolo 51 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e
integrazioni è sostituito dal seguente:
"2. Dal fondo di cui al comma 1, con atto dirigenziale
del competente Settore, da comunicare alla Giunta regionale, sono prelevate e
iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità previsionali di base
del bilancio le somme necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle
relative dotazioni”.
2. Al
comma 4 dell'articolo 95
della L.R.
n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "con
la stessa deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti:
"con atto dirigenziale del competente Settore".
Art. 8
Rifinanziamento e ristrutturazione debiti
regionali verso istituti di credito
1. Le
disposizioni contenute nell'articolo 3
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003), concernenti il
rifinanziamento e la ristrutturazione dei debiti regionali verso gli istituti di
credito, restano confermate e prorogate a tutto l'esercizio 2004.
Art. 9
Acquisizione degli immobili da destinare a
sede della Regione in Bari
1. Le
disposizioni contenute nell'articolo 48,
comma 2, della L.R.
n. 4/2003, concernenti le operazioni di contrazione di un mutuo con
la Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento massimo di
vent'anni, da destinare all'acquisto ed esecuzione di opere di ristrutturazione
e adeguamento dell'ex centro servizi di proprietà demaniale quale nuova sede
della Regione in Bari, ivi compresa la realizzazione della struttura da
destinare al Consiglio regionale, sono confermate ed estese all'esercizio 2004
per un ammontare massimo di euro 100 milioni.
2. La
Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri, le
modalità e le condizioni delle relative operazioni di acquisizione.
3. Al
conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si fa fronte mediante
specifici stanziamenti di bilancio iscritti in apposita unità previsionale di
base.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo I - Disposizioni in materia di artigianato, commercio,
fiere e mercati
Art. 10
Modifiche e integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 28 maggio
1975, n. 48
1. L'articolo 6 della legge regionale 28
maggio 1975, n. 48 (Piano fieristico regionale e attività
professionali della Regione in materie di fiere e mercati), è sostituito dal
seguente:
"Art. 6
1.La
Regione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo pugliese,
può svolgere azioni di marketing territoriale e attrazione degli investimenti,
nonché di promozione delle produzioni e dei prodotti a rilevanza
regionale.
2. Per le
finalità di cui al comma 1, gli interventi sono attuati attraverso la
partecipazione, in Italia e all'estero, a manifestazioni fieristiche, mostre e
convegni, la realizzazione di missioni economiche e istituzionali, incontri,
seminari e accoglienza di delegazioni straniere, nonché la sottoscrizione di
specifici accordi di programma con i competenti Ministeri.
3. La
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia,
annualmente, entro il 30 marzo di ogni esercizio, approva il programma delle
iniziative promozionali e di marketing territoriale e la relativa previsione di
spesa.
4. Per
la realizzazione del programma, la Regione può avvalersi di idonei soggetti
pubblici, anche da essa controllati, e associazioni di categoria da individuare
secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
(Attuazione della Direttiva 92/50CEE in materia di appalti pubblici di servizi),
e successive modificazioni e integrazioni.
5. Ai
soggetti di cui al comma 4, che si propongono di perseguire le finalità di
promozione e di marketing territoriale della Puglia, la Giunta regionale può
concedere un contributo finanziario.
6. Ai
fini di cui al comma 5 deve essere inoltrata, entro il 30 gennaio di ogni
esercizio e in ogni caso prima della realizzazione dell'evento, una formale
richiesta corredata di una relazione illustrativa, da cui si possa desumere il
pubblico interesse, e del relativo piano finanziario.
7. La
liquidazione a saldo del contributo avverrà dietro presentazione di una
dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante
l'avvenuta realizzazione dell'evento e i costi sostenuti sulla base di una
relazione e di idonea documentazione a consuntivo.
8. Le
spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
a)
assistenza tecnica per la gestione e la realizzazione delle
attività;
b)
consulenze specifiche per la predisposizione di progetti, studi di settore e di
conoscenza e relazioni dei mercati esteri;
c)
software e connettività alla rete internet;
d)
progettazione e pubblicazione di stampa di cataloghi, opuscoli, libri,
depliants, manifesti, multimediali e ogni altro materiale illustrativo delle
attività produttive pugliesi;
e)
viaggi e missioni, anche delle delegazioni ospitate;
f) spese
generali da rendicontare nel limite massimo del 10 per cento del costo
complessivo dell'intervento.
9. Gli oneri rivenienti dall'applicazione
del presente articolo graveranno sul capitolo 216015 "Partecipazione della
Regione a fiere, mostre ed esposizioni - articolo 6 l.r. 48/1975 e articolo 6
legge regionale 20 febbraio 1995, n. 5 (Norme per l'attuazione del Programma
operativo plurifondo 1994-1999 della Regione Puglia)" e saranno determinati in
sede di approvazione della legge annuale di bilancio."
