TITOLO I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
Livello massimo del ricorso al mercato
finanziario
1. Per
gli anni 2004-2006 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui
all'articolo 25
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), per
la contrazione di mutui e prestiti della Regione è determinato, tenuto conto
degli effetti della presente legge, rispettivamente in euro 620 milioni, 200
milioni e 150 milioni.
Art. 2
Spesa a carattere pluriennale
1. Gli
importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella tabella "A"
allegata alla presente legge.
Art. 3
Patto di stabilità interno
1. Le
disposizioni sul patto di stabilità interno, previste dall'articolo 15
della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), restano
confermate per l'anno 2004 in attuazione
dell'articolo 29, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003).
Art. 4
Estensione del patto di stabilità interno
agli enti strumentali
1. Ai
fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli
obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1 della
legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria), il complesso delle spese correnti per l'esercizio finanziario 2004,
al netto degli interessi passivi e delle spese correnti finanziate dalla Regione
e dai programmi comunitari, non può superare l'ammontare degli impegni e dei
pagamenti allo stesso titolo effettuatisi nell'esercizio 2002, aumentati del 3,1
per cento.
2. Al
fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno, gli enti strumentali trasmettono trimestralmente alla Regione
Puglia, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della
Giunta regionale.
3. Per
l'anno 2004 agli enti strumentali è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all'avvio di bandi
concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.
4. Le
assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto di diritto privato, di
consulenza o a seguito di convenzione e quelle relative a figure professionali
non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e
a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto agli obblighi di cui ai
commi 1 e 2 e realizzato in bilancio l'equilibrio di competenza (1).
5. Le
disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti
in Puglia.
6. L'articolo 16
(Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia) della L.R.
n. 7/2002 è abrogato.
(1) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario
era così formulato: «4. Le assunzioni di personale a tempo determinato, a
contratto di diritto privato, di consulenza o a seguito di convenzione, e quelle
relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa
autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti
abbiano assolto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato l'equilibrio di
bilancio.».
Art. 5
Addizionale IRPEF regionale.
Riduzione
L'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50
del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali), così come modificato
dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 506, già elevata allo 0,9 per cento dal 1° gennaio 2000 ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e all'1,4 per
cento dal 1° gennaio 2001 per esigenze di copertura dei disavanzi sanitari e
successivamente ridotta all'1,2 per cento dal 1° gennaio 2003 ai sensi
dell'articolo 5
della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione
Puglia), è ulteriormente ridotta all'1,1 per cento per i redditi riferiti
all'anno di imposta 2004 (2).
(2)
Per l'ulteriore riduzione allo 0,90 per cento vedi l'art. 1, l.r.
1° dicembre 2004, n. 22.
Art. 6
Acquisto di beni e servizi
1. Al
fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa e in relazione a quanto
previsto dall'articolo 24 della legge n.
289/2002, i competenti uffici regionali devono procedere all'acquisto
di beni e servizi attraverso l'utilizzazione delle convenzioni quadro definite
dalla CONSIP S.p.A.
2. Per
procedere ad acquisti in maniera autonoma, gli uffici regionali adottano i
prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come base d'asta al ribasso.
3.
Nell'ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, i
competenti uffici regionali possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e
motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone
comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti.
Art. 7
Modifiche agli articoli 51 e 95 della L.R.
n. 28/2001
1. Il comma
2 dell'articolo 51 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e
integrazioni è sostituito dal seguente:
"2. Dal fondo di cui al comma 1, con atto dirigenziale
del competente Settore, da comunicare alla Giunta regionale, sono prelevate e
iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa delle unità previsionali di base
del bilancio le somme necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle
relative dotazioni”.
2. Al
comma 4 dell'articolo 95
della L.R.
n. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "con
la stessa deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti:
"con atto dirigenziale del competente Settore".
Art. 8
Rifinanziamento e ristrutturazione debiti
regionali verso istituti di credito
1. Le
disposizioni contenute nell'articolo 3
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003), concernenti il
rifinanziamento e la ristrutturazione dei debiti regionali verso gli istituti di
credito, restano confermate e prorogate a tutto l'esercizio 2004.
Art. 9
Acquisizione degli immobili da destinare a
sede della Regione in Bari
1. Le
disposizioni contenute nell'articolo 48,
comma 2, della L.R.
n. 4/2003, concernenti le operazioni di contrazione di un mutuo con
la Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento massimo di
vent'anni, da destinare all'acquisto ed esecuzione di opere di ristrutturazione
e adeguamento dell'ex centro servizi di proprietà demaniale quale nuova sede
della Regione in Bari, ivi compresa la realizzazione della struttura da
destinare al Consiglio regionale, sono confermate ed estese all'esercizio 2004
per un ammontare massimo di euro 100 milioni.
2. La
Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri, le
modalità e le condizioni delle relative operazioni di acquisizione.
3. Al
conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si fa fronte mediante
specifici stanziamenti di bilancio iscritti in apposita unità previsionale di
base.
TITOLO II
Norme settoriali di rilievo finanziario
Capo I - Disposizioni in materia di artigianato, commercio,
fiere e mercati
Art. 10
Modifiche e integrazioni all'articolo 6 della legge regionale 28 maggio
1975, n. 48
1. L'articolo 6 della legge regionale 28
maggio 1975, n. 48 (Piano fieristico regionale e attività
professionali della Regione in materie di fiere e mercati), è sostituito dal
seguente:
"Art. 6
1.La
Regione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo pugliese,
può svolgere azioni di marketing territoriale e attrazione degli investimenti,
nonché di promozione delle produzioni e dei prodotti a rilevanza
regionale.
2. Per le
finalità di cui al comma 1, gli interventi sono attuati attraverso la
partecipazione, in Italia e all'estero, a manifestazioni fieristiche, mostre e
convegni, la realizzazione di missioni economiche e istituzionali, incontri,
seminari e accoglienza di delegazioni straniere, nonché la sottoscrizione di
specifici accordi di programma con i competenti Ministeri.
3. La
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia,
annualmente, entro il 30 marzo di ogni esercizio, approva il programma delle
iniziative promozionali e di marketing territoriale e la relativa previsione di
spesa.
4. Per
la realizzazione del programma, la Regione può avvalersi di idonei soggetti
pubblici, anche da essa controllati, e associazioni di categoria da individuare
secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
(Attuazione della Direttiva 92/50CEE in materia di appalti pubblici di servizi),
e successive modificazioni e integrazioni.
5. Ai
soggetti di cui al comma 4, che si propongono di perseguire le finalità di
promozione e di marketing territoriale della Puglia, la Giunta regionale può
concedere un contributo finanziario.
6. Ai
fini di cui al comma 5 deve essere inoltrata, entro il 30 gennaio di ogni
esercizio e in ogni caso prima della realizzazione dell'evento, una formale
richiesta corredata di una relazione illustrativa, da cui si possa desumere il
pubblico interesse, e del relativo piano finanziario.
7. La
liquidazione a saldo del contributo avverrà dietro presentazione di una
dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante
l'avvenuta realizzazione dell'evento e i costi sostenuti sulla base di una
relazione e di idonea documentazione a consuntivo.
8. Le
spese ammissibili devono rientrare nelle seguenti categorie:
a)
assistenza tecnica per la gestione e la realizzazione delle
attività;
b)
consulenze specifiche per la predisposizione di progetti, studi di settore e di
conoscenza e relazioni dei mercati esteri;
c)
software e connettività alla rete internet;
d)
progettazione e pubblicazione di stampa di cataloghi, opuscoli, libri,
depliants, manifesti, multimediali e ogni altro materiale illustrativo delle
attività produttive pugliesi;
e)
viaggi e missioni, anche delle delegazioni ospitate;
f) spese
generali da rendicontare nel limite massimo del 10 per cento del costo
complessivo dell'intervento.
9. Gli oneri rivenienti dall'applicazione
del presente articolo graveranno sul capitolo 216015 "Partecipazione della
Regione a fiere, mostre ed esposizioni - articolo 6 l.r. 48/1975 e articolo 6
legge regionale 20 febbraio 1995, n. 5 (Norme per l'attuazione del Programma
operativo plurifondo 1994-1999 della Regione Puglia)" e saranno determinati in
sede di approvazione della legge annuale di bilancio."
Art. 11
Contributo straordinario agli enti
fieristici
1. Per
gli enti fieristici a carattere regionale, di cui all'articolo 39 della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per l'esercizio delle funzioni
di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), di Foggia e
di Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente
all'esercizio 2004, all'unità previsionale di base 4.8.2 "Enti fieristici
regionali", capitolo 352026 "Contributo straordinario per le spese di
funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell'ascensione di Francavilla
Fontana", lo stanziamento di euro 465 mila come di seguito articolato:
a)
euro 413 mila per l'ente Fiera di Foggia;
b)
euro 52 mila per l'ente Fiera di Francavilla Fontana.
Art. 12
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11
1.
Il comma
2 dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2003, n.11 (Nuova
disciplina del commercio), è sostituito dal seguente:
"2. I
provvedimenti attuativi di cui al comma 1 sono adottati entro il 31 marzo 2004 a
seguito di parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio
maggiormente rappresentative a livello regionale. Sui provvedimenti si avvia
altresì la consultazione delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori.".
2.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6
della L.R.
n. 11/2003, dopo le parole: "per il commercio" sono soppresse le
parole: "istituito o".
3. Al
comma
6 dell'articolo 28 della l.r. 11/2003 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "Le vendite di fine stagione o saldi sono fissate nei periodi dal 7
gennaio al 28 febbraio e dal 15 luglio al 15 settembre per il
2004".
4. All' articolo
28 della l.r. 11/2003 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"10 bis.
Fino alla scadenza del termine di centottanta giorni di cui all'articolo 15, per
il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita restano in
vigore gli strumenti di programmazione comunale approvati ai sensi della legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24 (Principi e direttive per l'esercizio delle
competenze regionali in materia di commercio).
10 ter.
Le autorizzazioni devono essere rilasciate con riferimento alla nuova
articolazione delle tipologie distributive di cui all'articolo 5, ma entro le
classi dimensionali previste dalla programmazione comunale
approvata.
10
quater. Per i Comuni che non hanno approvato gli strumenti di programmazione per
medie strutture di vendita ai sensi della l.r.
24/1999, si applicano gli automatismi previsti dall'articolo 9, comma 1,
lettere a) e b), ma solo per l'autorizzazione di esercizi entro i limiti della
tipologia M1 (600 mq).
10
quinquies. Decorso il termine di cui al comma 10 bis, si applica quanto previsto
dall'articolo 9.
10
sexies. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), è fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla l.r.
24/1999 sull'idoneità urbanistica delle aree e sugli standard di
parcheggio.".
Capo II - Disposizioni in materia di formazione professionale e
pubblica istruzione
Art. 13
Disposizioni procedurali per l'acquisizione
di beni e servizi per i CRSEC
1. Al
fine di consentire ai Centri regionali dei servizi educativi e culturali (CRSEC)
di continuare a ottemperare ai compiti previsti dall'articolo 17 della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per l'attuazione del
diritto allo studio), è autorizzata, entro il limite di euro 5 mila per singola
spesa necessaria per le attività realizzate e per i servizi erogati dai suddetti
Centri, la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Gli
atti di impegno, liquidazione e pagamento delle spese per l'acquisto di beni e
servizi necessari per le attività dei CRSEC, formalmente autorizzate dal
competente Dirigente del Settore pubblica istruzione e finanziate con appositi
stanziamenti presenti nei bilanci annuali, sono adottati dal Dirigente del
Settore pubblica istruzione, sulla base di una proposta di determinazione
predisposta dal responsabile del Centro interessato, il quale è incaricato di
effettuare le necessarie ricerche di mercato, di ordinare la
fornitura/prestazione assumendo le relative obbligazioni, di perfezionare le
suddette obbligazioni entro il termine d'esercizio ai sensi di legge, di
attestare che la richiesta di fornitura/prestazione è conforme alla
programmazione delle attività del Centro formalmente autorizzate, di attestare
che la fornitura è realmente avvenuta e il prezzo è congruo, nonché di
provvedere a ogni altro adempimento e formalità nel rispetto della normativa
vigente, preliminari all'adozione degli atti di competenza del Dirigente del
Settore pubblica istruzione.
3. In particolare per spese, IVA
od ogni altro eventuale onere accessorio compreso, sino a euro 2 mila
500, l'ordinazione al fornitore
da parte del Responsabile di CRSEC deve avvenire previa ricerca di mercato
comprovata da dichiarazione sulla fattura dello stesso responsabile attestante
la congruità del prezzo; per spese di importo superiore, comprese tra euro 2
mila 500 e 5 mila, l'ordinazione al fornitore/prestatore da parte del
Responsabile di CRSEC deve avvenire previa acquisizione di almeno tre preventivi
scritti, fatta eccezione per i casi in cui, per la natura della
fornitura/prestazione, non può procedersi ad acquisire i prescritti tre
preventivi specificandone in atti il motivo; per spese di importo superiore a
euro 5 mila il Responsabile di CRSEC deve interessare il Settore provveditorato,
economato, contratti e appalti, che impartirà le dovute istruzioni.
Art. 14
Modifica alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 15
1. L'articolo
24 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione
professionale), è sostituito dal seguente:
"Art.
24
(Accreditamento delle strutture formative)
1. I soggetti pubblici e privati, al fine di
ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge,
devono acquisire l'accreditamento delle proprie sedi operative, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. Sono esclusi dall'obbligo
dell'accreditamento:
a) i
datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il
proprio personale;
b) le
aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
c) le
strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di
assistenza tecnica, limitatamente a tali servizi.
3.
L'accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento
delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può
essere sospeso o revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle
condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la
concessione.
4. Alla
concessione, sospensione o revoca dell'accreditamento provvede il Settore
formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con
apposito provvedimento della Giunta regionale, anche sulla base delle
segnalazioni delle Province.".
Art. 15
Proroga durata del CIFDA.
1. La
durata del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli
(CIFDA), di cui all'articolo 1, comma 4, dello Statuto del Consorzio medesimo,
approvato con legge
regionale 28 febbraio 1983, n. 5, è prorogata di due anni, sulla base
della deliberazione adottata dal Consiglio generale e nelle more delle
modificazioni statutarie per ridefinire gli scopi e le iniziative del consorzio
medesimo.
Capo III - Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 16
Modifiche all'articolo 11 della L.R. n. 4/2003
1.
All'articolo 11
della L.R.
n. 4/2003 le parole: "già concesso in rate annuali, è rideterminato
sulla base dei tassi applicati dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui
contratti ed" sono soppresse.
Art. 17
Condono fiscale
1. Al
fine di provvedere al pagamento delle pendenze debitorie, ivi comprese quelle
fiscali e previdenziali, anche con le agevolazioni offerte dalla vigente
normativa sul condono fiscale, il Commissario liquidatore del Consorzio
interprovinciale dei trulli e delle grotte di Martina Franca è autorizzato a
utilizzare le disponibilità finanziarie, esistenti sulla contabilità speciale
accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Taranto,
rivenienti da erogazioni disposte ai sensi delle leggi
regionali 12 agosto 1978, n. 37 (Norme in materia di lavori pubblici) e 16
maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato in materia di opere e di
lavori pubblici).
Art. 18
Modifica alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13
1. All'articolo
3 della legge regionale 11 maggio 2001, n.13 (Norme regionali in materia di
opere e lavori pubblici), è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"f bis) soggetti di cui all'articolo 2 della legge
regionale 4 febbraio 1994, n. 4 e per gli interventi di cui all'articolo 1 della
medesima legge".
Capo IV - Norme in materia di razionalizzazione, contenimento e
qualificazione della spesa sanitaria
Art. 19
Disposizioni in materia di
personale
1. Per
l'anno 2004 le aziende sanitarie possono disporre ulteriori assunzioni, a tempo
indeterminato, di personale del ruolo sanitario entro il limite del 50 per cento
delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003.
2. Per
il personale infermieristico è consentita l'assunzione entro il limite del 100
per cento di quello cessato dal servizio nello stesso anno.
3. Le
disposizioni previste dall'articolo 8,
comma 6, della L.R.
n. 19/2003 non si applicano solo per le assunzioni di personale
infermieristico di cui all'articolo 8,
comma 5, lettera b), della L.R.
n. 19/2003 e al comma 2 del presente articolo.
4. In caso di inadempienza da
parte dell'azienda sanitaria nell'attuazione dell'articolo 8
della L.R.
n. 19/2003, il Presidente della Giunta regionale attiva i poteri
sostitutivi mediante nomina del commissario ad acta.
Art. 20
Operatori pedagogisti
1. Gli
operatori pedagogisti a rapporto convenzionale con le aziende unità sanitarie
locali, in attività da almeno due anni alla data del 29 settembre 2003, devono
essere confermati a esaurimento nel rapporto convenzionale a tempo indeterminato
(3).
(3) Comma così modificato dall'art. 27, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
Art. 21
Indicazione in materia di bilancio preventivo e tetti di spesa.
1. Ai
fini della predisposizione del bilancio preventivo annuale, le aziende
sanitarie, nelle more dell'approvazione del riparto del fondo sanitario
regionale, iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per
l'anno precedente.
2.
Sono confermati i tetti di remunerazione degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) e degli enti ecclesiastici previsti per l'anno
precedente fino alle determinazioni dei limiti di remunerazione delle
prestazioni assunte dalla Giunta regionale.
3. Le
aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e gli enti ecclesiastici possono
adeguare la quota corrispondente ai costi per l'erogazione diretta dei farmaci.
4. L'Agenzia regionale sanitaria
iscrive in bilancio, tra i ricavi derivanti da trasferimenti regionali, la somma
di euro 2 milioni 500 mila come da legge
regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005).
5. Le
aziende sanitarie allegano al bilancio economico preventivo il programma annuale
degli investimenti in beni durevoli, dando evidenza separata degli ammortamenti
sterilizzati da contributi assegnati in conto capitale. Le medesime allegano,
altresì, un elenco dei servizi appaltati o che intendono appaltare, di cui agli
allegati 1 e 2 del D.Lgs. n. 157/1995. Per i servizi da appaltare le aziende
allegano al predetto elenco una relazione comprovante la compatibilità
finanziaria, ai sensi dell'articolo 2
e seguenti della legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico,
contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione
del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), nonché le economie di gestione
rivenienti dall'affidamento in termini di riduzione di costi del personale
dipendente, beni di consumo, manutenzioni e ammortamento di beni durevoli e di
altri fattori produttivi. Le eventuali scelte di esternalizzazione dei servizi
devono essere adottate previo confronto con le Organizzazioni sindacali
firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - area comparto -
in sede di contrattazione integrativa aziendale, giusta dichiarazione congiunta
n. 2 allegata al citato CCNL e nel pieno rispetto di quanto previsto
dall'articolo 1 della preintesa del CCNL 2002-2003, sottoscritta dall'ARAN in
data 11 dicembre 2003.
6. Il
programma annuale e l'elenco di cui al comma 5 sono oggetto di specifico esame
nel parere del collegio sindacale che accompagna il bilancio di previsione.
7. I
Direttori generali delle aziende sanitarie locali sono autorizzati a destinare
l'eventuale risultato economico positivo di esercizio del 2003, in via prioritaria, a
investimenti per l'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 33,
comma 1, della L.R.
n. 38/1994 nel rispetto dei programmi regionali riguardanti gli
interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico in conformità alla
programmazione regionale. Il risultato economico positivo utilizzabile è
determinato dopo l'applicazione del comma 35 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) (4).
7-bis.
Per l'anno 2004, nel caso di superamento del valore di riferimento del 13 per
cento per la spesa farmaceutica territoriale, in ambito regionale e di singola
azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 35, della legge
n. 662/1996, il 50 per cento del residuo risultato economico positivo, entro il
limite del superamento per ciascuna azienda, affluisce ad apposito fondo
regionale da utilizzare per iniziative finalizzate al contenimento della spesa
farmaceutica (5).