Art. 11
Contributo straordinario agli enti
fieristici
1. Per
gli enti fieristici a carattere regionale, di cui all'articolo 39 della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per l'esercizio delle funzioni
di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), di Foggia e
di Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente
all'esercizio 2004, all'unità previsionale di base 4.8.2 "Enti fieristici
regionali", capitolo 352026 "Contributo straordinario per le spese di
funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell'ascensione di Francavilla
Fontana", lo stanziamento di euro 465 mila come di seguito articolato:
a)
euro 413 mila per l'ente Fiera di Foggia;
b)
euro 52 mila per l'ente Fiera di Francavilla Fontana.
Art. 12
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11
1.
Il comma
2 dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2003, n.11 (Nuova
disciplina del commercio), è sostituito dal seguente:
"2. I
provvedimenti attuativi di cui al comma 1 sono adottati entro il 31 marzo 2004 a
seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio
maggiormente rappresentative a livello regionale. Sui provvedimenti si avvia
altresì la consultazione delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori.".
2.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6
della L.R.
n. 11/2003, dopo le parole: "per il commercio" sono soppresse le
parole: "istituito o".
3. Al
comma
6 dell'articolo 28 della l.r. 11/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "Le vendite di fine stagione o saldi sono fissate nei periodi dal 7
gennaio al 28 febbraio e dal 15 luglio al 15 settembre per il
2004".
4. All' articolo
28 della l.r. 11/2003 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"10 bis.
Fino alla scadenza del termine di centottanta giorni di cui all'articolo 15, per
il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita restano in
vigore gli strumenti di programmazione comunale approvati ai sensi della legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24 (Principi e direttive per l'esercizio delle
competenze regionali in materia di commercio).
10 ter.
Le autorizzazioni devono essere rilasciate con riferimento alla nuova
articolazione delle tipologie distributive di cui all'articolo 5, ma entro le
classi dimensionali previste dalla programmazione comunale
approvata.
10
quater. Per i Comuni che non hanno approvato gli strumenti di programmazione per
medie strutture di vendita ai sensi della l.r.
24/1999, si applicano gli automatismi previsti dall'articolo 9, comma 1,
lettere a) e b), ma solo per l'autorizzazione di esercizi entro i limiti della
tipologia M1 (600 mq).
10
quinquies. Decorso il termine di cui al comma 10 bis, si applica quanto previsto
dall'articolo 9.
10
sexies. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), è fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla l.r.
24/1999 sull'idoneità urbanistica delle aree e sugli standard di
parcheggio.".
Capo II - Disposizioni in materia di formazione professionale e
pubblica istruzione
Art. 13
Disposizioni procedurali per l'acquisizione
di beni e servizi per i CRSEC
1. Al
fine di consentire ai Centri regionali dei servizi educativi e culturali (CRSEC)
di continuare a ottemperare ai compiti previsti dall'articolo 17 della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per l'attuazione del
diritto allo studio), è autorizzata, entro il limite di euro 5 mila per singola
spesa necessaria per le attività realizzate e per i servizi erogati dai suddetti
Centri, la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Gli
atti di impegno, liquidazione e pagamento delle spese per l'acquisto di beni e
servizi necessari per le attività dei CRSEC, formalmente autorizzate dal
competente Dirigente del Settore pubblica istruzione e finanziate con appositi
stanziamenti presenti nei bilanci annuali, sono adottati dal Dirigente del
Settore pubblica istruzione, sulla base di una proposta di determinazione
predisposta dal responsabile del Centro interessato, il quale è incaricato di
effettuare le necessarie ricerche di mercato, di ordinare la
fornitura/prestazione assumendo le relative obbligazioni, di perfezionare le
suddette obbligazioni entro il termine d'esercizio ai sensi di legge, di
attestare che la richiesta di fornitura/prestazione è conforme alla
programmazione delle attività del Centro formalmente autorizzate, di attestare
che la fornitura è realmente avvenuta e il prezzo è congruo, nonché di
provvedere a ogni altro adempimento e formalità nel rispetto della normativa
vigente, preliminari all'adozione degli atti di competenza del Dirigente del
Settore pubblica istruzione.