(4) Periodo
aggiunto dall'art. 17,
comma 1, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(5) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 2, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
Art. 22
Definizione dei livelli essenziali di
assistenza
A
decorrere dal 1° gennaio 2004, le percentuali di ammissibilità in regime di
degenza ordinaria dei ricoveri rientranti nei quarantatre Diagnosis related
groups (DRGS) ad alto rischio di inappropriatezza individuati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli
essenziali di assistenza) sono determinate come segue:
CODICI
DRG |
DESCRIZIONE
DRG |
LIMITE
DI
AMMISSIBILITA' |
|
|
|
|
DECOMPRESSIONE
TUNNEL
CARPALE |
6 |
|
INTERVENTI
SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITERCTOMIA
|
26 |
|
INTERVENTI
EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA'
>17 |
28 |
|
INTERVENTI
EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA'
0 –
17 |
43 |
|
INTERVENTI
SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINE, IRIDE E CRISTALLINO (ESCLUSO
TRAPIANTI CORNEA COD.
11.60) |
41 |
|
MISCELLANEA
DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E
GOLA |
37 |
|
LEGATURA
E STRIPPING DI
VENE |
39 |
|
INTERVENTI
SU ANO E
STOMA |
54 |
|
INTERVENTI
PER ERNIA, ECCETTO INGUINALE E FEMORALE, ETA’ >17 SENZA
CC |
48 |
|
INTERVENTI
PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA' >17 NO
CC |
33 |
|
INTERVENTI
PER ERNIA, ETA':
0-17 |
34 |
|
INTERVENTI
SUL GINOCCHIO (CODICE INTERVENTO
80.6) |
42 |
|
ARTROSCOPIA |
35 |
|
BIOPSIA
DELLA MAMMELLA E ASPORTAZIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE MALIGNE (CODICE
INTERVENTO 85.20 E
85.21) |
35 |
|
INTERVENTI
PERIANALI E
PILONIDALI |
33 |
|
ALTRI
INTERVENTI SU PELLE, SOTTOCUTE E MAMMELLA NON
CC |
4 |
|
DILATAZIONE
O RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE NON PER TUMORE
MALIGNO |
12 |
|
|
|
|
MALATTIE
DEI NERVI CRANICI E
PERIFERICI |
28 |
|
CONVULSIONI
E CEFALEA |
23 |
|
TURBE
DELL'EQUILIBRIO |
31 |
|
MALATTIE
VASCOLARI PERIFERICHE NON
CC |
39 |
|
ATEROSCLEROSI
NO CC |
32 |
|
IPERTENSIONE |
63 |
|
SINCOPE
E
COLLASSO |
37 |
|
ESOFAGITE,
GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETA'
>17 |
8 |
|
ESOFAGITE,
GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE, ETA' 0
–17 |
38 |
|
ESTRAZIONI
E RIPARAZIONI
DENTALI |
15 |
|
MALATTIE
DELLE VIE
BILIARI |
54 |
|
AFFEZIONI
MEDICHE DEL
DORSO |
26 |
|
PATOLOGIE
NON MALIGNE DELLA
MAMMELLA |
1 |
|
TRAUMI
DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA' >17 NO
CC |
40 |
|
TRAUMI
DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA'
0-17 |
41 |
|
MALATTIE
MINORI DELLA PELLE CON
CC |
8 |
|
MALATTIE
MINORI DELLA PELLE NO
CC |
6 |
|
DIABETE
ETA'
>35 |
48 |
|
MALATTIE
ENDOCRINE, NO
CC |
5 |
|
CALCOLOSI
URINARIA NO
CC |
31 |
|
SEGNI
E SINTOMI RELATIVI A RENE E VIE URINARIE, ETA' >17 NO
CC |
26 |
|
ANOMALIE
DEI GLOBULI ROSSI, ETA'
>17 |
35 |
|
NEVROSI
DEPRESSIVA |
20 |
|
NEVROSI
ECCETTO NEVROSI
DEPRESSIVA |
20 |
|
DISTURBI
ORGANICI E RITARDO
MENTALE |
36 |
|
ALTRI
FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI
SALUTE |
13 |
|
|
|
|
2. Le
percentuali di cui al comma 1 sono calcolate con riferimento al totale dei
ricoveri ordinari effettuati nell'anno 2001. I ricoveri in regime ordinario
effettuati oltre la soglia percentuale di ammissibilità sono remunerati in
misura pari alla tariffa ministeriale per i ricoveri di un giorno se trattasi di
DRG chirurgico e nella misura del 40 per cento se trattasi di DRG medico (6).
3. La
remunerazione e la percentuale di cui al comma 2 sono applicate alla tariffa di
competenza della fascia di appartenenza della struttura erogante la prestazione.
(6) Ai sensi
dell'art. 29, L.R.
4 agosto 2004, n. 14 la soglia di
ammissibilità dei ricoveri in regime ordinario di cui al presente comma deve
intendersi calcolata sul totale dei ricoveri ordinari con esclusione di quelli
di zero e un giorno.
Art. 23
Termine di deliberazione dei bilanci di
previsione
In
deroga all'articolo 17
della L.R.
n. 38/1994, il bilancio pluriennale preventivo e il bilancio
economico preventivo per l'anno 2004 sono deliberati dal Direttore generale
entro il 20 gennaio e trasmessi entro dieci giorni all'Agenzia regionale
sanitaria per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 12
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002).
Art. 24
Acquisto di beni e servizi con valore di
stima superiore alla soglia comunitaria
1. Il comma
1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32
(Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2001), è sostituito dal seguente:
"1.
Ferme restando le procedure autorizzative di cui all'articolo
20 della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, le procedure d'acquisto
per la fornitura di beni e servizi, con valori di stima superiori alla soglia
comunitaria, possono essere aggiudicate secondo i criteri di seguito
indicati:
a) al prezzo
più basso qualora l'offerta debba obbligatoriamente conformarsi ad appositi
capitolati o disciplinari tecnici;
b) in
favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base a
oggettivi elementi diversi, da menzionarsi nei disciplinari di gara, così come
individuati dall'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e dall'articolo 22, comma 1,
lettera b), del d.lgs.157/1995.
Nel
predisporre i capitolati di oneri e nel determinare i criteri di valutazione, le
aziende e istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) tengono conto di ogni
altro onere di natura economica che potrebbe rivenire dalla stipula del
contratto di fornitura di beni o servizi, al fine di rendere governabili e
prevedibili i costi di gestione scaturenti dagli stessi.".
2. Il
comma 5 dell'articolo 8
della L.R.
n. 20/2002 è abrogato.
3. Il comma
2 dell'articolo 6 della l.r. 32/2001 è sostituito dal
seguente:
"2. Le
aziende e gli istituti del SSR non possono stipulare contratti per fornitura di
beni e servizi per una durata superiore a tre anni, fatto salvo il caso in cui
l'oggetto del contratto preveda, a carico della ditta aggiudicataria, l'onere di
effettuare, per conto dell'amministrazione appaltante, cospicui investimenti per
l'acquisizione di tecnologie, impianti e attrezzature il cui ammortamento
richiede una durata maggiore tale da rendere finanziariamente vantaggioso il
rapporto sinallagmatico.".
Art. 25
Acquisto di beni e servizi con valore di
stima inferiore alla soglia comunitaria
1.
Ferme restando le procedure autorizzative di cui all'articolo 20
della L.R.
n. 28/2000 per acquisti di valore superiore a quello indicato con
Delib.G.R. 20 marzo 2001, n. 280, le aziende e istituti del SSR sono obbligati
ad esperire le procedure di acquisto, con valore di stima contrattuale tra i 50
mila euro e i 200 mila dps, facendo ricorso a procedure ristrette così come
individuate dall'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 358/1992 e dall'articolo 6,
comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 157/1995.
2. Le
procedure di cui al comma 1 possono essere aggiudicate secondo i criteri
indicati nel comma 1 dell'articolo 24 e nel rispetto dei principi di
governabilità dei costi contenuti nel medesimo articolo.
3. Per
l'acquisto di beni e servizi con valore di stima inferiore alla soglia
comunitaria, le aziende e istituti del SSR possono, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per
l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche
di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi) e sulla base delle
iniziative in tal senso intraprese a livello statale e regionale, effettuare
approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta
del contraente, nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione
delle procedure.
4. Per
l'individuazione delle ditte concorrenti, le aziende e gli istituti del SSR si
avvalgono dell'Albo dei fornitori ospedalieri "on line" istituito e aggiornato
in via sperimentale dall'Assessorato regionale alla sanità. L'utilizzo del
predetto Albo assolve, per le aziende e istituti del SSR, l'obbligo di
pubblicazione dell'avviso indicativo previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti
di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario).
Art. 26
Acquisto di beni e servizi con valore di
stima sino a euro 50 mila
1. Per
l'acquisizione di beni e servizi relativi a contratti con valore di stima sino a
euro 50 mila, ferma restando l'obbligatorietà di attivare le più efficaci azioni
in grado di ingenerare la massima concorrenzialità, le aziende e istituti del
SSR possono fare ricorso a procedure negoziate a condizione che:
a) sia
stato adempiuto a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del D.P.R. n.
573/1994;
b)
alle lettere d'invito a produrre offerta venga allegato un disciplinare di oneri
contenente le indicazioni delle condizioni contrattuali alle quali
l'amministrazione intende negoziare l'acquisto del bene o del servizio;
c)
vengano indicati i criteri mediante i quali si intende aggiudicare la fornitura
o il servizio e nell'ipotesi di affidamento in favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa indicando, in ordine decrescente, gli elementi
dei quali si procederà alla valutazione qualitativa;
d)
vengano rispettate le prescrizioni di natura perentoria indicate nel comma 1
dell'articolo 24;
e) si
proceda all'invito di almeno cinque ditte, ferma restando la facoltà
dell'amministrazione di aumentare il numero dei partecipanti qualora ricorrano i
presupposti commerciali in grado di accrescere la concorrenzialità della
procedura d'acquisto.