3. In particolare per spese, IVA
od ogni altro eventuale onere accessorio compreso, sino a euro 2 mila
500, l'ordinazione al fornitore
da parte del Responsabile di CRSEC deve avvenire previa ricerca di mercato
comprovata da dichiarazione sulla fattura dello stesso responsabile attestante
la congruità del prezzo; per spese di importo superiore, comprese tra euro 2
mila 500 e 5 mila, l'ordinazione al fornitore/prestatore da parte del
Responsabile di CRSEC deve avvenire previa acquisizione di almeno tre preventivi
scritti, fatta eccezione per i casi in cui, per la natura della
fornitura/prestazione, non può procedersi ad acquisire i prescritti tre
preventivi specificandone in atti il motivo; per spese di importo superiore a
euro 5 mila il Responsabile di CRSEC deve interessare il Settore provveditorato,
economato, contratti e appalti, che impartirà le dovute istruzioni.
Art. 14
Modifica alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15
1. L'articolo
24 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione
professionale), è sostituito dal seguente:
"Art.
24
(Accreditamento delle strutture formative)
1. I soggetti pubblici e privati, al fine di
ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge,
devono acquisire l'accreditamento delle proprie sedi operative, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. Sono esclusi dall'obbligo
dell'accreditamento:
a) i
datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il
proprio personale;
b) le
aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
c) le
strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di
assistenza tecnica, limitatamente a tali servizi.
3.
L'accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento
delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può
essere sospeso o revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle
condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la
concessione.
4. Alla
concessione, sospensione o revoca dell'accreditamento provvede il Settore
formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con
apposito provvedimento della Giunta regionale, anche sulla base delle
segnalazioni delle Province.".
Art. 15
Proroga durata del CIFDA.
1. La
durata del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli
(CIFDA), di cui all'articolo 1, comma 4, dello Statuto del Consorzio medesimo,
approvato con legge
regionale 28 febbraio 1983, n. 5, è prorogata di due anni, sulla base
della deliberazione adottata dal Consiglio generale e nelle more delle
modificazioni statutarie per ridefinire gli scopi e le iniziative del consorzio
medesimo.
Capo III - Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 16
Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 4/2003
1.
All'articolo 11
della L.R.
n. 4/2003 le parole: "già concesso in rate annuali, è rideterminato
sulla base dei tassi applicati dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui
contratti ed" sono soppresse.
Art. 17
Condono fiscale
1. Al
fine di provvedere al pagamento delle pendenze debitorie, ivi comprese quelle
fiscali e previdenziali, anche con le agevolazioni offerte dalla vigente
normativa sul condono fiscale, il Commissario liquidatore del Consorzio
interprovinciale dei trulli e delle grotte di Martina Franca è autorizzato a
utilizzare le disponibilità finanziarie, esistenti sulla contabilità speciale
accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Taranto,
rivenienti da erogazioni disposte ai sensi delle leggi
regionali 12 agosto 1978, n. 37 (Norme in materia di lavori pubblici) e 16
maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato in materia di opere e di
lavori pubblici).
Art. 18
Modifica alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13
1. All'articolo
3 della legge regionale 11 maggio 2001, n.13 (Norme regionali in materia di
opere e lavori pubblici), è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"f bis) soggetti di cui all'articolo 2 della legge
regionale 4 febbraio 1994, n. 4 e per gli interventi di cui all'articolo 1 della
medesima legge".
Capo IV - Norme in materia di razionalizzazione, contenimento e
qualificazione della spesa sanitaria
Art. 19
Disposizioni in materia di
personale
1. Per
l'anno 2004 le aziende sanitarie possono disporre ulteriori assunzioni, a tempo
indeterminato, di personale del ruolo sanitario entro il limite del 50 per cento
delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003.
2. Per
il personale infermieristico è consentita l'assunzione entro il limite del 100
per cento di quello cessato dal servizio nello stesso anno.
3. Le
disposizioni previste dall'articolo 8,
comma 6, della L.R.
n. 19/2003 non si applicano solo per le assunzioni di personale
infermieristico di cui all'articolo 8,
comma 5, lettera b), della L.R.
n. 19/2003 e al comma 2 del presente articolo.
4. In caso di inadempienza da
parte dell'azienda sanitaria nell'attuazione dell'articolo 8
della L.R.
n. 19/2003, il Presidente della Giunta regionale attiva i poteri
sostitutivi mediante nomina del commissario ad acta.
Art. 20
Operatori pedagogisti
1. Gli
operatori pedagogisti a rapporto convenzionale con le aziende unità sanitarie
locali, in attività da almeno due anni alla data del 29 settembre 2003, devono
essere confermati a esaurimento nel rapporto convenzionale a tempo indeterminato
(3).
(3) Comma così modificato dall'art. 27, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
Art. 21
Indicazione in materia di bilancio preventivo e tetti di spesa.
1. Ai
fini della predisposizione del bilancio preventivo annuale, le aziende
sanitarie, nelle more dell'approvazione del riparto del fondo sanitario
regionale, iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per
l'anno precedente.
2.