Art. 27
Acquisto di beni e servizi in
economia
1. Le
aziende e gli istituti del SSR per l'acquisizione di beni e servizi con valore
di stima inferiore ai 20 mila euro, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 37,
comma 3, della L.R.
n. 4/2003, procedono mediante acquisti in economia sulla base di
idoneo regolamento da adottarsi sulla base dei criteri contenuti nel decreto
del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento
di semplificazione del procedimento di spese in economia).
Art. 28
Estensione contratti di acquisto di beni e
servizi
1. Al
fine di realizzare migliori condizioni di mercato, le aziende e istituti del SSR
prevedono, nei contratti predisposti per l'acquisizione di beni e servizi,
clausole negoziali intese a consentire, oltre i limiti di cui all'articolo 27,
comma 3, del decreto-ministeriale 28 ottobre 1985 (Approvazione del nuovo
capitolato d'oneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del
Provveditorato generale dello Stato), ad altre aziende sanitarie pubbliche,
previa accettazione da parte dei soggetti fornitori, l'estensione in proprio
favore dello stesso contratto, nella misura massima del 40 per cento del valore
di quanto originariamente stipulato, a parità di condizioni e prezzi e a patto
che le prestazioni da acquisire o i beni da fornire siano identici per tipologia
e qualità a quelli originariamente contrattati.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 il calcolo del valore del contratto, ai fini
della pubblicità di gara, deve essere computato sul totale della spesa prevista,
ivi inclusa l'eventuale estensione.
3. È
fatto obbligo alle aziende che intendono avvalersi di contratti stipulati con la
predetta clausola, verificatane la convenienza, di comunicare, prima di
procedere nell'estensione, il valore massimo della spesa che si impegnano a
sostenere al fine di consentire all'azienda titolare del contratto originario di
effettuare il monitoraggio contabile dello stesso nonché concedere il proprio
assenso.
Art. 29
Disposizioni diverse in materia di
sanità (7)
[1. Le
disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 1, della L.R.
n. 32/2001 sono confermate per l'anno 2004.
2. Il
comma 8 dell'articolo 10
della L.R.
n. 32/2001 è abrogato.
3.
Fino alla definizione della contrattazione con i fornitori dei dispositivi di
cui all'elenco 1 del nomenclatore tariffario, in esecuzione delle disposizioni
contenute negli articoli 8 e 9 del D.M. 27
agosto 1999, n. 332 del Ministro della sanità (Regolamento recante
norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe), sono confermati
in novanta giorni i termini entro cui le aziende sanitarie locali devono
provvedere al pagamento dei fornitori.
4. Il
termine del 31 dicembre 2003 di cui all'articolo 5,
comma 3, della L.R.
n. 20/2002 è prorogato fino all'attuazione delle procedure di
accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004.
5. L'articolo 40,
comma 3, della L.R.
n. 38/1994 è abrogato.
6. Dopo il
comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 24
(Istituzione dell'Agenzia regionale sanitaria pugliese-ARES), è inserito il
seguente:
"1 bis.
L'istruttoria ai fini del controllo degli atti di cui al comma precedente è
effettuata dal Settore sanità dell'Assessorato alla sanità e servizi sociali
".
7. I
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6
della L.R.
n. 32/2001 sono abrogati. ]
(7) Termine
prorogato prima dalla l.r. 1/2005 e successivamente dalla l.r.
2/2006. Con la l.r. 10/2007 il termine è stato ulteriormente prorogato al
31 dicembre 2007. Vedi la l.r.
10/2007, art. 36 . Articolo abrogato
dalla l.r.
n. 29/2017, art. 13, c. 3, lett. b).
Art. 30
Modifiche di leggi regionali in materia di
sanità
1.
Alla legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del SSR
in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421", così come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517), sono apportate le seguenti modifiche:
Il comma 4
dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
"4.
Nell'azienda USL e nell'azienda ospedaliera sono previste obbligatoriamente le
seguenti strutture complesse:
a)
struttura burocratico-legale;
b)
gestione tecnica;
c)
gestione del personale;
d)
gestione delle risorse finanziarie;
e)
gestione del patrimonio;
Nell'azienda USL sono
previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse e
dipartimentali:
a) il
dipartimento di prevenzione;
b) i
distretti;
c) la
struttura complessa farmaceutica territoriale;
d) il
dipartimento di salute mentale;
e) la
struttura complessa servizio socio-sanitario;
f) i
presidi ospedalieri.
B. I
commi 5, 7 e 8 dell'articolo 24 sono abrogati.
C. [Il
comma 7 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:
"7.
L'incarico di direttore di distretto, struttura complessa della disciplina
'Organizzazione dei servizi sanitari di base', è attribuito dal Direttore
generale con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
l'accesso alla direzione sanità aziendale e dei requisiti e dei criteri per
l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale di ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale). Possono partecipare alla procedura di
selezione i dirigenti medici e medici convenzionati di medicina generale e
pediatri di libera scelta, entrambi dell'azienda USL, previsti dall'articolo 3
sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni. In caso di incarico a medico convenzionato è congelato un
corrispondente posto di organico della dirigenza medica. E' istituito l'Ufficio
di coordinamento delle attività distrettuali, ai sensi dell'articolo 3 sexies,
comma 2, del d.lgs. 502/1992, composto da figure professionali operanti nel
distretto. Il direttore di distretto si avvale di detto Ufficio". ]
(8).
2.
Alla legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 30 (Norme e principi per il
funzionamento dei dipartimenti di salute mentale previsti dalla
legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al
comma 1 dell'articolo 4, la parola "sedici" è sostituita dalla parola
"quindici";
b) al
comma 3 dell'articolo 4, la parola "diecimila" è sostituita dalla parola
"quattordicimila".
(8)
Lettera abrogata dall'art. 1, comma 2, lettera b), L.R.
7 febbraio 2006, n. 1. Sostituiva il comma 7 dell'art. 26,
L.R.
28 dicembre 1994, n. 36 (comma anch'esso
abrogato dal suddetto art. 1). L'art. 14,
comma 12, L.R. 3 agosto 2006, n.
25
ha confermato la soppressione della
presente lettera.
Art. 31
Modifiche all'articolo
6 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1
1. All'articolo
6 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio provvisorio del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998), è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2 bis.
E' esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della Regione
per l'eventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni
liquidatorie".
Art. 32
Modifiche all'articolo
43 della L.R. n. 4/2003
1.
All'articolo 43
della L.R.
n. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
A) Il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. All'articolo
11 della l.r. 20/2002 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
'3 bis. Per il rispetto delle norme in materia di
patto di stabilità degli obiettivi di finanza pubblica, al fine dell'effettivo
ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale relativa alle gestioni
delle USL soppresse dall' articolo
2 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 18, alle gestioni liquidatorie,
risultanti dalla soppressione delle predette USL ai sensi dell'articolo 6, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 2, comma 14, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, che si trovano in condizioni di grave dissesto
finanziario ovvero risultano gravemente deficitarie, si applicano gli articoli
198, 199, comma 1, 200, comma 2, 201, 204, 206, comma 2, 207, 208, 209, 210, 212
e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), in quanto compatibili.
3
ter. Il limite minimo per le autorizzazioni di cui all'articolo 206 del r.d.
267/1942 è fissato in euro 500 mila.
3
quater. L'autorità di cui all'articolo 206, comma 1, del r.d. 267/1942 è
individuata nell'Amministrazione regionale nella persona del suo legale
rappresentante o da suo delegato'.".
B) Le lettere c) e d) del comma 3 sono sostituite dalle
seguenti:
"c) a tutti gli effetti di legge lo stato del passivo va
accertato con riferimento alla data del 1° maggio 2003. Alla stessa data vanno
conteggiati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del r.d. 267/1942, gli
interessi maturati sulle posizioni debitorie non ancora
estinte;
d) a favore delle gestioni liquidatorie delle soppresse
USL, poste in liquidazione coatta amministrativa, la Regione garantisce
disponibilità di fonti finanziarie fino alla concorrenza massima del saldo fra
lo stato passivo e attivo accertato alla data del 1° maggio 2003. Con
provvedimento di Giunta regionale si provvederà alla specificazione delle somme
relative a ciascuna delle dodici gestioni liquidatorie entro il limite massimo
complessivo di cui sopra.".
C) Al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"e bis) i Direttori generali pro tempore delle Aziende
USL, per le finalità di cui al comma
3bis dell'articolo 11 della l.r. 20/2002, sono Commissari liquidatori delle
liquidazioni coatte amministrative delle USL soppresse dall'articolo 2 della
l.r. 18/1994, confluite in ciascuna azienda sanitaria e provvedono alle
sistemazioni contabili e al pagamento delle posizioni debitorie residue mediante
utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione. A tal fine, i
suddetti Commissari liquidatori provvedono alla redazione dello stato passivo e
ai successivi adempimenti, ai sensi degli articoli 207 e seguenti del r.d.
267/1942.".
D) Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Ai Direttori generali per le attività di
Commissario liquidatore spetta un compenso onnicomprensivo forfettario fissato
in euro 8 mila.".
Art. 33
Norme di ripianamento disavanzi
sanitari
1. Al
fine di sostenere eventuali esigenze di ripiano di disavanzi sanitari
dell'esercizio 2003, è stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito
capitolo dell'unità previsionale di base 9.1.3, la somma di euro 20 milioni.
Art. 34
Spese di investimento nella sanità
1. Al
fine di sostenere le spese di investimento per interventi di ristrutturazione
edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, è
stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito capitolo di bilancio
dell'unità previsionale di base 9.1.5, la somma di euro 10 milioni.
2. Per
il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante
l'utilizzazione dei residui di stanziamento provenienti dagli esercizi
finanziari:
a)
1997 relativamente al capitolo 411180, già confluiti nell'apposito fondo delle
economie da reiscrivere;
b)
2000 relativamente ai capitoli 491034 e 491036.
Art. 35
Norma interpretativa e di carattere
finanziario
(giurisprudenza)
Sez. IV, sent.
n. 1559 del 24-03-2004 (ud. del 20-01-2004), Comune di Terlizzi c. Regione
Puglia e altri
1. Le
disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 tengono conto del modello
organizzativo, finalizzato alla garanzia dei livelli di assistenza, come
individuato all'articolo 18
della L.R.
n. 20/2002, quale unico modello avente effetti di razionalizzazione e
garanzia della tutela della salute compatibile con le esigenze di equilibrio di
bilancio (9).