Sono confermati i tetti di remunerazione degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) e degli enti ecclesiastici previsti per l'anno
precedente fino alle determinazioni dei limiti di remunerazione delle
prestazioni assunte dalla Giunta regionale.
3. Le
aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e gli enti ecclesiastici possono
adeguare la quota corrispondente ai costi per l'erogazione diretta dei farmaci.
4. L'Agenzia regionale sanitaria
iscrive in bilancio, tra i ricavi derivanti da trasferimenti regionali, la somma
di euro 2 milioni 500 mila come da legge
regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005).
5. Le
aziende sanitarie allegano al bilancio economico preventivo il programma annuale
degli investimenti in beni durevoli, dando evidenza separata degli ammortamenti
sterilizzati da contributi assegnati in conto capitale. Le medesime allegano,
altresì, un elenco dei servizi appaltati o che intendono appaltare, di cui agli
allegati 1 e 2 del D.Lgs. n. 157/1995. Per i servizi da appaltare le aziende
allegano al predetto elenco una relazione comprovante la compatibilità
finanziaria, ai sensi dell'articolo 2
e seguenti della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico,
contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione
del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), nonché le economie di gestione
rivenienti dall'affidamento in termini di riduzione di costi del personale
dipendente, beni di consumo, manutenzioni e ammortamento di beni durevoli e di
altri fattori produttivi. Le eventuali scelte di esternalizzazione dei servizi
devono essere adottate previo confronto con le Organizzazioni sindacali
firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - area comparto -
in sede di contrattazione integrativa aziendale, giusta dichiarazione congiunta
n. 2 allegata al citato CCNL e nel pieno rispetto di quanto previsto
dall'articolo 1 della preintesa del CCNL 2002-2003, sottoscritta dall'ARAN in
data 11 dicembre 2003.
6. Il
programma annuale e l'elenco di cui al comma 5 sono oggetto di specifico esame
nel parere del collegio sindacale che accompagna il bilancio di previsione.
7. I
Direttori generali delle aziende sanitarie locali sono autorizzati a destinare
l'eventuale risultato economico positivo di esercizio del 2003, in via prioritaria, a
investimenti per l'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 33,
comma 1, della L.R.
n. 38/1994 nel rispetto dei programmi regionali riguardanti gli
interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico in conformità alla
programmazione regionale. Il risultato economico positivo utilizzabile è
determinato dopo l'applicazione del comma 35 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) (4).
7-bis.
Per l'anno 2004, nel caso di superamento del valore di riferimento del 13 per
cento per la spesa farmaceutica territoriale, in ambito regionale e di singola
azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 35, della legge
n. 662/1996, il 50 per cento del residuo risultato economico positivo, entro il
limite del superamento per ciascuna azienda, affluisce ad apposito fondo
regionale da utilizzare per iniziative finalizzate al contenimento della spesa
farmaceutica (5).
(4) Periodo
aggiunto dall'art. 17,
comma 1, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(5) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 2, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
Art. 22
Definizione dei livelli essenziali di
assistenza
A
decorrere dal 1° gennaio 2004, le percentuali di ammissibilità in regime di
degenza ordinaria dei ricoveri rientranti nei quarantatre Diagnosis related
groups (DRGS) ad alto rischio di inappropriatezza individuati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli
essenziali di assistenza) sono determinate come segue:
CODICI
DRG |
DESCRIZIONE
DRG |
LIMITE
DI
AMMISSIBILITA' |
|
|
|
|
DECOMPRESSIONE
TUNNEL
CARPALE |
6 |
|
INTERVENTI
SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITERCTOMIA
|
26 |
|
INTERVENTI
EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA'
>17 |
28 |
|
INTERVENTI
EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA'
0 –
17 |
43 |
|
INTERVENTI
SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINE, IRIDE E CRISTALLINO (ESCLUSO
TRAPIANTI CORNEA COD.