2.
Eventuali modifiche al modello organizzativo, in termini di strutture
territoriali, della prevenzione, di stabilimenti ospedalieri, con relativi
accorpamenti funzionali, discipline e posti letto, comportanti effetti
economici, finanziari e patrimoniali aggiuntivi devono essere disposte con legge
regionale, con conseguente individuazione della copertura finanziaria.
3. Il
Piano sanitario regionale di cui alla Delib.G.R. 27 dicembre 2001, n. 2087 e il
conseguente piano di riordino della rete ospedaliera, di cui alla Delib.G.R. 2
agosto 2002, n. 1087 e alla Delib.G.R. 30 settembre 2002, n. 1429, sono
approvati.
(9) Comma
così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 22 gennaio 2004, n. 9.
Capo V - Disposizioni varie
Art. 36
Imposta regionale sulle emissioni sonore
degli aeromobili (10)
[1. Nelle more dell'emanazione dei decreti del Ministro delle finanze
di cui all'articolo 90, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in
materia fiscale), qualora i medesimi non siano adottati entro il 30 giugno 2004,
la Giunta regionale è autorizzata a predisporre apposita disciplina al fine di
consentire la riscossione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli
aeromobili istituita dall'articolo 90 della legge n. 342/2000.]
(10) Articolo abrogato dall'art. 10,
c.2 della Legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
Art. 37
Applicazione articolo 4, comma 6, legge
regionale 13 dicembre 1999, n. 32
1. In applicazione del comma 6
dell'articolo 4
della legge
regionale 13 dicembre 1999, n. 32 (Variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1999), la quota di cui all'articolo 1,
lettera c), della legge 7 febbraio
1951, n. 168 (Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute
per violazioni alle leggi tributarie), è determinata nella misura del 10 per
cento delle sanzioni riscosse ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 4
della L.R.
n. 32/1999.
2. Con
apposito provvedimento della Giunta regionale si provvede a disciplinare la
quota così come determinata nel comma 1.
3. La
quota, nella misura di cui al comma 1, si applica anche agli importi rivenienti
dalle sanzioni penali e amministrative comminate dagli organi ispettivi dei
Dipartimenti di prevenzione delle ASL nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
e viene destinata alle finalità di cui all'articolo 59 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali).
Art. 38
Termini
prescrizionali
1. Il
termine di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), entro il quale devono concludersi i procedimenti
irrogatori di sanzioni amministrative da parte della Regione, è fissato in
quello stabilito per la prescrizione prevista dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 39
Disposizioni relative alla chiusura del POP
1994-1999
1. In attuazione delle
disposizioni della deliberazione CIPE 16 ottobre 1997, n. 189 (Indirizzi per
l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi
cofinanziati dalla Commissione europea), i rientri finanziari relativi al
periodo 1994-1999, concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione
del programma operativo plurifondo 1994-1999 approvato dalla Commissione Ue con
decisione n. C(95)1073 del 22 maggio 1995 e n. C(00)2841 del 26 gennaio 2001,
eccedenti le spese sostenute a valere sui capitoli di spesa riportati nel
bilancio di previsione per l'esercizio 2004 finanziati, con vincolo di
destinazione, dai capitoli di entrata su cui affluiscono le risorse finanziarie
trasferite dall'Ue e dallo Stato per il suddetto programma operativo, sono
destinati alle seguenti iniziative:
a)
redazione degli studi di fattibilità relativi alla rete europea di trasporto
denominata "Corridoio 8" nella prospettiva del rafforzamento delle attività di
cooperazione della Regione verso l'area dei Balcani e del ciclo di
programmazione post 2006;
b)
costituzione di un "Fondo antiusura", al fine di rafforzare la strategia del
programma operativo nazionale "Sicurezza" 2000-2006 del Ministero degli interni
nella regione. L'istituzione del fondo e la modalità di utilizzazione saranno
approvate con legge regionale;
c)
assegnazione di una riserva di premialità ai Progetti integrati territoriali
(PIT) individuati nel complemento di programmazione del POR Puglia e approvati
secondo le modalità nello stesso indicate, che raggiungono al 30 giugno 2005
specifici criteri di efficienza e/o efficacia adottati dal Comitato di
sorveglianza del POR e approvati dalla Giunta regionale.
2. La
Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti già adottati in materia alla data
di entrata in vigore della presente legge, dopo l'erogazione dei saldi relativi
ai sottoprogrammi FESR, FEOGA e FSE del POP 1994-1999, provvede alla
ripartizione dei rientri finanziari netti di cui al comma 1 tra le iniziative
nello stesso indicate.
Art. 40
Modifica agli articoli
12-bis e 12-ter legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive
modificazioni e integrazioni
1. Il
Servizio cassa centrale, le Sezioni di economato e cassa e gli Uffici
provinciali di economato e cassa, istituiti con legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2 (Disciplina dei servizi del Settore
provveditorato-economato-contratti e appalti) e successive modificazioni e
integrazioni, sono strutture funzionalmente dipendenti dal Settore
provveditorato, economato, contratti e appalti.
Art. 41
Disposizioni in materia di Consorzi di
bonifica
[1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati dei Consorzi
di bonifica di cui all'articolo 28 della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione
dei consorzi di bonifica integrale), già sospesi sino al 31 dicembre 2003 per
effetto dell'articolo 14 della L.R.
n. 19/2003, sono ulteriormente
prorogati sino al 31 dicembre 2004.
2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i
Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica di Capitanata, Arneo, Gargano e
Ugento li Foggi.
3. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della
legge
regionale 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in
materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale), dopo la parola:
"dipendente" sono inserite le seguenti: "dei Consorzi di bonifica e dell'Unione
regionale delle bonifiche".] (11)
(11) Articolo, dapprima modificato dall'art. 56, L.R.
4 agosto 2004, n. 14. è
stato, successivamente, abrogato
dall’art. 40,
comma 1, lettera k), L.R.
13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Detto art. 40 ha abrogato anche la L.R.
31 maggio 1980, n. 54 (prorogata dal presente articolo).
Art. 42
Ripartizione delle risorse ai Consorzi di
bonifica
1. Le
risorse di cui alla L.R.
n. 54/1980 iscritte nel capitolo 112095, u.p.b. 4.3.1, del bilancio
di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2004 sono
ripartite ai Consorzi di bonifica sulla base e proporzionalmente ai mancati
introiti realizzati a seguito della sospensione della riscossione dei ruoli,
riferita alle annualità dal 2000 al 2002, disponendo l'impegno e la liquidazione
entro gennaio 2004.
Art. 43
Servizio avanzato di anagrafe
zootecnica
1. La
Regione Puglia, allo scopo di contribuire alla tutela della salute pubblica
attraverso l'identificazione e la registrazione degli animali, nonché la
tracciabilità dei loro prodotti, promuove la costituzione di un servizio
avanzato di anagrafe zootecnica.
2. Ai
fini di cui al comma 1, la Regione autorizza l'Istituto regionale pugliese
Finpuglia S.p.A. a costituire una società consortile per azioni mista, che avrà
come altri soci "Italia Lavoro S.p.A." e organismi rappresentativi del mondo
agricolo, con partecipazione maggioritaria pari al 51 per cento delle azioni del
medesimo Istituto.
3. La
Regione attribuirà direttamente alla società l'organizzazione e la gestione
dell'anagrafe zootecnica e degli eventuali servizi connessi, trattandosi di
servizi di evidente pubblica utilità, con creazione di opportunità occupazionali
e la mancanza di finalità di lucro.
4. La
Finpuglia, nella sua qualità di strumento della programmazione regionale,
partecipa alla società in nome e per conto della Regione e opera su direttive
regionali sia per quanto attiene la costituzione degli organi societari, sia per
quanto riguarda il contesto operativo generale della società.
5.
Dopo il quinto anno di attività la Finpuglia procede all'alienazione della
propria quota societaria, nel rispetto della vigente normativa in materia.
6. La
Regione, tramite Finpuglia, provvede a erogare alla società consortile le somme
necessarie per la gestione delle attività connesse all'anagrafe zootecnica sulla
base del preventivo di spesa presentato entro il 31 ottobre di ogni anno.
7. La
Regione può erogare un'anticipazione pari al 50 per cento delle occorrenze
preventivate più il 20 per cento a stati di avanzamento lavoro; il saldo è
erogato su rendiconto analitico dell'attività svolta corredato dei
giustificativi di spesa.
8.
Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede mediante l'istituzione
nel bilancio regionale, nell'unità previsionale di base 4.4.1, di un capitolo
avente la denominazione "Spesa per la costituzione della società consortile per
la gestione del servizio regionale di anagrafe zootecnica" con un importo, in
termini di competenza e cassa, di euro 255 mila.
9.
Alla copertura della spesa di cui al comma 3 si provvede mediante l'istituzione
nel bilancio regionale, nell'unità previsionale di base 4.4.1, di un capitolo
avente la denominazione "Spesa per la gestione del servizio regionale di
anagrafe zootecnica", con un importo annuale, in termini di competenza e cassa,
di euro 350 mila.
Art. 44
Regolarizzazione vigneti di uve da
vino
1. La
Regione, allo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio viticolo, i
livelli occupazionali e l'economia regionale, dà attuazione all'articolo 64
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002).
2. Gli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura completano la fase istruttoria delle
domande di regolarizzazione relative ai vigneti di uve da vino irregolarmente
impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, secondo quanto disposto dal
comma 1 dell'articolo 64 della legge n. 448/2001 e dalla Delib.G.R. 29 maggio
2001, n. 612 e dalla Delib.G.R. 11 novembre 2002, n. 1802, e rilasciano, agli
aventi diritto, la relativa attestazione.
3. Gli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura completano l'istruttoria delle domande
di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati prima
del 1° aprile 1987, adottando le disposizioni dettate dal comma 2 dell'articolo
64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e invitando gli aventi diritto a
versare l'importo di euro 50,00 per ettaro a titolo di spese amministrative (12).
3-bis.
Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, tenuto conto delle indicazioni
della Commissione europea, completano, altresì, l'istruttoria delle domande di
regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati dal 1°
aprile 1987 al 31 agosto 1993, invitando gli aventi diritto a versare l'importo
di euro 50,00 per ettaro a titolo di sanzione amministrativa (13).
4. I
conduttori di vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati che non hanno
presentato domanda di regolarizzazione possono presentarla agli Ispettorati
provinciali dell'agricoltura entro il 31 marzo 2005. Gli Ispettorati provinciali
dell'agricoltura completano l'istruttoria delle domande di regolarizzazione dei
vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati entro il 31 luglio 2005 (14).
5. I
conduttori di vigneti regolarizzati secondo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4
possono chiedere la concessione del diritto di reimpianto, nel rispetto delle
norme comunitarie in materia e secondo le disposizioni dettate dalla Delib.G.R.
26 settembre 2003, n. 1419.
6. I
provvedimenti di regolarizzazione, con le relative autorizzazioni, adottati in
attuazione dei commi 3 e 4 e la concessione del diritto di reimpianto, di cui al
comma 5, sono emessi, in ogni caso, con la condizione di un loro adeguamento
alla decisione della Commissione europea sull'applicazione dell'articolo 64
della legge n. 448/2001.
(12) Comma
così sostituito dall'art. 44,
comma 1, lettera a), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario
era così formulato: «3. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura completano,
altresì, l'istruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da
vino irregolarmente impiantati prima del 1° settembre 1993, adottando le
disposizioni dettate dal comma 2 dell'articolo 64 della legge n.
448/2001 e invitando gli aventi diritto a versare l'importo di euro
50,00 per ettaro a titolo di spese amministrative, così come previsto
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260,
successivamente modificato dal medesimo articolo 64, comma 2, della legge n.
448/2001.».
(13) Comma
aggiunto dall'art. 44,
comma 1, lettera b), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(14) Comma
così sostituito dall'art.44,
comma 1, lettera c), L.R.
12 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così
formulato: «4. I conduttori di vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati
che non hanno presentato domanda di regolarizzazione possono presentarla agli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
Art. 45
Disposizioni in materia di piante di olive
da olio
1. Il
numero delle piante di olive da olio iscritte al catasto olivicolo, per le quali
gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura hanno autorizzato l'abbattimento in
attuazione della legge 14 febbraio 1951, n.
144 (Modificazioni degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio
1945, n. 475, concernente il "Divieto di abbattimento di alberi di
olivo") e delle relative disposizioni applicative, costituisce la riserva
regionale da cui attingere per l'impianto di oliveti a salvaguardia della quota
regionale.
2.
Sono escluse dalla riserva regionale le piante di olive da olio estirpate su
autorizzazione degli Ispettorati e utilizzate in pari numero per nuovi impianti
da parte del titolare dell'autorizzazione.
3. Le
piante di olive da olio possono concorrere alla concessione del regime di aiuto
previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n.1638/1998 (Modifica del
regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei grassi), sulla base di un programma predisposto
dalla Regione sul quale è acquisita la decisione di conformità della Commissione
europea.
4. I
conduttori delle aziende agricole possono presentare richiesta agli Ispettorati
provinciali dell'agricoltura competenti per territorio per accedere al prelievo
dalla riserva regionale.
5. L'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura, sulla base delle domande acquisite alla fine di ogni
quadrimestre, concede l'autorizzazione all'impianto del numero di piante
richieste e prelevate dalla riserva regionale, con priorità a favore dei giovani
agricoltori di età inferiore a quarant'anni che presentino piani d'impianto di
oliveti e si impegnino a produrre olio a denominazione di origine protetta.
Art. 46
Disposizioni in materia urbanistica
(15)
[1. Il Comitato urbanistico regionale (CUR) di cui all'articolo 3
della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione
del Comitato urbanistico regionale), è prorogato alla data del 31 dicembre 2004.
]
(15) Articolo abrogato dall’art. 3,
comma 1, quarto alinea, L.R.
24 luglio 2012, n. 22, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art. 47
Norma in materia di trasporti
1. Al
comma 1 dell'articolo 35
della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del
trasporto pubblico locale), le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".
Art. 48
Contratti ponte del TPRL
1. L'articolo
33 della l.r. 18/2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 33 (Contratti ponte)
1. I contratti ponte del TPRL sottoscritti nella Regione
Puglia restano in vigore fino alla definizione delle procedure di gara di cui
all'articolo 16 della presente legge, mediante la sottoscrizione dei contratti
di servizio pubblico di cui all'articolo 19 della presente
legge.
2. I programmi di esercizio nei contratti ponte non
possono subire variazioni salvo per gli orari, che possono variare per mutate
esigenze di mobilità e previa autorizzazione dell'ente
affidante.".
Art. 49
Modifica all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio
1999, n. 6
1. Al
comma 5 dell'articolo 2
della legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione.
Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), le parole:
"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni".
Art. 50
Modifica alla legge regionale 30 novembre 2000, n.
17
1. La lettera a) del comma
4 dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela
ambientale), è sostituita dalla seguente:
"a) concessione agli enti locali di contributi in
conto capitale per la realizzazione di impianti e opere".
Art. 51
Procedure di recupero contributo
regionale
1. La
Regione, qualora abbia erogato in favore dei Comuni contributi per interventi
finalizzati ad agevolare il lavoro dei giovani in opere e servizi di pubblica
utilità ai sensi della legge
regionale 26 marzo 1985, n. 9 (Interventi per agevolare il lavoro dei
giovani e delle categorie svantaggiate), per i quali è stata successivamente
presentata la rendicontazione in misura parziale, provvede al recupero dei
suddetti contributi limitatamente alla quota non rendicontata.
2. Nei casi di cui al comma 1 è applicato d'ufficio l'istituto
della cessazione, a condizione che venga sottoscritta la chiusura di eventuale
contenzioso in atto e la rinuncia a nuove pretese, con compensazione delle spese
legali anche in caso di intervenuta sentenza passata in giudicato, ai Comuni che
presentino domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. (16)
(16) Comma così modificato dall’art. 24,
L.R.
31 dicembre 2010, n. 19, il testo originarioa era così formulato:"2. Nei
casi di cui al comma 1 è applicato d'ufficio l'istituto della cessazione, a
condizione che venga sottoscritta la chiusura di eventuale contenzioso in atto e
la rinuncia a nuove pretese, con compensazione delle spese legali. "
Art. 52
Integrazione alla legge regionale 19 novembre 2001, n.
27
1. La
Regione riconosce, attraverso gli enti gestori presso i quali risultano
ricollocati, un contributo "una tantum" agli operatori già iscritti nell'albo o
nell'elenco di cui al soppresso articolo 26 della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54 (Formazione professionale),
provenienti da organismi non più affidatari di attività formative e che non
abbiano presentato, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre
2001, n. 27 (Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo),
progetti di ristrutturazione o i cui progetti siano stati dichiarati non
ammissibili ovvero non siano stati approvati dall'apposita Commissione di
valutazione.
2. Il
contributo di cui al comma 1 è erogato in misura percentualmente non superiore a
quello che è dagli enti corrisposto in favore degli operatori già dipendenti,
per le criticità inerenti le risorse umane di cui al punto b) dell'articolo 2
della L.R.
n. 27/2001, in base al progetto di ristrutturazione presentato.
3. Il
relativo onere di spesa, valutato in euro 150 mila, grava sull'apposito capitolo
di nuova istituzione 961033 «Contributo una tantum agli operatori già iscritti
nell'albo o nell'elenco di cui al soppresso articolo 26 L.R.
n. 54/1978 - Legge regionale "Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia" approvata con Delib.C.R. 22 dicembre 2003, n. 163».
4. Il
riconoscimento del contributo avviene a condizione che l'operatore presenti
espressa rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti
della Regione, o nei quali la Regione è chiamata in causa, e che attesti con
dichiarazione, resa nelle forme di legge, di non aver incassato, dall'ente da
cui dipendeva, competenze allo stesso titolo, né di aver, nei confronti dello
stesso ente e per la stessa ragione, giudizi in corso e/o pignoramenti in atto.
5. La
liquidazione del contributo da parte della Regione, in favore dell'ente gestore,
è disposta:
a) con
una prima rata pari al 90 per cento, previa presentazione di apposita richiesta
da inoltrare al Settore formazione professionale da parte dell'ente presso cui
l'operatore è ricollocato, corredata dei relativi conteggi e della rinuncia e
dichiarazione di cui al comma 4;
b) con
una rata a saldo, pari al rimanente 10 per cento, alla presentazione e
approvazione del relativo rendiconto.
Art. 53
Modifiche alla legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 e disposizioni transitorie.
[1. Al comma
1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli
studi universitari), è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"d bis) EDISU con sede in Taranto
per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma universitario,
compresi quelli del Politecnico, aventi sede a Taranto e
provincia".] (17)
[2. Al comma 3 dell'articolo 14
della L.R. n. 12/1996, dopo la parola: "EDISU" è inserita
la virgola.] (18)
3.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il
Presidente della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5,
6, 7, 8 e 9 della L.R.
n. 12/1996, nomina un Commissario straordinario con specifiche
competenze tecnico-amministrative con il compito di provvedere
all'organizzazione e alla prima fase di gestione dell'EDISU di Taranto.
4. Il
Commissario straordinario esercita le funzioni del Presidente e del Consiglio di
amministrazione e dura in carica sino alla nomina del primo Consiglio di
amministrazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 . (19)
5. Al
Commissario straordinario spetta un'indennità pari a quella prevista per il
Presidente dall'articolo 12,
comma 1, della L.R.
n. 12/1996.
6.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge,
l'Assessorato regionale competente provvede alla dotazione organica provvisoria
attraverso gli istituti della mobilità per trasferimento del personale dei ruoli
della Regione Puglia.
7. In sede di prima
applicazione, e comunque sino alla nomina del Consiglio di amministrazione, la
Regione continua ad assicurare la sede e le attrezzature, già in dotazione
all'Ufficio decentrato dell'EDISU di Bari in Taranto, per la migliore
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2
della L.R.
n. 12/1996.