11.60) |
41 |
|
MISCELLANEA
DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E
GOLA |
37 |
|
LEGATURA
E STRIPPING DI
VENE |
39 |
|
INTERVENTI
SU ANO E
STOMA |
54 |
|
INTERVENTI
PER ERNIA, ECCETTO INGUINALE E FEMORALE, ETA’ >17 SENZA
CC |
48 |
|
INTERVENTI
PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA' >17 NO
CC |
33 |
|
INTERVENTI
PER ERNIA, ETA':
0-17 |
34 |
|
INTERVENTI
SUL GINOCCHIO (CODICE INTERVENTO
80.6) |
42 |
|
ARTROSCOPIA |
35 |
|
BIOPSIA
DELLA MAMMELLA E ASPORTAZIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE MALIGNE (CODICE
INTERVENTO 85.20 E
85.21) |
35 |
|
INTERVENTI
PERIANALI E
PILONIDALI |
33 |
|
ALTRI
INTERVENTI SU PELLE, SOTTOCUTE E MAMMELLA NON
CC |
4 |
|
DILATAZIONE
O RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE NON PER TUMORE
MALIGNO |
12 |
|
|
|
|
MALATTIE
DEI NERVI CRANICI E
PERIFERICI |
28 |
|
CONVULSIONI
E CEFALEA |
23 |
|
TURBE
DELL'EQUILIBRIO |
31 |
|
MALATTIE
VASCOLARI PERIFERICHE NON
CC |
39 |
|
ATEROSCLEROSI
NO CC |
32 |
|
IPERTENSIONE |
63 |
|
SINCOPE
E
COLLASSO |
37 |
|
ESOFAGITE,
GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETA'
>17 |
8 |
|
ESOFAGITE,
GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETA' 0
–17 |
38 |
|
ESTRAZIONI
E RIPARAZIONI
DENTALI |
15 |
|
MALATTIE
DELLE VIE
BILIARI |
54 |
|
AFFEZIONI
MEDICHE DEL
DORSO |
26 |
|
PATOLOGIE
NON MALIGNE DELLA
MAMMELLA |
1 |
|
TRAUMI
DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA' >17 NO
CC |
40 |
|
TRAUMI
DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA'
0-17 |
41 |
|
MALATTIE
MINORI DELLA PELLE CON
CC |
8 |
|
MALATTIE
MINORI DELLA PELLE NO
CC |
6 |
|
DIABETE
ETA'
>35 |
48 |
|
MALATTIE
ENDOCRINE, NO
CC |
5 |
|
CALCOLOSI
URINARIA NO
CC |
31 |
|
SEGNI
E SINTOMI RELATIVI A RENE E VIE URINARIE, ETA' >17 NO
CC |
26 |
|
ANOMALIE
DEI GLOBULI ROSSI, ETA'
>17 |
35 |
|
NEVROSI
DEPRESSIVA |
20 |
|
NEVROSI
ECCETTO NEVROSI
DEPRESSIVA |
20 |
|
DISTURBI
ORGANICI E RITARDO
MENTALE |
36 |
|
ALTRI
FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI
SALUTE |
13 |
|
|
|
|
2. Le
percentuali di cui al comma 1 sono calcolate con riferimento al totale dei
ricoveri ordinari effettuati nell'anno 2001. I ricoveri in regime ordinario
effettuati oltre la soglia percentuale di ammissibilità sono remunerati in
misura pari alla tariffa ministeriale per i ricoveri di un giorno se trattasi di
DRG chirurgico e nella misura del 40 per cento se trattasi di DRG medico (6).
3. La
remunerazione e la percentuale di cui al comma 2 sono applicate alla tariffa di
competenza della fascia di appartenenza della struttura erogante la prestazione.
(6) Ai sensi
dell'art. 29, L.R.
4 agosto 2004, n. 14 la soglia di
ammissibilità dei ricoveri in regime ordinario di cui al presente comma deve
intendersi calcolata sul totale dei ricoveri ordinari con esclusione di quelli
di zero e un giorno.
Art. 23
Termine di deliberazione dei bilanci di
previsione
In
deroga all'articolo 17
della L.R.
n. 38/1994, il bilancio pluriennale preventivo e il bilancio
economico preventivo per l'anno 2004 sono deliberati dal Direttore generale
entro il 20 gennaio e trasmessi entro dieci giorni all'Agenzia regionale
sanitaria per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 12
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002).
Art. 24
Acquisto di beni e servizi con valore di
stima superiore alla soglia comunitaria
1. Il comma
1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32
(Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2001), è sostituito dal seguente:
"1.
Ferme restando le procedure autorizzative di cui all'articolo
20 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, le procedure d'acquisto
per la fornitura di beni e servizi, con valori di stima superiori alla soglia
comunitaria, possono essere aggiudicate secondo i criteri di seguito
indicati:
a) al prezzo
più basso qualora l'offerta debba obbligatoriamente conformarsi ad appositi
capitolati o disciplinari tecnici;
b) in
favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base a
oggettivi elementi diversi, da menzionarsi nei disciplinari di gara, così come
individuati dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e dall'articolo 22, comma 1,
lettera b), del d.lgs.157/1995.
Nel
predisporre i capitolati di oneri e nel determinare i criteri di valutazione, le
aziende e istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) tengono conto di ogni
altro onere di natura economica che potrebbe rivenire dalla stipula del
contratto di fornitura di beni o servizi, al fine di rendere governabili e
prevedibili i costi di gestione scaturenti dagli stessi.".
2. Il
comma 5 dell'articolo 8
della L.R.
n. 20/2002 è abrogato.
3. Il comma
2 dell'articolo 6 della l.r. 32/2001 è sostituito dal
seguente:
"2. Le
aziende e gli istituti del SSR non possono stipulare contratti per fornitura di
beni e servizi per una durata superiore a tre anni, fatto salvo il caso in cui
l'oggetto del contratto preveda, a carico della ditta aggiudicataria, l'onere di
effettuare, per conto dell'amministrazione appaltante, cospicui investimenti per
l'acquisizione di tecnologie, impianti e attrezzature il cui ammortamento
richiede una durata maggiore tale da rendere finanziariamente vantaggioso il
rapporto sinallagmatico.".
Art. 25
Acquisto di beni e servizi con valore di
stima inferiore alla soglia comunitaria
1.
Ferme restando le procedure autorizzative di cui all'articolo 20
della L.R.
n. 28/2000 per acquisti di valore superiore a quello indicato con
Delib.G.R. 20 marzo 2001, n. 280, le aziende e istituti del SSR sono obbligati
ad esperire le procedure di acquisto, con valore di stima contrattuale tra i 50
mila euro e i 200 mila dps, facendo ricorso a procedure ristrette così come
individuate dall'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 358/1992 e dall'articolo 6,
comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 157/1995.
2. Le
procedure di cui al comma 1 possono essere aggiudicate secondo i criteri
indicati nel comma 1 dell'articolo 24 e nel rispetto dei principi di
governabilità dei costi contenuti nel medesimo articolo.
3. Per
l'acquisto di beni e servizi con valore di stima inferiore alla soglia
comunitaria, le aziende e istituti del SSR possono, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per
l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche
di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi) e sulla base delle
iniziative in tal senso intraprese a livello statale e regionale, effettuare
approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta
del contraente, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione
delle procedure.
4. Per
l'individuazione delle ditte concorrenti, le aziende e gli istituti del SSR si
avvalgono dell'Albo dei fornitori ospedalieri "on line" istituito e aggiornato
in via sperimentale dall'Assessorato regionale alla sanità. L'utilizzo del
predetto Albo assolve, per le aziende e istituti del SSR, l'obbligo di
pubblicazione dell'avviso indicativo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti
di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario).
Art. 26
Acquisto di beni e servizi con valore di
stima sino a euro 50 mila
1. Per
l'acquisizione di beni e servizi relativi a contratti con valore di stima sino a
euro 50 mila, ferma restando l'obbligatorietà di attivare le più efficaci azioni
in grado di ingenerare la massima concorrenzialità, le aziende e istituti del
SSR possono fare ricorso a procedure negoziate a condizione che:
a) sia
stato adempiuto a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n.
573/1994;
b)
alle lettere d'invito a produrre offerta venga allegato un disciplinare di oneri
contenente le indicazioni delle condizioni contrattuali alle quali
l'amministrazione intende negoziare l'acquisto del bene o del servizio;
c)
vengano indicati i criteri mediante i quali si intende aggiudicare la fornitura
o il servizio e nell'ipotesi di affidamento in favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa indicando, in ordine decrescente, gli elementi
dei quali si procederà alla valutazione qualitativa;
d)
vengano rispettate le prescrizioni di natura perentoria indicate nel comma 1
dell'articolo 24;
e) si
proceda all'invito di almeno cinque ditte, ferma restando la facoltà
dell'amministrazione di aumentare il numero dei partecipanti qualora ricorrano i
presupposti commerciali in grado di accrescere la concorrenzialità della
procedura d'acquisto.
Art. 27
Acquisto di beni e servizi in
economia
1. Le
aziende e gli istituti del SSR per l'acquisizione di beni e servizi con valore
di stima inferiore ai 20 mila euro, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 37,
comma 3, della L.R.
n. 4/2003, procedono mediante acquisti in economia sulla base di
idoneo regolamento da adottarsi sulla base dei criteri contenuti nel decreto
del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento
di semplificazione del procedimento di spese in economia).
Art. 28
Estensione contratti di acquisto di beni e
servizi
1. Al
fine di realizzare migliori condizioni di mercato, le aziende e istituti del SSR
prevedono, nei contratti predisposti per l'acquisizione di beni e servizi,
clausole negoziali intese a consentire, oltre i limiti di cui all'articolo 27,
comma 3, del decreto-ministeriale 28 ottobre 1985 (Approvazione del nuovo
capitolato d'oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del
Provveditorato generale dello Stato), ad altre aziende sanitarie pubbliche,
previa accettazione da parte dei soggetti fornitori, l'estensione in proprio
favore dello stesso contratto, nella misura massima del 40 per cento del valore
di quanto originariamente stipulato, a parità di condizioni e prezzi e a patto
che le prestazioni da acquisire o i beni da fornire siano identici per tipologia
e qualità a quelli originariamente contrattati.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 il calcolo del valore del contratto, ai fini
della pubblicità di gara, deve essere computato sul totale della spesa prevista,
ivi inclusa l'eventuale estensione.