(17) Comma
abrogato per effetto dell'art.39,
L.R.
27 giugno 2007, n. 18, il quale ha abrogato la L.R.
5 luglio 1996, n. 12 unitamente alle sue successive modificazioni (ivi
compresa quindi quella apportata dal presente comma, consistente nell'aggiunta
della lettera d-bis) al comma 1 dell'art.4,
L.R.
5 luglio 1996, n. 12).
(18) Comma abrogato per effetto
dell'art. 39,
L.R.
27 giugno 2007, n. 18, il quale ha abrogato la L.R.
5 luglio 1996, n. 12 unitamente alle sue successive modificazioni (ivi
compresa quindi quella apportata dal presente comma).
(19) Il termine è stato prorogato al
31 dicembre 2006 dall'art. 1,
L.R.
12 maggio 2006, n. 9.
Art. 54
Modifica all'articolo
1 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34
1. Alla lettera c) dell'articolo 1 della legge
regionale 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per l'organizzazione e la
partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per l'adesione a
enti e associazioni), dopo le parole: "che non abbiano scopo di lucro" sono
soppresse le parole: "e che non godano di altri contributi regionali".
Art. 55
Modifica all'articolo
8 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8.
1. All'articolo
8 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in
materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali della
Puglia), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8 bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio è
anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al
compimento del 55° anno di età. In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le
misure dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 9 della presente legge sono
ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione
al numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di
anticipazione, secondo la seguente tabella:
Età di
pensionamento |
Coefficiente di
riduzione |
55 |
0,7604 |
56 |
0,8016 |
57 |
0,8460 |
58 |
0,8936 |
59 |
0,9448 |
Art. 56
Rimborso spese per prosieguo attività di aggiornamento e
documentazione.
[1. Con decorrenza 1° gennaio 2004, al fine di determinare il reddito
imponibile fiscale, una quota pari a un terzo dell'ammontare lordo mensile di
ciascun assegno vitalizio è considerata a titolo di rimborso spese e come tale
mensilmente corrisposta agli aventi diritto per il prosieguo delle loro attività
di aggiornamento e documentazione ] (20).
(20) Articolo dapprima modificato
dall'art. 70, comma 5, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1, successivamente è
stato abrogato dall'art. 49, comma 3, L.R.
19 luglio 2006, n. 22.
Art. 57
Rimborso spese per reinserimento sociale e
lavorativo
1. Una
quota pari a un terzo dell'ammontare lordo dell'assegno di fine mandato è
considerata a titolo di rimborso spese e come tale corrisposta agli aventi
diritto per il loro reinserimento sociale e lavorativo.
2. Il
Consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per almeno trenta mesi e
che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori ha facoltà di
richiedere la corresponsione anticipata dell'assegno di fine mandato (21).
2-bis.
La misura dell'anticipazione non può superare l'80 per cento di quanto il
Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato
consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima (2).
2-ter. [L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta per
legislatura regionale] (23).
2-quater.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che hanno
già percepito, alla data di entrata in vigore della presente legge, la suddetta
anticipazione (24).
(21) Comma
così sostituito dall'art. 51,
comma 1, lettera a), L.R.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo originario
era così formulato: «2. Ciascun avente diritto può richiedere un'anticipazione
dell'assegno di fine mandato in misura percentuale comunque non superiore a
quella massima stabilita dalle leggi vigenti in materia per i pubblici
dipendenti.».
(22) Comma
aggiunto dall'art. 51,
comma 1, lettera b), L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
(23) Comma
aggiunto dall'art. 51,
comma 1, lettera b), L.R.
4 agosto 2004, n. 14, poi abrogato dall'art. 70, comma 6, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.
(24) Comma
aggiunto dall'art. 51,
comma 1, lettera b), L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
Art. 58
Modifiche all' articolo 11 della L.R. n. 8/2003
1. Al
comma 2 dell'articolo 11
della L.R.
n. 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
secondo rigo, la parola: "mensile" è sostituita dalla seguente: "annuale";
b) al
quarto rigo, le parole: "per gli anni di servizio" sono sostituite dalle
seguenti: "per il numero di legislature".
2. Il comma
3 dell'articolo 11 della l.r. 8/2003 è sostituito dal
seguente:
"3. La frazione di legislatura è calcolata
proporzionalmente.".
TITOLO III
Disposizioni in materia di personale
Art. 59
Riorganizzazione delle strutture regionali
(25)
1. L'organizzazione,
l'individuazione delle strutture di livello dirigenziale e il loro numero, le
relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, le
modalità di reclutamento e nomina e la dotazione organica regionale sono
stabiliti con appositi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale. Tali
provvedimenti disciplinano altresì le modalità di attuazione dei controlli
interni.
2. La
struttura organizzativa del Consiglio regionale è disciplinata con atto
dell'Ufficio di Presidenza del medesimo Consiglio.
3. I
costi di funzionamento delle strutture amministrative della Giunta regionale e
del Consiglio regionale sono inseriti, rispettivamente, in due uniche unità
previsionali di base del bilancio di previsione.
4. L'Amministrazione regionale è
organizzata in strutture dirigenziali di vertice, al cui interno possono essere
organizzati i servizi. I servizi possono essere organizzati in uffici diretti da
personale con categoria almeno apicale del comparto (26).
5. I
dirigenti dei servizi gestiscono i capitoli ed esercitano le funzioni su delega
dei dirigenti delle strutture dirigenziali di vertice. I dirigenti dei servizi
possono delegare parte delle proprie competenze ai responsabili degli uffici.
6. La
Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di bilancio e della legge di variazione, individua i capitoli di spesa e
li assegna ai dirigenti delle strutture dirigenziali di vertice. Analogamente
procede a tale assegnazione in occasione dell'istituzione di nuovi capitoli. La
Giunta può variare in ogni momento l'assegnazione dei capitoli. L'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale procede all'assegnazione dei capitoli di
competenza.
7. Con
appositi provvedimenti di Giunta possono essere istituite strutture
organizzative autonome e/o di progetto per la cura di specifici adempimenti o
per il perseguimento di particolari obiettivi.
8. I
titoli II e III della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione
dell'Amministrazione regionale) e successive modificazioni e integrazioni sono
abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al
comma 1. Sono altresì abrogate, a decorrere da tale data, le disposizioni
ordinarie e speciali incompatibili con i principi e le disposizioni del presente
articolo.
(25) Vedi
anche l'art. 2,
comma 1, l.r.
4 agosto 2005, n. 7 , l'art.
59,
l.r.
2004, n. 14 , le ll.rr.
17/2005, art.18 e 12/2005, art.
18 e la l.r.
n. 37/2014, art. 22.
(26) Periodo
così modificato dall'art. 76, l.r.
12 gennaio 2005, n. 1.
Art. 60
Assegnazione personale agli enti
locali
1. In applicazione di quanto
disposto dall'articolo 10
della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e in previsione della
definizione della data di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, nell'ambito
del processo di riorganizzazione delle proprie strutture e di rideterminazione
dei propri organici, ai sensi del comma 12 del citato articolo 10, nonché per un
migliore e più razionale utilizzo del personale addetto alle funzioni trasferite
agli enti locali, la Regione disciplina l'assegnazione delle risorse umane ai
predetti enti, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. A seguito della definizione
del contingente numerico, determinato per ciascuna delle strutture regionali
preposte alle funzioni conferite, e comunque entro novanta giorni dalla data di
cui al comma 1 dell'articolo10
della L.R.
n. 22/2000, la Regione provvede ad assegnare il personale agli enti
sulla base delle opzioni esercitate dal personale medesimo. Qualora il numero
delle suddette opzioni risulti inferiore al contingente previsto, la Regione
provvede a predisporre apposito bando di mobilità volontaria aperto a tutto il
personale del ruolo regionale.
3.
Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui al comma 2, il contingente
numerico previsto non fosse comunque conseguito, si procede a mobilità di
ufficio per il personale regionale addetto alle funzioni trasferite.
4. Al
fine di un più agevole perseguimento dell'obiettivo di assegnazione del
personale regionale agli enti locali, la Giunta regionale è autorizzata ad
attuare, per tutto il personale trasferito, una progressione verticale di una
categoria e/o di un passaggio orizzontale, da concordare con le Organizzazioni
sindacali, entro il termine di cui al comma 2.
5. Gli
oneri relativi al personale assegnato agli enti locali sono a carico della
Regione per un biennio, a decorrere dalla data di cui all'articolo 16,
comma 3, della L.R.
n. 22/2000.
Art. 61
Disposizioni in materia di mobilità
1.
Nell'ambito del processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture
della Regione, in previsione dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo
60, nonché al fine di realizzare il riordino delle sedi periferiche, attraverso
il loro accorpamento e/o la loro soppressione, è data facoltà al personale
addetto alle suddette sedi, interessato da provvedimenti di mobilità, di
richiedere l'assegnazione oltre che alle strutture della Giunta regionale nei
limiti dei posti disponibili, anche agli enti locali destinatari delle funzioni
trasferite secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 60.
2. È
fatto obbligo a tutti gli enti per i quali le spese di funzionamento sono
finanziate con trasferimenti a carico del bilancio regionale e che abbiano
necessità di completare le proprie piante organiche di attingere,
prioritariamente, al personale di cui al comma 1, compatibilmente con i profili
professionali occorrenti (27).
(27) Vedi anche l'art. 58,
comma 4, L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
Art. 62
Proroga termini (28)
1. Al
fine di realizzare una maggiore gradualità nel processo di riorganizzazione
della Regione e di evitare grave pregiudizio nella continuità dell'azione
amministrativa, la Giunta regionale ha facoltà di disporre la proroga del
termine del 1° gennaio 2004, di cui all'articolo 28,
comma 7, della L.R.
n. 7/2002, al 1° settembre 2005.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica al personale oggetto dei provvedimenti
di cui all'articolo 28, comma 7, della L.R.
n. 7/2002 che sia in servizio alla data di approvazione della
presente legge e che ne faccia richiesta anteriormente alla data di cessazione
dal servizio.