3. È
fatto obbligo alle aziende che intendono avvalersi di contratti stipulati con la
predetta clausola, verificatane la convenienza, di comunicare, prima di
procedere nell'estensione, il valore massimo della spesa che si impegnano a
sostenere al fine di consentire all'azienda titolare del contratto originario di
effettuare il monitoraggio contabile dello stesso nonché concedere il proprio
assenso.
Art. 29
Disposizioni diverse in materia di
sanità (7)
[1. Le
disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 1, della L.R.
n. 32/2001 sono confermate per l'anno 2004.
2. Il
comma 8 dell'articolo 10
della L.R.
n. 32/2001 è abrogato.
3.
Fino alla definizione della contrattazione con i fornitori dei dispositivi di
cui all'elenco 1 del nomenclatore tariffario, in esecuzione delle disposizioni
contenute negli articoli 8 e 9 del D.M. 27
agosto 1999, n. 332 del Ministro della sanità (Regolamento recante
norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe), sono confermati
in novanta giorni i termini entro cui le aziende sanitarie locali devono
provvedere al pagamento dei fornitori.
4. Il
termine del 31 dicembre 2003 di cui all'articolo 5,
comma 3, della L.R.
n. 20/2002 è prorogato fino all'attuazione delle procedure di
accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004.
5. L'articolo 40,
comma 3, della L.R.
n. 38/1994 è abrogato.
6. Dopo il
comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 24
(Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese-ARES), è inserito il
seguente:
"1 bis.
L'istruttoria ai fini del controllo degli atti di cui al comma precedente è
effettuata dal Settore sanità dell'Assessorato alla sanità e servizi sociali
".
7. I
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6
della L.R.
n. 32/2001 sono abrogati. ]
(7) Termine
prorogato prima dalla l.r. 1/2005 e successivamente dalla l.r.
2/2006. Con la l.r. 10/2007 il termine è stato ulteriormente prorogato al
31 dicembre 2007. Vedi la l.r.
10/2007, art. 36 . Articolo abrogato
dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, c. 3, lett. b).
Art. 30
Modifiche di leggi regionali in materia di
sanità
1.
Alla legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del SSR
in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421", così come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517), sono apportate le seguenti modifiche:
Il comma 4
dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"4.
Nell'azienda USL e nell'azienda ospedaliera sono previste obbligatoriamente le
seguenti strutture complesse:
a)
struttura burocratico-legale;
b)
gestione tecnica;
c)
gestione del personale;
d)
gestione delle risorse finanziarie;
e)
gestione del patrimonio;
Nell'azienda USL sono
previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse e
dipartimentali:
a) il
dipartimento di prevenzione;
b) i
distretti;
c) la
struttura complessa farmaceutica territoriale;
d) il
dipartimento di salute mentale;
e) la
struttura complessa servizio socio-sanitario;
f) i
presidi ospedalieri.
B. I
commi 5, 7 e 8 dell'articolo 24 sono abrogati.
C. [Il
comma 7 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
"7.
L'incarico di direttore di distretto, struttura complessa della disciplina
'Organizzazione dei servizi sanitari di base', è attribuito dal Direttore
generale con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l'accesso alla direzione sanità aziendale e dei requisiti e dei criteri per
l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale di ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale). Possono partecipare alla procedura di
selezione i dirigenti medici e medici convenzionati di medicina generale e
pediatri di libera scelta, entrambi dell'azienda USL, previsti dall'articolo 3
sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni. In caso di incarico a medico convenzionato è congelato un
corrispondente posto di organico della dirigenza medica. E' istituito l'Ufficio
di coordinamento delle attività distrettuali, ai sensi dell'articolo 3 sexies,
comma 2, del d.lgs. 502/1992, composto da figure professionali operanti nel
distretto. Il direttore di distretto si avvale di detto Ufficio". ]
(8).
2.
Alla legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 30 (Norme e principi per il
funzionamento dei dipartimenti di salute mentale previsti dalla
legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al
comma 1 dell'articolo 4, la parola "sedici" è sostituita dalla parola
"quindici";
b) al
comma 3 dell'articolo 4, la parola "diecimila" è sostituita dalla parola
"quattordicimila".
(8)
Lettera abrogata dall'art. 1, comma 2, lettera b), L.R.