3. La
Giunta regionale, esaminate le richieste, qualora ne ravvisi l'opportunità,
dispone il nuovo termine di cessazione dal servizio. Decorsi trenta giorni dalla
predetta richiesta senza che sia stata adottata alcuna determinazione, la
richiesta medesima si intende respinta e il dipendente cessa dal servizio a
decorrere dal mese successivo.
4. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al
personale che abbia già sottoscritto il contratto di risoluzione consensuale
entro il 30 dicembre 2003 e che sia ancora in servizio alla data di approvazione
della presente legge.
5. Al
personale nei confronti del quale la Giunta regionale ritiene di disporre la
proroga del termine al 1° settembre 2005 è riconosciuto un incremento del 25 per
cento dell'indennità prevista dall'articolo 28,
comma 1, della L.R.
n. 7/2002, calcolata con riferimento alla data di effettiva
cessazione dal servizio, ovvero, qualora più favorevole, è corrisposta
l'indennità, dagli interessati maturata alla data del 1° gennaio 2004, di
precedente risoluzione consensuale del contratto. Il predetto incremento sarà
corrisposto in un'unica soluzione, contestualmente alla corresponsione
dell'ultima delle quote di cui al comma 3 dell'articolo 28
della L.R.
n. 7/2002. Al suddetto personale si applica comunque l'opzione più
favorevole per la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 28,
comma 1, della L.R.
n. 7/2002 qualora la data di collocazione in quiescenza per raggiunti
limiti di età sia anteriore al 1° settembre 2005 o per intervenuto
decesso (29) .
(28) Vedi
anche l'art. 1,
commi 1 e 6, L.R.
4 agosto 2005, n. 7.
(29) Periodo
aggiunto dall'art.44, L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
Art. 63
Modifiche all'articolo 28 della L.R. n. 7/2002
(30)
1. Le
istanze per la risoluzione del rapporto di lavoro di cui ai commi 1 e 6
dell'articolo 28
della L.R.
n. 7/2002 possono essere prodotte entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. I
termini di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 28
della L.R.
n. 7/2002 sono prorogati rispettivamente al 1° aprile 2004 e al 1°
settembre 2005.
3. Le
quote di cui al comma 3 dell'articolo 28
della L.R.
n. 7/2002 sono corrisposte a decorrere dal trimestre successivo alla
data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Al
personale nei confronti del quale la Giunta regionale ritiene di disporre la
proroga del termine di cessazione dal servizio, rispetto a quello indicato nella
relativa istanza, al 1° settembre 2005 è riconosciuto un incremento del 25 per
cento dell'indennità prevista dall'articolo 28, comma 1, della L.R.
n. 7/2002, calcolata con riferimento alla data di effettiva
cessazione del servizio ovvero, qualora più favorevole, è corrisposta
l'indennità maturata dagli interessati alla data di cessazione indicata nella
relativa domanda. Il predetto incremento sarà corrisposto in un'unica soluzione,
contestualmente alla corresponsione dell'ultima delle quote di cui all'articolo
28,
comma 3, della L.R.
n. 7/2002. Al suddetto personale si applica comunque l'opzione più
favorevole per la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 28,
comma 1, della L.R.
n. 7/2002 qualora la data di collocazione in quiescenza per raggiunti
limiti di età sia anteriore al 1° settembre 2005 o per intervenuto decesso (31).
5.
Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui all'articolo 28
della L.R.
n. 7/2002, che non siano in contrasto con la presente norma.
(30) Vedi
anche l'art. 1,
commi 1 e 6, L.R.
4 agosto 2005, n. 7.
(31) Periodo
aggiunto dall'art. 44, L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
Art. 64
Personale regionale in posizione di distacco
presso le strutture di supporto agli organi politici
[1. Le
disposizioni di cui all'articolo 51
della L.R.
n. 4/2003, in materia di personale regionale in posizione di distacco
presso le strutture di supporto agli organi politici, nonché di personale
inviato a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa presso gli
uffici regionali ubicati fuori dalla sede di servizio, restano confermate fino
alla regolamentazione della stessa in sede di contrattazione decentrata con le
Organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004 (32). ]
(32) Termine prorogato
dapprima al 31 dicembre 2005 dall'art. 83, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1 e poi al 31 dicembre
2006 dall'art. 27,
L.R.
2 dicembre 2005, n. 17. è stato
successivamente così fissato dalla l.r. 39/2006, art. 25 . Articolo
implicitamente abrogato dalla l.r. 18/2008, art.15 che ha abrogato, a decorrere
dal 15 novembre 2008, l'art. 51 della l.r. 4/2003
TITOLO IV
Istituzione dell'agenzia regionale per la tecnologia e
l'innovazione (ARTI)
Art. 65
Istituzione
1. È
istituita l'Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione, denominata
ARTI. L'Agenzia ha personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza della
Regione.
[2. L'ARTI ha autonomia
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; può darsi ordinamenti
autonomi nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e con propri
regolamenti. ] (33)
(33) Comma abrogato dalla l.r.
4/2018, art. 12, comma
1,
Art. 66 (34)
Finalità
[1. L'ARTI è organismo
tecnico-operativo e strumentale della Regione, mirato allo sviluppo tecnologico
nei settori produttivi, alla riqualificazione del territorio e alla promozione e
diffusione dell'innovazione.
2. L'ARTI, al fine di realizzare
gli obiettivi regionali di cui al comma 1:
a)
opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico (Foresight) della
Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e
di indirizzare le risorse disponibili in concertazione con gli attori
tecnologico-scientifici pubblici e privati della Puglia;
b)
agisce come strumento operativo della Regione nel coordinamento, nella gestione
e nell'indirizzo delle risorse destinate alle istituzioni (consorzi di ricerca,
enti di ricerca pubblici e privati, università, etc.) e al sistema produttivo
per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico;
c)
realizza i programmi di sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico
promossi dalla Regione, con strumenti progettuali specifici dedicati al
potenziamento del partenariato tecnologico pubblico-privato;
d)
svolge attività di valutazione tecnico-scientifica e gestionale ex-ante ed
ex-post e di monitoraggio continuo dei progetti sui fondi da essa gestiti e sui
progetti e programmi di sviluppo e innovazione finanziati.
3. L'ARTI esercita le proprie
competenze nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali
e in attuazione delle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.]
(34) Articolo abrogato dalla l.r.
4/2018, art. 12, comma 1,
Art. 67 (35)
Competenze
[1.
Per realizzare le finalità di cui all'articolo 66, la Giunta regionale, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito
provvedimento, stabilisce le competenze dell'ARTI. ]
(35) Articolo abrogato dalla l.r.
4/2018, art. 12, comma 1,
Art. 68 (36)
Organi
[1.
Sono organi dell'ARTI:
a)
il Presidente;
b)
la Giunta esecutiva;
c)
il Comitato di indirizzo;
d)
il Collegio dei revisori contabili.
2.
Tutti i componenti e gli organi durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati una sola volta.
3.
I compiti, le modalità e il funzionamento degli organi sono definiti con
provvedimenti della Giunta regionale. ]
(36) Articolo abrogato dalla l.r.
4/2018, art. 12, comma 1,
Art. 69 (37)
Il Presidente
[1.
Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale.
2.
Il Presidente:
a)
ha la rappresentanza legale dell'ARTI;
b)
convoca e presiede il Comitato di indirizzo;
c)
assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi;
d)
presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta
dall'ARTI;
e)
nomina il Direttore amministrativo, con compiti di gestione amministrativa.
]
(37) Articolo abrogato dalla
l.r.
4/2018, art. 12, comma 1,
Art. 70 (38)
La Giunta esecutiva
[1.
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da due componenti nominati dalla
Giunta regionale e dal Direttore amministrativo.
2.
La Giunta esecutiva esercita i compiti previsti dai regolamenti e delibera i
finanziamenti. ]
(38) Articolo abrogato dalla
l.r.
4/2018, art. 12, comma 1,
Art. 71
Il Comitato di
indirizzo
1. Il
Comitato di indirizzo è composto dal Presidente, dal Direttore amministrativo e
da un numero massimo di otto componenti rappresentanti del sistema delle
università, della ricerca e delle imprese pugliesi.
2. Il
Comitato di indirizzo contribuisce alla stesura del piano regionale della
ricerca e a rivederne e adeguarne i contenuti su base annuale.
Art. 72
Il Collegio dei
revisori
1. Il
Collegio dei revisori è costituito da tre componenti iscritti all'Albo
nazionale, di cui uno con funzioni di Presidente nominato dalla Giunta
regionale.
Art. 73
Personale
1. L'ARTI, oltre che di personale
direttamente assunto, si avvale di personale distaccato o comandato dalla
Regione, da aziende sanitarie e da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma
dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1992, n. 421) e successive integrazioni e
modificazioni.
2. L'organico complessivo di
personale dell'ARTI può raggiungere la misura massima di quindici unità.
3. L'ARTI può avvalersi, per lo
svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli professionisti
mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa Agenzia.
Art. 74
Controlli e vigilanza
1. La
Giunta regionale esercita il controllo sui seguenti atti dell'ARTI:
a)
atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
b)
disciplina di contabilità e dei contratti;
c)
bilanci di previsione, rendiconti;
d)
affidamento del servizio di tesoreria;
e)
alienazione e acquisto di immobili.
2. La
Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione
dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'ARTI in
relazione alle materie di competenza.
Art. 75
Indennità
1. Le
indennità del Presidente, del Direttore amministrativo e del Collegio dei
revisori sono stabilite con atto della Giunta regionale.
Art. 76
Norma finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme del presente titolo si
provvede mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio avente la
denominazione "Spese di funzionamento dell'ARTI - legge di bilancio 2004" con
uno stanziamento di euro 1 milione.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60
dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Tabella A
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
IN
MILIONI DI EURO
SETTORI
DI INTERVENTO |
2004 |
2005 |
2006 |
RAGIONERIA
(Mutui) |
304,38 |
331,98 |
331,24 |
RAGIONERIA
RUOLI DI S.F. |
12,02 |
11,00 |
10,00 |
EDILIZIA
RESIDENZIALE |
13,40 |
10,00 |
7,00 |
TOTALE |
329,80 |
352,98 |
348,24 |