7 febbraio 2006, n. 1. Sostituiva il comma 7 dell'art. 26,
L.R.
28 dicembre 1994, n. 36 (comma anch'esso
abrogato dal suddetto art. 1). L'art. 14,
comma 12, L.R. 3 agosto 2006, n.
25
ha confermato la soppressione della
presente lettera.
Art. 31
Modifiche all'articolo
6 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1
1. All'articolo
6 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998), è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2 bis.
E' esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione
per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni
liquidatorie".
Art. 32
Modifiche all'articolo
43 della L.R. n. 4/2003
1.
All'articolo 43
della L.R.
n. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
A) Il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. All'articolo
11 della l.r. 20/2002 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
'3 bis. Per il rispetto delle norme in materia di
patto di stabilità degli obiettivi di finanza pubblica, al fine dell'effettivo
ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale relativa alle gestioni
delle USL soppresse dall' articolo
2 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 18, alle gestioni liquidatorie,
risultanti dalla soppressione delle predette USL ai sensi dell'articolo 6, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 2, comma 14, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, che si trovano in condizioni di grave dissesto
finanziario ovvero risultano gravemente deficitarie, si applicano gli articoli
198, 199, comma 1, 200, comma 2, 201, 204, 206, comma 2, 207, 208, 209, 210, 212
e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), in quanto compatibili.
3
ter. Il limite minimo per le autorizzazioni di cui all'articolo 206 del r.d.
267/1942 è fissato in euro 500 mila.
3
quater. L'autorità di cui all'articolo 206, comma 1, del r.d. 267/1942 è
individuata nell'Amministrazione regionale nella persona del suo legale
rappresentante o da suo delegato'.".
B) Le lettere c) e d) del comma 3 sono sostituite dalle
seguenti:
"c) a tutti gli effetti di legge lo stato del passivo va
accertato con riferimento alla data del 1° maggio 2003. Alla stessa data vanno
conteggiati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del r.d. 267/1942, gli
interessi maturati sulle posizioni debitorie non ancora
estinte;
d) a favore delle gestioni liquidatorie delle soppresse
USL, poste in liquidazione coatta amministrativa, la Regione garantisce
disponibilità di fonti finanziarie fino alla concorrenza massima del saldo fra
lo stato passivo e attivo accertato alla data del 1° maggio 2003. Con
provvedimento di Giunta regionale si provvederà alla specificazione delle somme
relative a ciascuna delle dodici gestioni liquidatorie entro il limite massimo
complessivo di cui sopra.".
C) Al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"e bis) i Direttori generali pro tempore delle Aziende
USL, per le finalità di cui al comma
3bis dell'articolo 11 della l.r. 20/2002, sono Commissari liquidatori delle
liquidazioni coatte amministrative delle USL soppresse dall'articolo 2 della
l.r. 18/1994, confluite in ciascuna azienda sanitaria e provvedono alle
sistemazioni contabili e al pagamento delle posizioni debitorie residue mediante
utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione. A tal fine, i
suddetti Commissari liquidatori provvedono alla redazione dello stato passivo e
ai successivi adempimenti, ai sensi degli articoli 207 e seguenti del r.d.
267/1942.".
D) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Ai Direttori generali per le attività di
Commissario liquidatore spetta un compenso onnicomprensivo forfettario fissato
in euro 8 mila.".
Art. 33
Norme di ripianamento disavanzi
sanitari
1. Al
fine di sostenere eventuali esigenze di ripiano di disavanzi sanitari
dell'esercizio 2003, è stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito
capitolo dell'unità previsionale di base 9.1.3, la somma di euro 20 milioni.
Art. 34
Spese di investimento nella sanità
1. Al
fine di sostenere le spese di investimento per interventi di ristrutturazione
edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, è
stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito capitolo di bilancio
dell'unità previsionale di base 9.1.5, la somma di euro 10 milioni.
2. Per
il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante
l'utilizzazione dei residui di stanziamento provenienti dagli esercizi
finanziari:
a)
1997 relativamente al capitolo 411180, già confluiti nell'apposito fondo delle
economie da reiscrivere;
b)
2000 relativamente ai capitoli 491034 e 491036.
Art. 35
Norma interpretativa e di carattere
finanziario
(giurisprudenza)
Sez. IV, sent.
n. 1559 del 24-03-2004 (ud. del 20-01-2004), Comune di Terlizzi c. Regione
Puglia e altri
1. Le
disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 tengono conto del modello
organizzativo, finalizzato alla garanzia dei livelli di assistenza, come
individuato all'articolo 18
della L.R.
n. 20/2002, quale unico modello avente effetti di razionalizzazione e
garanzia della tutela della salute compatibile con le esigenze di equilibrio di
bilancio